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4° invio Febbraio_2011

News e Fax > Archivio 2011 > Febbraio 2011

Elenco news :

Adoc lancia campagna per il rimborso della tassa di concessione governativa sui cellulari

Cassazione: il praticante privo di certificato di ammissione può essere riconosciuto lavoratore subordinato

Mutui per precari 2011 con il fondo casa

L'utilizzo dei social network agli arresti domiciliari apre le porte del carcere

Più tempo per gli enti associativi. Entro marzo l’invio del modello Eas

Smartphone e applicazioni gratuite …o no?

Scaglioni e aliquote Irpef 2011

Benzina alle stelle, come difendersi

Scheda carburante: deduzioni e detrazioni per dichiarazioni redditi 2011. Regole

Le PMI unite per superare gli aumenti di prezzo delle materie prime

Cellulari: a molti piace 'usato' e le aziende hanno fiutato il business

Rincari anche per la Rc moto

Moratoria debiti Pmi: contabilizzare i canoni leasing

Fondo prima casa per giovani under 35: richieste in banca dal 1 marzo 2011

Inflazione: Istat conferma, a gennaio balza a 2,1%, top 2008

Sul web si abbattono i costi di gestione dei conti correnti

Agenzia Entrate: Iva al 4% per migliorie prima casa anche fuori dal capitolato d'appalto

Imposte sulle assicurazioni estere. F24-Accise: a regime i pagamenti

Windows 7 Service Pack 1: novità e download

Che cosa fare per non farsi clonare bancomat e carte di credito

Scuola; Adiconsum: chiarezza sul contributo scolastico

Trasporti; Contributi per la formazione

Spesometro : Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti (Comunicazioni telematiche, art. 21 D.L. n. 78/2010)

Bonifici per sconti fiscali: arriva la certificazione da banche e Poste

Malware 2011: attenti ai falsi software antivirus

Invalidità civile: il punto dell’INPS sulla nuova gestione

Scia, dal 29 marzo andrà inviata per via telematica

Filtri P2P su Adsl italiane da marzo

Detassazione; Agevolazione per il rilancio della produttività

Rc auto: la lista nera delle polizze non autorizzate

Adoc lancia campagna per il rimborso della tassa di concessione governativa sui cellulari

L'Adoc lancia una campagna contro la tassa di concessione governativa illegittimamente prevista per gli abbonamenti privati e business dei telefoni cellulari. L'Associazione dei consumatori ricorda che la recente giurisprudenza tributaria ha definito impropria l'applicazione della tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento telefonico. Pertanto l'Adoc mette a disposizione dei consumatori una lettera di diffida per richiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 3 anni, calcolando per i contratti privati 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185,76 euro), per i contratti business 12,91 euro al mese per lo stesso periodo (per un massimo di 464,76 euro).

La diffida va inviata alla propria compagnia telefonica presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R, e per conoscenza all'Adoc anche via fax o posta elettronica. E' necessario allegare copia delle fatture e delle ricevute di pagamento. Le lettere di diffida sono disponibili online sul sito dell'Adoc e presso le sedi territoriali, dove è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito.

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Cassazione: il praticante privo di certificato di ammissione può essere riconosciuto lavoratore subordinato


Il praticante che svolge attività presso uno studio professionale senza la documentazione idonea a suffragare che l'attività svolta fosse di pratica professionale - in particolare in mancanza del certificato relativo all'ammissione alla pratica professionale - può essere considerato lavoratore subordinato. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4271 del 22 febbraio 2011 in merito al ricorso di un professionista condannato dai giudici di merito al pagamento delle differenze retributive dovute ad una sua "praticante" riconosciuta lavoratrice subordinata, con inquadramento nel IV livello del CCNL Studi professionali, avendo i giudici d'appello ritenuto la sussistenza delle principali ed esclusive caratteristiche della subordinazione, e in particolare quella della sottoposizione al potere organizzativo e gerarchico del professionista. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del professionista, ha precisato che "la Corte d'Appello non ha escluso la sussistenza del praticantato solo per il mancato rilascio del certificato di avvenuta accettazione della pratica, valutando invece, nella ricorrenza di tale incontestata emergenza fattuale, la rilevanza di alcune delle testimonianze assunte e della mancata richiesta dell'attestato di compiuta pratica, e traendo quindi, anche alla luce del complesso dell'istruttoria testimoniale, conclusioni sulla non qualificabilità del rapporto in termini di praticantato". Gli Ermellini evidenziano inoltre che le conclusioni dei giudici d'appello, siccome inerenti ad accertamenti di merito ritenuti coerenti con i dati acquisiti e immuni da vizi logici, risultano intangibili in sede di legittimità.

Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
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Mutui per precari 2011 con il fondo casa


Dal prossimo mese di marzo chi vorrà richiedere un mutuo ma è in condizioni di lavoro precario potrà rivolgersi al nuovo fondo casa che facilita l'accesso al credito anche per quella coloro che altrimenti difficilmente potrebbero averlo.

Si tratta di una misura importante considerando che, secondo l'ultimo rapporto Nomisma sulla condizione abitativa in Italia, il 7% delle famiglie con un mutuo acceso ha un capofamiglia in condizioni di lavoro precarie o in cassa integrazione.

Secondo i dati dell'Osservatorio, basati sulle richieste di mutuo inoltrate negli ultimi sei mesi alla divisione confronto mutui casa di Supermoney, solo un mutuo ogni venti è stato richiesto da una persona con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

Nel 4% dei casi si tratta di utenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, a cui sommare il 2% di utenti con un contratto di lavoro atipico. I lavoratori atipici e con contratti a tempo determinato che attivano un mutuo sono ancora una piccola percentuale nel mercato e per questo motivo diversi istituti di credito realizzano prodotti rivolti a questa clientela.

Tra le principali banche figuramo Monte dei Paschi, Intesa San Paolo e ByYou, che propongono mutui pensati proprio per precari e giovani. Il fondo di garanzia rientra nell'ambito del progetto Diritto al Futuro e facilita l’accesso al credito per le coppie under 35 di lavoratori atipici fornendo una garanzia alle banche sui mutui erogati ai giovani. Il Fondo casa garantirà una copertura di 75mila euro agli istituti di credito in caso di insolvenza del sottoscrittore.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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L'utilizzo dei social network agli arresti domiciliari apre le porte del carcere


(Cassazione penale sez. II, sentenza 18.10.2010 n. 37151)

Il G.I.P. Del Tribunale di xxx, con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del PM di sostituzione, nei confronti di P.R. E M.G., della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via Internet, sul sito “Facebook”, con altre persone. Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di xxx ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete....

Fonte:laprevidenza.it
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Più tempo per gli enti associativi. Entro marzo l’invio del modello Eas


Dal “milleproroghe” l’extratime per comunicare all’Agenzia i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali
Con il decreto “milleproroghe” (decreto legge 225/2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per presentare il modello Eas.
Sono tenuti all’adempimento, introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008, gli enti associativi che si avvalgono del regime di decommercializzazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, delle attività svolte nei confronti dei soci.

Il modello Eas è stato approvato con provvedimento 2 settembre 2009 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, altresì, le modalità e i termini per la sua presentazione.
In particolare, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2009 per gli enti di vecchia costituzione, cioè costituiti prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008).
Per gli enti costituiti successivamente, il termine ordinario veniva stabilito in 60 giorni dalla nascita, salvo che il sessantesimo giorno non scadesse in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel qual caso il termine di presentazione del modello veniva posticipato a tale data.

La circolare n. 6/E del 24 febbraio chiarisce che la proroga disposta dal Dl 225 riguarda tutti gli enti associativi per i quali il termine di presentazione del modello scade entro il 31 marzo 2011. Si tratta, in particolare, degli enti costituiti:
prima del 29 novembre 2008, il cui termine secondo le precedenti previsioni è scaduto il 31 dicembre 2009
dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada entro il 31 marzo 2011.

Rimane, comunque, salva la previsione dei sessanta giorni come termine ordinario per la presentazione del modello EAS qualora tale termine scada in un giorno successivo al 31 marzo 2011. Per esempio, un ente associativo che si costituisce il 25 marzo 2011 avrà comunque a disposizione 60 giorni per presentare il modello.

