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4° invio Aprile_2011

News e Fax > Archivio 2011 > Aprile 2011

Elenco news :

Multe auto: pagare a rate. Da oggi si può fare

Nasce il Fondo Italiano di Investimento

Blocco Aruba, AACC valutano class action

Operazione liste 5 per mille 2011, candidature web entro il 7 maggio

Nomi a dominio: è business anche in Italia

Come si deducono i costi degli autoveicoli e degli aumezzi

Federconsumatori contro prezzi mercato energia


Proroghe 2011: lavoro accessorio e disoccupazione in deroga

Furto dei dati Playstation: ecco cosa fare per ridurre i rischi

Fondi per Pesca e Prodotti biologici

Codacons lancia azione per "danni da amianto"

Ministero della salute: dal 4 maggio prestazioni sanitarie anche in farmacia

Piano casa bis 2011: novità del nuovo provvedimento per ristrutturare, costruire, ampliare abitazioni

Famiglie in difficoltà: cresce la spesa nei discount

Imprenditoria femminile: finanziamenti entro il 30 aprile 2011

Decreto Sviluppo; Fisco più «soft» per il Sud

Immigrati irregolari: la responsabilità del datore di lavoro

ABI a UE: no a tassa su transazioni finanziarie

Fondo Pmi; Rifinanziamento a rischio

Pasqua 2 chili in più. Dieta per tornare in forma

IMU: esclusione del reddito agrario

Rimborso Iva beni ammortizzabili, va provato il principio di inerenza

Eurostat: ''Nel 2010 deficit Italia al 4,6%. Record per Irlanda, surplus in Estonia''

730 2011: si può compilare online con modello Pdf editabile

Accordo Abi - Consumatori, arriva l'estratto conto semplificato

Fondi pensione, tempi ristretti per la portabilita'

Errori al distributore? Nessun allarme per i consumatori

Bonus 55%: attenzione a detrarre correttamente la spesa

e-stores: creare negozio online su Facebook con Blomming

No obbligo comunicazione familiari a carico,studi settore più semplici:novità decreto economia

Multe auto: pagare a rate. Da oggi si può fare

Pagare le multe a rate: da oggi si può e i senza patente per guida in stato di ebrezza avranno meno permessi per guidare a ore: sono queste le novità più rilevanti della circolare 6535 del Dait (dipartimento Affari interni e territoriali) del ministero dell'Interno, emanata il 22 aprile per chiarire gli aspetti applicativi della riforma del Codice della strada (legge 120/10) di competenza prefettizia.

La novità che riguarda l'immediata applicabilità della rateizzazione delle multe (sanzioni amministrative pecuniarie), il pagamento delle multe a rate, la novità si potrà applicare alle sanzioni che superano i 200 euro.

La rateizzazione si può richiedere nel caso in cui il sanzionato si trovi in una situazione di disagio economico e dovrà essere presentata un'istanza ad hoc per richiederla. Entro 90 giorni l'autorità deve decidere se concederla.

Il sanzionato può far ricorso al Giudice di pace o al prefetto in caso di non accoglimento. In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, invece, il pagamento della multa potrà essere ripartito fino a un massimo di 60 rate mensili, di non meno di 100 euro ognuna.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Nasce il Fondo Italiano di Investimento


Fondo italiano di investimento (FII) avviato dal ministero del Tesoro per sostenere la crescita dimensionale delle PMI sane: tre accordi appena siglati destinano 65 milioni di euro alle operazioni indirette per la raccolta degli operatori di mercato orientati a sostenere lo sviluppo delle piccole imprese italiane.

Il ministro del tesoro ha avviato un Fondo Italiano di Investimento al fine di sostenere la crescita dimensionale delle PMI sane. Gli accordi siglati portano ad una dotazione finanziaria totale di 65milioni di euro destinati alle operazioni indirette al fine della raccolta degli operatori di mercato e come si diceva orientato a sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro Paese. Un"fondo di fondi" insomma che si pone l’ambizioso obiettivo di chiudere entro il prossimo dicembre 2011 un numero di investimenti che vada dai 15 ai 20 solo tra quelli diretti a sostenere aziende nello sviluppo di progetti orientati alla crescita. A tali operazioni si dovranno anche aggiungere un totale di 10 operazioni in fondi chiusi di investimento.

Per quanto già questa dotazione possa essere considerata un investimento notevole, si tratta di fatto solo di una prima tranche del più cospicuo investimento del programma di supporto, che prevede un ammontare totale che dovrebbe superare i 100 milioni di euro.
Saranno coinvolti i questa seconda fase dell’investimento alcune serie di SGR che gestiranno i fondi per conto dello Stato, si tratta di Gradiente Sgr, Progressio Sgr, Futurimpresa Sgr, società che gestiscono tre rispettivi fondi comuni di investimento:
Gradiente I, gestito da Gradiente Sgr, società nata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Sinloc SpA, per “alimentare lo sviluppo delle imprese locali attraverso processi di aggregazione industriale in Italia e all'estero”.
Progressio Investimenti II di Progressio Sgr, società indipendente nata nel 2004 su iniziativa del Gruppo Mittel, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Istituto Atesino di Sviluppo.
Finanza e Sviluppo Impresa, gestito da Futurimpresa, nata per volontà delle Camere di Commercio di Milano, Brescia, Bergamo e Como, con lo scopo di investire nel capitale di rischio di piccole e medie imprese lombarde e sostenerne i piani di sviluppo.

Fonte:i-dome.com
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Blocco Aruba, AACC valutano class action


Si tratta del più grande black out della rete che sia accaduto in Italia. Le Associazioni di Consumatori si stanno mobilitando per chiedere un risarcimento dei danni inferti agli utenti danneggiati dal blocco del server.

Milioni di italiani, da qualche ora, sono fermi per un blocco del server Aruba, il principale provider di servizi sul web. Si tratta del più grande black-out della rete che si sia mai verificato in Italia: la causa sta in un principio di incendio che ha azionato il sistema di spegnimento dell'erogazione dell'energia. Enormi i disagi subiti da questa mattina da tutti i clienti di Aruba e il Codacons pensa ad una class action per risarcirli.

"Migliaia di cittadini e di aziende sono impossibilitati a leggere ed utilizzare la posta elettronica, e numerosi sono i siti internet andati in tilt. Si tratta - spiega il Codacons - di un danno economico enorme, soprattutto per chi lavora con la posta elettronica e per chi gestisce la propria attività attraverso il web. Un danno al momento difficile da quantificare, poiché non sono ancora noti i tempi di ripristino del servizio". L'Associazione intende avviare quindi un'azione collettiva contro Aruba finalizzata a far ottenere agli utenti coinvolti nel guasto un risarcimento proporzionato al tempo di sospensione del servizio e ai danni economici subiti. A tal fine, chi intende partecipare alla class action può collegarsi al blog del presidente Codacons e fornire una pre-adesione illustrando i danni subiti.

Anche l'Adoc si sta mobilitando per chiedere il risarcimento dei danni. Afferma il presidente Carlo Pileri: "Da questa mattina stiamo ricevendo migliaia di chiamate e segnalazioni da parte di utenti danneggiati dal blackout dei server della società Aruba. L'Adoc ha attivato prontamente il suo pool di legali per valutare la situazione e la possibilità di un risarcimento del danno subito, non escludendo un'eventuale class action a tutela degli interessi degli utenti. I server Aruba gestiscono una grande parte del traffico web italiano e migliaia sono i consumatori e gli operatori economici che dal blocco dei server stanno subendo un danno economico notevole. Molti siti di e-commerce e servizi al pubblico sono inattivi da almeno 12 ore, causando un danno da milioni di euro. Consigliamo pertanto agli utenti interessati di inviare la documentazione, con annessa quantificazione, del danno subito alla società Aruba e all'Adoc per conoscenza."

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Operazione liste 5 per mille 2011, candidature web entro il 7 maggio


Gli elenchi provvisori degli enti saranno disponibili sul sito dell’Agenzia a partire dal 14 del prossimo mese
Scadenza in arrivo per l’iscrizione telematica degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche alla lista dei beneficiari del 5 per mille predisposta dall’Agenzia. Entro il 7 maggio dovranno inviare direttamente il modulo tramite fisconline o entratel. In alternativa, potranno rivolgersi a un intermediario abilitato.
Si ricorda che anche gli enti che avevano presentato la domanda negli anni precedenti sono tenuti a riproporre la propria candidatura.
L’Amministrazione finanziaria provvederà a pubblicare sul proprio sito gli elenchi provvisori, già dal 14 maggio.

Anche per il 2011 è stata prevista, dal decreto “milleproroghe”, la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, con le stesse modalità di riparto e gli stessi termini del 2010. Come tutti gli anni, la quota può essere devoluta a una delle seguenti finalità:
sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
finanziamento della ricerca sanitaria
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le amministrazioni che gestiscono gli elenchi degli enti destinatari del contributo sono state individuate con il Dpcm del 23 aprile 2010. In particolare, l’Agenzia delle Entrate coordina la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, Provvede, inoltre, alla predisposizione delle liste degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio. La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche è, invece, di competenza del Coni, mentre quella relativa agli enti di ricerca scientifica è a cura del ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli 2011.
Il ministero della Salute, infine, predispone le liste degli enti della ricerca sanitaria, che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille.

Si ricorda che le regole di ammissione dei soggetti beneficiari, unitamente a tempi e modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti, sono contenute nella circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 (vedi articolo “Al via il cinque per mille 2011. Iscrizioni on line dal 15 marzo”).

Fonte:nuovofiscooggi.it (Patrizia De Juliis)
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Nomi a dominio: è business anche in Italia


E’ solo uno degli ultimi casi ma ben segnala l’incremento del mercato dei nomi a dominio. Si tratta dell’indirizzo internet che è associato ad ogni sito e che l’utente deve digitare per arrivarci.

A livello globale, si stima che questo mercato, cresciuto molto negli ultimi anni, vale circa 100 milioni di dollari e annualmente coinvolge circa un milione di trader che si contendono l’ampio catalogo di nomi a dominio composto da circa 100 milioni di nomi disponibili. Il segmento più rilevante, naturalmente, è quello legato al suffisso .com che rappresenta il 70% circa del mercato: ogni anno si stimano transazioni milionarie che rendono bene il senso di un business globale dalle proporzioni molto rilevanti.

Dagli anni 90 si assiste in parallelo anche alla crescita del mercato dei nomi a dominio con suffisso regionale (.de, .fr, .it). Ed è proprio in questo contesto in crescita che si inserisce la vendita del nome a dominio giochi.it, venduto per un valore di 300 mila euro.

“E’ la più importante vendita di questo tipo, mai realizzata in Italia, ma è anche una delle più importanti transazioni europee, ed è la prima volta che una vendita italiana entra nella graduatoria dei principali affari mondiali", commenta Piero Muscarà Ad della Nexta, la società di consulenza proprietaria del nome a dominio.

Il mercato italiano, rimasto bloccato fino al 1999, quando vi è stata la liberalizzazione che ha reso più facile l’iter di registrazione dei domini, oggi si fa via via più interessante. E si guarda con interesse a quanto accade negli Usa, mercato per certi versi pioniere in questo settore.

Negli Stati Unitiil dominio sex.com è stato venduto per un valore di 13 milioni di dollari. Un gran bel colpo, distante da quello messo a segno dalla Nexta, che indica quante potenzialità di crescita vi siano ancora.

La transazione del dominio della società italiana è stata gestita dalla Sedo, società tedesca quotata in borsa, leader delle transazioni dei domini. Dopo questo gran bel colpo alla Nexta assicurano che le attività proseguiranno ancora in questa direzione “abbiamo registrati circa 200 nomi di siti che compriamo e vendiamo, tutti legati all’intrattenimento, stiamo cercando di valorizzare quelli che vogliamo vendere e acquisiremo atri domini” confermano alla Nexta.

Il nome a dominio, insomma, diventa un elemento di sempre più business strategico, per il quale ci saranno sempre più aziende disposte a pagare per diventarne proprietari. Ed è ifondamentale per far arrivare utenti al proprio sito internet: oltre ai motori di ricerca spesso è la semplicità del nome a dominio a favorire la crescita di un sito. Basti pensare che la stessa Nexta ha raggiunto il traguardo di 2,5 milioni di utenti unici senza investire in pubblicità. Solamente con un buon nome a dominio ed i giusti contenuti, aspetti spesso trascurati che possono fare la differenza.

Fonte:spazioimpresa.biz
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Come si deducono i costi degli autoveicoli e degli aumezzi


Deducibilità dei costi degli autoveicoli e degli automezzi per imprese, professionisti,agenti di commercio
Le spese relative agli autoveicoli giocano un ruolo rilevante nella determinazione del reddito delle imprese e dei professionisti.
Trattando dei costi relativi agli autoveicoli non si fa riferimento al solo ammortamento del costo d’acquisto del bene ma a tutti i costi che sono inerenti lo stesso bene ed il uso utilizzo.
La disciplina fiscale degli automezzi è piuttosto complessa e discende dalle diverse tipologie nel quale gli stessi sono classificati.
Di seguito si fornisce una panoramica della rilevanza fiscale dei costi relativi agli autoveicoli in base alla categoria di appartenenza degli stessi.

Classificazione degli autoveicoli
Per designare la disciplina fiscale dei costi relativi agli automezzi è possibile classificare gli stessi nelle seguenti categorie:
- autoveicoli esclusivamente strumentali e ad uso pubblico;
- veicoli a deducibilità limitata;
- autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- automezzi strumentali per natura e business car.
Di seguito si analizza la disciplina fiscale relativa ad ogni singola categoria.

Autoveicoli esclusivamente strumentali ed ad uso pubblico
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 gli autoveicoli esclusivamente strumentali sono quelli senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata (si pensi alle scuole guida o alle aziende che noleggiano auto).
Per quanto riguarda i veicoli ad uso pubblico questi sono facilmente identificabili in quanto autorizzati all’utilizzo direttamente dalla pubblica amministrazione (si pensi in questo caso ai taxi).

L’articolo 164, comma 1, lettera a) prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli con destinazione esclusivamente strumentale e ai veicoli adibiti ad uso pubblico sono interamente deducibili nella determinazione del reddito imponibile.
Veicoli ad uso esclusivamente strumentale Deducibili al 100%

Veicoli a deducibilità limitata
Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. In particolare:
- deducibilità al 40% per le imprese e gli esercenti arti e professioni;
- deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Oltre a tali limiti, la predetta norma prevede un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta al quale gli stessi devono essere applicati. Tali limiti di spesa sono rappresentati nella tabella che segue.
Tipologia di operazione Tipo di veicolo Limite di spesa fiscalmente riconosciuta
Acquisto Autovettura o autocaravan 18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per agenti e rappresentanti)
Motociclo 4.131,66 euro
Ciclomotore 2.065,83 euro
Leasing Indifferente Non si tiene conto dell’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti sopra indicati
Noleggio Autovettura o autocaravan 3.615,20 euro
Motociclo 774,69 euro
Ciclomotore 413,17 euro

Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Il disposto della lettera b-bis) del primo comma dell’articolo 164 del TUIR, così come modificato dal decreto legge 81/2007, prevede che i costi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili nella misura del 90%.
L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere opportunamente documentato (ad esempio con opportuna clausola nel contratto di lavoro).
In capo al dipendente il veicolo concesso ad uso promiscuo genera un reddito in natura (fringe benefit) che deve essere assoggettato a tassazione.
L’articolo 51 del TUIR che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede che il valore da assoggettare a tassazione sia determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La disciplina di cui sopra trova applicazione anche con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori quando tali rapporti originano redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
In capo all’impresa In capo al dipendente
Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente Deducibile nella misura del 90% se concesso per la maggior parte del periodo d’imposta Tassabile il 30% dell’importo così determinato:
(Costo Km ACI * 15.000) – importo trattenuto al dipendente

Automezzi strumentali per natura e business car
Tale tipologia di veicoli non rientra nel novero della disciplina dettata dall’articolo 164 del TUIR e pertanto, se correttamente classificati, i costi relativi a tale tipologia di automezzi sono interamente deducibili.
Si tratta in particolare di:
- autocarri e simili: sono identificati dall’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada. I relativi costi sono interamente deducibili se tali mezzi sono utilizzati da imprese mentre sono indeducibili per mancanza del requisito dell’inerenza se utilizzati da esercenti arti e professioni;
- business car: si tratta di autovetture che hanno attrezzature e arredi permanentemente istallati ed al massimo due posti escluso il conducente. Tali mezzi si configurano come dei veri e propri uffici. Le caratteristiche sono dettate dal DM 10 dicembre 2002.
Con provvedimento del 6 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli autoveicoli che anche se immatricolati come autocarro sono soggetti ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR in quanto consentono comunque il trasporto privato di persone.
Le caratteristiche individuate dal provvedimento sono le seguenti:
- codice carrozzeria F0;
- n. di posti a sedere pari o superiore a quattro;
- rapporto tra potenza del motore (KW) e potenza del veicolo espressa in tonnellate uguale o superiore a 180.

Considerazioni relative ai canoni di leasing
Si precisano i seguenti aspetti:
- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali;
- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili diversi da quelli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali.

Fonte:fiscoetasse.com
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Federconsumatori contro prezzi mercato energia


Bruxelles ha richiamato l'Italia sulle mancate compiute liberalizzazioni del mercato energetico, richiamando il nostro Paese ad eliminare i monopoli. Una polemica, che si ripercuote all'interno del nostro Paese, con Federconsumatori che mostra i dati poco entusiasmanti del mercato energetico italiano. Quest'anno, l'associazione dei consumatori, stima che gli italiani risparmieranno tra il 5,5% e il 7,5%, qualcosa come il 3-5% in meno dello scorso anno. E sul fronte del gas, i valori sono persino più deludenti, con risparmi tra l'1,9% e il 3,9%. E mentre si abbassano i risparmi, aumentano i reclami dei consumatori, in crescita del 50% solo nell'ultimo anno. Tra i motivi ricorrenti dei reclami ci sono vere e proprie truffe, nonché firme apocrife, errori di fatturazione, doppia fatturazione. La stessa Federconsumatori ricorda poi che solo il 14,3% delle famiglie italiane è passata al mercato liberalizzato, dal luglio 2007, mese di avvio delle liberalizzazioni. E la metà di queste sono poi tornate, confermando i timori delle famiglie italiane sulle offerte commerciali poco chiare e spesso così poco convenienti. Federconsumatori, quindi, chiede, ad esempio, di ridurre il peso eccessivo della pressione fiscale sull'energia, citando il dato sul gas, visto che su ogni metro cubo grava le tasse ammontano al 37% del valore.

Fonte:studiocataldi.it (Emanuele Ameruso)
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Proroghe 2011: lavoro accessorio e disoccupazione in deroga


Come previsto dalla recente legge n. 10/2011 sono intervenuti i previsti Dpcm che prevedono un ulteriore slittamento di alcuni termi­ni fissati dalla legge al 31 marzo 2011 fino al 31
dicembre 2011 o ad altro termine. Vediamo di seguito quali sono le scadenze con ulteriore proroga che interessano il rapporto di lavoro e la ge­stione del personale, nonché le dichiarazioni del sostituto d’imposta.

