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3° invio Febbraio_2012

News e Fax > Febbraio 2012

Elenco news :

Modello CUD 2012: consegna entro fine febbraio

Applicazioni iPhone, sarà obbligatorio il consenso preventivo per acquisire le rubriche di contatti

Studi di settore: novità per gli accertamenti analitico-presuntivi

CIVIS: nuovi soggetti abilitati

Mezzogiorno; Promozione dei prodotti tipici

Pirateria online: Unione Nazionale Consumatori, in arrivo nuova direttiva sui diritti d'autore

MSE; Incentivi alle pmi rilevati via web

Pronti contro termine 2012: rendimenti, durata e condizioni. Confronto per scegliere migliori

Spesometro senza sanzioni

Dichiarazione IMU: si deve fare?


Enti non commerciali; Esenzione ICI, stretta in arrivo

Il 73,6% aziende usa social network per selezione del personale

Cassazione: legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia assente alle visite domiciliari

Affitto d’azienda e dichiarazione Iva

Turismo, italiani non viaggiano più

Arriva “Fidiprof”: più credito ai liberi professionisti


Cassazione: apprendistato, adeguatezza e idoneità dell'attività formativa

Pmi; Innovazione, dote da 75 milioni

Riscatto laurea: deducibilità piena solo per contributi pagati post 2001

Osservatorio: cellulari al posto della carta di credito, una nuova frontiera per i pagamenti

Pedofilia: l’orco si nasconde tra gli ‘amici’ dei social network. La denuncia di Meter

Per l’IVA trimestrale vale il fatturato, dice l’Agenzia

Nuovi moduli per l’iscrizione degli ausiliari al commercio

Pensioni donne 2012: uscita anticipata con regole prima della riforma Monti. Come fare

Le Pmi «a lezione» di Borsa

Imu regolamento 2012 e aumento iva al 23% nel decreto fiscale Monti. Tutte le novità

Debiti con il Fisco: nuove dilazioni Equitalia

Risparmio Energetico; Il Fondo Kyoto sblocca 600 mln

Liquidazioni IVA trimestrali, per le nuove soglie rileva sempre il volume d’affari

Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012

Modello CUD 2012: consegna entro fine febbraio

Ultimi giorni per consegnare ai propri dipendenti la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati: il modello CUD 2012 deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente da parte dei datori di lavoro entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Dati generali
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare i propri dati identificativi e il codice fiscale (non deve essere indicato il numero di Partita Iva), l’indirizzo della sede della società completo di telefono e posta elettronica, il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla classificazione delle attività economiche consultabile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Devono, inoltre, essere indicati i dati anagrafici del contribuente e il suo domicilio fiscale al 31 dicembre scorso.

Dati fiscali
La certificazione deve indicare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno precedente e le relative ritenute operate, le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi soggetti a ritenuta d’acconto o a imposta sostitutiva e quelli assoggettati a tassazione separata.

Dati previdenziali e assistenziali
Il CUD 2012 deve contenere i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps e all’Inpdap nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati ovvero dovuti relativi all’anno precedente.

Consegna del modello
La consegna del modello CUD 2012 potrà avvenire anche in formato elettronico purché il lavoratore sia messo nelle condizioni di visualizzare e stampare il documento qualora necessario. Il contribuente in possesso di due o più CUD nonché tutti i lavoratori dipendenti a cui non sono state effettuate correttamente le operazioni di conguaglio sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Il termine ultimo della consegna è fissato alla data del 28 febbraio.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Applicazioni iPhone, sarà obbligatorio il consenso preventivo per acquisire le rubriche di contatti


Le applicazioni software per iPhone e iPad dovranno chiedere un'approvazione esplicita agli utenti se acquisiscono la loro rubrica di contatti, ad esempio attraverso un messaggio di avviso. L'annuncio di Apple sul giro di vite dei suoi regolamenti arriva in seguito a un dibattito su internet. A iniziarlo è stato il caso sollevato da un social network per condividere immagini, Path: la sua applicazione archiviava in modo automatico i contatti sull'iPhone, senza avvertire gli iscritti.

È stata la scintilla di una lunga discussione ripresa da blogger e quotidiani online. Che hanno continuato le indagini. Path prima ha minimizzato, poi ha deciso la cancellazione dei dati finora acquisiti e l'adozione di una policy che prevede la segnalazione agli utenti prima di ottenere la lista dei loro contatti. La discussione presto ha coinvolto anche altre reti sociali online. Ed è diventata un'occasione per chiarire i regolamenti interni. Twitter, ad esempio, ha annunciato che mostrerà ai suoi utenti un avviso se le sue applicazioni per sistemi operativi Android e iOS di Apple richiedono indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono. Un portavoce di Apple ha chiarito che infrangono le linee guida quelle applicazioni non progettate per chiedere il permesso preventivo quando ricevono o trasmettono i dati dei contatti telefonici: inoltre in futuro qualsiasi "apps" sulla sua piattaforma dovrà richiedere «l'approvazione esplicita dell'utente», ha affermato il portavoce dell'azienda californiana che produce iPhone e iPad. Negli Stati Uniti le critiche emerse su internet avevano raggiunto anche l'aula del Senato, innescando la richiesta di un'audizione. Tim Bray, capo delle relazioni con gli sviluppatori Android, ha confermato di recente che il sistema operativo per dispositivi mobili di Google non condivide alcuna informazione relativa ai contatti telefonici con terze parti senza l'autorizzazione preventiva.

Fonte:ilsole24ore.com (Luca Dello Iacovo)
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Studi di settore: novità per gli accertamenti analitico-presuntivi


Con la Manovra Monti sono stati esonerati dagli accertamenti presuntivi fino al 2010 i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore per il periodo d’ imposta oggetto di controllo e per quello precedente. Chiarimenti da Telefisco 2012

Con il DL 201/2011 sono state apportate modifiche alla disciplina degli studi di settore. In particolare, l’art. 10 comma 9 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) ha introdotto alcune novità per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi.

Per tali soggetti:
sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art 39, DPR 600/73 e all’ art. 54,DPR 633/72).
sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73). In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo del quarto anno). Inoltre, tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti penali dal DLgs 74/2000.
l’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR 600/1973) è utilizzabile solo quando il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 (e non 1/5, ovvero 20%) quello dichiarato.

Telefisco sugli studi di settore precedenti al 2010

A fronte di tali nuove misure, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici se l’ammontare delle attività non dichiarate fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti, fino ad un massimo di €. 50.000.

Con il comma 11 all’art. 10 del cd DL Salva Italia, sono stati previsti inoltre controlli sempre più rigidi per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.

Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012.

Per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d’imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti “franchigie” da accertamento (cioè quelle previste dall’ art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

Al riguardo, in occasione del consueto appuntamento di Telefisco 2012, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione che esonera dagli accertamenti presuntivi i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

In pratica, è stato precisato che per i periodi d’imposta precedenti il 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo i soggetti soggetti agli studi di settore che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.

Fonte:fiscoetasse.com (Dott. Raffaele Pellino)
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CIVIS: nuovi soggetti abilitati


Con il Provvedimento direttoriale del 15 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero dei soggetti che possono utilizzare il canale telematico CIVIS estendendolo anche alle società di servizi dei CAF, prima abilitati al solo invio telematico dei mod. F24.

CIVIS è una piattaforma online che permette di richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia, consentendo di compiere le stesse operazioni che prima venivano svolte presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate e che ora è consentito effettuare solo in via telematica.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento Direttoriale del 21 giugno 2007 aveva individuato quali intermediari abilitati al servizio telematico Entratel, al solo fine di trasmettere i modelli F24, le società di servizi dei Cafdipendenti.
Trattasi di società che effettuano le attività di assistenza sotto il diretto controllo del CAF ma che non rientrano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; queste infatti sono utenti telematici per la sola trasmissione dei modelli F24.

Con il provvedimento in esame, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, è ampliato l’ambito delle funzioni che possono essere svolte dalle predette società in qualità di intermediari telematici, con la previsione dell’utilizzo del servizio telematico CIVIS per conto dei loro assistiti.

In tal modo, diminuisce l’afflusso di contribuenti presso gli uffici dell’Agenzia, migliorando e semplificando i rapporti con i contribuenti e riducendo i tempi di erogazione dei servizi che sono forniti tramite il servizio telematico.

Fonte:i-dome.com
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Mezzogiorno; Promozione dei prodotti tipici


Le Camere di Commercio di Chieti, Cosenza, Crotone, Foggia, Latina, Matera, Potenza, Siracusa e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise, in collaborazione con Mondimpresa e con il patrocinio di Unioncamere, organizzano la terza edizione del progetto SIAFT, iniziativa finalizzata a favorire e rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, ristorative e turistiche del Centro Sud Italia.

Saranno ammesse a partecipare aziende aventi sede in una delle province coinvolte dal progetto, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di appartenenza ed in regola con i versamenti del Diritto Annuale.