Gli enti che hanno già presentato il modello, anche tardivamente, non devono effettuare una nuova comunicazione.

La circolare precisa, infine, che rimangono fermi i chiarimenti, compresi quelli relativi agli enti esonerati e agli enti ammessi alla presentazione con modalità semplificate, forniti con i precedenti documenti di prassi (circolari n. 12/E, n. 45/E e n. 51/E del 2009, e risoluzione n. 125/E del 2010).

Fonte:nuovofiscooggi.it (Ilaria Nestola;Annalisa Poccia)
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Smartphone e applicazioni gratuite …o no?


Alcuni giorni ho acquistato un nuovo smartphone: tra le caratteristiche che mi hanno indotto alla scelta, la presenza di Bluetooth e, soprattutto, del Wi-Fi, per poter navigare in mobilità e sfruttare eventuali applicazioni.

Il primissimo test è stata la connessione al provider per scaricare temi e giochi, selezionati rigorosamente tra quelli gratuiti. Insomma tutto bene… Dopo qualche giorno, provando a utilizzare i giochi scaricati gratuitamente mi si richiedeva la connessione alla Rete. Ovviamente con il suo prezzo. Perché?
Il giochino è mono-utente e di sicuro non necessita funzioni interattive per poter essere utilizzato. Allora perché l’obbligo di connettersi al provider per giocare?

Il tentativo di utilizzo di un secondo gioco si è concluso con un messaggio di avviso: il gioco nella sua forma “gratuita” durerà 120 secondi. Ma come? Il gioco era chiaramente indicato gratuito. Nulla lasciava presagire o intuire una versione “ridotta, “tagliata”, “monca” o in alcun modo limitata. Mi vengono in mente quei prodotti che vengono presentati come gratuiti sui motori di ricerca quando poi ad essere gratuito è solo il download dell’applicazione ma non il suo utilizzo!

Trovo questo modello di vendita disincentivante e controproducente. Non solo: tornando ai download del mio cellulare, non credo ci sia da scomodare il legislatore per far sì che ciò che viene presentato come “gratuito” lo debba poi essere realmente. Mi piace pensare che il mercato punirà come si deve i venditori che pensano di stuzzicare il compratore con messaggi che non esito a definire ingannevoli.

Fonte:blog.pmi.it (Ferdinando Cermelli)
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Scaglioni e aliquote Irpef 2011


Si avvicinano le dichiarazioni dei redditi 2010 e per calcolare i tributi Irpef 2011 bisogna tener conto dei diversi scaglioni, cioè delle diverse fasce di reddito in cui rientra ogni contribuente con redditi da lavoro, che si tratti di lavoro dipendente, autonomo e di impresa.

Ognuno, infatti, presenta specifiche aliquote 2011. Gli scaglioni Irpef 2011 prevedono le seguenti aliquote Irpef: da 0 a 15.000 euro è prevista un’aliquota Irpef 2011 al 23%; da 15.001 a 28.000 euro un’aliquota Irpef al 27% (ovvero 3.450 euro + 27% sul reddito eccedente i 15mila euro); da 28.001 a 55.000 euro un’aliquota Irpef al 38% (ovvero 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28mila euro); da 55.000,01 a 75.000 euro un’aliquota Irpef al 41% (ovvero 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55mila euro); oltre 75.000 euro un’aliquota Irpef al 43% (ovvero 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75mila euro).

Per calcolare l'imposizione Irpef 2011 bisogna sommare tutti le voci del proprio reddito lordo percepito nell'anno e una volta ottenuto l'imponibile Irpef lordo basta trovare lo scaglione di riferimento.

Dopo aver calcolato l'imposta Irpef lorda bisognerà apportare anche le detrazioni fiscali a cui si ha diritto. Sono soggetti all’imposta i lavoratori con residenza in Italia che producono redditi sia in patria che all’estero. Gli italiani residenti fuori dai confini nazionali pagano l’Irpef solo in misura dei redditi prodotti in patria.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Benzina alle stelle, come difendersi


Era dal 2008 che il prezzo del petrolio non oltrepassava la soglia dei 110 dollari (80 euro) al barile. All’epoca il prezzo della benzina era tuttavia inferiore a 1,50 euro al litro. I rincari di oggi sono chiaramente speculativi e ingiustificati.

Responsabilità da parte di tutti
Che i prezzi dei carburanti risentano delle gravi condizioni del mercato era prevedibile: ma aziende distributrici e istituzioni dovrebbero adottare un comportamento responsabile, soprattutto in un momento caratterizzato da spinte inflazionistiche. Cosa che non sta facendo una società a partecipazione pubblica come Eni.

Qualche consiglio
In attesa che si muova qualcosa sul fronte istituzionale, i consumatori possono seguire qualche semplice regola per riuscire a risparmiare sul carburante.

Tanto per cominciare non fare benzina dove capita o dove sei più comodo. La comodità spesso non paga: scegliendo con attenzione il distributore, si può risparmiare fin quasi il 10% sul pieno.
Verifica se nella tua zona esistono distributori indipendenti, ovvero quelli che fanno riferimento a marchi diversi rispetto alle grandi aziende di distributori di benzina: la benzina “non di marca” non è meno buona di quella delle marche più note.
Molto spesso i distributori più convenienti si trovano in prossimità di centri commerciali o al loro interno: quando vai a fare la spesa approfitta anche per fare il pieno.
Molto convenienti sono poi spesso i distributori che, all'interno dei centri commerciali, hanno insegna che richiama quella del centro commerciale stesso.
Verifica, infine, sempre che il prezzo praticato dalla pompa corrisponda a quello pubblicizzato dai cartelloni esposti dal distributore.

Fonte::altroconsumo.it
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Scheda carburante: deduzioni e detrazioni per dichiarazioni redditi 2011. Regole


Per acquistare carburante presso i distributori di benzina e fruire degli sconti fiscali, saranno necessarie determinate informazioni, a partire dall'indicazione del numero di targa su ciascuna scheda e dalla firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante.

La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati non dà possibilità ad alcun beneficio fiscale, né prevede deduzioni o detrazioni se manca l'indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato.

La deducibilità delle schede carburanti e degli altri costi, ammortamento, leasing, noleggio, spese di gestione e impiego e la detrazione dell'Iva, è totale nel caso di auto usate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, mentre negli altri casi, sia per i carburanti, sia per i costi, la deduzione e la detrazione dell'Iva spettano in misura ridotta.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Le PMI unite per superare gli aumenti di prezzo delle materie prime


I prezzi troppo cari non spaventano le PMI nostrane, l’arte di arrangiarsi è approdato anche sul sistema economico e le piccole e medie imprese italiane hanno deciso di mettersi in gioco ed unirsi formando dei gruppi di acquisto. Qualsiasi servizio dall’elettricità alle materie prime può essere acquistato in gruppo bypassando i disagi dovuti ai quantitativi eccessivamente ridotti che fanno rialzare il prezzo unitario. Il risparmio può arrivare anche ad un tasso del 40%. Senza contare che spesso questo porta anche a servizi qualitativamente migliori in particolare rispetto alle garanzie fornite dai produttori.

Come per i Gruppi di acquisto Solidale (associazioni di consumatori che per superare i problemi degli alti prezzi al dettaglio creano anche alle famiglie) anche le origini dei gruppi d'acquisto costituiti da imprese non sono propriamente recenti. A partire dal 2000, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, difatti sono nati i primi consorzi di imprese che, con il patrocinio di Confindustria, puntavano ad acquistare assieme l’energia per ottenere prezzi più vantaggiosi. Alcuni di tali consorzi sono addirittura arrivati ad ottenere il riconoscimento per poter operare anche sui mercati di grossisti e ciò ha generato un vero e proprio guadagno, nonostante l’unione fosse nato solo per risparmiare. In una dichiarazione di qualche mese fa il primo presidente del gruppo Andrea Baroni aveva dichiarato «Era un mercato ancora sconosciuto. L'associazione degli industriali – procuratore del Consorzio Energia di Pesaro Urbino, nato nel 2000 – ha fatto da aggregatrice per portare le aziende nel libero mercato. L'obiettivo era negoziare grossi volumi, per spuntare un buon prezzo e uno standard di qualità del servizio»

Oggi tuttavia il risparmio si è allargato in termini di tipologia di prodotti a cui è applicabile. Prezzi vantaggiosi possono dunque essere ottenuti sui più disparati prodotti e servizi di fornitura, dalle vere e proprie materie prime alla carta per gli imballaggi.

I primi consorzi erano costituiti da poche aziende, oggi un caso di eccellenza come l’Amd Group di Bergamo è costituita da una rete di 780 aziender fornisce agli associati la possibilità di segnalare sul web i beni e servizi che le aziende intendono acquistare per verificare se altre aziende del gruppo intendano condividere la spesa.

Fonte:i-dome.com
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Cellulari: a molti piace 'usato' e le aziende hanno fiutato il business


Sempre più aziende, soprattutto negli Usa, si sono lanciate nel settore del rinnovo e della rivendita di apparecchi usati, ma anche in questo business si sentono i contraccolpi della forte concorrenza cinese.

Sempre più aziende si stanno lanciando nel business del rinnovo e della rivendita di cellulari e altri dispositivi elettronici usati, spesso relegati nei cassetti o buttati nella spazzatura in barba all'ambiente.

Secondo la società specializzata ReCellular, entro pochi anni il mercato dell'usato potrebbe rappresentare, negli Usa, un quinto delle vendite totali. Lo scorso anno, il gruppo guidato da Stephen Manning ha rivenduto o riciclato 5,2 milioni di apparecchi, da 2,1 milioni l'anno prima. Il 60% delle vendite è avvenuto negli Stati Uniti, il resto in Asia, Africa, America Latine e Est Europa.

Fino a poco tempo fa, ReCellular raccoglieva gli apparecchi usati da enti di beneficenza o negozianti, ora la società ha lanciato una campagna pubblicitaria invitando i cittadini a vendere i loro vecchi telefonini attraverso il sito Usell.com.

Secondo i calcoli di Manning, i profitti di ReCellular cresceranno quest'anno del 50% rispetto ai 66 milioni di dollari dello scorso anno. La società, negli ultimi due anni ha raccolto fondi per 20 milioni di dollari da diverse società di private equity.

A livello globale, le vendite di cellulari usati sono ancora una goccia nel mare: secondo Yankee Group, si tratta di poche centinaia di milioni di unità, rispetto a 1,6 miliardi di cellulari nuovi.

Anche se i rivenditori di cellulari usati sono in circolazione da diversi anni, la congiuntura economica negativa e il crescente successo degli smartphone incoraggeranno sempre più l'acquisto di modelli usati.

ReCellular e i concorrenti offrono pochi dollari per i cellulari 'basic' vecchi di diversi anni, ma arrivano a pagare anche 400 dollari per un iPhone usato e ne riescono a raccogliere diverse centinaia ogni giorno.
Per circa tre quarti di questi dispositivi è necessaria una lucidata e qualche piccolo aggiustamento prima della rivendita - un Motorola Razr, ad esempio, può essere acquistato per circa 40 dollari - mentre da quelli troppo vecchi per essere rimessi sul mercato si estraggono parti metalliche e plastiche che vanno a coprire in parte i costi della compagnia.

Diversi siti si occupano dell'acquisto e della rivendita di dispositivi usati, tra cui Gazelle.com, NextWorth.com, e NoBetterDeal.com e diverse società stanno investendo per entrare nel settore, come la Brightpoint di Indianapolis, specializzata in servizi logistici per le tlc, che ha appena speso 76 milioni di dollari per acquisire Touchstone Wireless Repair & Logistics, che ripara e rimette a nuovo i cellulari.

In molti casi, come per gli smartphone Apple, è tuttavia molto difficile sbloccare i codici dei dispositivi per poterli rivendere all'estero. La società di Cuperitno, ha sottolineato Manning, mantiene anche uno stretto controllo sui rivenditori, rendendo molto difficoltoso l'acquisto di parti di ricambio per i suoi telefonini.

Anche in questo business, tuttavia, si intravede la 'minaccia cinese': molte aziende di quel paese, infatti, hanno iniziato a vendere cellulari a 15-20 dollari. Resta da sfruttare, quindi, soprattutto la crescente domanda di tablet, ereader, iPod e smartphone, anche usati.

Fonte:key4biz.it (Alessandra Talarico)
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Rincari anche per la Rc moto


Assicurarsi costa sempre di più, soprattutto se sei giovane. Non solo se possiedi un’auto: anche le due ruote subiscono l’aumento delle tariffe.

Motorini (ciclomotori): penalizzati i giovani
Come nel caso della Rc Auto, anche per le moto i più penalizzati sono i giovani neoassicurati. Assicurare un ciclomotore in una delle quattro città prese in esame ora costa addirittura almeno il 30% in più rispetto a 12 mesi fa. Aumento davvero impressionante se si pensa che il tasso d’inflazione rilevato nel periodo dicembre 2009 – dicembre 2010 è pari a +1,82%.
A Milano riscontriamo l’aumento più elevato in termini percentuali: + 37,57%. A Napoli, invece, troviamo il dato più esemplare: se l’anno scorso servivano in media poco più di 1.000 euro per assicurare un ciclomotore – prezzo già di per sé elevatissimo - ora ne servono addirittura 1.400.

Rincari anche per le moto (motocicli)
Pesantissimi gli aumenti anche per il quarantenne in classe CU 09 che possiede una moto 600. Solo a Milano l’aumento rimane sotto la soglia del 10% (pari comunque al 9,46%). Nelle altre città, invece, i rincari si fanno sentire di più, in particolare a Palermo dove l’aumento dei premi medi di mercato supera addirittura il 18%.

Come difendersi dai rincari
Di fronte ad aumenti sconsiderati di questo tipo l’unica arma di difesa è sempre la stessa: controllare tutte le proposte assicurative che offre il mercato in cerca delle tariffe più convenienti.
Per i due profili presi in considerazione, abbiamo notato che in tutte e quattro le città è possibile risparmiare anche più del 30% rispetto al premio medio di mercato. Per non avere un confronto di tutto ciò che offre il mercato potete usare il nostro calcolatore, che vi aiuterà a trovare la tariffa più conveniente.

Fonte:altroconsumo.it
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Moratoria debiti Pmi: contabilizzare i canoni leasing


Durante il periodo di moratoria l’impresa locataria deve corrispondere soltanto gli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione, e non anche sulla quota capitale. E’ questo il principio che piccole e medie imprese devono avere ben chiaro al momento della contabilizzazione dei canoni leasing finanziari coinvolti dalla moratoria dei debiti.

La moratoria dei debiti delle Pmi, la cui adesione è stata prorogata fino al 31 luglio 2011, prevede, fra l’altro, il trasferimento a sei o dodici mesi, a seconda che si tratti di finanziamenti mobiliari o immobiliari, del piano di ammortamento originario. Ciò significa che, per i mesi stabiliti, è convenzionalmente sospeso il pagamento delle quote capitali.

Per questo motivo l’impresa dovrà ricalcolare i costi di competenza dell’esercizio imputabili al godimento di terzi, comprensive dei canoni leasing mancanti, degli interessi maturati durante il congelamento e della quota dell’eventuale maxicanone iniziale residuo.

E’ questo il corretto trattamento contabile individuato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in una nota dello scorso 16 febbraio. Secondo il documento, che si rivolge esclusivamente alle imprese non Ias, altri metodi di imputazione contabile sarebbero in contrasto con il criterio del pro-rata temporis, ossia il principio che sta alla base del metodo di contabilizzazione patrimoniale previsto per il leasing. La soluzione proposta risulta essere coerente con quanto previsto dalla bozza di principio contabile Oic in merito alla ristrutturazione del debito e all’informativa di bilancio.

In sostanza, i canoni di leasing da iscrivere nel conto economico devono essere rimodulati nel rispetto del principio della competenza nel momento in cui viene determinato l’allungamento della durata del contratto.

