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Elenco news :
Bonus per mettersi in proprio: finanziamenti per aprire azienda per chi è in cassa integrazione
Cassazione: si al risarcimento da 'vacanza rovinata' per chi trova spiaggia e mare sporchi
Scontrini farmacia: nuove regole per le detrazioni
Carte di credito, calano le frodi
"Aiutatemi, sono a Londra senza soldi". Gli 'amici' te li mandano via Facebook
Sui pignoramenti presso terzi scatta la ritenuta d'acconto del 20%
Scadenze, bollatura e numerazione dei libri
Domande di disoccupazione online: come fare per richiedere assegno
Inps: assegni familiari, rivalutazione limiti di reddito
Per dedurre i costi sostenuti l’impresa deve provarne l’inerenza
La voce mobile corre su internet
Moratoria PMI: più liquidità alle imprese con l’Avviso comune
Mutui stabili, calano i prezzi delle case
Codacons: Gratta e Vinci troppo utilizzati dai minorenni
Incentivi per gli imprenditori ex cassaintegrati (e non solo)
Finanziamenti Unione Europea 2010 per le imprese italiane: come fare con i fondi Cip
Adoc: un quarto dei giovani guida ubriaco, sì a test antidroga prima della patente
Credito d'imposta; Sconto sugli arredi a chi ha ristrutturato
Pari opportunità uomini e donne, il d.lgs. n. 5/2010
Telelavoro in Italia: dipendenti favorevoli ma le aziende non sembrano pronte
Energia; Autorità: in arrivo bollette semplificate
Cassazione: attenzione a mettersi al volante quando scappa la pipi'
BCE: prestiti e mutui più difficili ovunque
Agenzia delle Entrate: misure cautelari per chi non paga i tributi
Contratto di affitto o locazione: regole, vantaggi fiscali, registrazione del contratto, leggi in materia
Internet mobile: da oggi nuove misure contro le bollette ‘shock’ da roaming. Tetti a spesa massima e a prezzo per Mb
Professionisti e soci sotto la lente dell’Inps
La Federconsumatori chiede sconti alle famiglie con reddito fisso
Le collaborazioni coordinate e continuative possono durare anni
Gruppo di acquisto tuangou alla cinese: per avere sconti anche del 50%
Bonus per mettersi in proprio: finanziamenti per aprire azienda per chi è in cassa integrazione
Nuovo bonus in arrivo per chi è in cassa integrazione e decide di mettersi in proprio. La domanda per ottenere questo bonus dovrà essere presentata all'Inps. Il bonus per mettersi in proprio riguarda chi percepisce: il trattamento di cassa integrazione ordinaria; la cassa integrazione straordinaria in caso di liquidazione dell’azienda; la cassa integrazione straordinaria nel caso di esuberi strutturali e l'indennità di disoccupazione, anche con requisiti ridotti.
Se si ha diritto anche all’indennità di mobilità, è possibile ottenere in contemporanea la liquidazione di entrambi i trattamenti. Il bonus si ottiene presentando all’INPS una specifica domanda con la descrizione dell’attività che si intende avviare e su moduli specifici che verranno consegnati a chi intende inoltrare domanda.
Verificata la correttezza della domanda, L’Inps verserà subito il 25% dell’incentivo, interrompendo contemporaneamente l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito, mentre il restante 75% della somma sarà versato a fronte della presentazione della documentazione dell'avvio della nuova iniziativa, dell'attività di lavoro autonomo, della creazione o dell'associazione in una cooperativa.
Quando si tratta di attività che richiede un'autorizzazione o l'iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione o il certificato di iscrizione. Inoltre chi è in cig entro 15 giorni dalla domanda all'Inps deve anche dare le dimissioni dal posto di lavoro.
Il bonus una tantum è pari alle indennità di cassa integrazione o di disoccupazione alle quali si avrebbe diritto, cioè al totale delle somme spettanti per il numero di mensilità di trattamento non erogate, escluso quanto dovuto per contributi figurativi, nel limite di spesa autorizzato dalla procedura di crisi.
Ciò significa che chi decide di cambiare lavoro e avviare una nuova attività, può scegliere di dimettersi in anticipo dall'azienda o di rinunciare all'indennità di disoccupazione, incassando tutti insieme i soldi a cui avrebbe diritto rimanendo legato all'azienda.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Cassazione: si al risarcimento da 'vacanza rovinata' per chi trova spiaggia e mare sporchi
In materia di danni da vacanza rovinata la Corte di Cassazione ha ora riconosciuto nuove possibilità per i turisti di essere risarciti. Anche spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza. Con la sentenza n.5189/2010 la Terza Sezione Civile della Corte ha infatti respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di Pordenone che aveva trascorso una vacanza in Grecia. La coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l'alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perchè riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All'arrivo la coppia aveva però constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato da idrocarburi. In primo grado il Tribunale dava torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare "non dipendevano dalla responsabilita' dell'albergo". Diverso il verdetto della Corte d'appello che condannava il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che "l'organizzatore o il venditore" di un pacchetto turistico "assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita' di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" sulla base di quanto il turista vede sui "depliant illustrativi".
Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
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Scontrini farmacia: nuove regole per le detrazioni
L’Agenzia delle entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile al momento della dichiarazione dei redditi.
Le novità imposte dal Garante
Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore la modifica degli scontrini della farmacia, richiesta lo scorso anno dal Garante della Privacy. Lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio (AIC), così da rispettare la privacy del paziente, che in sede di dichiarazione dei redditi non sarà più obbligato a render note le malattie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale.
Le nuove diciture ammesse
L'Agenzia delle entrate ha deciso di allargare le maglie che vincolavano gli scontrini detraibili con la dichiarazione dei redditi. Infatti, d'ora in poi lo scontrino della farmacia potrà essere detratto tra le spese mediche se indica una delle seguenti diciture: "farmaco", "medicinale", "med.", "f.co", "otc" e "sop" (sigle che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), "omeopatico", "ticket" o "preparazione galenica".
Rimangono escluse dalla detrazione i prodotti definiti come "integratori" o "fitoterapici" (spesso erroneamente definiti fitofarmaci).
Non è ammessa alcuna altra dicitura o documentazione allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa.
Ricette addio
Dopo tre anni l'Agenzia delle entrate ha finalmente deciso di eliminare l'obbligo di allegare una fotocopia della ricetta "rossa" allo scontrino che riporta la dicitura "ticket". Come avevamo più volte rilevato, la dicitura "ticket" su uno scontrino farmaceutico indica esclusivamente l'acquisto di un medicinale, di conseguenza pretendere la fotocopia della prescrizione medica significa obbligare il contribuente a sostenere un costo che spesso supera quanto poi recuperato al momento della dichiarazione dei redditi. Stiamo parlando di centesimi purtroppo, ma dobbiamo ricordarci che spesso e volentieri chi acquista farmaci in regime di esenzione è già costretto a sostenere molte spese mediche durante l'anno perché affetto da patologie croniche.
Fonte:altroncosumo.it
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Carte di credito, calano le frodi
Aumentano le barriere per proteggere le carte di credito e diminuiscono le frodi e le rapine andate a buon fine. È questo il risultato ottenuto grazie ai sistemi di sicurezza messi in campo dagli operatori per contrastare lo spiacevole fenomeno delle frodi ai danni dei detentori delle carte di credito. La sicurezza aumenta perché aumenta la professionalità dei ladri. Accade così che quando un Pos viene violato e tre carte di credito subiscono un furto, il sistema di sicurezza segnala il pericolo per tutte le carte che sono state 'strisciate' su quell'apparecchio.