I prodotti e i servizi ai quali si rivolgono gli eventi del progetto SIAFT sono:
- SETTORE WINE: vino, distillati, bevande alcoliche
- SETTORE OIL: olio extravergine di oliva
- SETTORE FOOD AND BEVERAGE: prodotti lattiero caseari, prodotti da forno, pasta, acqua, salumi, caffè, sughi, conserve, prodotti dolciari, conserve sott’olio, bevande non alcoliche
- SETTORE DELLA RISTORAZIONE: ristoratori, operatori catering
- SETTORE TOURISM: tour operator, operatori del trasporto aereo, marittimo e su gomma operanti nel settore turistico, ricettività alberghiera, distribuzione organizzata dei viaggi, tecnologia applicata al turismo, servizi per il turismo, turismo online
- SETTORE TURISMO NAUTICO: operatori settore diportismo in mare e nelle acque interne, diving, sport nautici, gestori porti di residenza e porti di transito, gestori villaggi della nautica, produzione e commercializzazione barche, motori, rimorchi, canoe, kayak, watercraft, accessori per la nautica, ecc.

Ciascuna azienda potrà candidarsi alla partecipazione degli eventi inviando la richiesta di adesione ed il company profile, secondo le modalità indicate nelle singole schede informative di settore, in cui sono evidenziati i criteri di selezione e le modalità di partecipazione.

Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
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Pirateria online: Unione Nazionale Consumatori, in arrivo nuova direttiva sui diritti d'autore


Il blocco di Megaupload con conseguente pesante sanzione nei confronti del fondatore e amministratore Kim Dotcom, ha colpito dritto al cuore il mondo della pirateria: anche altri siti, infatti, sono stati posti sotto sequestro, mentre altri, come BTJunkie, hanno deciso spontaneamente di chiudere i battenti così da evitare di giungere alla stessa costosissima fine. Come fa notare l'Unione Nazionale Consumatori, però, i commissari UE Neelie Kroes e Viviane Reding hanno dichiarato che la sospensione repentina di Megaupload ha di fatto penalizzato anche quegli utenti che avevano acquistato un account premium al fine di caricare sul Web contenuti legali, e la Reding in particolare ha aggiunto che le manovre contro la pirateria non dovrebbero mai essere un pretesto per violare la libertà di Internet. Al fine di trovare il giusto equilibrio tra il rispetto degli autori e degli utenti, il commissario Michael Barnier ha infatti comunicato che verranno apportate modifiche alla direttiva sul copyright "Intellectual Property Rights Enforcement": le stesse dovrebbero servire ad identificare in maniera più rapida coloro che traggono profitto tramite violazione dei diritti d'autore, ancor prima che possano dall'attività illecita trarre ingenti profitti. L'Unione Nazionale Consumatori consiglia quindi a tutti coloro che sono rimasti vittime innocenti della recente lotta alla pirateria di attendere prima di avviare richieste risarcitorie, poiché allo stato attuale delle cose potrebbero non avere esito certo; sarebbe molto meglio, secondo l'associazione, attendere che le nuove normative appena menzionate vengano revisionate e approvate prima di agire.

Fonte: StudioCataldi.it (a.V)
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MSE; Incentivi alle pmi rilevati via web


Un nuovo sistema di rilevazione degli incentivi. Con circolare 8 febbraio 2012, n. 4760 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il ministero dello sviluppo economico ha introdotto il nuovo sistema di rilevazione dei dati e delle informazioni per la predisposizione della relazione sulla valutazione degli interventi di sostegno per l'anno 2012.

Per dare seguito alla rilevazione è stato predisposto un applicativo web http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it attraverso il quale i compilatori potranno redigere online i questionari dei provvedimenti a loro assegnati. Nel digitare l'applicativo web si aprirà una maschera in cui sarà necessario effettuare un login per accedere alla lista dei provvedimenti assegnati all'utente da compilare nel caso del compilatore o da validare nel caso del validatore. Nella stessa pagina di accesso è disponibile il link alla relazione dell'anno precedente, alla documentazione correlata e alle schede statistiche pubbliche. L'utente verrà riconosciuto dal sistema solo dopo aver inserito la sua e-mail e la password, che precedentemente gli è stata inviata dall'amministratore utenti attraverso una e-mail di notifica (assegnazione password).

Dopo il primo accesso, la password assegnata potrà essere modificata, dallo stesso utente, nella pagina di amministrazione dei provvedimenti a esso assegnati. Per l'utilizzo dell'applicativo web è possibile consultare un manuale scaricabile dal sito http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf.

I soggetti coinvolti nella rilevazione sono i soggetti che hanno la responsabilità della gestione di tutte le norme di incentivazione alle attività economiche e produttive (amministrazioni pubbliche, altri soggetti pubblici o privati).

Per l'importanza della rilevazione dei dati e per organizzare in maniera efficiente le informazioni, le amministrazioni centrali e regionali e tutti gli altri soggetti interessati dovranno comunicare all'indirizzo e-mail: dgiai.legge266sviluppoeconomico.gov.it entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare in commento, il nominativo del referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla direzione generale per 1'incentivazione delle attività imprenditoriali. Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2011, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuata da parte dell'amministrazione o degli attuatori entro il 30/312012.

Fonte: ItaliaOggi
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Pronti contro termine 2012: rendimenti, durata e condizioni. Confronto per scegliere migliori


Cosa sono i pronti contro termine e quale scegliere

I pronti contro termine sono contratti nei quali un venditore, solitamente una banca cede un numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente a un prezzo (in genere più alto) e ad una data (termine) predeterminati (a quella data l'acquirente deve avere i titoli pronti).

L'operazione consiste, quindi, in un prestito di denaro da parte dell'acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore. Il prezzo di vendita è fissato in base al valore nominale del titolo sottostante, maggiorato del rateo della cedola in corso se è un'obbligazione, mentre il prezzo di riacquisto è determinato in base al prezzo di vendita e al tasso di interesse concordato tra le parti.

Il rendimento dell'operazione è la differenza tra il prezzo di riacquisto e il prezzo di vendita. Per chi vuole investire liquidità a breve termine, i Pronti contro termine rappresentano una valida alternativa ai tradizionali Titoli di Stato come i BOT o agli innovativi Conti Deposito Vincolati, anche se a fronte di un rendimento maggiore prevedono un rischio più elevato da non sottovalutare.

Tra le migliori offerte ci sono i Pronti Contro Termine Arancio offerti da Ing Direct che garantiscono un rendimento elevato e certo, che si può conoscere già al momento della sottoscrizione. Il contratto prevede l’impegno del cliente ad acquistare un certo numero di obbligazioni di Ing Bank e l’impegno di Ing Direct a riacquistare i titoli a scadenza, ad un prezzo maggiore di quello d’acquisto.

I tassi lordi in vigore sono per i Pronti contro termine e 3 mesi il 3%, per quelli a 6 mesi del 3,50% e per quelli a 9 mesi il 4%. Ing Direct offre, inoltre, il prodotto a zero spese di sottoscrizione e una tassazione del 20%.

C’è poi il prodotto SuperSave di Fineco, disponibile anche in Dollari USA, in questo caso però oltre al richio emittente e controparte bisogna considerare il rischio di cambio, ma in generale capace di offrire interessi ottimi. Questo prodotto offre tassi netti a 3 mesi dell'1,04%, a 6 mesi dell'1,76% e a 2 mesi del 2,80%.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Spesometro senza sanzioni


Auspicando un intervento legislativo che semplifichi l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro), limitando al minimo gli oneri amministrativo-contabili delle imprese, per Assonime sembra ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione, eventuali comportamenti che risultino non conformi alle numerosissime istruzioni applicative e ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non vengano considerati passibili di sanzioni: dovrebbe operare, al riguardo, l’esimente delle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” prevista dallo Statuto del contribuente.

Assonime torna sullo spesometro: facendo seguito alla circolare n. 35 del 2011 (con la quale veniva illustrato il nuovo regime in base al quale i soggetti IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro), la nuova circolare n. 4 del 2012 diffusa ieri esamina gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia con due documenti di prassi (del 22 dicembre 2011 e del 13 gennaio 2012) e con il provvedimento n. 185905 del 29 dicembre 2011.

Ma con una premessa rilevante: la mole di chiarimenti e provvedimenti succedutisi nel tempo in tema di spesometro - rileva Assonime - è indice, di per sé, della complessità (e di una certa onerosità per le imprese) della gestione amministrativa e contabile del nuovo adempimento, non risultando ciò del tutto in linea con le esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.

Ancora, le disposizioni relative alla comunicazione dovrebbero essere riviste, o, quanto meno, coordinate con quelle che hanno stabilito, da un lato, la riduzione a 1.000 euro dell’importo al di sopra del quale non può essere fatto uso del contante nelle transazioni commerciali e, dall’altro, con quelle che hanno introdotto un più penetrante monitoraggio di tutte le operazioni finanziarie dei contribuenti attraverso la richiesta di dati agli intermediari finanziari.

In definitiva, Assonime auspica un intervento legislativo che semplifichi l’obbligo di comunicazione, limitando al minimo gli oneri amministrativo-contabili delle imprese.

Utile a tale scopo sarebbe, fra l’altro, lasciare al contribuente la facoltà di scegliere se inserire, o meno, nella comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, il cui valore non superi la soglia di 3.000 euro (per le operazioni con obbligo di fattura) o di 3.600 euro (per le operazioni non documentate da fattura): l’individuazione di tali operazioni, infatti, costituisce per molte imprese un intralcio al corretto adempimento dell’obbligo.

