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2° invio Maggio_2011

News e Fax > Archivio 2011 > Maggio 2011

Elenco news :

Registrazione cumulativa delle fatture passive

Incentivi; Fondi per Hi-tech, Tv e Aeronautica

Aiazzone, Confconsumatori: disponibile lettera per iscriversi al passivo

Cassazione: per l'indennità sostitutiva di ferie e riposi settimanali non goduti la prescrizione è decennale

Italia a rischio per debito Stato secondo Fmi dopo crisi Grecia e Irlanda

Assunzione per le donne: vantaggi fiscali


Crediti su perdite: deducibilità ed esercizio di competenza

Lampade UV-A, saune e depilatori elettrici: le nuove regole per l'uso

Fotovoltaico; Test di convenienza dei nuovi incentivi

Bce: allarme inflazione, sopra il 2% nei prossimi mesi

Agenzia delle Entrate: rimborsi IVA entro 60 giorni

Tasso variabile: conviene passare al tasso fisso?

Spesometro: ai contribuenti le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Governo: è operativo il nuovo accordo sul credito

Irpef 2011: chi può non pagare e chiedere esenzione?

Premi di Produttività; Patti non retroattivi

Cedolare secca, locazioni in aumento ma c'è rischio morosità

Eliminare i Buoni Pasto!

Bonus Assunzioni; Una spinta alle start-up

Microsoft compra Skype: vantaggi e strategia

Occupazione; Meno vincoli per l'inserimento

Cassazione: il lavoratore deve dichiarare al Fisco anche i compensi ricevuti "in nero"

Dal 2012 un conto energia per il solare termico

Pagamento dilazionato dei tributi, l'istanza è esente dal Bollo

Oggi sposi? Per le tasche è meglio low cost

Il debito da TFR non rientra nelle spese di avviamento

Bonus Assunzioni; Una spinta alle start-up

L'Euribor si impenna, Consumatori: ecco le conseguenze sui mutui a tasso variabile

Unico 2011: scadenze

Reti d'Impresa; Il bonus scatta al versamento di Unico

Registrazione cumulativa delle fatture passive

Il dl Sviluppo ha introdotto importanti semplificazioni necessarie ad alleggerire numerosi adempimenti di imprese e cittadini e rendere più semplice il rapporto tra fisco e contribuenti. Nello specifico il decreto ha innalzato a 300 euro l’importo minimo delle fatture passive che possono essere registrate cumulativamente.


La disciplina dell’Iva prevede la tenuta di alcuni registri che affiancano le scritture contabili obbligatorie per i contribuenti tenuti alla contabilità ordinaria. In particolare l’articolo 25 del DPR 633/1972 dispone che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e annotarle nel registro delle fatture passive.

Per ciascun documento, quindi, occorre indicare il numero progressivo attribuito, la data della fattura, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta distinto per aliquote, le generalità del cedente o prestatore.

La registrazione delle fatture passive deve essere eseguita prima della liquidazione periodica o annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione ovvero con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile.

Per quanto riguarda le fatture passive per le quali l’imposta addebitata non è detraibile non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro, ferma restando la loro rilevazione agli effetti delle imposte sui redditi.

L’articolo 6 comma 7 del D.P.R. 695/1996 consente la registrazione riepilogativa delle fatture inferiori a euro 154,94 anche se relative a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, arte o professione. E’ questo il limite innalzato dal Decreto Sviluppo a euro 300.

Per godere di questa agevolazione occorre numerare progressivamente le singole fatture al pari di tutti gli altri documenti, predisporre un documento riepilogativo riportante i numeri di protocollo attribuiti, l’imponibile e l’imposta complessiva distinta per aliquote, annotazione della distinta riepilogativa con attribuzione di un proprio numero riepilogativo.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Incentivi; Fondi per Hi-tech, Tv e Aeronautica


Il Governo recupera risorse per un totale di 49,9 milioni di euro e avvia un piano di sostegno al settore dell’alta tecnologia e alle imprese del sistema radiotelevisivo. Una quota minore, 2,4 milioni di euro, viene invece destinata all’avvio dell’attività dell’agenzia nazionale per la sicurezza nucleare.

Gli interventi
In questo specifico ambito l’Esecutivo intende sostenere quelle realtà produttive che fanno parte del comparto aeronautico e della sua filiera. In Campania il settore annovera tanto grandi industrie quanto realtà di medie e piccole dimensioni al servizio dei colossi.

Con i soldi del Governo, in tutto 20,8 milioni di euro, si potrebbe ripensare al progetto di aggregazione in un unico sito delle imprese che lavorano nel campo aeronautico sia per le forniture che per la ricerca e lo sviluppo di nuove componenti. I finanziamenti sono gestiti dall’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti che per la gestione del fondo attiva un apposita convenzione con Palazzo Chigi.

Obiettivi
Le finalità degli interventi devono essere in ogni caso coerenti con quanto disposto dalla legge 808 del 1985, prima normativa ad impegnare risorse per l’aeronautica.

Quella legge fissa cinque obiettivi specifici: accrescimento dell’autonomia tecnologica dell’industria aeronautica; ampliamento dell’occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese, Campania compresa; accrescimento di competitività delle aziende del settore in campo internazionale; accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell’ambito della comunità europea; ampliamento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

La legge stabilisce inoltre che in finanziamenti possono essere assegnati alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

Per quanto riguarda le modalità di accesso gli incentivi bisogna attendere un decreto del ministero dello sviluppo economico che arriverà nelle prossime settimane.

Soldi per radio e tv
Il Governo ha pensato anche al settore radiotelevisivo, in grave crisi da qualche anno. Per questo motivo ha deciso di destinare una quota del fondo (8.330.000 euro) alle imprese che gestiscono radio o emittenti televisive. I soldi verranno utilizzati come integrazione dello stanziamento deliberato per il 2009.

In particolare Palazzo Chigi auspica un rilancio delle realtà locali che in seguito alla contrazione degli aiuti pubblici avvenuta a partire dal 2008 rischiano di chiudere i battenti.

Le risorse a disposizione:
- Fondi a disposizione: 49.900.000 euro;
- Quota destinata allo sviluppo dell’alta tecnologia: 20.800.000 euro;
- Quota destinata alle aziende radiotelevisive: 8.330.000 euro;
- Quota destinata all’agenzia nazionale per la sicurezza nucleare: 2.400.000 euro.

Fonte: Il Denaro
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Aiazzone, Confconsumatori: disponibile lettera per iscriversi al passivo


È stato dichiarato il fallimento di Panmedia, che aveva rilevato il gruppo Aiazzone. E ci sarà tempo fino al 20 settembre di quest'anno per presentare l'istanza per l'iscrizione al passivo. Il Tribunale di Torino, ricorda Confconsumatori - che mette a disposizione nelle proprie sedi la lettera per l'iscrizione al passivo - ha dichiarato infatti il fallimento di Panmedia il 20 aprile scorso. "Tutti coloro che avessero stipulato dei contratti di compravendita con detta Società ed effettuato dei versamenti di somme di denaro direttamente a quest'ultima - spiega l'associazione - potranno insinuarsi al passivo, utilizzando l'apposito modulo a disposizione presso le sedi di Confconsumatori, da depositare presso la cancelleria della Sezione Fallimenti del Tribunale Civile di Torino o mediante invio di Racc. A.R. al seguente indirizzo: Tribunale Civile di Torino - Sezione Fallimenti - Via Vittorio Emanuele II, n. 130 - 10138 Torino. L'udienza di verifica è stata fissata in data 20/10/2011 e le istanze dovranno essere presentate entro il 20/09/2011".

Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Cassazione: per l'indennità sostitutiva di ferie e riposi settimanali non goduti la prescrizione è decennale


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, ha ribadito che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria e ciò in quanto "è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (...) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.". Non condivisa, quindi, la giurisprudenza alla quale si è adeguata la Corte d'Appello secondo la quale, essendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo di riposo, essa ha carattere retributivo.

Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
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Italia a rischio per debito Stato secondo Fmi dopo crisi Grecia e Irlanda


Secondo il Fondo monetario Internazionale, l'eurozona è a rischio tangibile di contagio della crisi del debito sovrano. Ad affermarlo è il rapporto regionale dedicato all'Europa.


Finora, infatti, le forti reazioni politiche hanno contenuto i problemi del debito sovrano e del settore finanziario dentro i Paesi periferici di Eurolandia, ma permane un tangibile rischio di contagio nel cuore dei Paesi di Eurolandia e poi verso quelli dell'Europa orientale.

Il Fondo prevede per quest'anno una frenata del Pil di Grecia e Portogallo e ritiene che le tensioni nei Paesi della periferia dell'eurozona rappresentino il principale fattore di rischio per le prospettive dell'economia. Per questo, gli Stati europei devono intraprendere azioni decise per combattere la crisi del debito e ripristinare la fiducia.

Nell'eurozona il tasso di crescita del Pil sarà dell'1,6% nel 2011 e dell'1,8% nel 2012, mentre l'inflazione viaggerà in media al 2,3% nel corso del 2011, per poi rallentare all'1,7% nel 2012. Per quanto riguarda la situazione italiana, l'Fmi promuove i conti italiani e l'azione intrapresa dal governo per il loro consolidamento fino ad arrivare vicini al pareggio di bilancio nel 2014. Anche se la crescita resta cronicamente debole e servono azioni decisive per evitare un altro decennio di stagnazione.

Nel documento conclusivo della loro visita in Italia (l'Article IV) gli ispettori mettono in luce come l'economia italiana continua nella ripresa e il consolidamento di bilancio e il rafforzamento della stabilità finanziaria rendono l'economia più solida e sono prerequisiti per la crescita. Per questi motivi la missione del Fmi sostiene l'obiettivo di avvicinamento al pareggio di bilancio entro il 2014.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Assunzione per le donne: vantaggi fiscali


Il Decreto Sviluppo che è stato emanato qualche tempo fa dal Ministro Romani ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ha definito nuove regole per l’assunzione di lavoratrici donne attraverso un contratto di inserimento.

Secondo quanto stabilito nel testo della disposizione da ora in poi la nuova assunta dovrà risultare disoccupata, o comunque senza un lavoro retribuito in maniera regolare, da almeno sei mensilità.

In base al nuovo regolamento, dunque, è possibile assumere solo “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” che siano residenti in un'area geografica il cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in un’area per la quale il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile”.

La misura viene inserita dal Ministero all’interno del piano di assunzioni agevolate al Sud, una serie di disposizioni che hanno ricevuto apprezzamento bypartisan.

L’obiettivo fondamentale di questa serie di misure è quello di rilanciare l’imprenditorialità anche nel Mezzogiorno, in quest’ottica dunque il rilancio dell’occupazione femminile con modalità agevolate può dare una forte scossa sociale al sistema. Come abbiamo accennato qualche tempo fa inoltre lo stesso decreto prevede una sorta di defiscalizzazione dei contributi per le nuove imprese di questi territori che realizzino un incremento occupazionale.

L’agevolazione, valida per tute le imprese localizzati nei territori delle regioni meridionali, di fatto privilegia le nuove imprese perché queste ultime non avendo termine di paragone rispetto all’anno appena trascorso per ogni nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di un bonus fiscale, in particolare, per ciascun lavoratore assunto, si otterrà un credito di imposta del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiato, o nei 24 mesi successivi all'assunzione per quelli "molto svantaggiati".

Fonte:i-dome.com
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Crediti su perdite: deducibilità ed esercizio di competenza


Con la recente sentenza n. 9218 del 21 aprile, la Corte di Cassazione ha stabilito che le perdite su crediti sono deducibili nell’esercizio in cui emerge la loro irrecuperabilità con “precisione e certezza”: il contribuente non può scegliere l’esercizio più vantaggioso in cui operare.


Si deve infatti applicare il principio di competenza e riferirsi ai criteri di individuazione dell’esercizio in cui le perdite (di debitori sottoposti a procedure concorsuali), concorrono alla formazione del reddito.

Le perdite su crediti, infatti, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La Corte di legittimità, con la sentenza in commento, afferma che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell’esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli “elementi certi e precisi” della loro irrecuperabilità del credito: al riguardo, è stato specificato che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto.

In proposito, giova ribadire che la prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento del debitore.

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Lampade UV-A, saune e depilatori elettrici: le nuove regole per l'uso


In arrivo maggiore sicurezza e nuove regole nell'uso di lampade abbronzanti, saune e bagni di vapore, depilatori elettrici, apparecchi per massaggi subacquei e altri strumenti di questo tipo, utilizzati a scopo estetico. Ieri il Ministro della Salute Ferruccio Fazio ha firmato il Decreto interministeriale (Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico) che aggiorna le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati dalla legge 1/1990 che disciplina le attività di estetista.

Fazio ha sottolineato che con il provvedimento si è "compiuto un passo in avanti per la tutela del cittadino che vede così garantito in modo ancora più stringente il livello di sicurezza degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico come le lampade abbronzanti, i depilatori elettrici, le saune e i bagni turchi. La regolamentazione dell'utilizzo delle lampade abbronzanti - ha aggiunto il Ministro - è particolarmente importante per la dimostrata nocività, soprattutto nelle persone più giovani, delle radiazioni ultraviolette che espongono ad un aumento del rischio di melanoma cutaneo statisticamente significativo".

Ecco quali sono le apparecchiature per le quali il Decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo: solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); saune e bagno di vapore; vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti; disincrostanti per pulizia; apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle; docce filiformi ad atomizzatore; apparecchi per massaggi meccanici o elettrici; rulli elettrici o manuali; vibratori elettrici oscillanti;; scaldacera per ceretta; attrezzi per ginnastica estetica; attrezzature per manicure e pedicure; apparecchi a radiofrequenza; apparecchi per ionoforesi; depilatori elettrici o ad impulsi luminosi; apparecchi per massaggi subacquei; apparecchi per presso-massaggio; elettrostimolatore ad impulsi; soft laser per trattamento rilassante, tonificante o foto stimolante delle aree riflesso gene dei piedi e delle mani; laser estetico per depilazione.

Per prepararsi comunque alla tintarella estiva in modo sicuro e naturale, la Coldiretti suggerisce una dieta a base di cibi ricchi di vitamina A che favorisce la produzione nell'epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore ambrato alla pelle. Allora largo a carote, spinaci, meloni, peperoni, pomodori e fragole.

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Fotovoltaico; Test di convenienza dei nuovi incentivi


È già cominciata la corsa ai grandi tetti di industrie, capannoni, interporti e centri commerciali: a una settimana dalla firma del decreto ministeriale Sviluppo economico-Ambiente (che introduce il Quarto conto energia di incentivi al fotovoltaico), gli operatori del settore hanno già capito dove va il fumo. Al netto delle polemiche scatenatesi, vediamo sotto un profilo tecnico se alle imprese conviene ancora installare pannelli fotovoltaici.

Chi vince/1: i tetti

Gli operatori, letto il decreto, si stanno già muovendo alla ricerca di grandi tetti, usciti quasi indenni dai tagli e dalla burocrazia introdotti dalla nuova normativa. Si aprono opportunità, quindi, di business per chi ha ampie metrature sui tetti e vuole metterle a frutto, realizzando in proprio un impianto oppure offrendo questa possibilità a operatori specializzati.

Chi vince/2: i piccoli impianti

Con la riduzione delle tariffe e con l'aggravio della burocrazia per aprire parchi fotovoltaici resta conveniente per aziende, per i centri commerciali e per le utility aprire impianti di potenza oltre i 200 kW ma entro il limite dei 1.000 kW (soprattutto in luoghi da recuperare come le discariche e le cave esaurite). Molti progetti ipotizzati, quindi, stanno virando verso taglie di potenza inferiori rispetto a quanto ipotizzabile prima.

Chi perde: i parchi

Già congelati, invece, i progetti di parchi fotovoltaici a terra sopra i 200 kW a partire dal 2012 da parte di investitori finanziari puri (mentre le utility "vere" hanno le spalle larghe per operare in questo scenario): il nuovo sistema, con l'introduzione di una serie di misure ad hoc, di fatto implica investimenti più rilevanti in fase di avvio dei progetti, scoraggiandone una bancabilità a monte. In sostanza, si prevede che aumenti la quota di capitali (equity) in fase di avvio dei progetti e sia limitata la leva del debito che adesso copre fino al 90% degli stessi.

Realizzare grandi impianti a terra appare oggi meno conveniente di prima e, per quanto attiene alle aree agricole, ancora più complicato in base a quanto previsto dal decreto legislativo 28/2011. In particolare, l'impianto non può occupare più del 10% del terreno nella disponibilità dell'operatore. Questo vuol dire che oggi serve più terreno per aprire un parco fotovoltaico. Poi, in area agricola la potenza non può essere superiore a un megawatt, con eccezioni.

La tempistica

Le norme limitano l'entrata in esercizio di parchi nel 2011 e nel 2012, fatti salvi gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto. Da questa data e fino a fine 2012 entra in vigore un nuovo strumento: il Registro grandi impianti che prevede l'iscrizione in un elenco curato dal Gse (con graduatoria), con l'obiettivo di limitare i costi. A partire dal 2013, invece, non ci sarà più alcun registro e tutti gli impianti che entreranno in esercizio saranno ammessi agli incentivi, ma con un sistema alla tedesca che prevede riduzioni tariffarie.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Economia e Imprese
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Bce: allarme inflazione, sopra il 2% nei prossimi mesi


''E' probabile che il tasso di inflazione nell'area dell'euro resti nettamente al di sopra del 2% nei prossimi mesi''. A sottolinearlo, nel bollettino mensile di maggio, è la Bce che evidenzia come ''l'incremento dei tassi di inflazione registrato nei primi quattro mesi dell'anno e' ampiamente riconducibile alla componente delle materie prime''. La pressione al rialzo sull'inflazione, derivante soprattutto dalle quotazioni dell'energia e delle materie prime, sottolinea ancora l'Istituto di Francoforte, ''è ravvisabile anche nelle fasi iniziali del processo produttivo. E' indispensabile che l'aumento dell'inflazione armonizzata non generi effetti di secondo impatto nel processo di formazione di salari e prezzi, dando luogo a spinte inflazionistiche generalizzate''. Le aspettative di inflazione, rileva ancora la Bce, ''devono rimanere saldamente ancorate in linea con l'obiettivo del Consiglio direttivo di mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo''. A fronte dei livelli presistentemente modesti dei tassi di interesse su tutte le scadenze e dell'orientamento tuttora accomodante della politica monetaria, il Consiglio direttivo ''continuerà a seguire con molta attenzione tutti gli sviluppi relativi ai rischi al rialzo per la stabilita' dei prezzi''. Sul fronte Pil seconodo Francoforte nell'area dell'euro dovrebbe crescere dell'1,7% nel 2011. Rispetto alle stime precedenti si tratta di un rialzo di 0,1 punto percentuale. La crescita attesa per il 2012 è rimasta invariata all'1,7%. Bce: Spf, disoccupazione al 9,8% nel 2011 e al 9,5% nel 2012 Per l'occupazione il tasso di senza lavoro nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 9,8% nel 2011 e al 9,5% nel 2012. Rispetto alle precedenti stime le aspettative sul tasso di disoccupazione sono state lievemente riviste al ribasso di 0,1 punti percentuali sia per il 2011 che per il 2012. Rispetto alla precedente indagine le aspettative sul tasso di disoccupazione a più lungo termine (per il 2015) sono state riviste leggermente al ribasso di 0,1 punti percentuali all'8,2% e i rischi complessivi per le prospettive a più lungo termine sono valutati con orientamento verso l'alto.

Fonte:adnkronos.com
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Agenzia delle Entrate: rimborsi IVA entro 60 giorni


La mancata dichiarazione di garanzia per il rimborso dell'IVA non sospende i termini per l'esecuzione del pagamento da parte dell'Agenzia e dei relativi interessi per il ritardo

La Circolare 17/E dell’Agenzia delle entrate dal titolo “Rimborsi – Procedura ordinaria e semplificata – Omessa prestazione delle garanzie – Sospensione dei termini di decadenza dell’accertamento – Decorrenza degli interessi – Chiarimenti – Artt. 38-bis e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” è dedicata ai Rimborsi IVA e alla documentazione che i contribuenti dovranno fornire al fine di dimostrare l’esistenza di un eventuale credito e la conseguente spettanza del rimborso.
Naturalmente qualora i documenti venissero presentati in ritardo questo si tradurrebbe per forza di cose in un allungamento dei tempi di accertamento. Tuttavia il discorso è differente per quanto riguarda la garanzia, che viene considerata necessaria per poter erogare il rimborso IVA, tuttavia viene richiesta dall'Amministrazione soltanto al fine di tutelarsi in caso di indebito rimborso, dunque non è necessaria per concederlo. Allora appare chiaro come il ritardo nella consegna della documentazione relativa si estrinseca semplicemente in un ritardo nei tempi dell’erogazione del rimborso.

Come si sa il rimborso IVA viene erogato dall’agente incaricato della riscossione o dall’ufficio territorialmente competente attraverso una procedura semplificata che prevede un ritorno dell’importo entro i 60 giorni dalla dichiarazione contenente la richiesta dell'eccedenza del credito Iva annuale nell'apposito Quadro Vr (i cui termini per la presentazione decorrono dal febbraio di ogni anno). Durante questo periodo di due mesi l’Agenzia si incarica di effettuare i primi controlli rispetto alla documentazione presentata.

"Una volta conclusasi la fase istruttoria segue - se spettante - la liquidazione del rimborso del credito IVA per il quale è, comunque, necessario che il contribuente presti garanzia, sempreché non possa beneficiare degli esoneri previsti dalla normativa di riferimento. Inoltre, in caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi, nelle misura del 2 per cento annuo (così fissata, a partire dal 1° gennaio 2010 dal decreto 21 maggio 2009)’, che iniziano a decorrere:
1. dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall’Ufficio;
2. dal sessantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall’Agente della riscossione tuttavia il fatto che essa non sia presente non influisce in alcun modo sui termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Agenzia stessa".

Nella documentazione presentata corre l’obbligo al contribuente di presentare anche la garanzia – come previsto dall’Art. 38 bis del DPR n. 633 del 1972. Ma la mancata presentazione non sospende i termini del rimborso:

“Solo nella successiva fase di liquidazione, l’Amministrazione finanziaria, una volta accertata la spettanza del rimborso, richiede al contribuente la garanzia, ai sensi del citato articolo 38-bis, e provvede alla liquidazione dell’importo spettante mediante disposizione di pagamento, oppure mediante ordinativo di pagamento se il richiedente non ha un conto fiscale aperto.
L’atto di garanzia, quindi, pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell’istanza presentata ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso[…]Tale atto è, infatti, volto a salvaguardare immediatamente gli interessi dell’Erario qualora sia accertata, in altra sede, la non spettanza della somma originariamente rimborsata ed è, pertanto, del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento e della rettifica della dichiarazione da cui risulta il credito IVA” – dunque, conlcude l’Agenzia “Ne consegue, pertanto, che l’eventuale mancata prestazione della garanzia di cui all’articolo 38-bis non è idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, non rientrando la stessa tra i documenti cui si riferisce l’articolo 57”.

Fonte:i-dome.com
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Tasso variabile: conviene passare al tasso fisso?


Il Decreto per lo Sviluppo ha introdotto la possibilità di passare dall’applicazione del tasso di interesse variabile al tasso fisso, mantenendo lo stesso spread iniziale. Ma questa scelta conviene veramente? Cerchiamo di capire se oggi sia meglio mantenere la posizione sul tasso di interesse variabile, o scegliere di passare all’applicazione del tasso di interesse fisso, “congelando” in tal modo l’importo delle rate da pagare ogni mese.

A consentirci la migliore valutazione su questa scelta è stata, negli scorsi giorni, la società Mutuionline, specializzata nella consulenza e nel brokeraggio online di finanziamenti immobiliari per acquistare, costruire o ristrutturare casa, o sostituire altri mutui in corso di ammortamento.

Secondo i dati forniti da Mutuionline, di norma converrebbe mantenere le posizioni debitorie sul tasso di interesse variabile, con i mutui a tasso fisso convenienti solamente nell’ipotesi di forte deprezzamento dei tassi, almeno a quota 2%, scenario attualmente particolarmente improbabile.

Sono invece ancora piuttosto trascurati i mutui a tasso di interesse variabile con cap, quelli che stabiliscono un tetto massimo di apprezzamento dei tassi, proprio a causa dell’elevata soglia stabilita contrattualmente, mediamente pari al 5,7%.

Fonte:mutui.vostrisoldi.it (Roberto)
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Spesometro: ai contribuenti le lettere dell’Agenzia delle Entrate


Saranno diversi i contribuenti che nei prossimi giorni troveranno nella propria cassetta postale una lettera il cui mittente è l’Agenzia delle Entrate. Cosa avrà mai da dire l’agenzia fiscale del Ministero delle Finanze ai propri contribuenti? Per il momento niente per cui temere ma è bene non sottovalutare il messaggio che il Fisco intende trasmettere.


Per dirla breve la missiva conterrà l’avvertimento di aver rilevato uno squilibrio tra il reddito complessivo e quello sinteticamente attribuibile al contribuente. Detto così potrebbe apparire ironico e al contempo inquietante soprattutto per chi quella lettera proprio non se l’aspetta. Il consiglio rivolto al contribuente è quello di rivedere il proprio comportamento adottato in sede di dichiarazione dei redditi. Insomma una comunicazione formale che fa notare al contribuente quanto il Fisco lo stia tenendo d’occhio.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il contribuente ad adottare un comportamento morigerato in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi al fine evitare costose e defatiganti azioni finali che prevedono in primis l’inserimento del nominativo del contribuente nelle liste dei controlli annuali.

Responsabile di questa angosciante procedura è lo Spesometro ossia la procedura avviata dal Fisco il cui obiettivo è quello di individuare tutti quei contribuenti che presentano un anomalo rapporto capacità di spesa/spese effettivamente sostenute. In pratica il reddito dichiarato dal contribuente al momento della dichiarazione viene confrontato con la spesa sostenuta dallo stesso. Se il rapporto che ne deriva è all’esterno di un range che ne determina l’equità il contribuente viene avvertito per lettera nella quale si auspica una rettifica del proprio comportamento nei confronti del Fisco.

E’ molto importante, quindi, che la comunicazione non venga sottovalutata anzi il contribuente dovrà dotarsi di ogni forma di buona volontà per rettificare l’improbo comportamento rendendo le proprie dichiarazioni più coerenti tra comportamenti di spesa e dichiarazioni fiscali.

La soluzione arriva dalla conservazione dei documenti probatori che avvalorino la congruità del reddito dichiarato rispetto al tenore di vita. Sarà, infatti, questa la dimostrazione di lealtà del contribuente nei confronti del Fisco.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Governo: è operativo il nuovo accordo sul credito


Secondo quanto rende noto il governo, sono operative le misure per allungare le scadenze dei finanziamenti sospesi con la moratoria per le piccole e medie imprese senza aumentare il tasso originario. Dalla nota diffusa da Palazzo Chigi emerge, in particolare, che è stata sottoscritta Abi - Cassa depositi e prestiti, che metterà a disposizione un miliardo di euro per il finanziamento degli allungamenti. Inoltre, il Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI ha deliberato le modalità con cui le banche accederanno alla copertura di tali misure (In caso di default dell'impresa, il Fondo interverrà a copertura del capitale residuo). Le misure prevedono poi che le imprese non dovranno sostenere il pagamento di nessuna commissione o di oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per la conclusione delle operazioni di allungamento. Il Governo fa sapere che nel caso in cui non intervenga il Fondo o la Cassa, il tasso di interesse verrà negoziato tra banca e imprese. L'Accordo prevede infine una proroga dei termini dell'Avviso comune per i finanziamenti che non ne hanno ancora beneficiato fino al 31 luglio 2011. Per ulteriori informazioni, www.governo.it

Fonte:studiocataldi.it (Luisa Foti)
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Irpef 2011: chi può non pagare e chiedere esenzione?


E’ l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Irpef, una tassa che in Italia si paga sui redditi e che costituisce una delle principali fonti di entrate per le casse dello Stato. E’ un’imposta personale e progressiva sui redditi, calcolata in base al reddito percepito sia dal lavoratore dipendente, sia dal pensionato o dal lavoratore autonomo.

Per i lavoratori subordinati, con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, il prelievo dell’Irpef è prelevato mensilmente direttamente dalla busta paga, stesso discorso per i pensionati, mentre il lavoratore autonomo ogni anno, in sede di dichiarazione dei redditi, paga l’imposta calcolata sempre in maniera progressiva in funzione dell’imponibile maturato e conseguito nel corso dell’anno precedente.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta i lavoratori autonomi che nel 2010 hanno prodotto un reddito non superiore ai 4800 euro e i lavoratori dipendenti che l’anno passato hanno guadagnato meno di 8000 euro (per 12 mesi di lavoro).

Esentati per quest’anno dal pagamento dell’Irpef anche alcune fasce di pensionati, come tutti i pensionati con un reddito fino a 7500 (per l’intero 2010) che abbiano meno di 75 anni, mentre per gli over 75, il reddito massimo per non pagare sale a 7.750 euro.

Chi non rientra in queste fasce di esenzione (la no tax area) può beneficiare di detrazioni se ha familiari a carico. Esenti dal pagamento Irpef anche i seguenti redditi: redditi da terreni sino a 185,92 euro, redditi da fabbricati sino a 500 euro, rendita catastale prima casa e relative pertinenze, come posto auto e cantina.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Premi di Produttività; Patti non retroattivi


La produttività e l'efficienza organizzativa in azienda può crescere con lo strumento del decentramento contrattuale e con il coinvolgimento delle parti sociali sul territorio, oltre che in azienda.

La scommessa lanciata dal decreto legge 78/2010 - che ha subordinato la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva del 10% sulle somme collegate al recupero di produttività ed efficienza ad accordi di secondo livello o aziendali - ha mobilitato le delegazioni sindacali e i datori di lavoro. Sono ormai tante le intese che cercano di interpretare le previsioni della manovra estiva. Una rassegna è curata da Adapt, l'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, nell'ultimo bollettino, in uscita in questi giorni (www.adapt.it).

Per esempio, ieri, in Lombardia è stato siglato l'accordo tra Confprofessioni (la confederazione dei titolari di studio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs-Uil per applicare il 10% sulle componenti accessorie della busta paga. L'intesa - si sottolinea - decorre dal 1° gennaio e vale anche nelle "filiali" degli studi lombardi situate in altre regioni italiane. A fare da apripista è stato l'accordo-quadro, siglato l'8 marzo, tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, Nonostante diversità di opinioni con i sindacati, l'associazione degli industriali è stata chiara nella nota esplicativa diffusa insieme con l'accordo: «in considerazione dell'autonomo valore negoziale che assume la sottoscrizione dell'accordo territoriale, deve intendersi che l'applicazione del beneficio fiscale potrà aver luogo solo in relazione alle prestazioni espletate successivamente alla sottoscrizione del medesimo».

I paletti temporali e la negazione dell'efficacia retroattiva sono dettati dalla necessità di interpretare in modo fedele la legge, che vuole coinvolgere le parti sociali per migliorare la produttività. Questo ragionamento sarà sviluppato in una circolare in preparazione al ministero del Lavoro. Peraltro, rispetto al tema della decorrenza temporale, occorrerà capire come saranno regolate eventuali intese verbali, che la circolare congiunta del Lavoro e delle Entrate 3/E/2011 ha ritenuto ammissibili.

Sempre Confindustria, a commento dell'accordo quadro dell'8 marzo, sottolinea: «Posto che la legge attribuisce un autonomo valore negoziale agli accordi territoriali (così come a quelli aziendali), al fine di evitare ogni possibile contestazione sulla validità di tali accordi, si consiglia di utilizzare il modello allegato avendo l'accortezza di non replicarlo pedissequamente».

La raccomandazione è dunque di mettere in cantiere gli istituti capaci di dare un effettivo contributo alla produttività anche per evitare possibili future contestazioni da parte dell'agenzia delle Entrate.

Molte intese decentrate richiamano i contratti nazionali collettivi e citano, a titolo esemplificativo, «le erogazioni premiali e i trattamenti economici per lavoro straordinario, supplementare, a turni, notturno, festivo e domenicale» quali istituti destinati a essere tassati in misura agevolata al 10 per cento. Su questo schema, per esempio, gli accordi-quadro di Confagricoltura, Coldiretti e Cia o Federalberghi con i sindacati di settore. A livello aziendale, per esempio, l'accordo tra Agusta e i sindacati metalmeccanici, prevede che «tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Ccnl (...) sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività (...)». Il richiamo al Ccnl è al centro anche dell'intesa per i lavoratori del Centro cardiologico Monzino Irccs di Milano.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
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Cedolare secca, locazioni in aumento ma c'è rischio morosità


La cedolare secca, tassazione unica per i canoni di affitto, operativa dal 7 aprile 2011, porterà ad un aumento del numero delle locazioni in Italia e ad un'emersione degli affitti "in nero", ma pone anche un problema: quello dei rischi di morosità. A sollevare la questione è Affitto Assicurato, il servizio creato da Soldi Sicuri, che garantisce sia il proprietario che l'inquilino. E' vero che la domanda di affitti sta ottenendo una nuova e vigorosa spinta dalla nuova tassazione che allargherà anche le maglie dell'offerta, ma c'è da tenere in considerazione i dati diffusi dall'Osservatorio regionale sul costo del credito (Orcc) in collaborazione con la Caritas Italiana che parlano di "famiglie sempre più in difficoltà nel pagare il mutuo e l'affitto dell'abitazione".

Secondo l'indagine, condotta all'inizio di aprile, le famiglie a rischio morosità in Italia sono per il 43,4% unipersonali, il 40,7% composte da un solo genitore con uno o più figli; per il 31,8% dei casi hanno un basso titolo di studio (licenza elementare), per il 48,9% sono in cerca di occupazione. Ma non solo: i nuovi nuclei in difficoltà si trovano dove, in questi anni, c'è stata una maggiore propensione al rischio e vivono in Liguria (31,5%), Lombardia (28,4%), Veneto (28%), Emilia Romagna (27,3%).

"Sono numeri che devono fare riflettere - spiega Claudio De Angelis, amministratore unico di Affitto Assicurato - Stiamo notando un grande fermento attorno al mercato delle locazioni. Soprattutto con questa nuova imposizione fiscale, dalla curiosità iniziale si è passati a un aumento piuttosto interessante degli affitti. Ma le difficoltà economiche delle famiglie italiane persistono. È una situazione confusa: da un lato c'è molta effervescenza sul mercato delle locazioni, dall'altro i problemi economici resistono".

Alcune amministrazioni comunali hanno iniziato ad affrontare questa situazione. Ad Alessandria, ad esempio, la giunta comunale ha istituito un "Fondo garanzia affitti". A Torino il costo medio per un affitto, in 10 anni, è aumentato del 145% (dati Cgil) e, solo nel 2010, sono stati emessi 3.500 provvedimenti di sfratto e l'amministrazione Chiamparino ha alzato le antenne per mettere allo studio delle soluzioni. A Benevento le istituzioni stanno per mettere in campo un fondo di 250mila euro per gli anni dal 2011 al 2014 perché la morosità è in "esponenziale aumento".

Ma, se per gli enti pubblici le possibilità di manovra sono più diversificate, per i privati le strade non sono molte: "Le assicurazioni sugli affitti possono fare molto in un momento storico come questo - continua De Angelis - Da un lato tutelano il proprietario proprio sui rischi di morosità, oltre che relativamente ai danni subiti dall'immobile, attraverso una serie di proposte che riguardano anche la copertura legale gratuita; dall'altro facilitano l'accesso alle locazioni da parte degli inquilini perché un'assicurazione non richiede altro che un premio unico corrispondente alla prima rata dell'affitto senza più dover anticipare le canoniche tre rate di garanzia".

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Eliminare i Buoni Pasto!


Ecco la proposta provocatoria di Cobogli Gigli, che lamenta commissioni troppo alte e suggerisce l'inserimento in busta paga del valore dei rimborsi

Cobogli Gigli, Presidente di Federdistribuzione, lancia un’invocazione provocatoria che suona come un’allarme anche per i lavoratori: dare vero valore ai buoni pasto e per conseguenza al denaro. Secondo il Presidente quello del buono “da pausa pranzo” è un mercato sempre più distorto che prevede da una parte dei soggetti che ottengono grandi vantaggi (il riferimento è chiaro ed esplicito alla pubblica amministrazione) e importanti aziende che indicono gare di appalto al massimo ribasso, con degli sconti che spesso arrivano all’inverosimile percentuale del 20%. D’altra parte ci sono altri soggetti che ne pagano il prezzo: i bar e i ristoranti, ma non solo anche i punti vendita quali ad esempio i supermercati. Gli esercenti difatti sono costretti a subire commissioni sempre più elevate, pur dovendo accettare i buoni pasto, al fine di non perdere dei clienti. Per parte loro i dipendenti ottengono un servizio inferiore rispetto al valore facciale del buono.

Il quadro delineato dal presidente di Federdistribuzione Giovanni Cobolli Gigli si configurerebbe come un problema tutt’altro che banale, considerata la sempre più frequente tendenza degli stessi dipendenti ad utilizzare il buono come moneta di scambio nei supermarket e negli esercizi comerciali che lo consentono. L’effetto distorsivo denunciato, sarebbe causato dalla “differenza tra contenuto del servizio offerto ai lavoratori e importo del buono”, ha affermato il presidente al Corriere della Sera. Ecco allora le due soluzioni proposte. Una prima idea è quella di tornare ad un sistema che permetta l’utilizzo corretto del buono, abbassando la commissione, così come accade in Francia ad esempio, a percentuali più vicine al 3% che all’attuale 16-20%, dunque ponendo una tassazione che possa essere assorbita in qualche modo dall’operatore. Altra soluzione, forse più drastica ma nei fatti più vicina alla scelta di molte imprese, è quella di affrontare il problema alla radice inserendo il valore del buono in busta paga e mantenendo la detassazione dei primi 5,29 euro. Una soluzione semplice e efficace che in parte come detto le nostre PMI adottano. "In questo modo – spiega il Presidente – è presumibile pensare che il dipendente continuerà ad andare al bar, al ristorante o al supermercato, ma si tornerebbe a dare il vero valore ai soldi”.

Fonte:i-dome.com
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Schede carburanti addio: stop alla compilazione


Addio schede carburanti per imprese e professionisti che devono documentarne l’acquisto per la deduzione del costo e la detrazione IVA (nei casi in cui la norma non prevede l’indetraibilità dell’imposta): da ora in poi, per attestare la spesa basta utilizzare carte di credito, di debito o prepagate.

E’ quanto dispone il Decreto Sviluppo varato lo scorso 5 maggio.

Numerose le semplificazioni introdotte per aziende e professionisti, fra queste anche lo stop alla compilazione della scheda carburante. Per le schede carburante il motivo è semplice: le operazioni effettuate con i mezzi di pagamento elettronici sono già noti al Fisco!

Per coloro che continueranno a pagare in contanti l’acquisto di benzina o altro carburante per motivi di lavoro, non è prevista alcuna agevolazione contabile?

Tali soggetti dovranno continuare a compilare la scheda carburante per ogni autoveicolo, e anche con molta attenzione poiché, come già confermato in un articolo dello scorso 4 marzo la scheda carburante incompleta non dà diritto a detraibilità e deducibilità.
Attenzione quindi alla correttezza dei dati relativi al numero di targa, alla firma del benzinaio necessaria a convalidare la fornitura del carburante e al numero dei chilometri. La sola mancanza di uno dei citati elementi comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva detratta.

In tal senso ci preme ricordare che la deducibilità delle schede carburanti e di tutti gli altri costi, compresi ammortamenti leasing e noleggio, nonché la detrazione dell’Iva, è totale per auto usate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, come ad esempio gli autocarri.
In tutti gli altri, casi la deducibilità dal reddito e la detraibilità dell’Iva spettano in misura ridotta.

A titolo esemplificativo citiamo l’articolo 19-bis del DPR 633/1972 che stabilisce che l’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore e relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono usati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Microsoft compra Skype: vantaggi e strategia


La nuova strategia di lavoro Microsoft dopo l'acquisizione di Skype. Qual è?

Microsoft compra Skype spendendo otto miliardi e mezzo di dollari in contanti, eliminando la concorrenza di Google e Facebook, acquisendo un software capace di competere con Google Voice di Android e Face Time di iOs.

Questa mossa avrebbe, dunque, sancito l’ingresso del colosso di Redmond nel mondo voip della telefonia via internet di cui Skype è protagonista. Gli obiettivi di Microsoft devono essere, dopo un attento studio ed una precisa pianificazione, risultati piuttosto importanti per aver compiuto un simile investimento, giacchè in tantissimi anni, Microsoft non si era mai sbilanciata così tanto in una acquisizione.

Quella di Skype è, infatti, la sua più grande acquisizione, che batte il suo precedente record di oltre 6 miliardi di dollari per l'acquisto dell'agenzia online aQuantive. Skype, del resto, era da tempo sul mercato: eBay la rilevò nel 2005 per 3,1 miliardi di dollari, dopo quattro anni decise di cedere il pacchetto di maggioranza a una gruppo di investitori per circa 2 miliardi di dollari e da allora sono iniziate le manovre per la quotazione a Wall Street.

La quotazione era inizialmente valutata tra i 3 e i 4 miliardi di dollari, poi sfumata soprattutto per l’interesse che Google e Facebook hanno mostrato e che ha dato vita ad una vera e propria asta, conclusasi con l’acquisizione da parte di Microsoft.

Questa mossa da un lato accresce la sua forza, considerando che Skype genera un giro d'affari di 860 milioni di dollari e conta 124 millioni di utenti connessi al mese, ma di cui solo 8,1 milioni paganti e, inoltre, non riesce ad attirare investitori, nonostante un know how che nessuno possiede nel Voip.

La nuova acquisizione potrebbe, inoltre, portare nel lungo periodo a nuovi connubi che potrebbero diventare molto importanti, come quello con la telefonia mobile grazie all'alleanza con Nokia, leader mondiale del settore cellulari, senza considerare che Microsoft potrebbe sfruttare la novità sul suo sistema operativo Windows 8, oltre che nei suoi software aziendali.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Occupazione; Meno vincoli per l'inserimento


Il necessario allineamento tra la norma interna e quella comunitaria cambiai requisiti previsti per l'assunzione delle donne con contratto di inserimento. Con il decreto sviluppo, il legislatore è ulteriormente intervenuto sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 276/03.

Le variazioni sono dettate dall'applicazione del regolamento Ce 800/2008 che, prendendo il posto del precedente (2204/2002) reca la nuova disciplina sugli aiuti all'occupazione. Due le modifiche apportate.

La prima alla lettera e) dell'articolo 54 del decreto 276/03 che, nella nuova formulazione, prevede la possibilità di assumere, con contratto di inserimento, «donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile».

La novità consiste nell'aver introdotto un ulteriore requisito da rispettare per l'instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla riforma Biagi; vale a dire che la donna deve essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Una condizione, questa, espressamente prevista dal punto 18, dell'articolo 2 del regolamento Ce 800/2008, che ora costituisce il punto di riferimento per l'identificazione dei lavoratori cosiddetti svantaggiati, per l'applicazione delle agevolazioni, e per non incorrere negli obblighi di notifica previsti per gli aiuti di Stato.

Come è sempre stato fatto, anche nel passato, per comprendere a pieno la portata delle regole che si riferiscono all'inserimento in rosa, va ricordato che la legittimità ad assumere è sancita dall'articolo 54 del decreto 276/03 (donne residenti in uno dei territori identificati con decreto e senza lavoro retribuito da almeno sei mesi); di contro, per le agevolazioni contributive spettanti ai soggetti che eseguono le assunzioni, va applicato il successivo articolo 59 della legge Biagi.

Le modifiche introdotte dal decreto sviluppo, andando a uniformare la normativa nazionale con quella prevista dal regolamento comunitario di riferimento, fanno venir meno uno dei paletti che più di altri ha creato difficoltà applicative.

Esce, infatti, di scena - per l'individuazione della donna quale soggetto svantaggiato ai fini occupazionali - il criterio dell'aggancio a un'area geografica in cui il tasso medio di disoccupazione supera il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e la disoccupazione femminile ha superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili (condizioni che identificavano i territori del cosiddetto livello NU-TS2).

Nel futuro, dunque, il decreto ministeriale che individuerà i territori in cui sarà possibile assumere le donne con contratto di inserimento potrà rispettare condizioni meno stringenti e complesse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle facilitazioni contributive, non va dimenticato che l'articolo 59 del decreto 276/03 (invariato in questa parte) rimanda alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro per la mappatura del territorio ai fini dell'applicazione delle diverse agevolazioni spettanti alle aziende (aliquota del 10%, o riduzione dei contributi del 25%, 40%, o 50%), da cui si ritiene non sia possibile discostarsi.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Cassazione: il lavoratore deve dichiarare al Fisco anche i compensi ricevuti "in nero"


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011, ha affermato, ribadendo principi già consolidati in giurisprudenza, che "in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contibuente". L'intervento del "sostituto" (datore di lavoro), in presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto, lascia inalterata la posizione del "sostituito" (lavoratore) sul quale grava l'obbligo specifico di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta. Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza con cui la Commissione Tributaria, accogliendo il ricorso di una contribuente, aveva rilevato la buona fede della lavoratrice sottolinenando che la stessa fosse esonerata da ogni obbligo fiscale, per il fatto che vi era l'obbligo primario del datore di lavoro. I Giudici di legittimità hanno invece considerato totalmente errato l'assunto della Commissione secondo il quale gli obblighi del sostituto assorbivano ogni altro obbligo del sostituito evidenziando l'obbligo del lavoratore di dichiarare anche i compensi percepiti "in nero".

Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
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Dal 2012 un conto energia per il solare termico


Il Decreto Rinnovabili, introducendo l'obbligo di installazione nei nuovi edifici, apre la strada all'incentivo che sostituirà il bonus 55%

Il mercato italiano del solare termico rappresenta il 12% delle installazioni dell'Unione Europea ed è uno dei più importanti mercati del continente. C'è però ancora molto da fare e occorre puntare a un nuovo sistema incentivante, un conto energia per le rinnovabili termiche in grado di portare la diffusione della tecnologia dagli attuali 2,6 milioni di metri quadrati di collettori installati a oltre 18 milioni di m2 entro il 2020.
È quanto emerso dal convegno “Il tetto che scotta: incentivi e sfide del solare termico al 2020”, organizzato da Assolterm nell’ambito della mostra-convegno Solarexpo & Greenbuilding 2011. Il mondo del solare termico italiano ha affrontato alla Fiera di Verona le prospettive e le sfide legate alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, di recepimento della direttiva europea sulle rinnovabili (2009/28/CE).

Secondo Valeria Verga, segretario generale di Assolterm (l'associazione di categoria del solare termico) “il decreto legislativo ha avuto il merito di riequilibrare l'attenzione nei confronti delle termiche, rendendo obbligatorio installare queste tecnologie sui nuovi edifici. Un provvedimento che porterà ad un nuovo sistema incentivante per queste fonti, probabilmente uno specifico conto energia i cui costi verranno spalmati sulle bollette del gas.”

Una novità che continuerà a sostenere il solare termico dopo la detrazione fiscale del 55% destinata a chiudersi il 31 dicembre 2011. Il mercato italiano del solare termico è passato, con l’introduzione della detrazione, dai circa 350mila metri quadrati annuali nel 2007 agli attuali 500mila m2 del 2010. Oggi ha un giro d'affari di circa 500 milioni di euro, con un occupazione diretta di 5mila addetti. Se però si considera l’installato per abitante le cose non vanno ancora benissimo: siamo a 0,04 m2 pro capite contro gli 0,43 dell'Austria, con una media europea di 0,06 m2/abitante.

Il nuovo decreto legislativo obbligherà a installare nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni sostanziali, fonti rinnovabili non elettriche in modo da soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda e una percentuale minima dei consumi termici totali che salirà dal 20% nel 2012 al 30% nel 2014 e al 50% a partire dal 2017. “Obblighi ambiziosi - ha fatto notare Valeria Verga - che però purtroppo non valgono per le ristrutturazioni minori e per quelle limitate agli impianti termici, neppure per le aree sottoposte a vincolo e solo in parte nei centri storici”.

“Fornire con le rinnovabili sufficiente calore da soddisfare gli obblighi sarà una sfida non banale per i progettisti”, ha spiegato Stefano Casandrini di Assotermica. Tra le possibilità illustrate quella di integrare le pompe di calore con il solare termico e altre tecnologie. Un altro problema che si accentuerà nel corso dei prossimi anni è la competizione tra solare termico e fotovoltaico per lo spazio sulle strutture edilizie. “Da un punto di vista impiantistico avrebbe più senso tenere il solare termico sul tetto e spostare gli impianti fotovoltaici su frangisole, pensiline o altre strutture esterne” ha spiegato Casandrini.

Secondo Riccardo Battisti di Assolterm il futuro conto conto energia per il solare termico dovrebbe essere valido per tutte le applicazioni (acqua calda sanitaria, riscaldamento, solar cooling, processi industriali). Per gli impianti al di sotto dei 35 chilowatt termici, ossia circa 50 metri quadri di collettori, il contributo proporzionale all'energia prodotta verrebbe erogato seguendo una tabella che stima una produzione di 700 kWh per metro quadrato di pannelli, mentre gli impianti fino a 1000 kWt dovrebbero dotarsi di sistemi di contabilizzazione del calore, e quelli superiori essere incentivati tramite il meccanismo dei certificati bianchi. Il decreto non prevede la cumulabilità del conto energia termico con altri incentivi nazionali; tuttavia, Assolterm propone che sia cumulabile almeno con gli incentivi erogati dagli enti locali.

In termini di redditività del nuovo incentivo “le tariffe dovranno essere stabilite in modo da sostenere la tecnologia – ha spiegato Battisti - ma non essere tanto elevate da attirare gli speculatori e far arrivare nel settore operatori non preparati adeguatamente.”

Il decreto stabilisce che l'incentivo abbia una durata massima di 10 anni e che le tariffe non calino nei primi due. La proposta dell'associazione è di farle scendere del 20% ogni 4 anni o comunque al superamento di determinati obiettivi (cap) sull'installato. Nel caso in cui il conto energia durasse 10 anni, Assolterm propone che si parta con una tariffa di 0,15 euro/kWh per arrivare a 0,10 nel 2020. A quella data il conto energia, assieme alle installazioni obbligatorie (non incentivate), dovrebbe favorire l’installazione annuali di circa 3 milioni di metri quadrati l'anno. Il costo è stimato in circa 220 milioni di euro all'anno.

Fonte:casaeclima.com
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Pagamento dilazionato dei tributi, l'istanza è esente dal Bollo


La richiesta per rateizzare gli importi da controlli rientra fra gli atti che "di norma" non scontano l'imposta

L'istanza di rateazione delle somme non superiori a 2mila euro, dovute a seguito delle attività di controlli automatizzate (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) e formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), è esente dall'imposta di bollo.

Con la risoluzione n. 55/E del 9 maggio, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare alle richieste di dilazione, in un numero massimo di sei rate trimestrali, presentate dai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3-bis, comma 2, Dlgs 462/1997).

L'Agenzia ricorda, in via preliminare, la norma che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (articolo 5 della Tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972).

Ricorda, inoltre, il chiarimento fornito con la risoluzione 450267 del 1988, che ha esteso il citato principio anche alle "domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".

Alla luce delle disposizioni normative e di prassi, l'Agenzia ritiene che la domanda volta a ottenere la rateazione delle somme da versare a seguito delle attività di controllo può essere ricompresa fra gli atti esenti dall'imposta di bollo, ai sensi della citata Tabella allegata al Dpr 642/1972.

Fonte:nuovofiscooggi.it
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Oggi sposi? Per le tasche è meglio low cost


L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato il costo dei matrimoni: per le nozze tradizionali si può spendere dal 2% al 5% in più rispetto allo scorso anno. Ma il risparmio è pari al 63% se si sceglie il matrimonio a basso costo.

Se avete intenzione di sposarvi, ci sono due possibilità: non leggete il seguente articolo - perché il costo di un matrimonio classico, se proprio non si vuole rinunciare alla tradizione, può diventare una spesa tale da richiedere un prestito - oppure leggetelo per trovarvi indicazioni utili a nozze "low cost", abbassando quanto possibile le voci di spesa senza rinunciare alla cerimonia, al bell'abito e alle fotografie, ma con un occhio al risparmio. I dati sono dell' Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato i costi per un matrimonio a partire dalle nozze classiche, con circa 100 invitati. Ebbene: una cerimonia tradizionale può costare quest'anno da oltre 33 mila euro a oltre 55 mila euro, con un aumento percentuale compreso fra il 2% e il 5% rispetto al 2010. Se si vira invece verso il matrimonio low cost, il prezzo può abbassarsi fino a poco più di 12 mila euro, con un risparmio del 63%.

A costi "tradizionali", l'Osservatorio afferma che circa il 3% delle coppie accende dei prestiti per sposarsi. È interessante analizzare le voci di spesa riportate da Federconsumatori. Le partecipazioni per 100 persone possono costare da 280 euro a 350 euro, con un aumento compreso fra il 4% e il 6% rispetto al 2010. Il costo si abbatte a soli 15 euro se si decide di comunicare agli invitati la data del matrimonio attraverso sms e diventa gratuito inviando una email. Una voce di spesa non indifferente è rappresentata dalle bomboniere: quelle della tradizione possono avere un prezzo compreso fra 1.598 euro e 2.990 euro, ma se si scelgono forme alternative (il fai da te se si ha tempo) si può scendere a circa 600 euro.

In tema di riprese videoi costi si annullano (anche la qualità, però) se ci si affida a un amico. Stesso discorso se si rinuncia al noleggio auto chiedendo agli invitati di prestare l'auto più bella, o più originale. Per le fotografie, Federconsumatori consiglia di "chiedere un servizio ridotto" ma a un fotografo professionista o amatoriale, visionando sempre prima il book.

Tema delicato: l'abito più o meno "da sogno". Un abito da sposa classico ha un prezzo compreso fra 2.550 euro e 5.990 euro, con un aumento fra il 2% e il 5% rispetto al 2010: se si vuole risparmiare, ci si può rivolgere agli outlet, scegliendo fra capi di fine collezione, oppure al noleggio, o anche agli abiti usati per sfilare in passerelle (se si ha una taglia da modella) abbattendo così la spesa a circa 800 euro. Stesso discorso per l'abito dello sposo: il costo è inferiore ma si aggira fra 898 euro e 2.300 euro, che possono diventare circa 300 euro se si ricorre all'outlet o all'affitto.

C'è poi la voce di spesa più forte: il pranzo o la cena tradizionale. Qui non si scappa e, secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il ricevimento può costare dai 13.680 euro ai 19.300 euro per 100 persone, con un aumento nel 2011 compreso fra il 2% e il 7% rispetto allo scorso anno. Però, afferma l'associazione, "si possono scegliere soluzioni insolite: dal buffet in giardino al pranzo a km 0 o in agriturismo, a contatto con la natura. O, addirittura, sconvolgendo la tradizione dei pranzi più classici, si può scegliere di invitare tutti coloro che prenderanno parte alla cerimonia ad un pic-nic in qualche parco, divertendosi in maniera alternativa e informale". Nel caso si scelga il catering a buffet o l'agriturismo, potrebbero bastare circa 6 mila euro. E, aggiunge l'associazione, "se si preferisce il ricevimento tradizionale, è consigliabile scegliere un giorno infrasettimanale, risparmiando anche il 20%".

Risultato: un matrimonio tradizionale con un centinaio di invitati può arrivare a costare dai 33.339 euro fino a 55.709 euro - e, si può agevolmente aggiungere, anche di più se aumenta il numero degli invitati o la scenografia di riferimento scelta dagli sposi - ma con nozze a basso costo possono bastare 12.290 euro con un abbattimento dei costi del 63%. In ogni caso, lo slogan è certamente gratuito: viva gli sposi.

Fonte:helpconsumatori.it (Sabrina Bergamini)
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Il debito da TFR non rientra nelle spese di avviamento


La Corte di Cassazione ha deciso che, anche nei processi di acquisto dei rami aziendali, non si possono iscrivere i debiti da trattamento di fine rapporto tra le spese di avviamento

La Cassazione nella sentenza n. 8134/11 ha stabilito che i debiti del Tfr dell'azienda acquisita non configurano un avviamento ammortizzabile e quindi non possono essere fiscalmente dedotti.

La vicenda di cui la Cassazione si è occupata ha riguardato una SPA, che nel 1996 aveva deciso di acquistare un ramo d'azienda con un investimento di 11,5 miliardi di lire. L'acquirente avrebbe dovuto inoltre caricarsi, tramite accollo, 452 milioni di lire, tra debiti per il TFR del personale dipendente e debiti per il preavviso e l'indennità suppletiva di clientela degli agenti. Stante tali debiti la società iscriveva a bilancio un avviamento per complessivi 1,952 miliardi, comprensivo dell'importo del TFR e delle indennità di preavviso. Tuttavia a fronte di una verifica fiscale avvenuta nel 2001, alla società era stata contestata l'iscrizione alla voce avviamento dei 452 milioni.

La società acquirente sosteneva che ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 6, del codice civile, l’avviamento può essere iscritto a bilancio se acquisito a titolo oneroso, ed essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. Inoltre dal punto di vista fiscale, l'allora articolo 68, comma 3, del TUIR, prevedeva la deducibilità dell'avviamento in misura non superiore ad un quinto del valore stesso. La ratio era dunque quella di permettere alla società la possibilità di spesare l'avviamento stante l'"acquisizione" di un'azienda, ciò anche senza il pagamento di un prezzo. Giunti al contenzioso la SPA è stata riconosciuta vincitrice della causa in primo grado, ma soccombente nel secondo.

In terzo grado di giudizio le argomentazioni difensive non hanno convinto la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici difatti i debiti del TFR del personale dipendente e il preavviso e l'indennità supplettiva, sono indennità di fine rapporto entrambe deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 70 del vecchio TUIR, nei limiti del loro accantonamento annuale al relativo fondo.
Secondo quanto previsto per il comma 1 dell'articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente, e, per il comma 2, venditore e acquirente sono obbligati in solido per i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento.

Considerato che nel caso specifico non c'era stato alcun volontario "accollo" pattizio del debito dell'azienda venditrice secondo la previsione dell'articolo 1273 del codice civile, ma solo un’acquisizione delle passività a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda, i debiti pur rappresentando una componente negativa della somma algebrica del valore di scambio dei singoli beni che compongono il ramo d'azienda oggetto della compravendita, non possono essere considerati un avviamento ai fini del processo di acquisto. Il TFR e debiti similari sono difatti ontologicamente diversi dall'avviamento, mentre questo difatti si iscrive tra le attività dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile, il TFR si colloca invece tra le passività come stabilisce l'articolo 2425 che colloca tale voce nel conto economico, tra i costi della produzione.

Viene dunque stabilito dalla Cassazione che il comportamento più corretto sarebbe quello definito dalla corte d'appello: “Stanziare fondi per un importo pari ai debiti e dedurre fiscalmente il costo all'atto del l'effettivo pagamento del debito operando mediante il risconto della corrispondente quota di costi non utilizzata”.

Fonte:--dome.com
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Bonus Assunzioni; Una spinta alle start-up


Se ci sarà la corsa a registrare nuove imprese nel Mezzogiorno è impossibile dirlo ora. Di sicuro il decreto sviluppo riconosce una via privilegiata ai datori di lavoro di nuova costituzione per la richiesta del bonus assunzioni nelle aree svantaggiate.

La marcia in più per i neoimprenditori riguarda il meccanismo di calcolo dell'agevolazione: a differenza degli imprenditori già costituiti, per i nuovi datori di lavoro (qualificati come tali a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto sviluppo) ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale, non essendo possibile il raffronto con la media di riferimento dei dodici mesi precedenti.

Un'agevolazione ulteriore relativa a un beneficio già di per sé piuttosto invitante per la platea dei datori di lavoro: non solo i titolari d'impresa e i lavoratori autonomi, ma anche le società di capitali, di persone, cooperative, enti pubblici e privati, liberi professionisti e persone fisiche residenti nei territori agevolabili.

Il decreto sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa, prevede la concessione di un bonus fiscale per ogni nuovo lavoratore che sarà assunto a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso.

Per ciascun lavoratore assunto, qualificabile come "lavoratore svantaggiato" o "lavoratore molto svantaggiato", si avrà diritto a un credito di imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione (in ipotesi di lavoratore svantaggiato) o nei 24 mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore molto svantaggiato.

In base alla normativa comunitaria cui la norma fa rinvio, sono "lavoratori svantaggiati" coloro che presentano una delle seguenti condizioni: sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, hanno più di 50 anni di età, vivono soli con una o più persone a carico, sono occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, sono membri di una minoranza nazionale. Sono, invece, "molto svantaggiati", i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

In entrambi i casi, sarà necessario assumere la nuova unità lavorativa con contratto a tempo indeterminato, anche nella formula del part-time. In quest'ultima eventualità, il bonus potrà essere riconosciuto in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento. La stipula di un contratto a tempo determinato, invece, sebbene riferito a un lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato, non dà alcun diritto al beneficio.

Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione spettante non è nuovo. Come per le passate edizioni del bonus, bisognerà, considerare l'effettivo incremento occupazionale realizzato. Pertanto, il credito di imposta è determinato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'arco temporale di applicazione del beneficio. Solo se tale differenza è maggiore o uguale al numero delle nuove assunzioni effettuate si avrà diritto al bonus per tutti i neoassunti, in caso contrario il beneficio spetterà solo per le unità pari alla differenza calcolata.

Qualora a seguito della verifica mensile del credito spettante, la differenza si mostrasse uguale a zero, nessun bonus potrà essere riconosciuto al contribuente. Un'eccezione, come detto, è prevista per i datori di lavoro di nuova costituzione, per i quali ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. In tutti i casi, l'incremento della base occupazionale dovrà essere considerato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Sono previste anche ipotesi di decadenza, ad esempio il numero complessivo dei dipendenti non potrà mai essere inferiore o uguale alla media di riferimento rilevata nei 12 mesi precedenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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L'Euribor si impenna, Consumatori: ecco le conseguenze sui mutui a tasso variabile


Negli ultimi 3 mesi l'Euribor si è letteralmente impennato e si temono pesanti ricadute sulle rate dei mutui a tasso variabile. Adusbef e Federconsumatori cercano di dare un quadro della situazione. Le Associazioni ricordano che fino a metà 2008, la Banca Centrale Europea aveva ancora come obiettivo primario il controllo dell'inflazione nell'area euro. "La crisi finanziaria non fu assolutamente prevista dai tecnici BCE tanto che Francoforte, ancora il 9 luglio 2008, faceva crescere il tasso di riferimento al 4,25%".

"Ma l'aggravarsi della crisi e l'urgenza di liquidità del sistema bancario, ribaltarono la politica BCE: in un anno (giugno 2008-maggio 2009) il tasso fu abbassato dal 4,25 all'1% (-325 punti base) e non più ritoccato fino al 7 aprile 2011, quando fu definito all'1,25%".

L'andamento dell'Euribor è abbastanza in linea con il tasso BCE; dopo la crescita intervenuta dal 2005 al 2008, l'Euribor si è bruscamente ridimensionato: da ottobre 2008 a febbraio 2009 la riduzione è stata di oltre il 60%. Il punto di minima dell'Euribor si è avuto a marzo 2010. Da allora la tendenza si è invertita. Dopo il periodo di stanca di agosto 2010, l'impennata di settembre-ottobre dello scorso anno, marcata per tutti, è particolarmente evidente per l'Euribor a 1 mese. Il 18 ottobre 2010 l'Euribor a 3 mesi tornava a toccare la soglia psicologica dell'1% e quello a 6 mesi si collocava a 1,223%. Dopo l'annuncio di Trichet che a marzo ha anticipato il ritocco di aprile, l'andamento ha subito un'impennata e si è scatenata la preoccupazione per i detentori di mutui a tasso variabile.

Per dare l'idea della ripercussione che gli aumenti avranno sulle rate di un mutuo a tasso variabile, le Associazioni dei consumatori calcolano gli aumenti di rata per una crescita dello 0,25% nell'Euribor:

Per un mutuo da 100.000 euro: a 10 o 15 anni, +11,5 euro circa sulla rata mensile. (+138 euro l'anno); a 20 o 25 anni, +12,5 euro circa sulla rata mensile. (+150 euro l'anno).
Per un mutuo da 150.000 euro: a 10 o 15 anni, +17,25 euro circa sulla rata mensile. (+207 euro l'anno); a 20 o 25 anni, +18,75 euro circa sulla rata mensile. (+225 euro l'anno).
Per un mutuo da 200.000 euro: a 10 o 15 anni, + 23 euro circa sulla rata mensile. (+ 276 euro l'anno); a 20 o 25 anni, + 25 euro circa sulla rata mensile. (+ 300 euro l'anno).
"C'è comunque da dire che, a differenza di quanto succedeva prima della possibilità di surrogazione introdotta dal decreto Bersani (quando la scelta del tasso - fisso o variabile - era "per la vita"), oggi è possibile sostituire, a costo zero, la banca erogatrice con altro istituto disposto e rivedere livello e tipo di tasso (e questo ogni volta che si trovano sul mercato condizioni più favorevoli). A febbraio 2011, cresce rispetto a gennaio, il differenziale dei tassi applicati in Italia e in Eurolandia per i prestiti e per i mutui. Più gravosi per i clienti italiani sia i mutui (+ 0,45%, 45 punti base), sia i prestiti (+ 1,18%, 118 punti base)".

Secondo Federconsumatori e Adusbef, questi dati "smontano le frottole dell'Abi, secondo cui in Italia verrebbero praticati tassi di interesse analoghi a quelli della media europea". Non è così, come risulta dall'ultimo bollettino della BCE, che registra un divario di un + 0,45% sui mutui praticati in Italia (4,37%) rispetto al 3,92% della media Ue, ed un + 1,18% sul credito al consumo, che in Italia è del 7,31% contro il 6,13% della media UE".

"E questi differenziali già aumentati negli ultimi mesi - affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef - subiranno ulteriori impennate per la norma sui tassi soglia approvati dal Consiglio dei ministri che inizia lo smantellamento della legge antiusura 108/96. La stangata bancaria, che impone in Italia un costo di gestione dei conti correnti di 295,66 euro, contro la media Ue di 114 euro, il pizzo di 3 euro per prelevare contante allo sportello, di 12 euro per richiedere la certificazione fiscale degli interessi passivi sui mutui pagati per detrarre gli interessi passivi nella dichiarazione dei redditi, di 150-200 euro per un leggero sconfinamento di conti non affidati in applicazione della commissione di massimo scoperto che doveva essere abolita, può continuare impunemente con il consenso del governo e di un ministro colbertista dell'Economia, che pochi mesi fa aveva affermato che i banchieri che sbagliano vanno in galera o sono licenziati. Sono tutti a piede libero con l'aggravante che dettano la linea dei loro esclusivi interessi ad un governo che esegue ogni loro desiderata".

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Unico 2011: scadenze


I contribuenti italiani che, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono utilizzarlo perché privi di un datore di lavoro o non titolari di pensione, dovranno presentare il modello Unico 2011, consentito anche a chi presenta la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti deceduti o da chi è privo di un sostituto d'imposta perché è cessato il rapporto di lavoro.

Presentano il modello Unico tutti i titolari di partita Iva, come i professionisti e gli imprenditori individuali, i soci di società di persone, i non residenti, coloro che sono tenuti a presentare dichiarazioni Iva, Irap o 770 e, in generale, i contribuenti che devono dichiarare redditi non presenti nel 730 come, ad esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Il modello Unico comprende il modello degli studi di settore o dei parametri, quando sono obbligatori, e la dichiarazione Iva. Anche quest'anno sono state designate due date distinte entro cui consegnare il modello Unico: la prima scadenza è riservata a chi presenta il modello in formato cartaceo e la seconda a chi lo presenta in formato elettronico.

In base alla modalità di presentazione, i termini di consegna sono fissati per giovedì 30 giugno 2011 in caso di presentazione in formato cartaceo presso le poste e venerdì 30 settembre 2011 in caso di presentazione in formato elettronico per via telematica.

La consegna per via telematica non prevede costi, avviene mediante un apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e può avvenire anche mediante un intermediario abilitato, che potrebbe richiedere all'intestatario del modello il pagamento del servizio di trasmissione.

Persone fisiche e contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 16 giugno dovranno versare il saldo 2010 e la prima rata di acconto per il 2011. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate e sulle somme rateizzate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti L’importo deve essere effettuato col modello F24.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Reti d'Impresa; Il bonus scatta al versamento di Unico


Il bonus segue il saldo delle imposte. Tecnicamente, il momento di fruizione dell'agevolazione si identifica con quello del versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio a cui si riferiscono gli utili agevolabili. Non è necessario che gli investimenti previsti nel programma di rete risultino già realizzati al momento della fruizione dell'agevolazione ma è sufficiente che vengano portati a termine entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberatala destinazione dell'utile, e non a quello di maturazione degli utili accantonati.

Ad esempio, se l'assemblea della società ha deliberato di accantonare l'utile il 30 aprile scorso in sede di approvazione del bilancio 2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti alla somma riservata sarà il 31 dicembre 2012.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro. La limitazione quantitativa è riferita a ciascuna impresa e a ogni periodo di imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione.

Il regime di sospensione di imposta sugli utili dell'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, è attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.

L'operatività

L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione quindi dell'Irap, e può essere utilizzata «esclusivamente» in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento, né per quello successivo.

Per accedere all'agevolazione, le imprese aderenti alla rete devono presentare, esclusivamente invia telematica, una comunicazione (modello Reti) dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. In tale sede, le imprese dovranno indicare l'ammontare della quota degli utili di esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale relativi al periodo di imposta di riferimento e stimare il risparmio di imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati (quadro A del modello).

Il computo

Il risparmio di imposta deve essere calcolato:

- per i soggetti Ires, applicando l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell'apposita riserva;

- per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l'Irpef relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l'Irpef corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione;

- per le società di persone e di capitali «trasparenti», assumendo la somma delle minori imposte dovute dà ciascun socio relative al reddito di partecipazione nelle stesse.

La copertura

L'importo da indicare nel quadro A del modello Reti è il risparmio teorico, in quanto la copertura finanziaria dell'agevolazione è di 20 milioni di euro nel 2011 e di 14 milioni di euro nel 2012 e nel 2013 (in tutto 48 milioni di euro). Pertanto, sulla base del rapporto tra risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta (teorico) complessivamente richiesto, l'Agenzia determinerà, per ogni anno, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante che sarà reso noto sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it con la pubblicazione di provvedimenti specifici per ogni annualità.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
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