Le stime dell'ufficio anti frodi di Carta Sì, dicono che il numero delle carte di credito bloccate è pari allo 0,7% che su sette milioni di carte, è un cifra davvero esigua. Quando l'istituto ha il sospetto che una carta possa essere a rischio, decide per il blocco preventivo, avvisa il titolare e sostituisce gratuitamente la tessera con una nuova. Il numero delle frodi accertate è pari allo 0,067% del totale, di queste l'80% viene fermato prima dell'addebito. Il metodo utilizzato per impedire comportamenti fraudolenti è quello della prevenzione tenendo sempre sotto controllo i movimenti delle carte di credito dei propri clienti. Nel momento in cui ci si accorge di un comportamento inusuale, la carta viene bloccata. I movimenti che generano un'allerta possono essere molti, per esempio un pagamento più alto rispetto alla media di spesa del titolare o acquisti a breve distanza di tempo ma in luoghi lontani tra loro.
Naturalmente non tutti gli allarmi corrispondono a reali violazioni. Per questo vi sono operatori che calcolano il reale valore del rischio e decidono se intervenire oppure no. L'uso della carte di credito nel nostro Paese non è particolarmente diffuso ma per non incorrere in spiacevoli frodi, si sconsiglia di controllare sempre il percorso che compie la vostra carta di credito prima, durante e dopo la famosa 'strisciata'.
Per un confronto approfondito sulle carte di credito e sulla scelta di quella più adatta alle proprie esigenze visita il sito Supermoney.eu
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
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"Aiutatemi, sono a Londra senza soldi". Gli 'amici' te li mandano via Facebook
L'applicazione permette di fare micropagamenti ai propri contatti attraverso il popolarissimo social network in euro o in dollari. Il docente di e-Business del Politecnico di Milano: "E' una bella idea per un pagamento user friendly". Da Facebook: "E' stata sviluppata da terze parti sulla nostra piattaforma". Gli esperti si dividono. Per Trend Micro "è un po' pericoloso", mentre per McAfee "per evitare problemi basta usare il buon senso". Il capitano del Nucleo Speciale Frodi Telematiche: "l'arma segreta dei cybercriminali? Sono i mille nickname"
“Le persone condividono il proprio status, le informazioni e le loro fotografie su Facebook e quindi la domanda che viene spontanea è ‘Perché non dovrebbero condividere anche i soldi?'”. Christian von Hammel-Bonten, vicepresidente senior commenta così alla Bbc online la sua applicazione Buxter della ClickandBuy che permette di fare piccoli micropagamenti tra amici. Buxter permette transazioni sia in euro che in dollari e, annuncia la Bbc, nelle prossime quattro settimane lancerà lo stesso servizio anche in sterline. Funziona più o meno come un piccolissima banca personale online, spiega l'azienda, e nella propria finestrella è possibile vedere i propri pagamenti e quanti soldi restano. Nulla a che fare con Facebook in realtà. Dal popolarissimo social network fanno sapere che "si tratta di un'applicazione sviluppata da terze parti sulla nostra piattaforma".
Supponiamo che il vostro amico sia in difficoltà economiche a Londra e vi abbia chiesto aiuto, scrivendo un post disperato su Facebook: "Non ho più soldi e devo portare una ragazza fuori a mangiare. Come posso fare?". Allora voi prontamente cliccate il suo nome e scegliete quanto mandare. Una cifra piccola però perché il 'money sharing' va da un minimo di due euro a una cifra massima di una cinquantina d'euro. Le scelte sono due. Depositare i 'money in your wallet', ossia nel proprio portafoglio oppure prelevarli per dare i soldi a un amico.
Sono molteplici gli utilizzi. Il vicepresidente von Hammel Bonten immagina che l'applicazione possa essere utilizzata per pagare il cinema, fare beneficenza o raccogliere i soldi per fare un bel regalo a sorpresa. "Non vogliamo certo competere con le banche - ha concluso -. Non si può certo pagare l'affitto con il nostro sistema, soltanto raccogliere i soldi per un party o per offrire una bella cena magari alla propria fidanzata".
Fonte:adnkronos.com
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Sui pignoramenti presso terzi scatta la ritenuta d'acconto del 20%
Il creditore provvede alla tassazione definitiva delle somme indicando in dichiarazione i redditi e le trattenute
In caso di somme liquidate mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se sostituti d'imposta, all'atto del pagamento devono operare una ritenuta del 20% come acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
Sempre che il credito si riferisca a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Il provvedimento direttoriale del 3 marzo dà attuazione alla norma, contenuta nel Dl 78/2009, stabilendo quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione in capo al terzo erogatore, al creditore pignoratizio e al debitore.
Il terzo erogatore deve:
versare la ritenuta effettuata, utilizzando il relativo codice tributo
comunicare al debitore le cifre elargite al creditore e le ritenute operate
rilasciare al creditore la certificazione che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le ritenute operate.
Il creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite, anche quando si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
Il debitore, infine, se tenuto a presentare il modello 770, vi deve indicare i dati relativi al creditore e il tipo di somme che costituiscono il debito, ma non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, dal momento che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche se le somme oggetto del debito sono redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano da domani.
Fonte:nuovofiscooggi.it
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Scadenze, bollatura e numerazione dei libri
La scadenza è fissata per il 16 marzo. Le società di capitali dovranno provvedere al pagamento della concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri. Nel dettaglio: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo e delle assemblee degli obbligazionisti.
La tassa è annuale, in misura forfetaria e deve essere corrisposta da Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali nonché dalle società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali.
L’importo dovuto ammonta a euro 309,87 se al 1° gennaio l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non era superiore a 516.456,90 euro. Contrariamente bisognerà versare euro 516,46.
Il pagamento va effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali, indicando fra l’altro anche l’anno per il quale il tributo è corrisposto.
Valida anche la compensazione con crediti di altre imposte.
Ricordiamo che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
In tal caso i documenti informatici debbono essere consultabili in ogni momento con gli strumenti messi a disposizione dal soggetto tenutario.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Domande di disoccupazione online: come fare per richiedere assegno
Chi desidera presentare domanda di disoccupazione da oggi può farlo direttamente sul web. L’Inps, infatti, ha comunicato che da mercoledì 3 marzo 2010 la domanda di disoccupazione si può presentare anche online risparmiando tempo e, soprattutto, avendo sempre sotto controllo ed in tempo reale lo stato di lavorazione della domanda stessa.
Per poter accedere a questo servizio occorre acquisire, così come prevede la fruizione dei servizi online dell’Inps, il codice Pin. Dopo aver inoltrato la domanda di disoccupazione online, il soggetto richiedente può procedere sia alla stampa del modello, sia della relativa ricevuta fermo restando che gli sportelli fisici dell’Istituto sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Una fase di istruttoria automatica provvede ad approvare le domande e, in caso di esito negativo, gli operatori dell’Inps provvederanno ad effettuare ulteriori verifiche.
A partire dall’aprile 2010, poi, a conclusione della procedura di autoliquidazione dell’assegno di disoccupazione, il soggetto che ha richiesto l’erogazione della prestazione di sostegno al reddito, riceverà dall’Inps direttamente sul proprio cellulare un Sms di conferma per avvenuto pagamento/liquidazione.
Il servizio non è attivo attualmente per le domande di disoccupazione con requisiti ridotti e per le domande di disoccupazione agricola. E’ valido, dunque, per le domande di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Inps: assegni familiari, rivalutazione limiti di reddito
A partire dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. E' quanto illustra la Circolare n.2/2010 con la quale l'Inps ha emanato chiarimenti per l'anno 2010 in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione. In particolare, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2010 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 460,97. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2010:
- euro 649,19 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1136,08 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.