Nell’immediato, sembra comunque ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase di applicazione delle disposizioni sul nuovo obbligo, eventuali comportamenti che risultino non conformi alle numerosissime istruzioni applicative e ai molteplici chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, fra il dicembre del 2010 e il gennaio del 2012, non vengano considerati passibili di sanzioni: dovrebbe, invero, al riguardo operare l’esimente delle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Peraltro, il provvedimento del 22 dicembre 2010 consente al contribuente di trasmettere (senza incorrere in sanzioni) una nuova comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata, finalizzata alla correzione di eventuali errori o omissioni della precedente. Due le condizioni:

- che la nuova comunicazione faccia riferimento al medesimo periodo temporale,

- che sia inviata (previo annullamento della comunicazione precedente) non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinariamente previsto per la trasmissione dei dati.

Sarà quindi possibile correggere o integrare la comunicazione relativa all’anno 2010 (anche per uniformare la stessa ai numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate) inviando una nuova comunicazione entro il 1° marzo 2012.
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Ripercorsa l’evoluzione della disciplina (dall’art. 21, D.L. n. 78/2010 che ha introdotto, a regime, il nuovo obbligo, fino alle ultime indicazioni fornite in occasione di un incontro con la stampa specializzata), la circolare esamina quindi una serie di casi particolari:

- locazione e/o noleggio di taluni beni mobili;

- cessioni di immobili: acconti e saldi;

- contratti a corrispettivi periodici di importo non predeterminabile;

- appalti con corrispettivo determinato in misura globale;

- servizi contabili e amministrativi;

- autoconsumo di beni;

- operazioni ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (editoria, commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, servizi di telefonia pubblica, nonché servizi di vendita di documenti di viaggio per il trasporto pubblico di persone);

- pluralità di acquisti presso lo stesso fornitore: contratti collegati;

- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito albo;

- esercizio di attività con contabilità separata;

- operazioni con soggetti non passivi IVA pagate con strumenti elettronici.

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A conclusione del percorso di approfondimento dedicato al c.d. spesometro, il Quotidiano IPSOA ha pubblicato lo Speciale con gli approfondimenti, i casi operativi e le indicazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria.

Fonte:ipsoa.it
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Dichiarazione IMU: si deve fare?


L’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, chiarisce il dilemma a contribuenti e comuni

Bisogna presentare la dichiarazione IMU? A questa domanda ha risposto l’ANCI dell’Emilia Romagna, precisando che i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione ICI non sono tenuti alla dichiarazione. Nonostante si tratti di un tributo diverso.

L’ANCI, ovviamente, si auspica che una disposizione in merito venga messa a disposizione di tutti. Infatti, ciò permetterebbe ai comuni di aggiornare le proprie banche dati in totale sicurezza e per una migliore gestione.

L’ANCI ha specificato anche che il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione IMU in quanto gli stessi elementi sono ravvisabili attraverso la consultazione delle banche dati catastali e, dato ciò, i comuni non dovrebbero riscontrare difficoltà a reperire le informazioni necessarie alla gestione dell’imposta.

L’adempimento, sempre secondo lo stesso ente, è richiesto invece se l’immobile è concesso il locazione finanziaria, oppure quando un terreno agricolo diventa area edificabile o viceversa.

In sostanza, deve essere dichiarato qualsiasi atto costitutivo o modificativo che abbia per oggetto un’area edificabile. Informazioni, in altri termini, non ravvisabili dalle banche dati catastali.

Fonte:i-dome.com
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Enti non commerciali; Esenzione ICI, stretta in arrivo

L'esenzione ICI per gli enti non commerciali, tra cui anche gli enti ecclesiastici, i partiti, i sindacati e le ONLUS, farà riferimento solo agli immobili in cui si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale; per gli immobili ad attività “mista”, l’esenzione sarà limitata alla sola frazione nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale. Sono i criteri illustrati ieri dal Governo alla Commissione europea, nel comunicare l'intenzione di presentare al Parlamento "un emendamento che chiarisca ulteriormente e in modo definitivo la questione".

In merito all’esenzione ICI riservata a tutti gli enti non commerciali, è intenzione del Governo di presentare al Parlamento un emendamento che chiarisca ulteriormente e in modo definitivo la questione. Lo ha comunicato ieri ufficialmente il presidente del Consiglio Monti al vicepresidente della Commissione europea Almunia.

Questi i criteri che troveranno applicazione:

- l’esenzione fa riferimento agli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale;

- l’abrogazione di norme che prevedono l’esenzione per immobili dove l’attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;

- l’esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l’attività di natura non commerciale;

- l’introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive rigorose stabilite dal Ministero dell’Economia e delle finanze circa l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all’interno di uno stesso immobile.

L’iniziativa del Governo - è l'auspicio del Presidente del Consiglio - permetterà alla Commissione europea di chiudere la procedura aperta nell’ottobre 2010 (cfr. G.Merone, "", il Quotidiano IPSOA del 13 ottobre 2010).

Fonte:ipsoa.it
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Il 73,6% aziende usa social network per selezione del personale


Il 37,5% delle imprese utilizza i social network per il recruitment dei candidati secondo una vera e propria policy aziendale, mentre il 73,6% dichiara di avvalersi degli strumenti 'social' per le attività di selezione pur senza seguire una procedura aziendale 'ufficiale'. E il 55% degli intervistati dichiara di aver inserito nell'organico il candidato scovato online, a dimostrazione del fatto che la maggior parte delle aziende conclude positivamente almeno una selezione avvenuta con un social network quale canale di recruiting.

Questi alcuni dei dati emersi dall'indagine 'Recruiting & Social network' a cura di Lorenzo Pulici, Hr & Communication specialist, presentata oggi durante l'incontro 'LinkedIn, che connessione? L'aspetto social del lavoro', organizzato in partnership tra 'Walk on Job', social magazine freepress, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della 'Sapienza' e 'Soul - Sistema Orientamento Università Lavoro', presso il dipartimento CoRis dell'università 'La Sapienza' di Roma.

"E' decisamente interessante -commenta Pulici- il fatto che due aziende su tre riconoscano e utilizzino i social network per valutare profili e per selezionare nuove risorse, e che lo facciano anche indipendentemente dal fatto che esista una procedura formale a livello aziendale".

L'indagine, condotta nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012, ha coinvolto un campione di oltre 200 selezionatori del personale, tra Hr recruiter, Hr manager e responsabili di area di aziende nazionali che hanno indicato, per il 96%, Linkedin come lo strumento più utilizzato nella ricerca di personale. A Linkedin seguono Facebook (37,7%), Twitter (18,2%), Youtube (6,5%) e, in ultimo, i blog (5,2%).

"Se è vero che è Linkedin a farla da padrone tra i social network più adoperati dai recruiter, è anche importante sottolineare come ogni social abbia un proprio codice e un proprio linguaggio e, quindi, possa essere -avverte Pulici- strumento di ricerca per determinate tipologie di ruoli professionali".

I responsabili delle risorse umane, inoltre, sono costanti nella ricerca attraverso i social network per il 27,6% dei casi e ne fanno un uso saltuario nel 46% dei casi. Il 19,5% dei selezionatori, invece, usa questi canali a posteriori, ovvero per verificare le candidature e, infine, solo il 14,6% non ne fa affatto uso.

Per i profili commerciali si prospettano opportunità interessanti, visto che rappresentano la classe più ricercata tramite i social network, guadagnando la prima posizione nella classifica con un punteggio pari al 46,6%. Breve, però, la distanza dai profili economici (43,2%) e ingegneristici (40,9%). Fuori dal podio i candidati con una formazione informatica (20,5%), seguiti dai profili professionali relativi all'area umanistica (10,2%), a quella legale (9,1%), scientifica (6,8%), medicale (5,7%). In ultima posizione, infine, si classificano gli architetti (1,1%).

Fonte:adnkronos.com
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Cassazione: legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia assente alle visite domiciliari


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2003 del 13 febbraio 2012, ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua "pervicace volontà intenzionalmente mirata a pregiudicare l'interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un'adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente" e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali. La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimità - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravità da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l'assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore.

Fonte: StudioCataldi.it (L.S.)
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Affitto d’azienda e dichiarazione Iva


L’imprenditore che affitta l’unica azienda è esonerato dalla presentazione

Il contratto d’affitto d’azienda, disciplinato dagli articoli 2561 e 2562 del Codice civile, è un atto con il quale un soggetto concede ad un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda, o un ramo di essa, dietro pagamento di un corrispettivo.

L’affittuario ha l’obbligo di gestire l’azienda senza modificarne la denominazione e di conservare l’efficienza economica dei beni ricevuti.

In linea di principio, l'affitto di azienda è un'operazione imponibile ai fini IVA in quanto l'art. 3 comma 2 n. 1 del DPR 633/72 la qualifica come prestazioni di servizi. In caso di affitto dell'azienda, di regola, il locatore mantiene la soggettività passiva IVA.

Vediamo come viene gestito in dichiarazione iva l’affitto d’azienda.

Bisogna distinguere se l’imprenditore fitta l’intera azienda o un ramo di esso.

Nel primo caso, l’imprenditore che fitta l’unica azienda, perde lo status di imprenditore. E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale, a meno che nel periodo di affitto non effettui cessioni di beni facenti parte dell’azienda, nel qual caso sussiste comunque l’obbligo di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta e presentazione della dichiarazione annuale.

