Menu principale:
News e Fax > Archivio 2009 > Ottobre
Richiedi il tuo finanziamento
Parla con i nostri consulenti
Visita AFFARE.IT. Il portale di annunci economici gratuiti
Finanziamo i tuoi sogni
Chiamaci con Skype, è gratuito
Marcegaglia: 280 mln di fondi di garanzia per le Pmi nel 2010
Tassi per finanziamento impianto fotovoltaico
Crisi, 10 mln euro per formazione aziende colpite
Cassazione: IRAP professionisti? Il condono 2002 preclude i rimborsi
Vedere partite di calcio Serie A e B italiane su Internet: i diritti per l'online si pagheranno
Modello 730: è l'ora dell'appello per le correzioni pro contribuente
Industria Cinema: da Ag.Entrate al via agevolazioni fiscali
Usa, come uscire dalla crisi internazionale? Tassando i turisti
Banche: costi e condizioni più trasparenti da aprile 2010
Ristrutturare conviene, con le agevolazioni fiscali
FAO: nel mondo più di 1 mld di persone soffre fame
Arriva l'e-book a energia solare
Finanziamenti europei a fondo perduto per l’autoimprenditorialità govanile
Detassazione degli investimenti in macchinari : Tremonti ter - Ulteriori chiarimenti
Prestiti senza busta paga e stipendio: come fare ad ottenere?
Sicurezza sul lavoro: correttivi al Testo Unico, una riforma annunciata
Contratto preliminare o definitivo? Va letta la reale volontà delle parti
5x1000, le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Consulenti del lavoro: professionista senza struttura non è soggetto a Irap
Poste Italiane, attacco hacker “Senza danni per i risparmiatori”
Mutui, Consumatori contro proposta Ue sul limite del 40% del valore dell'immobile
Bankitalia, è record del debito pubblico. Entrate tributarie in calo del 2,5%
Prezzi biglietti aerei voli low cost: come risparmiare? Gli optional a pagamento si moltiplicano
Risarcimento incidente provocato con auto rubata
Studi di settore al restyling. Dal 2010, in 68 con una nuova veste
Con lo scudo stop a redditometro e inversione dell'onere della prova
L'industria riparte nel terzo trimestre
Vivere più a lungo e contenti: 2000 euro al mese. Sedici milioni pronti a cambiare vita
Cassazione: scattano le manette per imprenditore che investe in un’azienda in crisi
Dialers, false lotterie e phishing. Su Internet c'è la truffa in agguato
Marcegaglia: 280 mln di fondi di garanzia per le Pmi nel 2010
La crisi economica non si può superare senza erogare i necessari fondi a supporto delle piccole e medie imprese. Alcune misure sono già operative, ma servono nuovi finanziamenti per la garanzia delle Pmi
La presidente di Confidustria Emma Marcegaglia ha lanciato un nuovo "allarme liquidità": nonostante i pacchetti finanziari e le agevolazioni fiscali, la crisi economica continua a determinare un arduo accesso al credito per le aziende con poche garanzie, a causa della scarsa fiducia delle banche nel tessuto imprenditoriale e, soprattutto nelle piccole e medie imprese italiane in difficoltà.
Agevolare la strada verso i finanziamenti e il consolidamento del flusso di cassa è una possibile soluzione, chiesta a gran voce per risollevare la aziende e fornire supporto per una futura ripresa.
Molte fonti affermano che il peggio è passato, ma questo non può giustificare un rilassamento delle misure di sostegno imprenditoriale.
Il 2010 sarà il vero anno della crisi, perchè determinante per le imprese oggi a rischio chiusura: questo il presupposto per le nuove politiche economiche nel Paese, secondo la numero uno di Confindustria, in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Finanziaria.
Per il 2010 è quindi necessario aumentare lo stanziamento di 280 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le Pmi, poichè le richieste di accesso sono aumentate dell'81% e rispetto all'anno precedente il volume di finanziamenti è aumentato del 183%.
Molte attitività sono state portate a termine, come il rifinanziamento di 1,5 miliardi e l'assistenza del Fondo di garanzia di ultima istanza dello Stato, ma si deve proseguire su questa strada per non perdere la fetta più grande delle aziende nel Paese.
Fonte:pmi.it (Alessandro Vinciarelli)
Ritorna all'inizio
Tassi per finanziamento impianto fotovoltaico
Per i privati l’installazione di un impianto fotovoltaico rappresenta una grossa opportunità per poter ottenere a regime, specie in presenza di elevati consumi energetici in famiglia, elevati risparmi in bolletta. Pur tuttavia, il privato per investire nelle rinnovabili deve poter far leva su finanziamenti che garantiscano sia un tasso agevolato, sia il finanziamento del 100% del progetto specie se non si hanno disponibilità finanziarie per sostenerlo in parte con mezzi propri. Sono molte le banche in Italia che offrono un finanziamento per impianto fotovoltaico, e tra queste, anche per “vocazione”, c’è la Banca Etica che propone ai propri soci “Mutuo Fotovoltaico 100?, il finanziamento per l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica che permette, sia alle persone fisiche, sia a quelle giuridiche, di coprire fino al 100% dell’investimento per le spese relative all’installazione, alla progettazione ed all’acquisto dei materiali per l’impianto.
Fonte:bassitassi.com (Fil)
Ritorna all'inizio
Crisi, 10 mln euro per formazione aziende colpite
Nuova iniziativa di Fondimpresa a supporto delle aziende e dei lavoratori colpiti dalla crisi. Con l'Avviso 3/2009 il Fondo finanzia con 10 milioni di euro i piani formativi delle aziende aderenti rivolti a lavoratori in regime di ammortizzatori sociali e a rischio di perdita del lavoro.
Le aziende aderenti possono presentare le domande di finanziamento direttamente a Fondimpresa, a partire dal 15 ottobre 2009, fino al 15 ottobre 2010 o a esaurimento delle risorse. Per ogni piano è previsto un finanziamento massimo di 500.000 euro. L'azienda coprirà il 50% dei costi con le risorse accantonate nel proprio Conto Formazione.
Fonte:finanza.repubblica.it
Ritorna all'inizio
Cassazione: IRAP professionisti? Il condono 2002 preclude i rimborsi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 21719/2009) ha stabilito che il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale spazza via la possibilità di recuperare l'Irap anche quando il professionista si fa aiutare da una sola dattilografa part-time. I Giudici della Corte hanno osservato che “‘con riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti , pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nelle specie IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra’. Ed ha altresì affermato che, ‘con riferimento alla definizione alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire ‘transattivamente’ la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria’” .
Fonte:studiocataldi.it (Cristina Matricardi)
Ritorna all'inizio
Vedere partite di calcio Serie A e B italiane su Internet: i diritti per l'online si pagheranno
Le partite dei Campionati di Serie A e Serie B del prossimo biennio avranno nuovi diritti audiovisivi, poiché le trasmissioni potranno essere multi-piattaforma, includendo, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, la televisione terrestre, satellitare, via cavo, tutte le modalità di trasmissione in chiaro e a pagamento, la radio, internet e le tecnologie di comunicazione per telefonia mobile.
Accanto, dunque, ai tradizionali canali di trasmissioni, si affiancano i nuovi e, in questo panorama, Internet si affaccia come candidato ideale, forte spalla a complemento dell'offerta televisiva tradizionale. Le regole della Lega Calcio comprendono in questa tornata appositi spazi per aprire la concessione dei Diritti anche al Web.
La Lega lo dichiara apertamente: “La Lega Calcio prende atto dell'attuale fenomeno di convergenza di molteplici tecniche di trasmissione e intende incoraggiare la trasmissione di Prodotti Audiovisivi che includono immagini dei Campionati sul maggior numero possibile di Piattaforme”.
I gruppi interessati ad accaparrarsi i contenuti sportivi più importanti avranno tempo fino al 2 Novembre per presentare una proposta tecnicamente ed economicamente valida.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Modello 730: è l'ora dell'appello per le correzioni pro contribuente
Fino a lunedì 26 si può rimediare agli errori commessi a proprio danno nella dichiarazione originaria
Modello 730: ancora pochi giorni per rimediare. Il contribuente che si accorge di aver commesso errori o dimenticanze nella dichiarazione dei redditi, la cui correzione comporta un minor debito d'imposta o un maggior credito, può presentare un modello 730 integrativo entro lunedì 26 ottobre.
Le strade da percorrere per correggere un 730 sono diverse a seconda del tipo di errore e di chi l'ha commesso (Caf o professionista abilitato ovvero il contribuente stesso).
Quando il dichiarante verifica l'esistenza di errori commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale deve darne immediata comunicazione allo stesso, in modo da consentirgli di elaborare tempestivamente un modello 730 rettificativo, in sostituzione di quello precedentemente redatto.
Se invece il contribuente si accorge di non aver consegnato "tutte le carte" utili per la determinazione dell'imposta, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda se il nuovo calcolo comporta o meno una situazione di maggior favore.
Se la correzione dell'errore genera un minor credito o un maggior debito (ad esempio, si sono erroneamente indicati familiari a carico o ci si è dimenticati di inserire qualche reddito), si deve correre ai ripari utilizzando il modello Unico PF.
Il modello Unico correttivo presentato tempestivamente (la scadenza era fissata al 30 settembre) permetteva al contribuente, nel caso in cui dalla integrazione fosse emerso un importo a debito, di provvedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale e della sanzione in misura ridotta.
Per la presentazione di Unico integrativo, invece, c'è tempo fino al termine previsto per la presentazione del modello relativo all'anno successivo: anche in questo caso, se emerge un importo a debito, va effettuato il pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta.
È comunque consentito sanare gli errori commessi nel 730 attraverso la presentazione del modello Unico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, salvo l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La scadenza del 26 ottobre (quest'anno il 25, termine stabilito dalla legge, cade di domenica) riguarda invece il 730 integrativo, al quale è possibile far ricorso quando le modifiche da apportare comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata o riguardano i dati del sostituto d'imposta.
Può succedere, ad esempio, che il contribuente si accorge di non aver indicato, nel 730 originario, oneri deducibili o detrazioni, circostanza che ha determinato il pagamento di una maggiore imposta (o il riconoscimento di un credito inferiore) o anche di aver riportato dei dati sbagliati (non quelli del sostituto d'imposta) la cui correzione non incide sulla liquidazione delle imposte, che restano invariate. In questo caso, va presentato un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
Se invece ci si accorge di non aver fornito gli elementi utili per il riconoscimento del sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo errato), si può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella casella "730 integrativo" del frontespizio, riportando le stesse informazioni del 730 originario, ad eccezione di quelle indicate nel quadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".
Infine, nel caso "misto" (ossia errori od omissioni sia nei dati utili a identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia negli elementi da indicare nella dichiarazione la cui correzione comporta un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta uguale a quella determinata con il 730 originario), il contribuente può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nella casella "730 integrativo".
Il modello 730 integrativo va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l'assistenza sia stata prestata originariamente dal proprio sostituto d'imposta. Il contribuente deve produrre la documentazione relativa all'integrazione effettuata, per consentire il controllo di conformità. Se invece l'assistenza era stata prestata dal sostituto o da un diverso Caf (o professionista abilitato), occorre esibire tutta la documentazione.
Il sostituto d'imposta effettuerà il conguaglio derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Lilia Chini)
Ritorna all'inizio
Industria Cinema: da Ag.Entrate al via agevolazioni fiscali
Si alza il sipario sui codici tributo per usufruire dei crediti d'imposta in favore dell'industria del cinema. Con la risoluzione n. 258/E debuttano i codici 6823 e 6824 che le imprese di produzione ed esecuzione cinematografica dovranno riportare in F24 (sezione "Erario", colonna "Importi a credito compensati") per utilizzare i crediti in compensazione. La speciale agevolazione fiscale, introdotta dalla legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), e' calcolata sulle spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Due i codici, informa una nota, perche' due sono i tipi di crediti ammessi. Il primo, riservato alle industrie di produzione cinematografica, e' pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino a un tetto massimo annuo di 3,5 mln di euro (codice 6823). Il secondo, dedicato alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche, scatta, invece, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di aziende estere, di film o parti di film, utilizzando prevalentemente lavoratori italiani o dell'unione europea (codice 6824). In quest'ultimo caso il limite e' fissato a 5 mln per ogni film.
Fonte:borsaitaliana.it
Ritorna all'inizio
Usa, come uscire dalla crisi internazionale? Tassando i turisti
Negli Stati Uniti si profila una sovratassa di 10 dollari come lasciapassare necessario per i viaggiatori stranieri
Sindrome recessiva, crisi galoppante, stress da eccesso di controlli targati 11 settembre e, a chiudere i giochi, anzi, i conti in rosso della malferma Borsa del turismo made-in Usa, la necessità incombente, non più rinviabile, di rilanciare un settore oramai giunto al capolinea, almeno in tema di bilanci, investimenti e, naturalmente, d'occupazione e stipendi. Peraltro, il fatto che le stime ufficiali più recenti, relative all'anno in corso, abbiano rivelato con nettezza una drastica riduzione nel numero dei visitatori stranieri, che nel complesso non dovrebbero oltrepassare la soglia dei 51 milioni, una sorta di argine economico se raffrontato con gli oltre 58milioni registrati nel 2008, sembra aver avuto come effetto diretto quello di persuadere il Congresso a ricorrere a un intervento drastico, persino inatteso in tempi di crisi. Ovvero, una tassa.
Sorpresa! Più Fisco per rilanciare il turismo negli Usa
Né settimane d'intenso dibattito, né interminabili discussioni politiche e nemmeno commenti e critiche accese delle categorie riportate dalla stampa nazionale. Il risultato è che, in 48ore di lavoro in sede di Commissione permanente e nelle stanze del Dipartimento del Commercio, per rilanciare l'industria agonizzante del turismo statunitense s'è deciso di rispolverare a sorpresa il Fisco come salvavita d'un settore la cui fragilità, per la verità, era segnalata da anni da esperti e analisti specializzati. E così, tra la selva di norme contenute all'interno della nuova Legge per la promozione del turismo, Travel Promotion Act, è spuntata una nuova tassa, subito ribattezzata come la tassa sul turista.
Quanto vale il pedaggio del turista che fa rotta sugli Usa? 1 fiorino, anzi, 10 dollari
Il risultato è che, archiviato "Un fiorino", eccessivamente filmico e antico, presto per accedere alle bellezze statunitensi sarà necessario, anzi, doveroso lasciare all'ingresso una sovratassa di 10 dollari. La Camera dei Rappresentanti, infatti, ha licenziato proprio in questi giorni la norma. Ora spetterà al Senato l'ok definitivo, atteso entro fine anno, al fine di consentire l'applicazione della nuova legge già a partire dalla prossima Primavera, in coincidenza con l'esordio della stagione turistica segnata dall'afflusso massimo dei visitatori stranieri.
Scopo della tassa finanziare una società no-profit di promozione degli Usa nel mondo
L'obiettivo della nuova tassa sarà di fornire i finanziamenti necessari per la realizzazione e l'attività d'una azienda mista, pubblica e privata, in pratica una partnership i cui dettagli organizzativi dovranno essere definiti in seguito, e il cui compito sarà di promuovere e razionalizzare l'immagine degli Usa nel mondo, in modo da favorirne l'ascesa come potenza dominante nell'industria del turismo internazionale. In termini contabili, il lancio della partnership, sotto la stretta visione del Congresso e del Dipartimento del Commercio, dovrebbe far riguadagnare al mercato turistico statunitense, in media, oltre 1 milione di visitatori stranieri l'anno, e questo nonostante i vincoli normativi, piuttosto stringenti e la nuova sovrattassa.
I continenti interessati
In particolare, la gabella del turista, pari a 10 dollari, sarà riservata soltanto ai visitatori provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, dall'Australia, dal Giappone, dalla Corea, da Singapore e dalla Nuova Zelanda, in pratica dagli Stati i cui cittadini non sono tenuti a richiedere speciali autorizzazioni per permanere negli Usa per un periodo massimo di 90 giorni. Insomma, la sovrattassa sarebbe da intendere come un compenso per essere liberati da controlli soffocanti cui invece sono sottoposti i visitatori provenienti da altri Paesi ritenuti più a rischio.
Washington e Bruxelles riesumano le baruffe chiozzotte in salsa fiscale
La risposta dell'Europa non s'è fatta attendere. Il Capo della Rappresentanza della Commissione europea negli States, John Bruton, ha infatti eccepito una questione di merito, ovvero, "...tassare i turisti per incoraggiare il turismo è un concetto quantomeno dubbio, sia nell'origine che nella pretesa efficacia…" preannunciando persino una possibile azione di ritorsione fiscale di Bruxelles del tipo "tu mi tassi, io ti tasso". In realtà, oltre la contrapposizione diplomatica, l'elemento che maggiormente colpisce economisti ed esperti riguarda il diverso posizionarsi dei due storici alleati transatlantici, generalmente espressione di due visioni economiche e fiscal-finanziarie nettamente distinte e rigidamente contrapposte. In questo caso, infatti, è Washington a recitare il ruolo di paladino della ricetta fiscale, in pratica più tasse uguale maggiori risorse, mentre spetta a Bruxelles rivendicare posizioni più neutrali, esenti dal rispolverare le tasse, se non come extrema ratio. Insomma, è come se Usa e Europa avessero invertito i loro ruoli storici, forse per effetto della crisi. Meno europea l'Unione, meno statunitensi gli Usa…..in tema di turismo.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Stefano Latini)
Ritorna all'inizio
Banche: costi e condizioni più trasparenti da aprile 2010
Bisognerà aspettare aprile 2010 per vedere gli effetti più concreti della «rivoluzione» nei rapporti tra banche e clienti, innescata dalle nuove disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari varate dalla Banca d'Italia a fine luglio. Non si tratta di un rinvio: l'entrata in vigore delle nuove regole rimane fissata per gennaio 2010.
Tuttavia, come precisa il documento di via Nazionale nelle disposizioni transitorie e finali, sono previste alcune deroghe ai termini stabiliti. Tra queste, una riguarda l'obbligo di indicare l'Isc (indicatore sintetico di costo) del conto corrente che si «applica decorsi tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvidemento con il quale la Banca d'Italia individua i profili di operatività». Proprio alla stesura di questo provvedimento sta attualmente lavorando la stessa Banca d'Italia, insieme all'Abi e ad Eurisko. Secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori, l'intenzione di via Nazionale è di pubblicare il provvedimento entro fine dicembre. È prevedibile, dunque, che l'obbligo di indicare l'Isc scatti per banche, Poste e altri intermediari il 1 aprile del prossimo anno.
Cosa sono i profili di operatività
I "profili di operatività" dei clienti bancari sono uno degli elementi essenziali delle nuova normativa che, secondo gli addetti ai lavori, pone l'Italia all'avanguardia in Europa, quanto a trasparenza nel rapporto banca-cliente, un segmento dell'attività bancaria che più volte, negli ultimi anni, ha evidenziato zone grigie e nebulose. Tanto da portare ad un forte contrasto tra l'Associazione bancaria italiana e la Commissione europea, dopo la pubblicazione di una ricerca comunitaria che pone l'Italia in testa ai paesi Ue per i costi dei conti correnti e per la scarsa trasparenza.