Fonte:studiocataldi.it (Francesca Bertinelli)
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Per dedurre i costi sostenuti l’impresa deve provarne l’inerenza
Se non è dimostrato il collegamento con l’attività, niente inclusione tra i componenti negativi del reddito
Con la sentenza n. 4443 del 24 febbraio, la Corte di cassazione ha stabilito, in tema di determinazione del reddito d’impresa, che i proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono considerati sopravvenienze attive, a meno che il loro ammontare sia accantonato in apposito fondo del passivo e sia destinato alla copertura delle perdite, ovvero non sia utilizzato per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero ancora non sia distribuito ai soci. In caso contrario il detto ammontare costituisce sopravvenienza attiva tassabile, a prescindere dal suo accantonamento.
Il fatto
La vicenda trattata concerne un avviso di accertamento notificato a una società di capitali, con il quale venivano contestati svariati costi indeducibili in materia di Irpeg e Irap, ossia costi non adeguatamente specificati rispetto ai quali era messo in dubbio il fondamentale principio di ”inerenza”. Inoltre si contestava un contributo per l’acquisto di un terreno in quanto, non trattandosi di bene ammortizzabile, lo stesso doveva essere considerato come ricavo di cassa.
La società opponeva, in sede di impugnazione, che comunque andavano detratti i maggiori ricavi per sopravvenienze attive costituite dai contributi utilizzati per l’acquisto del terreno. Gli altri costi (relativi a lavorazioni su pezzi plastici, a un corso di formazione per l’apprendimento di una lingua straniera e altri per la revisione del bilancio) andavano regolarmente dedotti in quanto asserviti all’esercizio di impresa nei termini fiscali.
Il ricorso trovava parzialmente accoglimento davanti la Commissione tributaria provinciale, la cui decisione veniva completamente riformata pro contribuente dal giudice di appello, il quale argomentava a supporto, quanto al contributo per l’acquisto del terreno, che, al fine di evitare doppia imposizione, il medesimo non poteva essere tassato come ricavo ma essere ricompreso nell’imponibile da computare in conto impianti. Tutti gli altri costi erano comunque inerenti all’attività di produzione dell’impresa.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
Decisione di merito
Secondo la Suprema corte, le doglianze dell’ufficio sono meritevoli di accoglimento.
Relativamente alla prima censura, la conferma della tassazione dei contributi ricevuti per l’acquisto di beni patrimonio discende direttamente dal tenore letterale della normativa inerente del Tuir, nonché dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenza Corte di giustizia europea, causa C-427/05 del 27 ottobre 2007).
Secondo la normativa dell’imposizione sui redditi, i proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono da considerarsi vere e proprie sopravvenienze attive, che entrano a comporre il reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, lettera b), del Dpr 917/1986, testo originario applicabile al caso di specie ratione temporis, anche se possono essere esentati dall’imposizione qualora il loro ammontare sia accantonato in apposito fondo del passivo destinato alla copertura delle perdite o non sia stato utilizzato per uso personale o familiare dell’imprenditore o non sia stato distribuito ai soci.
Anche la Corte di giustizia, preso atto che l’imposizione portata dal Dpr 917/1986 è indipendente anche dall’esistenza di contributi comunitari, ha stabilito che l’articolo 21, comma terzo, secondo periodo, del Regolamento Ce n. 4253/88, come modificato dal Regolamento Ce n. 2082/93 ove dispone che i pagamenti ai beneficiari finali “devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto”, non osta a una disciplina tributaria nazionale, quale la citata disposizione del Tuir, che include pure contributi versati dai fondi comunitari nella determinazione del reddito imponibile.
La Corte di cassazione aveva già stabilito (sentenza 2082/2008) che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, è accertato che il prelievo tributario operato sui fondi strutturali europei per effetto del concorso di tali contributi alla base imponibile dell’imposta sui redditi dovuta dal contribuente - secondo la legislazione italiana - non costituisce violazione dell’articolo 21 del Regolamento 4253/88. Ciò in quanto l’applicazione della disciplina fiscale non presenta un nesso diretto e intrinseco con l’erogazione dei fondi, ai sensi delle disposizioni comunitarie, poiché è diretta a incidere indistintamente su tutti i redditi conseguiti dal soggetto passivo d’imposta.
Peraltro, è da aggiungere, per completezza, che la formulazione dell’articolo 55, lettera b), del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 1997, non operava alcuna distinzione tra i contributi in conto capitale e contributi in conto impianti, considerando sopravvenienze attive tutti i contributi diversi da quelli erogati in conto esercizio: “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa” (cfr risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2).
L’onere della prova
Per quanto attiene alla questione dell’inerenza all’attività d’impresa delle operazioni contabili effettuate dalla società, le Entrate hanno sostenuto nel ricorso per cassazione che non era onere dell’ufficio fornire le prove dirette alla convalidazione del costo. Anche in questa fattispecie, la Corte di legittimità ha accolto le doglianze dell’ufficio e, di conseguenza, poiché il contribuente non aveva fornito la prova che tali costi rivestissero il carattere di stretto collegamento con l’attività d’impresa, che la loro detrazione non era da ritenersi corretta.
Dall’assunto valorizzato dalla Suprema corte deriva in linea generale che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, affinché un costo possa essere incluso fra le componenti negative del reddito d’impresa, non soltanto è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, e per provare tale ultimo requisito non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, dovendo l’imputabilità del costo anche collegarsi a fatti (e decisioni) comunque riferibili al soggetto che tale costo si deduce, in ottemperanza ai contenuti prescrittivi dell’articolo 75 del Dpr 917/1986 (vigente ratione temporis) e dell’articolo 19 del Dpr 633/1972 (Cassazione 22790/2009, 18302/2008).
Inoltre, la Cassazione, anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio 77/388/Cee, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha già affermato il principio secondo cui “in tema di IVA, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato” (Cassazione 3706/2010, 16730/2008, 11765/2008, 3022/2007).
In tal modo, la Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui (sentenze 1709/2007, 11078/2008), in tema di imposte sul reddito, con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei costi, ai sensi dell’articolo 2697 cc, incombe al contribuente, per cui (sentenze 18710/2005, 11240/2002, 10802/2002, 16198/2001) è questi che, ove intenda sostenere l’esistenza di costi maggiori di quelli considerati, deve documentare che essi sono stati effettivamente affrontati e sono inerenti all’esercizio cui l’accertamento si riferisce.
Affermando che incombeva all’ufficio la dimostrazione dell’inerenza delle operazioni contestate nell’accertamento stesso, la Commissione tributaria regionale ha evidentemente violato la disposizione dettata dall’articolo 2697 cc e tanto ha imposto al giudice di legittimità di cassare la sentenza impugnata.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Salvatore Servidio)
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La voce mobile corre su internet
Skype è arrivato da qualche giorno, in versione definitiva, sugli smartphone più diffusi (symbian), ma ha ancora lavoro da fare per migliorare la stabilità del programma e l'interfaccia (l'usabilità della chat è pessima). Di contro, c'è un vantaggio: è il solo programma che porta su cellulare tutte le funzioni Skype (eccetto il video), compresi la ricezione delle chiamate e gli sms.
Altri programmi hanno approfittato degli indugi di Skype (che solo di recente ha deciso di concentrarsi sul mobile) e sono cresciuti, ormai maturi. È il caso soprattutto di Nimbuzz, che dai test (su un Nokia E72) risulta il migliore, tutto sommato: rispetto agli altri eccelle in particolare per l'usabilità dell'interfaccia, che invece è molto confusa su Fring e ha alcuni errori su Messagenet. Che però si distingue in positivo perché consente di chiamare anche con la normale interfaccia del cellulare.
Avere un cellulare compatibile con un programma Voip ora non è difficile, soprattutto con Fring e Nimbuzz. Si noti però che funzioni e menu dei programmi cambiano un po' nelle versioni per diversi sistemi. In particolare, sono molto limitate quelle java (per cellulari non smartphone).
La qualità del Voip mobile è in generale buona (su Wifi; su 3G dipende da molti fattori); ottima per Nimbuzz. Non ci sono grandi differenze sui prezzi: verso i fissi si risparmia sempre, verso i cellulari italiani no. Fring e Nimbuzz si distinguono infine perché hanno tante funzioni social e chat. Ma anche qui Nimbuzz prevale, soprattutto per usabilità.
Fonte:ilsole24ore.com (Alessandro Longo)
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Moratoria PMI: più liquidità alle imprese con l’Avviso comune
Rispetto alle 117 mila di fine dicembre 2009, le domande da parte delle piccole e medie imprese per l’accesso alla moratoria sui debiti bancari sono aumentate a quota 136 mila alla fine dello scorso mese di gennaio 2010. A fornire il dato è stata l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, sottolineando in particolare come solamente il 2% delle domande esaminate dagli Istituti di credito non sia stato accolto. L’accesso alla moratoria da parte delle piccole e medie imprese è diffuso attraverso il canale bancario se si considera che ad aderire all’Avviso comune dell’ABI è stato il 98% del totale degli sportelli bancari in Italia per un totale di ben 584 banche. E così, in accordo con quanto dichiarato da Corrado Faissola, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, da gennaio scorso la sospensione della quota capitale dei debiti bancari, che le piccole e medie imprese avrebbero dovuto restituire, ha lasciato nelle casse delle PMI ben otto miliardi di euro di liquidità.
I dati, relativi al monitoraggio sull’andamento della moratoria alle piccole e medie imprese aggiornato al 31 gennaio 2010, rivelano come ben il 91% delle richieste sia risultato ammissibile per l’accesso alla sospensione della quota capitale, con i comparti dell’industria e del commercio, comparto alberghiero ed altri servizi in cima tra i settori dell’economia che hanno richiesto la moratoria. Le 136 mila domande presentate corrispondono a richiesta di moratoria sul debito per finanziamenti in essere pari a ben 42 miliardi di euro, in rialzo rispetto ai 37,3 miliardi di euro della fine di dicembre.
Le domande analizzate dal sistema bancario sono state sinora 128 mila con l’80% di queste già accolte, altre 21 mila ancora in corso di istruttoria, e solo 2.700 domande, pari al 2%, che non è stato accolto. Oltre la metà di richieste di moratoria sul debito, per la precisione il 54,5%, è giunto da piccole e medie imprese aventi sede legale nel Nord Italia, mentre la quota restante, pari al 45,5%, è riferita a tutto il Centro ed al Sud Italia.
Fonte:bassitassi.com (Fil)
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Mutui stabili, calano i prezzi delle case
Le richieste di mutui rimangono stabili con qualche piccola inflessione per quel che riguarda gli stranieri e le giovani coppie. La crisi ha fatto scendere i prezzi delle case fino ad un meno 9% in città ma sembra che le richieste di finanziamento per l'acquisto di una nuova casa non siano tornate a crescere. Un calo dei prezzi questo che non si verificava da moltissimi anni nel mercato immobiliare, lo certifica l'ufficio studi della Gabetti. Scendono i prezzi delle compravendite e salgono i canoni delle locazioni, ovvero se si vuole acquistare costa meno che prendere una casa in affitto.
È la periferia a dover abbassare le pretese. C'è un surplus di nuove costruzioni, l'offerta supera la domanda e tanti appartamenti ormai pronti sono vuoti, mentre qualche anno fa si vendeva tutto sulla carta. Ed è proprio lontano dal centro che si capisce perché il mattone non si compra. Le coppie giovani, il motore principale del mercato, non se lo possono permettere. I mutui, è vero, hanno tassi bassi ma le banche li concedono con difficoltà, bocciando perfino le richieste di sposini con due stipendi a tempo indeterminato, se il livello di reddito è giudicato insoddisfacente. Insomma nell'unico momento favorevole per gli acquirenti le banche sbarrano la strada per l'accesso ai mutui. I tassi rimangono alti e spesso le famiglie faticano a pagare le rate. Se da una parte lo Stato cerca di andar loro incontro con misure che tamponano le emergenze, dall'altra le banche costrette ad arginare si mettono di traverso per coloro che vogliono accendere un nuovo mutuo. Il consiglio è come sempre, informarsi su tutte le possibilità offerte dal mercato, confrontare le offerte dei mutui e scegliere la soluzione abitativa e finanziaria più vicina alle proprie esigenze.
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
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Codacons: Gratta e Vinci troppo utilizzati dai minorenni
Nonostante il divieto di vendere gratta e vinci ai minorenni, sempre più spesso si vedono ragazzi giovani grattare i famosi biglietti del monopolio di stato. Codacons richiede controlli più severi da parte delle autorità, il gratta e vinci è un gioco d’azzardo e non dovrebbe essere utilizzato da persone minorenni. Il "Gratta e vinci' - spiega il Codacons - chiamato anche lotteria istantanea, "è a tutti gli effetti un gioco d'azzardo gestito direttamente dai Monopoli di Stato acquistabile presso tutte le tabaccherie , in molti bar ed edicole- Come qualsivoglia gioco d'azzardo, è vietata la partecipazione ai minorenni (art. 719 c.p.), ma nonostante ciò, sono centinaia in tutta Italia i distributori automatici di "Gratta e vinci' a cui possono accedere persone di ogni età, compresi i bambini. Anche molti bar non guardano l’età della persone e ciò comporta conseguenze gravi visto che negli ultimi anni si sente parlare spesso di disturbi della personalità provocati proprio dal gioco d’azzardo. Si tratta di una vera e propria malattia mentale denominata Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). Per questo motivo Codacons ha inviato personalmente una lettera ai Monopoli di Stato per vigilare maggiormente sulla vendita dei gratta e vinci.
Fonte:studiocataldi.it (Sara Papis)
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Incentivi per gli imprenditori ex cassaintegrati (e non solo)
Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con cui ha introdotto nuovi incentivi per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi nonché per i percettori di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite e viene erogato dall’I.N.P.S.
Il diritto alla prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione sia di riduzione di orario o rotazione, nonché nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà.
Al lavoratore è liquidato un importo pari al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi quando: il lavoratore è sospeso in cassa integrazione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale; il lavoratore stesso possa far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori che intendano usufruire dei suddetti benefici, debbono presentare domanda all’I.N.P.S. entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, specificando l’attività che intendono intraprendere.
L’Istituto erogherà il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento, ed il restante 75% sarà erogato solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento del lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, di una micro-impresa o dell’associazione in cooperativa.
In particolare nel caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaurerà un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetterà alla cooperativa o dovrà essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Per poter ottenere l’erogazione del 75% del beneficio, il lavoratore dovrà presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia all’INPS; il lavoratore che abbia fatto richiesta della prestazione per associarsi in cooperativa, presenterà entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione copia del contratto di lavoro.
A questo punto l’INPS disporrà il pagamento in favore del soggetto della somma dovuta o, in caso contrario, provvederà al recupero delle somme anticipate.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Finanziamenti Unione Europea 2010 per le imprese italiane: come fare con i fondi Cip
Sono stati attivati in Italia i fondi CIP per i finanziamenti previsti per le piccole e medie imprese. Si tratta di finanziamenti dell'Unione Europea volti a promuovere e sostenere l'imprenditorialità delle Pmi. Questi aiuti non sono erogati direttamente alle imprese ma sono canalizzati dal Fondo europeo degli investimenti (FEI) attraverso intermediari finanziari operanti a livello locale nell'ambito del Programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) 2007-2013, che muove risorse per circa 30 miliardi di euro a favore di circa 400.000 piccole imprese, quando il programma precedente (2001-2006) ne ha sostenuto circa 360.000.
Il FEI ha sempre operato come fondo di fondi di venture capital, gestiti da operatori specializzati che investono nel capitale di rischio di imprese difficilmente supportabili attraverso i canali finanziari tradizionali, sia per la loro innovatività sia per il rischio di merito creditizio che esse comportano. Gli strumenti utilizzati, garanzie e capitali di rischio, hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti nelle fasi di sviluppo più delicate.
Gli strumenti finanziari previsti dal CIP sono essenzialmente due: strumento a favore delle Pmi innovative e a forte crescita (High Growth and Innovative SME Facility, GIF) e strumento relativo alle garanzie per le Pmi (Small and Medium Sized Enterprises Guarantee Facility, SMEG o SMEGf). Il GIF contribuisce alla creazione e finanziamento delle Pmi, oltre che alla riduzione del deficit di capitale netto e di rischio, che impedisce loro di sfruttare il potenziale di crescita.
Le istituzioni che hanno firmato accordi con il FEI nel nostro paese sono tre. Il primo è Federfidi Lombarda, società consortile partecipata dalla Regione Lombardia, che ha siglato un accordo di garanzia da 225 milioni di euro nell'aprile 2009. L'intesa, valida fino al 31 dicembre 2011, prevede la copertura di un portafoglio rischi di garanzie e controgaranzie per un totale di 510 milioni di euro, a valere su finanziamenti finalizzati prevalentemente ad investimenti.
In base all'accordo, i confidi soci di Federfidi Lombarda (27 Confidi artigiani, 1 Confidi API, 3 Confidi Confindustria, 2 Confidi Cooperazione e 2 Confidi Agricoltura) potranno elevare la garanzia al sistema bancario a favore delle imprese fino all'80% dell'importo del finanziamento concedibile (in quanto Federfidi potrà controgarantire il loro rischio per l'80%).
Il secondo è Alleanza di Garanzia, che comprende Unionfidi (Piemonte), Fidindustria Emilia Romagna, Confidi Province Lombarde, Fidi Toscana e Neafidi (Veneto)e che si basa su un accordo da 449,5 milioni di euro valido fino al 2011 a sostegno alle Pmi.
La terza intesa, siglata nel febbraio 2010, si è tradotta in Fidi.Gar., associazione temporanea d'impresa di cui fanno parte Eurofidi, ApiVeneto Fidi e Sardafidi: l'accordo di controgaranzia vale 280 milioni di euro e rende disponibile un plafond da 560 milioni di euro per garantire prestiti alle Pmi per realizzare i loro investimenti e finanziare le loro esigenze di capitale circolante.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Adoc: un quarto dei giovani guida ubriaco, sì a test antidroga prima della patente
Test antidroga obbligatorio prima di prendere la patente, lezioni mediche sulle droghe durante i corsi di guida e attività di volontariato: queste le attività di prevenzione e informazione sostenute dall'Adoc contro la piaga dei giovani che guidano in stato di ebbrezza. Un giovane su quattro, rileva l'Adoc, si mette alla guida ubriaco e gli incidenti stradali causati da abuso di alcol e droghe sono circa il 40%.
"E' gravissimo che un quarto dei giovani guidi ubriaco, circa il 40% degli incidenti stradali è causato dall'abuso di alcol e droghe - dichiara Carlo Pileri, presidente dell'Adoc - è fondamentale adottare misure stringenti sul problema dell'alcol alla guida, puntando sull'informazione e sulla prevenzione, sviluppando il grado di consapevolezza e di autocoscienza dei giovani piuttosto che prevedere atti repressivi". Da qui il sostegno dell'associazione a misure quali il test obbligatorio prima di prendere il patentino o la patente proposto dal sottosegretario Giovanardi e le lezioni mediche obbligatorie durante i corsi di guida sugli effetti di droghe e alcol.
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Credito d'imposta; Sconto sugli arredi a chi ha ristrutturato
Tra le novità del modello Unico 2010, debutta nel quadro RN la possibilità, per i soci di società di persone e associazioni professionali, di cedere i crediti di imposta Irpef derivanti dalla partecipazione nella stessa società. La dichiarazione tiene conto delle agevolazioni a favore dei contribuenti interessati dal sisma del 6 aprile 2009 che si è verificato in Abruzzo. C'è poi lo sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato effettuati nel 2009.
È stata introdotta nel quadro RN, la colonna 3 del rigo RN33. In questo campo occorre indicare l'importo delle ritenute fiscali che sono state attribuite dalla società e altre associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, che eccedono il debito Irpef del contribuente qualora il medesimo intende cederle alla società stessa. Questa possibilità, a lungo tempo auspicata in particolare dai professionisti degli studi associati, consente il recupero immediato da parte della società dei crediti in alternativa al socio.
Le associazioni professionali, infatti, subiscono la ritenuta d'acconto Irpef in occasione della percezione del compenso, ma il credito non poteva essere utilizzabile in compensazione dei propri debiti fiscali (esempio Iva) ma "spendibile" solo dai soci in sede di dichiarazione. Spesso queste ritenute eccedevano i debiti fiscali degli stessi soci con conseguenti crediti fiscali che emergevano dalla dichiarazione, per i quali occorreva attendere i lunghi tempi di rimborso.
A fine dicembre scorso l'agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 56/c, consentendo la possibilità dei soci di cedere i propri crediti Irpef. La procedura prevede che siano i soci a consentire espressamente l'utilizzo del loro credito all'associazione che lo potrà compensare ai sensi del Dlgs n. 241/97. La cessione dovrà risultare da atto con data certa (esempio atto costitutivo), emergere dalla dichiarazione fiscale ed essere maturato per effetto della partecipazione.
A livello operativo, quindi, il socio dovrà compilare la colonna 3 solo qualora intenda cedere il proprio credito che eccede il debito Irpef alla società o associazione. In questo caso, l'importo totale delle ritenute indicate nel prospetto di ripartizione del reddito della società, andrà indicato nel rigo RN33 colonna 4, quello che si intende cedere nella colonna 3.
Non potrà essere ceduto il credito quando emerge un debito Irpef nel rigo RN42, ovvero occorrerà ridurre il credito ceduto alla società in misura corrispondente al debito Irpef del socio. Infatti, la compilazione del rigo RN34 “Differenza” avviene sottraendo le ritenute totali di colonna 4 del rigo RN33 e sommando quelle di colonna 3.
Dal periodo di imposta 2009 sono detraibili le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Il limite massimo della spese è massimo di 10 mila euro per ogni unità immobiliare e la detrazione potrà essere recuperata in quote costanti per cinque anni. Fra gli elettrodomestici non vanno considerati i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per queste spese possono essere fruite le agevolazioni previste, da indicare nella colonna 1 dello stesso rigo e che quindi non concorrono a determinare l'importo massimo previsto.
Non tutti gli acquisti di questi beni di consumo consentono l'agevolazione, ma esclusivamente quelli destinati all'immobile ristrutturato per il quale è stata presentata l'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara per usufruire della detrazione del 36%; è altresì necessario che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti previsti per la fruizione delle agevolazioni por le ristrutturazioni edilizie. I lavori di ristrutturazione debbono essere stati sostenuti a partire dal 1° luglio 2008 e non debbono riguardare parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Per i contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo, per usufruire della riduzione del reddito in misura pari al 30% nel caso di immobili locali o dati in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma e le cui abitazioni principali siano state dichiarate inagibili, occorre indicare il codice 14 e/o 15 fra i casi particolari presenti in colonna 6 dei righi da RB 1 a RB 8. È prevista un'apposita sezione (IV) presente nel quadro CR-Crediti di imposta, per indicare i dati relativi al credito di imposta spettante le spese sostenute su immobili colpiti dal sisma.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Pari opportunità uomini e donne, il d.lgs. n. 5/2010
L’art. 1 del d. lgs. n. 5/2010 introduce alcune importanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Eccone alcune.
Le prime modifiche incidono sulla composizione del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e sui suoi compiti.
Un’altra modifica che si evidenzia è quella relativa alle nozioni di discriminazione.
Costituiscono discriminazioni ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
Sono altresì considerati come discriminanti i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie poste in essere in ragione del sesso e molestie sessuali, o di esservisi sottomessi.
Relativamente al divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro il divieto in questione si applica anche ai criteri di selezione ed alle condizioni di assunzione, nonché alla promozione; alla discriminazione attuata attraverso il riferimento alla maternità ed alla paternità, anche adottive; alle iniziative in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento.
Quanto al divieto di discriminazione retributiva viene, invece, specificato che lo stesso concerne qualsiasi aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
Infine si pone l’accento su l’introduzione di un divieto di discriminazione diretta ed indiretta nelle forme pensionistiche complementari collettive e specificatamente per quanto riguarda: il campo dell’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni di accesso; l’obbligo di versare i contributi ed il calcolo degli stessi; il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata ed al mantenimento del diritto alle prestazioni.
È comunque ammessa la fissazione di livelli differenti per le prestazioni solo se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i 2 sessi.
Per quanto riguarda la legittimazione processuale viene ammesso il tentativo di conciliazione anche tramite la/il consigliera/e di parità provinciale o regionale, per chiunque intenda agire in giudizio contro tutte le discriminazioni nel lavoro o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.
Viene ammessa anche la tutela giurisdizionale avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Telelavoro in Italia: dipendenti favorevoli ma le aziende non sembrano pronte
Cresce la familiarità degli utenti italiani per gli strumenti enterprise 2.0 e, soprattutto la fiducia nelle opportunità di lavoro in mobilità che le nuove tecnologie riservano oggi.
Si parla del televoro, nuova modalità di lavoro che i dipendenti stanno decisamente apprezzando ma nei confronti del quale alcune aziende nutrono ancora qualche riserva.
Il Telelavoro è una modalità di lavoro grazie a cui, impiegando infrastrutture telematiche ed informatiche, è possibile valicare i tradizionali confini fisici e logistici dell'ufficio. Il termine telelavoro indica un particolare tipo di rapporto di lavoro che si connota per il fatto che l'attività del prestatore viene normalmente svolta, con l'ausilio di strumenti informatici ed attrezzature telematiche, in luogo diverso dai locali aziendali, prevalentemente da casa.
Il 76% degli Italiani (75% a livello globale) è favorevole al lavoro in mobilità e sarebbe disposto volentieri a svolgere le proprie mansioni quotidiane al di fuori delle sedi canoniche, con la possibilità di rimanere sempre in contatto con il proprio ufficio mediante i moderni strumenti tecnologici.
Questa disposizione dei lavoratori deriva anche dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, che il 97% degli italiani ritiene fondamentale, con il 36% che dichiara di non essere ancora riuscito nell'intento ed il 49% che si ritiene soddisfatta del compromesso raggiunto, a far considerare dal 73% di loro (87% a livello globale) più attraente un'azienda che contempla il telelavoro.
Nonostante i benefici che questa forma di lavoro comporterebbe per datori di lavoro e telelavoratori quali risparmio di immobili e sedi di lavoro, spese di riscaldamento e manutenzione e per il lavoratore risparmio per le spese di trasporto, i dubbi nei confronti di questa forma di lavoro sussistono ancora.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Energia; Autorità: in arrivo bollette semplificate
Verrà introdotto uno schema di bolletta più semplice, chiaro e uguale per elettricità e gas. Ortis: "La nuova bolletta trasparente vuole rafforzare le garanzie per i clienti finali".
Verso bollette più semplici e trasparenti, con uno schema unico per elettricità e gas, per facilitare i controlli e la lettura. È quanto deciso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas: per facilitare il controllo dei consumi, della spesa e la lettura, verrà infatti introdotto uno schema di bolletta più semplice e più chiaro, corredato di spiegazioni e uguale per energia elettrica e gas. Le nuove bollette conterranno informazioni aggiuntive per agevolare i clienti nei rapporti con i fornitori - ad esempio, come presentare un reclamo o la procedura per tardivo pagamento - e informazioni sulle fonti usate per la produzione di elettricità (centrali idroelettriche, a carbone, a olio combustibile o a gas).
"La nuova bolletta trasparente vuole rafforzare le garanzie per i clienti finali - ha sottolineato il Presidente dell'Autorità Alessandro Ortis - contribuendo a rendere le scelte dei consumatori sempre più informate e le voci della spesa energetica sempre più chiare".
Le misure sono previste dalla Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dell'Autorità per l'energia, che si propone di rendere le bollette sempre più comprensibili e trasparenti, agevolando il confronto fra quelle per la fornitura di energia elettrica e quelle del gas. Il nuovo schema di bolletta sarà usato infatti sia per l'elettricità che per il gas che per le forniture congiunte, i cosiddetti contratti dual fuel. La novità riguarda sia le famiglie che i clienti non domestici di piccole dimensioni. Il nuovo schema dovrà essere adottato dalle imprese entro la fine di quest'anno e comunque per tutte le bollette da emettersi dal 1° gennaio 2011.
Sul sito internet dell'Autorità e delle imprese di vendita ci sarà inoltre un glossario per spiegare in linguaggio semplice i termini tecnici usati nelle bollette. La bolletta sarà invece composta da un quadro sintetico, con le principali informazioni (caratteristiche della fornitura, riepilogo dei consumi del periodo e dell'importo da pagare, scadenza del pagamento, numeri per i reclami e il servizio guasti) e da un secondo quadro con la spiegazione nel dettaglio della spesa per i consumi e la distinzione fra servizi di vendita liberalizzati e servizi di rete tariffati.
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Cassazione: attenzione a mettersi al volante quando scappa la pipi'
Automobilisti attenzione. Se avete un bisogno urgente di fare pipi' non mettetevi al volante. Sappiate infatti che cme spiega la Corte di Cassazione il "bisogno fisologico" determina una situazione di malessere da considerarsi come "incoercibile necessita' fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione". La Cassazione (sentenza 7679/2010) si è occupata di certe "impellenze" degli autombilisti occupandosi di un sinistro stradale determinato per il fatto che un automobilista che si era fermato nella corsia di emergenza per trovare un posto in cui "liberarsi" del suo bisogno fisiologico. Era sopraggiunta una moto che era andata a collidere con l'auto ferma e il centauro ne aveva riportato gravi lesioni che ne determinavano la morte. Assolto dal gup il caso finiva in Cassazione. La vedova del motociclista aveva infatti sostenuto che il bisogno fisiologico di fare pipi' potesse avere le caratteristiche della "atipicita'" e "imprevedibilita'" specie in un soggetto adulto e pertanto lo stop sulla corsia di emergenza doveva considerarsi un fatto non giustificabile. Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto invece che un tale malessere può giustificare la sosta in corsia di emergenza ed ha quindi confermato l'assoluzione.
Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
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BCE: prestiti e mutui più difficili ovunque
Sempre più difficile chiedere un prestito, nonostante cresca la massa monetaria dell’Eurozona. Due dati in apparente contraddizione, certificati oggi da una nota della Bce che descrive l’andamento della moneta nei Paesi dell’Unione. Il credit crunch (la stretta delle banche nell’offrire credito all’impresa e ai privati) fa ancora sentire i suoi effetti. Soprattutto se il fenomeno — legato a periodi di recessione e alla paura delle banche di non vedersi restituire i prestiti — peggiori passando dal -0,1% del dicembre 2009 al -0,6% di gennaio. Dato che testimonia che la ripresa dell’economia Ue è ancora “fragile”, tesi suffragata anche dalle previsioni della Commissione europea che stima per il 2010 una crescita media del Pil dello 0,7% per i Paesi dell’Unione. Peggiorando di poco le stime autunnali di Bruxelles che si attendeva per quest’anno una crescita attorno all’1%. Intanto la Banca Centrale europea ha assegnato oggi liquidità per 10.215 miliardi attraverso un’asta con durata 91 giorni (scadenza il 27 maggio 2010) a tasso fisso dell’1% e ammontare illimitato. Tutte le richieste dei 23 istituti di credito sono state accolte, precisa una nota di Francoforte. Una misura cautelativa della Banca centrale per iniettare liquidi nel sistema nel tentativo di limitare il credit crunch e ridare fiducia alle banche. Oggi Lorenzo Bini Smaghi, membro italiano del board della Bce, ha esortato le banche centrali “a non guardare troppo ai mercati finanziari e ad attuare un’exit strategy graduale”, invitando i governi “a offrire un piano dettagliato per uscire dall’eccessivo deficit dei conti pubblici”. E anche la proposta avanzata giorni fa dal Fmi di erodere il deficit degli stati facendo correre l’inflazione a un livello doppio di quell’attuale (dal 2 al 4%), non incontra i desiderata di Bini Smaghi, contrario “a una politica ultra-accomodante della Bce verso i governi”. Insomma, tutto sembra essere molto difficile. Con buona pace di famiglie e investitori.
Fonte:bassitassi.com (Moreno)
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Agenzia delle Entrate: misure cautelari per chi non paga i tributi
Misure cautelari per garantire la riscossione dei tributi evasi: è questo il contenuto della circolare n.4/E del 15 febbraio scorso emanata dall’Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le informazioni per una precisa applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi legge n. 2/2009 e la legge n.102/2009. Nelle quaranta pagine della circolare indicata viene quindi precisato che le misure cautelari come l’iscrizione di ipoteca ed esecuzione, mediante ufficiale giudiziario e del sequestro conservativo, non saranno più esperibili soltanto in presenza di sanzioni ma anche sui tributi non pagati. Per cui, l’amministrazione finanziaria potrà chiedere l’iscrizione a ipoteca sui beni detenuti dal contribuente evasore e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo. Dalla nota diffusa dal governo emerge inoltre che tali strumenti potranno inoltre essere utilizzati anche nei casi in cui il contribuente evita il contenzioso con il fisco e definisce il rapporto tributario attraverso gli istituti di adesione ai contenuti del processo verbale di contestazione (PVC) o dell'invito al contraddittorio, che non prevedono la prestazione di garanzie. Per l’applicazione delle misure cautelari sarà necessario un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dell’avviso di accertamento, di un processo verbale di contestazione o di un atto di recupero: è da questi atti che dovrà emergere la veridicità della pretesa tributaria per l’applicazione delle misure cautelari per i tributi inevasi.
Fonte:studiocataldi.it (Luisa Foti)
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Contratto di affitto o locazione: regole, vantaggi fiscali, registrazione del contratto, leggi in materia
La definizione di affitto o locazione, tratta dall’articolo 1571 del codice civile, ne contiene i principi fondamentali: la locazione è un contratto con il quale una parte (locatore) si impegna a far godere all’altra parte (conduttore) un bene immobile per un dato tempo, a fronte di un determinato corrispettivo (canone di locazione).
Prima di tutto, quindi, la locazione di un immobile è un contratto tra le parti. Vediamo, in linea di massima, ad eccezione dei casi particolari, gli elementi principali del contratto di affitto:
- la durata: quella minima per i contratti di locazione ad uso abitativo è di 4 anni, la massima è di 30 (diversi sono i termini per il contratto di locazione di natura “transitoria”);
- il rinnovo: il contratto di locazione solitamente prevede un tacito rinnovo tra le parti, salvo disdetta (diversamente, può essere un contratto di affitto “a termine”);
- il canone di locazione, ovvero il prezzo dell’affitto, può essere stabilito dalle parti o determinato in base a parametri stabiliti per legge;
- l’aggiornamento del prezzo dell’affitto: generalmente, viene fatto sulla base dell’aumento del costo del denaro registrato dall’ISTAT;
- deposito cauzionale: è la somma che il conduttore versa al locatore al momento della stipula del contratto di affitto, quale garanzia del rispetto delle clausole stabilite dal contratto stesso;
- le spese per gli oneri accessori: sono le spese per le utenze (a carico del conduttore) e quelle condominiali (solitamente ripartite dal conduttore, addebitando al locatore le spese relative all’ordinaria amministrazione); restano a carico del conduttore le spese relative alle opere di straordinaria amministrazione (ad es. rifacimento della facciata, sostituzione dell’ascensore)
Il contratto di affitto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (le cui spese vengono solitamente ripartite tra conduttore e locatore): servirà anche per potere usufruire della detrazione fiscale.
Le agevolazioni fiscali per i contratti di affitto riguardano i proprietari (conduttori), ai quali è riconosciuto uno sconto del 40,5% da denunciare nella dichiarazione dei redditi; per gli inquilini (locatari) ci sono delle agevolazioni che variano di regione in regione in regione, ma il loro reddito annuo non deve superare gli Euro 30.987,41.
Fonte:blognotizie.info
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Internet mobile: da oggi nuove misure contro le bollette ‘shock’ da roaming. Tetti a spesa massima e a prezzo per Mb
Entrano in vigore da oggi, 1° marzo 2010, le nuove norme europee sul roaming dati, che obbligano gli operatori telefonici a offrire agli utenti una serie di meccanismi volti a evitare le ‘bollette shock’ quando si viaggia all’estero e si naviga su internet dal telefonino o dal laptop attraverso una connessione mobile.
In base alle norme sul roaming adottate dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento Ue nel giugno 2009, come prima cosa i gestori mobili dovranno interrompere la connessione internet mobile quando la spesa raggiunge un determinato limite stabilito dall’utente.
I consumatori potranno scegliere, entro il 1° luglio, di impostare un tetto di spesa a loro piacimento: quando, all’estero, verrà superato l’80% della cifra stabilita, l’operatore avrà l’obbligo di avvisare il cliente del raggiungimento di questa soglia.
Il termine entro il quale comunicare la propria scelta all’operatore è il 1° luglio, dopodiché la soglia massima prestabilita sarà quella fissata dalla Commissione, a 50 euro mensili.
Questo, per garantire una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori e per evitare il riproporsi di quelle che i commissari Ue hanno definito ‘bollette shock’ come quelle recapitate a un viaggiatore tedesco – che si è visto addebitare un importo di 46 mila euro per aver scaricato un programma televisivo in Francia – e a un ragazzo britannico, che ha speso in un mese di soggiorno studio all’estero 9 mila euro di connessione mobile a internet.
La Commissione è anche intervenuta per calmierare i costi che gli operatori si praticano l’un l’altro all’ingrosso, fissando un tetto di 1 euro a MB, che dovrebbe scendere ulteriormente nei prossimi due anni.
I risparmi così ottenuti dovrebbero riflettersi, spera la Commissione, anche sui prezzi del roaming al dettaglio.
Per il responsabile alla Digital Agenda, Neelie Kroes, i meccanismi introdotti oggi rappresentano “…un utile passo perché gli utenti possano fidarsi e usare la rete mobile per navigare su internet quando viaggiano per l’Europa. La fiducia – ha concluso – è essenziale perché le persone e le aziende usino internet in tutto il suo potenziale”.
I regolatori degli Stati membri sono responsabili del rispetto di questi meccanismi ed è a loro che i consumatori potranno rivolgersi in caso di problemi o difficoltà.
Da parte sua, la Commissione europea ha fatto sapere che “…continuerà a monitorare gli sviluppi nei servizi di roaming e la corretta applicazione di tali disposizioni, in stretta collaborazione con BEREC, l'organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, che ha tenuto la sua prima riunione il 28 gennaio 2010” .
Per la metà di quest’anno, la Commissione dovrà presentare una relazione intermedia sugli effetti del regolamento sul roaming, comprese le disposizioni in materia di roaming dei dati. Una revisione più ampia sarà presentata nel mese di giugno 2011.
Fonte:key4biz.it (Alessandra Talarico)
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Professionisti e soci sotto la lente dell’Inps
Funzione di accertamento e verifica amministrativa. Questo l’oggetto della circolare 23 dell’Inps diramata lo scorso 16 febbraio che riprende la circolare 102 del 12 agosto 2009 relativa alla descrizione del nuovo modello organizzativo delle strutture territoriali di produzione.
Cambia volto l’accertamento e la verifica amministrativa a presidio della gestione dei flussi assicurativi e contributivi da parte dell’Inps.
Insomma studi di settore estesi anche all’Inps? Probabilmente sì. Resta il fatto che, al fine di rendere più produttiva l’attività di analisi sui comportamenti irregolari, le aziende saranno classificate, per ciascun settore economico e ramo di attività, in gruppi omogenei, ovvero per cluster, e suddivise per le diverse aree geografiche.
L’analisi delle grandi quantità di dati consentirà di valutare comportamenti irregolari finalizzati all’evasione o all’omissione contributiva attraverso il data mining, un processo che, utilizzando dati provenienti da banche dati interne ed esterne, consentirà di generare indici di rischio evasione.
Scopo di tale azione è quello di modificare i comportamenti aziendali non corretti per incrementare l’adempimento spontaneo. Tuttavia qualora venga intercettata una situazione di effettiva evasione sarà avviato un procedimento amministrativo per recuperare i contributi evasi.
Le liste prodotte dalle elaborazioni saranno oggetto di verifiche. L’attività di accertamento nei confronti dei singoli soggetti individuati dovrà avvenire attraverso la convocazione del soggetto sottoposto a verifica e dovrà essere conforme a modalità predefinite:
apertura di un procedimento amministrativo che contenga tutti gli elementi non congrui o incoerenti riferiti al target ricercato;
convocazione del contribuente, per verificare in modo congiunto le risultanze degli accertamenti anche attraverso la produzione di apposita documentazione;
instaurazione, se necessario, di un contraddittorio e conseguente tentativo di riduzione del contenzioso.
L’attività di accertamento, evidenziate le anomalie, mira a ottenere i seguenti risultati:
sistemazione delle anomalie;
accertamento di un credito a favore dell’Inps;
accertamento ispettivo.
Finiranno sotto il controllo dell’Inps 120.000 liberi professionisti e 450.000 soci di società non iscritti a nessuna gestione previdenziale Inps.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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La Federconsumatori chiede sconti alle famiglie con reddito fisso
Basta sconti agli evasori, ai poteri forti e ai commercianti: anche le famiglie a reddito fisso pretendono la detassazione. È quanto richiesto dalla Federconsumatori che pubblica sul sito ufficiale dell’associazione una nota in cui chiede al Fisco di puntare l’attenzione sulla famiglie, piuttosto che continuare ad aiutare i soliti noti. “Dopo aver dato soldi a banche e imprese e dopo aver salvaguardato gli interessi degli evasori tassando solo per il 5 per cento ingenti risorse, il cerchio si chiude stabilendo importanti sconti agli studi di settore per commercianti e artigiani i quali dichiarano – quando dichiarano – cifre irrisorie inferiori al reddito di un operaio alla catena di montaggio” si legge nel comunicato che punta il dito sulle nuove misure fiscali che premiano i commercianti a discapito delle famiglie a reddito fisso. E sullo sconto a commerciali e artigiani, la Federconsumatori richiama l’attenzione sulla denuncia di qualche mese fa sullo stato delle vendite: “Non c’è coerenza da parte dei responsabili governativi che prima dicono che tutto va bene e che le vendite tengono – nonostante le nostre denunce – e poi intervengono con gli sconti per i commercianti e artigiani”. E l’accusa dell’associazione che difende i consumatori trova l’affondo quando si sposta l’attenzione sulle famiglie a reddito fisso, lavoratori e pensionati: “Il Governo dimostra di essere sensibile agli interessi di tutti, tranne di chi effettivamente soffre maggiormente la crisi e sta peggio di prima, pur dovendo pagare interamente le tasse”. Ma la Federconsumatori ha la soluzione: “Per dare una svolta all’economia bisogna rilanciare i consumi attraverso una crescita della capacità di acquisto delle famiglie con un processo di detassazione del loro attuale reddito per 1.200 euro annui. Sarebbe una manovra difficile, perché farebbe uscire il governo da una posizione tutta ideologica di voler salvaguardare i poteri forti e i propri elettori, ma è l’unica soluzione per dare una svolta all’economia dell’intero Paese”.
Fonte:bassitassi.com (Moreno)
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Le collaborazioni coordinate e continuative possono durare anni
Le collaborazioni coordinate e continuative possono durare anni Non possono chiedere di essere inquadrati come dipendenti i lavoratori che, pur essendo inseriti da tanto tempo nell'organizzazione aziendale e rispondendo a questa, "non siano privati di qualsiasi autonomia". È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 26986 del 22 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un collaboratore coordinato e continuativo che esercitava in un'azienda da sei anni, seguendo le direttive scandite dall'organizzazione, ma mantenendo la facoltà di assentarsi per lunghi periodi senza essere soggetto a sanzioni disciplinari. "Una certa organizzazione del lavoro- ha spiegato la Suprema Corte - si inserisce in quella attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già quale potere direttivo e disciplinare". Ciò perché, "il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale".
Fonte:studiocataldi.it (Francesca Bertinelli)
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Gruppo di acquisto tuangou alla cinese: per avere sconti anche del 50%
Il fenomeno si chiama ‘gruppo di acquisto’, è da sempre praticato in Cina, dove si chiama tuangou e sino ad ora poco diffuso in Occidente, dove non ha mai trovato applicazione pratica, ma oggi in diffusione, capace di coniugare i principi delle economie di scala alla vendita al dettaglio.
Si tratta di un gruppo di persone che acquistano prodotti dagli stessi rivenditori per ottenere uno sconto sostanziale tutti quanti. Un meccanismo economico in cui tutti guadagnano qualcosa: risparmia il consumatore, che ottiene uno sconto del prezzo, e guadagna il venditore.
La possibilità di diffusione di questo nuovo fenomeno è frutto dell’attuale crisi economica, che ha contribuito a cambiare costumi e stili di vita, insieme alla rivoluzione tecnologica di massa operata dalla rete, che ha permesso di sposare il moderno commercio elettronico con un fenomeno popolare cinese.
Riccardo Albini, eclettico giornalista e imprenditore milanese, già inventore del celebre Fantacalcio e pure responsabile del fenomeno Sudoku in Italia, è l’artefice dello sviluppo di questo fenomeno in Italia. “Navigando in rete, quando ho scoperto che negli Stati Uniti è stato sviluppato un sito di gruppi d’acquisto (che si chiama GroupOn) che in un solo anno ha registrato due milioni di iscritti, diventando un immediato fenomeno di costume, ho deciso che dovevo realizzare ad ogni costo qualcosa di simile anche in Italia e l’ho chiamato TuangO”.
A partire dai primi giorni di marzo, registrandosi all’indirizzo www.tuangon.it, si riceverà una singola proposta quotidiana relativa a un servizio commerciale offerto a un prezzo scontato nella propria città a fronte del raggiungimento di un determinato numero minimo di adesioni entro 24 ore. L’obiettivo di TuangOn è quello di contrattare direttamente con gli esercenti per avvicinarsi il più possibile a una riduzione del 50% rispetto ai prezzi abituali.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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