Lavoro accessorio
Viene differito l’utilizzo, fino alla data del 31 di­cembre 2011, del lavoro occasionale accessorio
con riferimento ai seguenti casi:

1) part-time: il differimento riguarda la possibilità, da parte dei lavoratori titolari di contratto part-time, di essere impiegati in attività occasionali accessorie il differimento riguarda la possibilità, da parte dei lavoratori titolari di contratto part-time, di essere impiegati in attività occasionali accessorie;

2) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali: la proroga al 31 dicembre 2011, effettuata in ragione della particolare congiuntura economica, riguarda la possibilità, da parte dei lavoratori per­cettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (vale a dire cassa integrati e disoccupati), di essere impiegati in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, entro il limite
massimo di importo erogato, pari a 3.000 euro netti.

Disoccupazione in deroga
Altra proroga al 31 dicembre 2011 dell’incre­mento dell’ammontare dell’indennità di disoccu­pazione in deroga fino all’80% della retribuzio­ne a favore dei lavoratori di aziende che sospen­dono l’attività e non beneficiano degli ammortiz­zatori sociali.

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Furto dei dati Playstation: ecco cosa fare per ridurre i rischi


Sì signore, non il primo che chiama per questione Playstation. Al servizio assistenza di Cartas non forniscono i numeri di quanti hanno chiesto informazioni, ma l'operatrice ammette che qualcuno ha già bloccato la propria carta di credito. Attualmente il servizio di Pns Network è ancora in stato di manutenzione.

Ieri i vertici di Sony Computer Entertainment hanno ammesso di aver subito intrusioni illegali e non autorizzate, hanno aggiunto che un soggetto non autorizzato ha ottenuto le seguenti informazioni da voi fornite in precedenza: nome, indirizzo (città, stato/provincia, codice postale), nazione, indirizzo email, data di nascita, password, login e online ID di PSN/portatile. Ma soprattutto che il numero della carta di credito (escluso il codice di sicurezza) e la data di scadenza possono essere stati rilevati.

Che fare? Il blog di Playstation ha pubblicato sotto forma di Q&A le linee guida da seguire su come comportarsi. Qui il link al sito in inglese. Sony dichiara di aver tenuto sotto crittografia i dati relativi alle carte di credito ma al pericolo di operazioni indebite, prelievi o bonifici indesiderati si aggiunge quello del furto di identità. I pirati rispetto alla comunicazione di Playstation hanno un vantaggio sugli utenti Playstation perciò chi è registrato al servizio non deve perdere troppo tempo. Se la password utilizzata per l'account è la stessa che usate per conto online, accesso al pc, posta elettronica ecc. allora proprio il caso di cambiare parola segretae magari cogliere loccasione per inventare una password diversa per ogni servizio.

L'operazione comporta fatica e un minimo di organizzazione ma è bene diversificare i propri account rendendo così vita dura ai malintenzionati. In seconda battuta occhio al phishing. Come invita il blog di Playstation è il caso di essere particolarmente vigili nei confronti di truffe via email, telefono, e posta cartacea che chiedano informazioni personali o dati sensibili. Sony - sottolineano - non vi contatterà in nessun modo, incluso via email, chiedendovi il numero di carta di credito, numero di previdenza sociale, o altri simili dati o informazioni che siano personalmente identificabili con voi.

Se vi vengono richieste tali informazioni, potete avere la certezza che non si tratta di Sony. Infine, per evitare addebiti illeciti sul vostro conto è bene fare un colpo di telefono alla vostra banca o al circuito della carta di credito per avvertirli che non siete più i soli ad essere a conoscenza delle vostre informazioni riservate. In questo caso ogni movimento successivo alla data del furto di dati potrà essere oggetto di contestazione. Se però si vogliono evitare brutte sorprese il consiglio è di bloccare le carta di credito e chiedere l'invio di una nuova. Nel giro di un paio di settimane ne arriverà una nuova.

«Il caso di cronaca di ieri - commenta Walter Bruschi, amministratore delegato di CPP Italia, filiale della multinazionale inglese specializzata nella tutela dei documenti personali e delle carte di credito rilancia l'allarme sul modo in cui ognuno di noi gestisce i propri dati personali. Occorre osservare la massima attenzione e prudenza quando immettiamo in rete informazioni sensibili, come il numero della carta di credito, il proprio nome o la città di residenza. Si deve sempre verificare l'attendibilità di chi ce le chiede e, soprattutto, che il sito internet sia certificato e dotato di tutti i sistemi di sicurezza. Il rischio, altrimenti, è di subire un furto di identità, una frode molto diffusa in USA e Inghilterra e che adesso inizia a prendere piede anche in Italia».

Fonte:ilsole24ore.com (Luca Tremolada)
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Fondi per Pesca e Prodotti biologici


Una delibera del Cipe assegna risorse per 100 milioni di euro alle aziende agricole. I soldi saranno impiegati per finanziare sette diverse azioni che vanno dalla razionalizzazione del mercato dello zucchero al sostegno alle produzioni biologiche passando per il rafforzamento delle attività di pesca marittima e l’introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati in agricoltura. Da verificare le modalità di trasferimento dei fondi che potrebbero avvenire attraverso l’apertura di specifici bandi o mediante semplice avviso pubblico. La decisione spetta al ministero dell’Agricoltura che ha competenza sulla materia. In ogni caso la procedura di assegnazione deve essere conclusa entro il 31 dicembre prossimo poiché per quella data il Cipe attende una relazione dettagliata in merito all’impiego dei 100 milioni di euro appena sbloccati.

La Campania
Di particolare interesse per il mondo produttivo regionale i 15 milioni di euro che sono destinati a sostenere l’attività della pesca marittima. I soldi possono essere utilizzati sia per arginare gli effetti della crisi che per effettuare nuovi investimenti concepiti per accrescere la capacità produttiva e affrontare con strumenti efficaci la competizione con le altre realtà nazionali e internazionali. Le imprese di pesca marittima della Campania sono attive soprattutto nella cattura di tonni (15 mila capi in media ogni anno), alici (56 mila), pesce azzurro (55 mila), molluschi (11 mila) e crostacei (7 mila).

Fonte: Il Denaro
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Codacons lancia azione per "danni da amianto"


Il Codacons, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro che si terrà domani, invita tutti i cittadini che hanno subito danni provocati dall'amianto ad agire attraverso l'Associazione per ottenere il legittimo risarcimento. "Ogni anno - spiega il Codacons - migliaia di persone si scoprono affette da gravi patologie derivanti dall'esposizione a fibre di amianto. Questo minerale è infatti responsabile di patologie gravi ed irreversibili, tra le quali anche una gravissima forma di cancro, denominata Mesotelioma".

L'Associazione ricorda che "dal 1992, con la legge n. 257, l'Italia ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione, ma questo pericoloso minerale aveva già minato la salute di migliaia di lavoratori che, come nel caso del mesotelioma, sviluppano la malattia correlata solo dopo 30 o 40 anni dal contatto".

"Nonostante la legge - continua il Codacons - non tutti i luoghi di lavoro che contenevano o lavoravano o semplicemente smaltivano l'amianto sono stati bonificati, cosicché decine di persone si sono rivolte al Codacons, avendo sviluppato patologie solo perché abitavano in quartieri dove pericolose fabbriche sono state bonificate tardivamente o, purtroppo, non lo sono state affatto. Molti non sanno che quando un familiare si scopre affetto da tali gravi malattie, anche i parenti che vi convivono o che lo assistono sviluppano un autonomo diritto al risarcimento di quel danno che la giurisprudenza definisce come "danno parentale".

I cittadini e i lavoratori che si sono ammalati a causa dell'amianto, e coloro che hanno perso un familiare per tale ragione, possono aderire all'azione lanciata dal Codacons, finalizzata a far ottenere il giusto risarcimento danni alle vittime dell'amianto e ai loro familiari.

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Ministero della salute: dal 4 maggio prestazioni sanitarie anche in farmacia


A partire dal prossimo 4 maggio, inizierà una piccola rivoluzione, presso le farmacie italiane, dopo che il ministro della salute ha liberalizzato alcune prestazioni, che potranno essere effettuate direttamente in farmacia, garantendo al cittadino l'accesso a un numero maggiore di servizi, a cui avrà diritto, in modo più diretto e rispetto ai quali le associazioni dei consumatori si sono già espressi positivamente, nelle settimane passate. Ad esempio, sarà possibile impegnare visite specialistiche e diagnostiche direttamente in farmacia, così come alcune prestazioni, come previste dal decreto ministeriale. In particolare, gli infermieri potranno erogare gratuitamente in farmacia medicazioni e cicli inattivi intramuscolo, consulenza e attività di aderenza alle terapie. Le attività saranno sottoposte agli organi regionali di vigilanza. A domicilio, invece, gli infermieri potranno erogare servizi prescritti dal medico generale e dal pediatra. I fisioterapisti potranno effettuare in farmacia prestazioni di prevenzione, individuazione e recupero riabilitativo; terapie per le articolazioni motorie e di recupero delle disabilità psico-motorie, cognitive e viscerali. E' fatto obbligo alle farmacie di rispettare tutti i requisiti di professionalità, previsti da norme sanitarie nazionali, regionali e comunali. In sostanza, grazie al decreto ministeriale, dal 4 maggio prossimo saranno possibili prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, che consentiranno al cittadino/paziente di usufruire di servizi aggiuntivi, presso lo stesso locale.

Fonte:studiocataldi.it (Emanuele Ameruso)
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Piano casa bis 2011: novità del nuovo provvedimento per ristrutturare, costruire, ampliare abitazioni


Allo studio del governo un piano casa bis che prevedrà non più solo la possibilità di ottenere il via libera per ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, ma una vera e propria riapertura dei termini, compresi quelli già scaduti, per permettere alle Regioni di fare nuove leggi e di ammorbidire quelle esistenti.

Il piano casa ha funzionato veramente finora solo in Veneto (circa 22mila domande) e in Sardegna. La riapertura dei termini per le leggi regionali è la via di uscita individuata per superare il principale ostacolo al rilancio del piano casa: la scadenza ormai matura del programma straordinario in molte Regioni.

I termini per aggiungere la stanza in più a ville e villette, infatti, sono già scaduti in Emilia Romagna (il 31 dicembre scorso) e in Lombardia (il 15 aprile) e sono ormai in chiusura anche Sardegna, Veneto, Basilicata e Toscana.

Ciò che il governo sta studiando, invece, è la possibilità di offrire alle Regioni di intervenire in materia con una propria regolamentazione che permetta di fare gli ampliamenti in deroga ai piani regolatori e che faccia partire anche la demolizione e ricostruzione.

Fonte:businessonline.it
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Famiglie in difficoltà: cresce la spesa nei discount


La Rilevazione delle vendite al dettaglio individua una vera e propria istantanea di quella che è la difficoltà delle famiglie a giungere a fine mese.

Il dato più importante è rappresentato dal -2,2% delle vendite negli ipermercati, contrapposto ad un +1,5% delle vendite dei discount. Questo fa capire come, per ridurre le spese e far economia, le famiglie italiane si orientino sempre di più verso l’acquisto nei discount.

In particolare, dal Comunicato sull'indice delle vendite al dettaglio del 22 aprile 2011 (relativo al periodo di Febbraio 2011), è facile notare come l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (ovvero il valore corrente che incorpora la dinamica di quantità e prezzi) sia aumentato solo dello 0,1% rispetto a gennaio 2011.

Vendite al dettaglio che, quindi, non registrano una crescita rilevante, con un indice diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre immediatamente precedente (media del trimestre dicembre 2010/febbraio 2011).

Un trend che vede, in un paragone diretto con il mese di febbraio 2010, anche una diminuzione dello 0,3% per le vendite della grande distribuzione, contrapposto ad una lieve crescita dello 0,1% per quelle delle imprese operanti su piccole superfici.

È comunque bene specificare che, nella grande distribuzione, le vendite registrano una variazione positiva per i prodotti alimentari (+0,3%) e una variazione negativa per quelli non alimentari (-0,7%). Diverso è invece il discorso per le imprese su piccole superfici. In questo caso si registrano incrementi positivi, anche se non eccessivi, sia per le vendite di alimentari (+0,4%) che per quelle non alimentari (+0,1%).
Volendo fare uno spaccato della situazione in funzione delle dimensioni d’impresa, il comunicato mette in risalto due aspetti molto importanti.

In primis, fra le imprese della grande distribuzione, si nota come lo stato delle vendite sia notevolmente differente per esercizi specializzati e non specializzati. Se i primi, infatti, vedono un aumento dell’1,7%; gli esercizi non specializzati, in termini tendenziali, registrano una diminuzione dello 0,6% con una flessione dello 0,8% per gli esercizi a prevalenza alimentare e una variazione nulla per quelli a prevalenza non alimentare. Ed è proprio qui che troviamo i dati di cui comunicavamo inizialmente. Infatti, tra gli esercizi a prevalenza alimentare, il calo più considerevole riguarda gli ipermercati che si attesta sulla percentuale del -2,2%. Mentre i discount di alimentari fanno registrare un aumento dell’1,5%.

Secondo dato da prendere in esame è il raffronto delle vendite in riferimento alla dimensione delle imprese. Nel mese di febbraio 2011 il valore delle vendite vede un comportamento inversamente proporzionale al crescere degli addetti. Infatti l’indice aumenta, in termini tendenziali, dello 0,1% nelle imprese fino a 5 addetti; resta invariato in quelle con un numero di addetti compreso fra 6 e 49; e diminuisce dello 0,2% nelle imprese con almeno 50 addetti.

Un’ultima considerazione va infine dedicata al valore delle vendite di prodotti non alimentari. In questo caso hanno registrato un trend positivo Prodotti farmaceutici (+1,4%) e Foto-ottica e pellicole (+1,0%). Diverso il comportamento di Supporti magnetici, strumenti musicali (-7,0%), Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-1,9%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-1,5%), evidentemente in flessione negativa.

Fonte:i-dome.com (Andrea Ricco)
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Imprenditoria femminile: finanziamenti entro il 30 aprile 2011


La nota azione finanziata nell’ambito del Programma Competitività e Innovazione (CIP 2007 - 2013) - e che si affianca alla creazione della Rete europea delle ambasciatrici per l’imprenditoria femminile, attualmente estesa a 22 paesi dell’Unione europea - offre possibilità di finanziamento, ma bisogna affrettarsi: la scadenza è fissata per fine mese!

Il bando intende costituire almeno 15 reti nazionali di mentori che costituiranno a loro volta le rete europea, il cui obiettivo è favorire l’imprenditoria femminile riconoscendone le difficoltà peculiari.

L’obiettivo della rete di mentori è quello di fornire alle donne la consapevolezza del ruolo che possono avere nel creare posti di lavoro e allo stesso tempo contribuire ad aumentare la competitività delle loro imprese.

L’invito a presentare proposte mira alla creazione di reti nazionali allo scopo di:

a) identificare imprenditori e imprenditrici di successo in Europa che possano ricoprire il ruolo di mentor;
b) contattare donne imprenditrici che necessitano dell’appoggio dei mentor;
c) creare rapporti di scambio efficaci tra imprenditrici e mentor che dovranno riunirsi a scadenza mensile;
d)monitorare e facilitare l’interazione tra imprenditrici e mentor per tutta la durata del progetto;
e) contribuire a stabilire rapporti nazionali e transnazionali di mentoring.

I mentori dovranno partecipare a conferenze, workshop, incontri e altri eventi pubblici per promuovere la Rete.
I soggetti dovranno essere entità giuridiche pubbliche o private appartenenti a consorzi nazionali costituiti da almeno due partner dello stesso paese, la cui attività sia incentrata sulla promozione e l’appoggio all’imprenditoria femminile.

La sovvenzione coprirà fino ad un massimo di 60% del totale dei costi eleggibili dei progetti.

Le proposte possono essere inviate:

a) per posta raccomandata al seguente indirizzo
European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Call for proposals No: 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21
Directorate SMEs and Entrepreneurship - Unit E.1 Entrepreneurship
BREY 6/284
B-1049 Brussels
Belgium

b) tramite corriere o consegna a mano al seguente indirizzo
European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Call for proposals No: 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21
Directorate SMEs and Entrepreneurship - Unit E.1 Entrepreneurship
BREY 6/284
Service central de réception du courrier
Avenue du Bourget, 1-3
B-1140 Bruxelles
Belgique

Eventuali richieste di informazioni supplementari devono essere presentate per iscritto a:
European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General Directorate SMEs and Entrepreneurship - Unit E.1 Entrepreneurship
E-mail address: entr.entrepreneurship@ec.europa.eu
Office address:
BREY 6/284
B-1049 Brussels
Belgium

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Decreto Sviluppo; Fisco più «soft» per il Sud


Ridurre l'oppressione fiscale sulle imprese e avviare la realizzazione della fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno. Le priorità del «decreto sviluppo» che il ministro Giulio Tremonti e i tecnici del ministero dell'Economia stanno mettendo a punto in vista del Consiglio dei ministri della prossima settimana sono ben definite.

Il piatto forte non è solo il credito di imposta del 90% per le imprese che commissionano ricerche o finanziano investimenti nelle università e negli istituti di ricerca. Si pensa anche a come rimodulare il sistema delle imposte al Sud per favorire gli investimenti. Sarà necessario, tuttavia, avere il placet da parte della Commissione Ue giacché in passato analoghi interventi sono stati bloccati. Ecco perché la presentazione del decreto in sede comunitaria sarà contestuale a quella della Decisione di economia e finanza (il vecchio Dpef) e del Piano nazionale di riforme durante l'Ecofin e l'Eurogruppo del 16 e del 17 maggio.

La misura è necessaria anche per garantire piena efficacia all'istituzione dei nuovi distretti balneari che potranno godere non solo dei vantaggi consociativi di filiera nei rapporti con il mondo del credito, ma anche di incentivi finanziari. Fiscalità di vantaggio e semplificazione devono, pertanto, procedere di pari passo. Gli altri pilastri del provvedimento sono ormai noti. Si va dagli sgravi per le ristrutturazioni, alle agevolazioni per la conversione dei mutui da tasso fisso a variabile fino alla riproposizione del «piano casa». Ma, questa volta, seguendo un diverso parametro: saranno le Regioni a doversi adeguare allo schema nazionale e non viceversa.

Gli interventi allo studio riguardano anche il settore pubblico. Si ipotizza un nuovo ruolo per Patrimonio spa. La società, creata dal Tesoro nel 2002 per dismettere gli immobili pubblici, potrebbe diventare anche consulente degli enti locali nella cessione dei propri asset. La sinergia dovrebbe accelerare il processo di vendita dei beni il cui valore è stimato in circa 80 miliardi di euro.

Un altro problema che verrà affrontato è il taglio alle «microcause» dell'Inps. Si tratte di cause di lavoro di modesta entità che però costano centinaia di milioni in avvocato per l'istituto di previdenza. Tra dismissioni e risparmi si potrebbero reperire risorse per iniziare a ragionare sulla «madre di tutte le riforme»: quella fiscale. L'idea del ministro Tremonti è nota: spostare l'imposizione dai redditi verso i consumi e, contestualmente, bonificare la foresta delle deduzioni e delle detrazioni (per imprese e cittadini) abbassando le aliquote. Si tratta, però, di un lavoro lungo che dovrà essere affrontato seguendo la bussola del rigore di bilancio tenendo conto che l'azzeramento del deficit e il raggiungimento di un consistente avanzo primario sono stati fissati per il 2014.

Fonte: Il Giornale
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Immigrati irregolari: la responsabilità del datore di lavoro


Il Tribunale di Milano, con due distinte sen­tenze, interviene in tema di sanzioni sull’oc­cupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso stabilendo la responsabilità del datore di lavo­ro per non aver verificato l’autenticità dei permessi di soggiorno consegnati dai lavoratori.

Nella prima sentenza (Tribunale di Milano, sez. IV, 19.12.2010, n. 14390), il Giudice osserva che la legislazione pone a carico dei datori di lavoro un onere specifico di diligenza nel compimento delle formalità connesse all’assunzione, onere che nel caso di lavoratori stranieri è particolarmente accentuato in ragione delle problematiche connesse con la corretta identificazione degli interessati.

La circostanza che il datore di lavoro si limiti a ricevere dal prestatore straniero una semplice fotocopia del permesso di soggiorno, senza pretendere l’originale e senza preoccuparsi di verificarne l’autenticità presso gli organi competenti, denota di per sé stessa il difetto di ogni elementare diligenza in capo al medesimo datore.

Nella seconda pronuncia (Tribunale di Milano, sez. I, 14.1.2011, n. 431), il Giudice osserva che ai fini dell’applicabilità delle sanzioni sul lavoro sommerso, la registrazione nelle scritture obbligatorie di un lavoratore con generalità diverse da quelle effettive è del tutto equiparabile alla omessa registrazione del lavoratore effettivamente occupato.
La responsabilità del datore di lavoro è ravvisabile allorquando egli accetti la semplice fotocopia del permesso di soggiorno e non abbia chiesto di visionare l’originale.

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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ABI a UE: no a tassa su transazioni finanziarie


"Una tassazione aggiuntiva per il settore finanziario non è necessaria e nemmeno giustificabile in Paesi che, come l'Italia, non hanno avuto bisogno di fondi pubblici per fare fronte alla crisi": è quanto risponde l'ABI (Associazione bancaria italiana) alla consultazione lanciata dalla Commissione europea sulla tassazione del sistema finanziario, tema che è stato anche al centro di una due giorni svoltasi a Bruxelles a fine marzo.

L'Associazione Bancaria Italiana, informa una nota, "ritiene che non sia necessaria una tassazione aggiuntiva a carico del settore finanziario per restituire il sostegno pubblico ricevuto da alcuni Governi durante la crisi e nemmeno per alimentare il fondo di risoluzione per la gestione delle crisi bancarie. In alcuni Stati Membri come l'Italia, poi, un prelievo a carico delle banche non è nemmeno giustificabile perché queste ultime non hanno avuto bisogno di interventi pubblici per assicurare la stabilità finanziaria e per proteggere i depositanti".

Secondo l'ABI, per quanto riguarda la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF), "non si tratta di una ipotesi concretamente realizzabile. L'imposizione solo a livello europeo, infatti, potrebbe generare svantaggi competitivi per il settore bancario europeo nei mercati internazionali e un indesiderabile effetto di spiazzamento a favore delle giurisdizioni nelle quali non verrà introdotta".

Contrarietà anche nei confronti della tassa sulle attività finanziarie (TAF) "considerata non idonea a raggiungere gli obiettivi della Commissione di aumentare il livello di stabilità degli intermediari, poiché non tiene conto del livello di rischi assunti".

La consultazione della Commissione è stata invece l'occasione "per ribadire l'appoggio dell'ABI alla proposta legislativa, recentemente pubblicata dalla Commissione, di introdurre regole comuni anche dal punto di vista fiscale per sostenere il mercato unico europeo dei servizi finanziari (CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base). Regole comuni per la determinazione della base imponibile permetterebbero di facilitare l'attività transfrontaliera, aumentare la concorrenza e ridurre i costi di compliance a tutto vantaggio della qualità e del costo dei servizi offerti ai consumatori".

Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Fondo Pmi; Rifinanziamento a rischio


È stata una delle principali risposte italiane alla crisi, ora però deve fare i conti con risorse insufficienti a sostenere le domande delle Pmi. Il Fondo centrale di garanzia procede con un costante aumento delle richieste da parte delle imprese in cerca di prestiti ma la corsa rischia di fermarsi visto che, almeno per ora, dell'atteso rifinanziamento non c'è traccia nelle schede di preparazione del decreto sviluppo in arrivo all'inizio di maggio.

Il bilancio

Il Fondo sostiene lo sviluppo delle Pmi concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. Secondo i dati del Comitato di gestione attivo presso il ministero dello Sviluppo economico, le operazioni sono raddoppiate sia tra il 2008 e il 2009 (da 13.947 224.600 domande accolte) sia tra il 2009 e il 2010 (a quota 50 mila). Nel 2011, per quanto riguarda il primo trimestre, con oltre 14 mila domande accolte l'aumento è stato del 40% rispetto al primo periodo del 2010. In questo arco di tempo sono stati attivati grazie al Fondo finanziamenti per 2,3 miliardi, con un importo garantito pari a 1,3 miliardi.

Il finanziamento medio attivato è di 158.400 euro che si riduce a 66.800 per le imprese artigiane. Anche nell'inizio di anno la tipologia di operazione più diffusa, 69,5% del totale, risulta la controgaranzia (concessa su operazioni di garanzia concesse da Confidi e altri fondi di garanzia). La garanzia diretta, che il Fondo concede direttamente alle banche e agli intermediari finanziari, riguarda il 30,5% delle operazioni mentre solo in pochi casi si usa lo strumento misto della cogaranzia. La netta maggioranza delle imprese chiede il sostegno del Fondo per ottenere finanziamenti legati a esigenze di liquidità, mentre solo il 18,3% riguarda operazioni a fronte di investimento.

Stanziamenti inadeguati

I numeri sono rapidamente cresciuti per l'effetto combinato di alcuni interventi che hanno esteso il raggio d'azione del Fondo: apertura ad alcune categorie prima escluse, come gli artigiani, le cooperative, l'autotrasporto, e revisione dei criteri di accesso per le imprese e per i confidi autorizzati a certificare il merito di credito. Ma ai nuovi compiti non sono state affiancate risorse aggiuntive e i conti sono diventati più complicati del previsto.

Basti pensare che nel 2010 sono state impegnate risorse per 725 milioni e che nel 2011, nonostante il trend in aumento, gli impegni sono stati stimati in 700 milioni (circa 280 milioni di stanziamenti per l'anno, più i rientri). È evidente che per salvare l'operatività del 2011 bisognava agire con misure straordinarie. Così, si è scelto di ridimensionare la portata dei singoli interventi: la percentuale di copertura della garanzia è scesa dal 60 al 50% per quanto riguarda gli interventi di garanzia diretta (con un abbassamento invece al 70% per le tipologie di operazioni prima coperte all'80%) e dall'attuale 90% all'80% per le operazioni di controgaranzia. Un'altra misura di risparmio, adottata sempre in via straordinaria, è stata la rimodulazione della percentuale di accantonamento che, per le operazioni meno rischiose (con una quota di insolvenza sotto il 2%), scende dal 10 all'8% e dal 20 al 15 per cento.

Interventi tampone che però potrebbero non bastare. Va considerato infatti anche un ulteriore effetto prosciugamento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi con il Fondo impegnato a dare continuità di copertura all'accordo siglato lo scorso febbraio per la proroga di altri sei mesi dell'Avviso comune sulla moratoria dei debiti delle imprese. L'effetto sarà il prolungamento della garanzia sulle operazioni che rientrano nell'Avviso, e dunque una diminuzione dei rientri e delle risorse a disposizione.

Per quanto riguarda poi il 2012, è tutto estremamente incerto. Le misure di risparmio straordinarie adottate per contenere l'esborso, infatti, scadranno il 31 dicembre 2011, e da soli gli stanziamenti previsti per il prossimo anno (circa 550 milioni) difficilmente reggeranno se la domanda delle imprese viaggerà ancora a tutta velocità.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Economia e Imprese
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Pasqua 2 chili in più. Dieta per tornare in forma


Pranzi pasquali, colombe, uova di cioccolato: il risultato di questi giorni di feste? Due chili in più in media per tutti. Non saranno contente coloro che stavano pensando già alla prova costume.

La stima è arrivata da Coldiretti, che ha sottolineando che sulle tavole degli italiani in una settimana sono stati serviti 30 milioni di chili tra colombe e altri dolci pasquali, ma che offre anche una soluzione ai chili messi su: mangiare peperoncino, che smorza la fame e brucia le calorie.

A far crescere di peso gli italiano, secondo Coldiretti, è stato soprattutto il consumo di cibi particolarmente energetici come il cioccolato delle tradizionali uova, con oltre 500 kcalorie all'etto (maggiore se al latte), anche l'agnello che si avvicina alle 300 kcalorie per cento grammi, il casatiello napoletano che conta circa 400 kcalorie ogni 100 grammi, senza dimenticare la colomba con 390 kcalorie ogni 100 grammi.