Grazie alle nuove disposizioni saranno individuati, in sostanza, alcuni profili di cliente-tipo, in base a parametri non solo economici ma anche socio-demografici (come nucleo familiare, professione, età, reddito, consumi, strumenti di pagamento utilizzati, livello di istruzione). Tali profili permetteranno alla banca e al cliente (compresi professionisti, artigiani, piccole imprese, enti senza fini di lucro) di circoscrivere le esigenze di operatività bancaria, quindi di selezionare il prodotto o i prodotti ad esse più adatti. Attualmente il consorzio Pattichiari indica 8 profili ma non sono vincolanti per il sistema bancario: si va dai ragazzi senza reddito ai pensionati, passando per i giovani e le famiglie. All'interno di queste categorie i profili sono differenziati per reddito (con o senza) o per esigenze (di base o evolute). Sui nuovi profili per ora non ci sono indicazioni, ma questa è una base di partenza.
A cosa servono i profili di operatività e l'Isc
Insieme all'indicatore sintetico di costo che sarà obbligatorio per ogni prodotto, grazie alle nuove regole i profili di operatività – uguali per tutte le banche – permetteranno ai clienti di confrontare le offerte dei diversi istituti di credito. In particolare, l'Isc dovrà essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi di contratti di mutuo, anticipazioni bancarie, prestiti personali, prestiti finalizzati, conti correnti per i consumatori, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani. Per i mutui e i finanziamenti l'Isc equivale al tasso annuo effettivo globale (TAEG).
La confrontabilità dei costi dei servizi bancari non può prescindere dalla semplificazione e dalla standardizzazione non solo delle definizioni di profili standard, ma anche delle comunicazioni della banca ai clienti. Questo significa che i fogli informativi e i rendiconti periodici inviati ai titolari dei rapporti conterranno una serie di voci identiche per qualsiasi banca. I relativi valori saranno confrontabili e sarà più semplice, per esempio, capire se si sta spendendo troppo per la carta di credito, piuttosto che per le operazioni di bonifico o per le rate del mutuo. Con le nuove regole, quando arriverà l'estratto conto o il foglio informativo, basterà collegarsi al sito Pattichiari, cliccare sul motore di ricerca e confrontare le proprie condizioni con quelle offerte dalle altre banche per lo stesso prodotto e per lo stesso profilo di cliente tipo.
Gli istituti di credito, inoltre, avranno l'obbligo di attivare adeguate procedure (oggetto delle ispezioni di Banca d'Italia) per garantire che ad ogni cliente siano offerti i prodotti (spesso venduti a 'pacchetto') adeguati al suo profilo operativo. L'attivazione di queste procedure scatterà insieme all'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione dell'Isc. Durante l'estate le disposizioni di via Nazionale avevano creato non poche preoccupazioni negli uffici delle banche, soprattutto per la tempistica di attuazione (come ricordato, la data di entrata in vigore della nuova normativa è fissata nel documento al 31 dicembre 2009). Il timore era che il rendiconto periodico di fine anno per il 2009, consegnato al cliente nei primi giorni di gennaio 2010, avrebbe dovuto essere già predisposto dagli istituti di credito secondo le nuove norme.
Un'ipotesi tecnicamente irrealistica anche per Banca d'Italia la quale ha chiarito, in un incontro con le banche nei giorni scorsi, che il documento di sintesi e il rendiconto annuale saranno redatti secondo le nuove disposizioni a partire dal primo invio dell'esercizio 2010. Entrambi i documenti (ipotizzando un invio annuale di quello di sintesi) dovranno essere spediti alla chiusura dell'anno 2010. Le banche hanno chiesto di rinviare di qualche mese (fino all'entrata in vigore dell'obbligo di indicare l'Isc) anche tutte le altre disposizioni previste per il foglio informativo del conto corrente. La Banca d'Italia, tuttavia, non ha accolto la richiesta. Dunque, fatta eccezione per l'Isc, la nuova veste del foglio informativo dovrà essere pronta dal primo gennaio: conterrà le caratteristiche e i rischi tipici del prodotto o servizio offerto dalla banca, l'elenco completo delle condizioni economiche, le penali e, da primavera anche l'Isc, oltre alle clausole di recesso i tempi massimi per la chiusura del rapporto.
Con le nuove norme di trasparenza – i cui effetti dunque saranno pienamente visibili dopo il primo anno di applicazione e quindi con il rendiconto 2010 spedito a gennaio del 2011 – molte cose dovrebbero apparire più chiare nel rapporto banca-cliente. Almeno questo è l'obiettivo di Bankitalia che ha voluto la svolta con determinazione. Le banche sembrano averlo condiviso, senza negare le inevitabili difficoltà, legate ai tempi di avvio di un meccanismo indubbiamente complesso.
Fonte:ilsole24ore.com (Giuseppe Chiellino)
Ritorna all'inizio
Ristrutturare conviene, con le agevolazioni fiscali
Sono ancora in vigore le detrazioni fiscali per chi sostiene spese di ristrutturazione della propria casa. Si tratta degli sconti previsti delle agevolazioni sui lavori di recupero del patrimonio edilizio. Sono molte le norme e le novità introdotte negli ultimi anni e in particolare quelle della Finanziaria 2008 che ha proroga la detrazione fiscale del 36% a tutto il 2010, mantenendo alla stessa data anche l'aliquota Iva agevolata del 10%. In particolare, il pacchetto delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, introdotte per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1998 e sempre prorogate di anno in anno, si compone di tre distinte misure.
A partire dalla detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione che consiste nella possibilità di usufruire, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi, di uno sconto dall'Irpef dovuta annualmente pari al 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria per gli immobili condominiali), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia per un importo massimo di spesa pari a 48mila euro.
L'agevolazione Iva, prorogata fino al 2010, comprende un'importante novità: sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2008 non è più richiesto l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera utilizzata. Modalità necessaria per gli interventi effettuati fino al periodo d'imposta 2007. Questa semplificazione è valida solo per usufruire dell'aliquota Iva agevolata e non ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef del 36%. L'indicazione della manodopera in fattura rimane quindi un requisito indispensabile per continuare a godere di tale beneficio anche nel triennio 2008-2010.
La detrazione Irpef per l'acquisto o l'assegnazione di case ristrutturate è tornata dal 2008. In vigore fino al 31 dicembre 2006 (e non prorogata per il 2007), a favore di chi acquista o risulta assegnatario di un immobile oggetto di interventi di recupero realizzati a partire dal mese di gennaio 2008 e che si concludono entro il 31 dicembre del 2010. E' poi possibile una detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Essa consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef, in presenza di determinate condizioni, il 19% degli oneri sostenuti, entro l'importo massimo di 2.582,28 euro. Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di S detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000. A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006) . Il vincolo è stringente e vale quindi: sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto, sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
In precedenza il limite di spesa rilevante andava riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, alla persona. Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.
Fonte:e-cremonaweb.it
Ritorna all'inizio
FAO: nel mondo più di 1 mld di persone soffre fame
Aumentano le persone che soffrono la fame nel mondo: più di un miliardo secondo le stime della FAO, a causa degli effetti della crisi economica e alimentare. "La forte recrudescenza della fame, causata dalla crisi economica mondiale, ha interessato principalmente le popolazioni povere dei paesi in via di sviluppo, evidenziando la fragilità del sistema alimentare mondiale e la necessità di una sua urgente riforma": è quanto denuncia il rapporto pubblicato oggi dalla FAO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione) e dal PAM (il Programma Alimentare Mondiale).
Secondo il rapporto annuale della FAO The State of Food Insecurity (SOFI 2009), la quasi totalità di queste persone vive nei paesi in via di sviluppo. In Asia e nel Pacifico si stima siano 642 milioni; nell'Africa sub-sahariana 265 milioni; in America Latina e Caraibi 53 milioni; nel Vicino Oriente e Nord Africa 42 milioni; e nei paesi sviluppati 15 milioni. Il rapporto è stato pubblicato in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Alimentazione che si celebra il 16 ottobre 2009.
"I leader mondiali hanno reagito con determinazione alla crisi economica e finanziaria e sono stati in grado di mobilitare miliardi di dollari in un lasso di tempo molto breve. La stessa azione decisa è adesso necessaria per combattere fame e povertà - ha affermato il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf - L'aumento del numero delle persone che soffrono la fame è intollerabile. Abbiamo i mezzi tecnici ed economici per far scomparire la fame dal pianeta, quello che manca è una più forte volontà politica per sradicarla per sempre. È essenziale investire nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo, non solo per sconfiggere fame e povertà, ma anche per assicurare una generalizzata crescita economica, e dunque pace e stabilità nel mondo".
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
Ritorna all'inizio
Arriva l'e-book a energia solare
Non sarà magari bello, funzionale e popolare come il Kindle di Amazon ma il prototipo di lettore di libri in formato elettronico sviluppato da Lg Display ha dalla sua una caratteristica assai distintiva, quella di essere alimentato ad energia solare. Il dispositivo dispone infatti di una micro cella fotovoltaica capace di un fattore di conversione di energia pari al 9,6% ed è facilmente intuibile quale sia il vantaggio legato alla presenza di tale attributo per gli utenti: evitare qualsiasi rischio di dover interrompere la lettura del proprio romanzo o quotidiano (digitale) preferito a causa di batterie inesorabilmente scariche. Con il suo e-book solare, la multinazionale coreana prova quindi a colmare il limite dell’autonomia operativa di questa sempre più richiesta categoria di gadget. Il lettore ha uno schermo da sei pollici mentre il micro pannello solare a tecnologia thin film (simile a quella impiegata per gli schermi dei notebook a cristalli liquidi alimentati transistor) presenta una forma quadrata di 10 centimetri per lato, è sottile meno di un millimetro e pesa circa 20 grammi. Stando alle indicazioni fornite dalla società, una ricarica di 4-5 ore permette di arrivare a un giorno intero di utilizzo continuativo del dispositivo con la stessa batteria. Di indicazioni circa prezzi ed effettive disponibilità del prodotto al momento non ce ne sono, ma è certo che i primi fortunati utenti a vedere da vicino la nuova “creatura” saranno coloro che visiteranno l’International Meeting on Information Display in programma questa settimana a Seoul.
