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Elenco news :
Sostituzione mutuo: come cambiare e rinegoziare? Consigli. Quando conviene?
Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali
Acquisto case in costruzione: maggiori tutele
Internet: Facebook spegne sei candeline
RC Auto: l’assicurazione deve risarcire a prescindere dalla validità della polizza
Scambio dati tra Caf e sostituti:in rete il modello di comunicazione
Il digitale terrestre corre con ascolti doppi del satellite e decoder a ruba
Spazi blu: disabili pagano parcheggio come altri utenti
Google lancia la sfida ad Apple e al suo iPad
Notai e Consumatori: nuova Guida per comprare casa in sicurezza
Bonus motori e inverter, online il sito Enea
La griglia dei contributi 2010 per artigiani e commercianti
Capitalizzazioni; Bonus nel modello Irap 2010
Adoc: "Consumi in ripresa grazie ai saldi, prolungarli fino a marzo"
Finanziaria 2010: novità in materia di lavoro accessorio
Twitter. Dati rubati a diversi utenti: ‘Diffidate dei siti Torrent’
Bonus Ricerca; Addio al click day
Regole E-commerce: necessario un negozio fisico con le nuove leggi proposte da Ue
Bonus sicurezza per i negozi. Porte aperte all'agevolazione
Telefonia; Riparato e rimesso in vendita
Equitalia, estratto conto online apre anche agli iscritti Inps
Lavoro; Incentivi per gli inserimenti occupazionali
Bilancio 2009, novità sulla redazione della nota integrativa
Password, e-mail, conti online: nascono i custodi dei segreti digitali
Agevolazioni per telefonia e ausili informatici
Cassazione: fallimento dura troppo? I creditori vanno risarciti
Offerte luce e gas 2010 a confronto: le migliori tariffe per risparmiare sulla bolletta
FISCO. Errore dell'Agenzia delle Entrate, CODICI: "Ingiusto chiedere risarcimento ai cittadini"
Oneri Finanziari: Interessi dedotti a partire da 5mila €
Mezzogiorno: Contributi per "Ricerca e Sviluppo"
Sostituzione mutuo: come cambiare e rinegoziare? Consigli. Quando conviene?
Mutui a tasso fisso, variabile o misto: la scelta a volta comporta studi ed osservazioni ma cosa succede se dopo averne stipulato uno si decide di cambiarlo? E come si fa? Non è detto che il cambiamento comporti sempre una convenienza. Sebbene l'effetto del tasso sia importante non bisogna dimenticare che esso agisce sul capitale residuo e solo per il periodo rimanente.
Al tempo stesso la sostituzione di mutuo implica l'intervento del notaio con costi che non sono certo trascurabili. Tra l'altro, le spese non sono strettamente proporzionali all'importo di mutuo, incidendo in misura maggiore sulle cifre più piccole. La sostituzione del mutuo si può fare anche per alzare o abbassare la rata stabilita. Abbassare la rata rappresenterà un aumento della spesa, talvolta cospicuo.
Per esempio, considerando un mutuo al 5% con capitale residuo di 50.000 Euro e 6 anni rimanenti, la rata mensile ammonterà a 805 Euro. Volendo ridurre l'esborso mensile si potrebbe ripianare il debito su 15 anni invece di 6 e la nuova rata verrebbe così ricalcolata su un capitale di 52.975 (50.000 debito residuo + 2.975 spese indicative di sostituzione).
Allo stesso tasso del 5% ma con durata quindicennale la spesa scenderebbe a 419 Euro mensili. Conveniente certo, ma costoso. La differenza da rimborsare salirebbe così da 57.960 Euro (805 x 72 rate) a 75.420 Euro (419 x 180). La sostituzione si può fare anche per soddisfare esigenze finanziarie, collegate per esempio alla ristrutturazione.
Potrebbe infatti essere preferibile accorpare il vecchio debito con il nuovo, creando così un nuovo unico debito di durata più lunga, in modo da mantenere la rata entro livelli accettabili. In caso di sostituzione di mutuo l'attuale normativa consente di continuare a detrarre le spese e gli interessi passivi e conservare le agevolazioni del mutuo originario, anche se superiori a quelle previste per i nuovi finanziamenti.
Dagli ultimi dati resi noti dagli esperti di Crif, sembra che nell’ultimo anno siano state più le sostituzioni di mutuo che le aperture di nuovi mutui, questo proprio perchè le famiglie italiane sono in difficoltà e non possono più sostenere le rate mensili.
Ecco perché si sceglie per la sostituzione del mutuo, spesso allungato di 5 o 10 anni. In opzione si può richiedere anche la surrogazione del mutuo, un vero e proprio cambiamento di mutuo, che prevede la chiusura del precedente e l’apertura di uno nuovo mutuo, ed è possibile, in questo caso, cambiare anche la banca che eroga il mutuo.
Di solito, però questa operazione si sceglie solo nel momento in cui vengono assicurati vantaggi tangibili, quindi un tasso di interesse o uno spread bancario sostanzialmente più basso”.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali
In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2009” (scadenza 18/1/2010), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2010” (scadenza 16/2/2010), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2010” (scadenza 16 marzo 2010), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2010. Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2010” (scadenza 16 marzo 2010). (Fonte: Circolare Inps n. 7 del 15.01.2010)
Fonte:studiocataldi.it (Francesca Bertinelli)
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Acquisto case in costruzione: maggiori tutele
La legge 122/05 tutela chi investe denaro nella costruzione della casa in caso di fallimento del costruttore.
Il costruttore deve prestare garanzia
La tutela è realizzata, innanzi tutto, attraverso la previsione dell'obbligo, per il costruttore, di ottenere una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme versate dall'acquirente prima dell'acquisto definitivo dell'immobile.
La norma prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico del costruttore, del notaio e delle banche, che tutelano le diverse fasi dell'acquisto. A partire dal contenuto del contratto preliminare, che deve riportare una serie di elementi a garanzia dell'acquirente, continuando con l' impegno del notaio a stipulare il rogito solo dopo la cancellazione delle ipoteche non volute dall'acquirente, e del frazionamento del mutuo, o ancora, prevedendo l'obbligo per il costruttore di rilasciare una polizza assicurativa per gravi difetti dell'abitazione.
Ulteriore tutela si trova nella possibilità di evitare la revocatoria fallimentare e nel diritto di prelazione per riacquistare l'immobile messo all'asta.
Più informazione
Purtroppo la norma è poco conosciuta dai consumatori e poco applicata dai costruttori, molti dei quali ignorano l'esistenza dell'obbligo fideiussorio o si rifiutano esplicitamente di darvi adempimento.
In alcuni casi i costruttori chiedono agli acquirenti dichiarazioni, illecite, di rinuncia alla fideiussione, oppure, propongono all'acquirente la possibilità di spuntare un prezzo più basso per l'immobile rinunciando alla fideiussione.
Una guida pratica
Puoi scaricare la guida "Acquisto in costruzione" che abbiamo realizzato, assieme ad altre associazioni di consumatori, in collaborazione con il Consiglio nazionale del notariato.
Fonte:altroconsumo.it
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Internet: Facebook spegne sei candeline
Facebook spegne sei candeline e si prepara a festeggiare il traguardo di 400 milioni di utenti entro la fine della settimana. Il fondatore del popolare social network, Zuckerberg, celebra sul blog aziendale la ricorrenza e annuncia il restyling della homepage. ''Abbiamo reso il mondo piu' aperto e piu' connesso - afferma -. Tra le novita' l'ampliamento del menu a sinistra, per accedere ai gruppi in modo piu' immediato e del menu in alto con le icone dei messaggi ricevuti'.
Fonte:adnkronos.com
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RC Auto: l’assicurazione deve risarcire a prescindere dalla validità della polizza
"Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa, non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza".
Con la pronuncia 15 gennaio 2010, n. 1823 la Suprema Corte ribadisce tale proprio costante orientamento, rilevando che nei confronti del terzo danneggiato assume rilievo esclusivamente l’autenticità del contrassegno, e che, in via generale, ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria, ad avere rilevanza è il numero di targa ivi correttamente indicato.
La pronuncia in parola prende le mosse dalla sentenza del giudice di prime cure che, condannando per omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza l’imputato, lo ha, tra l’altro, condannato, in solido con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.
Confermata tale ultima condanna anche in appello, la compagnia assicuratrice è ricorsa in Cassazione, lamentandosi della circostanza che, nel caso in esame, il contrassegno assicurativo era applicato sì sulla macchina avente il medesimo numero di targa indicato da detto contrassegno, ma che il veicolo, in quanto precedentemente rubato, risultava avere diverso numero di telaio rispetto a quanto riportato nel contratto di assicurazione.
Investita della questione, la Corte ha innanzitutto ricordato, richiamando la propria pronuncia n. 10504 del 2006, che l’obbligazione risarcitoria gravante in capo all’assicuratore nasce da quanto riportato sul certificato di assicurazione, il quale ha la funzione di attestare verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa.