Per rimettersi in forma è bene allora scegliere ora i prodotti di stagione, come fave, piselli, carciofi, insalata, cavolfiori, broccoli, asparagi, finocchi e sopratutto le fragole, da condire con olio d'oliva extravergine, ricco di tocoferolo un antiossidante che combatte l'invecchiamento dell'organismo e favorisce l'eliminazione delle scorie metaboliche, e abbondante succo di limone che purifica l'organismo dalle tossine e pulisce il sangue. Non dimentichiamo, inoltre, l’attività fisica, sempre ottima alleata del benessere dell’organismo umano.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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IMU: esclusione del reddito agrario


Il decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 («Gazzetta Ufficiale» del 23 marzo) riscrive, come è noto, il fisco immobiliare a favore dei comuni e istituendo l'imposta municipale (Imu, appunto) disciplinata rispettivamente negli articoli 8 (articolo con il quale il nuovo tributo viene propriamente istituito) e 9 (che invece indica quali sono i soggetti passivi e le esenzioni).

La nuova tassa che ha fatto molto discutere per avere di fato l’aspetto dell’ICI, maggiorata del 18% rispetto alla media nazionale del 2009 dell’allora tassa sugli immobili, verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2014. Sostituirà: l'Irpef sul reddito dei fabbricati e dei terreni non locati, nonché l'imposta comunale. Restano esclusi dall'Imu le abitazioni principali dei contribuenti, ad eccezione però di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Sono soggetti alla nuova imposta sia i terreni agricoli sia i fabbricati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. I modi e i termini di corresponsione dell'Imu sono simili a quelli dell'Ici, però il contribuente può scegliere di pagare l'Imu in una soluzione entro il 16 giugno dell'anno. L’aliquota è del 7,6%

Per ciò che riguarda i terreni agricoli, coltivati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti negli elenchi previdenziali, non viene riproposta la riduzione dell'imposta sul valore dei terreni fino all'importo di 129.114 euro.

Il comma 9 dell'articolo 9 dispone inoltre che il reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir continuerà ad essere assoggettato alle ordinarie imposte il cui gettito è destinato allo Stato. Quindi per i terreni coltivati dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali la tassazione ai fini Irpef avviene come ora sulla base della tariffa d'estimo di reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali. Non cambia il regime fiscale in materia di imposte dirette, anche le altre società agricole di persone e le Srl che optano per la tassazione in base al reddito agrario (ex legge 296/2006). Il reddito dominicale in caso di conduzione diretta non sarà tassato essendo sostituito dall'Imu.

Infine, per ciò che concerne i terreni agricoli affittati, ad oggi pare che venga confermata l'attuale tassazione in base al reddito dominicale come previsto dal comma 9 dell'articolo 9.

Fonte:i-dome.com
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Rimborso Iva beni ammortizzabili, va provato il principio di inerenza


Per recuperare l’imposta, l’interessato deve dimostrare che l’acquisto è strumentale all’attività svolta
Con la sentenza 8692 del 15 aprile, la Corte di cassazione ha stabilito che se lo studio professionale è rimasto chiuso o fermo, va escluso il rimborso dell’Iva pagata per l’acquisto di beni ammortizzabili, a meno che non venga fornita dai professionisti la prova della loro dismissione, necessaria per dimostrare la stretta inerenza all’attività del contribuente.

I fatti di causa
La contesa nasce dal diniego del rimborso a uno studio associato di dottori commercialisti dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni strumentali, motivato dall’ente impositore con la mancanza, per l’effettivo esercizio d’impresa, di operazioni attive.

Il provvedimento di rigetto era stato impugnato dal contribuente davanti alla competente Ctp, che aveva accolto la domanda.
Stesso esito in secondo grado, nonostante l’Amministrazione finanziaria lamentasse nella sentenza impugnata violazione del principio, comunitario, di neutralità dell’Iva.

Con il conseguente ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza opposta per palese violazione dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, per avere il giudice erroneamente ritenuto che, pur non avendo lo studio associato svolto in concreto alcuna operazione imponibile, andasse riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva corrisposta a monte per l’acquisto di beni ammortizzabili, in relazione ai quali il versamento dell’imposta non risulta essere stato effettuato dal consumatore finale.

Occorre rilevare preliminarmente, per compiutezza, che in questo settore impositivo, la strumentalità rileva sotto un duplice aspetto: come possibilità di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile (ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del Dpr 633/1972) “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili ...”; e come obbligo della rettifica, ex articolo 19-bis 2 dello stesso decreto, posto che “La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni … medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata ...” (sul requisito dell’“inerenza” nelle imposte sui redditi, vedi articolo 109 del Tuir).

Motivi della decisione
La Suprema corte decide la vertenza nel merito bocciando il ricorso introduttivo dello studio associato, atteso che, ai fini della detraibilità dell’Iva (articolo 19, Dpr 633/1972), è sempre necessaria una stretta inerenza fra le operazioni passive relative ai beni strumentali impiegati nell’attività, rispetto ai quali è chiesto il rimborso dell’imposta, e le finalità imprenditoriali proprie del soggetto richiedente, alla verifica dei cui presupposti è preposto, in sede contenziosa, il giudice investito della questione.

Laddove quest’ultimo lamenti il mancato compimento di operazioni attive, va fornita la prova della dismissione dei beni ammortizzabili: l’adempimento risulta, infatti, necessario a dimostrare l’inerenza dei beni strumentali all’attività svolta dal contribuente, ben potendosi altrimenti ritenere un utilizzo diverso, effettuato in evasione d’imposta.
In mancanza della prova è allora da considerare legittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso - relativamente all’Iva versata per l’acquisto dei beni - richiesto dallo studio professionale associato.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di occuparsi della questione e ha ritenuto, in via generale, che la possibilità di portare in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (articolo 19 del Dpr 633/1972 e articolo 17 della direttiva 77/388/Cee), è consentita, per le operazioni passive, soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta. In particolare, la possibilità di detrarre l’imposta inerente a operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati nell’ambito di una delle attività economiche indicate nella direttiva comunitaria e che l’inerenza sia specificamente provata ogni qual volta essa venga posta in dubbio dall’Amministrazione finanziaria (Cassazione 2300/2005, 13056/2004 e 5599/2003), con ciò richiedendo un effettivo collegamento strumentale tra le operazioni Iva di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’attività di impresa.

Affrontando, tuttavia, la questione relativa alla posizione del contribuente di cui non sia stato rilevato il compimento di un’attività di impresa, la Cassazione ha anche precisato che, in tema di Iva, in base alla disciplina dettata dagli articoli 4, comma 2, n. 1), e 19 del Dpr 633/1972, e anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio 77/388/Cee, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa, in ordine, invece, agli acquisti di beni, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all’esercizio dell’impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. Ciò senza che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa, con la conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, ricorrendo detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cassazione, sentenze 23400/2010, 8353/2006, 1863/2004 5599/2003 e 2729/2001).

Tale orientamento è stato ora pienamente condiviso dal Collegio di legittimità con la sentenza 8692/2011, posto che l’inerenza di un’operazione ai fini Iva comporta comunque la necessità che la stessa sia funzionale all’attività imprenditoriale formalizzata nell’oggetto sociale, ma tale deve essere definita anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa concretamente iniziare e quindi anche le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi.

Nella specie, lo studio associato perde il rimborso Iva perché non ha dimostrato (articolo 2697 codice civile) di aver alienato i beni ammortizzabili: sarebbe stato questo, infatti, l’unico modo di provare che quei beni erano realmente inerenti l’attività professionale dal momento che, in caso contrario, si può ben ritenere che erano stati utilizzati con finalità diverse, estranee allo studio associato, comunque in evasione d’imposta.

In ultima analisi, il rigor legis che circonda questa materia richiede che il rimborso Iva sussiste solo quando l’ufficio ne ravvisi i presupposti.
E’ su tali presupposti, si ribadisce, che si giustifica l’orientamento della Suprema corte, secondo la quale il diritto di detrazione, in misura pari all’imposta addebitata o assolta per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, “presuppone l'inerenza del bene comprato all'attività imprenditoriale, inerenza che deve essere intesa come “strumentalità” del bene e deve essere provata dall'interessato” (cfr Cassazione 4517/2000).

Fonte:nuovofiscooggi.it (Salvatore Servidio)
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Eurostat: ''Nel 2010 deficit Italia al 4,6%. Record per Irlanda, surplus in Estonia''


Nel 2009 nel nostro paese era al 5,4%. Il debito pubblico ha raggiunto 1.843.015 milioni di euro, pari al 119% del pil. Sono i dati riportati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea. Cgil: in arrivo maxi manovra da 35-40 mld

Nel 2010 il deficit dell'Italia è stato pari al 4,6% del pil, mentre il debito pubblico al 119%. Sono i dati riportati da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, basati sulla prima notifica del 2011 delle cifre fornite da parte degli stati membri.

Secondo i dati riportati da Eurostat, l'Italia è passata da un deficit del 5,4% nel 2009 al 4,6% del 2010. Nel 2008 era stato del 2,7% e nel 2007 dell'1,5%. Nel 2010 le uscite sono state pari al 50,5% del pil mentre le entrate al 46,0%, rispetto al 51,8% e al 46,5% del 2009.

Il debito pubblico, invece, nel 2010 ha raggiunto 1.843.015 milioni di euro, pari al 119% del pil, rispetto al 116,1 del 2009. Nel 2008 era invece stato pari al 106,3% e nel 2008 al 103,6%.

Bruxelles ricorda anche che l'Italia, nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria ai paesi dell'eurozona in difficoltà, ha prestato l'equivalente dello 0,3% del pil, pari a 3.890 milioni di euro.

Il deficit dei paesi dell'eurozona è sceso nel 2010 al 6,0% rispetto al 6,3% del 2009, mentre il debito pubblico è salito all'85,1% rispetto al 79,3% dell'anno precedente.

Nell'Ue a 27 paesi, invece, nel 2010 il deficit è sceso al 6,4% dal 6,8% del 2009, mentre il debito è aumentato, salendo all'80,0% rispetto al 74,4% dell'anno precedente.