Fonte:ilsole24ore.com (Gianni Rusconi)
Ritorna all'inizio
Finanziamenti europei a fondo perduto per l’autoimprenditorialità govanile
I finanziamenti europei a fondo perduto nascono per aiutare i giovani, residenti nei territori agevolati, che hanno un’idea imprenditoriale, ma non la forza economica per svilupparla.
Bisogna precisare, che non è sufficiente avere solo una buona idea imprenditoriale e preparazione specialistica, ma occorre che la domanda che si presenterà sia redatta nel modo giusto, cioè presentare un Business Plan che sia, chiaro, specialistico, credibile e completo.
I soggetti che possono usufruire di questi finanziamenti europei a fondo perduto sono giovani da 18 a 35 anni, residenti nei territori agevolati (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata per l’intero territorio regionale, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, solo alcuni comuni).
Potranno essere finanziate, produzioni agricole, artigianali, industriali e la fornitura di servizi alle imprese; per l’investimento sono previsti contributi in parte a fondo perduto (circa il 50%) e mutui a tasso agevolato stabiliti dall’unione europea.
Le spese ammissibili sono: studio di fattibilità, opere murarie, allacciamenti, macchiari, attrezzature, impianti, materie prime, prodotti finiti servizi, affitti e oneri finanziari.
Fonte:prestitiassicurazioni.com
Ritorna all'inizio
Detassazione degli investimenti in macchinari : Tremonti ter - Ulteriori chiarimenti
La stesura definitiva del decreto legge 01. 07. 2009, n. 78, convertito con successive modificazioni nella Legge 03. 08. 2009, n. 102 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla tipologia di macchinari e attrezzature agevolabili e sui soggetti beneficiari dell'agevolazione che qui di seguito si riportano.
BENI AGEVOLABILI
I beni oggetto dell'agevolazione sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. Ciò sta a significare che il riferimento alla tabella 28 non è relativo ai soggetti ivi indicati, e quindi ai fabbricanti, ma esclusivamente ai beni frutto della fabbricazione con le seguenti precisazioni..
I singoli beni risultano agevolabili anche se destinati ad essere incorporati in impianti complessi non di nuova realizzazione. In pratica la sostituzione, all'interno di un impianto già esistente, di un componente compreso nella divisione 28 permette l'accesso all'agevolazione. Diversamente, si ritiene restino esclusi dall'agevolazione i beni che, pur rientrando nella citata divisione, rappresentano materiali di consumo (es. cartucce toner codice 28.23.01).
La detassazione degli investimenti riguarda beni e apparecchiature i quali devono essere caratterizzati dall'elemento della novità.
Al riguardo si precisa che il bene è nuovo non solo quando esce come tale dal produttore, ma anche nel caso in cui venga rivenduto con attestazione di mancato utilizzo o se i beni autoprodotti comprendano una quota non significativa di componenti usati.
Diversamente, da quanto stabilito dalla Tremonti bis, non viene più fatto un esplicito riferimento al fatto che i beni devono essere strumentali per l'attività d'impresa. L'attuale norma utilizza, unicamente, il termine "investimenti", pertanto, sono agevolabili anche i beni non strumentali per l'esercizio dell'attività che costituiscono un mero investimento per l'impresa.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi e dall'attività dai medesimi svolta.
I soggetti beneficiari sono così raggruppati:
- persone fisiche esercenti attività commerciale (comprese imprese familiari o aziende coniugali);
- società di persone ;
- società di capitali;
- società cooperative, di mutua assicurazione e consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- enti pubblici e privati anche non aventi come oggetto esclusivo e principale l'esercizio di una attività commerciale;
- enti pubblici e privati aventi come oggetto esclusivo e principale l'esercizio di una attività commerciale;
Ne consegue che l'agevolazione non compete agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa e alle persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR.
Alla luce di tali precisazioni si rende necessario riportare l'intero contenuto dell'agevolazione integrato con i predetti chiarimenti.
CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE
La misura agevolativa in esame prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del cinquanta per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 1° luglio 2009, data di pubblicazione del decreto sulla G.U., fino al 30 giugno 2010.
L'agevolazione compete esclusivamente sugli investimenti nelle seguenti macro-categorie di prodotti:
Ø macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione;
Ø apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico;
Ø apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate;
Ø macchinari per usi speciali, non classificati altrove, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling ecc..
Sono esclusi strumenti computerizzati e veicoli a motore per uso generico (autoveicoli in genere) e gli investimenti in immobili. Si escludono, inoltre, le apparecchiature che costituiscono materiale di consumo o che costituiscono beni oggetto dell'attività propria dell'impresa.
L'agevolazione Tremonti-ter è applicabile agli investimenti effettuati in beni nuovi.
Il bene è nuovo non solo quando esce come tale dal produttore, ma anche nel caso in cui venga rivenduto con attestazione di mancato utilizzo o se i beni autoprodotti comprendano una quota non significativa di componenti usati.
MODALITA' OPERATIVE
In primo luogo si procede alla determinazione del costo dell'investimento, ossia il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale (art. 110 del Tuir).
Tale costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, installazione ecc…, ma al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 110, comma 1, del Tuir.
Per gli investimenti in leasing si considera il costo sostenuto dall'impresa concedente e non l'ammontare dei canoni. Esso si assume Iva compresa, se tale imposta è indetraibile per l'utilizzatore.
Una volta determinato il costo, si procede a quantificare l'ammontare agevolato che è pari alla metà della spesa sostenuta.
L'agevolazione comporta l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati.
In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile IRPEF/IRES pari al 50% del costo sostenuto.
(esempio: acquisto di macchinario per € 10.000, deduzione dell'imponibile di un importo pari a € 5.000 con conseguente riduzione delle imposte da versare del 27,5% della detassazione, o aliquota progressiva IRPEF per le imprese individuali o società di persone).
La detassazione non ha effetti a fini IRAP.
La detassazione si applica attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione.
L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La nuova "legge Tremonti" contiene uno specifico riferimento a un elenco di beni strumentali agevolabili. Si tratta di nuovi macchinari e nuove apparecchiature, compresi nella divisione n. 28 della Tabella Ateco 2007 riportata qui di seguito:
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
v 28.11. Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
v 28.11.1. Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
v 28.11.11. Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporti su strada e ad aeromobili)
v 2.11.12. Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
v 28.11.2. Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
v 28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
v 28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
v 28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
v 28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
v (esclusi quelli idraulici)
v 28.15.Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e
v quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
v 28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
v 28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
v 28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
v 28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
v 28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
v 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
v 28.22.03 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
v 28.22.03 Fabbricazione di carriole
v 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
v 28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
v 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
v 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
v 28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
v 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
v 28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
v 28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale Nca
v 28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
v 28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
v 28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
v 28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico Nca
v 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
v 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
v 28.29.93 Fabbricazione di livelli, metri, doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
v 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine d'impiego Nca
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
v 28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
v 28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
v 28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
v 28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
v 28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
v 28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
v 28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
v 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
v 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) Nca
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
v 28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
v 28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
v 28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
v 28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
v 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
v 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantire (incluse parti e accessori)
v 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
v 28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
v 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
v 28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
v 28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
v 28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
v 28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
v 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
v 28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
v 28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori)
v 28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
v 28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
v 28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
v 28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori)
v 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
v 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento
v 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote, altre apparecchiature per il bilanciamento
v 28.99.99 fabbricazione di altre macchine e attrezzature per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori)
MOMENTO DI RILEVANZA
L'agevolazione Tremonti-ter è applicabile agli investimenti effettuati in beni nuovi, appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007. All'interno della definizione di investimento ricadono diverse modalità di realizzazione.
Oltre all'acquisto, alla locazione finanziaria e all'acquisizione mediante appalto è prevista anche la capitalizzazione di beni realizzati internamente (Costruzioni in Economia).
Con riferimento al momento dell'effettuazione dell'investimento, si applicano le regole della competenza fiscale dei costi, contenute nell'art. 109 del Tuir.
Per l'acquisto rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse.
La data di entrata in funzione del bene non è rilevante ai fini dell'agevolazione (mentre è rilevante per la deduzione degli ammortamenti)
Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (indipendentemente dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto, nel qual caso rileva l'ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavoro.
Per l'appalto tutto il costo entra nell'anno in cui l'opera è ultimata, indipendentemente dall'inizio lavori (se il contratto prevede la redazione di stati di avanzamento lavori, l'importo dell'investimento viene quantificato in base ai corrispettivi liquidati dall'appaltatore in via definitiva).
Per la costruzione interna è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza avendo a riferimento le spese complessivamente sostenute.
Tutti i momenti indicati sono indipendenti dalla data di pagamento.
PERIODI D'IMPOSTA INTERESSATI E RIFERIMENTI TEMPORALI PER L'INVESTIMENTO
La detassazione riguarda gli investimenti fatti a decorrere dal 01.07.2009 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino al 30 giugno 2010.
L'agevolazione si applicherà solo per i versamenti a saldo e non per gli acconti d'imposta.
La detassazione riguarda i periodi d'imposta 2009 e 2010 e il calcolo del bonus avviene in maniera autonoma.
In sostanza, gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto fino al 31.12.2009, produrranno una detassazione da far valere nella dichiarazione dei redditi 2009 (in giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (in giugno 2011).
Inoltre si rilevano tutti gli investimenti realizzati, ma non le cessioni, e non si esegue alcun confronto dal passato. Si stabilisce solo che l'importo della detassazione spettante è pari al cinquanta per cento.
DECADENZA DEL BENEFICIO
I beni acquisiti mediante l'agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l'acquisto (i beni acquisiti in settembre 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2011).
Per analogia con i precedenti provvedimenti di agevolazione (L.n.383/2001) si può dedurre che il concetto di alienazione sia estendibile anche ai beni dismessi, a quelli destinati al consumo personale e quelli assegnati ai soci.
Per i beni in leasing il concetto di alienazione si configura nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione e nel caso di cessione del contratto di locazione nel periodo di "sorveglianza" (le operazioni di lease-back non costituiscono alienazioni).
Le agevolazioni decadono se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi extra-Ue.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Sarà possibile, a meno di variazioni di norma, cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari). L'agevolazione non si configura infatti come "aiuto di stato" e non dovrebbe essere soggetta a vincoli di cumulo.
Fonte:articolionline.net (a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) )
Ritorna all'inizio
Prestiti senza busta paga e stipendio: come fare ad ottenere?
Se lo stipendio rappresenta la principale garanzia tale da accedere ad un prestito, come si può ottenerlo senza che si disponga di regolare stipendio o busta paga? Se prima il contratto a tempo indeterminato era garanzia per richiedere e ottenere ciò che si desiderava da ogni istituto di credito, oggi, dopo gli scossoni subiti dall’economia negli ultimi anni e soprattutto dopo la crisi, il mercato sembra cambiato e diventato più flessibile.
Partendo dal presupposto che una finanziaria concede un prestito quando ha sufficiente certezza che colui che lo ha richiesto sia in grado di poter restituirlo, altrimenti si vedrebbe obbligata ad agire penalmente contro lo stesso, l’alternativa allo stipendio come garanzia è un immobile o un qualsiasi bene o servizio che produca delle entrate e che costituisca per la banca una garanzia sufficiente all'erogazione del prestito, anche senza certezza di uno stipendio a fine mese.
Altra soluzione è quella di percepire un canone di affitto su un immobile di proprietà. Alcuni istituti di credito, infatti, potrebbero prendere in considerazione l’affitto percepito come un’entrata continuativa buona per concedere il prestito, ma l’importo dovrà essere modesto e proporzionato all’affitto percepito. C’è poi una terza ipotesi per ottenere dei prestiti senza busta paga, negli ultimi anni, applicata in casi particolari da alcune banche.
In alcuni casi, un istituto di credito, può valutare la possibilità di concedere dei prestiti senza busta paga nel caso in cui il richiedente sia un correntista presso quella banca da anni e, seppur in assenza di una garanzia reddituale, abbia fatto costantemente versamenti. Ma questo tipo di prestito senza busta paga viene applicato veramente poco in quanto generalmente le banche pretendono una garanzia reddituale o di un immobile.Per ottenere il prestito seguendo questa procedura (il che si consiglia solo in caso di stretta necessità), bisognerà, però, rivolgersi ad istituti bancari o finanziarie che offrano questo servizio di mutui ipotecari per liquidità.
L’alternativa sarà stipulare un prestito coobligato, cioè un finanziamento con la presenza di un garante e un fideiussore che a sua volta deve offra garanzie come un lavoro, entrate fisse, un immobile a sua volta, una qualsiasi garanzia che sia sufficientemente solida affinchè la finanziaria conceda il prestito.
Rientrano nella categoria categoria di aspiranti prestatari senza busta paga anche i lavoratori in nero. Inoltre, anche in caso di lavori a progetto, o a tempo determinato (in cui la durata del contratto di lavoro non sia sufficiente per estinguere il debito), si devono fornire garanzie aggiuntive.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Sicurezza sul lavoro: correttivi al Testo Unico, una riforma annunciata
Il decreto legislativo n. 106/2009 contiene alcune correzioni ed integrazioni al d.lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Con tale provvedimento si è finalmente completato, dopo ben due anni, l’iter legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina antinfortunistica.
Alla stesura definitiva del decreto correttivo, che consta di 149 articoli e 38 allegati e che è entrato in vigore il 20 agosto, si è arrivati dopo un lungo e complicato confronto realizzato in più sedi e con la partecipazione di tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati.
Dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo del d.lgs. n. 81/2008, si è passati attraverso una istruttoria finalizzata alla formulazione del parere della Conferenza Stato - Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dalla quale il decreto è uscito non poco modificato rispetto al modello iniziale.
Il provvedimento corregge passaggi normativi dell’originaria formulazione del T.U. e, soprattutto, cerca di raggiungere due obiettivi:
porre rimedio ai molti errori materiali e tecnici presenti nell’attuale disciplina - approvata, come noto, a Camere ormai sciolte ed in tutta fretta;
superare, con modifiche improntate al pragmatismo e non alla burocrazia, le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del testo unico.
Le principali novità (che saranno oggetto di una successiva analisi) si concentrano sul Titolo I - toccando la delega di funzioni, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la valutazione dei rischi, gli appalti interni, la sorveglianza sanitaria, la sospensione dell’attività d’impresa, il modello organizzativo di controllo, l’attività ispettiva - e sui titoli III (attrezzature di lavoro), IV (cantieri temporanei e mobili) e XII (disposizioni in materia penale e di procedura penale).
Non tutti gli obiettivi che il decreto correttivo avrebbe dovuto raggiungere possono dirsi raggiunti: lacune e incertezze sono ancora presenti. Forse si sarebbe potuto fare di più, ma il decreto è l’evidente frutto di una mediazione politica, che ha portato il Governo ad accogliere, sui punti più delicati ed innovativi, non poche delle osservazioni critiche formulate in ambiente accademico-giudiziario.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
Ritorna all'inizio
Contratto preliminare o definitivo? Va letta la reale volontà delle parti
L'imposta di registro per le compravendite immobiliari prescinde dal nomen iuris attribuito al documento
Non è la comune denominazione conferita a una scrittura privata, ma la reale volontà negoziale dei relativi sottoscrittori, l'elemento utile a individuare la natura del contratto e quindi la giusta imposta di registro.
Questo è il contenuto della decisione n. 22/02/09 emessa dalla Ctp di Vercelli, conforme a un orientamento della giurisprudenza tributaria che, a sua volta, rileva e assorbe il principio civilistico distintivo tra "contratto preliminare" e "contratto definitivo".
Il contenzioso era sorto a seguito del ricorso di un contribuente che contestava le imposte di registro, catastali, ipotecarie e di bollo - ritenute "di legge" dall'ufficio - relativamente a una scrittura privata di compravendita immobiliare sottoscritta dal ricorrente in qualità di parte acquirente.
L'ufficio Entrate di Vercelli, al momento della registrazione, riteneva "definitivo" l'atto a esso sottoposto, facendolo soggiacere a imposizione in misura "proporzionale".
Avverso l'operato dell'ufficio, il contribuente chiedeva il riconoscimento, in via giudiziale, del rimborso della maggiore somma versata rispetto a quella che sarebbe derivata dalla applicazione erariale in misura "fissa", legittima - secondo lo stesso ricorrente - in considerazione della natura "preliminare" del contratto.
Nell'ambito del contraddittorio instaurato, l'ufficio impositore ribadiva il carattere di "definitività" dell'accordo scritto e, a suffragio di tale conclusione, sottolineava sia l'intero pagamento del prezzo convenuto in favore dell'alienante sia la sinallagmatica soddisfazione del contraente-acquirente, che, in virtù della medesima convenzione, avrebbe potuto godere dell'immediato possesso del bene.
L'ufficio, nelle sue difese, indicava quale norma di riferimento l'articolo 1362 c.c., regolante l'interpretazione dei contratti, che impone all'interprete una lettura della scrittura privata alla luce della comune intenzione delle parti contraenti, prescindendo necessariamente dal nomen iuris attribuito al documento.
La Ctp di Vercelli, rigettando il ricorso, argomentava proprio come la distinzione tra contratto "preliminare" e "definitivo" debba essere conseguente a una indagine sulla "comune intenzione delle parti" non limitata "al senso letterale delle parole", così come disposto dall'articolo 1362 c.c.
Il giudice adito riteneva implicitamente assorbita ogni altra argomentazione dal riscontro dell'intero versamento del prezzo e dall'espressa previsione contrattuale sull'immediato possesso del bene da parte dell'acquirente.
Del resto, tale decisione appare conforme anche al testo di cui alla norma tributaria di riferimento , l'articolo 20 del Tur (Dpr 131/1986), che individua la tassazione negli elementi della "intrinseca natura" e degli "effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione" anche se non vi "corrisponda il titolo o la forma apparente", tant'è che la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 417/1992) e della Commissione tributaria centrale (decisione 778/1983, 6217/1990, 4977/1991, 5652/1991) hanno plasmato un orientamento costante, oggi confermato dalla commissione di merito.
Invero, premesso che la cessione di beni immobili richiede (ex articoli 1350 e 1351 c.c.) la forma scritta ad substantiam, la reale volontà delle parti non può che assumere un peso determinante nell'individuazione dell'uno o dell'altro tipo di contratto, stante il fatto che in quello "definitivo" le parti determinano direttamente il trasferimento del bene da un patrimonio all'altro, mentre in quello "preliminare" i sottoscrittori si obbligano a prestare il consenso in un momento successivo, pur con effetti conformi al negozio contenuto nello stesso contratto preliminare.