Le imprese che hanno ottenuto la sospensione dei canoni leasing dovranno, inoltre, darne adeguata informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Per approfondimenti, leggi o scarica:

Credito alle Pmi: Requisiti e Piano di ammortamento
Moratoria PMI: modulo richiesta sospensione debiti

Ricordiamo che possono richiedere la moratoria dei debiti le imprese che hanno una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, che al 30 settembre 2008 si trovavano in una posizione classificata dalle banche in bonis. Per accedere alla convenzione, inoltre, le imprese devono dimostrare di avere il presupposto della continuità e adeguate prospettive economiche, non devono avere rate scadute, non pagate o pagate parzialmente da più di 180 giorni.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Fondo prima casa per giovani under 35: richieste in banca dal 1 marzo 2011


E’ riservato alle giovani coppie e ai genitori single di età inferiore ai 35 anni, è il nuovo fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa che sarà possibile richiedere recandosi in banca a partire dal prossimo primo marzo.

Possono accedere al fondo le giovani coppie con o senza figli e i genitori single con figli minori residenti in Italia, non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le giovani coppie possono usufruire di una garanzia da parte del governo, nel caso di acquisto di una prima casa, in caso di insolvenza, se non riescono, dunque, a saldare il debito.

La garanzia copre solo il 50% del capitale e non può superare i 75 mila euro. In caso di mancato pagamento, la banca potrà procedere in due modi: può recuperare il credito secondo le normali procedure, o può richiedere le somme direttamente al fondo.

Per richiedere il bonus bisognerà aver sottoscritto un mutuo ipotecario di importo non superiore ai 200 mila euro, deve trattarsi della prima casa e non di lusso, e bisogna avere meno di 35 anni. La domanda deve essere inviata direttamente online con attestazione Isee, un’autocertificazione che attesti l’effettiva età minore dei 35 anni del richiedente, che non abbia altre proprietà e che il reddito non derivi da lavoro a tempo indeterminato.

Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Inflazione: Istat conferma, a gennaio balza a 2,1%, top 2008


A gennaio 2011 l'inflazione è balzata al 2,1% su base annua, dall'1,9% di dicembre 2010. Si tratta del dato più alto dal dicembre del 2008. Lo rileva l'Istat, confermando le stime provvisorie e spigando che sul rialzo pesano le tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati. Su base mensile, invece, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4%.


A GENNAIO SPESA RINCARA (+2,7%) - Anche a gennaio 2011 il carrello della spesa ha registrato un aumento di prezzi superiore alla media. Per il raggruppamento dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti) la crescita è stata del 2,7% su base annua, contro un tasso di inflazione al 2,1%. Così l'indice dei prezzi della lista dei beni che rientrano nella spesa quotidiana ha segnato un'accelerazione a confronto con dicembre (quando era stato pari al +2,2%). Lo comunica l'Istat, aggiungendo che il rialzo su base mensile è dello 0,9%.

A GENNAIO BENZINA +11,3%, GASOLIO +15,7% - Sull'accelerazione dell'inflazione a gennaio pesano i prezzi dei beni energetici non regolamentati, la benzina è aumentata del 11,3% (+9,9% a dicembre) su base annua e del 3,5% su base mensile. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che sempre a gennaio il prezzo del gasolio per i mezzi di trasporto è salito del 15,7% (+14,5% a dicembre) in termini tendenziali e del 4,0% sul piano congiunturale. Riguardo al gpl, l'indice ha registrato un rialzo annuo del 26,3% (+21,3% a dicembre) e un aumento mensile del 7,8%. Quanto al gasolio da riscaldamento, il prezzo ha segnato una crescita tendenziale del 14,8% e una incremento congiunturale del 3,2%.

Fonte:ansa.it
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Sul web si abbattono i costi di gestione dei conti correnti


Internet supporta i clienti e contribuisce ad abbattere i costi di gestione dei conti correnti. Chi utilizza il web ed il telefono piuttosto che lo sportello, infatti, può arrivare a risparmiare fino al 27%.

E’ questo uno dei dato più interessanti emersi in una recente indagine condotta da Corriere Economia realizzata prendendo in esame i depositi offerti da 7 importanti istituti di credito (Unicretid, Intesa Sanpaolo, Mps, Bnl, Bmp, Ubi, Banco Popolare).

In particolare, la tariffa riconosciuta alle banche che è in media di € 101,25 per chi si reca allo sportello dei conti meno cari, grazie ad internet può scendere a € 73,53.

Naturalmente le condizioni sul web sono diverse ed a soffrire maggiormente sono i rendimenti offerti via web, pressocché vicini allo 0%.

Il massimo risparmio si ottiene sul web, dove le spese si riducono di un decimo circa. Nel caso di Poste Italiane (www.poste.it), il conto online Bancoposta Click, propone condizioni favorevoli sia in termini di costi, € 8,75 l’euro l’anno per famiglie a bassa operatività, che di rendimento con un tasso del 2% fino a fine anno.

Nella classifica de Il Corriere Economia dei conti correnti più convenienti in termini di costi di gestione primeggiano le banche online.

Per orientarsi nella giungla delle offerte bancarie quest’anno il consumatore ha anche uno strumento in più. E’ l’ISC, il nuovo indicatore bancario, che viene comunicato dai propri istituti bancari obbligatoriamente alle clientela, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia (www.bancaditalia.it).

L’ISC indica il costo medio annuo pagato dai clienti alle proprie banche, per la gestione del proprio conto. Questo valore consente di confrontare le diverse proposte bancarie, collegandosi al sito Patti Chiari (www.pattichiari.it). Chi ritiene che i costi sostenuti siano eccessivi può decidere di rivolgersi presso un nuovo istituto o di rinegoziare le condizioni contrattuali.

Le strade per risparmiare sono essenzialmente 2

1. SCEGLIERE UNA BANCA VIA WEB: le proposte bancarie degli istituti di credito che operano solo via internet, secondo una recente indagine del Corriere Economia, che ha preso in esame 6 importanti operatori (Che banca! Webank, Fineco, Ing, Berclays, Iwbank) il costo medio di un conto online è di soli € 11,05 contro i € 101,00 versati per i migliori conti delle maggiori banche tradizionali. Per Webank e Ing le spese sono addirittura pari a zero. Il costo varia in base alla tipologia di cliente: i pensionati a bassa operatività, ad esempio, spendono in media € 5,27 l’anno, le famiglie con media € 8,62 e i giovani € 12,54. Ma attenzione ai rendimenti che, sul web, sono minimi: si va dallo 0% proposto da Webank e Ingdirect allo 0,55% di Fineco ad alcune offerte a tempo, come quella di Batclays, che ha appena lanciato 3%Plus, riconoscendo un tasso attivo del 2% standard fino al dicembre 2013.

2. OPERARE SUL WEB ANCHE PER BANCHE TRADIZIONALI: da un’analisi dell’ISC standard di 98 conti correnti di banche affiliate a Patti Chiari emerge che Websella.it di Banca Sella è il conto più conveniente con un costo annuo di € 45,00, utilizzabile sia online che off. Seguono nella classifica Premiacontoplus (Banco Popolare) con € 45,36 e Semprepiù Risparmio (Popolare di Vicenza) con € 52,68. Nei conti “low cost” il costo è calcolato anche in base all’utilizzo, con formule personalizzate sempre meno raffrontabili (es. “paghi quello che usi” del conto Up di Banca Generali). Da segnalare le proposte delle banche territoriali, locali, popolari o del credito cooperativo spesso molto competitive.

In ogni caso segnaliamo che la comparazione dei costi bancari non è semplicissima: a complicarla è stata l’introduzione, da parte degli istituti di credito, di prezzi variabili dei conti. Nei fogli illustrativi recapitati al cliente non è riportato un solo ISC ma 2 valori, corrispondenti al minimo ed al massimo.

Il 2011 per le banche si annuncia ancora un anno difficile. L’obiettivo principale è fidelizzare la propria clientela evitando fenomeni di diaspora: le strategie messe in campo sono orientate ad incrementare i servizi associati al conto corrente. L’era del “vieni che ti remunero” con rendimenti elevati sta lasciando il passo a quella del “vieni che ti do tutto”.