L’affittuario deve, invece, rispettare tutti gli obblighi previsti compreso quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di affitto di ramo d’azienda il concedente continua ad essere soggetto passivo d’imposta (i canoni di affitto soggetti ad Iva, rientrano nell’attività d’impresa) ed è tenuto alla presentazione della Dichiarazione Iva annuale.

Fonte:i-dome.com
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Turismo, italiani non viaggiano più


Nel 2011 i viaggi con pernottamento effettuati in Italia e all’estero dai residenti sono stati 83 milioni e 504 mila, per un totale di 532 milioni e 448 mila notti. Rispetto al 2010, si registra una diminuzione del numero di viaggi (-16,5%) e del numero di pernottamenti (-15,1%), mentre resta immutata la durata media dei viaggi (6,4 notti). La diminuzione dei viaggi si rileva per tutte le tipologie: dai viaggi di vacanza (-17%), ai viaggi per motivi di lavoro (-13,1%). In termini di pernottamenti, la riduzione è altrettanto evidente per le vacanze (-15,6%), sia lunghe (-15,3%), sia brevi (-17,1%), mentre i pernottamenti per viaggi di lavoro si mantengono sostanzialmente stabili. La prenotazione diretta si conferma la modalità di organizzazione del viaggio preferita (50,5% dei viaggi). In particolare, l’utilizzo di internet per prenotare l’alloggio e/o il trasporto si mantiene stabile (34,2%). L’auto si conferma il principale mezzo di trasporto ed è utilizzata nel 62,9% dei viaggi. E’ quanto rileva oggi l’Istat.“Nulla di nuovo” taglia corto Federconsumatori. “Con il potere di acquisto ridotto ai minimi termini a causa delle stangate di prezzi e tariffe, nonché delle ricadute della manovra economica, sono sempre di meno le famiglie che possono permettersi di viaggiare”.

Secondo i dati dell’O.N.F. il calo complessivo nel 2011 è del -19% rispetto all’anno precedente. “Un andamento prevedibile – sostiene l’Associazione – anche in relazione ai costi ormai proibitivi di una vacanza pari a 3.469,90 Euro (considerando una vacanza al mare per una famiglia di 4 persone che viaggia in auto), con un aumento pari al +4% rispetto al 2010. Rincari su cui ha inciso ed inciderà in maniera determinante anche l’incredibile aumento dei prezzi dei carburanti e dei trasporti”.

Secondo Federconsumatori è cambiata anche la modalità di viaggio degli italiani: le canoniche due settimane di ferie sono ormai un ricordo lontano per molte famiglie, che invece sempre più spesso riducono il proprio soggiorno (il cosiddetto “mordi e fuggi) e scelgono di partire evitando i periodi di alta stagione. Al contrario stanno prendendo piede le vacanze low cost, come lo scambio casa e il couchsurfing (l’ospitalità sul divano), oltre alla classica visita ai parenti lontani.

Fonte:helpconsumatori.it (VC)
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Arriva “Fidiprof”: più credito ai liberi professionisti


14/02 Sono stati presentati ieri a Milano i primi due Confidi per i liberi professionisti. Si chiamano Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud e rappresentano una novità assoluta nel panorama dei consorzi di garanzia collettiva fidi, perché per la prima volta in Italia anche i liberi professionisti possono costituire Confidi per esercitare l’attività di prestazione di garanzie collettive e facilitare quindi l’accesso al credito da parte dei professionisti.

“Oggi mettiamo la parola fine a una discriminazione che per oltre 50 anni ha impedito ai liberi professionisti di costituire consorzi per svolgere un’attività di garanzia collettiva dei fidi. La nascita dei Confidi per i liberi professionisti rappresenta uno spartiacque per gli oltre 2 milioni di professionisti che ora possono avere un canale di accesso privilegiato al credito”. È quanto ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, nel corso della presentazione di Fidiprof (www.fidiprof.eu) che si è tenuta oggi a Milano alla presenza del direttore generale di Unicredit, Roberto Nicastro, e di Francesco Giacomin, presidente di Fidiprof Nord. Unicredit ha messo a disposizione 500 milioni di euro.

L’iniziativa è promossa da Confprofessioni, la Confederazione italiana libere professioni, che ha svolto un ruolo decisivo non solo per modificare le norme sui Confidi, aprendole anche ai liberi professionisti, ma anche per indicare una strategia vincente per il futuro di questi organismi. La costituzione di due consorzi fidi interregionali (Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud) risponde infatti all’esigenza di razionalizzare il sistema di garanzia per i liberi professionisti evitando una sterile polverizzazione di strutture sul territorio; di ridurre i costi gestionali; di fare massa critica aumentando il potere contrattuale con le banche; di uniformare le procedure con contenimento degli oneri burocratici.

Le difficoltà di accesso al credito dei professionisti

“Conosciamo bene le difficoltà dei professionisti, perché le viviamo ogni giorno sulla nostra pelle, e sappiamo che l’accesso ai finanziamenti bancari è forse il problema più critico nell’attuale panorama del credito con il contagocce. La crisi economica ha colpito duramente l’intero settore: i tempi di pagamento si sono dilatati a dismisura, gli investimenti sono fermi e i giovani non hanno risorse sufficienti per intraprendere un percorso professionale autonomo” ha sottolineato Stella. “In compenso sono lievitati i costi del credito e le banche chiedono garanzie personali sempre più stringenti. La costituzione di due Confidi rappresenta, semplicemente, un’arma strategica per la crescita e lo sviluppo delle libere professioni nel nostro Paese”.

Capitale sociale di oltre 200 mila euro

I due Confidi promossi da Confprofessioni possono disporre di un capitale sociale complessivo di oltre 200 mila euro. Ma per consolidare il loro patrimonio, specie nella fase di avviamento, sono allo studio intese con enti pubblici (in particolare Regioni e Camere di Commercio) che già intervengono per i Confidi delle piccole e medie imprese, tenendo conto che il settore delle libere professioni esprime il 12.5% del Pil nazionale e incide per il 20% dell’occupazione.

Tempi rapidi e poca burocrazia

Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud stanno predisponendo un’efficace rete distributiva sul territorio affinché i liberi professionisti possano aderire e ottenere la garanzia sui finanziamenti in tempi rapidi, con poca burocrazia e con la possibilità di ottenere la consulenza necessaria al buon esito della pratica.

Costituita la Federazione dei Confidi

Insieme con i due Confidi, Confprofessioni ha costituito anche Federfidiprof (Federazione nazionale dei Confidi dei liberi professionisti) per rappresentare e tutelare gli interessi dei Confidi delle categorie professionali, specie rispetto alle novità normative che sono in fase di attuazione da parte del ministero dell’Economia e della Banca di Italia.

Fonte: Confprofessioni
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Cassazione: apprendistato, adeguatezza e idoneità dell'attività formativa


"L'apprendistato, secondo la definizione data dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro". Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2015 del 13 febbraio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice, esercente attività di produzione di manufatti, la quale esponeva che, pur essendo addetta a compiti elementari e ripetitivi, era stata inquadrata con contratto di apprendista ed era stata licenziata per termine del contratto; in tal modo, secondo la ricorrente, la società aveva dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sì che anche il recesso era da considerare nullo e chiedeva, perciò, la reintegra nel posto di lavoro. Il Giudice di primo grado respingeva la domanda, accertando che il rapporto intercorso fra le parti era di apprendistato e che non era residuata alcuna obbligazione retributiva a carico dell'azienda, tale da giustificare la pretesa azionata. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello. La Suprema Corte precisa che la Legge non fissa al datore l'obbligo di impartire l'insegnamento pratico secondo particolari modalità, ma gli consente di modularlo secondo le esigenze aziendali, sulla base di valutazioni organizzative proprie del datore stesso, nell'unico rispetto dei limiti posti dall'art. 11 della legge 25/55 e che il criterio della effettività si trova ribadito nella previsione della legge 24 giugno 1997, n. 196 (recante nonne in materia di promozione dell'occupazione), donde risulta confermato che il rapporto di tirocinio debba avere un effettivo contenuto formativo professionale. "Nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro - si legge nella sentenza - l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa. E' necessario, peraltro, in ogni caso, e cioè comunque la formazione venga modulata, che lo svolgimento dell'attività formativa sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, che è quello di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro; la valutazione di tale adeguatezza e idoneità è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.".

Fonte: StudioCataldi.it (L.S.)
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Pmi; Innovazione, dote da 75 milioni


Una leva per le piccole e medie imprese che innovano giocando la carta del design industriale: con una "garanzia" di 8,35 milioni scatta il Fondo nazionale per l'innovazione creato dal ministero dello Sviluppo economico. A lanciare lo strumento sono, come firmatarie della convenzione, UniCredit e Mediocredito Italiano del gruppo Intesa Sanpaolo che complessivamente dovrebbero mettere in campo finanziamenti per circa 75 milioni. I finanziamenti sono diretti a progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli di cui la Pmi beneficiaria abbia la disponibilità anche sulla base di licenza d'uso. Potranno essere concessi importi fino ad un massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a io anni, in assenza di garanzia personale o reale richiesta all'impresa. Sarà possibile accedere anche tramite contratti di rete. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale innovazione derivano dal pagamento delle tasse per il mantenimento in vita dei brevetti assegnate al ministero dello Sviluppo economico. L'incentivo fornito alle banche per liberare risorse proprie da destinare alle Pmi è costituito da un pegno del ministero a favore dell'istituto di credito che viene utilizzato per la copertura di eventuali prime perdite. Tecnicamente si tratta di una cartolarizzazione virtuale (tranched cover) che ha come caratteristica un elevato effetto leva nel rapporto finanziamento-investimenti. Per il momento, a partire è la linea dedicata allo sfruttamento di disegni e modelli, nei prossimi mesi sarà la volta di quella riservata ai brevetti (in questo caso tra le banche selezionate, oltre a Mediocredito Italiano e UniCredit, c'è anche Deutsche Bank e il cash collateral ammonta a 29,6 milioni).