Pertanto, come evidente, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni; e ciò, in ossequio all’art. 7 L. n. 990 del 1969, per tutto il periodo indicato nella polizza ed indipendentemente dalla sua validità, proprio in virtù della funzione di attestazione verso i terzi svolta dalla stessa e dunque per una piena ed effettiva tutela del legittimo affidamento del terzo danneggiato.
L’obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore per i danni causati dal veicolo sussiste quindi, prosegue la Corte, anche nel caso di inefficacia del contratto di assicurazione proprio in quanto, come recentemente illustrato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2009 n. 16726, “verso il danneggiato ciò che rileva è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”.
Ribaditi tali principi, la sentenza in parola approfondisce la questione posta dal ricorrente in ordine all’asserita insussistenza dell’identità, richiesta dall’art. 7, L. n. 990 del 1969, fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell’incidente, in ragione, a detta della compagnia assicurativa, della discrepanza tra il numero di telaio riportato nel contratto di assicurazione e quello del veicolo (sebbene, come detto, la targa indicata sia nel contratto di assicurazione, sia sul contrassegno, sia la stessa della vettura).
Al riguardo, la quarta sezione penale della Suprema Corte ha osservato come, in base all’art. 9 della stessa Legge n. 990 del 1969, il certificato di assicurazione debba contenere una serie di dati, fra cui, per ciò che qui rileva, il tipo del veicolo, il numero della polizza e i dati della targa di riconoscimento e, solo quando quest’ultima non sia prescritta, i dati d’identificazione del telaio e del motore.
Pertanto, proprio sulla scorta di una più attenta lettura degli art. 7 e 9 della menzionata normativa, la pronuncia in parola ha rilevato che se, in linea generale, nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato alla targa, e se nel contrassegno è pure indicata la sola targa, e non il numero di telaio, allora, il veicolo cui si riferisce l’assicurazione è quello identificato, nel certificato e nel relativo contrassegno, con il numero della targa.
Pertanto, ai fini dell’identificazione del veicolo assicurato, e dunque dell’insorgere in capo all’assicuratore dell’obbligazione risarcitoria per i danni causati dal veicolo, ad avere rilevanza è, in via generale, il solo numero di targa e non quello del telaio.
Alla base dell’iter argomentativo seguito dalla Corte vi è la considerazione che all’interno dell’assetto normativo dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore assume primario rilievo la tutela dell’affidamento dei terzi, la quale andrebbe evidentemente disattesa se, al fine della loro copertura per i danni causati dal veicolo, si facesse riferimento ad altri elementi quali, ad esempio, il numero del telaio, dato che lo stesso non può essere considerato di “agevole percezione”.
Difatti, nell’ottica della tutela del legittimo affidamento dei terzi, è solo facendo riferimento al numero di targa, “facilmente conoscibile”, che la posizione dei danneggiati riceve, in questa logica, adeguata protezione, non rilevando invece, ai fini della responsabilità civile obbligatoria per i danni prodotti dal veicolo, che il veicolo in questione fosse stato compravenduto con numeri di telaio o di motore alterati (circostanza che invece assume, evidentemente, rilievo sotto altri profili per quanto attiene il rapporto tra venditore ed acquirente).
Fonte:altalex.com (Cassazione penale , sez. IV, sentenza 15.01.2010 n° 1823 (Giulio Spina) )
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Scambio dati tra Caf e sostituti:in rete il modello di comunicazione
L'utenza dove si desidera ricevere le informazioni contabili dovrà pervenire alle Entrate entro il 31 marzo
Viaggia on line la comunicazione per ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 in possesso dell'Agenzia.
Con provvedimento del Direttore delle Entrate, del 3 febbraio, è stato approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", corredato di istruzioni e specifiche tecniche, che consente ai sostituti d'imposta di entrare in possesso dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.
L'invio della comunicazione interessa i sostituti d'imposta:
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in possesso di un'unica o più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, che desiderano ricevere i dati direttamente
che si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (pertanto, attraverso il modello rendono noto il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto)
che appartengono a un gruppo e che, per la ricezione del modello 730-4 fanno capo a una società appartenente al gruppo stesso (in questo caso comunicano il codice sede Entratel della società incaricata)
con più sedi operative che effettuano operazioni di conguaglio, comunicano i dati dell'intermediario prescelto per ogni singola sede
che non hanno inviato una precedente comunicazione
che, pur avendo presentato in precedenza la comunicazione, devono effettuare delle modifiche rispetto a quanto già a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, o non hanno, a suo tempo, comunicato il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica, da quest'anno obbligatori, o ne devono comunicare la variazione.
Ogni comunicazione annulla la precedente e, di conseguenza, nel nuovo modello vanno riportate tutte le informazioni richieste e non solo quelle modificate rispetto al precedente.
Per tutti i soggetti interessati il termine ultimo di presentazione della comunicazione è il 31 marzo.
L'invio avviene esclusivamente in via telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reperibile sul sito delle Entrate e sul sito del Dipartimento delle Finanze, o da altro sito Internet, purché il modello abbia le caratteristiche previste dall'Allegato 1 al provvedimento, e sia evidenziato l'indirizzo del sito da cui viene prelevato.
Dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell' Agenzia delle Entrate scatta la tempistica per quest'ultima per dar corso al flusso telematico:
entro cinque giorni l'Agenzia invia ai Caf e ai professionisti abilitati l'attestazione della ricezione del modello 730-4
entro dieci giorni rende disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730
entro quindici giorni conferma ai Caf e ai professionisti abilitati la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
Casi particolari
Nel caso in cui sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d'imposta, l'Agenzia trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che, a sua volta, provvederà a trasmettere al sostituto il modello 730-4 con mezzi idonei.
Il sostituto che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non deve effettuare il conguaglio, restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo direttamente al Caf o al professionista abilitato per gli adempimenti previsti.
L'avvio della fase sperimentale del flusso informativo ha avuto inizio nel 2008, con l'iniziale coinvolgimento dei sostituti d'imposta di 22 province, estese a 44 nel 2009.
Da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali, l'Inps, l'Ipost, l'Inpdap, il ministero dell'Economia e delle Finanze, le Ferrovie dello Stato e Poste Spa, in considerazione del grande numero di persone amministrate e del fatto che questi enti già ricevono la comunicazione dei risultati contabili in via telematica sui propri siti.
Ulteriore novità del 2010 è il coinvolgimento dei professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione del 730, cioè gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Lilia Chini)
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Il digitale terrestre corre con ascolti doppi del satellite e decoder a ruba
Satellite doppiato negli ascolti, una media di oltre 2,5 milioni di decoder venduti ogni mese: il digitale terrestre prosegue la propria marcia e stando agli ultimi dati resi noti da Dgtvi (il consorzio che riunisce Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e alcune associazioni di tv locali) è entrato nel 60% delle case italiane. Tante, almeno, sono le famiglie che possiedono almeno un decoder, integrato nella Tv (pari a circa il 30% del venduto mensile) o esterno, per ricevere il segnale digitale. Gli switch off del 2009 hanno quindi dato i frutti sperati? A quanto pare sì, problemi tecnici e polemiche varie a parte. Gli ascolti superano il 31% del totale (il satellite si ferma alla metà) e sono in continua crescita: secondo i portavoce di Dgtvi è un segno inequivocabile dell'estesa penetrazione del servizio su scala nazionale e di una popolarità in ascesa a scapito della tv analogica, oggi seguita dal 53% della popolazione e in calo di oltre sei punti tra novembre e dicembre 2009. Stando a un'indagine Makno, inoltre, solo una famiglia su tre (7,7 milioni, pari al 31% del totale) accede solo ai canali della Tv analogica, mentre per quanto riguarda l'esperienza d'uso con il Dt il livello di soddisfazione del pubblico è risultato essere buono, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto della multicanalità gratuita (e cioè la possibilità di usufruire di più canali digitali in chiaro rispetto a quelli tradizionali) introdotta dal digitale terrestre.
La mappa della televisione al digitale in Italia, che assorbe il 47% degli utenti attivi, risulta quindi essere questa: 13,8 milioni di famiglie utenti del Dt (6,6 milioni delle quali acquisite nell'ultimo anno), 8,7 milioni abbonate alla piattaforma satellitare e circa 600mila che fruiscono dei servizi di IpTV. A favore del digitale terrestre gioca inoltre il fatto che da maggio a dicembre 2010 c'è il previsto passaggio da analogico a digitale terrestre di altre sei regioni, per complessive 10 milioni di famiglie e 23 milioni di persone coinvolte. Estendendo il discorso all'Europa, e nella fattispecie a Francia, Regno Unito e Spagna (oltre all'Italia) le famiglie che passeranno al digitale terrestre entro il 2010 sono, secondo le previsioni di e-Media Institute, 33 milioni. Un'audience imponente a cui saranno serviti indicativamente un migliaio di canali entro il 2010 se il trend di crescita registrato da aprile a dicembre dell'anno scorso verrà confermato. Dai dati raccolti dall'European Audiovisual Observatory, alla fine del 2009 il numero complessivo di canali trasmessi su piattaforma digitale terrestre in Europa - i 27 Paesi membri più i due candidati Turchia e Croazia - era infatti pari a 730 (di cui oltre 300 fra regionali e locali), rispetto ai circa 500 attivi a inizio primavera. L'Italia, con il poco meno del 70% di famiglie italiane che entro fine anno potrà fruire della Tv in chiaro esclusivamente in modalità digitale, sarà uno dei bacini di utenza più importanti.