Nel 2010 deficit record per l'Irlanda con il 32,4%, seguita dalla Grecia con il 10,5% e dalla Gran Bretagna con il 10,4%, poi Spagna (9,2%), Portogallo (9,1%), Polonia e Slovacchia (entrambe 7,9%), Lettonia (7,7%), Lituania (7,1%), e Francia (7,0%). I deficit minori sono invece stati registrati in Lussemburgo (1,7%), Finlandia (2,5%) e Danimarca (2,7%). L'Estonia è l'unico paese che ha registrato un surplus, pari allo 0,1% del pil, mentre il bilancio della Svezia è stato in equilibrio (0,0%). La Germania ha invece avuto un deficit del 3,3%. Complessivamente, quindi, 21 stati membri su 27 hanno migliorato i loro conti, mentre 6 hanno visto un peggioramento.

Per quanto riguarda il debito, invece, nel 2010 maglia nera alla Grecia con il 142,8% del pil, seguita dall'Italia (119,0%), e poi dal Belgio (96,8%), Irlanda (96,2%), Portogallo (93,0%), Germania (83,2%), Francia (81,7%), Ungheria (80,2%), Gran Bretagna (80,0%), Austria (72,3%), Malta (68,0%), Olanda (62,7%), Cipro (60,8%) e Spagna (60,1%). Sono quindi 14 paesi su 27 ad avere un debito superiore al 60% del pil, soglia massima fissata dal Patto di stabilità e crescita.

I paesi meno indebitati, secondo i dati di Bruxelles, sono stati invece Estonia (6,6%), Bulgaria (16,2%) e Lussemburgo (18,4%), seguiti da Romania (30,8%), Slovenia (38,0%), Lituania (38,2%), Repubblica Ceca (38,5%) e Svezia (39,8%).

Fonte:adnkronos.com
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730 2011: si può compilare online con modello Pdf editabile


L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il nuovo modello 730 2011, relativo alla dichiarazione dei redditi 20100, può essere compilato online su PDF: basta andare sul sito e scaricare il modello in versione editabile in cui riportare i propri dati direttamente dal PC.

Dopodicchè potrà essere stampato, firmato e presentato presso i soggetti che offrono prestazioni di assistenza fiscale, allegando anche la documentazione richiesta.

Per visualizzare il documento in PDF basta avere installato sul proprio PC una versione di Adobe Reader, disponibile anche gratuitamente. Sul sito sono disponibili due versioni la prima con un unico file e la seconda con tutti e 4 i fogli da stampare singolarmente. La consegna dovrà essere effettuata in forma cartacea.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Accordo Abi - Consumatori, arriva l'estratto conto semplificato


Quanti di voi hanno avuto un attimo di "sbandamento", dinanzi al proprio estratto conto o al Foglio informativo bancario, in cerca di informazioni chiare? Da oggi, grazie ad un accordo sottoscritto fra l'Abi (Ass. Banche Italiane) e ben quindici associazioni di consumatori (Acu, Adoc, Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori), l'estratto conto periodico sarà più semplice e facilmente comprensibile anche da coloro i quali non hanno specifiche competenze in materia. La proposta sarà sottoposta alla Banca D'Italia e alle autorità competenti. Le parole d'ordine dell'accordo sono semplificazione, trasparenza e dialogo, almeno nelle intenzioni dei soggetti coinvolti. In riferimento al Foglio informativo, l'accordo tra Abi e Associazioni dei consumatori dimezzerà il numero delle pagine rispetto al testo attuale e fornirà al cliente informazioni prima non incluse come la comparazione tra i costi del fido e dello sconfinamento, e il dettaglio delle commissioni applicate nei due casi. Il Documento di sintesi periodico, invece, sarà inviato solo nel caso di variazioni delle condizioni contrattuali nel corso dell'anno, riducendo così il numero delle comunicazioni.

Fonte:studiocataldi.it (Emanuele Ameruso)
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Fondi pensione, tempi ristretti per la portabilita'


Regole piu' semplici e tempi piu' veloci per la portabilita' delle posizioni individuali di previdenza integrativa. E' stato infatti recentemente aggiornato il testo dell'Allegato I alle Linee Guida di autoregolamentazione siglate nel 2008 da Ministero del Lavoro, COVIP, Mefop, ABI, ANIA, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza; l'Allegato contiene le informazioni minime da trasmettere in occasione dei trasferimenti ed entrera' in vigore il 1 giugno 2011A partire da tale data pertanto, le forme pensionistiche complementari aderenti alle Linee Guida (al momento 59, l’elenco completo è pubblicato sul sito del Mefop, www.mefop.it)) provvederanno a trasferire le informazioni necessarie per perfezionare le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali utilizzando esclusivamente lo schema previsto dal nuovo Allegato I, indipendentemente dalla data in cui è stata avanzata la richiesta di trasferimento.

La via della autoregolamentazione

È interessante evidenziare come la COVIP abbia avviato da tempo con le Associazioni rappresentative degli operatori del settore un dialogo finalizzato all’individuazione delle tematiche sulle quali sviluppare iniziative di Autoregolamentazione, intesa come strumento per la fissazione di standard di efficienza e di buone prassi comuni agli operatori.

L’iniziativa fa seguito alla già sperimentata adozione, da parte delle Associazioni, di alcune Linee guida e circolari interpretative volte a favorire la diffusione, a normativa vigente, di procedure operative ispirate a principi di correttezza e leale cooperazione tra gli attori del sistema, con indubbi vantaggi anche per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

Vanno citate proprio le “Linee guida sulla gestione dei trasferimenti”, e alle “Linee guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento”, sottoscritte da Assofondipensione, Unione finanziarie italiane (UFI) e Mefop. Significativa è anche la diffusione da parte di ABI, Assogestioni e Assoreti di circolari interpretative del Regolamento in materia di modalità di raccolta delle adesioni emanato dalla COVIP il 29 maggio 2008, volte a chiarire gli adempimenti richiesti ai soggetti preposti alla raccolta delle adesioni.

Sulla scorta di tali esperienze, la COVIP riconoscendo il ruolo di rilievo delle Associazioni di rappresentanza dei soggetti vigilati, “alle quali spetta in primo luogo una funzione proattiva di aggregazione delle esigenze operative riscontrate e di proposizione delle soluzioni comuni di autodisciplina” si è fatta, dunque, promotrice dell’avvio di ulteriori iniziative in tale ambito.

Una prima tematica individuata riguarda il completamento delle Linee guida sulla gestione dei trasferimenti, nell’ambito delle quali si è ravvisata l’opportunità di sviluppare una modulistica standard e definire i necessari complementi informatici, elevando a best pratice di settore l’esperienza pilota di alcuni fondi pensione in materia.

Altro tema è la standardizzazione della modulistica utilizzata dai fondi pensione e, in particolare, quella relativa all’erogazione delle prestazioni e alla designazione dei beneficiari. Ciò potrebbe avvenire prendendo le mosse dalla modulistica predisposta per i trasferimenti della posizione, in modo da assicurare la conformità dei modelli alla normativa e la migliore rappresentazione agli aderenti delle informazioni ivi riportate.

Anche il tema del collocamento delle forme pensionistiche complementari è stato individuato in questa sede come possibile ambito di autoregolamentazione, ravvisandosi l’utilità di valutare le possibili integrazioni della regolamentazione COVIP con particolare riguardo alla predisposizione del questionario unico di valutazione del potenziale aderente. Ulteriore tematica da approfondire è quella dei percorsi di life-cycle, al fine di mettere a disposizione degli aderenti comparti di investimento a maggiore valore aggiunto, in grado di sopperire ai comportamenti inerziali degli stessi.

Nel corso degli incontri in materia di autoregolamentazione, specifica attenzione è stata anche posta al tema dell’educazione previdenziale in relazione al quale tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura previdenziale.

La portabilità in materia previdenziale

La portabilità rappresenta uno dei principi cardine del nostro sistema previdenziale integrativo. Ma cosa prevede la normativa previdenziale in materia di portabilità dei fondi pensione? Sulla base della normativa entrata in vigore nel 2007 (dlgs 252/2005) l’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione ad uno strumento (fino al 31 dicembre 2006 il periodo di permanenza minimo era invece di tre anni, per FondINPS il termine di portabilità è ridotto ad un anno). Viene poi disposto poi che gli statuti e i regolamenti degli strumenti complementari stabiliscano le modalità di esercizio relative alla portabilità non potendo al contempo contenere clausole che risultino anche di fatto limitative del diritto alla portabilità. Si ribadisce anche che debbano considerarsi inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. Nella fattispecie riferita ai lavoratori dipendenti, in caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, è opportuno osservare come il diritto al versamento alla forma pensionistica del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro sia consentito “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” riaffermandosi in tal modo il principio della centralità della contrattazione collettiva. Va poi rammentato il trasferimento per cessazione dei requisiti partecipazione ; il lavoratore può infatti valutare in questo caso oltre alla ipotesi del riscatto parziale o totale anche il “trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività”. In questo caso non si considerano quindi limiti temporali. La possibilità del trasferimento sorge nel caso in cui il fondo pensione di riferimento in cui opera la azienda presso la quale si lavorava sia differente; se invece il cambiamento dell’azienda avvenga all’interno dello stesso settore produttivo potrebbe ipotizzarsi il caso in cui la impresa di provenienza avesse sottoscritto un accordo aziendale per un fondo pensione aperto ad adesione collettiva e quella di nuova assunzione ne abbia sottoscritto uno differente o trovi applicazione il fondo pensione chiuso settoriale.

Le linee guida

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di definire norme di comportamento e standard di efficienza minimi garantendo agli aderenti stessi l’ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi.

L’aderente invia la richiesta di trasferimento al fondo cedente, ferma restando la possibilità per il fondo cessionario di farsi carico dell’inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata dal medesimo aderente. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro sei mesi dal ricezione da parte del fondo cedente anche attraverso il fondo cessionario della richiesta di trasferimento completa.

La completezza dei dati forniti deve essere verificata entro il termine perentorio di 45 giorni in una con la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto.

Nell’ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute il fondo cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. In questo caso il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell’integrazione documentale. Anche il fondo cessionario, in maniera speculare, ha 45 giorni di tempo, salvo interruzione, per le porre in essere le opportune verifiche. Va ancora segnalato che le forme pensionistiche che adotteranno le best pratices sottoscritte dalle associazioni di categoria sono chiamate ad evidenziare il rispetto di queste norme pubblicando sul proprio sito internet una nota specifica, una sorta di “bollino” di trasferibilità

Fonte:ipsoa.it (Carlo Giuro)
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Errori al distributore? Nessun allarme per i consumatori


Dal Ministero arrivano chiarimenti all'allarme lanciato dal CTCU sull'ampliamento dei limiti di tolleranza degli strumenti di misurazione dell'erogazione dei carburanti alla pompa: "Questa tolleranza maggiore in fase di controllo casuale non significa che lo strumento può restare con quell'errore ma solo che l'errore non determina provvedimenti immediati a condizione che questo venga corretto".

Non è vero che il distributore di benzina può sbagliare di più. Lo precisano fonti ministeriali rispondendo all'allarme lanciato la settimana scorsa dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano a proposito dell'ampliamento dei limiti di tolleranza degli strumenti di misurazione dell'erogazione dei carburanti alla pompa. Il CTCU ha denunciato che il decreto n. 32 del Ministero dello Sviluppo Economico, entrato in vigore il 13 aprile 2011, ha ampliato del 50% (dal 5 per mille al 7,5 per mille) l'errore massimo degli strumenti di misurazione per i controlli metrologici casuali. Secondo l'Associazione dei consumatori questo ampliamento risulta ingiustificato e va a danno dei consumatori.

Dal Ministero, invece, chiariscono che "tutti gli strumenti di misura, nonostante l'evoluzione tecnologica, presentano errori di misura e le norme in materia di metrologia legale fissano normalmente i limiti accettabili di tali errori, sia in fase di produzione che di messa in servizio di questi strumenti". Inoltre, "tutte le norme vigenti, anche internazionali, stabiliscono errori massimi tollerati maggiori e quasi sempre pari al doppio di quelli stabiliti per la verifica di conformità, come ad esempio per le bilance e i contatori d'acqua".

Il decreto n. 32/2011 non ha quindi modificato le tolleranze degli errori di misura per l'accertamento iniziale della conformità dello strumento, ma solo per i controlli successivi casuali effettuati dalle Camere di commercio e solo nell'ipotesi in cui le norme internazionali applicabili non stabiliscano, anche in futuro, limiti specifici diversi. E questa tolleranza maggiore in fase di controllo casuale "non significa affatto che lo strumento può restare con quell'errore, ma solo che quell'errore non determina provvedimenti immediati a condizione che questo venga corretto, mediante opportuni interventi di manutenzione, nel termine prescritto da parte dell'incaricato della Camera di commercio in occasione del controllo stesso".

Le nuove disposizioni contenute nel regolamento ministeriale sarebbero anzi "più restrittive e garantiste anche rispetto alla normazione nazionale anteriore che non prevedeva sanzioni, in fase di controlli sugli strumenti in servizio, fino al doppio dell'errore consentito in fase di produzione, messa in servizio e verificazione periodica dello strumento, ferma restando la necessità di un immediato adeguamento". Secondo il Ministero, quindi, i consumatori possono stare tranquilli perché le garanzie verso di loro non sono diminuite; infine, gli errori non devono essere necessariamente a danno dei consumatori: a volte possono anche andare a loro favore!

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Bonus 55%: attenzione a detrarre correttamente la spesa


Le persone fisiche non imprenditori che hanno sostenuto spese per interventi per il risparmio energetico ai fini della detrazione del 55% dovranno tenere conto del principio di cassa. Ciò vuol dire che dovranno ripartire la spesa sostenuta nel 2010 in cinque rate mentre quella sostenuta nel 2011 in dieci rate. Gli imprenditori dovranno osservare la medesima regola tenendo conto che è previsto il principio di competenza. Pertanto per loro le spese di acquisizione dei servizi si intendono sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

E’ questo il corretto principio da tenere in considerazione per l’imputazione del bonus del 55% qualora gli interventi durino per più di un periodo d’imposta. In pratica il contribuente dovrà considerare l’importo corrisposto ogni anno e provvedere alla ripartizione in cinque o dieci anni. E’ quanto emerge da una risposta fornita in Commissione finanze alla Camera in tema di risparmio energetico.

La risposta tende a sottolineare, inoltre, che in presenza di lavori che proseguono per più periodi d’imposta, l’omesso o irregolare invio della comunicazione entro il mese di marzo dell’anno successivo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra 258 euro e 2065 euro.

Resta inteso che l’utilizzo di un mutuo o di un finanziamento per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione del 55% risulta non influenzare il meccanismo dell’agevolazione fiscale anche se la persona fisica sostiene materialmente la spesa in più anni. In tal caso, infatti, l’agevolazione è rilevante nell’anno in cui la società finanziaria eroga il finanziamento. E’ importante sottolineare che, anche in tal caso, il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti indicato nella causale il nome, il cognome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento. Le modalità di restituzione del prestito convenute tra istituto e persona fisica sono pertanto irrilevanti.

Ricordiamo che il bonus del 55%, prorogato fino al prossimo 31 dicembre, è rivolto verso gli interventi finalizzati all’efficienza energetica. L’agevolazione, in effetti, offre tre vantaggi: da una parte le famiglie riescono a recuperare il 55% della spesa mentre dall’altra si permette una emersione di una serie di piccoli interventi in cui il rischio del nero potrebbe essere molto elevato. In ultimo favorisce la crescita del mercato poiché permette l’agevolazione anche per l’installazione di finestre isolanti, caldaie a condensazione e pannelli solari.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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e-stores: creare negozio online su Facebook con Blomming


Realizzare e gestire un e-store su Facebook dando ai clienti l’opportunità di visionare e acquistare i prodotti dalla Fanpage aziendale creata all’interno del popolare social network: è la nuova intrigante proposta della start-up italiana Blomming, che ha sviluppato una piattaforma e-commerce che consente a chiunque gestisca un business online di creare una propria vetrina interattiva, attraverso la quale gli utenti possono concludere la propria esperienza di acquisto direttamente su Facebook e senza essere trasferiti nel negozio online dell’azienda.

Come evidenziato da Alberto D’Ottavi co-fondatore di Blomming, il prodotto è stato pensato per le esigenze del mercato italiano ed è quindi rivolto, anche se non esclusivamente, a piccole e medie imprese, micro-business, liberi professionisti come artigiani e designer interessati a sfruttare la presenza su Facebook di 19 milioni di iscritti italiani, di cui 12 milioni si collegano ogni giorno.

A livello operativo, il sistema risulta semplice da utilizzare. Effettuata la registrazione, la piattaforma consente di caricare foto dei prodotti, indicazioni del prezzo, quantità e tag correlati: basta inserire le suddette informazioni copiando il codice embed, oppure, pubblicarli direttamente su Facebook.

A livello di gestione, il sistema offre carrello, checkout, pagamenti e strumenti per tracciare e monitorare contatti e ordini.

Generando una voce “Shop” all’interno della Fanpage, la piattaforma consente gli utenti, che già possono commentare e condividere informazioni ed esperienze sui prodotti, di portare a termine il processo di acquisto. Solo per finalizzare il pagamento, essi vengono automaticamente reindirizzati su Blomming.

Per quanto concerne i costi, gli iscritti a questo primo periodo di prova con la piattaforma in versione alpha/beta possono usufruire di un periodo promozionale completamente gratuito.

Segnaliamo infine che, per il mercato americano, è operativa la piattaforma di Payvment, start-up che ha recentemente ricevuto un finanziamento di venture capital di 6 milioni di dollari.

Fonte:blog.pmi.it (Ermanno Cece)
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No obbligo comunicazione familiari a carico,studi settore più semplici:novità decreto economia


Il decreto sviluppo al vaglio del governo prevede nuove misure di rilievo, che riguardano imprese e famiglie e che prevedono innanzitutto eliminazione dell'obbligo annuale di fornire al sostituto d'imposta il quadro aggiornato dei familiari a carico, per poter fruire delle relative detrazioni, misura che punta a ridurre il più possibile il numero degli adempimenti annuali richiesti ai contribuenti.

Novità in arrivo anche per chi decide di usufruire della detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione edilizia o del 55% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici: scompare l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'avvio della procedura per ottenere lo sconto, subito dopo aver inviato la relativa comunicazione di inizio attività al Comune.

L'intera procedura arà svolta direttamente in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda poi professionisti e i lavoratori autonomi soggetti agli studi di settore, semplificazioni in arrivo anche loro. Gli interventi sul fronte delle semplificazioni fiscali puntano a ridurre la lunga serie di adempimenti chiesti alle imprese, per effetto dei controlli disposti.

Il primo passo sarà l'accorpamento delle ispezioni, si parla poi dell’ipotesi di elevare i limiti per la contabilità semplificata e di consentire la deduzione integrale di beni strumentali di minor valore.

In discussione anche l'eventuale ritocco del tetto alle deducibilità di alcuni costi che contribuiscono a determinare il reddito d'impresa. Alcune misure servirebbero ad aggiornare tetti e limiti fermi da tempo, come il tetto all'obbligo della tenuta dei libri contabili, fermo al 2001.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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