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3° invio Gennaio_2012

News e Fax > Gennaio 2012

Elenco news :

Aumentare le vendite: professionisti al servizio delle imprese

Caro gasolio e autotrasportatori: domanda di rimborso entro il 30 giugno 2012

Inchiesta Altroconsumo su gruppi d’acquisto online: e la ricevuta fiscale dov’è?

Tariffe, aboliti minimi e massimi

Accertamento a casa del contribuente solo in presenza di “gravi indizi”

Collegato lavoro e licenziamenti, dal 2012 nuove regole per i ricorsi

Redditi degli italiani, un mare di incongruenze

Cassazione: è sempre necessario requisito buona condotta per iscriversi agli albi professionali

Ristrutturazione del debito anche per le piccole imprese

Saldi, CTCU su elettronica ed elettrodomestici: a volte ci guadagna il rivenditore

Progetto Start It-Up; Nuove imprese di cittadini stranieri

La guida del Condominio; Ricevute e ritenute d'acconto ecco le agevolazioni fiscali

Efficienza energetica, aggiornata la guida sui bonus 55% e 36%

Cellulari: licenza o abbonamento,non cambiano gli obblighi fiscali

Governo: un nuovo portale per orientare i cittadini stranieri

Agevolate le imprese che assumono detenuti

Groupon, ritardi nell’invio dell’acquisto? E’ overbooking

Ex-minimi 2012: nessun esonero dallo Spesometro


ADUC, i passeggeri di Costa Concordia hanno 10 giorni di tempo per richiedere il risarcimento

Iva 2012, fine periodo di prova. I modelli passano l’esame

Fatture false: cambiano le pene

Inail; Autoliquidazione, poker di sconti

Immobili, quanto incide la classe energetica sui prezzi?

Il DURC non è autocertificabile


Italia declassata a BBB+: rischi. Cosa cambia

Condoni IVA 2002, partono i controlli

Incentivi alle Start Up; Il forziere dell'autoimpiego in attesa di rifinanziamento

Studi di settore 2012: al via il programma di revisione

E-commerce: nuove regole 2012

Equitalia: nulle le notifiche via raccomandata

Aumentare le vendite: professionisti al servizio delle imprese

La massimizzazione delle vendite per le aziende è ormai divenuto un must. Per questo è importante creare una solida ed efficace rete di vendita che rappresenta l’insieme di strutture umane e di materiali impiegati per diffondere la merce trattata. In base all’organizzazione aziendale questa può essere attivata con personale dipendente o con collaboratori esterni. E’ su questi ultimi che vogliamo focalizzare l’attenzione.

Perché scegliere intermediari? Perché in questo modo l’azienda raggiunge un elevato grado di flessibilità e di elasticità che le permette di adeguare la rete di vendita alle necessità del mercato. Ma non è solo questo. Con gli intermediari esterni, infatti, si riesce a raggiungere l’intero territorio nazionale pur avendo una sede legale piuttosto decentrata, si ha la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rapporto con gli intermediari meno efficienti, si riducono i costi per investire nel settore commerciale.

Mediatori
Sono professionisti che mettono in relazione due o più parti al fine di concludere un affare. Non sono legati né al venditore né al compratore da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La loro attività consiste nella ricerca della controparte disposta a concludere l’affare con l’operatore che gli ha conferito l’incarico. Per esercitare la professione di mediatore occorre essere iscritti alla C.C.I.A.A.

Agenti di commercio
Gli agenti di commercio assumono stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per la casa mandante in una specifica zona da quest’ultima assegnata. In pratica l’agente dovrà procurare contratti alla casa mandante la quale valuterà se concluderli o meno. L’ordine, quindi, è accettato salvo approvazione della casa.

Rappresentanti di commercio
Agiscono in nome e per conto dell’azienda proponente. I contratti stipulati dai rappresentanti si considerano conclusi direttamente dalla casa madre.

Procacciatori d’affari
Promuovono, in maniera occasionale, la conclusione di contratti. Non vi è, quindi, stabilità né limiti all’operatività. Solitamente il rapporto è caratterizzato da un mandato specifico che non vincola né l’impresa né l’intermediario.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Caro gasolio e autotrasportatori: domanda di rimborso entro il 30 giugno 2012


Entro il 30 giugno 2012 gli autotrasportatori potranno presentare la domanda di rimborso per il “caro gasolio” all’Agenzia delle Dogane

Gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale possono chiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti nel 2011 per il “caro gasolio” per effetto degli otto distinti aumenti dell’aliquota dell’accisa sul gasolio avvenuti lo scorso anno. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 30 giugno 2012 all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente. I beneficiari dell’agevolazione, gli importi restituibili e le modalità per ottenerli sono stati definiti dall’Agenzia delle Dogane con nota n. 771 del 4 gennaio 2012.

Fonte: Fisco Oggi
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Inchiesta Altroconsumo su gruppi d’acquisto online: e la ricevuta fiscale dov’è?


Prezzi super scontati e velocità nell’acquisto, direttamente da casa, con una connessione Internet. Ma anche overbooking e delusione rispetto al servizio o prodotto acquistato. Sembra essere questo il quadro che si sta delineando del fenomeno dei gruppi d’acquisto online.

Da poco meno di un anno le caselle di posta elettronica di tantissimi consumatori si sono riempite di offerte di cene, weekend, soggiorni turistici e quant’altro, a prezzi scontatissimi. Basta registrarsi al sito e decidere quale delle decine di promozioni quotidiane scegliere. E poi? Una volta cliccato sull’oggetto del desiderio, lo si acquista direttamente online: si lascia il numero di carta di credito e il gioco è fatto. Dopo qualche minuto arriva una email che ci avvisa della riuscita dell’acquisto, un coupon da stampare e consegnare al negoziante/ristoratore al momento giusto.

Ma si tratterà di un vero affare? Altroconsumo ha condotto un’inchiesta su 10 siti che vendono coupon: Getbazza, Glamoo, Groupalia, Groupon, Kgbdeals, Jumpin, Letsbonus, Poinx, Prezzofelice, Tuangon. L’Associazione ha acquistato, per ogni sito, 4 buoni sconto per usufruire di una cena e un buono per un soggiorno turistico; le città interessate sono state Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo. Verificando la qualità del servizio prestato, la correttezza dello sconto, la disponibilità del sito a risarcire in caso di problemi o di annullare l’acquisto dopo la scadenza del periodo di recesso.

I risultati sono stati abbastanza deludenti: il risparmio per i consumatori c’è, in media del 48% sul prezzo pieno, ma è inferiore a quanto promesso online nel 47% dei casi. In un caso su due i prezzi sono gonfiati nell’offerta per far apparire più roboanti gli sconti con la scelta del coupon: mangiando “à la carte” si è speso meno del prezzo dichiarato sul sito. Un esempio per tutti: l’offerta “menu fiorentina per 2”, segnalata come prezzo pieno a 84 euro, proposta scontata a 39 euro, col 54% di sconto sbandierato, costa in effetti “à la carte” 49 euro, con sconto effettivo praticato del 20% e non del 54%.

Nell’81% dei casi in cui c’è stato un problema di non corrispondenza tra il buono e il servizio ricevuto, il sito non si è assunto alcuna responsabilità e non ha provveduto ad alcuna forma di risarcimento.

Infine, spesso non c’è traccia della ricevuta fiscale. Il coupon che il sito invia per email ad acquisto effettuato, infatti, non ha le caratteristiche tecniche né il valore di una ricevuta fiscale. E quasi sempre, presentando il buono nei ristoranti, non viene rilasciata alcuna ricevuta del valore del buono. Altroconsumo si è chiesta: se all’uscita di un ristorante si viene fermati per un controllo fiscale, come si giustifica il fatto di essere usciti a mani vuote? Vista questa confusione e il rischio di evasione fiscale che ne deriva l’Associazione ha inviato un formale interpello all’Agenzia delle entrate.

Fonte:helpconsumatori.it
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Tariffe, aboliti minimi e massimi


Con il decreto sulle liberalizzazioni approvato dal CdM di venerdì 20 si sciolgono gli ultimi nodi sulle tariffe professionali e sui tirocini negli ultimi anni di università.
Abrogazione delle tariffe minime e massime e obbligo per il professionista del preventivo scritto ai clienti e dell'indicazione della copertura assicurativa sembrano essere i punti fermi del capitolo dedicato alle professioni.

Tariffe, definite solo nelle controversie
“Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime”, delle professioni ordinistiche annuncia il ministro Severino durante la conferenza stampa dopo il CdM. Saranno mantenuti i riferimenti al tariffario nelle controversie e verranno definite da oppositi decreti dei ministeri competenti. Su questo punto lunedì scorso, nel corso dell'incontro con gli Ordini professionali, il ministro della Giustizia Paola Severino aveva assicurato che le tariffe minime e massime “sopravviveranno come riferimento in caso di contenzioso in tribunale” (leggi tutto).

Preventivo scritto obbligatorio
Un'altra novità riguarda l'obbligo di concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. “Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare”. Il professionista deve informare il cliente - “in maniera chiara e visibile” ha spiegato il ministro della Giustizia, Paola Severino e il preventivo dovrà essere onnicomprensivo.

Indicazione della copertura assicurativa
Inoltre, nell’atto di determinazione del preventivo il professionista dovrà indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale (fanno eccezione le professioni mediche e sanitarie).

Tirocini di soli 6 mesi negli atenei?
Il decreto prevede la possibilità di svolgere i tirocini – durata massima 18 mesi - già durante gli ultimi anni del corso di laurea (ad eccezione delle professioni mediche e sanitarie e per un massimo di 6 mesi), senza la necessità di una convenzione fra consiglio provinciale e ateneo. Le università potranno inserire nei propri statuti e regolamenti la possibilità che il tirocinio o la pratica finalizzati all'iscrizione nell'albo professionale vengano svolti durante l'ultimo biennio di laurea specialistica o magistrale.

Questa possibilità non piaceva però agli Ordini professionali secondo i quali sarebbe a rischio la qualità di una pratica incardinata tra gli esami e la tesi. Su questo punto nell'incontro di lunedì tra il guardasigilli e gli Ordini si sarebbe raggiunto un compromesso informale in base al quale il tirocinio verrebbe svolto solo in parte - per 6 mesi - durante l'ultimo biennio di laurea specialistica o magistrale. Gli altri 12 mesi di pratica si svolgerebbero dopo il conseguimento della laurea.

Fonte:casaeclima.com
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Accertamento a casa del contribuente solo in presenza di “gravi indizi”


L’accesso dei verificatori a casa del contribuente è consentito solo se l’ufficio è in grado di provare in giudizio i “gravi indizi”
Con sentenza n. 631 depositata il 18 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento a casa del contribuente da parte della Guardia di Finanza è da considerarsi nullo se l’ufficio non prova in giudizio i gravi indizi in base ai quali i verificatori sono stati autorizzati. L’accesso in locali diversi da quelli in cui viene svolta l’attività imprenditoriale o professionale può essere eseguito, infatti, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo in casi di gravi indizi di violazioni tributarie, per reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Collegato lavoro e licenziamenti, dal 2012 nuove regole per i ricorsi


Per effetto del Collegato lavoro, a partire da quest’anno cambiano le regole che consentono ai lavoratori con contratti a termine di presentare ricorso in caso di licenziamento: tempo 60 giorni, pena inefficacia della richiesta.

A partire dal 31 dicembre 2011, infatti, le aziende che hanno scelto la via del licenziamento per i lavoratori a tempo determinato, progetto, o somministrazione dovranno ricevere l’eventuale contestazione entro 60 giorni, altrimenti la richiesta di ricorso diventa automaticamente inefficace.

I lavoratori hanno quindi un intervallo limitato per eseguire l’impugnazione del licenziamento, mentre nel caso in cui si effettui un tentativo di conciliazione il tempo sale a 270 giorni.

Sono queste le novità introdotte dalla legge 183, articolo 32 (Collegato Lavoro 2010), che anticipato i tempi di una norma già annunciata da tempo. Il termine di 60 giorni per fare causa al datore di lavoro e quindi impugnare il contratto a termine sono state prorogate al 31 dicembre 2011 dal decreto Milleproroghe del 16 febbraio 2011, mentre il vecchio termine era stato fissato al 24 gennaio 2011.

Di fatto una misura che limita fortemente le possibilità di tutti i lavoratori precari, che abbiano un contratto a tempo determinato, contratto a progetto e somministrazione, e che intendano fare causa al datore di lavoro per il licenziamento.

La legge, comunemente chiamata “Collegato Lavoro”, è stata duramente contestata dalla Cgil, che evidenzia come «molto spesso i lavoratori con contratti di lavoro precario subiscono un abuso. Per esempio, i cosiddetti contratti co.co.pro sono frequentemente utilizzati per svolgere le stesso identiche mansioni di chi ha un contratto a tempo indeterminato. In questi casi il contratto è illegittimo. La stessa cosa vale per tanti altri contratti a tempo determinato che, se scritti male, sono nulli».

Tuttavia, precisa la Cgil «non è necessario decidere se avviare un ricorso prima del 23 gennaio prossimo ma, entro quella data, sarebbe sufficiente anche una semplice lettera al datore di lavoro per interrompere il termine di 60 giorni».

Fonte:blog.pmi.it (Noemi Ricci)
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Redditi degli italiani, un mare di incongruenze


Non sono poche le incongruenze che si apprendono leggendo le medie di reddito dichiarato in Italia da diversi professionisti soggetti a studi di settore nel 2010. Vi sono enormi differenze a seconda del settore a cui si appartiene, con qualche caso anomalo che evidenzia l’ipotesi di grave evasione fiscale. Dando uno sguardo alle medie si nota che la fotografia dell’Italia è anomala: a fronte di un notaio che dichiara 280 mila euro annui, troviamo un commerciante di scarpe che ne dichiara 7mila. Un tassista guadagna 14mila euro mentre chi commercia elettrodomestici ne dichiara 10mila. Anche i baristi non navigano nell’oro, con una dichiarazione dei redditi che mediamente è di 15mila euro, meglio gli agenti immobiliari e benzinai con cifre che sfiorano i 18mila euro. Fotografi e agenti di viaggio si fermano a poco pià di 11mila euro invece.