Fonte:spazioimpresa.biz

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Agenzia Entrate: Iva al 4% per migliorie prima casa anche fuori dal capitolato d'appalto


Iva agevolata sugli interventi di miglioramento della prima casa. L'Agenzia delle Entrate ha dato via libera all'aliquota Iva agevolata al 4% per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa. Questo il contenuto della risoluzione n. 22/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l'Iva in misura ridotta agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa. L'agevolazione è valida a patto che l'immobile rimanga un'abitazione non di lusso anche dopo l'esecuzione dei lavori.

La risposta ha preso le mosse dall'istanza di interpello presentata dal socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso dando in appalto i lavori a un'impresa costruttrice. Questa è stata incaricata in corso d'opera di realizzare una serie di interventi aggiuntivi qualificabili come migliorie e fatturabili, secondo l'interpellante, con l'Iva al 4%. Il parere è stato condiviso dall'Agenzia per la quale i lavori di miglioramento su richiesta del socio non sono interventi di ristrutturazione edilizia, dato che l'alloggio non è completamente realizzato, ma consistono nell'inserimento di materiali particolari o nell'uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale.

Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Imposte sulle assicurazioni estere. F24-Accise: a regime i pagamenti


Il versamento telematico rende necessario il possesso del codice fiscale da parte delle imprese
Istituito il codice identificativo “70” per le imprese assicuratrici estere che si avvalgono ancora del rappresentante fiscale per versare, tramite F24-Accise, le imposte su premi e accessori incassati. In questo caso, nel modello va indicato sia il codice fiscale dell’“incaricato” sia quello della società.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19/E del 21 febbraio, fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di versamento telematico delle imposte, tramite F24-Accise, obbligatorio dal 1° febbraio 2011.

Il documento di prassi fa una breve premessa sulla semplificazione degli adempimenti tributari a carico delle imprese assicuratrici. In particolare, il decreto interministeriale del 15 luglio 2010 ha esteso i sistemi di pagamento telematico (già attivati in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato) anche alle somme dovute per assicurazioni private e contratti vitalizi dalle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
La risoluzione 109/2010 dello scorso 22 ottobre, poi, ha istituito appositi codici tributo per rendere esecutivo il versamento tramite F24-Accise.

Prima dell’emanazione del decreto interministeriale, chiarisce l’Agenzia, alle imprese che si avvalevano del rappresentante fiscale era consentito pagare tramite F23 indicando il codice fiscale del rappresentante e quello proprio. Nel caso la società ne fosse sprovvista, era accettato il numero di iscrizione attribuito dall’Isvap.

Con l’istituzione del versamento telematico di imposte e contributi, tramite F24-Accise, l’impresa assicuratrice, residente nell’Ue, è tenuta ad avere il codice fiscale o a richiederlo nel caso ne sia sprovvista. La domanda di attribuzione avviene presentando il modello AA5/6 - reperibile sul sito dell’Agenzia - presso qualsiasi ufficio delle Entrate o al Centro operativo di Pescara (direttamente, anche tramite persona delegata o a mezzo posta raccomandata, allegando un documento d’identità). Non è più consentito, quindi, indicare il numero di iscrizione attribuito dall’Isvap al posto del codice fiscale.

A partire dal 1° febbraio 2011, data in cui è finito il periodo transitorio che consentiva indifferentemente l’utilizzo dell’F23 o dell’F24-Accise, i versamenti sono effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel), con un intermediario abilitato, o utilizzando i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste italiane.

Nei primi due casi, precisa la risoluzione, l’impresa deve essere titolare di un conto corrente presso una banca in convenzione con l’Agenzia. In mancanza del conto corrente, il pagamento può essere eseguito tramite bonifico estero.

Se la società assicuratrice si avvale comunque del rappresentante fiscale, l’F24-Accise deve contenere sia il codice fiscale di quest’ultimo (nella sezione “Contribuente”) sia quello dell’impresa stessa (nella sezione “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”). A tal fine, la risoluzione di oggi, istituisce il codice identificativo“70” denominato “impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata”.

Fonte:nuovofiscooggi.it (Patrizia De Juliis)
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Windows 7 Service Pack 1: novità e download


Windows ha reso disponibile il primo Service Pack, disponibile da ieri, 22 febbraio, data indicata da Microsoft per il rilascio dell’aggiornamento sul Download Center del gruppo. Al via anche il rilascio tramite il sistema automatico di aggiornamento Windows Update.

L’aggiornamento tramite Windows Update implica il download di un installer apposito di minori dimensioni che scaricherà in seguito il materiale necessario per l’aggiornamento. La scelta del pacchetto necessario per la procedura manuale è possibile tramite l’apposita pagina di update.

I due sistemi sono alternativi ma fruibili allo stesso modo. I clienti nord-americani hanno anche la possibilità di ordinare un DVD gratuito che permette di ricevere per posta il pacchetto di update.

Il Service Pack 1 di Windows 7 apporta un intervento riparatore comprensivo di tutte le patch rilasciate a correzione dei bug emersi dopo il rilascio ufficiale del 2009. Poco meno di 1GB per il SP1 delle versioni 64bit del sistema operativo, poco più di 0,5 GB per il SP1 delle versioni a 32bit.

Le uniche aggiunte riguardano l’aggiornamento del client Remote Desktop capace di funzionare con RemoteFX, una nuova tecnologia che debutta con Windows Server 2008 R2 SP1 per migliorare la grafica delle macchine virtuali ospitate su sistemi Server 2008 R2 SP1. Windows 7 SP1 inoltre supporta Dynamic Memory caratteristica di Windows Server 2008 R2 SP1 che permette di regolare la memoria delle macchine virtuali.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Che cosa fare per non farsi clonare bancomat e carte di credito


Presi. Erano i campioni transnazionali delle carte e dei bancomat clonati, italiani e rumeni, attivi anche in Francia, Spagna, Slovenia, Olanda , Inghilterra. Almeno tre su sei mandati di cattura europei sono andati a segno grazie alle indagini del nucleo della Guardia di finanza di Milano che ha completato l'operazione Pollicino scattata a dicembre. Ora sappiamo molto dei meccanismi utilizzati, i codici rubati finivano perfino in vendita su internet. Al miglior offerente.Marco Nieddu, tenente colonnello del nucleo di via Filzi che ha coordinato le operazioni ci dice cosa fare e cosa no.

Che fare, appunto?
Intanto, attivare presso la propria banca il sistema di segnalazione per sapere con un semplice messaggio via cellulare l'utilizzo della carta di credito o di debito effettuato all'insaputa del titolare. Il sistema, operativo anche per i bonifici effettuati sul conto corrente, permette al titolare della carta di intervenire con immediatezza sull'istituto per annullare l'operazione fraudolenta effettuata dai truffatori informatici.

E poi? Che altre cautele prendere?
Rimane sempre valida la precauzione di coprire con la mano o qualsiasi altra cosa disponibile il tastierino dell'Atm mentre si digita il codice Pin. La cautela potrebbe però essere superata perchè, come dimostra «Pollicino», nuovissime tecnologie provenienti dall'Inghilterra consentono di carpire la digitazione dei Pin attraverso tastierini sovrapponibili agli sportelli Atm, come accade adesso per il furto di credenziali attraverso i Pos modificati fraudolentemente.

Cosa cosa non si deve fare, invece?
Certi tipi di carte di debito, utilizzabili anche come carte di credito e di cui sono stati carpite le credenziali, possono essere utilizzate senza digitare il Pin presso esercenti compiacenti che permettono di effettuare la "strisciata" in cambio di una percentuale sull'importo speso o che permettono il semplice acquisto di merce mediante l'utilizzo di una carta con codici rubati.

Che fare una volta che si è allo sportello bancomat?
Prima di utilizzare una carta presso uno sportello Atm è sempre prudente esaminare il pannello. Nella maggior parte dei casi, la telecamera di uno skimmer, che ha il compito di rubare il codice Pin digitato, è posta nella parte alta dello sportello, inserita in una bacchetta di plastica con un piccolo foro, rivolto verso il basso oppure potrebbe essere celata immediatamente sulla sinistra del pannello, inserita ad esempio sul fianco esterno di un finto raccoglitore di vecchi scontrini. Alla fessura utilizzata per inserite le carte, nel caso sia installato uno skimmer, viene sovrapposto un meccanismo avente al suo interno il microchip con il compito di registrare le credenziali di credito.