Fonte:ilsole24ore.com (Gianni Rusconi)
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Spazi blu: disabili pagano parcheggio come altri utenti
Il portatore di handicap che sosta all’interno delle aree assoggettate a tariffa deve sostenere il costo del parcheggio, pur munito dello speciale contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo: il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione 2^ Civile, che ha respinto il ricorso presentato dal disabile, già risultato soccombente nell’ambito della procedura di opposizione alla sanzione amministrativa promossa avanti al Giudice di Pace di Palermo. I Giudici di Piazza Cavour evidenziano nella parte motiva che l’esonero dal pagamento del ticket non è previsto da alcuna norma, quantunque venga teorizzato all’interno di circolari della Pubblica Amministrazione, prive del rango di norme di diritto. Oltretutto, aggiungono gli Ermellini, non ha fondamento invocare a sostegno di un’interpretazione ipoteticamente difforme l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili; “dalla gratuità, anziché onerosità come per gli altri utenti, della sosta deriva, infat ti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità”. Talché, anche nell’indisponibilità degli apposti spazi riservati alla categoria dei disabili, mancanti o già occupati da altri portatori di handicap, costoro non possono fruire della sosta gratuita negli stalli a pagamento. La pronuncia, recante il n°21271 e depositata il 5 ottobre 2009, presta il fianco a non poche perplessità in relazione al favor di agevolazione che permea tutta la normativa a vantaggio delle persone che, per loro sventura, sono diversamente abili, secondo l’eufemistica espressione invalsa.
Fonte:studiocataldi.it (Avv. Paolo M. Storani)
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Google lancia la sfida ad Apple e al suo iPad
Pensavate che Google non raccogliesse la sfida di Apple e del suo nuovo iPad? Niente di più sbagliato, perchè anche Google vuole scendere nel settore dei Tablet Pc, ma alla sua maniera e con un prodotto innovativo. L’annuncio è ufficiale anche se non è balzato agli onori della cronoca con grande clamore, ma lo si può leggere sul sito del progetto Chromium OS.
L’ufficialità, accompagnata da alcune foto e video di un concept, ci fanno capire da subito la vocazione del Tablet Pc di Google. Il S.O. sarà il nuovo Chromium Os, una piattaforma cloud estremamente flessibile e versatile, adatta a girare su molteplici piattaforme hardware.
Il target è scontato, sarà quello dei professionisti e power user, in parole povere con il Tablet di Google navigheremo, e lavoreremo in piena mobilità. Ci sarà il multitasking e probabilmente anche il supporto flash per il browser nativo, tutte caratteristiche che mancano all’iPad di Apple e che Google ovviamente intende inserire.
Lo schermo neanche a dirlo sarà touch capacitivo con pieno supporto al multitouch. Dal concept e da alcuni rumors possiamo apprendere che le finestre delle applicazioni saranno ridimensionabili, e spostabili in tutto lo schermo per un uso parallelo grazie al multitaskig.
Non si hanno notizie certe su date valide per una presentazione ufficiale, ma Google con questo prodotto vuole stupire e dunque si pensa che non si dovrà aspettare molto.
La guerra dei giganti per il settore dei Tablet Pc è appena iniziata e credo che ne vedremo presto delle belle…
Fonte:blog.pmi.it (Filippo Vendrame)
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Notai e Consumatori: nuova Guida per comprare casa in sicurezza
Il Consiglio Nazionale del Notariato e 12 associazioni di Consumatori hanno presentato oggi a Roma la guida "Acquisto in costruzione. La tutela nella compravendita di un immobile da costruire".
Come tutelarsi quando si vuole acquistare una casa, specialmente quando questa è in costruzione? Ad aiutare i consumatori arriva la nuova guida "Acquisto in costruzione. La tutela nella compravendita di un immobile da costruire", realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 12 associazioni di Consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) che da tempo collaborano per sostenere i cittadini su temi complessi, nei quali è fondamentale la consulenza preventiva di notai ed esperti delle associazioni. E così, dopo i vademecum dedicati al Mutuo immobiliare, al Prezzo Valore e al Contratto Preliminare, la collaborazione prosegue con la nuova guida, che affronta una tipologia di compravendita che può risultare molto rischiosa per l'acquirente se il costruttore incorre in una "situazione di crisi". La guida è stata presentata oggi a Roma presso il Consiglio Nazionale del Notariato dal presidente Paolo Piccoli e dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, ed è scaricabile dal sito del Notariato e delle stesse associazioni.
La pubblicazione intende "diffondere e promuovere la conoscenza del decreto legislativo 122/2005 che prevede nuove forme di tutela - ancora non sufficientemente conosciute - a vantaggio del contraente debole quali: la garanzia fideiussoria, l'esclusione della revoca fallimentare, il diritto di prelazione in caso di vendita all'asta, la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale".
Spiega Paolo Piccoli: "Questa è la quinta guida che realizziamo con molte associazioni dei consumatori, è una guida molto semplice, chiara, che dà informazioni ai cittadini e spiega come funziona la legge 122, che consente, per chi acquista casa da un costruttore, di avere una fideiussione per quanto riguarda le somme che versa al costruttore, di avere nel momento in cui acquista la casa una polizza decennale per eventuali difetti strutturali, quelli garantiti dal Codice Civile, e che impone anche al notaio, prima di fare l'atto, di fare il frazionamento del grande mutuo che riguarda tutto l'intero complesso, sulla singola porzione materiale che viene acquistata dal cittadino. E dà delle garanzie effettive al cittadino, che spesso il cittadino non sa di avere". La tutela riguarda dunque "gli interi importi versati al costruttore via via, sia a titolo di caparra sia a titoli di acconti, perché il costruttore deve rilasciare una fideiussione che garantisca il cittadino: se il costruttore fallisce, la fideiussione è denaro contante".
In caso di acquisto di un immobile in costruzione, infatti, se il costruttore dovesse fallire prima del trasferimento della proprietà, "l'acquirente privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo". Il decreto legislativo è del 2005: una normativa dunque esistente da tempo ma poco conosciuta e poco applicata "per una serie di motivi - si legge nella guida - che vanno dalla scarsa informazione dei cittadini, al costo della fideiussione e della polizza indennitaria per il costruttore, alla mancata efficacia delle sanzioni previste a carico di quest'ultimo in caso di inapplicazione della normativa stessa". In particolare, spiegano dal Notariato, i problemi riguardano il fatto che la fideiussione vale solo se il venditore va in situazione di crisi (come fallimento o pignoramento) e non caso di altre irregolarità; ha carattere restituivo, quindi comporta un controvalore in denaro ma non la possibilità di acquistare una determinata casa; la sanzione è "inconsistente" perché consiste nella nullità del contratto.
Come ha dunque sottolineato Piccoli, è importante "la cultura di preventiva consultazione dell'esperto giuridico" prima di un'operazione quale l'acquisto della casa. Dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, viene sottolineata la necessità di informare i cittadini dei loro diritti e di portare tali informazioni sul territorio. Ha detto ad esempio Pietro Giordano, segretario nazionale Adiconsum: "Troppe famiglie vengono 'gabbate' rispetto all'acquisto di un appartamento e troppa poca informazione viene data. Questa legge spesso non è conosciuta dagli acquirenti di appartamenti. Ed è importante che non ci si fermi a Roma ma che l'informazione vada sul territorio". Così anche Rita Battaglia, vicepresidente Federconsumatori: "Il nostro stare insieme vuol dire rendere trasparenti le informazioni". Anche perché, come ha sottolineato Luisa Crisigiovanni, direttore di Altroconsumo, solo nel 27% dei casi nella stipula dei contratti esiste la garanzia fideiussoria e dunque bisogna "agire sul campo per esigere sia la garanzia sia l'assicurazione".
Fonte:helpconsumatori.it (Sabrina Bergamini)
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Bonus motori e inverter, online il sito Enea
Dal 3 febbraio è online il sito web dell'Enea per l'invio della documentazione richiesta per fruire delle detrazioni d'imposta del 20% sulle installazioni di motori elettrici ad alta efficienza e inverter.
Nell'applicativo web possono essere immessi solo dati relativi a componenti acquistati nell'anno 2009. La documentazione richiesta è quella prevista dal “decreto motori” (DM 9 aprile 2008), e cioè l'allegato B (scheda riepilogativa motori elettrici) e l'allegato C (scheda riepilogativa inverter). Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese, i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione fiscale devono inviare i dati all'Enea attraverso il sito Motori 2009.