Chi se la passa bene? Come già detto i notai, ma anche i consulenti finanziari che riescono a portare a casa 43mila annui, avvocati e dentisti con 46mila euro, commercialisti e consulenti del lavoro arrivano a 49mila euro. Così così gli architetti con 27.300 euro. Il trionfo va ai farmacisti con 107 mila euro all’anno.

Le differenze tra i professionisti congrui e non congrui agli studi di settore sono però molte. Solo per citare l’esempio che più evidenzia la disparità si nota che un laboratorio di analisi dichiara 31mila euro all’anno di attivo, ma nel caso non siano congrui si assiste ad una perdita pari a 20mila euro. Situazione simile ma ancora più paradossale riguarda gli amministratori di condominio. Contando società ed enti se ne contano 12.951, mentre per le maggiori associazioni di categoria ne contano il doppio. Proseguiamo a titolo esemplificativo con le dichiarazioni di altri professionisti per evidenziare ancora una volta le numerose incongruenze con la realtà dei fatti: gli ingegneri 44.600 euro, i medici 68.300 euro, gli psicologi si fermano a 20.800 euro l'anno, i veterinari solo 19.200 euro, i gioiellieri arrivano a 16.000 euro l'anno. Ma chi addirittura ci rimette più di 5mila euro l’anno sono i centri benessere.

Fonte:i-dome.com
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Cassazione: è sempre necessario requisito buona condotta per iscriversi agli albi professionali


Con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della "buona condotta" per l'iscrizione all'albo professionale (nella fattispecie degli psicologi) è un "ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento", al di là di specifiche previsioni dei singoli albi. È questo il contenuto della sentenza della terza sezione civile con cui è stato rigettato un ricorso contro il rigetto della richiesta di iscrizione all'albo professionale degli psicologi. La richiesta era stata respinta per mancanza del requisito della "buona condotta". L'Ordine degli Psicologi della Liguria aveva respinto la domanda di iscrizione di un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo, e tutto in contrasto con l'art. 7 della l. n. 56/1989 (ordinamento della professione di psicologo). Il professionista, con ricorso al Tribunale di Genova, impugnava il provvedimento, deducendo che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti di detto art. 7 della l. cit.). L'adito Tribunale di Genova con sentenza, annullava la delibera e dichiarava il diritto del professionista all'iscrizione all'albo professionale sulla base del fatto che il requisito della buona condotta non era previsto dall'art. 7 citato. La Corte di Appello, in secondo grado, accoglieva il reclamo dell'Ordine professionale. Investita della questione su ricorso del professionista, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso ha spiegato che "il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari" ), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli artt. 7 e 26, comma 3, della legge n. 56/1989 ( riguardanti l'albo degli psicologi ) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituente, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost."

Fonte: StudioCataldi.it (Luisa Foti)
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istrutturazione del debito anche per le piccole imprese


Approvata la legge che consente la ristrutturazione del debito anche alle aziende escluse dal fallimento
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge che prevede la possibilità di ristrutturazione del debito anche per i piccoli imprenditori. La nuova procedura riguarderà, in particolare, le imprese che fino a questo momento, per ricavi, attivo patrimoniale e volume dei debiti, non potevano accedere alle procedure concorsuali e quindi alle relative possibilità di accordo con i creditori, quali appunto il concordato e la ristrutturazione del debito.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Saldi, CTCU su elettronica ed elettrodomestici: a volte ci guadagna il rivenditore


La sola parola “sconto” è in grado di alterare la percezione dell’acquirente verso l’effettiva convenienza di un prodotto; lo dimostrano ormai anni di ricerche di psicologia del consumo. Molto spesso, però, dietro i saldi si nascondono vere e proprie insidie e la dinamica si capovolge: ad approfittarne sono proprio i rivenditori. Ecco un esempio di come vanno le cose.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, lo scorso 13 dicembre, ha rilevato i prezzi di 166 elettrodomestici e 152 elettronica di consumo (in totale 318 prodotti) di un grande magazzino specializzato a Bolzano. L’11 gennaio 2012 è tornato nello stesso punto vendita per verificare la situazione dei saldi.

I risultati non sono stati molto confortanti: ben 64 dei 318 prodotti controllati non erano più in vendita l’11 gennaio. Dei restanti 254 prodotti, 10 avevano un prezzo maggiore e 67 minore: l’aumento medio è stato del 17,1% per gli elettrodomestici e del 16,4% per l’elettronica; la diminuzione è stata rispettivamente del 15,4% e 9,5%.

Ad esempio le bilance digitali da cucina costavano il 13% in meno e il prezzo dei navigatori era il 5,8% più basso, mentre i riproduttori portatili A/V, tipo iPod, costavano in media lo 0,4% in più.

Per quanto riguarda i televisori LCD/LED, il CTCU ne ha presi in considerazione 42 modelli che, a dicembre 2011, costavano in totale 35.359,89 euro: a gennaio il prezzo totale era sceso di quasi 1.400.000 euro (pari al 4%) per un totale di 33.962,50, ma il prezzo di 4 articoli era aumentato. Dei 23 modelli in sconto, la maggior parte erano televisori con tecnologia non più attuale.

Passando alle lavatrici, il CTCU ne ha controllati 50 modelli che a dicembre costavano in totale 37.400,00 euro; a gennaio lo sconto complessivo è stato del 3%, pari a 1.106,86 euro, con 2 articoli aumentati e 14 diminuiti.

“Se si guarda al singolo prodotto – dichiara Walther Andreaus, direttore del CTCU – l’offerta può anche essere valutata come conveniente. Ma i ragionamenti vanno fatti sul campionario complessivo: e come abbiamo visto nel caso dei televisori, la parte di rinuncia al guadagno del punto vendita esaminato è di rilevanza davvero limitata. Il periodo dei saldi viene strumentalizzato per smerciare i fondi di magazzino, poco gettonati fra i clienti, e guardando i risultati il caso concreto appare un esempio lampante. In sintesi – conclude Andreaus – se si vuole che i saldi siano davvero tali, le offerte devono essere più sostanziose e soprattutto coinvolgere un maggior numero di prodotti”.

Fonte:helpconsumatori.it
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Progetto Start It-Up; Nuove imprese di cittadini stranieri


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere promuovono il progetto Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri, per sostenere il percorso di integrazione e di crescita professionale degli immigrati presenti nel nostro paese.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere l'accrescimento delle attitudini imprenditoriali dei cittadini extracomunitari e trasferire le competenze manageriali di base necessarie per l'avvio e la gestione di un'attività imprenditoriale.

Sono beneficiari dell'iniziativa 400 cittadini extracomunitari non appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione Europea e che non abbiano passaporto italiano, interessati a creare un'impresa e attività di lavoro autonomo in possesso di regolare permesso di soggiorno, con validità di almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di un percorso di orientamento – info-formazione – affiancamento per la redazione del business plan.

Coinvolte nell'iniziativa saranno dieci Camere di Commercio appartenenti alle regioni che hanno strumenti finanziari per la creazione d'impresa e dove si concentrano maggiormente gli immigrati regolari per la sperimentazione territoriale. Le Camere di commercio sono quelle di: Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, Verona e Vicenza.

Per informazioni sul progetto Start-it up: Tel. 06 42040365 extraordinario@retecamere.it;

Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
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La guida del Condominio; Ricevute e ritenute d'acconto ecco le agevolazioni fiscal
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Il rappresentante deve richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate presentando dati personali e verbale da cui si evince la sua nomina

Il condominio come sostituto d’imposta è tenuto ad importanti adempimenti fiscali: effettuare e versare le ritenute di acconto, quando corrisponde compensi soggetti a ritenute con rilascio della relativa certificazione e a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (cioè il modello 770). Utili indicazioni sulle regole da osservare per un corretto rapporto con l’Amministrazione Finanziaria sono contenute nella pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate “condominio: adempimenti e agevolazioni”.

Il condominio deve avere un proprio codice fiscale?

Sì. Il rappresentante del condominio deve richiederlo all’Agenzia delle Entrate presentando, oltre ai suoi dati personali, anche il verbale dell’assemblea, da cui si evince la sua nomina. In caso di sostituzione dell’amministratore del condominio, il nuovo rappresentante dovrà comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate.

Quando scatta l’obbligo di effettuare le ritenute?

Ad esempio, in caso di corresponsione di somme o di valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, ovvero in caso di pagamenti che sono, invece, da qualificare come redditi di lavoro autonomo, come quelli all’amministratore del condominio stesso (anche se a titolo di rimborso forfettario di spese), o sulle corresponsione di compensi relativi a contratti di appalto di opere o di servizi.

E nel caso di condomini con non più di quattro

proprietari?

In questo caso, se non è stato nominato un amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Qual è il trattamento fiscale per i redditi degli immobili in proprietà comune?

Gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune, che sono imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà, come esempio i locali della portineria, l’alloggio del portiere, ecc., cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condomino ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante sia superiore a 25,82 euro. Questa esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Cosa deve fare in singolo condomino che vuole usufruire della detrazione fiscale del 36% per gli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni dell’edificio?

Deve acquisire e conservare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui egli attesti: di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e la quota di spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condòmino, calcolata in base ai millesimi di proprietà.

Fonte:repubblica.it
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Efficienza energetica, aggiornata la guida sui bonus 55% e 36%


E' disopnibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazioni 55% e 36%).

Nel documento sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo

Ricordiamo che la detrazione fiscale del 55% per interventi di efficientamento energetico degli edifici è stata prorogata al 31 dicembre 2012 grazie a un emendamento inserito nel Decreto Salva Italia (d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Con la conversione in legge della Manovra Monti, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

A partire dal 1° gennaio 2013, infine, la norma, con l’inserimento dell’art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al d.P.R. 917/1986 (il c.d. testo unico delle imposte sui redditi) ha previsto che le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, sarà strutturale, ossia senza più scadenza.

Fonte:ediliziaurbanistica.it
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Cellulari: licenza o abbonamento,non cambiano gli obblighi fiscali


Il pagamento del tributo sulle concessioni governative è correlato alla sussistenza di un atto che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l’utente

L’Agenzia delle Entrate, con l’articolata risoluzione n. 9/E del 18 gennaio, ribadisce la non abolizione della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo della telefonia mobile.
Il chiarimento arriva su input di un ente con personalità giuridica pubblica che ritiene non più dovuta la tassa, in seguito all’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/1973, avvenuta grazie a un’altra disposizione legislativa, l’articolo 218 del Dlgs 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In effetti, la richiamata disposizione, al comma 1, lettera s), ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/1973 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che disciplinava la “licenza di esercizio”, scatenando una serie di pronunce giurisprudenziali di vario orientamento. In particolare, alcune Ctr hanno ritenuto non più dovuta la tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazione, in quanto ora l’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”) risulterebbe una norma svuotata di contenuto.

In sostanza, sembrerebbe che sia venuto meno il presupposto oggettivo per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, presupposto descritto nell’articolo 21 della tariffa, sopra richiamato, dato dalla “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza…”.

Proseguendo nelle argomentazioni, l’Agenzia ha osservato che, con il Dm 33/1990, relativo al “Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”, il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha dettato le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. Dunque, in base al Dm, per usufruire del servizio di comunicazione, è necessario fare richiesta di abbonamento e gli operatori telefonici autorizzati rilasciano all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato che, secondo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale, “… sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio…”.

Ma il presupposto impositivo della tassa sulle concessioni governative non si rinviene in un regolamento, quale il Dm 33/1990, peraltro tuttora in vigore, che non istituisce un tributo ma stabilisce solo la corrispondenza della licenza di stazione radio con l’abbonamento rilasciato all’utente del servizio di telefonia mobile. Considerato, quindi, che l’abbonamento telefonico nel rapporto gestore/utente tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del Dpr 156/1973, si può affermare che l’abrogazione di tale articolo non interferisce sul presupposto impositivo costituito dal contratto di abbonamento.
Pertanto, il rilascio del contratto di abbonamento, di cui all’articolo 3 del Dm 33/1990, legittima pienamente la pretesa tributaria ai sensi dell’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972.

L’Agenzia, inoltre, fa notare che l’attuale vigenza dell’articolo 21 trova ulteriore conferma nella circostanza che il legislatore, successivamente all’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, con la legge 244/2007, ha modificato la nota posta in calce al predetto articolo, estendendo ai non udenti l’esenzione ivi prevista.
Appare, infatti, difficile ipotizzare che lo stesso legislatore abbia introdotto, nel 2007, un’ipotesi esentativa nell’ambito applicativo di una norma non più in vigore dal 2003.

Ai fini dell’affermazione della vigenza della tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature di telefonia, l’Agenzia richiama pure l’articolo 219 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel quale è stabilito che “dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”. Risulta evidente, infatti, che tale condizione non sarebbe realizzata se si escludesse l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio delle suddette licenze o abbonamenti.

A corroborare la propria tesi, l’Agenzia, con la risoluzione odierna, rileva che l’abrogazione dell’articolo 318 è da considerarsi puramente formale della fonte normativa, poiché la materia disciplinata nell’articolo 318 è ora trasfusa nell’articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche e tale tecnica legislativa è abbastanza frequente allorquando il legislatore opera riforme di interi settori o materie.

E’ proprio sulla base di tali considerazioni che l’Agenzia delle Entrate, supportata dalle norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, ha ritenuto che le stesse siano dovute nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare il sistema. Pertanto, l’applicazione della tassa è correlata alla sussistenza di un documento che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l’utente: il documento attestante la sua condizione di abbonato.

Infine, per quanto riguarda la supposta esclusione dal pagamento della tassa per tutte le amministrazioni pubbliche, viene ricordato che l’Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte, con documenti di prassi, che la qualificazione di amministrazione pubblica non è sufficiente.
Ad esempio, con la risoluzione 55/2005, è stato precisato che “…lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze). Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo)…. Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.

Fonte:nuovofiscooggi.it (Anna Rita Zannella)
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Governo: un nuovo portale per orientare i cittadini stranieri


Un nuovo portale per dare informazioni ai cittadini stranieri, favorendo l’integrazione nella società italiana attraverso una migliore conoscenza dei servizi offerti.

E’ il portale integrazione migranti, www.integrazionemigranti.gov.it, nato dalla collaborazione tra i ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno, dell’Istruzione Università e Ricerca e del ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione. Il nuovo strumento è cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

Il portale è organizzato per assi: Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e governo del territorio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde generazioni. Consente di individuare i servizi della rete pubblico-privata attivi sul territorio e offre una panoramica delle più importanti novità sul piano della normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività in atto a livello nazionale, regionale e locale.

Fonte:key4biz.it
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Agevolate le imprese che assumono detenuti


La legge Smuraglia prevede sgravi fiscali a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie con apposito decreto ministeriale. In merito, si segnala che saranno valutati eccezionalmente – per il 2011 - progetti di finanziamento, anche se dai controlli effettuati risulta il superamento dei limiti di budget previsti.

Il monitoraggio attivato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha evidenziato che è stata superata la soglia del budget previsto dal Decreto n. 87 del 25.2.2022 in tema di sgravi fiscali (euro 2.065,00) per le assunzioni agevolate di soggetti detenuti (come previsto dal cd. Decreto Smuraglia – legge n. 193 del 2000).

Pertanto, è stato attivato per il 2011 un meccanismo di controllo con individuazione dei limiti di budget per evitare un nuovo superamento di quanto dovuto dall’Agenzia delle Entrate per il ripianamento dei mancati introiti.

Questo significa che le aziende che hanno proceduto ad assunzioni non hanno potuto – in tutto o in parte - mantenere gli sgravi fiscali e hanno dovuto rinunciare al mantenimento degli standard occupazionali.

Al fine di sostenere l'occupazione dei detenuti, il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, in via del tutto eccezionale, valuterà progetti di finanziamento, per il solo anno 2011, elaborati a livello di Provveditorato Regionale, a sostegno delle cooperative e/o imprese che abbiano assunto detenuti all'interno degli istituti penitenziari o ammesse al lavoro esterno senza fruire degli sgravi fiscali previsti dalla Legge 193/00, per tutto o parte del 2011.

A tal fine i Provveditorati regionali devono presentare i progetti - utilizzando il modello predisposto ad hoc - per tutti gli istituti del distretto interessati.

Il Progetto è strutturato in modo che le cooperative e/o imprese possano richiedere un sostegno di € 3,50 per ogni ora lavorata da detenuti assunti all'interno degli istituti o in art. 21 per periodi, nell'anno 2011, per i quali i datori di lavoro non hanno fruito di sgravi fiscali. Pertanto, le cooperative e/o le imprese devono redigire apposita dichiarazione che per il periodo in questione (esclusivamente del 2011) non hanno fruito degli sgravi fiscali previsti dalla Legge 193/00 e non li chiederanno successivamente.

II progetto elaborato e completato in ogni sua parte, dovrà essere presentato alla Cassa delle Ammende entro il 31.01.2012.

Fonte:ipsoa.it
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Groupon, ritardi nell’invio dell’acquisto? E’ overbooking


La nascita dei gruppi d’acquisto online è stata salutata come una rivoluzione dello shopping: il consumatore ha finalmente la possibilità di comprare, senza muoversi da casa, tutto ciò che desidera e anche di più, per giunta, a prezzi scontatissimi.

Infatti in pochi mesi il fenomeno è cresciuto a dismisura e alcuni marchi, tipo Groupon e Groupalia, sono diventati delle vere potenze economiche, quotate addirittura in borsa. Ma, come ogni cosa, c’è un altro latro della medaglia.

Help Consumatori si è occupata dei gruppi d’acquisto online diverse volte, ascoltando la voce delle strutture che offrono il servizio/prodotto a prezzi scontatissimi, quella diretta di Groupon (in merito alla polemica con i medici sulle offerte sanitarie) e quella dei consumatori che iniziavano a segnalare qualche disguido: dalla difficoltà nella prenotazione del servizio (cena, weekend, trattamento benessere) al ritardo o mancato invio del prodotto acquistato.

Proprio questi reclami sono stati al centro della puntata di Striscia la notizia, andata in onda ieri sera su Canale 5. Avendo ricevuto tante segnalazioni di clienti arrabbiati con l’azienda che non ha recapitato loro il prodotto pagato in anticipo, Striscia ha scoperto che, come per le compagnie aeree low cost, anche per i gruppi d’acquisto c’è l’overbooking: il gruppo d’acquisto, cioè, vende un numero estremamente superiore di offerte rispetto alla quantità di servizi che i partner possono effettivamente erogare.

E basta un semplice giro sui blog per capire che il fenomeno esiste, eccome. C’è addirittura un blog dal titolo “Il Grouponista Ignaro” in cui si parla di un post di scuse per i disagi a 950 clienti di Groupon che speravano di godersi un bel soggiorno in uno scenario da sogno. Il titolare di un Hotel, Ristorante e Centro Benessere in Sardegna, Casa Diana, a due settimane dal Natale ha scritto, “come letterina di auguri”, le sue scuse a tutti i suoi potenziali clienti causa overbooking incontrollato. “Meccanismo impazzito che Groupon non è stato capace, o non ha voluto, fermare per tempo, nonostante pressanti e reiterate richieste di interruzione dell’offerta – si legge nel post – Nei patti tra Groupon e Casa Diana vi erano solamente 30 coupon successivamente divenuti 50. Alla fine la compagnia americana ne ha venduti all’incirca 950, riscuotendo una somma che sfiora i 100.000 euro”.

Su un altro blog si parla di frequenti overbooking nei i centri estetici che spesso si trovano a fronteggiare un numero esagerato di richieste di appuntamenti e sono costretti a prolungare la validità dell’offerta, rimandando i clienti di mese in mese.

Sembra proprio che Groupon oltre a convincere i potenziali clienti, dovrà iniziare a convincere anche i partner che offrono servizi e prodotti.

Fonte:helpconsumatori.it (Antonella Giordano)
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Ex-minimi 2012: nessun esonero dallo Spesometro


Dopo la fuoriuscita dal vecchio regime dei minimi, i nuovi ex-minimi hanno la facoltà di avvalersi del regime super-semplificato previsto dalla manovra finanziaria estiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e più in particolare dall’art. 27, commi 3 e 5, ma questo non li esclude dalla presentazione dello spesometro.

Dunque anche gli ex-minimi – che rappresentano il 96% dei vecchi contribuenti minimi, pari circa a 500 mila soggetti – possono usufruire, a fronte del mantenimento di alcuni requisiti, di alcune agevolazioni fiscali, anche se non convenienti come quelle previste dal regime dei minimi.

Nello specifico si tratta dell’esclusione dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF e IVA; dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; dalle liquidazioni/versamenti periodici e dal versamento dell’acconto IVA; dalla presentazione della dichiarazione e versamento IRAP.

Nessun esonero è però previsto per gli ex-minimi dalla presentazione dello spesometro, ovvero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, e della comunicazione delle operazioni con Paesi black list.

Allo stesso modo gli ex-minimi sono soggetti agli Studi di settore e alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati; alla conservazione dei documenti ricevuti/emessi; alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi; sotto determinate condizioni alla Comunicazione dati IVA.

Fonte:pmi.it (Noemi Ricci)

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ADUC, i passeggeri di Costa Concordia hanno 10 giorni di tempo per richiedere il risarcimento

La tragedia relativa al naufragio della nave da crociera Costa ha messo in moto diverse associazioni dei consumatori. Tra queste la ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, che ricorda come secondo le norme del codice del consumo, il tempo limite entro il quale è possibile richiedere risarcimenti è di 10 giorni a partire dalla data del rientro. Coloro che la notte del 13 gennaio si trovavano a bordo della nave Costa Concordia, semiaffondata nei pressi dell'Isola del Giglio, possono rivendicare i loro diritti sulla base di tre motivazioni: rimborso di quanto pagato per il viaggio e, ovviamente, non usufruito, rimborso dei danni subiti, a causa del fatto che la stragrande maggioranza dei viaggiatori sono senza bagagli, effetti personali e documenti, e danno da vacanza rovinata. Al fine di ottenere risarcimenti è però necessario attendere il palesamento dei motivi per il quale l'incidente si è verificato: in caso di motivazione fortuita la legge esclude infatti alcun tipo di rimborso, salvo quelli previsti da assicurazioni stipulate privatamente dai passeggeri o fornite dall'armatore, mentre lo prevede in caso di negligenza, motivazione più concreta allo stato attuale delle cose per quanto riguarda l'incidente della Costa Concordia. ADUC ricorda inoltre che l'interlocutore del viaggiatore è in questi casi il tour operator che ha fornito la vacanza, e non l'armatore, e la richiesta di rimborso va eseguita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sempre rispettando la scadenza di 10 giorni dal rientro, poiché in caso contrario si perderebbe il diritto al risarcimento in maniera inevitabile.

Fonte:studiocataldi.it (A.V.)
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Iva 2012, fine periodo di prova. I modelli passano l’esame


Dovranno essere compilati per le dichiarazioni riguardanti l’anno d’imposta 2011 anche in caso di dichiarazione unificata e trasmessi entro il prossimo 1° ottobre

Ingresso ufficiale dei modelli Iva 2012. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà il via libera alle versioni definitive da utilizzare per le dichiarazioni relative all’anno 2011. Ricevono l’ok finale, insieme alle relative istruzioni, il modello base e l'ordinario, il 74-bis, utile in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e il prospetto delle liquidazioni periodiche 26LP, riservato, per l’Iva di gruppo, alla società controllante.

Devono compilare “Iva 2012” o, nel caso ne abbiano i requisiti, “Iva Base/2012”, sia coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma sia quelli tenuti alla dichiarazione annuale unificata. Dovranno essere presentati, esclusivamente attraverso il canale telematico, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 1° ottobre (la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di domenica), nel primo caso, entro il 1° ottobre se all’interno di Unico 2012.

Quest’anno il modello ha subito importanti modifiche per l’adeguamento all’evoluzione della disciplina Iva. Le novità, preannunciate nelle bozze, sono state già esaminate dall’articolo pubblicato da FiscoOggi il 28 dicembre.

Fonte:nuovofiscooggi.it
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Fatture false: cambiano le pene


La Manovra Salva Italia indica nuovi reati per chi produce o utilizza fatture non veritiere

Con la manovra “Salva Italia”, in termini legislativi, con la Legge numero 214 del 22 dicembre 2011, cambiano i reati e le pene per chi trasmette al Fisco, dietro richiesta, fatture false.

Nello specifico, la nuova manovra assimila la produzione di documenti falsi ai casi di falsità nelle autocertificazioni.

È da precisare che la fattispecie prevedere che la produzione di documenti dovrà seguire una specifica richiesta effettuata dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, ad esempio nell'esercizio dei poteri relativi all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva.

In questi casi, riassumendo, il contribuente che esibisce falsa documentazione incorre nella sanzione penale della reclusione fino a tre anni, prevista appunto per le falsità in autocertificazioni (art. 76 DPR n. 445/2000).

Bisogna ricordare inoltre che il D.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, per evadere le imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi irreali.

Stessa pena per chi, al fine di consentire a terzi l'evasione, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni fittizie (art. 8 D.lgs. 74/2000).

Fonte:i-dome.com
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Inail; Autoliquidazione, poker di sconti


Le imprese edili che vogliono fruire della riduzione dei premi Inail dovuti per l'anno 2011(11,50%) devono presentare, entro il 16 febbraio, l'apposita autocertificazione sull'assenza di condanne per le violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro. Lo spiega, tra l'altro, l'Inail nella nota protocollo n. 60010/2012 illustrando il quadro delle agevolazioni applicabili sulla prossima autoliquidazione dei premi 2011/2012.

Autoliquidazione telematica
Da quest'anno l'autoliquidazione è esclusivamente telematica. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, le sedi territoriali contatteranno gli utenti per informarli sulle nuove modalità e chiedere una nuova trasmissione in via telematica. I titolari di imprese artigiane, senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con soci assicurati nella polizza artigiani), saranno informati anche dei servizi del contact center multicanale.

Addizionale fondo vittime amianto
In tal caso non si tratta di agevolazione, ma di una maggiorazione dei premi. L'Inail spiega che, con determina n. 279/2011 (dm in corso di emanazione), l'istituto ha fissato la misura dell'addizionale a carico delle imprese pari all'1,03%, sia per la regolazione 2011 che per la rata anticipata 2012.

Settore edile
L'Inail conferma la proroga per il 2011 della riduzione dei premi, a favore delle imprese edili, nella misura dell'11,50% (la stessa dello scorso anno) per effetto del dm 13 settembre 2011. L'agevolazione si applica solo al premio da regolazione 2011 di datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori. I datori di lavoro che intendono fruire dello sconto devono presentare entro il 16 febbraio un'autocertificazione sull'assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme sulla sicurezza nei cinque anni precedenti.

Artigiani autotrasporto merci
Le imprese classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123 hanno titolo allo sconto del premio speciale unitario della misura del 14,7%. Lo sconto si applica solo al premio di regolazione 2011 (non anche al premio anticipato per il 2012) ed è strettamente connesso alla voce di tariffa.

Settore della pesca
A favore delle imprese che, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), esercitano pesca nelle acque interne e lagunari e pesca costiera, è prevista la riduzione del premio in misura dell'80% per il premio di regolazione 2011 e del 60% per la rata anticipata 2012.

Imprese artigiane
L'Inail spiega che, con determina n. 296/2011 (dm in corso di emanazione), l'istituto ha fissato la riduzione per il 2011 in misura del 7,01% applicabile solo al premio regolazione. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal tu sicurezza), che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2009-2010 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta. L'applicazione della riduzione per l'anno 2012 (autoliquidazione 2012/2013 del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio. La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica, nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 telematica (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e relativa all'autoliquidazione 2011/2012), di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.

Fonte: ItaliaOggi
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Immobili, quanto incide la classe energetica sui prezzi?


Secondo alcune stime, un appartamento in classe C costa in media il 10% in più rispetto a uno in classe G

A distanza di 15 giorni dalla data di entrata in vigore – il 1° gennaio 2012 – dell'obbligo di indicare l'indice di prestazione energetica degli immobili in tutti gli annunci commerciali di vendita, risulta in aumento – anche se ancora piuttosto basso - il numero di annunci immobiliari in regola.

Secondo quanto comunica il portale Immobiliare.it, alla data del 12 gennaio il 7,3% delle inserzioni risulta riportare correttamente l'indice di prestazione energetica; era il 4,7% al 31 dicembre 2011 (leggi tutto). Molto forti sono le differenze territoriali: se al Sud gli annunci immobiliari che rispettano l'obbligo sono appena l'1,3%, dati migliori si registrano al Nord, in particolare a Bolzano (23,7%), Trento (21,1%) e Torino (8,2%).

Quanto incide la classe energetica sui prezzi
Ma qual è l'impatto della classe energetica sui prezzi degli immobili? Casa24 Plus ha calcolato – sulla base dei dati di Immobiliare.it – il prezzo medio per classe energetica in quattro grandi città (Milano, Roma, Torino, Firenze) e la variazione percentuale. Dall'elaborazione emerge che un bilocale di 65 metri quadri in zona semicentrale, se di classe A costa rispetto alla classe C il 29,18% in più a Firenze, il 21,68% in più a Roma, il 18,21% in più a Milano e il 17,50% in più a Torino. Per la stessa tipologia d'immobile, la variazione di prezzo tra una classe C e una classe G è del 14,75% a Torino, dell'11,80% a Milano, del 7,79% a Roma e del 4,45% a Firenze.

Prendendo in considerazione invece una villetta in buone condizioni di 140 metri quadri, in zona residenziale, se di classe A costa in più rispetto alla classe C il 18,79% a Roma, il 18,39% a Milano, il 18,14% a Firenze, il 5,69% a Torino. Per la stessa tipologia d'immobile, la variazione di prezzo tra una classe C e una G è del 18,99% a Milano, del 15,57% a Torino, dell'11,32% a Roma e del 9,24% a Firenze.

Fonte:casaeclima.com
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Il DURC non è autocertificabile


Anche se secondo la nuova formulazione dell'art. 44 bis del DPR n. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore, questo non significa che il DURC sia autocertificabile.

In virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale art. 44 bis del DPR n. 445/2000 stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore.

Con nota del 16.1.2012, il Ministero del Lavoro chiarisce che l’art. 44 bis citato stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste né sui fatti, né su status, né su qualità personali.

Quindi, conclude la nota ministeriale, il riferimento nell’ambito dell’art. 44 bis ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle PP.AA., di acquisire un DURC (e non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16/01/2012, n. 619)

Fonte:ipsoa.it
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Italia declassata a BBB+: rischi. Cosa cambia


Inizia una settimana cruciale per il nostro Paese che affronta per la prima volta il giudizio dei mercati dopo i downgrading di Standard & Poor. Secondo la cancelliera tedesca, Angela Merkel, l'Italia riuscirà a convincere le piazze finanziarie della sua affidabilità.

Intanto, il declassamento Bbb+ stabilito dall'agenzia americana di S&P per il debito sovrano italiano si avranno inevitabilmente conseguenze negative sul sistema finanziario italiano, dal costo della liquidità per le banche, al debito pubblico, al costo di beni e servizi a imprese e famiglie.

Gli effetti sul debito pubblico, i suoi tassi di interesse e le aste del Tesoro dipenderanno molto dalla reazione degli investitori. Il declassamento di S&p, che tecnicamente si chiama sub investment grade, non sembra al momento aver provocato particolari reazioni da parte degli investitori, sia perché solitamente i fondi comuni di investimento e gli altri investitori istituzionali non investono in titoli, siano pubblici o privati, posizionati dalle agenzie sotto l'investment grade; sia perché alcuni investitori. per statuto, non possono comprare titoli che non abbiano rating A.

Il declassamento dell'Italia comporterà sicuramente però il declassamento delle sue amministrazioni locali e delle aziende private connesse con il paese, ma dovrebbero essere le banche a pagare il conto più salato del giudizio di S&p, perché porterà interessi più cari per le obbligazioni sul mercato e perché, a corto di liquidità, metterebbe in crisi tutte le attività.

Ma la cancelliera tedesca Merkel smorza i toni sul downgrade annunciato venerdì 13 da S&Poor's che ha tagliato, in un colpo solo, il giudizio sulla capacità di ripagare il debito di nove Paesi dell'Ue e secondo Jp Morgan dal 1998 non esiste in realtà alcun rischio concreto per i Paesi che hanno perso la Tripla A.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Condoni IVA 2002, partono i controlli


I periodi d’imposta oggetto delle sanatorie ex lege n. 289/2002, per i quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento “raddoppiati” dall’esistenza di violazioni penali, formeranno oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse.

L’indicazione è contenuta nella circolare n. 1/E/2012, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le direttive per l’attività di controllo ai fini IVA sui periodi d’imposta oggetto dei condoni del 2002, a seguito della sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale.

La sentenza - si ricorda - è intervenuta sul tema dei termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi ed IVA, raddoppiati ai sensi degli articoli 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, e 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, in presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 70/2000, con specifico riguardo agli accertamenti in materia di IVA sui periodi d’imposta oggetto di condono tombale (ex art. 9, legge n. 289/2002).

In particolare, la sentenza ha per la prima volta affermato il principio secondo il quale i termini per l’accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall’obbligo di denuncia per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, risultando “del tutto irrilevante che detto obbligo […] possa insorgere anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine”.

Valorizzando il principio affermato dalla Corte Costituzionale, concernente la “riespansione” del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il condono tombale in materia di IVA:

Nota beneIl riferimento è alle sentenze C-132/06 del 17 luglio 2008 e C-174/07 dell’11 dicembre 2008, con le quali la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che, avendo l’Italia previsto (con gli agli articoli 8 e 9, legge Finanziaria 2003) una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ai fini IVA effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE e la conseguente invalidità delle sanatorie previste da tali disposizioni.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie IVA di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge n. 289/2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 19681/2011 - cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 31 ottobre 2011), che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.

I dati relativi alle sanatorie, inoltre, non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.

(Circolare Agenzia delle Entrate 13/01/2012, n. 1/E)

Fonte:ipsoa.it
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Incentivi alle Start Up; Il forziere dell'autoimpiego in attesa di rifinanziamento


Lavoro autonomo, microimpresa e franchising: rischiano di perdere un canale di finanziamento le formule più tipiche di chi vuole avviare una start-up. Sono infatti agli sgoccioli le risorse pubbliche gestite da Invitalia, mentre si sta lavorando per evitare il blocco della misura e individuare nuove forme di finanziamento. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, grazie al decreto legislativo 185/2000 (autoimprenditorialità e autoimpiego), ha innescato fino a oggi oltre 4,8 miliardi di investimenti, con l'avvio di 100mila nuove iniziative imprenditoriali e la creazione di 185mila posti di lavoro, in larga parte nel Mezzogiorno. «L'autompiego – sottolinea Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia – si caratterizza per aver intercettato un target di prioritario interesse per il Paese: donne e giovani, che rappresentano una percentuale significativa degli aspiranti beneficiari (il 44% e il 51% del totale, ndr), senza contare che per questa misura non sono richieste particolari garanzie per l'accesso ai finanziamenti.

Per questo sarebbe opportuno e rilevante, da parte del Governo, destinare a questo strumento agevolativo, finalizzato alla crescita e allo sviluppo, nuove e consistenti risorse economiche». L'anno scorso Invitalia ha ricevuto circa 9.500 domande, di cui poco meno di 3mila ammesse alle agevolazioni, che consistono in prestiti d'onore e bonus a favore di disoccupati intenzionati ad avviare un'attività autonoma sotto forma di ditta individuale e con investimenti dichiarati non superiori a 25.823 euro, quota che invece sale a oltre 129mila euro per le microimprese. Il trend delle richieste è in calo del 18,6% rispetto al 2010, anche se da Invitalia precisano che «il 2010 è stato protagonista di un picco particolare: di fatto, l'ultimo triennio mantiene un trend di richieste costante, circa 9mila domande l'anno». Nel 2011 sono stati impegnati 200 milioni di euro per contributi a fondo perduto, mutui a tasso agevolato e servizi di assistenza tecnica e gestionale. Per candidarsi non bisogna aspettare l'uscita di nuovi bandi, ma le domande si presentano a sportello, compilando un apposito modulo e allegando il business plan.

Fonte. Il Sole 24 Ore
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Studi di settore 2012: al via il programma di revisione


L’aggiornamento deve avvenire, per legge, massimo ogni tre anni, così da assicurare l’adeguamento dei parametri alle effettive realtà economiche e territoriali del Paese

Sono 69 gli studi di settore in vigore, che dovranno essere sottoposti a revisione e applicati dall’anno d’imposta 2012. La loro programmazione, insieme ai relativi codici attività, in un provvedimento del direttore delle Entrate, disponibile da oggi sul sito internet dell’Agenzia.
È stata la Commissione degli esperti – composta da membri dell’Amministrazione finanziaria, delle associazioni di categoria e della Sose – a dare il via libera alla loro revisione con il parere espresso lo scorso 1° dicembre.

Si tratta dell’aggiornamento periodico (che avviene massimo ogni tre anni dal loro debutto o dall’ultima revisione) previsto affinché i parametri e i criteri definiti dagli studi continuino a rappresentare effettivamente le situazioni che intendono fotografare. Le eventuali “correzioni”, infatti, tengono conto dei cambiamenti intervenuti nelle specifiche realtà economiche e territoriali o in determinati settori di attività o, ancora, a causa dell'andamento dei mercati.
Il loro adeguamento, quindi, si basa su numerose voci che periodicamente vengono analizzate per testarne la corrispondenza con le attività cui si riferiscono.

Il provvedimento odierno specifica anche che, al termine delle elaborazioni, si potrebbe giungere all’accorpamento di alcuni studi o al trasferimento di uno o più codici attività.
In particolare, l’evoluzione dello studio UC77U (trasporti e servizi di vario genere, marittimi o via acque interne, e scuole di vela) potrà comprendere anche l’attività 77.21.02 “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)", per la quale l’Agenzia delle Entrate ha acquisito le informazioni utili alla costruzione del relativo studio.

L’aggiornamento riguarda studi di settore applicati dal 2009 e le cui attività economiche sono classificate in base alla tabella Ateco 2007.
Diversi i settori coinvolti, si parte dalla riparazioni di telefoni, per passare alle agenzie matrimoniali o per la cura degli animali da compagnia. Molti gli esercizi commerciali, dai grandi magazzini ai rivenditori di libri o indumenti usati. Da aggiornare anche i parametri peri i produttori di carni e olio o per coloro che fabbricano vari tipi di articoli in plastica. Presenti, inoltre, diversi comparti dell’edilizia e della siderurgia, sale giochi, palestre e discoteche. Tra i 69 da “rivedere” studi medici e centri di medicina estetica, ma la lista è ancora lunga.

Fonte:nuovofiscooggi.it
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E-commerce: nuove regole 2012


Costi spedizione a carico dei venditori e diritto di recesso: le nuove norme del commercio online

Cresce l’e-commerce in Italia e nel mondo in generale, cresce la passione dei consumatori per gli acquisti online che, a detta di molti, sono più comodi, rapidi e veloci e permettono di effettuare acquisti comodamente da casa propria a prezzi anche più bassi rispetto ai negozi tradizionali.

Il 2012 è l’anno che porterà novità anche per quanto riguarda il settore dell’e-commerce in Europa: arriva la Single European Payment Area.

Si tratta di una zona finanziaria virtuale che possa garantire estrema sicurezza nelle transazioni per i cittadini europei, promettendo il diritto di recesso entro 14 giorni dell’acquisto, la restituzione completa della spesa entro due settimane in caso di prodotti non conformi alle aspettative, un’informazione dettagliata sulle peculiarità del venditore e sulla sua affidabilità, e garantendo un limite massimo di 30 giorni per le spedizioni e con spese di spedizione a carico del venditore.

L’Unione Europea mira, dunque, ad incentivare lo shopping online tagliandone i costi e tendendo così la mano ai compratori. L’obiettivo dichiarato è raddoppiare gli affari via commercio elettronico nei prossimi tre anni.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Equitalia: nulle le notifiche via raccomandata


Le notifiche delle cartelle esattoriali inviate via posta raccomandata non sono valide

Per essere valide le notifiche devono essere consegnate dagli Ufficiali della riscossione, dagli Agenti della Polizia Municipale, dai Messi Comunali o dagli altri soggetti abilitati dal Concessionario.

Soluzione tornata alla ribalta a seguito di una nuova sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

L’Ente incaricato per la riscossione, infatti, ancor prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento (le cartelle esattoriali), sia le relate di notifica.

Il giudice tributario ha dichiarato che sussiste illegittimità d’iscrizione ipotecaria nel momento in cui Equitalia non sia in grado di dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali. Annullando, di conseguenza, anche tutte le ripercussioni di un mancato pagamento.

Fonte:i-dome.com
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