Il recupero rapido della carta nelle fasi finali di utilizzo presso sportelli Atm risulterebbe essere un rimedio valido contro la clonazione. È vero?
La causa starebbe nel fatto che le credenziali di credito di una carta vengono lette dagli skimmer solo dopo che esse vengono restituite al termine dell'operazione bancaria. Dalle indagini svolte è risultato che la lettura della banda magnetica di una carta, attraverso uno skimmer, richiede alcuni secondi e che spesso l'impazienza del titolare della stessa nel volerla recuperare ha vanificato il tentativo di furto di credenziali.

Che dovrebbe fare un consumatore accorto per tutelarsi?
Ogni qualvolta l'operatore economico dichiari che la carta utilizzata non abbia consentito il pagamento, il consumatore deve pretendere l'emissione dello scontrino di transazione negata. È stato osservato, infatti, che commercianti compiacenti che avevano installato apparecchiature Pos modificate per rubare le credenziali presso le proprie attività commerciali, al fine di ottimizzare, al massimo l'acquisizione fraudolenta di dati, hanno dichiarato all'ignaro utente che la carta esibita non aveva concesso il pagamento e ne hanno chiesta un'altra.

Cosa deve fare invece un operatore economico?
È molto probabile che in conseguenza dell'utilizzo di una carta di credito, la commessa abbia chiesto di esibire un documento d'identità limitandosi a verificare la corrispondenza dell'identità fornita ed il nome riportato sul dorso della carta. L'evoluzione e l'espansione dell'uso delle carte di credito ha permesso di comprendere che gli aspetti da accertare sarebbero anche altri e che il controllo anzidetto serva solo ad evitare che una carta di credito rubata venga utilizzata da coloro che non ne sono i titolari, anche se generalmente, la stessa viene custodita all'interno di un portafogli, nel quale, di solito, è contenuto anche un documento d'identità, quindi è immaginabile che la commessa dovrebbe confrontare anche il viso con la foto posta sul documento e ciò lascia molteplici perplessità sull'efficacia reale della verifica. In realtà, sulla base delle indagini, l'operatore dovrebbe verificare la corrispondenza della numerazione di 16 cifre impressa sulla carta nonché il circuito a cui essa appartiene (Visa, Mastercard, Cartasi, American Express) con i dati, anche parziali, riportati sugli scontrini autorizzativi di spesa.

E dopo, che fare?
Il controllo a-posteriori però, pur scoprendo la frode, di fatto non la evita ne la previene, pertanto sarebbe auspicabile che le società di gestione delle carte o che gli istituti bancari attuino delle procedure che consentano all'operatore di poter annullare l'operazione immediatamente nonostante essa sia andata a buon fine. Con ciò, di fatto, gli operatori economici dovrebbero porre la medesima attenzione e cura che hanno nel verificare le banconote (anche di piccolo taglio).

Fonte:ilsole24ore.com (Rita Fatiguso)
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Scuola; Adiconsum: chiarezza sul contributo scolastico


Fine Febbraio è la scadenza indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione per le iscrizioni alle scuole secondarie di II grado per l'A.S. 2011-2012. Contestualmente alla modulistica per l'iscrizione e all'eventuale richiesta di pagamento delle tasse, le famiglie si vedono recapitare da parte della scuola anche la richiesta di pagamento del c.d. contributo scolastico, contributo che - come spiegano da Adiconsum - ormai ha raggiunto cifre consistenti: dai 100 ai 300 euro a figlio a seconda della scuola.

L'Associazione, infatti, da tempo monitora il fenomeno raccogliendo e verificando centinaia di richieste di assistenza. Che cos'è esattamente il contributo scolastico? "È bene chiarire che nell'ambito dell'autonomia scolastica, le scuole hanno la possibilità di richiedere alle famiglie il pagamento di un contributo per l'arricchimento dell'offerta formativa, o a sostegno dell'attività di laboratorio, ecc.. Tali contributi sono però da considerarsi sempre e comunque "erogazioni liberali" cioè volontarie e non tasse o contributi obbligatori. Pertanto sono da considerarsi illegittime le richieste di alcune scuole che subordinano l'iscrizione degli alunni al pagamento del contributo" fanno sapere da Adiconsum.

L'Associazione, inoltre, intende precisare che non è contraria ai contributi quando il loro obiettivo è quello di migliorare il servizio scolastico, ma ritiene che tale richiesta debba essere posta in maniera corretta.

Adiconsum consiglia alle famiglie di richiedere all'atto dell'iscrizione a scuola l'indicazione dettagliata delle spese che dovranno sostenere per la realizzazione delle attività inserite nel POF e a quale cifra ammonta il "contributo volontario" e quali spese copre. L'Associazione chiede, infine, al Ministero della Pubblica Istruzione di verificare la correttezza dell' informativa sul contributo scolastico fornita dai Dirigenti Scolastici alle famiglie.

Fonte:helpconsumatori.it (VC)
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Trasporti; Contributi per la formazione


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto del 3 dicembre 2010 (pubblicato sulla GURI del 3 febbraio 2011), ha stanziato delle risorse per favorire la realizzazione di progetti di formazione, specifica o generale da parte delle imprese di autotrasporto di merci.

I beneficiari sono:

- le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- le strutture societarie risultanti dall'aggregazione di queste imprese.

Sono agevolabili i progetti a favore di titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti che partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Risultano finanziabili le seguenti spese:

- costi del personale docente;
- spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, limitatamente alla quota riferibile al loro uso esclusivo per la realizzazione del progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
- costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette.

I progetti di formazione devono essere avviati dopo l'entrata in vigore del decreto in questione e dopo la presentazione della domanda.

L'intensità massima dell’aiuto è pari al:

- 25% dei costi ammissibili per le azioni di formazione specifica;
- 60% dei costi ammissibili per le azioni di formazione generale.

L'intensità può essere aumentata fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- il 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- il 10% in più se i contributi riguardano le medie imprese;
- il 20% in più se i contributi riguardano le piccole imprese.

Le domande devono essere presentate tramite raccomandata A/R, entro il 4 maggio 2011, al:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma

Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
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Spesometro : Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti (Comunicazioni telematiche, art. 21 D.L. n. 78/2010)


Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”
Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con il D.L. n. 112/2008, però con le seguenti caratteristiche:

la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;
i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).

Questo provvedimento permette all’Agenzia delle Entrate di controllare le spese maggiori dei contribuenti e di verificare se i soggetti che le sostengono dichiarino anche un reddito adeguato. In altre parole, chi fa grossi acquisti, deve aver presente che, in breve tempo, il Fisco conoscerà i dettagli delle operazioni.

È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.
Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)
In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:

l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;
per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.

Tuttavia, solo per il primo anno (adempimento 2010, con scadenza 31 ottobre 2011) vanno comunicate solo le operazioni:

con fatturazione obbligatoria;
con importo pari o superiore a 25.000 euro.

Per i dati del 2011, la soglia sarà quella stabilita, 3.000 euro, e si dovranno comunicare anche le operazioni senza obbligo di fattura effettuate dal 1° maggio 2011.

In occasione di Telefisco 2011 (26 gennaio 2011), l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:

le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;
devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;
devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.
La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)
La circolare esplicativa cosiddetta “omnibus” (per tutti), pubblicata il 15 febbraio 2011, precisa che la soglia dei 3.000 euro restringe il gruppo dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento, escludendo i contribuenti di minori dimensioni.

In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.

La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Fonti normative
Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973
Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997
Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000
Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010

Prassi
Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011

Fonte:fiscoetasse.com (Lara Cappellaro)
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Bonifici per sconti fiscali: arriva la certificazione da banche e Poste


È il momento di attestare a chi ha eseguito gli interventi “agevolati” quanto realmente incassato
Adempimento in scadenza per banche e Poste italiane. Entro lunedì 28 febbraio, sono tenute a certificare, ai beneficiari dei bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè per quei lavori agevolati con la detrazione, rispettivamente, del 36 e del 55%, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate nel 2010.