Gli interventi detraibili
Ricordiamo che la detrazione d'imposta del 20%, prevista dalla Finanziaria 2007 (commi 358 e 359), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 con la Finanziaria 2008. Viene riconosciuta per le spese sostenute da persone fisiche, enti e società di persone e capitali per l'acquisto e l'installazione di nuovi motori elettrici ad elevata efficienza e di nuovi variatori di velocità. Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui l'intervento di sostituzione o installazione è eseguito attraverso un contratto di leasing: viene calcolato in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Fonte:casaeclima.com
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La griglia dei contributi 2010 per artigiani e commercianti
Minimale fissato a quota 14.334 euro, con un versamento pari, rispettivamente, a 2.874 e 2.887 euro
Stabilite le aliquote contributive 2010 per gli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali. La circolare Inps n. 14 del 2 febbraio conferma le percentuali del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Contribuzione sul minimale di reddito
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro).
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota eccedente il reddito minimo e fino al limite di retribuzione annua pensionabile (pari, per il 2010, a 42.364 euro), i contributi vanno calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% - sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009.
Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi Ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che diventano quindi 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti.
Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività.
Contribuzione massima
In considerazione delle regole appena viste, questi i contributi massimi dovuti per il 2010:
lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
artigiani 14.403,83 euro (12.285,62 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
commercianti 14.467,38 euro (12.349,17 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996 o dopo
artigiani 18.927,23 euro (16.162,82 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
commercianti 19.010,16 euro (16.245,75 per i collaboratori fino a 21 anni di età).
Termini di versamento
Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito va effettuato, tramite F24, in quattro rate alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2009, primo e secondo acconto 2010).
Fonte:nuovofiscooggi.it (Patrizia De Juliis)
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Capitalizzazioni; Bonus nel modello Irap 2010
Via libera al bonus ricapitalizzazioni delle società anche nel modello Irap 2010, assieme alla deduzione delle differenze negative generate dal riallineamento dei valori dei soggetti Ias.
Scomparsi, invece, i campi per la deduzione collegata all'incremento occupazionale, terminato nel 2008, e per l'esenzione Irap nelle zone franche urbane, incentivo eliminato dal decreto milleproroghe. Sono queste le principali novità dei modelli Irap 2010 definitivi, approvati con il provvedimento delle Entrate del primo febbraio 2010 e che dovranno essere utilizzati per il periodo d'imposta 2009. È stato inoltre approvato anche il modello definitivo per il consolidato fiscale 2010, nel quale rispetto alla bozza del 21 dicembre 2009 è stato aggiunto il rigo CS6, che va compilato se nell'istanza di rimborso per mancata deduzione del 10% dell'Irap, presentata dalla consolidante per il gruppo, emergono maggiori perdite riportabili, non utilizzate nei periodi d'imposta precedenti. Con la compilazione di questo rigo, si possono riportare nella dichiarazione del 2009.
Ricapitalizzazione società
A seguito della circolare 53/E/2009, debutta nel modello Irap 2010 la deduzione per le ricapitalizzazioni delle società, perfezionate da persone fisiche dal 5 agosto 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, e comunque non oltre il 5 febbraio 2010. Nel rigo IP71 per le società di persone e nel rigo IC71 per quelle di capitali, va indicato l'importo della deduzione Irap, pari al rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale fino a 500.000 euro.
Riallineamento Ias
Rispetto alla bozza del modello Irap 2010, la versione definitiva ha introdotto il rigo IC70 destinato alla deduzione per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali e che hanno riallineato, con il metodo del "saldo" globale, le differenze tra i valori fiscali e quelli di bilancio.
Se a seguito del riallineamento delle divergenze, relative a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è risultato un saldo algebrico negativo, la sua deduzione può avvenire in 5 quote annuali costanti, partendo dall'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nel rigo IC70, quindi, va indicato un quinto della somma algebrica (negativa) delle differenze positive e negative, risultante dal rigo RQ47, colonna 5, del modello Unico 2009 Società di capitali.
Righi eliminati
Rispetto al modello dell'anno precedente, sono stati eliminati i righi:
- che consentivano di conguagliare per il 2008 la riduzione del 3% dell'acconto Irap (articolo 10 del decreto n. 185/2008), in quanto per il 2009 non e più applicabile questo sconto finanziario (righi IR27 e IR28 del modello Irap 2009);
- che consentivano ai datori, che incrementavano il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, di ridurre la base imponibile Irap dei relativi costi del personale (righi IS6 e IS7 del modello Irap 2009); sia l'agevolazione base (deduzione fino a 20.000 euro), sia quella cosiddetta "ulteriore", sono scadute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
Zone franche urbane
Rispetto alla bozza del modello Irap 2010 del 5 novembre 2009, la dichiarazione definitiva non riporta più i campi (colonna 3 della sezione I del quadro IR) dove indicare l'esenzione Irap per le zone franche urbane. Questi campi sarebbero stati usati dai soggetti Ires che, chiudendo il bilancio nel 2010, ma prima del 31 dicembre 2010, avrebbero dovuto utilizzare il modello Irap 2010. Il regime d'aiuto per le zone franche urbane approvato dalla Commissione Europea con comunicazione C (2009) 8126 del 28 ottobre 2008, però, è stato ridisegnato dal decreto milleproroghe (articolo 9, comma 4, decreto) legge 30 dicembre 2009, n. 194), il quale ha eliminato, tra le altre esenzioni, anche quella Irap, prevista per cinque periodi di imposta.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Adoc: "Consumi in ripresa grazie ai saldi, prolungarli fino a marzo"
Secondo i dati di Confcommercio, diffusi ieri, i consumi sono in ripresa, avendo registrato un +1% nel mese di dicembre. Adoc conferma il dato e chiede che i commercianti mantengano i saldi fino a marzo. "E' vero, i consumi sono in lieve ripresa, grazie soprattutto alle spese per Natale e ai saldi - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - che quest'anno, dopo anni di ribassi, segnano un trend positivo, con una crescita della spesa pari al 9%. Per confermare questa tendenza al rialzo dei consumi e dare concretezza alla ripresa è però necessario abbassare i prezzi, soprattutto dei beni primari quali gli alimentari. Inoltre - conclude Pileri - sarebbe opportuno prolungare i saldi almeno fino a marzo, dato che la stagione fredda sta proseguendo. E' necessario dare un'iniezione di fiducia ai consumi e ai consumatori".
Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Finanziaria 2010: novità in materia di lavoro accessorio
La Finanziaria 2010 ha ampliato la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali di tipo accessorio regolamentate dagli articoli 70-74 del d. lgs. n. 276/2003.
Le modifiche vedono innanzitutto una nuova entrata fra i percettori delle prestazioni ovvero gli Enti locali, le scuole e le università.
Altra innovazione è la possibilità per le imprese familiari di utilizzare il lavoro accessorio in qualsiasi settore esse operino e non più solo limitatamente al commercio, turismo e servizi.
Sempre con riferimento alle modifiche introdotte si segnala anche l’inserimento, fra le attività che possono essere rese attraverso l’utilizzo dei voucher, delle prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Ulteriore importante novità è la possibilità per i lavoratori part-time di rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.
In definitiva ad oggi le prestazioni occasionali accessorie possono essere rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani;
g) dell’impresa familiare;
h) della consegna porta a porta;
i) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
l) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
m) qualsiasi attività e settore produttivo da lavoratori aventi un contratto part-time;
n)di qualsiasi attività e settore produttivo da parte di percettori di prestazioni di integrazione e percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione.
Il legislatore ha previsto per i prestatori di lavoro accessorio un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed una copertura previdenziale indipendentemente dal superamento del limite dei 5.000 euro ed inoltre, le somme ricevute dai lavoratori rimangono esenti da imposizioni fiscali, attuando in concreto un regime tributario agevolato avente come contropartita l’assoggettamento a prelievo contributivo di somme che ne sarebbero state generalmente esenti.
Praticamente i committenti, acquistati i carnet di tickets o voucher, retribuiscono i lavoratori consegnandogli i buoni e questi ultimi ricevono dal concessionario, presso cui si rivolgono per cambiare il buono, solo una parte del valore nominale dello stesso, atteso che il 13% del suddetto valore viene versato a fini previdenziali, il 7% all’INAIL a fini assicurativi ed infine il 5% viene trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Twitter. Dati rubati a diversi utenti: ‘Diffidate dei siti Torrent’
User name e password di diversi utenti Twitter sono stati coinvolti in un tentativo di furto: la società sta chiedendo alle persone interessate di resettare i propri dati per evitare ulteriori compromissioni.
Il sito di microblogging ha comunicato agli sviluppatori la notizia che una “persona non identificata” ha creato “per un certo numero di anni”, ha creato siti e forum “torrent” col solo scopo di carpire le informazioni personali per potere poi accedere agli account Twitter.
“Questa persona - spiega la nota diramata dalla società – aspettava che i siti e i forum diventassero popolari e quindi li utilizzava per guadagnare l’accesso alle user name, alle password e all’indirizzo email di ogni persona che si era iscritta”.