In tale contesto, ne discende anche che l'atto pubblico non determina l'effettiva proprietà, fatto che si realizza sin dalla sottoscrizione del contratto - appunto - "definitivo"; in effetti, l'intervento del rogito notarile - attenendo solo alle conseguenze relative alla trascrizione (articolo 2657 c.c.) e alla opponibilità a terzi (2643 e 2645 c.c.) - presuppone già il soggetto "proprietario" del bene, oggetto di convenzione, e conferisce, infatti, solo natura "pubblica" all'effetto dell'accordo.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Antonino Russo)
Ritorna all'inizio
5x1000, le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Dopo le proteste di Federconsumatori e Adusbef circa la mancata previsione nella bozza del CUD 2010 del riquadro per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef al non profit, alla ricerca scientifica e sanitaria e all'università, l'Agenzia delle Entrate si è affrettata a precisare che "la bozza non contiene, per ora, il riquadro per la scelta del 5 per mille solo perché, data la struttura della legge finanziaria, si è in attesa della proroga che sarà disposta, come di norma, per emendamento. In specie, come dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof Giulio Tremonti, i fondi dello scudo fiscale saranno destinati innanzitutto a finanziare proprio il 5 per mille".
Dunque anche le sorti del cinque per mille sono legate ai fondi che arriveranno dallo scudo fiscale. Contrario all'idea si è detto Andrea Olivero, portavoce del Forum del terzo settore. "Il ricorso ai fondi dello scudo fiscale - spiega - è quanto di più lontano potessimo immaginare dalla stabilizzazione del cinque per mille, e ci porta invece al massimo della precarietà. Ancora una volta, non si considera seriamente il terzo settore, che ha bisogno di risorse stabili per operare e per pianificare i propri interventi. L'inserimento della norma in Finanziaria, ancora una volta, comporterà poi che la platea dei potenziali beneficiari sarà il risultato della solita mediazione in Parlamento".
Intanto si fa sempre più accesa la concorrenza tra banche per accaparrarsi clienti interessati ad usufruire dei vantaggi dello scudo fiscale. E in questo clima appare del tutto isolata la decisione di Banca Etica ed Etica SGR di non accettare la raccolta di capitali che dovessero rientrare in Italia grazie allo "scudo fiscale". Di conseguenza - fanno sapere - non predisporremo alcuna misura commerciale e operativa al fine di attirare tali capitali o facilitarne il rientro. Mentre la maggior parte degli istituti di credito stanno mettendo in campo "task forces" di esperti e strumenti finanziari ad hoc per intercettare il ghiotto boccone dei capitali occultati e ora in via di rientro - si legge nel comunicato stampa - Banca Etica opera una scelta di sobrietà e responsabilità che va anche nella direzione dell'educazione finanziaria e della responsabilizzazione dei cittadini.
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
Ritorna all'inizio
Consulenti del lavoro: professionista senza struttura non è soggetto a Irap
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro in un parere pubblicato sul sito www.consulentidellavoro.it ha chiarito che non sono soggetti all'ira par i professionisti che operano senza una propria struttura. Per questo nel caso in cui l'abbiano pagata per errore, avranno diritto a chiederne il rimborso. Nel parere si legge che "In assenza di presupposto impositivo i professionisti senza struttura hanno oramai consolidato un comportamento volto a non compilare il quadro Irap ovvero, nell'ipotesi piu' cauta, laddove l'assenza di struttura non sia del tutto pacifica, a compilare e determinare l'imposta, a versarla e a chiedere il rimborso all'Ufficio. Appare censurabile, invece, il comportamento di coloro che compilano il quadro Irap, determinano l'imposta e non la versano nel presupposto che la stessa non sia dovuta". La Fondazione precisa che "non vi sono indicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate circa il metodo da utilizzare per il recupero dell'Irap versata in acconto, laddove l'acconto medesimo non venga indicato nel quadro Irap posto che il medesimo non e' stato compilato". In pratica, spiegano i consulenti, ci si avvale di tre strade: "Indicare nel quadro RX il credito risultante dai modelli F24 versati a titolo di acconto, pur in assenza di compilazione del quadro Irap, e utilizzarlo in compensazione; effettuare una comunicazione, mediante l'apposito modello, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, con la quale si fa presente che con riferimento ai versamenti effettuati con i modelli F24 si e' incorso in un errore poiche' si e' indicato il codice Irap 3818 (primo acconto) e 3819 (acconti successivi o unico acconto), mentre il codice corretto e' un altro; effettuare una ordinaria richiesta di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, relativa all'Irap versata in acconto e non dovuta".
Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
Ritorna all'inizio
Poste Italiane, attacco hacker “Senza danni per i risparmiatori”
Se siete correntisti di Poste Italiane (o anche semplici curiosi) e vi siete collegati nel tardo pomeriggio di sabato al sito del gruppo, certo sarete rimasti male nel vedere la home page oscurata salvo per quanto riguarda un messaggio di errore, che spiegava di come il sito fosse stato messo sotto attacco da parte di un gruppo di hacker che “questa volta ci siamo limitati”, hanno scritto, ma alla prossima occasione promettono di fare molti più danni, come sembra siano nelle condizioni di fare. La preoccupazione, almeno per l’immediato, può lasciare il posto alla tranquillità: Poste Italiane ha comunicato infatti che non ci sono stati danni per i correntisti, che con sempre maggior frequenza utilizzano il sito per le loro operazioni di risparmio.
“Un attacco solo superficiale che non ha intaccato minimamente i server con i dati personali degli utenti”, precisano in un comunicato i responsabili del servizio, ma certo non è stata una bella figura per Poste Italiane specialmente agli occhi del piccolo risparmiatore che è anche il target dell’offerta del gruppo. Gruppo che, dal canto suo, sta spendendo molte energie (anche attraverso comunicati televisivi) per tranquillizzare la propria platea da un lato e rimediare alla vulnerabilità dl suo sistema dall’altro.
Fonte:bassitassi.com (Moreno)
Ritorna all'inizio
Mutui, Consumatori contro proposta Ue sul limite del 40% del valore dell'immobile
Nella giornata di ieri è rimbalzata sui mezzi stampa italiani la proposta della Commissione europea, poi smentita dal portavoce del Commissario al mercato interno Charlie McCreevy, di ridurre al 40% del valore dell'immobile l'importo coperto dai mutui bancari. Oggi, in Italia, il limite è dell'80%. "La proposta dell'Unione Europea credo sia dovuta ai nuovi ingressi di Paesi con un reddito procapite più basso - ha detto ad HC Fabio Picciolini, Segretario di Adiconsum - Noi non siamo d'accordo con questa proposta perché, prima di tutto, quasi nessuna banca italiana arriva a coprire l'80% del valore dell'immobile e poi perché lo sbarramento al 40% negherebbe l'accesso al mutuo a molte famiglie".
Reazioni di disaccordo sulla proposta Ue sono arrivate anche da Federconsumatori e Adusbef. "La proposta della Commissione europea, oltre ad essere assurda e demenziale, dimostra ancora una volta il grado di competenza dei commissari europei. In che pianeta vivono i commissari europei?" si sono chiesti i rispettivi presidenti di Adusbef e Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti.
"Non sanno Lorsignori che la crisi dei mercati finanziari mondiali, che sta mangiando l'economia reale, non deriva dai mutui erogati in Europa, che raggiungono il massimo del 70/90% del valore dell'immobile, ma dalla creazione del denaro dal nulla con swap, strutturati, prodotti derivati e da crediti concessi negli Usa per l'acquisto delle abitazioni a cittadini che non avevano alcuna possibilità,con i propri redditi dichiarati di effettuare il rimborso?"
Ed anche la precisazione del portavoce di Charlie McCreevy, secondo le due Associazioni dei consumatori "è una toppa peggiore del buco". Adusbef e Federconsumatori preoccupate ancora di più dalle smentite del portavoce, che confermano la discussione su una proposta demenziale, chiedono maggiori chiarimenti su eventuali direttive che determinano le libertà economiche di milioni di consumatori.
Fonte:helpconsumatori.it (GA)
Ritorna all'inizio
Bankitalia, è record del debito pubblico. Entrate tributarie in calo del 2,5%
Il debito pubblico sale ancora e tocca un nuovo record ad agosto raggiungendo i 1.757,5 miliardi di euro. E' quanto emerge dal supplemento finanza pubblica del Bollettino Statistico della Banca d'Italia.
Precisamente il debito ad agosto è arrivato a 1.757,534 miliardi di euro in aumento di 3,359 miliardi rispetto al mese precedente, in cui è stato raggiunta la cifra di 1.754,175 miliardi di euro.
Rispetto allo stesso mese del 2008, in cui il debito è stato pari a 1.666,605 miliardi, l'aumento è del 5,4%.
Quanto alle entrate tributarie, nei primi otto mesi del 2009 sono state pari a 250,988 miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2008, quando le entrate sono arrivate a 257,463 miliardi di euro, si registra un calo del 2,5%.
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Prezzi biglietti aerei voli low cost: come risparmiare? Gli optional a pagamento si moltiplicano
Addio care vecchie centinaia di euro per un biglietto aereo: oggi volare low cost si può e, nonostante il fallimento di alcune compagnie aeree come MyAir, le offerte sui voli sembrano spopolare ed essere diventate le preferite anche da chi esige maggiore comodità.
Ma non tutto è oro quel che luccica: i voli low cost, infatti, arrotondano l’offerta facendo pagare spropositatamente i costi aggiuntivi come la scelta del posto, bagaglio d’imbarco, check-in, eventuali chili in più sul peso stabilito dalla compagnia in questione. Quasi tutte le compagnie Usa, per esempio, ormai chiedono 15 dollari per il primo collo imbarcato in stiva su una tratta domestica e 25 per il secondo.
E ancora, Easyjet, sui cui voli non i prenota il posto, apre l’imbarco in anticipo ai passeggeri disposti ad aprire il portafoglio pur di garantirsi i posti vicini o i migliori (un posto vicino al finestrino si paga 11 euro in più per esempio), mentre Ryanair ha reso obbligatorio da qualche settimana il check-in online, in molti casi con un costo suppletivo di 5 euro.
Alcune compagnie made in Usa, inoltre, ormai da qualche tempo, obbligano i clienti di taglia XXL a pagare un congruo sovrapprezzo, spesso costringendoli ad acquistare due biglietti. L'unità di misura quasi per tutti è la cintura di sicurezza: chi non riesce ad allacciarsela, paga. Specie se non si trovano due sedili vicini liberi.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Risarcimento incidente provocato con auto rubata
Quando un’auto viene rubata, e con questa viene commesso un incidente dal ladro, se non si è tempestivi possono nascere delle grane. Innanzi tutto, nel momento in cui viene rilevato che l’auto è stata rubata, il proprietario deve provvedere, ancor prima di disperarsi, a recarsi nel più breve tempo possibile alla stazione dei Carabinieri o al Comando di Polizia più vicino al fine di sporgere la denuncia di furto; lo stesso dicasi se la macchina viene rubata all’estero. Occorre anche in questo caso presentare una denuncia alle competenti Autorità straniere, ed al rientro in Italia occorre “ripetere” la denuncia presentandola ai Carabinieri o alla Polizia. La seconda cosa da fare, sempre con la massima celerità, è quella di contattare il servizio sinistri della compagnia di assicurazioni; se trattasi di una compagnia di assicurazioni on line, e magari non è orario di call center, è sempre bene inoltrare in via preliminare una e-mail denunciando l’accaduto; dopodiché appena il call center è attivo occorre provvedere a contattare i consulenti della compagnia, i quali spiegheranno all’assicurato la prassi da seguire.
Fonte:bassitassi.com
Ritorna all'inizio
Studi di settore al restyling. Dal 2010, in 68 con una nuova veste
Approvato, con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2009, il programma di revisione di 68 studi di settore, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2010. La revisione, che coinvolge studi di settore la cui precedente evoluzione risale al periodo di imposta 2007, riguarda, in particolare:
- 21 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture
- 20 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi
- 6 studi relativi ad attività professionali
-21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.
Il provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, assolve a quanto stabilito dal legislatore che, con l'articolo 10-bis, comma 1, ultimo periodo, della legge 146/1998, ha introdotto, nel processo di costruzione degli studi di settore, l'obbligatorietà della revisione.
Tale obbligo di restyling, fissato ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore, ovvero dalla data della sua ultima revisione, deve essere sottoposto ad approvazione dopo aver acquisito il parere della Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 146/1998.
In merito, il programma di revisione è stato sottoposto, nella seduta del 16 settembre scorso, all'esame della Commissione degli esperti, che ha espresso, all'unanimità, parere favorevole.
La finalità della revisione degli studi di settore è, evidentemente, quella di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
Gli studi di settore costituiscono, difatti, uno strumento in grado di determinare i ricavi o compensi "potenziali" delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici, considerando le condizioni di operatività degli stessi e tenendo conto, oltre che delle variabili di natura contabile, anche di:
variabili strutturali interne (ad esempio, il processo produttivo, l'area di vendita, l'ubicazione)
variabili strutturali esterne all'impresa o attività professionale (ad esempio, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza).
Nel processo di elaborazione degli studi di settore, oltre alle variabili di natura contabile e quelle di natura strutturale, vengono prese in considerazione anche le caratteristiche dell'area territoriale in cui l'impresa o il professionista svolge l'attività, in termini di:
livello dei prezzi
condizioni e modalità operative
infrastrutture esistenti e utilizzabili
capacità di spesa
tipologia dei fabbisogni
capacità di attrazione e domanda indotta.
L'attività di revisione nel tempo dello studio garantisce che lo stesso mantenga la sua caratteristica di strumento in grado di cogliere la capacità di un'impresa o di un professionista di produrre ricavi o compensi e, in tal modo, di capire i cambiamenti dei settori economici interessati dagli studi.
Di tale esigenza si è, da subito, tenuto conto; infatti, a partire dal 2002, con l'evoluzione dello studio degli autotrasportatori, sempre più numerosi sono stati gli interventi di revisione degli studi di settore, effettuati allo scopo di rendere tali strumenti sempre più aderenti alla realtà economica, in considerazione delle variazioni di prodotto, di processo, di mercato nonché del mutare delle realtà professionali.
A quanto detto si aggiunge anche la necessità, emersa nell'ultimo anno, di procedere alla revisione degli studi di settore su base regionale, in attuazione del "federalismo fiscale" contenuto nel Dl 112/2008.
Il provvedimento del direttore, che riporta l'elenco degli studi di settore da sottoporre a revisione e le relative attività economiche, consente ai contribuenti, cui si applica tale strumento di accertamento, di conoscere tempestivamente gli studi coinvolti dal processo di revisione. Per alcuni di essi si tratta di una seconda evoluzione, mentre per altri è la terza.
Tra gli studi coinvolti nel restyling ne sono presenti alcuni all'attenzione, in passato, delle categorie e interessati da importanti interventi dell'Agenzia, come, ad esempio, quelli del comparto manifatturiero del TAC (tessile - abbigliamento - calzature).
Per il commercio si segnala lo studio UM04U, relativo alle farmacie, mentre per i servizi lo studio UG44U (albergatori e affittacamere), quelli degli intermediari del commercio, gli UG61, e lo studio dei fotografi, l'UG74U. In particolare, la prossima versione di quest'ultimo studio di settore si dovrebbe applicare anche ai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2010, avranno svolto l'attività di fotoreporter.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Maria Rita D'Isanto;Francesca Nesci)
Ritorna all'inizio
Con lo scudo stop a redditometro e inversione dell'onere della prova
Scadenza ferma al 15 dicembre per dichiarazione e versamento. Tempi "ragionevoli" per gli adempimenti più complessi
Lo scudo "salva" dall'inversione dell'onere della prova anche per le attività detenute illegalmente nei "paradisi" negli anni passati. No all'utilizzo delle operazioni di emersione ai fini del controllo fiscale nei confronti della società riconducibile al contribuente in qualità di dominus.
Sono alcune delle novità contenute nella circolare n. 43/E del 10 ottobre, con cui l'agenzia delle Entrate detta le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione.
Chi emerge evita l'inversione dell'onere della prova - L'adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo la prova contraria.
Lo scudo si allarga alle società riconducibili al "dominus" - Le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal contribuente, dominus di una società di capitali, non possono essere utilizzate per l'avvio di un accertamento o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'impresa. Ai soli fini tributari, dunque, sotto la protezione dello scudo, entrano pure i soggetti che possono essere ricondotti al dominus dell'impresa. L'ombrello dello scudo copre, inoltre, i soggetti interposti attraverso cui il contribuente dichiarante ha detenuto all'estero le attività rimpatriate o regolarizzate.
La circolare precisa, inoltre, che dalla previsione di non utilizzabilità delle operazioni di emersione a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria sono esclusi i procedimenti in corso al 4 ottobre 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 103/2009.
Trust "finti" interposti e trust reali - La circolare conferma che l'emersione delle attività detenute al di fuori del territorio dello Stato è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nell'ipotesi di attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente tramite interposta persona.
In questo contesto si inserisce anche l'ipotesi di attività detenute all'estero attraverso il trust. A questo proposito, il documento di prassi distingue tra trust fittiziamente interposti e trust reali. Nel primo caso - ad esempio, quando il trust è revocabile per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor, o quando il trust non è discrezionale e il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust, che risultano invece esercitati dai beneficiari - la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l'effettivo possessore dei beni. Diversamente, i trust reali, soggetti all'Ires e tenuti quindi agli adempimenti sul monitoraggio fiscale, qualora non abbiano osservato tali disposizioni, possono utilizzare le modalità indicate nell'articolo 13-bis del Dl 78/2009 per l'emersione delle attività da essi irregolarmente detenute all'estero.
Cfc e rimpatrio, tra soggetti ed effetti - Anche le imprese estere controllate da o collegate a un soggetto residente in Italia (Cfc) possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione. In questo caso, la circolare chiarisce che l'accesso allo scudo è previsto in capo alla Cfc, mentre a usufruire degli effetti dell'emersione è, in qualità di interponente detentore del reale "dominio" delle attività rimpatriate o regolarizzate, il contribuente residente nel nostro Paese.
Protezione nei confronti del redditometro - Anche l'accertamento sintetico resta off limits nei confronti dello "scudante". E' il caso, ad esempio, di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.
All'appuntamento del 15 dicembre dichiarazione e versamento. Tempi "ragionevoli" per gli altri adempimenti - Ferma restando la data del 15 dicembre come termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e fornire all'intermediario la provvista necessaria al pagamento dell'imposta straordinaria dovuta, la circolare apre alla possibilità che eventuali ulteriori complessi adempimenti - da parte del contribuente o degli intermediari - legati all'operazione di emersione siano perfezionati "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma".
Regolarizzazione: ampliata la lista dei Paesi - La regolarizzazione guarda fuori dalla Unione europea: in aggiunta ai Paesi della Ue e a quelli dello Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Islanda e Norvegia), è consentito regolarizzare da tutti i Paesi dell'OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. Si tratta, in particolare, di: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Turchia.