L’obbligo per gli operatori finanziari di trattenere il 10%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sugli importi versati mediante bonifico bancario o postale agli esecutori delle opere che aprono la strada ai bonus fiscali in questione, è stato introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.

Dentro la norma è scritto “Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”. E così è stato. Il provvedimento, che ha tradotto in termini concreti la disposizione, è arrivato il 30 giugno dello scorso anno, precisando quali sono le spese “agevolate” che fanno scattare la ritenuta e definendo gli adempimenti conseguenti, tra cui la scadenza del 28 febbraio quale termine per inviare la certificazione a imprese e lavoratori del settore edile, intestatari dei bonifici.

Nel frattempo, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, con la circolare 40/2010, che il calcolo della ritenuta va effettuato sull’importo del bonifico scorporato dell’Iva. Poi, con la risoluzione 3/2011, ha indicato le possibili soluzioni per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui pagamenti agevolabili in loro favore, due le strade: evitare, nella causale del bonifico, il riferimento al bonus fiscale, oppure pagare in altro modo. Questo perché, quando destinataria del versamento è un’Amministrazione pubblica, per fruire della detrazione fiscale del 36% non è obbligatorio saldare il conto tramite bonifico.

La ritenuta obbligatoria, disposta per arginare fenomeni evasivi da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, è in vigore dal 1° luglio 2010 e, già da quel momento, i diretti interessati dalla disposizione (banche e Poste) hanno provveduto a versare al Fisco le somme trattenute, con obbligo di rivalsa, tramite F24, indicando il codice tributo 1039. Ora è tempo di adempiere alla seconda indicazione del provvedimento: certificare l’operato ai beneficiari. Lo step successivo e finale sarà riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

Fonte:nuovofiscooggi.it (Paola Pullella Lucano)
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Malware 2011: attenti ai falsi software antivirus


Sono sempre più i prodotti di sicurezza fasulli che circolano per la Rete, chiare truffe per utenti ignari che però, a volte, possono essere proposti sotto vesti inaspettate, magari provenienti da un link su Twitter. Nella maggior parte dei casi, questi software “antivirus” altro non sono che portali creati per veicolare pericolosi malware. Prestate dunque la massima attenzione ai messaggi che appaiono sul Web e che segnalano la presenza di una presunta minaccia all’interno del proprio computer: in molti casi si tratta di stratagemmi adottati dai cosiddetti rogue malware, ovvero codice malevolo che utilizza come mezzo di trasporto dalla rete ai sistemi operativi ad essa connessi un finto programma antivirus.

Secondo GFI Software, ad esempio, nella Top Ten delle minacce malware di gennaio 2011 compare anche la famiglia di prodotti FakeVimes , correlata a ben 17 minacce. Nel corso del mese sono emersi ben 22 nuovi rogue malware, un dato allarmante se si considera che normalmente le nuove scoperte erano 13-14 ogni mese.

Security Shield, variante della famiglia di falsi antivirus, per esempio si è fatto notare per essere pubblicizzato attraverso link mostrati dagli utenti Twitter. L’attacco (oramai sventato) sfruttava il servizio di Google di abbreviazione degli indirizzi Web per camuffare la destinazione dei link, rendendo la minaccia poco evidente anche agli occhi dei navigatori più attenti.

Soprattutto nei piccoli uffici, dunque, è fondamentale seguire la via maestra e scegliere un antivirus con criteri di analisi. Ben vengano anche quelli gratuiti (per piccoli studi e con poche utenze).

GFI Software ha messo a disposizione informazioni dettagliate su come rimuovere il falso antivirus Security Shield, in caso di infezione.

Per una navigazione ancora più consapevole, è possibile consultare il Rogue Blog di GFI, all’interno del quale sono illustrate tutti i nuovi falsi antivirus rintracciati in rete, oltre a consigli e suggerimenti sulla loro eventuale rimozione.

Fonte:blog.pmi.it (Matteo Fanti)
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Invalidità civile: il punto dell’INPS sulla nuova gestione


Con legge del 2009 è stato dato avvio al nuovo processo di gestione delle invalidità civili. Ora, nel 2011, l’INPS comunica di aver proceduto all’aggiornamento della procedura INVCIV.L’Istituto fa il punto sul nuovo processo per la gestione dell’invalidità civile.

Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali

Tali commissioni, integrate da un medico dell’INPS, provvedono:

- all’accertamento delle condizioni di disabilità, da cui scaturisce il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili c.d. “collocamento mirato”;

- all’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

La Commissione medica, integrata con il medico INPS:

- acquisisce, in raccordo con il Comitato tecnico, notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, scolarità e lavoro;

- elabora, su tali dati e su dati anamnestico-clinici, la diagnosi funzionale, intesa come descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, volta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

La Commissione medica integrata, quindi, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.

La relazione conclusiva dell'accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

Comitato tecnico nell’ambito dei Centri per l’impiego

Esso svolge compiti relativi alla:

- valutazione delle residue capacità lavorative;

- definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;

- predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

Accertamenti sanitari

Le varie tipologie di intervento possono così essere riassunte:

- primo accertamento (art. 2, DPCM 13 gennaio 2000);

- visita di controllo (art. 8, comma 1, DPCM 13 gennaio 2000);

- visita di controllo per verificare la rispondenza del percorso di inserimento lavorativo (art. 8 comma 3, DPCM 13 gennaio 2000);

- visita su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro (art. 8, comma 4, DPCM 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge n. 68/99);

- visite su richiesta di lavoratori già occupati (art. 8, comma 4, DPCM 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge 68/99).

Attualmente, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento. Presentata all’INPS per via telematica, non abbinata ad un certificato medico, ma contenente i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto. Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario di invalidità civile. Presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica. Domanda di revisione delle condizioni di disabilità. Presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

Per consentire ai menzionati Comitati tecnici di svolgere le funzioni ad essi assegnate dalla legge, è pertanto necessario consentire al soggetto istituzionale titolare delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di interagire con l’Istituto, accedendo alla procedura INVCIV2010. In proposito, il Legislatore ha conferito alle Regioni, tra l'altro, le funzioni e i compiti relativi al collocamento.

Dovranno, pertanto, essere tempestivamente avviate le procedure di rilascio, nei loro confronti, delle credenziali di accesso alla procedura INVCIV2010. Al fine di accelerare gli adempimenti e di ridurre, così, i tempi di attesa degli utenti, potranno concordare modalità semplificate di consegna del PIN.

Il livello di autorizzazione delle credenziali di accesso, in ogni caso esteso alla Provincia di pertinenza, consentirà unicamente la presentazione della domanda e la visualizzazione e stampa degli esiti della Relazione funzionale della Commissione medica ASL, integrata dal medico INPS.

La predetta categoria di soggetti utenti della procedura avrà la seguente denominazione: Soggetto preposto al collocamento mirato.

(Messaggio INPS 16/02/2011, n. 3989)

Fonte:ipsoa.it
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Scia, dal 29 marzo andrà inviata per via telematica


A partire dal 29 marzo prossimo la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività, richiesta dall'attuale normativa per avviare attività commerciali, artigianali e di altro tipo) dovrà essere inviata al Comune solo per via telematica e non più attraverso il cartaceo.

La novità è prevista dal Dpr 160/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, contenente il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Proprio al Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune dovrà essere inviata on line la Scia, oppure – nel caso in cui il Comune non abbia ancora ottenuto l'accreditamento dal ministero dello Sviluppo economico – al sito www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere.

Scia contestualmente alla Comunicazione unica

Con la circolare n. 3637 del 10 agosto 2010, il ministero dello Sviluppo economico ha affermato che “la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c.8 del dpr n. 581 del 1995”.

La Scia consente l'avvio dell'attività nello stesso giorno della presentazione dell'istanza, a condizione però che la Scia sia corredata dalle certificazioni e dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà nonché dalle asseverazioni del tecnico di fiducia che comprovano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla disciplina di settore.

Calderoli: la Scia si applica anche all'edilizia

Nel frattempo il ministero per la Semplificazione ha presentato uno schema di decreto legge che chiarirebbe che la Scia si applica anche all'edilizia e può sostituire la Dia ma non la SuperDia. Il nuovo titolo abilitativo, introdotto dall'ultima manovra estiva per snellire e semplificare l'avvio dei lavori, si applicherebbe a tutti gli interventi edilizi minori, mentre per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni pesanti sarà richiesto il permesso di costruire oppure la super Dia. La Scia in edilizia potrebbe essere utilizzata anche per le opere in aree vincolate, ma a condizione di allegare il parere positivo della Soprintendenza. Inoltre, il decreto Calderoli ridurrebbe da 60 a 30 giorni i termini per i controlli comunali ex-post.

Fonte:casaeclima.com
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Filtri P2P su Adsl italiane da marzo


Gli operatori delle telecomunicazioni crescono e si orientano verso nuovi progetti, che talvolta richiedono investimenti consistenti, ma volti a garantire la connessione ai propri utenti semore.

Le novità e l’implementazione di servizi mobili non sono volti ora solo verso il nuovo mondo dei Tablet, smartphone e altri dispositivi mobili Internet-enabled ma anche le connessioni ADSL residenziali che devono arrivare a fornire standard di qualità ottimali. Proprio per questo motivo sono necessarie pratiche di gestione dell’ampiezza di banda offerta ai clienti e di controllo sul traffico dati attraverso pacchetti che soddisfino alcuni requisiti.

Chi non vuole avere limiti di traffico dati dovrà pagar di più, ovviamente. Si inserisce in questo settore la nuova proposta Telecom Italia che ha annunciato l’introduzione di strumenti di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse di rete per accessi broadband su tecnologia ADSL.

L’operatore italiano vuole garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere ai servizi di connettività a Internet anche nelle fasce orarie in cui il traffico dati è particolarmente elevato. Per questo Telecom Italia potrà limitare la velocità di connessione ad Internet, intervenendo sulle applicazioni che determinano un maggior consumo di banda (peer to peer, file sharing), limitando quella destinata a tali applicazioni a un valore massimo proporzionale alla banda complessiva disponibile sul singolo DSLA.

Telecom Italia entra, dunque, nel mondo degli operatori che applicano filtri al peer to peer, limitando la banda a chi ne fa un uso eccessivo, in modo da garantire la continuità del servizio ADSL a un livello accettabile per tutti i clienti della propria rete e le nuove proposte potrebbero arrivare già dal prossimo mese di marzo.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Detassazione; Agevolazione per il rilancio della produttività


Ok alla detassazione su «parola» dell'azienda. Infatti, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, non serve osservare alcuna procedura formale, ma è sufficiente un'attestazione del datore di lavoro nel Cud. In particolare, trattandosi di sconti fiscali applicati quest'anno, l'attestazione andrà resa sul Cud del prossimo anno (Cud/2012 relativo all'anno 2011) e dovrà certificare che le somme su cui è stata applicata l'Irpef ridotta (10%) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad altri elementi rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; e che esse sono state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

La detassazione
In vigore da luglio 2008, la detassazione è un incentivo che mira oggi a favorire la contrattazione aziendale, cioè quella diretta tra aziende e lavoratori al fine della maggiore produttività. Beneficiari sono solo i lavoratori del settore privato e, di questi, soltanto quelli titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto sono gli unici soggetti a essere «titolari di reddito di lavoro dipendente», che è il tipo di reddito che misura il limite (40 mila euro) per l'accesso all'agevolazione. Restano fuori, dunque, gli altri lavoratori, tipo i co.co.co. e lavoratori a progetto, perché sono titolari di reddito «assimilato» a quello di lavoro dipendente.
Il limite di reddito va inteso come ammontare complessivo riferito a «tutti» i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno di verifica (2010), anche in relazione a più rapporti di lavoro, nonché redditi derivanti da pensioni e da assegni a esse equiparate. II bonus fiscale cioè l'aliquota Irpef ridotta si applica entro un limite complessivo pari a 6.000 euro lordi. L'agenzia delle entrate ha precisato che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l'opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d'imposta 2011. A seguito della espressa rinuncia del lavoratore, l'importo delle somme teoricamente agevolabili concorrerà, pertanto, alla formazione del reddito complessivo e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

La condizione: l'accordo collettivo
L'Agenzia delle entrate ha spiegato che la norma che ha prorogato la detassazione per l'anno 2011 ne ha ristretto l'ambito oggettivo, limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In tal modo pertanto, la concessione dell'agevolazione è stata subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. In virtù di tanto, ha aggiunto l'agenzia, deve ritenersi che le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 siano agevolabili solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti purché in corso di efficacia. Poiché negli anni passati la detassazione era applicabile anche in base a contratti collettivi nazionali di settore (i quali spesso sono appositamente intervenuti per rendere operativa l'agevolazione), l'agenzia ha spiegato che nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.), al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura. Così come nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.
Ancora, l'Agenzia ha precisato che gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) oppure aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.

Dove si applica lo sconto fiscale
- Lavoro straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- Straordinario a forfait: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- Lavoro supplementare (part time): è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale)
- Lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- Lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- Indennità di turno: è detassabile a condizione che la stessa sia correlata a incrementi di produttività, competitività e redditività;
- Lavoro a turni: sono detassabili le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Fonte: Italia Oggi Sette
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Rc auto: la lista nera delle polizze non autorizzate

L’Isvap (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha segnalato che sono state commercializzate polizze rc auto contraffatte intestate alle compagnie Helvetia Versicherungen AG e Chartis Europe s.a.. Si tratta di compagnie esistenti, ma che operano in altri settori.

Non autorizzate
Helvetia Versicherungen AG è abilitata ad operare in Italia in alcuni rami danni con esclusione dell’assicurazione rc auto e ha dichiarato di non aver mai commercializzato questo tipo di polizze sul territorio italiano. Chartis Europe s.a.è abilitata a operare in Italia nel ramo rc auto, ma solo per i rischi “flotte” (cioè una pluralità di veicoli utilizzati da una unica organizzazione) e pertanto non può rilasciare coperture individuali.

Non sei assicurato
Chi stipula una polizza Rc auto con compagnie non autorizzate non assolve quindi l’obbligo assicurativo previsto e non solo non è coperto in caso di incidente, ma rischia pure il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 3.194 euro.
Un rischio che corre chiunque stipuli una polizza Rc auto con compagnie non autorizzate. Per questo raccomandiamo a tutti di verificare preventivamente che i contratti Rc auto siano emessi da imprese autorizzate. Puoi consultare l'elenco sul sito www.isvap.it oppure telefonare allo 06.42.13.31

Trova la polizza che fa per te
Naturalmente, se consultate la nostra banca dati per individuare le cinque polizze più convenienti per il vostro profilo, non dovrete preoccuparvi di fare i controlli sulla compagnia individuata, perché trovate solo quelle autorizzate a operare in Italia.

La lista nera 2010 e 2011
Ecco le compagnie non autorizzate a emettere polizze Rc auto segnalate dall’Isvap nel 2010:

AXA Belgium s.a.
AALP Autotempo
Ala Assicurazioni - da non confondere con l'autorizzata Ala Assicurazioni spa
Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Limited - polizze contraffatte
Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság
Arisa Assurances s.a.
Avéro Belgium Insurance - compagnia abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi in alcuni rami danni con esclusione dell'rc auto
Chartis Europe s.a. - polizze contraffatte
Fomo Assicurazioni
Generali Versicherung AG
Generali Belgium s.a.
Helvetia Versicherungen AG - polizze contraffatte
HDI Direkt Versicherung AG che ha come intermediario Fin Planet s.p.a.
Insurance Company Euroins AD
RGA Assicurazioni spa - compagnia non autorizzata da non confondersi con la RGA International Reinsurance Company Limited.
S.C. Euroins Romania Asigurare Reasigurare s.a.
Sogecap s.a. - compagnia che esercita esclusivamente nel ramo vita, infortuni e malattia e non ha mai emesso polizze rc auto

Fonte:altroconsumo.it
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