I siti Torrent vengono usati principalmente per scaricare film, mp3, software. Tecnicamente, spiega Wikipedia, “…i .torrent sono file di piccole dimensioni che, aperti con programmi appositi (come BitTorrent), portano a scaricare il contenuto memorizzato nel computer della persona che sta condividendo il file”.
Twitter ha quindi confermato che non tutti i siti e i forum dedicati a questo traffico di dati sono stati identificati.
La nota chiarisce: “non abbiamo individuato tutti i forum coinvolti, né probabilmente riusciremo a farlo perché non abbiamo con loro nessun tipo di connessione”.
La società sottolinea comunque che “…come regola generale, chiunque si sia iscritto a un sito o a un forum torrent dovrebbe cambiare la password”.
Insieme a Facebook, Twitter è uno dei luoghi sacri della socializzazione online: da Barack Obama ai divi di Hollywood, passando per i politici nostrani, la Twitter-mania è esplosa e dilaga: tra l’aprile del 2008 e 2009, il sito di micro-blogging ha visto aumentare i propri accessi del 3.700%.
Lo scorso anno, tuttavia, diversi attacchi hanno complicato la vita del sito, che comunque non ha fornito dati ufficiali su quanti clienti hanno dovuto cambiare la password, limitandosi a precisare che si è trattato di un numero “molto esiguo”.
Fonte:key4biz.it (Alessandra Talarico)
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Bonus Ricerca; Addio al click day
Mai più un click day per riconoscere un premio fiscale a chi investe risorse. Mai più una classifica di “premiati” e “beffati” stilata esclusivamente sulla base della velocità di connessione a internet e non sulla bontà degli investimenti presentati.
All'indomani delle prime pronunce dei giudici tributari di Pescara che hanno riconosciuto il diritto al credito d'imposta sulla ricerca anche alle imprese rimaste escluse dalla folle corsa al bonus del 6 maggio scorso, l'amministrazione finanziaria ricorda che sta già lavorando all'attuazione della finanziaria 2010 che stanzia complessivamente 400 milioni da destinare al bonus ricerca e prevede di riscrivere le regole.
Mentre sul fronte del contenzioso gli uffici stanno valutando la possibilità di ricorrere in appello, così come stanno approfondendo l'esatta portata delle pronunce della commissione - tra cui anche il fatto che i giudici riconoscono sì il diritto al bonus ma lasciano comunque al fisco la possibilità di muoversi nei limiti delle risorse disponibili -, dall'altra prosegue serrato il confronto tra Economia, Sviluppo economico e associazioni di categoria, per giungere a una definizione delle nuove regole e che vanno, come detto, nella direzione di voler superare definitivamente strumenti selettivi come quelli del click day.
Ad attendere risposte certe sono le 29 mila imprese che avevano partecipato alla corsa del maggio scorso. Di queste 17 mila si erano iscritte con “la pettorina” A, ovvero tra quelle che chiedevano il solo nulla osta perché avevano avviato investimenti prima dell'entrata in vigore del decreto anti-risi (28 novembre 2008); 12 mila furono iscritte alla corsa con la lettera B, ovvero tra quelle che hanno effettuato investimenti dopo il 28 novembre 2008 e che sapevano fin dall'inizio di poter prenotare le nuove risorse che si sarebbero rese disponibili.
Ma al di là dei numeri le imprese, come evidenziato anche in una nota di Confindustria Padova, auspicano che il «meccanismo beffa» del click day sia presto definitivamente superato. Sui tempi i soggetti coinvolti nel riscrivere le regole non si sbilanciano, ma la strada in fondo è già stata tracciata e questo al di là delle scelte tecniche che saranno definitivamente adottate con il decreto attuativo della finanziaria 2010.
L'esperienza insegna, e quella più recente sperimentata dalle Entrate con i rimborsi Irap del 10% potrebbe essere il principio di fondo cui ispirarsi: alla luce delle risorse disponibili il credito d'imposta potrebbe essere riconosciuto in misura proporzionale alle imprese che presentano l'istanza e rispettano i requisiti imposti dal bonus.
In questo modo verrebbe disinnescata la corsa spasmodica al bonus e tutte le iniquità del meccanismo ora bocciato anche dai giudici di Pescara. Allo stesso tempo le Entrate potrebbero esercitare un'azione di monitoraggio e controllo sulla bontà delle istanze presentate. Il tutto nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio.
Sulle scelte tecniche che dovranno essere adottate con il decreto interministeriale le ipotesi sul tavolo del confronto sono più di una. Si potrebbero finanziare le sole imprese del gruppo A che avevano effettuato investimenti prima del 28 novembre 2008. Con l'effetto indotto di poter dare una risposta immediata anche a chi è rimasto escluso e magari ha già vinto in commissione tributaria. Anche se di illusioni non c'è da farsene troppe, visto che in soli 35 secondi nel maggio scorso fu bruciata una dote di 1,627 miliardi.
L'altra strada ipotizzata potrebbe essere quella di finanziare sia i soggetti del gruppo A che del gruppo B, ma anche qui sempre e solo se le risorse stanziate potranno essere sufficienti. Infine, anche se la norma istitutiva del bonus ricerca riconosceva il credito d'imposta per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2009, c'è chi nella nuova norma della finanziaria 2010 vede la possibilità di poter agevolare con le risorse stanziate anche nuovi investimenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Regole E-commerce: necessario un negozio fisico con le nuove leggi proposte da Ue
Il mercato dell’e-commerce si allarga e l’Unione Europea frena sullo shopping online proponendo nuove misure per regolare la gestione di questo mercato sempre più in espansione. Se fino a qualche tempo fa bastava scegliere, cliccare e acquistare, oggi si cambia abitudine.
Scarpe, giubbotti, giocattoli, libri, si compra e si vende praticamente di tutto, anche in saldo: un sito italiano di scarpe qualche giorno fa vantava saldi con sconti fino al 70%, per 150 marche e 5000 modelli. Ma anche negli acquisti online non mancano imbrogli e truffe, soprattutto oltre confine, governati da leggi di nazioni diverse: in Europa il 61% delle ordinazioni online da un Paese all’altro, secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, non va a buon fine per diversi motivi.
Per questo la Commissione vuole mettere ordine tra le varie direttive comunitarie sui diritti dei consumatori varate dagli anni ’80 in poi ed ha avviato una consultazione con gli Stati-membri. Ciò su cui la Commissione vuole concentrarsi è una maggiore tutela del consumatore che, fidandosi degli acquisti via Internet, nel momento in cui si ritrova di fronte a qualche problema con la merce comprata non sa mai a chi rivolgersi. Ma per iniziare, si pensa alla proposta di un'apertura comunque di una struttura, negozio, fisico cui far riferimento per l'attività intrapresa.
C’è però chi è contrario ad un nuovo piano di regolamentazione del commercio online. Secondo Jeremy Zimmermann, per esempio, fondatore di un’associazione per la difesa delle libertà digitali nella Ue, limitare le vendite online attraverso nuove regole ‘è sbagliato, e comunque sarebbe come cercare di vuotare il mare con un cucchiaio’.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Bonus sicurezza per i negozi. Porte aperte all'agevolazione
Piccole e medie imprese e tabaccai i destinatari del beneficio fiscale applicabile a investimenti dedicati
Ai blocchi di partenza i crediti d'imposta per il 2010. A fare da battistrada per l'anno in corso, oltre alla comunicazione annuale che rileva il mantenimento del livello occupazionale ("bonus assunzioni"), il credito d'imposta per i negozi. Il beneficio è riservato alle piccole e medie imprese e ai rivenditori di generi di monopolio che effettuano investimenti finalizzati alla sicurezza del luogo ove svolgono l'attività. Il bonus trova applicazione infatti ad apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, casseforti, sistemi di pagamento con moneta elettronica, macchinette antifalsari eccetera.
Prevenzione di atti illeciti e benefici fiscali
Risale alla Finanziaria 2008 la possibilità di poter beneficiare, tramite presentazione di apposita istanza per via telematica, del bonus sicurezza. Si rinnova quindi anche per l'anno in corso la presentazione della domanda per l'assegnazione del credito. Il bonus sicurezza può essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all'ingrosso e al dettaglio che effettuano nell'ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare possono accedere al credito d'imposta:
coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005)
coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
Modalità di presentazione
L'istanza di attribuzione del beneficio fiscale può essere presentata a partire dalle 10 del 2 febbraio. Va utilizzato il modello IMS, da trasmettere, esclusivamente in via telematica, attraverso il programma informatico Creditosicurezza.
Entità del credito e suo utilizzo
Il credito d'imposta, per le Pmi, spetta entro il tetto dell'80% delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore nel triennio a 3mila euro. Per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, invece, il bonus spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.
I crediti d'imposta possono essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate comunica la concessione.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Gianluca Di Muro)
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Telefonia; Riparato e rimesso in vendita
Oltre che in rete, dove sono presenti da un po', anche sugli scaffali di alcuni centri commerciali sono comparsi di recente prodotti denominati "rigenerati" o "ricondizionati". In altre parole, prodotti hi tech (soprattutto telefonini) che erano guasti e che, dopo essere stati riparati, vengono rimessi in vendita a un prezzo scontato.
Telefonino rigenerato acquistato all'Ipercoop
Per verificare di cosa si tratta, abbiamo provato ad acquistare in un punto vendita Ipercoop un telefonino "rigenerato".
Il manifesto della bacheca recita testualmente "un prodotto rigenerato all'origine è un prodotto riparato riportato allo stato di origine. È corredato di scheda di riparazione e vanta 1 anno di garanzia ai termini di legge. La migliore occasione per acquistare ottimi prodotti funzionanti a prezzi super convenienti".
Nella confezione che ci hanno consegnato non c'era però alcuna scheda di riparazione (il commesso ci ha detto a voce che forse era stata solo sostituita la batteria). Quanto alla garanzia, ci è stato detto che è sufficiente lo scontrino, sul quale è stato apposto un timbro con scritto "prodotto rigenerato all'origine".
Prezzo scontato, ma non sempre
In tabella vedete il prezzo di vendita dei due telefonini "rigenerati" presenti nel punto vendita che abbiamo visitato. Come vedete, lo sconto rispetto al prodotto nuovo è di circa il 30%.
Prezzo medio nuovo (euro) sconto % prezzo rigenerato (euro)
NOKIA 1208 31,38 36,58 19,9
SAMSUNG SGH-D 900i 104,30 32,98 69,9
Anche online, come detto, si trovano moltissimi prodotti ricondizionati e lo sconto non sempre è significativo rispetto al prezzo medio di mercato: spesso ne abbiamo trovati molti con un prezzo addirittura superiore a quello di mercato.
Buono per l'ambiente
Dal punto di vista ecologico è sicuramente apprezzabile allungare la vita del prodotto, perché significa diminuire la quantità di rifiuti prodotti e recuperare materiali preziosi o pericolosi. L'importante è che questo genere di trattamento sia fatto da tecnici qualificati e in ambienti idonei, perché (come abbiamo visto nel test sull'impatto ambientale dei cellulari) ci sono molte sostanze tossiche e pericolose che vanno opportunamente gestite, come il piombo e i composti organici volatili.
Garanzia ridotta a un anno
Di fatto a questi prodotti il venditore applica la riduzione di garanzia (dura un anno anziché due), come consentito dalla legge quando si rivende un prodotto usato. La scelta del venditore è legittima, tuttavia, sarebbe più onesto parlare di prodotti usati rigenerati. È infatti ambiguo che il venditore affermi che il prodotto è "riportato allo stato di origine" (praticamente nuovo), ma poi non lo garantisca come sarebbe obbligato a fare con un prodotto realmente nuovo. Ciò premesso, al consumatore non resta che fare le sue valutazioni (tenendo conto soprattutto del prezzo) e ricordare che, seppur ridotta a un anno, la garanzia deve coprire tutte le promesse fatte dal venditore riguardo le caratteristiche del prodotto. Dunque si potrà invocare la garanzia in tutti i casi in cui il prodotto non si comporti come un prodotto nuovo. Importante, a questi fini, avere la scheda di riparazione e la documentazione relativa alel caratteristiche
Confronta i prezzi
Se vuoi acquistare uno di questi prodotti, ti consigliamo di verificare prima sul nostro servizio My Product Selector il prezzo reale del telefono, quindi valutare se lo sconto proposto vale il rischio di vedersi ridotta la garanzia. O se è meglio attendere qualche più vantaggioso sottocosto.
Fonte:altroconsumo.it
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Equitalia, estratto conto online apre anche agli iscritti Inps
L'estratto conto online di Equitalia apre ai 3,3 milioni di contribuenti iscritti ai servizi online dell'Inps. Si tratta del servizio di Equitalia che permette di consultare la propria situazione debitoria con il fisco, come cartelle, procedure attivate, rateizzazioni, senza recarsi allo sportello. La nuova modalità di accesso, disponibile anche per gli iscritti Inps, ha l'obiettivo di rendere il servizio più agevole per una platea sempre più ampia di cittadini. I possessori del pin dell'Inps (persone fisiche), infatti, non devono effettuare ulteriori registrazioni.
I 3,3 milioni di utenti dell'Istituto di previdenza si sommano ai cittadini che già hanno altre credenziali di accesso, vale a dire i contribuenti registrati al cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate e i possessori della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Sale così a oltre 11 milioni il totale dei potenziali utenti.
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Lavoro; Incentivi per gli inserimenti occupazionali
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A, ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi per l’inserimento occupazionale a favore di micro e piccole imprese dell’artigianato e del commercio (turismo).
Soggetti destinatari dell’intervento sono:
- le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane (art. 5 L. 443/85), in forma singola o associata come definite dalla legge 443/85, la cui attività sia riferita ai codici Ateco riportati nella Tab. 1;
- le imprese del settore Commercio (turismo) iscritte al registro delle imprese della CCIAA la cui attività sia riferita ai codici Ateco riportati nella Tab. 1.
Le imprese per essere ammesse la finanziamento devono avere sede operativa nei territori indicati nella Tab. 2 dell'Avviso ministeriale.
I contributi verranno concessi per le seguenti tipologie di assunzioni:
- inserimento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata a partire dal 20 dicembre 2009;
- inserimento occupazionale di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno.
Il massimo erogabile per ogni impresa richiedente il contributo è fissato in 25 mila euro.
Il contributo all’inserimento occupazionale, avente natura di integrazione del salario lordo annuo convenzionalmente calcolato su 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione, è pari a:
a) € 5.000 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria);
b) € 3.750 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 30 ore settimanali;
c) € 3.000 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali;
d) € 3.500 al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria) di durata non inferiore a 36 mesi o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria, da svolgersi continuativamente ed unicamente presso l’impresa richiedente il contributo.
La domanda per la richiesta del contributo potrà essere presentata, a partire dal 1° febbraio 2010 e non oltre il 31 agosto 2010, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili, esclusivamente on-line attraverso il sito di programma www.arco.italialavoro.it.
La domanda sarà raggiungibile anche tramite link pubblicati su www.lavoro.gov.it, su www.servizilavoro.it nella sezione riservata al programma AR.CO., su www.italialavoro.it nell’apposita sezione riservata al programma AR.CO, sui siti delle Regioni coinvolte e delle associazioni di categoria citate nell’avviso.
Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
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Bilancio 2009, novità sulla redazione della nota integrativa
Importanti novità in tema di bilancio 2009. Ad essere interessata questa volta è la nota integrativa.
Come noto, la nota integrativa è un elemento che completa il bilancio insieme con il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione. In nota integrativa vanno indicate tutte le informazioni necessarie per comprendere operazioni patrimoniali o economiche che altrimenti sarebbero difficilmente interpretabili. Per questo motivo deve riportare indicazioni chiare e analitiche in modo da facilitare la comprensione di ogni singola posta di bilancio: ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, composizione dei ratei e dei risconti, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, composizione dei conti Proventi straordinari e Oneri straordinari, numero medio dei dipendenti e così via.
Il Dlgs 173/08, in recepimento della direttiva 2006/46/Ce, ha introdotto l’obbligo, a partire dal bilancio 2009, di riportare in nota integrativa ogni informazione relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio qualora le operazioni stesse abbiano significatività in relazione al bilancio o che non siano state compiute a normali condizioni di mercato: importi, natura dei rapporti e tutte le informazioni indispensabili alla comprensione del bilancio.
Per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio vanno esposte a condizione che i rischi e i benefici da esse derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Gli accordi fuori bilancio fanno riferimento a intese o altri atti i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che si riflettono sulla società esponendola a rischi (o comunque a benefici) la cui conoscenza è importante per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Password, e-mail, conti online: nascono i custodi dei segreti digitali
Quando verrà il momento, il più tardi possibile, pensate anche alle password. Perché, come ci ha insegnato il teologo Dietrich Bonhoeffer, le ultime cose sono quelle che contano ma anche le penultime non vanno trascurate. E allora decidere chi potrà leggere la vostra posta elettronica, disporre del conto in banca online e stabilire se sbaraccare la pagina di Facebook o trasformarla in un mausoleo sta diventando, da ossessione per pochi paranoici, ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Come testimoniano gli oltre diecimila iscritti a Legacy Locker, uno dei vari servizi che si propongono come vostri esecutori testamentari digitali e che, per onorari infinitesimali rispetto a quelli di un qualsiasi notaio, danno urbi et orbi la brutta notizia della vostra dipartita e mettono a disposizione dei fiduciari che avrete indicato le parole chiave per entrare nei vostri possedimenti web. Che si moltiplicano, sostituendosi progressivamente quelli fisici.
Ai tempi della memoria analogica le spoglie affettive di una persona entravano tutte di un paio di album fotografici, qualche filmino Super8 e forse una scatola da scarpe per le lettere d´amore. Nell´era della ridondanza digitale le tracce che lasciamo si moltiplicano in modo esponenziale. «Se la mia casa prendesse fuoco che correrei a salvare? Poche cose - ammette al Washington Post la neo-abbonata Heather Pierce - tutto ciò che è veramente importante ora si trova online. È lì che c´è la nostra vita». Se si è posta il problema, lei trentottenne in salute, è solo per il caos seguito alla morte della cognata. Aveva una scuola di nuoto, c´era un´infinità di persone da avvisare e nessuno sapeva la password dell´e-mail.
Potevano chiedere al gestore di farli entrare, si potrebbe obiettare. Ma ciascuno ha, sul punto, una politica diversa. Limitandoci ai più grossi: Gmail, che con la sua capienza da 7 giga può archiviare decenni di messaggi e quindi un´infinita miniera di informazioni, richiede un certificato di morte e la prova che il familiare abbia ricevuto almeno un´e-mail dal deceduto. Hotmail cancella la casella dopo 270 giorni di inattività. Prima di allora, dietro presentazione del solito certificato, vi lasceranno entrare. Yahoo! è la più restrittiva. Ai suoi oltre 100 milioni di utenti nel mondo consiglia, se proprio sono interessati all´eventualità, di far richiesta in anticipo tramite gli avvocati. E in ogni caso, com´è successo con i familiari di un marine morto in Iraq, non daranno la password ma faranno una copia su un cd di tutti i messaggi che la casella conteneva.
Quello della posta elettronica, però, non è che uno dei depositi dove si sedimentano le conversazioni digitali. Sino alla strage nel college Virginia Tech, aprile 2007, Facebook non si era troppo interrogato sul da farsi in caso di decesso di un iscritto. Però, di fronte a centinaia di studenti che chiedevano di ricordare gli amici uccisi nello stesso "luogo" in cui passavano tanto tempo da vivi, il social network si è inventato uno speciale "stato memorial", per cui le pagine sopravvivono ma senza lo spazio "a cosa stai pensando", per evitare effetti poltergeist. Alla famiglia rimane però la facoltà di farle rimuovere. E a futura memoria, salvo contraria disposizione testamentaria, restano anche le foto postate sull´album Flickr.
«Cinque anni fa il termine "eredità digitale" non esisteva neanche. Ora sì e sempre più gente gli presterà attenzione» ha detto a Time Jeremy Toeman, fondatore di Legacy Locker. A giudicare dalla concorrenza (DataInherit, MyLastEmail, If I Die, etc) non esagera. DeathSwitch si segnala per la rudezza texana. Funziona che vi mandano, all´intervallo prescelto, una mail per sincerarsi che siate vivi. Dopo un certo numero di mancate risposte pensano il peggio ed eseguono le vostre volontà, comunicando a chi di dovere parole chiave e altre cose che non avevate avuto il coraggio di dire in vita. L´importante è aver programmato bene l´intervallo, altrimenti il ritorno da un lungo viaggio potrebbe diventare mortalmente imbarazzante.
Fonte:lungoparma.com (Riccardo Staglianò)
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Agevolazioni per telefonia e ausili informatici
Sono parecchi i navigatori che ci chiedono quali siano le agevolazioni applicabili ai telefoni, ai cellulari e alla navigazione web. Contestualmente alla pubblicazione della Guida alle Agevolazioni fiscali dell’ Agenzia delle Entrate vogliamo approfondire questo specifico settore, indispensabile nella vita quotidiana.
Per i sussidi tecnici e informatici è prevista l’applicazione di aliquota IVA agevolata (4% invece che 20%) per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici da parte di persone con disabilità motoria e/o sensoriale (sono esclusi i software didattici; sono inclusi tutti i prodotti hardware e software, compresi computer, periferiche e software applicativi). Per potersi avvalere di tale agevolazione, occorre produrre una prescrizione medica (di un dipendente dell’ Azienda USL) attestante il collegamento funzionale tra menomazione e ausilio prescritto, una copia del certificato di invalidità o handicap, un autodichiarazione in cui si dichiara di avere diritto all’applicazione di aliquota IVA agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 ) e al Decreto 14 marzo 1998 . Non è prevista l’agevolazione per la disabilità intellettiva e psichica.
E’ inoltre possibile usufruire di una detrazione Irpef al 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
A differenza della agevolazioni sull’Iva alla detrazione Irpef sono ammessi anche i disabili psichici e intellettivi, e la detrazione spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fisicamente a carico.
Per poter usufruire della detrazione è necessario farsi rilasciare, al momento dell’acquisto, una fattura che contenga la dicitura seguente: aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito in Legge 30/1997.
E’ inoltre necessario acquisire e conservare una certificazione di uno specialista dell’ALS che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92.
I non vedenti possono usufruire di 90 ore mensili di internet in linguaggio Braille gratuito. Non sono però ammesse agevolazioni sull’uso di servizi internet da cellulare. E’ un monte ore significativo per chi non sottoscrive contratti FLAT (che non prevedono limiti orari), per i quali invece gli operatori devono riconoscere uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia - sulla parte degli abbonamenti che riguardano la navigazione in internet. (Per info: Deliberazione Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 23 aprile 2008, n. 202/Cons)
Le agevolazioni spettano solo ai ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Per ottenerle è necessario presentare il verbale della Commissione ASL. Sono estese all’abbonato convivente (sia in caso di disabile a carico che no), sempre su presentazione dello “stato di famiglia”.
Bisogna ricordare che esistono anche dei contributi regionali per l’acquisto di attrezzature informatiche.
Il telefono cellulare viene riconosciuto come utile strumento di comunicazione e di soccorso. Al beneficio sono ammessi solo “invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché i non vedenti”. E’ necessaria una certificazione della ASL competente, che deve essere consegnata al momento dell’attivazione del contratto di abbonamento telefonico.
I non udenti possono usufruire inoltre di 50 sms gratuiti al giorno, su un abbonamento telefonico unico intestato alla persona che presenti l’attestato di sordità e la titolarità dell’indennità di comunicazione
I non udenti sono esentati dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all’indennità di comunicazione (non ipoacusici né sordità acquisita). L’agevolazione spetta alla persona sorda o all’abbonato convivente che usi il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), in questo caso serve lo “stato di famiglia”. E’ necessaria la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell’indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla commissione ASL).
Ricordiamo infine che le agevolazioni“generiche” sulla telefonia fissa prevedono che ad anziani, disabili e utenti con speciali esigenze venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Sono ammessi a questa agevolazione i nuclei familiari al cui interno ci sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale, un’anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato. Oltre a uno di questi requisiti la famiglia deve avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superiore a 6713,93 euro l’anno. Per ottenere tale indicatore ci si può rivolgere all’INPS o ad un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale). Potete scaricare qui il modello in PDF.
Per info:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
http://www.agcom.it/
Fonte:disabili.com (Ilaria Vacca)
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Cassazione: fallimento dura troppo? I creditori vanno risarciti
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui una procedura fakllimentare duri più di sette anni, i creditori debbono essere risarciti. Piazza Cavour ha richiamato un orientamento della Corte di giusrtizia europea secondo cui il termine ragionevole di durata per questo tipo di procedura deve essere di 7 anni. Questa durata tiene conto del tempo necessario per definire nei vari gradi di giudizio i procedimenti incidentali nati dal fallilmento (6 anni in totale) e il tempo necessario per il riparto dell'attivo (un anno). Nella parte motiva della Sentenza (n.28318/2009) i giudici della Corte chiariscono di aver tenuto conto della particolare complessità delle procedure e sottolineano che: "Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella vcalutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obbiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti".
Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
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Offerte luce e gas 2010 a confronto: le migliori tariffe per risparmiare sulla bolletta
Novità in materia di energia: i consumatori hanno la possibilità in materia di contratti per la fornitura di energia di poter passare al mercato libero in modo da scegliere un profilo tariffario più adatto alla proprie abitudini di consumo. Sul mercato libero ci sono tantissimi operatori, spesso operanti a livello locale, che hanno moltiplicato le offerte con il risultato, a volte, di poter provocare tra i consumatori una sorta di confusione in quella che oramai è una vera e propria giungla di tariffe.
Così per poter far meglio orientare i consumatori, SosTariffe ha lanciato sul proprio portale un innovativo servizio online gratuito di comparazione combinata delle offerte di luce e gas. Il nuovo servizio ricerca l’offerta luce e gas, detta anche dual fuel, più conveniente di uno stesso operatore e riesce, successivamente anche a scovare singolarmente le offerte luce e gas più convenienti di operatori differenti.
Per quanto riguarda il risparmio, SosTariffe sottolinea come questo dipenda sia dal consumo medio annuo, sia dalla città in cui il contratto deve essere attivato, ma in ogni caso il risparmio può arrivare a superare anche i 250 euro annui rispetto alle vostre attuali forniture energetiche. Il risultato è, comunque, che nella maggior parte dei casi è più conveniente sottoscrivere Energia e Gas con fornitori differenti.
Meno 40 è l’offerta Energia e Gas Dual Fuel di Iride Mercato, la tariffa più conveniente Dual Fuel. Questa tariffa energia elettrica è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) e prevede uno sconto pari al 10.96 % sul prezzo della componente relativa al costo dell’ energia (PE). La tariffa gas è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG).
Segue poi Eni Dual 10, l’offerta Energia e Gas Dual Fuel di Eni. La tariffa energia elettrica è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) e prevede uno sconto pari al 10.00 % sul prezzo della componente relativa al costo dell’ energia (PE). La tariffa gas è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG).
E ancora, troviamo l’offerta ‘ècasa 15’, l’offerta Energia e Gas Dual Fuel di ENIA ENERGIA. La tariffa energia elettrica è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) e prevede uno sconto pari al 4.15 % sul prezzo della componente relativa al costo dell’ energia (PE). La tariffa gas è indicizzata secondo le tariffe deliberate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG).
E Tre per te, l’offerta Energia e Gas Dual Fuel di HERA COMM. La tariffa energia elettrica prevede il prezzo bloccato della componente relativa al costo dell’energia (PE) per 36 mesi. La tariffa gas prevede il prezzo bloccato della componente relativa al costo del gas (CCI) a 7.15 euro/GJ per 36 mesi.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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FISCO. Errore dell'Agenzia delle Entrate, CODICI: "Ingiusto chiedere risarcimento ai cittadini"
E' in corso una nuova bufera tra i consumatori e l'Agenzia delle Entrate. Il CODICI spiega ai cittadini cosa sta succedendo. Nel 2002, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 289/02, l'Agenzia delle Entrate aderì alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali, riguardante in particolar modo le tasse automobilistiche per gli anni 1993-96. Il contribuente poteva pagare, così, una cifra forfettaria pari al 25% dell'importo totale. Una sorta di condono offerto dall'Agenzia delle Entrate, sui bolli non pagati a partire dal 1993. Firmando un semplice contratto che l'Agenzia gli aveva inviato, il contribuente si liberava di tutte le pendenze pregresse, pagando soltanto il 25% del dovuto.
Ma cosa succede a distanza di qualche anno? L'Agenzia delle Entrate si è accorta di aver male interpretato l'art. 12 della L. 289/02, e sta inviando, presso le abitazioni di tutti i contribuenti, una lettera lunga e incomprensibile, piena di riferimenti normativi e giurisprudenziali poco chiari per il cittadino comune. Con tale lettera l'Agenzia delle Entrate chiede la riscossione del restante 75% condonato all'epoca, con l'aggiunta delle spese e degli interessi legali.
"In poche parole, quindi, le cartelle condonate nel 2002 sono state oggi ripescate dall'AE, che chiede al cittadino di pagare il restante 75% degli importi condonati, con in più le spese e gli interessi legali maturati - commenta l'Avv. Giuseppe Cianciola della delegazione di CODICI Bari - L'accordo firmato nel 2002 diventa, per il contribuente, carta straccia, e si calcola che con questa manovra l'AE intascherà oltre 300 milioni di euro dai portafogli dei contribuenti di tutta Italia. Il cittadino, secondo l'opinione dell'AE, dovrà pagare per un errore di interpretazione legislativa, interessi compresi."
Ma qual è la causa dell'errore? Il CODICI spiega che l'Agenzia delle Entrate non si è accorta che la legge prevedeva il condono soltanto per ruoli emessi da uffici statali, detti "erariali". I bolli auto non rientrano in questa categoria e pertanto non potevano essere oggetto di condono. Ma ora a fare le spese di questo errore dovrebbero essere i contribuenti, che oltre a pagare l'intero importo con gli interessi di mora maturati, rischiano anche problemi con il fisco e il fermo amministrativo dell'auto.
Pertanto, CODICI chiede un intervento risolutivo della situazione da parte delle Agenzia delle Entrate ed invita i cittadini a rivolgersi agli sportelli di CODICI Taranto in Via Campania, 63 - TARANTO o chiamare allo 099.7369187 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 , al fine di tutelare i propri diritti in base allo Statuto del Contribuente.
Fonte:helpconsumatori.it
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Oneri Finanziari: Interessi dedotti a partire da 5mila €
Nel bilancio 2009 scende a 5mila euro la soglia minima di deduzione degli interessi passivi e ancora non scatta il riporto in avanti delle eccedenze di Rol. Il secondo anno di applicazione del Rol vede ridursi la deducibilità soprattutto per le piccole e medie imprese che evidenzieranno una redditività scarsa o nulla.
Nel calcolo dell'Ires di competenza, la società di capitali devono quantificare la deducibilità degli interessi passivi. Il confronto si effettua preventivamente con quelli attivi e, per l'eccedenza, con la nuova soglia minima scesa da 10mila a 5mila euro. Fino questo importo, gli oneri si deducono anche se il Rol è negativo. L'eventuale ulteriore ammontare è deducibile se contenuto entro il 30% del risultato operativo lordo calcolato come differenza tra valore e costi della produzione, senza considerare tra questi ultimi gli ammortamenti e i canoni di leasing.
Se gli interessi passivi netti superano le soglie sopra evidenziate, l'eccedenza indeducibile potrà essere recuperata entro il limite di futuri esuberi di plafond che dovessero generarsi rispetto agli interessi dell'anno.
Sulla base di questo meccanismo, le società potranno stanziare, relativamente agli interessi non dedotti nel 2009, l'Ires differita attiva, qualora ritengano che, in un lasso di tempo ragionevole, si creino le condizioni per il recupero di tali eccedenze. Nei calcoli del 2009, è inoltre consentito scalare (se la soglia è capiente) interessi indeducibili riportati dall'anno precedente. Partirà invece solo dal 2010 il riporto in avanti delle eccedenze di Rol.
Il conteggio dell'lres è influenzato anche dalla detassazione Tremonti-ter, in presenza di investimenti effettuati, anche tramite leasing, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2009 in macchinari elencati nella voce 28 della tabella Ateco. Una volta individuati gli acquisti agevolabili (utilizzando il criterio della data di consegna, indipendentemente dall'entrata in funzione), la quantificazione è semplice: l'imponibile si riduce di un ammontare pari al 50% del costo sostenuto, senza dover considerare altri fattori.
Se la società ha aumentato il capitale tra il 5 agosto e il 31 dicembre con apporti di persone fisiche, occorre infine quantificare una deduzione del 3% dell'aumento (calcolato su un massimo di 500mila euro, e dunque non superiore a 15mila euro) valida sia per l'Ires che per l'imposta regionale. È necessario verificare che l'operazione si sia perfezionata entro il 31 dicembre. L'importo agevolato è solo quello effettivamente versato, Per le rinunce a crediti dei soci, il momento rilevante è invece quello dell'atto di rinuncia, anche se si tratta di somme che erano state erogate (a titolo di finanziamento) prima del 5 agosto 2009.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Mezzogiorno: Contributi per "Ricerca e Sviluppo"
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto ministeriale, pubblicato nella G.U. del 21 gennaio 2010, promuove un invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013", PON R&C, asse I.
Soggetti beneficiari dell’intervento sono:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese artigiane di produzione;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti;
e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più le lettere a., b., c., d. del programma ministeriale; il limite della partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994).
I proponenti sono ammissibili se dispongono di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o si impegnano a predisporla in tali aree.
Le idee progettuali dovranno essere sviluppate nei nove ambiti strategici di riferimento previsti dagli accordi di programma e riguardare lo sviluppo della ricerca industriale, di attività non preponderanti di sviluppo sperimentale e le connesse attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca.
I progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca.
Le attività di ricerca dovranno ricomprendere attività non preponderanti di sviluppo sperimentale; in ogni caso l'importo dei costi ammissibili al cofinanziamento riferito a queste ultime attività deve essere inferiore al 50% del totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili relativi al progetto di ricerca.
Le spesa ammesse al finanziamento sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale sono:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
d) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale e' stato svolto il progetto di ricerca;
e) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
Le spese ammissibili alle agevolazioni riferite ad attività di formazione comprendono:
a) costo del personale docente;
b) spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);
d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi di servizi di consulenza;
f) costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.
Le risorse impegnate ammontano complessivamente a 465 Milioni di Euro, così suddivisi:
- 80 milioni di euro alla Regione Calabria;
- 45 milioni di euro alla Regione Campania;
- 150 milioni di euro alla Regione Puglia;
- 90 milioni di euro alla Regione Siciliana.
Le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:
- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.
Per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. A tal fine, per i progetti proposti congiuntamente o in forma associata da più imprese, ovvero per i progetti presentati da reti di imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette.
I progetti devono essere presentati, a partire dal 10 febbraio 2010 e fino al 9 aprile 2010, esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, collegandosi al seguente indirizzo internet: http://roma.cilea.it/Sirio.
Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it (ML)
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