Nell'ambito di progetti innovativi basati sull'utilizzo economico di disegni e modelli, saranno considerate ammissibili le spese per investimenti in attivi materiali e immateriali, in servizi di consulenza e per l'eventuale acquisizione da terzi del disegno o modello purché ciò avvenga in un più articolato progetto aziendale di valorizzazione della proprietà industriale. «Si tratta di uno strumento unico nel panorama europeo - commenta Gabriele Piccini, country chairman Italy di Unicredit - un bond sostenuto da una cartolarizzazione sintetica delle garanzie finanziata direttamente dalla Pubblica amministrazione. L'adesione attraverso quest'operazione al Fondo conferma che l'innovazione resta tra gli assi portanti del nostro piano industriale». Le due linee già attive per ora sono "Mutuo modelli e design" di UniCredit e "Nova+Fni" di Intesa Sanpaolo attraverso Mediocredito Italiano, la banca del gruppo dedicata allo sviluppo delle imprese. Per Carlo Stocchetti, direttore generale di Mediocredito italiano, «potremo sfruttare al meglio le strutture specialistiche presidiate da ingegneri, tecnici ed esperti di contabilità industriale, in grado di analizzare i progetti presentati dalle imprese da un punto di vista tecnico-industriale, a complemento della tradizionale analisi di merito di credito». Il Fondo del ministero dello Sviluppo economico prevede che la valutazione dei progetti innovativi avvenga, in via preferenziale, utilizzando la metodologia condivisa con Abi, Confindustria e Conferenza dei rettori universitari, Cnr, Adi e Ordine dei consulenti in proprietà industriale e firmata con un accordo al dicastero di via Veneto nell'ottobre del 2008.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Impresa & territori
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Riscatto laurea: deducibilità piena solo per contributi pagati post 2001


La facoltatività di tali versamenti previdenziali non consente di equipararli a quelli dovuti obbligatoriamente. La legge che ora lo permette non può avere efficacia retroattiva.

I contributi volontari versati per il cosiddetto riscatto del periodo di laurea sono deducibili per intero dal reddito personale solo se versati successivamente al 1° gennaio 2001.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 1569 del 3 febbraio, che ha fornito una interpretazione sistematica degli articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000, nonché dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir.

Prima di esaminare da vicino le argomentazioni della Corte suprema, riepiloghiamo brevemente le disposizioni normative richiamate.
L’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – decreto delegato che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare – nel modificare l’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, in materia di oneri deducibili, ha esteso la deducibilità integrale, originariamente prevista solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, “…anche a quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Il successivo articolo 16, ha poi previsto che le “Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”.
Per i contributi volontari versati prima del 1° gennaio 2001, invece, l’articolo 13-bis del Tuir ne consente soltanto una parziale detrazione d’imposta – nel limite del 19% – e per un ammontare complessivo non superiore a 1.291,14 euro, per ciascun periodo d’imposta (cfr risoluzione 205/1995).

Il fatto
Un contribuente chiede il rimborso dei contributi versati nel 1999 per il riscatto degli anni universitari, ritenendo gli stessi totalmente deducibili in virtù del citato articolo 10 del Tuir.
Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente lo impugna vittoriosamente, sia in primo grado sia in appello.
In particolare, i giudici di secondo grado ritengono che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea devono essere assimilati ai contributi previdenziali obbligatori previsti dal richiamato articolo 10, essendo gli stessi funzionali al raggiungimento dell’anzianità pensionistica.
Stante la loro natura giuridica, quindi, tali contributi devono essere considerati interamente deducibili dal reddito, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione ed eccepisce la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir (vigente ratione temporis) nonché dei citati articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000.
Secondo la difesa erariale, i contributi volontari per il riscatto degli anni di laurea – versati anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 10 apportate dal Dlgs 47/2000 (ossia, prima del 1° gennaio 2001) – non sono integralmente deducibili dal reddito personale del contribuente, non essendo la predetta disposizione normativa da considerarsi di interpretazione autentica e, in quanto tale, retroattiva.

La decisione
Per i giudici di legittimità, il ricorso è fondato, sulla base del principio – già consolidato in materia – secondo cui la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo è “…limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge”, con la conseguenza che la stessa non è applicabile “…nelle diverse ipotesi in cui, invece, la contribuzione si riconnetta a una scelta volontaria del lavoratore”, come nel caso in questione (Cassazione, sentenze 8208/2011, 6724/2008 e 3560/2002).

In altre parole, deve essere escluso che l’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – che ha esteso il beneficio della deducibilità alle contribuzioni di carattere facoltativo versate a decorrere dal 1° gennaio 2001 – “…abbia natura di norma interpretativa…”, e quindi efficacia retroattiva, rispetto a ipotesi come quella in esame, soggette, invece, all’articolo 10, comma 1, lettera e) ed all’articolo 13-bis del Tuir nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal richiamato decreto delegato 47.

Da ultimo, la Corte suprema si sofferma anche sul dubbio di costituzionalità della normativa in esame, ipotizzato dai giudici di appello, e da questi ultimi posto a fondamento della tesi (erronea) della necessaria equiparazione, a fini fiscali, tra contributi obbligatori e volontari per il riscatto della laurea.
Al riguardo, la Cassazione osserva che il principio costituzionale di uguaglianza, evocato dai giudici di appello, presuppone l’esistenza di situazioni uguali riferibili a uno stesso periodo di tempo.
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando si ha, come nel caso in esame, il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate, anzi, proprio “…la successione della legge nel tempo, purchè rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fatto di disomogeneità delle situazioni poste a confronto”.
Vale a dire che la disciplina degli oneri deducibili costituisce, sia con riferimento all’an sia al quantum, materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale, con il richiamato articolo 13-bis del Tuir, l’ha regolata in modo manifestamente ragionevole, in considerazione, appunto, del carattere volontario della contribuzione stessa.
In linea con questa interpretazione della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha emanato, a suo tempo, la risoluzione 298/2002.

Fonte:nuovofiscooggi.it (Marco Denaro)
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Osservatorio: cellulari al posto della carta di credito, una nuova frontiera per i pagamenti


L’amore del popolo italiano per i cellulari è cosa nota: con 48 milioni di utenti, l’Italia è il primo Paese al mondo per numero di telefonini. In futuro, questa passione potrebbe contribuire a ridurre la circolazione di denaro contante, grazie allo sviluppo dei sistemi di mobile payment. Lo studio “Mobile Payment: se non ora, quando?”, realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, offre una panoramica sui sistemi di pagamento via cellulare attualmente disponibili nel nostro Paese e traccia gli scenari futuri.

In base a questo studio, nel 2011 23 milioni di italiani hanno effettuato pagamenti via cellulare per un totale di 700 milioni di euro. Il download di contenuti multimediali (come applicazioni, giochi e file musicali), ricariche telefoniche e donazioni fanno la parte del leone, mentre resta molto limitato l’impatto dei pagamenti per l’acquisto di beni e servizi, come biglietti per il treno o la spesa a distanza.

Le prime sperimentazioni relative al “Mobile Remote Payment” in Italia sono già partite: con questo sistema è possibile pagare beni o servizi attraverso l’invio di un sms. Molto arretrato è invece il “Mobile Proximity Payment”, un sistema di pagamento contactless basato sulla tecnologia Nfc (Near Field Communication). Gli ostacoli alla diffusione di questo metodo per le transazioni di denaro sono molti: da una parte, mancano infatti degli accordi tra esercenti, banche e operatori di telefonia mobile; dall’altra, non c’è ancora un’adeguata distribuzione di smartphone abilitati al Nfc.

Attualmente in Italia ci sono 88 diversi servizi che consentono di usufruire del “Mobile Remote Payment” (nel 2010 erano solo 65). Quasi la metà di questi permette il pagamento dei parcheggi (45%), seguono le ricariche telefoniche (16%), il pagamento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale, shopping on line e skipass. Un’unica azienda utilizza invece il “Mobile Proximity Payment”: si tratta della catena di fast food McDonald’s. Il gruppo Intesa Sanpaolo sta progettando servizio “contactless” che funzionerà attraverso l’utilizzo di una scheda sim avanzata da inserire all’interno del proprio telefono cellulare. L’ATM (Azienda del trasporto pubblico milanese) in collaborazione con Telecom sta studiando il progetto “Mobile Pass”, che dovrebbe consentire il pagamento del biglietto della metropolitana accostando il cellulare ai tornelli.

La School of Management del Politecnico di Milano ha chiesto agli utenti quali servizi vorrebbero poter pagare tramite cellulare: i servizi più richiesti sarebbero il trasporto pubblico locale (il 42,5% degli intervistati è “molto interessato”, il 22,9% è “abbastanza interessato”) e l’acquisto dei biglietti del cinema (il 45% è “molto interessato”). Secondo gli studiosi del Politecnico, nel 2015 la spesa effettuata tramite cellulari potrebbe passare dai 700 milioni di euro attuali a 14 miliardi di euro. Una cosa è certa: considerata la passione per i telefonini degli italiani, in molti saranno ben contenti di sostituire la carta di credito con un click del cellulare.

Fonte:helpconsumatori.it (SM)
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Pedofilia: l’orco si nasconde tra gli ‘amici’ dei social network. La denuncia di Meter


L’orco sta in rete e adesso si nasconde soprattutto tra gli ‘amici’ dei social network. E’ l’avvertimento lanciato da Meter, l’associazione di don Fortunato Di Noto che dal 1989 lotta contro la pedofilia.

Ieri in occasione della presentazione a Roma del Report 2011, sono stati forniti dati allarmanti: dal 2003 a oggi ci sono stati 86.670 bambini abusati, 91.231 sfruttati sessualmente (filmini, prostituzione, foto), 4.561 oggetto di sexting.

Si tratta, per quest’ultimo, di un nuovo trend: la molestia attraverso mezzi informatici (autoscatti osé, messaggi ed email).

A questi numeri si sono contrapposti i dati di Meter nel 2011: 20.390 siti web monitorati; 1.087 comunità su social network segnalate alla Polizia Postale; 1.113 consulenze telefoniche; 28 vittime di abusi seguite dal Centro d’Ascolto e Accoglienza.

La pedofilia è “una delle piaghe più gravi del nostro tempo”, ha affermato in un messaggio il presidente della Camera, Gianfranco Fini. E’ un “tema drammatico” ed è “al centro dell’attenzione della Chiesa”, ha rincarato la dose il portavoce vaticano, Padre Federico Lombardi. Secondo il presidente della Camera per contrastare questo fenomeno servono “l’impegno congiunto di Istituzioni, famiglie, associazioni e cittadini”, oltre a “un’opera di prevenzione efficace”. Dello stesso parere anche il direttore del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, che ha chiesto “sforzi congiunti per la prevenzione”.

Dai dati raccolti emerge che la maggior parte delle segnalazioni (94,3%) arriva dai domini web, mentre i social network toccano il 5,3%. Il resto è appannaggio delle email e BBS, ormai archeologia informatica.

I siti pedofili sono in maggioranza europei. La Russia è capolista mentre si evidenziano gli aumenti in Africa del nord e Cina.

Più precisamente, dall’analisi dei dati del monitoraggio online, è possibile evidenziare come il Vecchio Continente sia caratterizzato dal maggior numero di domini a contenuto pedopornografico. L’Europa “vale” l’81,5% del totale, seguito dall’Asia (12,2), l’Africa (2,3), l’America (2,3) e l’Oceania (1,4). In un ideale “podio della vergogna”, i domini specifici dedicati alla pedofilia toccano, al terzo posto, la Spagna (0,94%) con 25 indirizzi. Al secondo posto la Repubblica Ceca (2,59%, 69 indirizzi) e al primo, con 2.263 indirizzi, la Russia (84,9%). L’Europa tocca 155 indirizzi totali, ossia il 5,83% delle rilevazioni.

Le Americhe vedono gli USA al primo posto (77,3%, 58 siti), seguiti da Cuba (9 siti, 12%) e Repubblica Dominicana (10,6%, 8 siti). In Africa la Libia, con 78 siti, detiene il record continentale mentre l’Asia, India, Vietnam e Cina, rispettivamente con il 56,2%, il 15,5%, 14,5% guidano il trio dello sfruttamento pedopornografico. Chiude l’Oceania, dove le Isole Cocos (Australia) assommano al 58,3% delle segnalazioni, con le Tonga e le Tukelau (Nuova Zelanda) ambedue a pari merito col 20,8%. L’Italia ha un ruolo marginale, con soli 10 domini e lo 0,3% sul totale.

La cosa che preoccupa maggiormente è che la nuova frontiera della pedopornografia sono le reti sociali, dove sono ormai tanti i teenager iscritti.

“Chi frequenta i nostri figli? Li conosciamo davvero?”, s’è chiesto don Di Noto, suggerendo che “una vigilanza discreta e tanta comunicazione possono aiutare i genitori a incontrare i figli”.

Il confronto 2010-2011 mostra che le segnalazioni in tema di comunità e social network abbiano visto una crescita esponenziale. Alcuni sono stati chiusi, altri hanno iniziato a proporre materiale pedopornografico. Nelle rilevazioni di Meter sono entrate anche le comunità pedofile provenienti da Grou.ps, Blogspot, Twitter, Vkontakte.

Scorgendo i dati si può notare che nel 2010 Grou.ps è in testa con 143 segnalazioni, seguito da Ning (88) e Facebook (42). Nel 2011 Grou.ps resta primo con 802 segnalazioni, 70 Grouply e 68 Vkontakte. Facebook aumenta di 10 unità e va a quota 52.

Il 2011 ha portato anche il sexting, ossia il minore vittima di se stesso. Non bastavano infantofilia (abusi sessuali compiuti sui bambini da pochi giorni a due anni) e pedofilia culturale (movimenti e lobby per lo sdoganamento dello stupro dei bambini: perché questo è la pedofilia!): adesso ecco il sexting. Si tratta dell’invio di immagini sessualmente esplicite o testi riguardanti il sesso attraverso strumenti informatici. Foto e video a sfondo sessuale realizzati con i cellulari e pubblicati online su social network e chat. Solo nel 2011, la ricerca Meter ha contato almeno 4.561 vittime: sono quelle accertate esaminando le immagini e indicando quelle che rappresentavano palesemente autoproduzioni.

“Non possiamo non sperare che questa ‘piaga globale’ possa essere sempre più contrastata non solo con le azioni di repressione ma con impegni educative, formative e culturali capaci di trasformare il disumano atto esecrabile di abuso in un autentico atto di amore e di rispetto per l’infanzia”, dice Meter.

“E’ già attivo - ha spiegato don Fortunato Di Noto - l’Osservatorio mondiale contro la pedofilia, raggiungibile attraverso il nuovo portale www.associazionemeter.org”. Tra i suoi obiettivi c’é quello di diventare “un ufficio per lo studio del fenomeno a livello globale, attraverso contatti con associazioni e privati in tutto il mondo, con il fine ultimo di combatterlo definitivamente una volta per tutte”.

Fonte:key4biz.it
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Per l’IVA trimestrale vale il fatturato, dice l’Agenzia


Liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificate: stessi limiti e conguaglio entro il 16 marzo 2012. La risoluzione 15/ E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sull’applicazione dell’art. 14 legge di stabilità n. 183/2011

Per determinare la periodicità delle liquidazioni IVA si deve fare riferimento al fatturato complessivo annuale dell’impresa e non ai ricavi. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E del 13 Febbraio ha chiarito i dubbi sollevati dagli operatori economici su:

1) il parametri da prendere in considerazione per usufruire della liquidazione trimestrale dell’IVA e

2) la possibilità di versare il saldo annuale al 16 marzo dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.

Normativa IIDD sulle contabilità semplificate e regime IVA

Il possibile equivoco nasceva dopo che il Decreto Sviluppo del 13.3.2011 n. 70 aveva innalzato il limite di ricavi per l’ accesso al regime di contabilità semplificata:

• a 400.000€ (da 309.874,14) per le imprese di servizi e
• a 700.000€ (da 516.456,90) per tutte le altre imprese

lasciando però invariati i limiti di volume d’affari per cui erano consentite le liquidazioni ed i versamenti IVA trimestrali.

La successiva legge di Stabilità n. 183/2011 aveva allora allineato i limiti di ricavo per poter effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva a quelli previsti dal Decreto Sviluppo 2011 per l’accesso al regime di contabilità semplificata (stabilito con DPR 542/99), innalzandoli agli stessi valori.

Era stato quindi eliminato dal periodo d’imposta 2012 il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva ma tale discrepanza restava, per il periodo d’imposta 2011, in mancanza di un regime transitorio e soprattutto restava il dubbio sul parametro preso in considerazione nella nuova norma, dato che imposte dirette e IVA fanno riferimento a parametri diversi: si parla di ricavi per le IIDD, si parla di volume d'affari in tema di IVA.

La risoluzione 15/E 2012

Ora con la risoluzione 15/E la direzione generale delle Entrate rimarca che la legge di Stabilità era intervenuta a modificare la soglia di valori per il regime di contabilità semplificata ma non il parametro che il DPR 542/199 prendeva in considerazione, ossia il volume d’affari o “fatturato” complessivo.

Perciò si conferma che “possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro ( imprese di servizi arti o professioni) o 700.000 euro (tutte le altre, comprese quelle con più attività esercitate)”.

Si conferma inoltre che per quanto riguarda il termine di pagamento delle somme i contribuenti che rientrano nei nuovi limiti e hanno scelto la periodicità trimestrale devono versare:

• entro il 16 marzo dell’anno successivo, con una maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interesse oppure
• entro il termine dovuto per la dichiarazione unificata aumentando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.

Ricordiamo che la scelta della liquidazione trimestrale si effettua barrando la casella del rigo VO2 nella dichiarazione annuale

Fonte:fiscoetasse.com (Susanna Finesso)
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Nuovi moduli per l’iscrizione degli ausiliari al commercio


Dopo la soppressione dei ruoli ed elenchi camerali per agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi e rappresentanti di commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare la modulistica per l’iscrizione di tali soggetti al registro imprese, a distanza di oltre due anni dall’ultimo aggiornamento.

I chiarimenti circa la compilazione della modulistica sono contenuti nella circolare 18 gennaio 2012, n. 3649, pubblicata in G.U. 08/02/2012, n. 32, realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2011.

Appositi decreti ministeriali, hanno già specificato le modalità di iscrizione nel registro imprese ed il trasferimento dei dati per quei soggetti che risultano già in attività.

Sempre in un ottica di semplificazione degli adempimenti, viene previsto anche un nuovo formato XML con cui acquisire e trasmettere i moduli, dati e altra documentazione.

Tali specifiche tecniche si pensa possano essere estese in seguito anche ad altre attività, come quella di impiantistica e di autoriparazione.

Il Ministero dello sviluppo economico evidenzia inoltre, nella circolare, come la dichiarazione di inizio attività commerciale, ora è stata sostituita dalla Scia, segnalazione certificata di inizio attività.

Fonte:i-dome.com
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Pensioni donne 2012: uscita anticipata con regole prima della riforma Monti. Come fare


La riforma Monti ha apportato non poche novità al capitolo pensioni cambiando completamente le carte in tavole e salvando precoci ed esodati. Ora sembra che una buona notizia possa essere riservata anche alle donne.

La riforma delle pensioni ha mantenuto fino al 2015 una deroga per le donne, si tratta della possibilità di accedere alla pensione in anticipo, tramite i vecchi parametri, scegliendo però il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo.

La norma stabilisce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all’ accesso alla pensione di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Possono beneficiare di questa deroga le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità; e le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Le Pmi «a lezione» di Borsa


Un "premio" nel merito di credito per le piccole e medie imprese che aderiscono al progetto "Elite" lanciato da Borsa Italiana. Su questo punto di forza ruota l'accordo siglato ieri da Borsa, Abi e Confindustria, «un'alleanza tra associazioni e parte delle istituzioni con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle Pmi» con strumenti di accesso al credito dedicati. «Un progetto - ha detto il direttore dell'Abi, Giovanni Sabatini - che può irrobustire le imprese anche nelle relazioni con le banche». Con il protocollo - che dovrà essere definito nei dettagli - Borsa, Confidustria e Abi si sono impegnate, tra l'altro, a «individuare alcuni elementi qualitativi per valorizzare il merito di credito delle società del circuito "Elite"». Un «progetto di crescita culturale prima che dimensionale - ha detto Vincenzo Boccia, presidente della Piccola Industria di Confindustria - che è un altro piccolo passo di politica industriale». Obiettivo di fondo dell'intesa siglata ieri a Piazza Affari è quello di coinvolgere un numero elevato di piccole e medie imprese con forte propensione alla crescita.

Per questo prevede la promozione di Elite a livello territoriale, con l'impegno delle rappresentanze locali di Confindustria e del sistema bancario a individuare le imprese che potrebbero aderire alla proposta di Borsa Italiana, nella quale si cercherà di coinvolgere anche i fondi di private equity. «Elite - ha spiegato prima della firma l'a.d. di Borsa, Raffaele Jerusalmi - è prima di tutto un progetto di education per le piccole e medie imprese, per farle crescere e avvicinarle non tanto alla quotazione quanto al mercato dei capitali che è fatto di tanti strumenti, dal venture capital al private equity e alle altre forme diverse dal tradizionale canale bancario», lungo un percorso «molto graduale e non traumatico come spesso viene percepita la quotazione». Ma Elite «è anche una vetrina per le aziende a cui chiediamo uno sforzo per migliorare la propria cultura d'impresa». A Luca Peyrano, responsabile delle attività italiane e continentali di Borsa Italiana, è toccato illustrare ad un centinaio di imprenditori i dettagli dele tre fasi in cui si articola la proposta «di potenziamento e di training» rivolta alle Pmi «che ha l'ambizione di essere poco burocratica e molto applicativa».

La prima fase, di 6 mesi, punta a preparare le aziende ad affrontare il cambiamento. Si articola in quattro moduli di formazione e otto giornate in cui gli esperti di Academy di Borsa Italiana e della Bocconi parleranno di crescita, internazionalizzazione, cultura aziendale, governance, dell'organizzazione interna e dei sistemi di reporting, fino alla comunicazione strategica e al reperimento delle risorse finanziarie. La seconda fase è quella in cui l'azienda comincerà a mettere in pratica suggerimenti e linee guida acquisiti nella prima fase. Alla fine di questo percorso le aziende che si distingueranno per "eccellenza" potranno ottenere un certificato di qualità e saranno pronte ad affrontare la terza fase, quella di creazione del valore, con l'opportunità di presentarsi agli investitori, professionisti e imprese. Un contributo al progetto è giunto anche dal Fondo Italiano d'Investimento, il private equity promosso dal Tesoro che ha già presentato sei delle 18 aziende in cui ha acquisito partecipazioni.

Secondo l'a.d. Gabriele Cappellini «bisogna cominciare a pensare alla formazione di investitori specializzati in Pmi» per rivitalizzare un mercato che, come hanno dimostrato le esperienze del Mac e dell'Aim che saranno integrati dal primo marzo, in Italia fa molta fatica a decollare. La visibilità per le imprese che aderiranno a Elite è uno degli snodi principali del progetto e Donatella Treu, a.d. del Gruppo 24 Ore, ha assicurato il sostegno dei media del gruppo, «nella piena consapevolezza che il ruolo delle piccole e medie imprese per portare il Paese fuori dalla crisi è fondamentale». In questa direzione va la nuova iniziativa del Sole 24 Ore, il dorso Impresa & Territori che da martedì prossimo, come ha annunciato la Treu, si aggiungerà al primo e a Finanza & Mercati «per parlare delle imprese e dei contesti in cui esse operano».

I requisiti per entrare nell'Elite
Il primo requisito per aderire è un progetto ambizioso e credibile di crescita. Ci sono poi i requisiti economici: almeno 5 milioni di fatturato, crescita di almeno il 15% nell'ultimo anno, risultato operativo superiore al 5% e ultimo bilancio in utile. Borsa Italiana però terrà conto anche dell'andamento dell'economia e delle caratteristiche del settore. Per restare nel progetto, le imprese dovranno partecipare in modo attivo alla formazione e avviare il percorso di cambiamento. Il costo è di 5mila euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Imu regolamento 2012 e aumento iva al 23% nel decreto fiscale Monti. Tutte le novità


Norme contro l'evasione fiscale, semplificazioni ma anche di correttivi al federalismo municipale con ritocchi alla nuova Imu e nuovi ritocchi all’insù per l’Iva: dovrebbe arrivare oggi all’esame del Consiglio dei Ministri il decreto fiscale che dovrebbe poi essere varato al massimo entro giovedì della prossima settimana.

Il nuovo pacchetto prevede una proroga dei termini per i Comuni, che saranno in ritardo, per l’approvazione dei propri bilanci al 30 giugno (oggi è il limite è fissato al 31 marzo).

Di conseguenza il 16 giugno, data in cui debutterà l’Imu sulla prima casa al 4 per mille e al 7,6 per le seconde case, si pagherà l’acconto del 50% sull’aliquota-base. I Comuni tuttavia avranno tempo fino al 30 giugno per aumentare o diminuire dello 0,2 (prima casa ) e 0,3 (seconda casa) le aliquote Imu e a fine anno, il 16 dicembre, in sede di conguaglio si applicheranno le nuove aliquote.

Per quanto riguarda poi l’Imu sui fabbricati rurali, fino ad oggi esenti dall’imposta, da quest’anno saranno soggetti al quattro per mille come aliquota base. Per tutti gli immobili da quest’anno cambierà anche la base imponibile che subirà un aumento fino al 60% della rendita catastale.

Per quanto riguarda invece le misure per contrastare l’evasione fiscale, si parla del ritorno del cosiddetto elenco clienti-fornitori, cancellato dal governo Berlusconi, per cui tutte le aziende e i professionisti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le fatture emesse o pagate. Un meccanismo che sembrerebbe accettato anche dalle categorie interessate e che potrebbe sostituire lo spesometro che attualmente impone di comunicare al fisco gli acquisti oltre i 3.600 euro.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Debiti con il Fisco: nuove dilazioni Equitalia


Sono numerosissime in Italia le imprese, soprattutto medie e piccole, che hanno difficoltà a saldare in maniera regolare i propri debiti con il Fisco o altre pubbliche amministrazioni, e che necessitano quindi di una proroga o almeno di una rateizzare dei pagamenti.
La Manovra finanziaria Monti è venuta loro incontro attraverso un piano di proroga della rateazione, con il fine di dare maggiore respiro ai contribuenti messi in difficoltà dalla crisi.

La situazione, in realtà, non è del tutto nuova: già il decreto Milleproroghe 2010 aveva dato ad Equitalia la possibilità di riconcedere le dilazioni concesse fino al 27 gennaio 2011 per altri 72 mesi, a condizione che fosse provato il peggioramento dello stato di difficoltà che aveva giustificato la prima dilazione.
Con la Manovra finanziaria Monti quella che era semplicemente una possibilità, esercitabile o meno dall’ente di riscossione, è ora una prassi che viene concessa sulla base di alcune condizioni.

Le condizioni sono le seguenti: deve essere comprovato il peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria; la seconda proroga non può protrarsi per un periodo successivo ai 72 mesi; non deve essere decaduta la prima dilazione concessa, evento che avviene quando non si paga la prima rata o due rate successive anche non consecutive.

Questo tipo di rateazione in proroga riguarda pertanto tutti i contribuenti che sono in regola con i pagamenti previsti dall’originario piano di dilazione. In più questo beneficio è offerto anche a coloro che non abbiano pagato la prima o le due rate successive del loro debito ma non abbiano usufruito in passato della dilazione del Milleproroghe 2010.

Questo provvedimento è molto importante, ed importante è altresì che sia stato emanato velocemente ed in maniera chiara ed univoca. Sono infatti moltissime le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, che a causa delle difficoltà causate dalla crisi economica attuale e, in più, dai tagli alla spesa portati avanti dallo stesso Governo, hanno una notevole difficoltà a pagare i loro debiti. In questo modo si potrà garantire loro un tempo “di respiro” per riavviare il proprio business, nella speranza che in due o tre anni il nostro paese esca dalla fase recessiva e le cose ricomincino ad andare meglio per tutti: per le imprese, per i creditori e per lo Stato stesso.

Fonte:blog.pmi.it (Francesco Mantica)
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Risparmio Energetico; Il Fondo Kyoto sblocca 600 mln


Possibile richiedere contributi per investire in fonti rinnovabili e risparmio energetico. Su tutto il territorio nazionale, imprese, cittadini ed enti pubblici potranno finalmente contare sul Fondo Kyoto, che diventerà operativo a breve. Mentre, per le zone convergenza, sarà presto possibile presentare domanda per sviluppare la filiera delle biomasse. Per quanto riguarda il Fondo Kyoto, il ministero dell'ambiente, Cassa depositi e prestiti e Abi presenteranno l'avvio dello strumento il prossimo 16 febbraio, l'operatività è stata annunciata dal 1° marzo.

È quindi imminente la partenza del Fondo, dopo oltre quattro anni dalla sua istituzione attraverso l'articolo 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296. Si tratta di fondi per ben 600 milioni di euro, a disposizione di tutto il territorio nazionale, che saranno distribuiti con la modalità del fondo rotativo, attraverso finanziamenti al tasso dello 0,50% annuo. I fondi sono già ripartiti tra le varie misure previste e tra le tre aree nazionali di Nord, Centro e Sud.

Attualmente, si attende quindi solo l'emanazione della circolare esplicativa che darà il via alle domande; la modulistica, invece, è già a disposizione visto che era stata approvata con decreto 25 novembre 2008, e poi modificata dal più recente dm 19 luglio 2011. Sono previste misure a sostegno della climatizzazione degli edifici, delle varie fonti rinnovabili, quali eolico, idroelettrico, fotovoltaico, termico a biomassa, microcogenerazione, sostituzione di motori elettrici e protossido di azoto. Sono invece riservate ad enti pubblici le misure a sostegno della cogenerazione, solare termico e involucro edilizio. Possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo. Sono in genere destinatari del fondo le imprese di tutte le dimensioni, le persone fisiche, le persone giuridiche private quali associazioni e fondazioni, i soggetti pubblici in genere e i condominii.

Finanziamento fino al 70% delle spese
Il finanziamento è concesso fino alla misura massima del 70% delle spese ammissibili, quota che raggiunge il 90% in caso di enti pubblici. Per quanto riguarda le imprese, l'agevolazione è concessa in regime «de minimis» Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Solo in caso di progetti di ricerca precompetitiva, il finanziamento, destinato a istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati, le università e i loro consorzi, è limitato al 50% delle spese ammissibili.

Finanziabili progettazioni, attrezzature, infrastrutture e installazione
Sono finanziabili i costi di progettazione di sistema ivi compresa l'everituale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi; tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili. Inoltre, sono ammissibili i costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e i costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili. Infine, è possibile finanziare i costi di installazione, compresi avviamento e collaudo. Sono esclusi i costi di esercizio, quali, ad esempio, personale, combustibili e manutenzione ordinaria.

Spese ammesse successivamente alla pubblicazione della circolare
Non è ancora possibile avviare l'investimento che sarà oggetto di richiesta di accesso al Fondo Kyoto. Si dovrà infatti attendere la pubblicazione della circolare prevista dal dm 25/11/2008. Tutti i soggetti interessati devono prestare particolare attenzione a questa condizione, visto che, inizialmente, era prevista la possibilità di avviare gli investimenti già con il primo dm, possibilità poi cancellata anche visto il dilatarsi dei tempi per l'uscita della circolare.

Domande a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione della circolare.
Già il primo dm del 2008 ha previsto che la domanda di ammissione debba essere presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale e fino al 135° giorno dalla stessa data di pubblicazione.

Fonte: ItaliaOggi
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Liquidazioni IVA trimestrali, per le nuove soglie rileva sempre il volume d’affari


Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che, nell’anno solare precedente al periodo d’imposta, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni) ovvero a 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700.000 euro.

Con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire i dubbi applicativi, in relazione alla possibilità di effettuare i versamenti IVA con cadenza trimestrale, evidenziati a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 11, legge n. 183/2011).

Tale disposizione aveva cercato di sanare un disallineamento creato dall’innalzamento dei limiti per accedere alla contabilità semplificata da parte del D.L. n. 70/2011. Infatti, nel portare tali limiti a 400.000 euro per le imprese di servizi e 700.000 euro per le altre imprese, il D.L. n. 70/2011, si era “scordato” di adeguare anche i limiti per optare per il versamento trimestrale (con l’interesse dell’1%) lasciando le soglie ai vecchi importi (rispettivamente, 309.874,14 e 516.456,90 euro).

Con la legge n. 183/2011, pertanto, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette. Solo che, il legislatore, non è intervenuto con una modifica diretta alla norma interessata (art. 7, D.P.R. n. 542/1999), generando forti dubbi sulla sua concreta applicabilità.

In particolare, i dubbi - su cui interviene ora l’Agenzia delle Entrate - riguardavano:

1) il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari;

2) la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.

Continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari

Relativamente al punto 1), l’Agenzia chiarisce che, sebbene la modifica operata con la legge n. 183/2011 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato art. 7, D.P.R. n. 542/1999, è a quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati.

Ne consegue che il richiamo operato dalla Legge di Stabilità per il 2012 ai limiti “fissati per il regime di contabilità semplificata” non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85, TUIR. Ai fini della determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’art. 20, D.P.R. n. 633/1972.

In altre parole, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che - nell’anno solare precedente - hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

Il versamento del conguaglio

Quanto alla seconda questione prospettata, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:

1) entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;

2) entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/02/2012, n. 15/E)

Fonte:ipsoa.it
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Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012


Dall'Ance il calendario delle scadenze di quest'anno per l'accesso agli incentivi del Quarto Conto Energia

In considerazione delle numerose scadenze che interesseranno nel corso dell’anno gli impianti solari fotovoltaici, con particolare riguardo alle modalità di accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011 e dal D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”), si ritiene utile sintetizzare il calendario delle scadenze e delle novità nel 2012, tra cui le modifiche introdotte dal decreto legge n. 1/2012 per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.

Va ricordato, inoltre, che non sono stati aperti i termini per l’iscrizione al Registro per i grandi impianti relativi al secondo semestre 2012, a causa del superamento dei limiti di costo per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a), del D.M. 5 maggio 2011 (si veda il comunicato stampa del GSE del 20 gennaio 2012).

Di seguito l’elenco delle date relative alle scadenze del 2012 per l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

24 gennaio 2012: Data a partire dalla quale non è più consentito l’accesso agli incentivi statali agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (art. 65 del D.L. n. 1/2012). Sono fatti salvi gli impianti fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la stessa data, oppure quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, purché l’impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013 e rispetti le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 28/2011.

15 febbraio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).

29 marzo 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio, senza limitazioni all’accesso agli incentivi, per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro il 1° gennaio 2011 (art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2011).

29 marzo 2012: Decorrenza dell’obbligo di garanzia decennale dei moduli utilizzati per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che intendono essere ammessi agli incentivi (art. 11, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011).

15 aprile 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).

30 giugno 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto i cui interventi di realizzazione siano stati avviati tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, a pena del mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh prodotto.

1 luglio 2012: Decorrenza dell’obbligo di trasmettere al GSE, ai fini dell’accesso agli incentivi, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima di tale data, l’ulteriore documentazione specificata dall’articolo 11, comma 6, del D.M. 5 maggio 2011, relativa all’adesione del produttore a un sistema o consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, al rispetto dei sistemi organizzativi per la sicurezza e al certificato di ispezione di fabbrica per moduli e gruppi di conversione.

15 luglio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).

15 settembre 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011).

31 dicembre 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini della cumulabilità degli incentivi ai benefici (scambio sul posto; ritiro ovvero cessione al mercato), alternativi tra loro, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. A partire dal 1° gennaio 2013 le tariffe incentivanti non sono più aggiuntive ai suddetti benefici e assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico, cioè inclusivo del valore dell’energia. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

31 dicembre 2012: Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a tale data e che intendano accedere agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 devono essere dotati di inverter in grado di fornire i servizi e le protezioni di cui all’art. 11, comma 3, del medesimo decreto.

Fonte: ANCE
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