Obblighi in materia di antiriciclaggio - La circolare conferma, per gli intermediari, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette nei casi in cui gli stessi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione sono frutto di reati diversi da quelli per i quali l'adesione allo "scudo" determina la causa di non punibilità.
Fonte: nuovofiscooggi.it (Chiara Ciranda;Giulia Marconi)
Ritorna all'inizio
L'industria riparte nel terzo trimestre
Dopo cinque cali consecutivi il Centro studi Confindustria prevede per il terzo trimestre 2009 un aumento della produzione industriale del 5,9 per cento (nel secondo trimestre il calo era stato del 3,5%).
Il dato é contenuto nell'indagine rapida sulla produzione industriale, diffusa oggi dopo il dato Istat di agosto, e mostra una notevole revisione al rialzo rispetto alla stima del 29 settembre per lo stesso periodo pari a +3,9 per cento.
Il Centro studi di Confindustria stima anche una flessione della produzione industriale in settembre su agosto del 3,2%, che ridimensiona il balzo anomalo (+7%, causato da fattori statistici) del mese precedente. Il dato di settembre rimane comunque del 3,6% superiore ai valori di luglio e del 6,1% a quelli di giugno (dati destagionalizzati).
Il livello risulta, invece, del 20% inferiore al picco precrisi (aprile 2008), avendo recuperato solo il 7,5% dai minimi di marzo 2009. La produzione media giornaliera si riduce a settembre 2009 del 12,7% sul settembre 2008. In agosto la contrazione annua era stata del 18,3% (dati corretti per il diverso numero di giornate lavorative). Nei dati grezzi l'attività diminuisce in settembre del 12,3% sullo stesso mese del 2008 (-14,5% in agosto).
Nel confronto internazionale ad agosto l'Italia mostra un incremento molto più robusto di quello di Germania (+1,7%) e Francia (+1,8%). Ciò consente di riequilibrare il divario accumulato nei mesi precedenti. L'indicatore anticipatore dell'Ocse delinea ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi.
Fonte:ilsole24ore.com
Ritorna all'inizio
Vivere più a lungo e contenti: 2000 euro al mese. Sedici milioni pronti a cambiare vita
Downshifting, si chiama così la nuova tendenza ‘al vivere meglio’. Il termine indica una pratica traducibile come scalare marcia, rallentare. Ma per definizione di Wikipedia indicherebbe una ‘scelta da parte di diverse figure di lavoratori di giungere a una libera, volontaria e consapevole riduzione del salario, bilanciata da un minore impegno in termini di ore dedicate alle attività professionali, in maniera tale da godere di maggiore tempo libero’.
Ed è proprio il maggiore tempo libero da dedicare a se stessi e alla propria vita il motivo scatenante per cui molte persone oggi provano il desiderio di ‘scalare marcia’. E’ lo stress della vita lavorativa quotidiana, sono le lunghe code di traffico in cui siamo costretti ogni giorno ad ogni ora, sono i telefonini che squillano all’impazzata per rispondere a mille richieste e risolvere mille problemi. Sono le lancette dell’orologio che inevitabilmente segnano il veloce trascorrere del tempo, troppo poco sempre per le tante cose che ognuno si trova a dover affrontare ogni giorno.
La pratica dello ‘scalare marcia’, in questo momento di particolare crisi, sta cominciando ad essere registrata dai radar di sociologi e studiosi dei comportamenti di massa. Datamonitor, agenzia londinese che si occupa di ricerche di mercato, stima che in tutto il mondo i lavoratori potenzialmente inclini a fare downshifting sarebbero 16 milioni. Ogni anno, circa 260 mila cittadini britannici fanno una scelta di vita che va in quella direzione.
Nel 2008, il ministero dei Servizi sociali australiani ha stimato che sono almeno un milione le persone, tutte comprese nella fascia di età tra i 25 e i 45 anni, che hanno deciso di scalare una marcia e la stragrande maggioranza (circa il 79%) lo ha fatto non solo cambiando lavoro e quindi regime di vita, ma anche scegliendo di abbandonare la città a favore di località costiere e di campagna. Dallo stress cittadino alla quiete della natura in perfetto stile ‘otium’ latino.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
Cassazione: scattano le manette per imprenditore che investe in un’azienda in crisi
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 38577/2009) ha stabilito che rischia il carcere l’imprenditore che gestisce la società in crisi continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti e ciò anche se la gestione avventata dura pochi mesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto ineccepibili “le argomentazioni in forza delle quali sono state ravvisate le altre condotte illecite, in considerazione del fatto che il (…)ben consapevole della situazione economica della società e dello stato di dissesto oramai irreversibile e che, nonostante questo, aveva continuato a gestire la società sotto un’apparenza di normalità, dissimulandone le condizioni attraverso un vorticoso giro di finanziamenti destinati a coprire temporaneamente i precedente buchi, con il solo effetto di ritardare colpevolmente una fine oramai inevitabile”.
Fonte:studiocataldi.it (Cristina Matricardi)
Ritorna all'inizio
Dialers, false lotterie e phishing. Su Internet c'è la truffa in agguato
Dialers, spamming, catene di e-mail, fantomatiche lotterie o concorsi a premi, false vendite. Sono solo alcune delle tante truffe che affollano la rete Internet. Sempre più in crescita appare l’agguato dei Dialers, programmi (files ".exe") che connettono l’utente, a sua insaputa, a numeri telefonici a pagamento. E lo fanno disconnettendo il modem dal provider, per poi ricollegarlo a numeri che fanno lievitare la bolletta telefonica. Solitamente si tratta di numeri che iniziano con 709, 899, 166. Programmi che a volte impostano la connessione automatica a numeri internazionali (tipo +00773), e che una volta scaricati e lanciati, indirizzano il pc ad aree riservate dove si possono scaricare loghi, suonerie, sfondi per il computer, software, musica mp3, filmati e immagini pornografiche, ad un costo medio che arriva fino a 2,5 euro+iva al minuto.
Una sentenza della Cassazione ha dato nuove speranze a coloro che vogliono combattere questi ‘parassiti’ della rete chiamati dialers, considerati i più aggressivi. La Suprema Corte ha deciso che nel caso in cui l'utente contesti gli addebiti in bolletta Telecom, anche quelli relativi all'uso di numeri a pagamento per la connessione ad internet, la stessa Telecom Italia dovrà fornire i tabulati delle telefonate nella loro interezza. A tanti è poi accaduto, di fronte a certe bollette, di non aver pagato le fatture inviate da Telecom Italia e di aver subito conseguentemente il taglio della linea. Per questo la Corte ha deciso che, quando c'è una contestazione degli addebiti, Telecom dovrà rinviare la disattivazione della linea per morosità fino alla fornitura dei tabulati completi delle chiamate.
Nel caso delle catene di e-mail, queste possono andare oltre la semplice burla, per divenire una vera e propria truffa finalizzata alla raccolta di indirizzi per lo spamming (invio di grandi quantità di e-mail indesiderate). È di questi giorni la notizia che la Commissione europea ha invitato i governi a imporre sistematicamente sanzioni severe contro i responsabili dello spamming, un flagello che colpisce attualmente il 65% degli europei (il 64% degli italiani), secondo un recente sondaggio. Ci sono ad esempio i messaggi che promettono un cellulare gratis in cambio dell’inoltro, ad altri venti destinatari, dello stesso mssaggio. E per essere certi dell'avvenuta spedizione bisogna inviarne un'altra copia, con i 20 indirizzi in chiaro, ad un ulteriore indirizzo specificato nel corpo del testo. Ecco un modo veloce ed efficace per raccogliere senza fatica migliaia e migliaia di indirizzi di e-mail, pronti da usare per inviare spam. Dunque è sempre bene avere attivo l’anti-spam e non aprile e-mail sospette.
Poi ci sono le false vendite: il commercio elettronico non è immune dal classico "pacco". Come in ogni vendita per corrispondenza, si corre il rischio che l'oggetto acquistato non risponda poi alle aspettative, o addirittura di pagare per non ricevere mai niente in cambio. Il rischio è tanto maggiore su Internet, dove è più facile per un truffatore nascondersi dietro l'anonimato. Shopping in rete dunque sì, ma con cautela, andando sui siti più noti e di comprovata serietà.
Inoltre, con l’aumento delle transazioni economiche on-line si accrescono proporzionalmente anche le frodi: siti clonati e casi di 'phishing', fenomeno con cui i truffatori si fingono istituti bancari per carpire informazioni personali come account e password del correntista, frodi sugli acquisti effettuati in rete. La difficoltà riscontrata dalla Polizia Postale è che gran parte delle frodi vengono architettate e gestite dall’estero e che i colpevoli sono difficilmente rintracciabili al di fuori del territorio dello Stato.
C’è poi un nuovo sistema che si sta diffondendo on line per truffare gli inserzionisti su internet. Attenzione a chi, residente all'estero, dimostrandosi particolarmente gentile e interessato all'oggetto messo in vendita, chiede informazioni dettagliate. Dopo qualche giorno arriva l'assegno estero con un importo a volte superiore. In banca l’operatore comuncherà che ci vorranno dai 7 ai 20 giorni lavorativi per verificare l’assegno. In questo periodo chi l'ha inviato inizia a tempestare il venditore di telefonate per poter ritirare l’oggetto. Le pressioni fanno cadere in trappola molti che, spaventati e per rispettare l'accordo preso, consegnano l'oggetto in vendita. Dopo qualche giorno la spiacevole sorpresa: la banca dirà che l’assegno è falso.
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Menu di sezione: