Menu principale:
News e Fax > Archivio 2011 > Marzo 2011
Elenco news :
Costituzione di una S.r.l. e conferimento dei soci
Osservatorio. Auto vietate ai neopatentati: online sul Portale dell'Automobilista
Internet Explorer 9 download versione finale 14 marzo
Decadenza dai benefici prima casa.Il termine triennale “si allunga”
IVA ridotta per i pasti pronti
Ricerca; Bonus a chi si allea
Incentivi fotovoltaico: il Ministro promette l'accordo in 20 giorni
Costi conti correnti 2011: aperta indagine Mr Prezzi
Detassazione; Corsia veloce per aiutare i premi
Pari opportunità, il 30% dei consigli damministrazione sarà rosa dal 2015
I proprietari di immobili “storici” non specificano l’affitto in Unico
Internet e tecnologia fanno dormire male. Rimedi e soluzioni
Da commissione Lavoro Camera sì a decreto su lavori usuranti
Lavoro; Accordo territoriale per la produttività
Modello ICRIC entro il 31 marzo per indennità di accompagnamento
Google sospende una cinquantina di applicazioni da Android: rischio malware
Incentivi 2011 auto da benzina ad impianti gpl e metano: richiesta bonus, date e condizioni
Turismo; Sanzione Antitrust agenzie di viaggio on line, Assoviaggi: colpito finto low cost
Professionisti; La mobilità entra negli studi
Leasing immobiliari, da oggi online il software per pagare la sostitutiva
Manovra d’estate: l’Agenzia delle Entrate spiega redditometro, compensazione debiti e reti di imprese
Mercato immobiliare, si allungano i tempi di vendita
Contributi INPS volontari 2011 per lavoratori autonomi
Detrazione 55% 2010: comunicazione obbligatoria entro 31 marzo 2011. Funzionamento
Incentivi; Per le reti agevolazioni a termine
Banche. Tassa sul contante, Casper: boicottare gli istituti che la impongono
De Minimis; Ok a socio società semplice agricola
Rimborsi Iva erogabili a contribuenti virtuosi
Fotovoltaico; Il Terzo Conto Energia chiude a maggio
Skype To Go, chiamate internazionali low cost: quando in Italia?
Costituzione di una S.r.l. e conferimento dei soci
La costituzione di una S.r.l. avviene per atto pubblico da registrarsi presso il PRI. Ogni elemento suscettibile di valutazione economica può essere conferito nella società, ciò vuol dire anche le prestazioni d’opera e i servizi purché tali rapporti siano accompagnati da garanzia fideiussoria o polizza assicurativa che copra l’intero valore del conferimento. Sia fideiussione che polizza fideiussoria possono essere sostituiti da una cauzione in denaro qualora lo statuto ne ammetta tale possibilità.
Le quote corrispondenti ai conferimenti in natura dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferente dovrà presentare relazione giurata di un revisore da lui stesso scelto, ugualmente redatta nel caso di acquisto, da parte della S.r.l., di beni in natura o crediti da fondatori, soci o amministratori qualora l’acquisto avvenga nei due anni dalla costituzione della società e abbia un corrispettivo maggiore o uguale al 10% del capitale sociale. L’acquisto, salvo diversa disposizione statutaria, può essere approvato dall’assemblea dei soci.
In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, gli amministratori diffidano il socio ad adempiere entro 30 giorni. Decorso tale termine è possibile optare per l’esecuzione forzata oppure per la vendita delle sue azioni agli altri soci in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta antecedentemente all’operazione e al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. Qualora non ci siano offerte da parte dei soci è possibile procedere, se l’atto costitutivo lo permette, alla vendita all’incanto della quota. Se la quota non venisse acquistata occorrerà escludere il socio moroso dalla società e ridurre il capitale sociale.
La società a responsabilità limitata può essere costituita anche per atto unilaterale. In tal caso l’unico socio deve versare per intero l’importo del conferimento dovuto o comunque entro 90 giorni da quello in cui sopravviene l’unipersonalità. Entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale gli amministratori dovranno depositare presso il PRI una dichiarazione contenente l’evento che causa l’unipersonalità della società.
E’ bene ricordare che il socio unico diviene così illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Ciò vuol dire che, nonostante il capitale sociale, il socio unipersonale risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio. La responsabilità è comunque illimitata nel periodo di tempo in cui egli è rimasto socio unico. Deve essere indicata l’unipersonalità della società in ogni atto, documento e in tutta la corrispondenza della S.r.l.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
Ritorna all'inizio
Osservatorio. Auto vietate ai neopatentati: online sul Portale dell'Automobilista
La Motorizzazione ha inaugurato un nuovo sistema informatico che permette di verificare in pochi click quali siano le auto vietate ai neopatentati. Sul www.ilportaledellautomobilista.it, alla voce "utilità", basta inserire la targa della macchina per scoprire in tempo reale se rientra tra le categorie sottoposte a limitazione per i neopatentati.
Questo strumento fa seguito alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, che prevede, per chi ha conseguito la patente B dopo il 9 febbraio 2011, il divieto di guidare auto con un rapporto potenza/tara superiore ai 55 kW per tonnellata di peso del mezzo. Non sarà inoltre possibile mettersi al volante di veicoli di potenza massima superiore a 70 kW, indipendentemente dal peso del mezzo. Questi limiti hanno una durata di 12 mesi, che diventano 36 mesi per chi ha avuto problemi di droga con la giustizia.
Molte famiglie, per mettere al volante i novelli guidatori, saranno costrette all'acquisto di un'auto a potenza ridotta. Una spesa che va ad aggiungersi ai costi - già alti - dell'assicurazione: stando ai dati diffusi nei giorni scorsi dall'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, le polizze per i neopatentati hanno subito un rincaro di oltre il 25%. Per chi non può beneficiare del Decreto Bersani, che permette di usufruire della classe di merito dei parenti all'interno dello stesso nucleo famigliare, il conto da pagare è piuttosto alto.
Nonostante questi rincari, un risparmio sull'RCA è sempre possibile utilizzando i comparatori online come Supermoney, il portale del confronto delle assicurazioni auto e delle tariffe, che consente di valutare i preventivi di diverse compagnie assicurative per selezionare le polizze più convenienti e più adatte alle proprie esigenze.
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
Ritorna all'inizio
Internet Explorer 9 download versione finale 14 marzo
Sarà disponibile dal prossimo 14 marzo la versione definitiva di Internet Explorer 9, che arriverà prima negli Stati Uniti alle ore 21, corrispondenti alle 6 di mattina del 15 in Europa. Internet Explorer 9 è compatibile solo con i più recenti sistemi operativi Windows, cioè Windows Vista e Windows 7.
Molte le novità che questa versione del browser di Microsoft introduce, a partire dall'aspetto estetico. Il browser non apparirà infatti pieno di elementi come in precedenza e questa mossa è stata pensata per portare l’attenzione dell’utente sul sito web specificatamente.
Altre novità sono il supporto allo standard HTML 5, linguaggio che permette l'accesso alla multimedialità senza l'ausilio di plug-in o estensioni; un rinnovato JavaScript, che avrà la funzione di velocizzare notevolmente la visualizzazione delle pagine web.
Nuova anche la funzione InPrivate Mode, con cui l’utente può navigare in sessione anonima senza lasciare nel proprio personal computer alcuna traccia della navigazione. L’attesissima nuova versione del browser Microsoft è stato sottoposto ad oltre 108 test, nei quali è risultato nettamente più veloce rispetto ai concorrenti di Mozilla Foundation, Google, Apple ed Opera Software e questo risultato è la conseguenza sia di uno sviluppo totalmente conforme con gli standard W3C ed Html5, sia di un accelerazione hardware per testo, grafica e video integrata.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
Ritorna all'inizio
Decadenza dai benefici prima casa.Il termine triennale “si allunga”
In caso di vendita infraquinquennale, il conteggio parte non dalla data della cessione, ma dall’anno successivo
Nel caso di alienazione dell’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale - previsto dall’articolo 76 del Dpr 131/1986 - per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalle predette agevolazioni fiscali non si determina a far data dalla cessione dell’immobile bensì dall’anno successivo alla data di registrazione dell’atto di compravendita senza che il contribuente abbia posto in essere un nuovo acquisto.
Questo il principio giuridico ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 3782 depositata lo scorso 15 febbraio, il cui esame, tuttavia, presuppone un breve ripasso delle disposizioni normative interessate.
La normativa di riferimento
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” hanno subìto, dalla loro introduzione con la legge 168/1982, notevoli modifiche ed evoluzioni.
Al riguardo, l’articolo 3, comma 131, della legge 549/1995, nel modificare la nota II-bis), all’articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, ha introdotto il seguente periodo “…Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Pertanto, nel caso di immobili acquistati con i benefici prima casa e rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero della differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Devono, inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, anch’esse sanzionate al 30%.
La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, come detto, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Ciò vuol dire che – per impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile – il contribuente deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale (ovviamente il nuovo immobile acquistato deve essere utilizzato come dimora abituale del contribuente).
Al riguardo - dopo un’accesa querelle sul termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione “prima casa”, che ha visto la giurisprudenza di legittimità e l’Amministrazione finanziaria su posizioni non sempre allineate (termine triennale o decennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 76 o 78 del Tur) - la Cassazione (sentenza 1196/2000) si è definitivamente pronunciata per l’operatività del termine triennale; principio a cui l’Agenzia si è uniformata (cfr circolare 69/2002) precisando che, per quanto riguarda il caso di specie, il termine decorre dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale, non seguita da riacquisto.
In linea generale, quindi, si deve affermare che, relativamente all’imposta di registro, i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve, a pena di decadenza, richiedere il pagamento dell’imposta di registro, sono triennali (articolo 76 citato).
Trattandosi di termini di decadenza, essi non possono subire né cause di sospensione né cause di interruzione; di conseguenza, il loro decorso comporta la perdita del diritto senza che possano assumere rilievo circostanze ulteriori e diverse.
La vicenda all’esame della Cassazione
Una contribuente impugna una pronuncia con la quale i giudici di appello, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, hanno ritenuto legittima la pretesa impositiva azionata dal Fisco con la cartella di pagamento impugnata - relativa al recupero di imposta di registro e accessori a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, per alienazione del bene entro il quinquennio dall’acquisto, in assenza di nuova compravendita - e divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, in precedenza regolarmente notificato.
La Cassazione, dopo aver rilevato numerosi elementi di inammissibilità del ricorso in quanto la formulazione dei motivi appare generica e inconferente, individua ulteriori profili di inammissibilità in ordine al primo mezzo di censura, dal momento che la decadenza dal beneficio era intervenuta a causa della rivendita dell’immobile prima del decorso del quinquennio e non già per il mancato trasferimento della residenza nel cespite acquistato entro il termine di 12 mesi (ora 18 mesi) dalla registrazione dell’atto di acquisto.
Proprio in merito alla questione relativa all’individuazione del termine da cui inizia a decorrere il termine decadenziale, la stessa, secondo i giudici di piazza Cavour non appare correttamente prospettata in ricorso, alla luce del principio secondo cui, in materia di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, “…la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, è esclusa, nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione in parola pertanto,…la decadenza dai benefici non decorre a far data dall’alienazione dell’immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita…”.
Ne consegue, secondo la Corte suprema, che l’atto impositivo con cui l’Amministrazione finanziaria recupera i benefici fiscali non più spettanti deve ritenersi tempestivo, qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza di cui al richiamato articolo 76 del Tur, termine che inizia a decorrere, a sua volta, non già dalla data della vendita del bene, bensì dalla scadenza dell’anno successivo a tale data.
In altri termini, la data della registrazione della compravendita segna il momento “…della possibilità (e del dovere) dell’Ufficio finanziario di acclarare la non spettanza dei beneficio, richiedendo il versamento della maggiore somma dovuta in applicazione dell’aliquota ordinaria (e della soprattassa); quella data è il giorno iniziale dei tre anni di decadenza” (cfr Cassazione, sentenza 1196/2000).
Per completezza, si segnala che la presente pronuncia è in linea con un orientamento giurisprudenziale da considerarsi oramai consolidato (cfr Cassazione 26180/2010, 12416/2010, 28880/2008).
Fonte:nuovofiscooggi,it (Marco Denaro)
Ritorna all'inizio
IVA ridotta per i pasti pronti
La fornitura di pasti pronti per il consumo immediato negli stand di ristorazione o nei foyer dei cinema costituisce di norma una cessione di beni: in tal caso, i pasti preparati per essere consumati immediatamente costituiscono «prodotti alimentari» soggetti ad aliquota IVA ridotta. Lo ha deciso la Corte di Giustizia CE nella sentenza depositata oggi nelle cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09. La Sesta direttiva IVA assoggetta cessioni di beni e prestazioni di servizi all’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, lasciando peraltro ai singoli Stati membri la facoltà di applicare un’aliquota ridotta per talune categorie di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Nella fattispecie, sotto esame è la normativa tedesca che prevede un’aliquota IVA ridotta per le cessioni di beni che costituiscano vendite di «prodotti alimentari».
Le cause riunite
La causa C-497/09 riguarda un commerciante che vende nei mercati settimanali bevande e piatti preparati, pronti per il consumo, in tre chioschi-bar mobili, che dispongono di un’area protetta perché le vivande potessero essere consumate in loco.
La causa C-499/09 è relativa ad una società che gestisce cinema in alcune città; agli spettatori è possibile acquistare dolciumi e bibite, ma anche porzioni di pop-corn e di «tortilla chips» («nachos») da consumare nel foyer o all’interno delle sale di proiezione.
La causa C-501/09 coinvolge un contribuente che, dal 1996 al 1999, ha gestito vari stand di ristorazione specificamente destinati al consumo di piatti sul posto nonché uno stand per grigliate, in cui vendeva piatti pronti per il consumo.
La causa C-502/09, invece, riguarda una società che gestisce una macelleria e svolge servizio di catering (rosticceria a domicilio), nell’ambito del quale fornisce piatti ordinati dai clienti in recipienti caldi e chiusi, mettendo a disposizione della clientela, su richiesta, anche stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio.
Secondo le parti in causa, le operazioni di vendita delle vivande e dei pasti sconterebbero l’aliquota IVA ridotta; l’amministrazione finanziaria tedesca, invece, ritiene che le operazioni di fornitura di pasti in loco debbano essere assoggettate all’aliquota IVA normale.
La Corte tributaria federale tedesca, chiamata a dirimere le cause, ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale se tali diverse attività di fornitura di vivande o di cibi pronti destinati al consumo immediato costituiscano una «cessione di beni» o una «prestazione di servizi»; qualora le attività costituiscano una cessione di beni, se possano essere qualificate come vendite di «prodotti alimentari» (e quindi godere dell’aliquota IVA ridotta).
La decisione della Corte CE
Per quanto riguarda le attività oggetto delle cause C-497/09, C-499/09 e C-501/09 (la vendita in chioschi-bar mobili, nei cinema o in stand di ristorazione, di cibi pronti per essere immediatamente consumati caldi), l’elemento predominante – rileva la Corte europea - è quello di una cessione di beni, poiché l’attività è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, mentre la loro preparazione, sommaria e standardizzata, è intrinsecamente connessa agli stessi.
Inoltre, la messa a disposizione di installazioni che consentono a un numero limitato di clienti di consumare sul posto ha carattere puramente accessorio e minore.
Di conseguenza – ritiene la Corte - la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand, in chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni, qualora dall’esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono predominanti.
Relativamente alle attività di catering (causa C-502/09), esse non sono il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazione di servizi nettamente più rilevante, in quanto richiedono un lavoro e un know-how superiori (quali la creatività nella preparazione delle pietanze e nella loro presentazione); esse possono altresì comprendere elementi che agevolano il consumo nonché elementi che presuppongono un certo intervento umano (fornitura di stoviglie, di posate, di arredi e loro pulizia).
In presenza di simili condizioni, ed escluso il caso in cui l'operatore di catering si limiti a consegnare piatti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi.
Infine, conclude la Corte di Giustizia - la nozione di «prodotti alimentari» ricomprende le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, in quanto servono da nutrimento ai consumatori.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. III, 10/03/2011, n. C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09)
Fonte:ipsoa.it
Ritorna all'inizio
Ricerca; Bonus a chi si allea
Un "bonus" fiscale da 100 milioni di euro per la ricerca e lo sviluppo effettuati dalle imprese con università ed enti pubblici di ricerca.
La legge di stabilità, infatti, ha riattivato per il corrente anno il particolare credito di imposta per le attività di R&S, corrispondente - sia pure con alcune peculiarità - a quello previsto in passato dalla legge 296/2006.
La disciplina del credito di imposta. In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la nuova misura agevolativa è sostanzialmente analoga al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto a suo tempo dai commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007 (e, poi, successivamente più volte modificato). Ai sensi della normativa richiamata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese era attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo.
Se i costi di ricerca e sviluppo erano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, tale misura era stabilita in misura pari al 40 per cento. Il credito di imposta, nei limiti percentuali sopra richiamati, poteva essere attribuito, con riferimento al medesimo soggetto e a ciascun periodo di imposta, per un massimale di costi agevolabili pari a 50 milioni di euro.
La nuova agevolazione consiste nella concessione, a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, di un credito d'imposta nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in relazione agli investimenti realizzati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di quest'anno. Sul punto, la circolare ministeriale 13 giugno 2008, n. 46/E aveva chiarito che il beneficio in parola può essere usufruito anche dalle università private, a condizione che le stesse siano in possesso di tutti i requisiti, posti dalla disciplina comunitaria in materia, perché possano essere considerati «organismi di ricerca».
I punti ancora da chiarire. Nonostante il favore con il quale può essere salutata la nuova agevolazione, va sottolineato come, allo stato attuale, le imprese siano costrette a pianificare "al buio" i loro investimenti in ricerca e sviluppo, in quanto i principali elementi dell'agevolazione non sono ancora noti.
La misura percentuale del credito d'imposta, rapportata ai costi sostenuti per attività di R&S riferiti a contratti stipulati con i sopra menzionati soggetti, infatti, deve essere ancora stabilita con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'Istruzione e dell'università, nonché con il ministro dello Sviluppo economico. Inoltre, con il medesimo decreto, dovranno essere individuati anche i soggetti beneficiari, le modalità di fruizione e le specifiche tipologie di attività suscettibili di agevolazione.
Quello che è chiaro sin da ora, però, è che il credito d'imposta - da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 - non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires, nonché della base imponibile Irap e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le ordinarie regole in materia di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, con i debiti per imposte sui redditi, ritenute alla fonte, Iva, contributi previdenziali eccetera.
Inoltre, il credito d'imposta non rileva né ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir), né per il rispetto dei criteri di inerenza delle spese deducibili dal reddito imponibile d'impresa (articolo 109, comma 5, del Tuir). Come detto, lo stanziamento previsto "a copertura" del credito d'imposta è pari a 100 milioni di euro. Per non incorrere nelle problematiche derivanti dall'attribuzione con il meccanismo del "click-day", dovrebbe operare il meccanismo già scelto per l'agevolazione denominata Tremonti-quater ossia in base a una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Sanità
Ritorna all'inizio
Incentivi fotovoltaico: il Ministro promette l'accordo in 20 giorni
Le polemiche che hanno animato il dibattito delle rinnovabili come è noto non si sono placate e la firma del Presidente Napolitano sul Decreto, firma peraltro condizionata ad alcune modifiche, sembra non avere fatto che peggiorare la situazione inasprendo ulteriormente gli animi. Pare che le alte sfere dell’amministrazione si stiano muovendo e in 20 giorni il nuovo sistema di incentivazione delle rinnovabili dovrebbe esser pronto per una ratifica. Questa per lo meno è stata la promessa del Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che si è rivolta alle imprese, alle associazioni di categoria e ai gruppi di interesse che in questo periodo hanno fatto sì che sul tema si alzasse il “polverone” della protesta.
Il prossimo primo giugno partirà il nuovo meccanismo che sarà chiamato a sostituire il conto energia e perché ciò possa avvenire è necessario che il Governo decida sul da farsi entro Aprile, ecco dunque che a conti fatti i 20 giorni di cui il Ministro parla sono una data limite di fatto perché si possa attivare il processo di cambiamento
«Mi sono battuta – ha affermato il Ministro per l’ambiente - perché si anticipasse di un mese, dal primo giugno al 30 aprile la definizione del nuovo quadro, […] Se il tavolo viene convocato immediatamente, nell'arco di venti giorni, con un confronto finalmente di merito con tutti gli operatori del settore, noi potremo definire un nuovo sistema di incentivi che moralizzi tutto questo settore”.
Tuttavia l’annuncio non può placare gli animi perché ha come effetto una conferma di fatto rispetto alla scelta politica del Governo che ha deciso di abbassare gli incentivi e di ridurre la libertà nella crescita del settore fotovoltaico ponendo alcuni limiti specifici anche rispetto alla potenza degli impianti applicabili. Il ministro sottolinea che la scelta è anche di tipo macro-economico, ovvero si sta tentando di evitare che “ci siano i fondi stranieri che vengono in Italia ad approfittare di una situazione forse un pò troppo conveniente”.
Che l’investimento dall’estero in Italia sia un male, tuttavia sembra essere un passaggio quantomeno da discutere.
Fonte:i-dome.com
Ritorna all'inizio
Costi conti correnti 2011: aperta indagine Mr Prezzi
Mr Prezzi, Roberto Sambuco, ha aperto un'indagine sul sistema dei costi alla clientela nel settore bancario, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni relative a disservizi, opacità, mancanza di trasparenza e chiarezza, moltiplicazione a volte incomprensibile delle voci di costo per i conti correnti, tutti elementi che andranno verificati.
Nel mirino soprattutto il costo per il prelievo di contante allo sportello. Secondo Sambuco si tratta di un costo che risulta essere applicato da molte banche e che rischia di generare disagi per alcune tipologie di consumatori-correntisti, con il rischio di colpire le fasce più fragili della popolazione.
Sambuco ha spiegato che “L'indagine intende approfondire e verificare le singole voci di costo a carico dei consumatori e il rispetto degli obblighi normativi imposti al settore anche in materia di contenimento delle commissioni di massimo scoperto.
Inoltre, ha lo scopo di creare vincoli al sistema bancario eliminando la possibilità per le stesse banche di inserire una pluralità di voci di costo opache e poco comparabili”. Secca la risposta dell’Abi alla notizia dell’indagine: “Le banche italiane sono trasparenti”.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
Ritorna all'inizio
Detassazione; Corsia veloce per aiutare i premi
Un prototipo di accordo quadro che recepisce le voci retributive incentivanti previste dal contratto collettivo nazionale per far applicare automaticamente il beneficio fiscale del 10% ai lavoratori del settore industriale. È questo in sintesi il contenuto dell'intesa firmata martedì scorso tra Confindustria e le organizzazioni sindacali. L'accordo dovrà essere recepito su base territoriale (provincia) per la piena attuazione nelle aziende.
La scelta è dunque quella dell'accordo quadro, per dare piena attuazione alle nuove disposizioni in vigore nel 2011 (articolo 1, comma 47 della legge 220/2010).
Il legislatore ha infatti costruito un quadro normativo che viene incontro alle aziende togliendo loro l'incombenza di provare l'incremento produttivo per poter applicare il beneficio. L'articolo 53 della legge 122/2010 stabilisce che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
L'agenzia delle Entrate con la circolare 3/2011 ha sostenuto che i contratti aziendali possono replicare i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento, ovvero che è possibile sottoscrivere accordi territoriali quadro che recepiscono i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti retributivi incentivati (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno eccetera). È proprio nelle pieghe di quest'ultimo chiarimento che si inserisce l'intesa raggiunta nei giorni scorsi. Le parti sociali hanno predisposto una fac-simile di accordo quadro territoriale che le rispettive strutture dovranno recepire, probabilmente su base provinciale. Lo schema di accordo territoriale prevede che il beneficio riguardi le somme «erogate nel 2011»: Si pone, dunque, un problema che riguarda la decorrenza dell'accordo.
Confindustria sostiene che «in considerazione dell'autonomo valore negoziale che assume la sottoscrizione dell'accordo territoriale, deve intendersi che l'applicazione del beneficio fiscale potrà aver luogo solo in relazione alle prestazioni espletate successivamente alla sottoscrizione del medesimo. Dunque, in attuazione dell'accordo territoriale quadro, non potrà applicarsi il beneficio fiscale a prestazioni rese prima della sua sottoscrizione». Questo vuol dire che le somme incentivate già erogate nel corso di gennaio e febbraio 2011 non potranno essere detassate neanche a conguaglio.
Resta fermo che le aziende applicheranno automaticamente il beneficio fiscale senza la necessità che venga fornita la prova di correlazione delle somme con l'incremento della produttività o l'efficienza organizzativa. È un passaggio in linea con la circolare 3/2011, secondo la quale «gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali».
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ritorna all'inizio
Pari opportunità, il 30% dei consigli damministrazione sarà rosa dal 2015
Si è sbloccata la questione delle quote rosa nei cda delle società presenti in borsa. La normativa andrà a regime dal 2015, con il 30% di posti riservati alle donne. In commissione Finanze del Senato il governo ha infatti ritirato il parere negativo espresso ieri. Nel dettaglio è un via libera ai due mandati per i rinnovi dei Cda delle società quotate in borsa. Alla prima tornata, prevista nel 2012, nel cda dovrà trovare posto il 20% di donne, al secondo rinnovo, nel 2015, lqa quota rosa raggiungerà il 30%. ''Il mio ottimismo -commenta Lella Golfo, deputata Pdl e presidente della Fondazione Belisario, prima firmataria della proposta di legge- è stato ben riposto e l'accordo raggiunto oggi è frutto di una ponderazione e riflessione che ci rende ancora piu' sicuri e soddisfatti. E' una bella giornata e credo che il risultato raggiunto premi la lunga battaglia. A questo punto aspettiamo con fiducia la decisione dei capigruppo sulla procedura da seguire, certe che verrà individuata la migliore e più rapida soluzione possibile per un'approvazione su cui oramai si è trovata ampia convergenza. Il testo che oggi esce dalla commissione Finanze del Senato è equilibrato e frutto di un giusto compromesso tra la necessità di una maggiore partecipazione femminile e i timori delle aziende". "Per questo mi sento di ringraziare quanti in questo anno e mezzo dalla presentazione della mia proposta di legge mi hanno sostenuto dentro e fuori dal Parlamento, dandomi forza e coraggio anche nei momenti difficili. Dal governo, ai capigruppo di Senato e Camera Gasparri e Cicchitto, ai membri delle commissioni Finanze, in special modo la senatrice Bonfrisco, che hanno lavorato al testo, alle mie colleghe del Pdl ma anche a tutte le amiche della Fondazione Bellisario e a tutte le donne, e sono state tantissime, dell'associazionismo e della società civile che in questa legge hanno creduto e che per la quale si sono spese con generosita', convinzione e determinazione".
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
I proprietari di immobili “storici” non specificano l’affitto in Unico
Nel quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 2011 va indicato il codice residuale 9 nella colonna di utilizzo
Il reddito dei fabbricati soggetti a vincolo di interesse storico e/o artistico si determina, con l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria in cui si trova l’immobile. Lo prevede l’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (il “collegato” alla Finanziaria del 1992) e la risoluzione n. 28/E del 9 marzo emanata dall’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011.
La norma stabilita nel 1991 ha ingenerato diversi dubbi interpretativi che hanno portato a un pronunciamento della Cassazione, nel 2005, nel quale si è stabilito che le modalità di determinazione del reddito valgono sia per gli immobili dati in locazione ad uso abitativo che per quelli locati ad uso diverso. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 in cui sono state illustrate le norme applicative dell’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991.
La risoluzione odierna chiarisce che i proprietari degli immobili di interesse storico e/o artistico dati in locazione possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati, nei modelli 730/2011 e Unico/2011, senza indicare l’importo del canone di locazione. Dovranno essere riportati gli altri dati identificativi e nella colonna 2, relativa all’utilizzo, andrà indicato il codice residuale 9, che è, di per sé, incompatibile con l’indicazione del canone di locazione.
Fonte:nuovofiscooggi.it
Ritorna all'inizio
Internet e tecnologia fanno dormire male. Rimedi e soluzioni
La troppa tecnologia fa dormire male: una recente ricerca americana ha stabilito che troppa tecnologia rovina il sonno della notte. Guardare la televisione fino a tardi, giocare ai videogiochi o semplicemente stare troppo davanti al computer per troppo tempo prima di andare a letto, ha effetti negativi sulla durata e qualità delle ore di sonno.
La ricerca sottolinea che in base al tipo di dispositivo elettronico davanti a cui trascorre la serata, l’effetto sul sonno varia a seconda delle fasce di età: più di un terzo dei giovani sotto i diciotto anni e il 28 % dei ventenni si dedicano ai videogiochi; la fascia fra i 46 e i 64 anni fa invece tardi davanti alla tv.
Secondo la National Sleep Foundation di Washington, associazione che si occupa dei disturbi del sonno, il 95 % degli intervistati ha confermato di utilizzare supporti elettronici prima di andare a letto e due terzi hanno ammesso di non riposarsi abbastanza nel corso della settimana.
Il vice presidente della fondazione, Russel Rosenberg, sottolinea che cellulari e computer rendono sì le nostre vite più produttive e piacevoli, ma se se ne fa un uso eccessivo possono contribuire alla carenza di sonno la notte, rendendo milioni di cittadini poco in forma il giorno dopo.
La causa sarebbe la troppa esposizione alla luce artificiale prima di dormire, che avrebbe un potere eccitante, in grado di aumentare il livello di attenzione nervosa e ostacolare la produzione di melatonina, ormone che favorisce il sonno. Meglio, dunque, non eccedere per dormire il più tranquilli possibile.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Da commissione Lavoro Camera sì a decreto su lavori usuranti
09/03/ La Commissione lavoro della Camera ha approvato oggi il decreto sui lavori usuranti. "Con questo atto -sostiene Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil- si riconosce un principio per il quale da sempre ci battiamo: i lavori non sono tutti uguali, ci sono attività lavorative gravose che incidono sullo stato di salute e sulle aspettative di vita dei lavoratori".
"Proprio per questo devono essere previsti benefici che garantiscano a chi svolge attività particolarmente usuranti l'anticipo dell'età di pensionamento. Il decreto, quindi, è un atto dovuto che attendiamo da anni. Nel 2008, infatti, con il precedente governo, si definì un provvedimento sul quale fu raggiunto un difficile punto di equilibrio. Oltre quanto già previsto nel decreto Salvi del maggio '99, rientrano tra le attività usuranti il lavoro alla catena di montaggio, la guida di veicoli adibiti a servizi di trasporto collettivo di persone (con capienza non inferiore a 9 posti), il lavoro notturno. Proprio per ciò che riguarda il lavoro notturno, ci siamo battuti affinchè il numero di notti annue non superasse le 64 notti. E, infatti, nel decreto è previsto che chi svolge un numero di notti annue da 64 a 71 potrà andare in pensione un anno prima, da 72 a 77 notti due anni prima, da 78 in poi sono previsti tre anni di anticipo. Sembra essere questo un punto acquisito visto che sono state forti le pressioni per andare molto oltre le 64 notti".
"Rimangono naturalmente alcuni problemi aperti - conclude Lamonica - Il decreto, infatti, arriva con tre anni di ritardo e ciò ha fatto risparmiare a Tremonti risorse consistenti. Quelle risorse devono rimanere nel fondo per i lavori usuranti. Consideriamo questo decreto un primo passo per il pieno riconoscimento delle attività usuranti che riguarda anche lavoratrici e lavoratori che ad oggi non rientrano nei criteri previsti dal decreto".
Fonte;adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Lavoro; Accordo territoriale per la produttività
Arrivano le linee guida per gli accordi territoriali che beneficiano della sostitutiva del 10% sul salario di produttività.
Il testo base è stato sottoscritto ieri da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in attuazione della circolare n. 3 del ministero del Lavoro e dell'agenzia delle Entrate che vincola la concessione dell'aliquota fiscale agevolata alle sole quote di reddito legate ad aumenti di produttività, a condizione che siano oggetto di un accordo sindacale di secondo livello in ambito di contratto aziendale o territoriale. Sindacati e Confindustria hanno così definito uno schema di accordo quadro che servirà come riferimento per le singole intese sottoscritte a livello provinciale o territoriale che comunque avranno carattere «sussidiario e cedevole rispetto a eventuali intese aziendali o pluriaziendali».
Il testo prevede che nel 2011 le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali «agli istituti riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività innovazione, efficienza organizzativa», in relazione a «risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale». A titolo esemplificativo, l'accordo fa riferimento a istituti retributivi disciplinati nel contratto nazionale come il trattamento economico per il lavoro supplementare svolto oltre l'orario part time, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, festivo e domenicale.
Va ricordato che in base alla legge n. 122 del 2010 l'aliquota del 10% si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato per una quota della retribuzione legata all'aumento di produttività fino a 6 mila euro di importo, che sia oggetto di accordi collettivi (sono esclusi i superminimi e i bonus individuali), con un tetto di reddito di 40 mila euro fissato per il 2010.
L'intesa reca la firma di tutti e tre i sindacati confederali che esprimono soddisfazione: «La firma da parte di tutte le organizzazioni è un fatto positivo – sostiene Vincenzo Scudiere (Cgil) – non avremmo mai firmato un accordo separato. L'aver trovato l'intesa sugli accordi territoriali semplifica e dà garanzia di un'applicazione omogenea della detassazione sul salario di produttività». Giorgio Santini (Cisl) sottolinea che «da quest'anno per effetto della circolare n. 3 sono necessari gli accordi sindacali per beneficiare dell'aliquota agevolata», con l'intesa «abbiamo voluto fornire indicazioni comuni per consentire di stipulare accordi uniformi sul territorio».
Per Paolo Pirani (Uil) si tratta di linee guida «volte alla definizione di contratti integrativi che sappiano cogliere le opportunità offerte dai provvedimenti legislativi in materia di detassazione del salario di produttività», puntando «all'allargamento della contrattazione di secondo livello» con indicazioni che «saranno dunque implementate dalle specificità dei singoli territori o delle singole aziende».
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
Ritorna all'inizio
Modello ICRIC entro il 31 marzo per indennità di accompagnamento
Il Modello ICRIC è la dichiarazione dei titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza sull’eventuale stato di ricovero in struttura pubblica: entro il 31 marzo 2011, i titolari di indennità che hanno ricevuto dall’INPS il modulo ICRIC (Invalidità civile ricovero), dovranno dichiarare se nel corso del 2010 e 2011 hanno usufruito di un ricovero presso strutture pubbliche. Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.
Per aver diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, non si deve usufruire di ricoveri gratuiti: pertanto, il Modello ICRIC ha una funzione di controllo da parte dell’Ente per confermare l’indennità.
L’importo 2011 per indennità di accompagnamento è di 487,39 euro per 12 mensilità. Il Modello ICRIC è una autocertificazione annuale che comprova il diritto a percepirla: dichiarando gli eventuali ricoveri, bisogna specificare se questi siano stati a titolo gratuito (a carico di un ente pubblico) o a pagamento (totale o parziale). Il modello deve essere compilato anche se non ci sono stati ricoveri.
Soggetti interessati
(non ricoverati gratuitamente)
La dichiarazione di responsabilità interessa gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45).
Invalidi totali con pensione e indennità di accompagnamento;
Invalidi totali maggiorenni con sola indennità di accompagnamento in fascia provvisoria;
Invalidi totali (non ricoverati) titolari di reddito oltre il tetto massimo e con sola indennità di accompagnamento;
Invalidi totali oltre i 65 anni con sola indennità di accompagnamento;
Invalidi totali minorenni con sola indennità di accompagnamento;
Invalidi parziali con indennità di accompagnamento per effetto di concausa cecità parziale (C.C. 346/1989);
Invalidi parziali minorenni con diritto a indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289);
Compilazione del Modello ICRIC
Per la compilazione del modulo ci si può rivolgere ai CAF con i seguenti documenti:
Documento d’identità dell’interessato;
Copia tessera sanitaria per controllo del codice fiscale;
Documento d’identità del tutore/ curatore se presente e tessera sanitaria;
Eventuale copia della delega e documento d’identità di delegato e dichiarante;
Documentazione che attesti la quota di retta a carico degli enti pubblici o dell’interessato in caso di ricovero (a causa dell’invalidità);
Certificato medico che attesti eventuale menomazione psichica o intellettiva.
Fonte:blog.pmii.it (Redazione)
Ritorna all'inizio
Google sospende una cinquantina di applicazioni da Android: rischio malware
Una cinquantina di applicazioni pericolose sono state sospese dal Market di Android durante lo scorso weekend. Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere, tuttavia l'occasione ha riportato prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza delle app disponibili per il sistema operativo di Google.
Quest'ultima, infatti, ha dovuto affrontare una volta per tutte un tema caldo: la forse eccessiva libertà di pubblicazione dei software nel Maket. La società di Mountain View lascia più spazio e prevede meno controlli rispetto alla controparte di Cupertino. Apple, dal canto suo, più volte è stata contestata per i rigidi (e tassativi) controlli a cui devono sottoporsi sviluppatori e applicazioni prima di poter essere presenti sull'App Store. Di fatto solo gli iPhone sbloccati che accedono a store alternativi corrono pericoli.
Google ha dovuto correre ai ripari e sarà chiamata ad adottare misure sempre più vincolanti. Prima ha tolto i malware, cioè i software maligni presenti nel Market, e poi implementando finalmente una strategia di sicurezza per risolvere la questione sempre latente. Anche perché i rischi potenziali sono elevati: le app incriminate sono state disattivate da oltre 250 mila smartphone (fonte non ufficiale ma confidenziale) attraverso il cosiddetto "kill switch". Una funzione che nell'iPhone aveva fatto scalpore perché ritenuta rea di lasciare una porta aperta al produttore, ma che oggi è diventata fondamentale, proprio a causa dell'esplosione nell'offerta degli application store. Nella fattispecie, il kill switch permette di disattivare ed eliminare in remoto i programmi nocivi presenti sul telefonino; semplificando, Google invia un comando e le app sono cancellate. Un paracadute pronto ad aprirsi in casi estremi, come quello appena capitato. Un interruttore che permette all'azienda di evitare il diffondersi a macchia d'olio dei malware e delle app dannose. Per fortuna questa volta i software maligni non procuravano una danno eccessivo; certo, si permettevano di prelevare le informazioini personali ma non mettevano a rischio l'integrità del sistema. Google ha preso ulteriori posizioni, spiegando nel blog che sono state messe in essere una serie di misure addizionali per evitare che in futuro si verifichino situazioni del genere. Inoltre, i dispositivi con Android 2.2.1 e successive versioni saranno aggiornati attraverso il Market Security Tool March 2011, che sarà rilasciato nel corso delle prossime ore. Andrà a chiudere le falle che permettevano alle app maligne di funzionare e a bloccare i malware. Però forse non è ancora sufficiente, come fanno notare gli esperti di sicurezza. Qualche voce sottolinea che non è ancora sufficiente, tanto che il numero di potenziali attacchi è destinato ad aumentare. John Pescatore, analista di Gartner, butta sale sulla ferita: se Google vuole fare in modo che Android faccia breccia nel comparto business, "devono fare qualcosa circa la sicurezza".
Fonte:ilsole24ore.com
Ritorna all'inizio
Incentivi 2011 auto da benzina ad impianti gpl e metano: richiesta bonus, date e condizioni
09/03 - Nuovi incentivi disponibili da oggi, 9 marzo 2011, per chi decide di trasformare la propria auto a benzina in auto a gas o Gpl. Il Consorzio Ecogas ha infatti comunicato che da oggi è stata attivata una procedura di prenotazione on-line, con cui le officine interessate potranno accedere agli incentivi MSE 2011.
Per chi decidesse di effettuare trasformazioni a GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) sono previsti 500 euro, mentre chi deciderà di passare al metano potrà usufruire di un bonus da 650 euro.
Gli automobilisti che vorranno usufruire di queste agevolazioni dovranno rivolgersi agli installatori che aderiranno all’iniziativa. All’agevolazione per gli incentivi potranno accedere sia le persone fisiche che giuridiche, mentre gli autoveicoli che rientrano nella categorie ammesse sono quelli adibiti al trasporto di persone, fino a un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente, e quelli per il trasporto merci, con massa non superiore a 3,5 tonnellate.
Nessuna limitazione, invece, alla riconversione riguardanti le normative antinquinamento (da Euro 1 a Euro 5). L’assegnazione degli incentivi seguire un ordine cronologico, cioè l’ordine con cui gli installatori compileranno il modulo di richiesta sul sito web del Consorzio Ecogas che sarà utilizzato anche per distribuire il fondo. La richiesta dovrà essere fatta il prima possibile, dunque. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato un fondo per il 2011 pari a 24.811.266 euro.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
Ritorna all'inizio
Turismo; Sanzione Antitrust agenzie di viaggio on line, Assoviaggi: colpito finto low cost
"Il provvedimento dell'Antitrust ha colpito il finto 'low cost' ponendo in evidenza una situazione problematica ed imbarazzante da lungo tempo. Internet è uno strumento fondamentale anche per il settore turistico, ma va usato correttamente e da chi è in grado di fornire le garanzie necessarie". E' quanto afferma il presidente di Assoviaggi-Confesercenti, Amalio Guerra commentando la multa inflitta dall'Antitrust a tre società che gestiscono agenzie di viaggio on line.
"Il risparmio che gli utenti ricercano utilizzando queste agenzie on line per organizzare viaggi ed acquistare pacchetti è illusorio - sottolinea Guerra - e va frequentemente a scapito della sicurezza e della qualità dei prodotti - Prima di tutto perché, come dimostrano le motivazioni della multa, spesso l'offerta di queste agenzie non è trasparente, è parziale ed alla fine non è realmente competitiva. Per questo - aggiunge il presidente di Assoviaggi - è importante affidarsi ad un interlocutore certo e facilmente identificabile, come le agenzie tradizionali, capace di reperire le condizioni che il mercato offre, anche attraverso internet, ma soprattutto di dare le dovute garanzie e risposte in caso di problemi".
"In sostanza - conclude Guerra - chi intende effettuare una vacanza o un viaggio, deve rincorrere si il risparmio, ma accertandosi di essere adeguatamente assistito in questa ricerca e soprattutto adeguatamente tutelato. Spesso, infatti, come insegna il provvedimento dell'Antitrust, dietro all'affare si nasconde una realtà ben diversa".
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
Ritorna all'inizio
Professionisti; La mobilità entra negli studi
Anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità, prevista dalla legge 223/91 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività.
Il parere del ministero del Lavoro – sull'interpello 10/2011 sollevato da Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e da Confprofessioni – cambia gli orientamenti dei centri per l'impiego che spesso non vogliono iscrivere nelle liste di mobilità questi dipendenti, perchè non licenziati da «imprese».
L'articolo 4 della legge 236/93 indica come destinatari dell'iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o coop di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività lavorativa. Il riferimento all'impresa e non al datore di lavoro ha fatto sì che ai dipendenti licenziati dagli studi non fosse consentita l'iscrizione nelle liste. Anche se non costituisce titolo per percepire l'indennità di mobilità, consente ai datori di lavoro che assumono un lavoratore iscritto di fruire di agevolazioni contributive, versando per un certo periodo la contribuzione in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.
Il ministero sottolinea che già con la sentenza del 16 ottobre 2003 (C-32/02) la Corte Ue ha esteso la nozione di datore di lavoro, affermando che la direttiva 98/59/Ce si applica ai licenziamenti collettivi effettuati da qualunque datore, persona fisica o giuridica. La possibilità di iscrivere nelle liste anche i dipendenti degli studi, licenziati per riduzione di personale, va dunque nella linea della direttiva 98/59. Oltre che essere iscritti alla lista, questi lavoratori potrebbero aver diritto anche all'indennità di mobilità in deroga, se possono vantare un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Le leggi 203/08 e 2/09 hanno esteso alcune misure di sostegno, in deroga ai canonici ammortizzatori, a categorie di lavoratori che per il settore di attività o per le dimensioni aziendali ne sarebbero stati esclusi.
L'indennità di mobilità in deroga può essere fruita anche dai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi, se hanno i requisiti di anzianità aziendale e dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro e a percorsi formativi. Le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono persone iscritte nella lista di mobilità sono oggetto anche dell'interpello 11/2011 sull'incumulabilità dei benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della legge 223/91. L'Associazione nazionale consulenti del lavoro ha chiesto se il datore di lavoro che ha assunto a termine, per un breve periodo, un iscritto nella lista di mobilità fruendo della riduzione contributiva prevista dalla legge 223/91 possa in un secondo momento riassumerlo a tempo indeterminato, con i benefici della stessa legge 223.
Nel primo caso la riduzione contributiva poteva essere ottenuta per un massimo di 12 mesi, prolungabile a 24 in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato. Il beneficio contributivo spetta, invece, per 18 mesi in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato. Secondo il ministero il datore di lavoro deve scegliere preventivamente l'agevolazione che più gli interessa, non potendo avere entrambe per lo stesso lavoratore.
Soddisfatti i professionisti. Per il vicepresidente dei consulenti del lavoro, Alessandro Visparelli, «si mette fine a una sperequazione tra lavoratori, in un momento in cui la crisi morde tutti allo stesso modo, riconoscendo ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell'accezione ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria». Per Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «è un atto di giustizia – ha spiegato – che a due anni dal riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga parifica i dipendenti degli studi a quelli dell'impresa. La mobilità per questi soggetti era partita per iniziativa di alcune regioni, ma sempre stoppata dall'Inps». «La norma – ha spiegato Giovanni Parente, consigliere nazionale dei commercialisti – favorisce un loro reinserimento grazie agli sconti fiscali di cui le imprese possono beneficiare»
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
Ritorna all'inizio
Leasing immobiliari, da oggi online il software per pagare la sostitutiva
08/03 - Con il nuovo pacchetto informatico, al via l’imposta relativa ai contratti di locazione finanziaria sui fabbricati
Detto fatto, come annunciato dal provvedimento direttoriale di venerdì 4 marzo, arriva puntuale l’aggiornamento del software “contratti di locazione”.
L’ultima versione del programma, utile per registrare gli atti in questione e pagare correttamente quanto dovuto, disponibile da oggi sul sito internet delle Entrate, permette, infatti, di calcolare gli interessi in base al nuovo saggio fissato all’1,5% dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2010.
Consente, inoltre, in relazione ai contratti di leasing immobiliare, di assolvere l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
La procedura telematica si adegua così alle indicazioni contenute nei provvedimenti del 14 gennaio e 4 marzo del direttore dell’Agenzia delle Entrate che, a loro volta, recepivano le novità contenute nella manovra 2010 e nella legge di stabilità 2011 in materia di imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale).
In particolare, sono state modificate le regole relative alla registrazione e ai successivi pagamenti dei contratti di locazione e affitto (articolo 19, commi 15 e 16, decreto legge 78/2010) ed è stata prevista un’imposta sostitutiva per i contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011 (articolo 1, comma 16, legge 220/2010).
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito, esclusivamente per via telematica, entro giovedì 31 marzo, applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 2% in caso di fabbricati strumentali, del 3 % per quelli abitativi. Da tale somma va sottratta l’imposta di registro già versata. L’importo ottenuto deve essere scontato del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il periodo di durata restante deve essere calcolato a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.
Fonte:nuovofiscooggi.it
Ritorna all'inizio
Manovra d’estate: l’Agenzia delle Entrate spiega redditometro, compensazione debiti e reti di imprese
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla manovra d’estate 2010 (legge n. 122/2010), tra cui il contrasto alle frodi e alle imprese in perdita sistemica, i prezzi di trasferimento, la concentrazione della riscossione, la preclusione dell’autocompensazione, le disposizioni antiriciclaggio, le reti di imprese, il rientro di ricercatori in Italia, le disposizioni in materia di procedure concorsuali e
contenzioso.
Di seguito si illustrano alcuni dei chiarimenti più rilevanti.
Accertamento sintetico redditometro: il nuovo accertamento sintetico basato sul redditometro può essere applicato in relazione ad ogni singola annualità per la quale il reddito dichiarato non risulti in linea con il reddito presunto (non è più necessario che lo scostamento interessi due o più periodi d’imposta anche non consecutivi).
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non era scaduto al 31.5.2010.
Imprese in perdita sistemica: ai fini dell’accertamento da parte degli organi di controllo, la norma non individua un periodo temporale minimo trascorso il quale la perdita può definirsi «sistemica».
Ne consegue che la perdita fiscale che si protrae per almeno due esercizi consecutivi (in assenza di deliberazioni sociali di aumenti a titolo oneroso di capitale di importo almeno pari alla perdita stessa) sarà sufficiente a legittimare il controllo.
Prezzi di trasferimento documentazione: con riferimento alle operazioni rientranti nella disciplina dei prezzi di trasferimento, al fine di usufruire dell’esonero dalle sanzioni per infedeli dichiarazioni fiscali, le imprese interessate possono consegnare all’Amministrazione finanziaria una documentazione idonea a consentire agli accertatori il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Compensazione - preclusione in presenza di un debito su ruoli definitivi: il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e per quelle in generale il cui termine di pagamento sia scaduto al 31.12.2010. La compensazione è, pertanto, ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella o se il pagamento dei ruoli viene eseguito in maniera tempestiva.
Reti di imprese: la Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni temporanea favore delle reti di imprese non costituiscono aiuti di Stato. Ai fini della configurabilità del contratto di rete, non costituiscono elementi essenziali l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
Ritorna all'inizio
Mercato immobiliare, si allungano i tempi di vendita
Si allungano i tempi di vendita degli immobili in Italia, nelle grandi metropoli come nei capoluoghi di provincia e negli hinterland delle grandi città.
I dati emergono da un'analisi realizzata dall’Ufficio Studi Tecnocasa, che ha preso in esame l’andamento dei tempi medi di vendita degli immobili durante il periodo che va da gennaio 2010 a gennaio 2011. Si sono considerate le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia.
Gli ultimi dati mostrano che nelle grandi città le tempistiche di vendita si attestano intorno ai 168 giorni contro i 156 giorni registrati a gennaio 2010. Nei capoluoghi di provincia la media è di 201 gg contro i 167 di gennaio 2010, mentre nei comuni dell’hinterland delle grandi città si arriva a una media di 206 contro i 188 giorni registrati a gennaio 2010.
Mercato più dinamico nelle grandi città
Nelle realtà metropolitane i tempi di vendita, anche se in aumento, sono più brevi rispetto alle altre, grazie ad un maggior dinamismo del mercato. I tempi di vendita maggiori si registrano a Verona (215 gg), Palermo (192 gg) e Bari (190 gg).
Fonte:casaeclima.com
Ritorna all'inizio
Contributi INPS volontari 2011 per lavoratori autonomi
La circolare INPS n. 38 del 22 febbraio scorso spiega come si determinano i versamenti contributivi volontari di artigiani ed esercenti di attività commerciali e nella Gestione separata INPS: applicando le aliquote fissate per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste.
In particolare, i prosecutori volontari nella Gestione Artigiani dovranno applicare l’aliquota del 20,00% per i titolari di qualunque età e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, e del 17,00% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; le due aliquote per i prosecutori volontari nella Gestione Commercianti sono maggiorate dello 0,09%.
La circolare contiene anche le tabelle di contribuzione, da applicare dal primo gennaio 2011, elaborate sulla base di tali aliquote e dei valori reddituali aggiornati.
Il contributo volontario alla Gestione separata INPS va determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVA di finanziamento della Gestione.
Nella specie, va presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVA del 26,00% per l’anno 2011, vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze fissate per la generalità dei soggetti autorizzati.
Per il 2011 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata INPS non potrà essere inferiore a e 3.784 su base annua e ad e 315,33 su base mensile.
I contributi volontari dovranno essere versati alle scadenze del 30.6.2011, 30.9.2011, 31.12.2011 e 31.3.2012, rispettivamente per i periodi gennaio-marzo (primo trimestre), aprile-giugno (secondo trimestre), luglio-settembre (terzo trimestre) e ottobre-dicembre (quarto trimestre).
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
Ritorna all'inizio
Detrazione 55% 2010: comunicazione obbligatoria entro 31 marzo 2011. Funzionamento
Si potrà effettuare entro il 31 marzo 2011 l’invio telematico della comunicazione relativa alle spese sostenute, durante l’anno 2010, dai contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% per i lavori di riqualificazione energetica, non ultimati entro lo stesso anno.
Quando, infatti, i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente e, dunque, nel 2010. L’agevolazione prevede una detrazione d’imposta pari al 55% sulle spese sostenute in interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici esistenti.
Obiettivo dell’invio della documentazione entro fine mese è quello di permettere all'erario di monitorare gli sconti d'imposta in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio finanziario.
Prendendo l'esempio di una persona fisica che ha iniziato un intervento che può beneficiare dell’agevolazione nel 2010, effettuando bonifici sia nel 2010 che nel 2011, anno di conclusione lavori e trasmissione della documentazione all'Enea, se l'intento del contribuente è iniziare la detrazione a partire dalla dichiarazione relativa al 2010, così da beneficiare della ripartizione in cinque rate, la comunicazione va inviata. Mentre se il contribuente vuole rinviare la detrazione alla dichiarazione da presentare nel 2012 (magari per incapienza) la comunicazione sè inutile.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Incentivi; Per le reti agevolazioni a termine
Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli utili di esercizio delle imprese aderenti alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune (o ai patrimoni destinati all'affare), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese stesse.
Devono, però, essere utilizzati per la realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli utili concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro per ciascuna impresa e per ciascun periodo di imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione.
Le imprese devono indicare in bilancio, in specifica riserva, gli utili destinati al fondo patrimoniale e ottenere preventivamente l'asseverazione al programma di rete da parte degli organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale.
L'agevolazione fiscale introdotta, secondo alcuni, costituisce un regime di esenzione degli utili destinati al fondo patrimoniale. Regime che risulterebbe definitivo nel caso in cui si realizzino gli investimenti previsti nel programma di rete, e sempre che prima di tale realizzo la riserva non venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.
Si ritiene, invece, che l'agevolazione consista in una mera sospensione di imposta e che, quindi, il beneficio sia sostanzialmente di natura finanziaria in quanto, al massimo, al momento della scadenza del contratto l'imposta precedentemente differita sarà «recuperata». Questo è, peraltro, desumibile dalla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 che ha autorizzato la misura in quanto non costituisce aiuto di Stato. In più paragrafi della decisione si fa riferimento alla sospensione/differimento di imposta e alla circostanza che gli importi sospesi andranno versati al termine del contratto.
Resta da definire il concetto di investimenti previsti dal programma di rete che, comunque, dovrebbero intendersi realizzati secondo le regole fiscali. Ma la riserva in sospensione è solo uno dei profili tributari che interessano il contratto di rete, anzi è un profilo «straordinario». Ciò che prassi e giurisprudenza dovranno precisare è la gestione ordinaria del contratto, poiché la circostanza che la rete non ha soggettività tributaria introduce sicure complessità.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ritorna all'inizio
Banche. Tassa sul contante, Casper: boicottare gli istituti che la impongono
"L'idea che il cittadino debba pagare per poter disporre del proprio denaro è un ritorno al Medioevo, e l'esempio concreto di come gli istituti di credito, introducano periodicamente nuovi balzelli il cui unico scopo è quello di salassare i consumatori e arricchire le proprie casse". E' quanto sostengono le le associazioni di Casper - Comitato contro le speculazioni e per il risparmio (Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) in merito alla "tassa sul contante", il nuovo balzello saltato fuori dal cilindro delle banche.
"Una follia" aggiungono le Associazioni che avvertono gli utenti: "Non tutte le banche hanno deciso di adottare tale tassa. Invitiamo pertanto i correntisti a verificare se la propria banca è tra quelle che applicano la "tassa sul contante" e, in tal caso, chiudere il conto e passare ad altro istituto di credito" concludono Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori.
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
Ritorna all'inizio
De Minimis; Ok a socio società semplice agricola
Regime dei minimi: accesso consentito al socio di società semplice che produce reddito agrario.
In queste ipotesi infatti l'esclusione dal regime dei contribuenti minimi prevista nell'articolo 1, comma 99, lettera d) della legge 241/2007 in presenza di una contestuale partecipazione in società o associazioni non si rende operante, poiché la società semplice non produce né redditi d'impresa né di lavoro autonomo.
È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 27/e di ieri. Il chiarimento delle Entrate si è reso necessario a seguito di un richiesta di interpello da parte di un contribuente che, essendo socio al 50% di una società semplice avente per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica, chiedeva di avvalersi del regime dei minimi per l'esercizio, in forma individuale, di un'attività professionale di consulenza gestionale e amministrativa.
La risposta affermativa delle entrate alla possibilità di intraprendere la suddetta attività professionale in regime dei minimi trae spunto da un precedente intervento di prassi amministrativa (circolare n. 28/e del 28 gennaio 2008). Anche in quella occasione le Entrate avevano ritenuto compatibile il regime ad imposta sostitutiva dei contribuenti minimi con il contemporaneo svolgimento di attività agricole, ancorché assoggettate al regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis del dpr n. 633 del 1972, purché tali attività fossero produttive di redditi fondiari e non di redditi d'impresa.
Lo svolgimento dell'attività agricola produttiva di reddito fondiario in forma di partecipazione in società semplice piuttosto che in forma individuale, come nel caso oggetto della risoluzione in commento, non altera le conseguenze alle quali le Entrate erano già arrivate nel precedente documento di prassi.
Nell'interpello da cui ha tratto origine la risoluzione di ieri tuttavia la società semplice, per ammissione dello stesso contribuente, svolge anche attività agricole connesse fra le quali la cessione di energia fotovoltaica. A questo proposito la risoluzione precisa che è di fondamentale importanza per l'accesso al regime dei minimi che tali attività risultino, anche ai fini fiscali, attività meramente connesse a quelle agricole, produttive di redditi fondiari.
Diversamente, ed in particolare se tali attività assumessero la natura di attività produttive di un reddito d'impresa, scatterebbero automaticamente le condizioni per l'esclusione dal regime dei minimi.
Fonte: Italia Oggi
Ritorna all'inizio
Rimborsi Iva erogabili a contribuenti virtuosi
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi INPS versati tramite compensazione nel Mod. F24 devono essere considerati nel calcolo del limite dei rimborsi IVA cui possono accedere i "contribuenti virtuosi"; Circolare del 4/03/2011 n. 10
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 4 marzo 2011 n. 10, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’ammontare dei rimborsi erogabili, senza prestazione di garanzia.
Si ricorda che il settimo comma dell’articolo 38-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esonero dalla prestazione delle garanzie, previste dal medesimo articolo, per i contribuenti cosiddetti "virtuosi", ossia quei contribuenti che soddisfano determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, specificamente indicate dalla legge.
L’ammontare dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia, come disposto dal successivo comma ottavo, non può comunque eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente la richiesta e deve essere assunto al netto dei rimborsi corrisposti nello stesso periodo senza prestazione di garanzia
E’ stato chiesto se nel calcolo del predetto limite dei rimborsi erogabili senza garanzia si debba tenere conto, oltre che di tutti i versamenti tributari affluiti nel conto fiscale, anche delle compensazioni effettuate dal contribuente nel biennio precedente, nonché dei versamenti dei contributi Inps eseguiti mediante pagamento diretto.
L’Agenzia ha confermato che nel calcolo del limite dei rimborsi Iva erogabili ai contribuenti “virtuosi”, esonerati dal prestare le garanzie ordinariamente previste, rientrano anche i versamenti dei contributi Inps effettuati in compensazione mediante modello F24
Fonte:fiscoetasse.com
Ritorna all'inizio
Fotovoltaico; Il Terzo Conto Energia chiude a maggio
Obiettivo 30 aprile: in mezzo alla bufera sul fotovoltaico, è questa la data che tutti gli addetti ai lavori hanno evidenziato in giallo sul calendario, perché segnali termine entro il quale devono essere definiti i nuovi incentivi. Termine non vincolante, ma decisivo per sbloccare un settore paralizzato dall'incertezza sui bonus destinati agli impianti solari che entreranno in funzione dal 1° giugno. «Sfido qualsiasi investitore a procedere con un progetto autorizzato e finanziato senza avere visibilità sui ritorni», dice Francesca Marchini, segretario generale di Assosolare.
Il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, promette decisioni in tempi rapidi, dopo un confronto con le imprese e le banche. Di fatto, già da questa settimana i tecnici dello Sviluppo (e quelli dell'Ambiente, con cui il Dm va concertato) dovranno mettersi al lavoro, mentre nei giorni scorsi gli esperti delle sigle di categoria hanno iniziato a studiare possibili correttivi (e ricorsi) contro il decreto legislativo varato dal Governo per recepire la direttiva europea 2009/28/CE sulle rinnovabili.
In base al decreto, i premi del terzo conto energia - inizialmente destinati a durare dal 2011 al 2013 - si applicheranno solo agli impianti allacciati alla rete elettrica entro il prossimo 31 maggio. Poi scatteranno i nuovi bonus, che saranno sicuramente più bassi e allineati a quelli europei. Anche se alcuni operatori temono che un ritardo nella stesura del Dm possa lasciare, più o meno a lungo, il settore senza certezze.
Il primo intento del Governo è stato quello di limitare il peso degli incentivi, che vengono pagati dalle bollette elettriche di tutti: in questo, ha contato anche l'allarme lanciato dall'Autorità per l'energia, secondo cui il costo totale per l'incentivazione delle rinnovabili è stato di 3,4 miliardi nel 2010, di cui 800 milioni per il fotovoltaico, destinati a diventare 3 miliardi quest'anno.
Le associazioni di categoria, però, non ci stanno. Marcirmi di Assosolare ribatte: «Gli 800 milioni del 2010 corrispondono ad appena 60 centesimi al mese, per un utente-tipo che spende 450 euro all'anno di elettricità. Mentre con una potenza installata di 8mila megawatt il costo salirebbe a 1,60 euro al mese, e con 15 mila megawatt sarebbe di 3 euro, riducibili a 2,50 con il taglio dei bonus già programmato».
Inoltre, bisogna ricordare che, insieme alle rinnovabili vere e proprie, gli utenti pagano in bolletta anche i bonus alle fonti «assimilate», che premiano tra l'altro gli scarti delle raffinerie. Senza dimenticare i vantaggi per le casse pubbliche: in base all'ultimo Solar energy report del Politecnico di Milano, nel 2009 l'erario, a fronte di incentivi per 450 milioni, ha incassato 300 milioni tra Ires, Irap e Ici.
Nella "mossa" del Governo c'è poi la volontà di frenare le installazioni in zona agricola: le nuove regole impongono non più del 10% del terreno occupato dagli impianti, e non più di un megawatt di potenza per impianto. Probabilmente, infine, hanno inciso anche le inchieste su truffe e infiltrazioni mafiose, le polemiche sulle installazioni in zone ambientali delicate e la volontà di puntare su altre fonti, anche se il ministro Romani assicura che nucleare e rinnovabili procederanno in parallelo.
Polemiche sui costi a parte, resta un dato di fatto: gli incentivi concessi agli impianti entrati in funzione nel 2010 sono tra i più generosi al mondo e hanno innescato una crescita impressionante: se tutti gli impianti "dichiarati" grazie alla norma salva-Alcoa entreranno in funzione, l'Italia supererà entro giugno i 7mila megawatt di potenza installata. Per rendersi conto del boom, basta confrontare il fenomeno italiano con quello tedesco. Ora, però, il rischio è di finire come la Spagna, dove il mercato si è fermato dopo la bolla del 2008.
Oggi, infatti, gli operatori si trovano davanti a un calendario problematico. L'orizzonte temporale per l'allacciamento di un piccolo impianto è di 70 giorni lavorativi, che salgono a 150 per una struttura più importante, come un impianto da 1 MW sul tetto di un capannone. Per chi ha progetti autorizzati, finanziati o in corso (o anche appena finiti), rientrare nella scadenza di fine maggio è un giro di roulette: ecco perché alcune sigle parlano di taglio «retroattivo» e «incostituzionale».
Inoltre, i nuovi incentivi avranno un tetto massimo di potenza agevolabile ogni anno. «Ma il cap rischia di essere più dannoso del taglio. Se si introduce un tetto, non deve essere assoluto, altrimenti si blocca qualsiasi programmazione», osserva Valerio Natalizia, a capo del Gifi, il gruppo imprese fotovoltaiche di Confindustria Anie.
Il nodo è anche industriale: i capitali possono muoversi alla ricerca di occasioni migliori, come dimostra la fuga dalla Spagna. Le imprese, invece, pagherebbero un prezzo. Ed è vero che quasi tutti i moduli vengono dall'estero, ma in Italia si producono altre componenti. Secondo le stime delle categorie, la filiera conta mille aziende, 20 mila posti diretti e più di 100 mila indiretti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ritorna all'inizio
Skype To Go, chiamate internazionali low cost: quando in Italia?
Negli anni Skype è diventato un mezzo di comunicazione importante, sopratutto per utenti business, professionisti che lo usano ogni giorno per le attività lavorative: la sua grande diffusione e i bassi costi d’utilizzo lo rendono strumento ideale per le Pmi, anche per chi lavora in mobilità, grazie alla possibile di utilizzare il client Skype sui device mobili come smartphone e tablet pc. Un servizio aggiuntivo aggiuntivo per chi si reca spesso all’estero per lavoro è Skype To Go, che consente di associare un numero di telefono Skype che rientra nella propria area telefonica a un qualsiasi numero fisso o mobile estero.
Il servizio esiste da tempo, ma di recente Skype ha scelto di potenziarlo. Vediamo i dettagli. Grazie a Skype To Go, un utente spagnolo per esempio, che si reca spesso a a Londra per lavoro potrà assegnare al proprio numero di telefono in Inghilterra un numero Skype spagolo.
In questo modo, chiunque dalla Spagna potrà contattarlo al numero Skype pagando solo il costo della chiamata nazionale, anche se di fatto sta chiamando l’Inghilterra. Ho usato l’esempio Spagna-Londra, perché al momento Skype non permette di creare numeri Skype To Go per l’Italia.
Fino a poco tempo fa era possibile disporre di un solo numero Skype To Go da accoppiare al proprio numero estero. Da pochi giorni invece, è possibile ottenere sino a 9 numeri Skype To Go, da assegnare a più contatti esteri.
Effettuare chiamate internazionali non è mai stato così facile e così economico. Speriamo che anche per noi Italia, arrivi presto questa possibilità!
Fonte:blog.pmi.it (Filippo Vendrame)
Ritorna all'inizio
Richiedi il tuo finanziamento
Parla con i nostri consulenti
Visita MONDOAFFARE.NET. Il portale di annunci economici gratuiti
Finanziamo i tuoi sogni
Menu di sezione: