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Elenco news :

Scudo fiscale, seconda fase. Scadenza fissata al 30 aprile

Cassazione: si ai "vaffa" ma non tra vicini. Occorre rispetto tra dirimpettai

Sì all'apprendistato a 15 anni al posto della scuola

Rc auto: altre compagnie fantasma

Finanziaria 2010 e incentivi per datori di lavoro: assunzioni over 50 e premi produzione

eBay cambia le commissioni: piccoli venditori pronti alla rivolta

Marcegaglia: espulso chi non denuncia il pizzo

Abbandono di rifiuti: ciak, si gira!Abbandono di rifiuti: ciak, si gira!

Lavoro nero, da Cdm via libera al piano Sacconi: nel mirino 20mila aziende

Google batte i libri,meglio per cervello

TARSU: tassa dimenticata dalle imprese!

Verifiche su conti correnti bancari.Tocca al contribuente giustificarsi

Per gli italiani la casa ideale è ecologica

Finanziamenti Pmi: SACE, 90 mln di euro per sbloccare i crediti verso la PA

Rimborsi fiscali: occhio alle false email

Stretta del governo: "Pubblici i compensi dei manager delle società quotate"

Bollo auto scaduto a dicembre? Pochi giorni per evitare penalità

Conto deposito 2010: quale è il migliore? Confronto fra le offerte

Energia, al via lo Sportello per il consumatore


Pagamenti: solo un giorno di attesa per i bonifici

Offerte di lavoro per i giovani 2010: poche e mal pagate. La crisi colpisce sopratutto loro

Usb 3.0, pronta a partire la porta ultraveloce

Risparmio energetico al bivio: bonus del 55% o altri incentivi

Fmi rialza stime Italia Pil 2010 +1%

Trasferimento tecnologico e creazione di nuove imprese hi-tech: 12,5 milioni per le aree sottoutilizzate

Cassazione: via libera a mutui e prestiti fatti tra amici

Banche/Adusbef: loro responsabili della crisi. Ora tassa sugli utili

Incentivi per consulenze specialistiche nell’ambito del programma ARCO

Bonus da 50 euro per pc e banda larga

Assicurazioni. Infortuni domestici, pagamento in scadenza il 1° febbraio

Scudo fiscale, seconda fase. Scadenza fissata al 30 aprile

Cambiano le aliquote dell'imposta sulle attività "emerse": 6% fino al 28 febbraio, 7% dal 1° marzo
E' il prossimo 30 aprile il termine ultimo entro cui poter utilizzare la procedura di emersione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Uguali le modalità e gli obblighi, cambia il costo di perfezionamento dell'operazione. Queste alcune delle novità sullo scudo fiscale rivisitato dal decreto milleproroghe e illustrate dall'Agenzia con la circolare 3/E del 29 gennaio.

Introdotto dal Dl 78/2009, lo "scudo fiscale" permette ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 ("milleproroghe") ha riaperto i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) dello scudo fiscale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2010.

Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell'imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica, si pagherà un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.

Cambiano i termini e le aliquote ma rimangono validi i presupposti oggettivi precedentemente stabiliti dalla normativa in materia. In particolare, sottolinea la circolare, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
Immutati anche gli adempimenti da assolvere per poter utilizzare la procedura di emersione (previsti dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009): i contribuenti devono presentare il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 a un intermediario abilitato e fornire a quest'ultimo anche la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria.
La circolare puntualizza che, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.

Anche le disposizioni sulla compilazione del quadro RW rimangono le stesse.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non andranno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.
Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.

Il decreto "milleproroghe", inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 del Dl 78/2009. Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione. Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Fonte:nuovofiscooggi.it
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Cassazione: si ai "vaffa" ma non tra vicini. Occorre rispetto tra dirimpettai


La Corte di Cassazione invita ad una maggiore educazione nei rapporti tra vicini ed avverte: certe espressioni volgari come il "vaffa" che in certi casi sono diventate di uso comune, e non condannabili, vanno bandite invece tra vicini. Secondo la Corte, non si tratta solo di un problema di educazione perchè spiega la V Sezione penale (sentenza 3931/2010), "i rapporti di vicinato devono essere improntati ad un maggiore rispetto reciproco tra le persone perche' altrimenti inducono ad una impossibilita' di convivenza che invece e' necessitata dalla quotidiana relazione nascente dal fatto abitativo e che deve essere garantita". Sulla scorta di tale motivazione è stato accolto il ricorso della Procura di Ancona contro l'assoluzione di un imputato reo di essersi rivolto ad un vicino di casa dicendogli "fate schifo, vaffa... a te e a chi ti ci ha portato". GLi animi si erano scaldati per questioni di parcheggio ed il caso era finito in tribunale per l'ipotesi di reato di ingiuria. In primo grado il giudice di pace assolveva l'imputato perchè l'espressione, ormai di uso comune e "pronunciata tra soggetti in parita' perche' vicini di casa non assumeva una valenza offensiva". Di diverso avviso la suprema corte che ha considerato il 'vaffa' tra vicini un'espressione che ha un significato "di disprezzo". Altre informazioni su questa sentenza La Corte, annullando l'assoluzione ha sottolineato che le espressioni volgari "proferite ai vicini di casa non hanno perso il carattere spregiativo". Infatti "proprio perche' coinvolgono la vita di relazione quotidiana tra vicini di casa" il vaffa e simili "non perdono la valenza spregiativa dell'onore che contengono in se". E se, in alcuni casi il gergo triviale "ha perso la portata offensiva specialmente se profferito in un discorso tra soggetti in posizione di parita'", la stessa cosa non si puo' dire in un contesto tra vicini di casa. In questo caso il 'vaffa' e' "spregiativo dell'onore e del decoro". Ora sara' nuovamente il giudice di pace di Ancona a stabilire la condanna da infliggere all'imputato che aveva mandato a quel paese il vicino di casa.

Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
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Sì all'apprendistato a 15 anni al posto della scuola


Con 233 voti a favore, 173 contrari e 16 astensioni l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge sul lavoro, collegato alla finanziaria. Il provvedimento torna ora al Senato per il varo definitovo. Sarà possibile assolvere all'ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l'apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali». La disposizione di fatto scrive un nuovo capitolo nello stop and go sull'obbligo scolastico in Italia, ripeturamente modificato dai governi. Fra le misure contenute nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 agli attuali 52, il pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in attività usuranti, le novità sul processo in materia di lavoro fino al pensionamento dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Si allungano i tempi per la riforma degli ammortizzatori sociali.

La norma che consente a un quindicenne di entrare in azienda con un contratto di apprendistato è stata ritoccata in Aula da governo e maggioranza: la disposizione si inquadra nella tipologia di apprendistato prevista dalle norme di attuazione della legge Biagi e che quindi sarà "necessaria" l'intesa «tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali" prima di poter aprire la strada alla possibilità di assolvere all'ultimo anno di diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, abbandonando i banchi di scuola o di un corso di formazione professionale.

Dagli anni '70, l'obbligo valeva fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore e, in ogni caso, fino ai 14 anni di età. Era reato lavorare per persone di età inferiore ai 14 anni. Nel 1997 è Luigi Berlinguer, ministro dell'Istruzione del primo governo Prodi, a innalzare l'obbligo scolastico da 8 a 10 anni, cioè fino al compimento del sedicesimo anno di età. Lancette indietro, nel 2003, poi, con Letizia Moratti, ministro dell'Istruzione del governo Berlusconi, che abroga la riforma Berlinguer: cancellato l'innalzamento dell'obbligo scolastico. Il 2003 è anche l'anno della legge Biagi e del decreto legislativo di attuazione della legge dove (cancellato l'obbligo scolastico fino a 16 anni) si legge che «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni».

Nuovo scenario durante il secondo governo Prodi, con ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni che ripristina le decisioni di Berlinguer. Con la Finanziaria 2007 si stabilisce che l'istruzione impartita «per almeno dieci anni è obbligatoria», con la precisazione che «l'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni». Nella legge si prevede comunque che i giovani possano, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore, iscriversi a corsi di formazione professionale delle Regioni. La manovra estiva 2008 interviene nuovamente (governo Berlusconi, ministro Mariastella Gelmini) allargando il campo dei possibili percorsi di formazione con cui assolvere l'obbligo di istruzione a tutta la formazione professionale, dai periti industriali alla scuola per diventare parrucchiera. Con la norma approvata oggi, Governo e maggioranza rimettono mano al principio che a quindici anni è possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i 'banchi' di scuola o dei corsi di formazione professionale. (N.Co.)

Fonte:ilsole24ore.com
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Rc auto: altre compagnie fantasma


L'Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha segnalato altre due compagnie non autorizzate per l'Rc auto: Arisa Assurances S.A. e HDI Direkt Versicherung AG, intermediate dalla Fin Planet s.p.a., che si qualifica come broker assicurativo.

Compagnie non abilitate
Arisa Assurances S.A. e HDI Direkt Versicherung AG non rientrano tra le compagnie abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano per l'Rc auto. Fin Planet s.p.a non risulta iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Non risulti assicurato
Chi stipula una polizza Rc auto con queste compagnie non assolve l'obbligo assicurativo previsto: non solo non è coperto in caso di incidente, ma rischia pure il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 3119 euro.
Raccomandiamo a tutti di verificare preventivamente che i contratti Rc auto siano emessi da imprese autorizzate: potete consultare l'elenco sul sito www.isvap.it oppure telefonare allo 06.42.13.31.

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Naturalmente, se consulti la nostra banca dati per individuare le cinque polizze più convenienti per il tuo profilo, non dovrai preoccuparti di fare i controlli sulla compagnia individuata, perché trovi solo quelle autorizzate a operare in Italia.

Fonte:altroconsumo.it
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Finanziaria 2010 e incentivi per datori di lavoro: assunzioni over 50 e premi produzione


La Finanziaria 2010 (art. 1, comma 134) ha introdotto in via sperimentale e per il solo 2010 l’agevolazione per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di età.

Ai datori di lavoro è riconosciuto: a) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato e per un massimo di 18 mesi, la quota di contribuzione prevista per gli apprendisti; b) in caso di assunzione con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, la contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.

La norma dispone altresì il prolungamento della durata dell’agevolazione contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 a favore di coloro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

La riduzione contributiva è concessa su domanda, nei limiti di 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Il successivo comma 151 stanzia, invece, 12 milioni di euro, nel 2010, a favore dei datori di lavoro che non hanno proceduto a riduzioni di personale e che pur non essendovi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali.

Ai datori di lavoro spetta un incentivo pari all’indennità ancora spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Fra le misure a favore dei datori di lavoro appare opportuno segnalare la proroga per tutto il 2010 della detassazione delle somme erogate ai dipendenti a fronte di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Fino al 31 dicembre 2010, le somme erogate a titolo premiale o incentivante possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10 percento, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva.

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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eBay cambia le commissioni: piccoli venditori pronti alla rivolta


Da fine marzo il colosso delle aste online cambierà ancora una volta la struttura dei "fee", le commissioni, che gli utenti sono chiamati a versare quando portano a buon fine la vendita di un proprio bene attraverso il sito di eBay.

L'annuncio ufficiale è arrivato nei giorni scorsi e subito, negli Stati Uniti, sono divampate molte polemiche. E il perché è presto spiegato. Il provvedimento interessa innanzitutto i cosiddetti "seller low volume", e cioè coloro che conducono on line un limitato numero di operazioni: più precisamente chi, oggi, mette in vetrina fino a cinque articoli nell'arco di 30 giorni non è tenuto a pagare nulla e paga un onere dell'8,75% o di massimo 25 dollari quando un oggetto viene effettivamente venduto.

Dal primo di aprile, e non si tratta di uno scherzo, il numero di pezzi da poter mettere all'asta nello stesso arco temporale senza sborsare preventivamente un centesimo verrà portato a 100 ma in cambio i venditori dovranno riconoscere ad eBay un fee pari al 9% o al massimo di 50 dollari. I portavoce della società hanno respinto le prime critiche rimarcando come il nuovo modello è decisamente più snello rispetto all'attuale e renderà più facile per i venditori occasionali poter valutare (economicamente) le varie opzioni d'offerta. In realtà, scrive per esempio un sito hi-tech molto autorevole negli Usa come Cnet, il cambiamento potrebbe scontentare parecchi e in particolare coloro che mettono all'asta le proprie offerte con annunci a pagamento.

L'esempio è in effetti chiarificatore: chi paga da 10 centesimi a quattro dollari per pubblicare su eBay i propri articoli (più di cinque in un mese) è chiamato a riconoscere una commissione dell'8,75% sui primi 25 dollari del valore del bene venduto e del 3,5% per il restante importo fino a un massimale di 1.000 dollari. Il nuovo modello quindi li penalizzerebbe ma l'intento della società è chiaro: invogliare, gratuitamente ,quanti più utenti possibile a mettere all'asta qualsiasi tipologia di oggetto destinato alla spazzatura in cambio di una tassa superiore a quella imposta oggi.

La mossa di eBay non è quindi piaciuta a tanti, stando a quanto si legge su vari blog e siti americani, e c'è chi parla addirittura di rivolta, animata sui forum on line, dei piccoli venditori. In una situazione che continua a rimanere, finanziariamente, difficile nonostante un ultimo trimestre fiscale in attivo (ricavi complessivi in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2008), alcuni media hanno approfittato della questione dei "fee" per rendere pubblica la decisione di Dawn Lepore, amministratore delegato e presidente della Drugstore.com nonché azionista di eBay, di aver venduto in sol colpo oltre 94mila azioni della compagnia per un corrispettivo di 2,3 milioni di dollari.

Il segno di una certa preoccupazione, fra gli azionisti, per le sorti future di eBay? O mera speculazione esercitata su un titolo che proprio in concomitanza con l'annuncio del nuovo modello ha guadagnato due punti percentuali in Borsa? Sta di fatto che la concorrenza di Amazon, la negativa esperienza di Skype e la necessità di mantenere la redditività di bilancio impongono ad eBay di elevare ulteriormente il numero delle transazioni gestite nel suo marketplace. Ed ecco spiegato il motivo del cambio di "listino" che si materializzerà a fine marzo.

Fonte:ilsole24ore.com (Gianni Rusconi)
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Marcegaglia: espulso chi non denuncia il pizzo

La giunta di Confindustria ha approvato una delibera che obbliga tutti gli imprenditori che vengono vessati dalla mafia a denunciare il racket pena la sospensione o l'espulsione dall'associazione. «È una decisione molto importante e che rafforza il nostro impegno in prima linea contro la criminalità», ha commentato la presidente Emma Marcegaglia al termine della riunione.

In altre parole, la Confindustria sostiene l'offensiva governativa contro la criminalità. La giunta dell'associazione degli industriali, infatti, riunita a Roma - e presenti tutte le associazioni territoriali del Mezzogiorno - ha preso duramente posizione contro gli associati che cedono al ricatto mafioso proprio mentre a Reggio Calabria il Consiglio dei ministri in seduta straordinaria annunciava il nuovo piano anticrimine.

Marcegaglia ha aggiunto di apprezzare il piano del governo per combattere l'impiego irregolare e ha sottolineato che il dato sul 44% di lavoro nero scovato dal governo «è un dato drammatico che richiede un'iniziativa molto forte». È un problema «di civiltà e di rispetto delle persone e per le aziende in regola è anche una forma di concorrenza sleale drammatica», ha detto Marcegaglia, secondo la quale «l'intreccio con la criminalità è molto forte: è fondamentale lavorare in questa direzione».

Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, che ha affermato: «Tutto ciò che va nella direzione di contrastare il lavoro nero, il sommerso e l'evasione fiscale trova in Confindustria un attore che condivide l'azione del governo». Questo «per un problema di convivenza civile - aggiunge - ma anche perché le imprese in nero fanno concorrenza sleale alle imprese in regola e distorcono in maniera inaccettabile i meccanismi di mercato».

Fonte.Ilsole2ore.com
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Abbandono di rifiuti: ciak, si gira!


Non serve l’autorizzazione del giudice per filmare un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato. Il filmato che mostra un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato è una prova e non una “intercettazione”.Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario di “un’area non recintata, aperta al passaggio pubblico”, che ritraggono un terzo che vi abbandona dei rifiuti “non appartengono al ‘genus’ delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali ex art. 234 c.p.p. per le quali non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G.

La Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2010 n. 770, ha riconosciuto infondato il ricorso presentato dal titolare di una società di trasporti contro la sentenza del Tribunale di Trento che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2°, DLgs n. 152/06, e condannato alla pena di € 2.000,00 di ammenda, per aver depositato “in modo definitivo” nell’area antistante una officina gestita da terzi, i rifiuti provenienti dall'attività della propria azienda (ossia materiale in pallet, in cellophane o film plastico).

L’attività illecita di abbandono dei rifiuti era stato videoregistrata dal proprietario del terreno su cui gli stessi erano stati depositati. Pertanto, l'interessato aveva proposto ricorso per Cassazione in cui, in particolare, aveva dedotto che non potessero essere utilizzate le registrazioni visive effettuate dalla parte offesa, perché non autorizzate ex art. 266 e segg. c.p.p.

Come sopra accennato, quindi, il Giudice di legittimità ha ritenuto infondata tale eccezione processuale poiché “trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse.

Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G. ex artt. 266 e segg. cpp”. Il comma 1° dell’art. 234 così definisce la prova documentale:

“È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Il carattere di prova atipica propria della ripresa filmata Con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte precisa quali siano gli elementi che consentono l’utilizzabilità come prove di tali videoregistrazioni, senza la preventiva autorizzazione della Magistratura: - l’area in cui le stesse sono state effettuate, pur essendo un luogo privato, era comunque accessibile al pubblico (non vi è stata quindi né un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio, né tantomeno in un ambiente in cui dovesse essere garantita l'intimità e la riservatezza); - non si tratta di filmati che hanno leso la libertà morale delle persone che sono state ritratte (in altre parole, le prove non sono state acquisite con modalità lesive o comunque in violazione di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione).

In quest’ottica, pertanto, la sentenza 11 gennaio 2010 n. 770 ribadisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza: riprese videofilmate ed intercettazioni sono due mezzi di prova che pur potendo sembrare simili hanno in realtà una ratio profondamente diversa, laddove, per l’appunto, le prime “non appartengono al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V. Corte cost., sentenza n. 135 del 2002” (Cass. pen., Sez. I, 10/07/2007, n. 31389; cfr. ex aliis, Cass., Sez. I, 20/02/2009, n. 7455).

Le prove documentali non devono ledere la libertà morale della persona Rammentiamo sul punto quanto dispone l’art. 189 c.p.p. (prove non disciplinate dalla legge): “Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova”.

Per libertà morale in questo caso deve intendersi la libertà di manifestare il proprio pensiero, in assenza di elementi che possano condizionare le decisioni, limitarne o impedirne movimenti o azioni.

D’altronde, l’art. 188 c.p.p. (libertà morale della persona nell’assunzione della prova) dispone chiaramente che “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.

Tale norma, in primo luogo, mira a tutelare la libertà morale e personale del soggetto, da intendersi quale bene indisponibile e pertanto sottratto alla stessa valutazione dell’interessato, ed in secondo luogo la c.d. “genuinità” della prova.

(Sentenza Cassazione penale 11/01/2010, n. 770)

Fonte:ipsoa.it
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Lavoro nero, da Cdm via libera al piano Sacconi: nel mirino 20mila aziende


Da domani controlli mirati in 20mila aziende per stanare il lavoro nero. Quattro le Regioni sotto osservazione, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia dove una task force di 550 ispettori setaccerà le imprese agricole ed edili. Spesa extra 1,9 milioni di euro. E' in sintesi il contenuto del piano straordinario del titolare del Lavoro Maurizio Sacconi che oggi ha ricevuto il via libera del consiglio dei ministri. Nel dettaglio, si tratta di 10 mila aziende agricole di cui 2.000 in Calabria, 2500 in Campania, 3000 in Puglia, 2.500 in Sicilia. E di altrettante imprese edili di cui 1.346 in Calabria, 3.814 in Campania, 2.564 in Puglia e 2.276 in Sicilia. Agli ispettori delle quattro Regioni (500) si aggiungeranno quelli provenienti da altre parti del territorio (50). Sforzo extra, questo, per il quale il dicastero del Lavoro ha calcolato un onere finanziario aggiuntivo di 1,9 milioni tra spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e rimborso per gli spostamenti interni. La scelta di intervenire specificamente sul settore agricolo ed edile, spiegano in Via Veneto, "è stata determinata dall'opportunità di intervenire in quegli ambiti dove le problematiche evidenziate possono dar luogo ad un forte impatto sociale e sul piano dell'ordine pubblico e dove sono più probabili i collegamenti delle realtà economiche con le organizzazioni criminose strutturate sullo stesso territorio". In tale contesto, quindi, sulla base dell'analisi dei vari contesti provinciali, si svolgeranno "interventi mirati e necessariamente differenziati" che terranno conto delle specifiche realtà locali ed anche dei "diversi fenomeni di illegalità che possono caratterizzare le aree geografiche in questione". A questo scopo, il ministero del Lavoro, nel corso del cammino di messa a punto del piano, ha incontrato i vertici delle strutture territoriali coinvolte dello stesso dicastero, dell'Inps e del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro" per "pianificare azioni coordinate di intervento, anche con modalità diverse a seconda del fenomeno di violazione oggetto di indagine. Dal confronto è emersa la necessità di dar vita a specifici gruppi operativi composti da ispettori del lavoro, ispettori dell'Inps e militari dell'Arma dei Carabinieri, da impiegare nell'effettuazione degli accessi ispettivi". Il piano contro il lavoro nero "si integra con il piano straordinario nei confronti della criminalità organizzata". Lo ha spiegato lo stesso Sacconi intervenendo al 'Caffè di Rainews 24'. "A Reggio Calabria ci dedicheremo a tutto ciò che può determinare un drastico ridimensionamento della criminalità - ha detto ancora - Dobbiamo colpire gli elefanti nelle praterie del mercato del lavoro irregolare, e ai nostri ispettori abbiamo detto che saranno valutati soprattutto sulla base delle violazioni sostanziali oltre a quelle formali che riusciranno ad individuare. In questo solco -ha concluso- partirà un piano straordinario con l'obbiettivo di verificare 10mila cantieri e 10mila aziende agricole".

Fonte:studiocataldi.it
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Google batte i libri,meglio per cervello


Fare ricerche su Internet puo' mantenere il cervello allenato piu' che leggere libri, anche in persone anziane e a rischio Alzheimer. Lo afferma una ricerca che sara' pubblicata sul Journal of Geriatric Psychiatry. Un team di ricercatori dell'Ucla ha sottoposto soggetti tra i 55 e i 75 anni a due esperimenti: in uno dovevano leggere un libro, nell'altro dovevano fare delle ricerche su Internet. nel secondo caso gli stimoli al cervello erano maggiori.

Fonte:ansa.it
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TARSU: tassa dimenticata dalle imprese!


Molti contribuenti ignorano gli obblighi relativi alla tassa sui rifiuti. Un tributo comunale che devono invece corrispondere tutti, compresi imprese e professionisti.

I soggetti passivi della TARSU, innanzitutto, devono denunciare al Comune l’occupazione dei locali, redatta sui modelli forniti dai Comuni, ovvero deve contenere tutte le indicazioni stabilite dalla legge.

Tra queste ricordiamo (nel caso in cui soggetto passivo sia una impresa) le generalità della persona fisica, società o altro ente che occupa l’immobile, e quelle dei loro rappresentanti legali; le informazioni su locali e aree, l’ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree.

Per i locali censiti in catasto nelle categorie A, B e C, la superficie non può in ogni caso essere inferiore all’80% di quella indicata nel certificato catastale; le ripartizioni interne vanno indicate quando le superfici sono soggette a regimi fiscali differenziati.

La dichiarazione va firmata da uno dei coobbligati in solido o dal rappresentante legale o negoziale.
In caso di mancata sottoscrizione è applicabile il principio secondo il quale la dichiarazione non sottoscritta è nulla, ma la nullità può essere sanata sottoscrivendola nel termine assegnato dall’ente impositore.
La dichiarazione può essere presentata al comune, ovvero spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.

La denuncia di cessazione può essere trasmessa in qualsiasi momento.
Se la denuncia è presentata nello stesso anno della cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della denuncia.
In caso di denuncia tardiva, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, o che la tassa è assolta da altro contribuente.

Ricordiamo che la denuncia di una nuova occupazione in sostituzione di un’altra non equivale a denuncia di cessazione del locale abbandonato.

Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Verifiche su conti correnti bancari.Tocca al contribuente giustificarsi


La perdita incolpevole dei documenti consente solo di ricorrere alla prova per testimoni o per presunzioni
In caso di incendio della documentazione contabile, il contribuente può opporsi all’accertamento induttivo anche mediante prova testimoniale, ma se non riesce a giustificare i versamenti sui propri conti correnti bancari l’atto impositivo resta valido.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 587 del 15 gennaio 2010, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, spiegando anche che gli elementi acquisiti a seguito di una ricerca sui conti correnti invertono comunque l’onere probatorio sul contribuente.

Il fatto
La sentenza della Commissione tributaria regionale, ora opposta in Cassazione, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie nei confronti di un imprenditore individuale. Quest’ultimo ha asserito di non aver potuto eccepire nulla contro la contestazione perché la documentazione (quella prevista dall’articolo 22 del Dpr 600/1973 e dall’articolo 39 del Dpr 633/1972), per cause assolutamente accidentali, era andata distrutta da un incendio.
Il giudice a quo, sposando la tesi del contribuente, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria ha instaurato il contenzioso senza che però ne sussistessero i presupposti in quanto le indagini bancarie esaminate in modo acritico dall’ufficio non potevano fare emergere a carico del verificato presunzioni precise e concordanti. Non solo. Il giudice del riesame aveva anche rilevato come i dati bancari non fossero adeguati a rappresentare la base di un accertamento induttivo e che, in fondo, il privato non avesse alcuna colpa se le scritture erano andate distrutte. Sostanzialmente, quindi, la circostanza che il privato non avesse più la documentazione non legittimava l’Amministrazione a ricorrere alle indagini bancarie e, dunque, alla ricostruzione induttiva del reddito.

La sentenza 587/2010
Di segno opposto a quella dei giudici di merito la posizione della Cassazione. L’Agenzia delle Entrate, ricorrente, aveva chiesto al giudice di legittimità di chiarire se, in presenza di indagini finanziarie (recte, verifica bancaria) e, quindi, di presunzioni legali, il contribuente, privo di scritture contabili, fosse legittimato e di conseguenza giustificato a denunciare semplicemente la vicenda senza apportare documentazione sostitutiva o altri mezzi di prova a norma dell’articolo 2724, n. 3), cc, “dimostrato l’erroneità della ricostruzione della posizione reddituale operata dall’Ufficio”.

Argomenta la Suprema corte al riguardo che, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, più di recente, Cassazione 4589/2009), in presenza di elementi dotati di siffatto grado di certezza (quale è il potere di cui trattasi, previsto dall’articolo 32, comma 1, n. 2), Dpr 600/1973), l’onere probatorio si inverte automaticamente sul contribuente, ma che, comunque, lo stesso è onerato di dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ex lege, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari (e non dimostrati ai fini dell’utilizzazione reddituale).

Detto principio è accompagnato da un altrettanto consolidato orientamento di legittimità (v. Cassazione 10175/1995, 10238/1997, 13605/2003, 21233/2006, 9610/2008) secondo cui, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria, a causa di furto ovvero di incendio, in base alla regola generale contenuta nel richiamato articolo 2724, n. 3), cc, la perdita senza colpa del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esclusione dall’onere della prova, né sposta il medesimo a carico dell’ufficio, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa del contribuente per ricorrere alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti a tal fine stabiliti nel processo tributario.

In tal modo, la Suprema corte ammette un’“eccezione” alla rigida regola contenuta nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992 (norma che indirettamente mira a garantire il mantenimento dell’efficacia probatoria delle scritture contabili e dei documenti, impedendo che la distruzione di essi venga preordinata a fini di evasione fiscale), in base al quale nel processo tributario non sono “ammessi il giuramento e la prova testimoniale” (in proposito, occorre ricordare che, con sentenza 10962/1992, la terza sezione penale della Cassazione ha stabilito che l’evasione totale delle imposte e la mancata istituzione dei libri contabili obbligatori non escludono la configurabilità della frode per distruzione od occultamento di documenti contabili dal momento che l’evasore avrebbe dovuto conservare tutte le altre scritture prescritte dalla normativa fiscale).

In tal caso, a ben vedere, la Corte è stata flessibile per forza di cose poiché, in caso contrario, il contribuente, con i documenti andati distrutti da un incendio piuttosto che sottratti da terzi, avrebbe potuto avere ragione a prescindere dal loro contenuto. Infatti, soltanto l’omessa manifestazione di volersi avvalere di ulteriori mezzi istruttori comporta il mancato assolvimento degli oneri probatori e il rigetto del ricorso (Cassazione 21233/2006).

Osservazioni
Sull’argomento della perdita o distruzione accidentale o furto dei documenti contabili c’è da osservare che manca nell’ordinamento una norma specifica che ne disciplini le conseguenze, ad eccezione dell’articolo 39, comma 2, lettera c), Dpr 600/1973, dove si dichiara che, qualora le scritture contabili non siano disponibili per “causa di forza maggiore”, viene attribuito all’ufficio il potere di determinazione induttiva del reddito, avvalendosi anche di presunzioni semplici, ancorché prive dei requisiti di gravita precisione e concordanza (articolo 2729 cc).

La causa di forza maggiore, in linea generale, è quella scriminante in cui l’evento si manifesta malgrado l’adozione di un comportamento diligente (bonus pater familias). Per effetto di tale situazione normativa, è evidente come sia abbastanza problematico il comportamento che il contribuente deve seguire nel caso in cui le scritture, per motivi indipendenti dalla propria volontà, vengano perdute. L’unica conclusione certa che si può trarre dall’interpretazione della norma sopra richiamata è che, in sede di controllo, l’ufficio dovrà adottare l’accertamento induttivo e non quello analitico, non essendo possibile basarlo sulle scritture contabili in quanto mancanti. Ciò, comunque, non significa che il contribuente, che nonostante la propria buona volontà abbia avuto distrutti o sottratti i documenti e le scritture contabili, sia esonerato dal rimediare al danno.

Al contrario, la giurisprudenza concorda nell’affermare che il contribuente, successivamente all’evento dannoso, abbia il dovere di adoperarsi per ricostruire i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte. Nella pronuncia 10238/1997, la Cassazione ha stabilito infatti che incombe al contribuente l’onere di provare l’affermata distruzione dei documenti contabili, in quanto, in base alle generalissime regole processuali, l’enunciazione di un fatto deve essere provata da chi lo adduce (“reus in excipiendo fit actor”).

Anche la stessa Amministrazione finanziaria (risoluzione 445366/1991) ha riconosciuto, non sussistendo ostacoli sotto il profilo normativo, l’evento di forza maggiore in presenza di furto di documentazione, regolarmente denunciato, non attribuibile a negligenza, con conseguente possibilità per il contribuente di adottare una procedura di “ricostruzione” contabile per la registrazione dei dati rilevanti ai fini dell’Iva.
È evidente che un comportamento positivo del contribuente, improntato alla attiva collaborazione nella ricostruzione delle scritture contabili, non potrà non essere favorevolmente valutato dal giudice nell’ambito del suo prudente apprezzamento.

La soluzione della prospettata problematica è oggi, comunque, meno incidente, considerato che oramai la contabilità è posta in essere - generalmente - in maniera informatica, senza sottacere la disciplina che ha semplificato la tenuta dei libri contabili. La soppressione dell’obbligo della bollatura e vidimazione dei registri Iva nonché del registro dei cespiti ammortizzabili permette agevolmente di poter ristampare in qualunque momento le scritture contabili, per cui, fermo restando che per il passato resta valida la regola stabilita dalla riferita giurisprudenza e dal citato documento di prassi, oggi si può ammettere una nuova istituzione del libri mancanti, numerando le pagine necessarie e provvedendo alla ristampa dei registri smarriti o distrutti. E’ anche utile a tal fine, prima di procedere alla ristampa dei registri che sono andati perduti, procedere con una denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Il problema è più delicato nella diversa ipotesi in cui la perdita riguardi anche (o soltanto) le fatture e, in generale, i documenti probatori dei fatti di gestione (ricevute, corrispondenza commerciale, eccetera), nel qual caso il contribuente si vedrà addossato il gravoso compito di reperire dai propri interlocutori (clienti, fornitori, banche, eccetera) le copie mancanti, non essendo onere dell’Amministrazione procedere a un esame incrociato dei dati dei diversi contribuenti.

Da ultimo, resta da ricordare che l’articolo 10 del Dlgs 74/2000punisce con la reclusione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Fonte:nuovofiscoogi.it (Salvatore Servidio)
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Per gli italiani la casa ideale è ecologica


Gli italiani sognano una “casa verde”: secondo un'indagine del portale immobiliare Casa.it, che ha esaminato atteggiamenti e tendenze in tema di ecosostenibilità e risparmio energetico, il 62,9% desidera un'abitazione costruita secondo i principi della bioedilizia. I motivi sarebbero in prevalenza economici: le case dotate di una certificazione che attesti un buon livello di efficienza energetica valgono infatti di più ed esiste la possibilità di detrarre parte dei costi (bonus Irpef del 55%), oltre che di risparmiare nel lungo periodo.

Sebbene la maggioranza degli intervistati (58,4%) non viva al momento in edifici ecocompatibili, e solo il 32,8% abita in case parzialmente o integralmente costruite secondo principi di eco sostenibilità, il 56,8% del campione prevede operazioni di ristrutturazione energetica, di cui il 17,5% già portati a termine.

Certificazioni e incentivi
Dall’indagine risultano ancora poco numerose le case che hanno già ricevuto la certificazione energetica, obbligatoria da luglio 2009 per gli immobili in vendita: solo il 19,4% (alla maggior parte, 28,8%, è stata assegnata la classe A, ossia un consumo inferiore ai 30 kW per metro quadro all’anno). Pochissime anche le case che consentono di usufruire degli incentivi del Conto Energia, che permette di rivendere con tariffe favorevoli l’energia auto-prodotta in eccesso al gestore dei servizi elettrici: il 6,6% è dotato di un impianto fotovoltaico, il 5,9% di pannelli solari vetro-vetro e lo 0,8% di un impianto eolico di piccole dimensioni.

Risparmio energetico tra le mura domestiche
Significativa la percentuale di coloro che dichiarano di effettuare costantemente la raccolta differenziata: 67,3%. Importanti anche le quote di coloro che optano per lampadine alogene o fluoro-compatte oppure led (59,6%), per elettrodomestici di classe ecologica (56,3%), per serramenti ad elevato livello di isolamento termoacustico (47,4%) e per caldaie a basso consumo energetico a condensazione (40,4%). Per la casa ideale risultano anche interessanti soluzioni ecologiche quali impianti a parete/pavimento, timer programmabili/interruttori intelligenti, serramenti isolanti. In particolare riscuotono grande favore (68,4%) gli ambienti coibentati attraverso materiali come il legno.

Le tendenze emergenti
Riguardo alle scelte di arredamento, il 50% degli italiani sceglie elettrodomestici di classe ecologica e sistemi di cottura a basso consumo e il 29,5% punta su articoli di elettronica di consumo ecosostenibili. Interessante inoltre l’utilizzo di tessuti bio per i complementi d’arredo (6,6%), di materiali riciclati o riciclabili come alluminio, vetro e plastica (15,6%) e di oggetti verniciati ad acqua e quindi ecologici anche nel processo di lavorazione (21,3%).

Fonte:casaeclima.com
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Finanziamenti Pmi: SACE, 90 mln di euro per sbloccare i crediti verso la PA


SACE, la società italiana leader nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale, ha concluso tre nuove convenzioni per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione.


Gli accordi con Banca popolare dell’Emilia Romagna (50 mln di euro), con Banca Popolare di Sondrio (20 mln di euro) e Iccrea Banca (20 mln di euro) - stipulati nell’ambito dell’intesa tra SACE e Associazione bancaria Italiana (ABI) dello scorso 30 giugno 2009 - si aggiungono a quelli già siglati con FriulAdria (20 mln di euro) e Banca Monte Parma (20 mln di euro).

Le suddette intese rendono operativo il decreto del Ministero dell’Economia del 19 maggio 2009 (emanato in attuazione dell’ dell’art. 9, comma 3 del decreto legge n. 185/2008 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009).

In particolare, l’articolo 1 del decreto stabilisce che, “al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, SACE, a condizioni di mercato, può assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche”.

Considerando la necessità di sostenere le attività economiche nell’attuale fase congiunturale, gli accordi hanno l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese che vantano crediti nei confronti della PA per la fornitura di beni e servizi nuovi finanziamenti a breve-medio termine (fino a 24 mesi) garantiti da SACE fino al 50% dell’importo erogato.

Tecnicamente, la procedura da seguire per ottenere la garanzia è abbastanza semplice e riassumibile nei seguenti passaggi:
- l’impresa chiede alla banca il finanziamento, presentando i contratti di fornitura di beni e/o servizi verso la Pubblica Amministrazione;
- la banca procede quindi all’istruttoria, analizzando il merito del credito dell’impresa e avviando un controllo formale della documentazione dei crediti nei confronti della PA;
- se l’esito è positivo la banca chiede a SACE il rilascio della garanzia;
- verificata la documentazione trasmessa dalla banca, SACE rilascia la garanzia;
- la banca, ottenuta la risposta positiva di SACE, completa l’operazione di finanziamento.

Fonte:blog.pmi.it (Ermanno Cece)
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Rimborsi fiscali: occhio alle false email


Arrivano i rimborsi fiscali. Ma occhio alle false email che si travestono da Agenzia delle entrate per carpire le vostre coordinate bancarie.

Soldi in arrivo per i contribuenti a credito
Un'ondata di rimborsi in arrivo nelle tasche degli italiani. L'Agenzia delle entrate ha disposto quasi 800 mila rimborsi per un ammontare complessivo di circa 940 milioni di euro, che stanno arrivando a famiglie e imprese.

I rimborsi, come da rituale, si materializzeranno nelle tasche dei contribuenti seguendo tre diversi percorsi: accredito sul conto corrente comunicato dall'interessato; in contanti presso un qualsiasi ufficio postale presentando il modulo spedito al domicilio dei beneficiari; con vaglia cambiario della Banca d'Italia. La modalità più rapida e sicura per ricevere i rimborsi è l'accredito sul conto corrente, comunicando all'agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie. Operazione che avviene esclusivamente presentando lo specifico modello presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia o via internet attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi > Servizi telematici".

Non rispondete a quelle mail
Attenzione: l'Agenzia delle entrate non chiede mai le coordinate bancarie o altri dati sensibili via email e invita pertanto i contribuenti a prestare particolare attenzione al rischio di truffe. Si sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l'invio ai contribuenti di messaggi email falsamente attribuiti all'Agenzia delle entrate (contraffazione del logo e del dominio), con i quali si chiedono le coordinate bancarie con la scusa del pagamento dei rimbors. L'Agenzia, a tutela dei cittadini, ha già avviato tutte le iniziative per individuare e perseguire i responsabili dei tentativi di frode.

Fonte:altroconsumo.it
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Stretta del governo: "Pubblici i compensi dei manager delle società quotate"


Le società quotate in Borsa saranno tenute a pubblicare in un'apposita relazione i compensi dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Lo stabilisce un emendamento del governo al ddl Comunitaria 2009 presentato al Senato. L'emendamento attribuisce all'esecutivo una delega di sei mesi per emanare un decreto legislativo volto al recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate. Il decreto dovrà "prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la propria politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo". Allo scopo di garantire la trasparenza dell'attuazione della politica di remunerazione, il decreto dovrà prevedere "che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche". E l'assemblea dei soci "dovrà essere coinvolta nell'approvazione della politica di remunerazione".

Fonte:studiocataldi.it
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Bollo auto scaduto a dicembre? Pochi giorni per evitare penalità


On line due pratici strumenti per agevolare l’adempimento. Una guida per saperne di più e un software per il calcolo
Bollo auto, via al countdown. È infatti il 1° febbraio (il 31 gennaio è domenica) l’ultimo giorno utile per versare il tributo dovuto dai proprietari di veicoli per i quali il precedente pagamento ha avuto validità fino al 31 dicembre 2009.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono on line una guida pratica, per saperne di più in materia di delibere regionali relative a agevolazioni destinate a determinati territori e a particolari tipologie di veicoli, e un prodotto informatico che consente il calcolo dell’importo dovuto attraverso due modalità: in base alla potenza del veicolo (kw o cv) o alla targa.

Chi, quanto, come
Devono pagare il bollo auto i proprietari di veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico, per essere precisi chi risulta “titolare” del mezzo l’ultimo giorno stabilito per il versamento.
Il quantum è desunto a seconda della tipologia del veicolo. Per gli autocarri, ad esempio, va considerata la portata espressa in quintali, per i ciclomotori esiste un sistema di tassa fissa, mentre per le automobili e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kw.
Versare il bollo è oramai diventata un’operazione più che semplice. Oltre alle tradizionali modalità effettuabili presso uffici postali, rivendite tabacchi e delegazioni Aci, è possibile anche pagare on line, collegandosi ai siti che offrono questo servizio.

Oltre il 1° febbraio
Fermo restando che chi versa in ritardo è soggetto sempre a interessi e sanzioni, va detto che in caso di ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni dalla scadenza, oltre al bollo, è necessario pagare una sanzione pari al 2,5% dell’importo della tassa (misura ridotta dallo scorso anno grazie alle disposizioni contenute nel primo decreto anticrisi – Dl 185/2008). La “penalità” sale al 3% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni, ma in ogni caso entro un anno. Sanzione piena, invece, per chi “sfora” i dodici mesi: 30 per cento.
A parte, gli interessi (al tasso legale dell’1% annuo), che vanno calcolati giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del mancato pagamento e fino al momento della regolarizzazione.
Naturalmente, per beneficiare degli sconti “da ravvedimento”, è necessario provvedere al pagamento di tutte e tre le voci: tassa, sanzione e interessi.

Fonte:nuovofiscooggi.it (Paola Pullella Lucano)
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Conto deposito 2010: quale è il migliore? Confronto fra le offerte


Per depositare e risparmiare denaro e rientrare in possesso del proprio investimento quando si vuole, ogni cittadino dovrebbe affidarsi ad un conto deposito. Ma cos’è un conto deposito? Si tratta di un conto corrente bancario che consente di gestire il proprio risparmio e che garantisce un rendimento più elevato rispetto ad un conto corrente tradizionale.

Il conto deposito risulta essere lo strumento ideale per chi intende far crescere la propria liquidità senza alcun tipo di rischio ed è consigliato perchè offre rendimenti più elevati rispetto ai tradizionali conti correnti bancari e rispetto a investimenti come Bot o Buoni Fruttiferi Postali. Il vantaggio di questi conti è che solitamente non impongono il pagamento di bolli e quindi è possibile anche aprirne più di uno e propongono ai clienti, inoltre, servizi di alimentazione automatica grazie ai quali è possibile impostare automaticamente un trasferimento mensile sul proprio conto.

La prima ad introdurre questo tipo di conto in Italia è stata ING Direct che ha lanciato ContoArancio. Ma oggi la gamma di offerte si è notevolmente ampliata. Per scegliere il miglior conto deposito per le proprie esigenze, è utile confrontare i vari conti in base al tasso offerto, perchè in quanto a garanzia dei depositi essi offrono la medesima garanzia di un deposito effettuato presso un qualunque istituto bancario essendo tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Risultano quindi sicuri i depositi sino a Euro 103.291,38 (in caso di default della banca sarà il fondo a garantire).

Ma il confronto è giusto farlo anche valutando le diverse promozioni che poi ogni istituto offre. Fra i migliori conti oggi disponibili c’è quello offerto da CheBanca e il conto deposito al 2,50%. Il conto deposito di CheBanca (banca retail di Mediobanca) paga in anticipo il 2,50% (rendimento annuale). I soldi sono, comunque, sempre disponibili: se si ha bisogno prima di 3, 6 o 12 mesi (a seconda del periodo scelto), viene comunque riconosciuto per l'intero periodo il tasso base del 1,00%. E' senza costi di gestione, apertura o di chiusura (anche l'imposta di bollo è compresa). Lo si collega a un proprio conto corrente, per poter remunerare la liquidità fino al tasso lordo del 2,50% e non è una promozione.

Per quanto riguarda i rendimenti, se si decide di vincolare le somme per 3, 6, 12 mesi saranno corrisposti in anticipo gli interessi (in vigore fino al 28 febbraio 2010) o sottoscrivere i Pronti Contro Termine (PCT): - 3 mesi: conto deposito 1,50% lordo (1,09% netto); - 6 mesi: 2,00% lordo (1,46% netto); - 12 mesi: 2,50% lordo (1,82% netto) e agli interessi verrà poi applicata la ritenuta fiscale del 27%.

Ing Direct offre il primo conto deposito ad alto rendimento che consente di gestire la propria liquidità a costo zero: 2,50 % per 12 mesi e se porti un amico 2,75 %. L’opzione Arancio+ consente di incrementare il tasso base dal 1,50 % al 2,50 % annuo. Questo tipo di conto è consigliato a chi voglia mettere da parte i propri risparmi in modo sicuro, ottenendo allo stesso tempo un ottimo interesse attivo.

Banca Carige offre un conto di deposito online che promette una tra le migliori remunerazioni sul mercato: 2,50% per 6 mesi. Gli interessi sono liquidati ogni 6 mesi, nessuna spesa, massima sicurezza e semplicità di utilizzo ed è consigliato a chi non vuole rinunciare ad un ottimo rendimento della liquidità e non vuole vincolare il proprio denaro.

Altra offerta è quella di IWBank che arriva a far ottenere il 2,00% netto. In questo caso occorre avere un conto corrente IWBank e un conto ondine. Il conto IWBank può essere aperto gratuitamente. Il denaro deposistato verrà vincolato a scelta del correntista per 90-180-365 giorni (investendo in titoli di stato) ma col vantaggio della tassazione del 12,5% invece del 27%.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Energia, al via lo Sportello per il consumatore


Promosso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas lo Sportello mette a disposizione un call center e una task force di esperti che daranno informazioni, assistenza e riceveranno reclami. Disponibile anche L'Atlante dei diritti, facile guida alle tutele / Scajola: "Strumento utile ai cittadini"

Quante volte vi sarà capitato di ricevere una bolletta della luce sbagliata? E quante volte vi sarà capitato di dover fare file inutili o affrontare attese estenuanti al telefono per segnalare un disservizio o per chiedere un'informazione? Da oggi a tutto ciò c'è una facile soluzione. E' nato lo Sportello per il consumatore di energia elettrica e gas che fornisce una pronta assistenza sulle tutele e sui diritti previsti dall'Autorità per l'energia a favore dei consumatori.

Lo Sportello, presentato oggi a Roma, è promosso dall'Autorità per l'energia e gestito in collaborazione con Acquirente Unico; mette a disposizione un call center (numero verde 800.166.654) e una task force di esperti specializzati nel dare informazioni, ricevere segnalazioni o reclami. Lo Sportello darà inoltre informazioni sui mercati liberalizzati dell'energia e offrirà assistenza per le richiese di Bonus elettrico o Bonus gas; aiuterà a capire come approfittare al meglio delle occasioni di risparmio che saranno offerte, dal prossimo 1° luglio, con l'introduzione dei prezzi biorari per l'energia elettrica e fornirà, infine, chiarimenti sul miglior utilizzo del Trova offerte, strumento già disponibile sul sito internet dell'Autorità che permette di individuare l'offerta più adatta alle proprie esigenze.

E al fianco del cittadino ci sarà anche L'Atlante dei diritti dei consumatori di energia, una facile guida sulle tutele, garanzie e sui diritti previsti dall'insieme delle norme finora stabilite dall'Autorità. L'Atlante è a disposizione delle Associazioni dei consumatori e di tutti i cittadini e potrà essere consultato o scaricato dal sito dell'Autorità www.autorita.energia.it. L'Atlante è diviso in quattro capitoli: il primo spiega come sono strutturati i nuovi mercati dell'energia elettrica e del gas; il secondo illustra tutto ciò che riguarda il settore elettrico, come allacciamenti, attivazioni, contratti, offerte, guasti, sicurezza eccetera; il terzo capitolo è dedicato al settore del gas; il quarto informa invece su tutti i diritti e tutele comuni ai due settori: standard di qualità tecnica o commerciale, reclami, rettifiche delle bollette, qualità e obblighi di trasparenza dei call center degli operatori.

Le iniziative presentate oggi si inseriscono nell'ambito di una collaborazione, ormai collaudata, tra l'Autorità e il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU). E questo è stato il commento del Presidente dell'Autorità, Alessandro Ortis, che ha presentato l'iniziativa: "Fin dalla sua istituzione l'Autorità ha dedicato particolare impegno a una delle sue missioni più importanti, la tutela dei consumatori, disciplinando i principali aspetti dei servizi elettrico o gas e rafforzando progressivamente i diritti di chi paga le bollette. Lo Sportello e l'Atlante - ha aggiunto Ortis - sono strumenti che permettono ai cittadini di sapere di più, per meglio scegliere e farsi valere. Intendiamo così valorizzare ulteriormente il ruolo ed il potere dei consumatori; questo promuove anche una conveniente concorrenza, la competitività delle aziende ed, in definitiva, la competitività complessiva del nostro sistema energetico in termini di economicità, qualità dei servizi e tutela ambientale".

Stefano Saglia, Presidente del CNCU e Sottosegretario allo sviluppo economico, ha dichiarato: "L'impegno del governo nella liberalizzazione dei mercati si concretizza anche nel sostegno alle iniziative promosse dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che sanciscono un ulteriore e fondamentale passo avanti nella tutela e salvaguardia dei diritti dei consumatori. Lo Sportello del consumatore, infatti, agevola la scelta consapevole del proprio fornitore di energia e l'Atlante dei consumatori rappresenta un valido supporto all'azione svolta quotidianamente dalle Associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU".

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Pagamenti: solo un giorno di attesa per i bonifici


L'introduzione della direttiva europea sui servizi dei pagamento (Psd) recepita venerdì 22 gennaio dal Consiglio dei ministri porterà significative novità nel sistema bancario. Prima fra tutte l'ingresso sul mercato dei cosiddetti «istituti di pagamento», soggetti non bancari che al fianco dell'attività commerciale potranno offrire servizi di pagamento, ma anche l'introduzione di regole che favoriranno una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi nei confronti dei clienti e di nuove disposizioni sui tempi di esecuzione dei bonifici.

Su quest'ultimo tema le conseguenze pratiche per banche, imprese e consumatori italiani saranno pressoché immediate. In base agli articoli 20 e 23 del decreto varato dal Governo, la banca del pagatore dovrà accreditare entro la giornata operativa successiva al ricevimento dell'ordine l'importo dell'operazione sul conto della banca del beneficiario. Sarà poi compito di quest'ultima accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente sempre nello stesso giorno lavorativo.

In termini pratici, l'adeguamento alla Psd fa coincidere per il beneficiario data di valuta (dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) e di disponibilità economica (dalla quale il cliente può disporre delle somme accreditate per effettuare altre operazioni) e riduce entrambe a termini di legge a una sola giornata lavorativa rispetto agli oltre 3 giorni impiegati in media fino a questo momento per simili procedure interbancarie.

Resta però da vedere quali saranno gli effettivi tempi di adeguamento degli istituti di credito a una normativa che comporta comunque uno sforzo non indifferente per la revisione delle procedure contabili interne. Le banche, sotto questo aspetto, avranno qualche giorno di tempo in più, dato che la direttiva entrerà in vigore il lunedì successivo al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo stesso decreto offre inoltre la possibilità di estendere a 3 giorni i termini massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, anche se quest'ultimo limite non è del tutto in linea con quanto stabilito dalla direttiva stessa) fino al 1° gennaio 2012.

Per operare in deroga occorrerà tuttavia un accordo fra le parti e saranno presumibilmente le banche interessate a inviare un'informativa ai clienti, che da parte loro potranno esercitare senza oneri il diritto di recesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. A termini di legge, le banche saranno in ogni caso tenute comunicare entro il 30 aprile prossimo ai clienti quali condizioni contrattuali risultino cambiate con le nuove disposizioni.

Il testo approvato il 22 gennaio interviene inoltre a sanare un precedente conflitto creato dal decreto anticrisi 78/2009, che stabiliva nuove norme a decorrere dal 1° novembre 2009 per i giorni di valuta sui pagamenti. Il testo emendato elimina ogni riferimento ai bonifici (che quindi saranno disciplinati dalla sola direttiva europea) e lascia invece invariate le condizioni per assegni circolari e bancari. Per questi, la data di valuta per il beneficiario non potrà superare rispettivamente 1 e 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la disponibilità economica non potrà essere superiore rispettivamente a 4 e 5 giorni (4 giorni per tutti a decorrere dal 1° aprile 2010).

Fonte:ilsole24ore.com (Maximilian Cellino)
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Offerte di lavoro per i giovani 2010: poche e mal pagate. La crisi colpisce sopratutto loro..


La crisi economica dello scorso anno ha avuto ripercussioni su ogni comparto, portando a migliaia di licenziamenti e casse integrazioni, fusioni e chiusure sia di grandi colossi che di piccole realtà, ma ora che la situazione sembra stia, anche se molto lentamente, riassestandosi, chi risente maggiormente degli effetti della crisi sono decisamente i ragazzi.

Il mondo del lavoro per loro sembra essere un mondo in cui bisogna muoversi alla cieca, in cui non ci si sa, perché non si può, orientare. Risultato? Il ministro Brunetta promette 500 euro di bonus a tutti coloro che andranno via di casa, perché le offerte di lavoro per i giovani sono pi che mai minime e mal pagate. Statisticamente, le generazioni nate fra il 1974 e il 1994 hanno assorbito l’intero costo della più grave crisi economica del dopoguerra.

Nell’Ocse, che racchiude le trenta democrazie avanzate del pianeta, si tratta di un record che mette l’Italia al primo posto. Al secondo, un po’ distante, la Spagna. Secondo le stime ufficiali, nota Stefano Scarpetta, capo della divisione Politiche e analisi del lavoro dell’Ocse di Parigi, in Italia nell’ultimo anno tutte le perdite nette di posti (il saldo fra assunzioni e licenziamenti) si concentrano nel bacino degli occupati atipici e temporanei. In quel ‘limbo’ chi ha meno di 35 anni è in netta maggioranza: quasi il 60% della popolazione dei precari è nato dopo il ’74.

Nel confronto poi fra il 2008 e il 2009, emerge la vera emergenza lavoro che tocca i giovani: nella fascia di popolazione di chi ha fra i 15 e i 24 anni, il numero degli occupati è sceso dell’11,6%; in quella fra i 25 e i 34 anni si è ridotto del 5,5%; e fra gli adulti e gli anziani in età lavorativa cambia tutto. Qui le tracce della grande recessione (ancora) non sono evidenti: nella popolazione residente in Italia compresa fra 35 e i 64 anni, il tasso di occupazione è addirittura salito (dello 0,9%) fra il 2008 e il 2009, mentre l’economia crollava quasi del 5%.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Usb 3.0, pronta a partire la porta ultraveloce


Se ne parlava già da diversi mesi, ma solo al Ces 2010, tenutosi al l'inizio di gennaio a Las Vegas, la terza generazione della connessione Usb è diventata realtà e l'ecosistema sta nascendo, con tanto di prodotti già in commercio, pronti per mettere subito alla prova le doti della nuova porta. Che garantisce la compatibilità con le periferiche certificate per l'Usb 2.0 e 1.1, mentre dà il meglio di sé quando collegato ai nuovi dispositivi 3.0. Le prestazioni dichiarate parlano chiaro: velocità pari a 10 volte quella della tecnologia attuale, cioè 4,8 Gbps al posto di 480 Mbps.
Una vera manna per le nuove esigenze d'uso che, tra video in alta definizione, fotografie e file di dimensioni sempre maggiori, necessitano di soluzioni di memorizzazione veloci ed efficienti. L'Usb 3.0 consente di salvare 1 Gb di dati in una trentina di secondi; inoltre, l'architettura è più votata al risparmio energetico perché si "accorge" delle unità connesse e spegne quelle inattive. Le porte forniscono una potenza massima di 900 mA, dunque ricaricano più velocemente le batterie degli apparecchi collegati, e si riconoscono dal colore blu. È stato introdotto un nuovo tipo di connettore, detto Type B, che sarà appannaggio solo dei prodotti certificati Usb 3.0 e si affianca alla porta a cui siamo abituati. Perché tutto funzioni al meglio sono necessari computer e device esterni certificati per il nuovo SuperSpeed Usb. Come per esempio il notebook Hp Envy 15, il primo a integrare alcune porte di terza generazione. Peccato solo che in Italia non sia ancora disponibile, mentre sono in arrivo le schede madri di Gigabyte, Msi e Asus destinate ai desktop. Dispongono di chip di terze parti perché Intel non supporterà ufficialmente questa tecnologia fino al 2011, mentre Amd dovrebbe iniziare ad abbracciarla quest'anno.
E poi c'è la questione del sistema operativo: Windows 7 richiede driver per configurare l'Usb 3.0, mentre Linux lo riconosce dalla versione 2.6.31 del kernel. Western Digital ha già a listino il disco fisso esterno My Book 3.0 (circa 180 dollari per 1 Tb), così come Buffalo: entrambi sono provvisti di scheda Pci Express per garantire la connettività. A questi si aggiungeranno a breve i modelli di LaCie, Seagate e Iomega. I dischi fissi sono i primi ad abbracciare le potenzialità del nuovo standard, che però offre benefici anche per il collegamento di fotocamere e videocamere digitali e player multimediali.

Fonte:ilsole24ore.com (Luca Figini)
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Risparmio energetico al bivio: bonus del 55% o altri incentivi


La detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili non è fruibile insieme con aiuti diversi
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi. Va da sé l’impossibilità di cumulare il bonus fiscale con le agevolazioni previste dalla legge 23/2002 della Regione Piemonte, destinate appunto a promuovere le iniziative dirette alla “sostenibilità” del patrimonio edilizio piemontese.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio, rispondendo a un quesito dell’Amministrazione regionale.

L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli hanno dato vita a varie forme di agevolazioni per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.
Un’attività legislativa intensa che in qualche modo ha contribuito al mutamento del quadro normativo nazionale. In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti (decreto ministeriale 19 febbraio 2007, articolo 10, comma 2) all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni (decreto legislativo 115/2008).
Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica.

Nel documento di prassi si fa riferimento, in particolare, al punto in cui si dice che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. Si tratta dell’articolo 6, comma 3 del Dlgs 115/2008 ed è la disposizione chiamata in causa dalla stessa Amministrazione regionale proprio per la parte che contiene la deroga.
In sostanza, gli incentivi messi a disposizione dalla legge “piemontese”, non essendo erogati in conto capitale e non potendo ridurre l’entità dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione, rientrerebbero nelle eccezioni.

A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati). Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.

Fonte:nuovofiscooggi.it (Paola Pullella Lucano)
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Fmi rialza stime Italia Pil 2010 +1%


Il Fondo Monetario Internazionale rialza le stime di crescita per l'Italia. Per quest'anno il Fondo prevede un pil in crescita dell'1%, ovvero 0,8 punti percentuali in più rispetto alle ultime previsioni ufficiali. Per il 2011 la stima è di una crescita dell'1,3% (+0,6 punti rispetto a ottobre). E' quanto stima il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) nell'aggiornamento del World Economic Outlook.

La crescita italiana 2010 è in linea con quella di Eurolandia, che il Fmi stima crescere quest'anno dell'1,0% e il prossimo dell'1,6%. All'interno dell'area euro, il Fondo prevede per la Germania un'espansione del pil dell'1,5% quest'anno e dell'1,9% il prossimo (rispettivamente +1,2 e +0,4 punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni), mentre il pil francese segnerà un +1,4% nel 2010 e un +1,7% nel 2011 (+0,5 e -0,1 punti percentuali rispetto a ottobre). La Spagna sarà invece il fanalino di coda: l'economia è prevista contrarsi dello 0,6% quest'anno per poi salire il prossimo dello 0,9%. All'interno del Vecchio Continente, il Fondo prevede per il Regno Unito un pil in progresso dell'1,3% e per il 2011 del 2,07% (+0,4 e +0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti stime di ottobre).

L'economia mondiale si espanderà nel 2010 del 3,9% e nel 2011 del 4,3%. Rispetto allo scorso ottobre, le stime di crescita mondiali sono state riviste al rialzo di 0,8 punti percentuali per quest'anno e di 0,1 punti percentuali per il prossimo.

PIL USA 2010 +2,7%, EUROLANDIA +1,0%, VOLA LA CINA +10%
Il pil americano crescerà nel 2010 del 2,7% e nel 2011 del 2,4%. Più debole l'area euro: quest'anno il pil salirà dell'1%, mentre il prossimo dell'1,6%. Il Fondo Monetario Internazionale stima per le economie avanzate una crescita del 2,1% nel 2010 e del 2,4% nel 2011. La Cina è prevista espandersi del 10% quest'anno e del 9,7% il prossimo. Le stime relative a Eurolandia sono state riviste al rialzo sia per il 2010 (+0,7 punti percentuali rispetto a ottobre) sia per il 2011 (+0,3 punti percentuali).

RIPRESA A VARIE VELOCITA'
La ripresa economica mondialeprocede a varie velocita': le condizioni finanziarie sonomigliorate ma restano sfide e importanti rischi per l'outlook. 'Ci sono ancora significativi rischi per l'outlook. Il rischio al ribasso per l'economia e' legato a un ritiro prematuro delle politiche di stimolo messe in atto che potrebbe mettere a rischio la crescita'. A questo si aggiungono i rischi legati al peggioramento dei bilanci e a un aumento del tasso di disoccupazione. 'I rischi al rialzo per l'economia sono invece legati a un ritorno della fiducia e a una riduzione dell'incertezza che potrebbero portare a un miglioramento sui mercati finanziari e a una ripresa piu' forte del previsto del commercio e della domanda privata'.

Fonte:ansa.it
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Trasferimento tecnologico e creazione di nuove imprese hi-tech: 12,5 milioni per le aree sottoutilizzate


Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove progetti per il trasferimento tecnologico e per la creazione di nuove imprese hi-tech nelle aree sottoutilizzate. Le risorse a disposizione sono pari a 12,5 milioni di euro.

“Con questa iniziativa”, ha detto il ministro Scajola, “il Governo intende porre un altro tassello a favore del tessuto delle piccole e medie imprese al fine di favorire processi e progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica in aree del Paese più svantaggiate creando in tal modo non solo un significativo volano imprenditoriale con contenuti avanzati, ma stimolando anche la formazione di nuova occupazione qualificata”.

“A tal fine”, - ha aggiunto Scajola - “riteniamo particolarmente efficace il coinvolgimento, oltre che delle Università e dei centri di ricerca specializzati sulle tecnologie da trasferire, anche delle Associazioni imprenditoriali che hanno forti legami con il territorio e sono in grado di intercettare al meglio i bisogni di innovazione delle filiere produttive”.

Al bando del Ministero dello Sviluppo Economico potranno partecipare cordate composte da Università, Centri di ricerca pubblici, associazioni imprenditoriali ed altre strutture no-profit attive nel settore della promozione dell'innovazione e della creazione di impresa hi-tech.

Per ciascun progetto selezionato saranno messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50% delle spese ammissibili finalizzate alla realizzazione di attività di marketing, diffusione e dimostrazione delle tecnologie da trasferire alle PMI. I progetti dovranno avere un importo complessivo compreso tra uno e due milioni di euro e una durata massima di 24 mesi.

Inoltre, con l’obiettivo di specializzare l’offerta dei servizi nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, i progetti dovranno essere focalizzati sulle seguenti dieci aree tecnologiche: materiali avanzati, micro e nanotecnologie; tecnologie chimiche e separative; biotecnologie; tecnologie meccaniche e della produzione industriale; tecnologie per l’automazione e sensoristica; tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; tecnologie per l’informatica e le telecomunicazioni; tecnologie organizzativo-gestionali; tecnologie ambientali; tecnologie energetiche.

Le domande potranno essere presentate entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma RIDITT-Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall'IPI-Istituto per la Promozione Industriale.

Fonte:blog.pmi.it (Ml)
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Cassazione: via libera a mutui e prestiti fatti tra amici


La quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 2404/2010) ha dato il via libera al prestito tra amici. Non è esercizio abusivo del credito. La pronuncia chiarisce la portata dell'art. 132 del D.lgs. 385/1993 e richiama l'art. 106 dello stesso decreto per precisare cosa debba intendersi per attività finanziaria. In essa vi rientra sicuramente l'erogazione di prestiti e finanziamenti ma, annotano i supremi giudici, per integrare questa fattispecie di reato è necessario che l'attività sia svolta nei confronti del pubblico e non si tratti quindi di una erogazione fatta in via occasionale. Non è dunque reato fare un mutuo ad un amico. A nulla rileva poi la misura del prestito scrive la Corte. Non è questione di "quantità". Ciò che rileva ai fini penali è che vi sia un'attività rivolta a un numero indeterminato di persone.

Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
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Banche/Adusbef: loro responsabili della crisi. Ora tassa sugli utili


Azione, reazione. Crisi, rimedi. Al centro le banche. E i loro utili giudicati «spropositati e ingiusti». Qualcosa, allora, deve essere fatto. Come negli Usa anche in Italia saranno gli istituti di credito a rimediare ai costi del crack finanziario. Con una tassazione straordinaria forfettaria del 20% sul netto guadagnato. Questa è la proposta di Elio Lannutti di Adusbef e Rosario Trefiletti di Federconsumatori. Nella nota si legge che «l’Europa e soprattutto l’Italia devono fare tesoro della proposte americane per istituire la Financial crisis responsibility fee, ossia la tassa sulle responsabilità della crisi finanziaria». Un’imposta sugli utili, in altre parole. «Si deve istituire – continuano - un commisurata ad almeno il 20% del netto conseguito dalle 10 principali banche nel 2009. E per ottenere ciò che serve, c’è bisogno di un prelievo straordinario di circa 2 miliardi di euro. Tutto questo sarà necessario per costituzione un fondo straordinario per gli ammortizzatori sociali». Per chi ha perso il lavoro o per le pensioni, ad esempio. In realtà, c’è anche spazio per le critiche: «mentre il Paese andava a rotoli e le famiglie con subivano la più odiosa delle speculazioni (il riferimento è al mancato controllo dei prezzi, dopo l’introduzione della moneta unica, ndr), i banchieri hanno festeggiato. Hanno racimolato utili su utili. Hanno continuato a guadagnare, in un sistema protetto da Bankitalia al riparo da corrette regole di concorrenza e trasparenza». Un attacco durissimo. Qualche numero: gli utili delle banche italiane negli ultimi sette anni (dal 2002 al 2009) sono pari a 121,214 miliardi di euro. Una tassa consentirebbe di respirare. «Come come Stati Uniti d’America, anche qui – proseguono Lannutti e Trefiletti – i costi diretti e indiretti sulla crisi devono essere messi a carico delle banche con una tassazione straordinaria forfetaria. E per noi il 20% è la percentuale più equa. D’altra parte, se l’ha fatto Barack Obama, perché non si può fare anche da noi?». Yes, we can, sembrano dire Adusbef e Federconsumatori. Ma sarà davvero così?

Fonte:bassitassi.com (moreno)
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Incentivi per consulenze specialistiche nell’ambito del programma ARCO


E’ stato di recente emanato un avviso pubblico che finanzia servizi di assistenza tecnica/consulenza specialistica alle imprese.

In particolare, la misura, presente nell'ambito del Programma AR.CO., finanziata dal Ministero del Lavoro e realizzata da Italia Lavoro S.p.A, prevede contributi per le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (art. 5 L. 443/85), in forma singola o associata (consorzi) e quelle del settore Commercio (turismo) iscritte al registro imprese della CCIAA.

Potranno presentare domanda le sole imprese che rientrano nei codici Ateco segnalati nella Tabella 1 - Codici Ateco allegata al bando e che hanno sede operativa nei comuni individuati nella Tabella 2 - Comuni ammessi.

L’Avviso intende promuovere e sostenere interventi di assistenza tecnica alle imprese, da realizzare a cura di singoli professionisti o società di consulenza che dovranno essere indicati dall’impresa richiedente già in fase di presentazione della domanda.

In particolare l’avviso finanzia consulenze specialistiche straordinarie e della durata massima di 3 mesi. Non sono ritenuti ammissibili i costi sostenuti per consulenze continuative o periodiche o quelli di ordinaria gestione aziendale (es. costi per consulenza fiscale, legale e pubblicità).

Ogni impresa potrà richiedere fino ad un importo massimo del 75% del valore della consulenza al netto dell’Iva, fino a un massimo di 5 mila euro.

L’ammissibilità a contributo è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo di 7/12.

Capacità di accrescimento della competitività dell’impresa e attinenza del servizio individuato al fabbisogno interno.
Coerenza tra il profilo professionale del consulente incaricato e/o società incaricata e il servizio individuato.
Congruità del valore della consulenza rispetto all’attività prevista, alla durata e al soggetto incaricato.
Potenziali ricadute occupazionali e/o miglioramento dell’occupabilità del personale interno.

L’erogazione del contributo avverrà, in un’unica tranche entro 120 giorni dall’invio della documentazione contabile (fatture quietanzate e relazione finale sull’assistenza tecnica e/o consulenza specialistica sottoscritta dal consulente o dalla società di consulenza e dall’impresa stessa), comprovante che la consulenza sia stata correttamente effettuata.

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente in maniera telematica on line sulsito www.arco.italialavoro.it a partire e dalle ore 10 dell'01/02/2010 e non oltre il 30/06/2010. Si ricorda che il finanziamento è a sportello e, dunque, sarà utile presentare domanda il prima possibile.

Le risorse nazionali destinate alla Puglia per questa tipologia di azione ammontano a 388.500 Euro. Per la Puglia potranno beneficiare le aziende che hanno sede:
Provincia di Lecce: tutti i Comuni.
Provincia di Taranto:Taranto, Ginosa, Castellaneta, Martina Franca, Crispiano, Massafra e Mottola;
Provincia di Brindisi: Ostini, Costernino, Ceglie Messapica;
Provincia di Bari: Noci, Alberobello e Locorotondo;
Provincia di Foggia: tutti i Comuni facenti parte del Parco del Gargano e del Parco dei Monti Dauni.

Visualizza la scheda di sintesi Avviso per assistenza tecnica alle imprese

Per maggiori informazioni: www.arco.italialavoro.it.

Fonte:spazioimpresa.biz
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Bonus da 50 euro per pc e banda larga


Nel pacchetto di misure per lo sviluppo spunta il bonus internet per le famiglie. Nelle bozze in circolazione si parla di un incentivo pari a 50 euro per l'acquisto di un nuovo pc in abbinamento con un collegamento internet a banda larga. Il bonus salirebbe a 70 euro per le categorie disagiate. Sulle cifre definitive e la relativa copertura sono ancora in corso le ultime valutazioni, ma il varo dell'agevolazione sarebbe certo, stando anche alle dichiarazioni con cui Fabrizio Cicchitto ha aperto ieri il convegno sulla banda larga organizzato a Roma dalla Fondazione Riformismo & Libertà.

«È in preparazione proprio in questi giorni un provvedimento che darà un incentivo a tutti coloro che non hanno ancora internet» dice il capogruppo del Pdl alla Camera, spiegando che il bonus accompagnerebbe «il progetto di e-government del ministro Renato Brunetta».

Proprio il ministro per la Pa e l'innovazione, Renato Brunetta, avrebbe proposto negli ultimi giorni di inserire il bonus per computer e banda larga, inizialmente destinato al decreto sviluppo del ministro Scajola, come emendamento al Dl milleproroghe in esame al Senato. Ipotesi apertissima: il termine per gli emendamenti dei senatori è fissato per lunedì ma le proposte del governo potranno arrivare anche nel proseguio dell'iter.

Per gli incentivi ai consumi e ai settori industriali si ragiona su un doppio binario: una serie di misure nel decreto Scajola, il resto nel testo che vede come relatore il senatore del Pdl Lucio Malan. Per quanto riguarda il nuovo decreto, il varo potrebbe arrivare nel consiglio dei ministri straordinario in programma a Reggio Calabria il 28 gennaio oppure nella prima parte di febbraio. Il menu degli interventi in cantiere – tra decreto Scajola e opzione milleproroghe – è amplissimo: in primis incentivi alle auto ecologiche, elettrodomestici ad alta efficienza (abbinati all'acquisto della prima casa), ma anche macchine agricole ed utensili. Per le imprese si punta a un bonus fiscale per l'acquisto di software gestionali che migliorino i processi aziendali (costo stimato in 80 milioni).

Su tutto c'è ovviamente l'incognita delle coperture. Il ministero dello Sviluppo economico ragiona su un intervento complessivo da 1-1,2 miliardi ma le risorse su cui i tecnici del Tesoro avrebbero mostrato apertura sarebbero di molto inferiori. Trecento milioni la prima indiscrezione, mentre inizia ora a ipotizzarsi una disponibilità leggermente più elevata: 500 milioni, divisi all'incirca in parti uguali tra auto e altri settori industriali. Un pacchetto più oneroso richiederebbe un impegno da parte del ministero dello Sviluppo per reperire risorse nel bilancio dello stesso dicastero.

Scenari ancora aperti. Così come, sulla banda larga, si continua a discutere della sorte dei fondi per la riduzione del «digital divide» nelle aree disagiate. Da mesi, ormai, è fermo al Cipe un finanziamento a valere sulle risorse Fas che può arrivare, ai sensi di legge, «fino a 800 milioni». Per accelerare l'iter una prima tranche, relativa al triennio 2010-2012, potrebbe confluire, mantenendo la copertura originaria, nel decreto Scajola.

Le imprese di tlc premono per sbloccare subito i fondi, magari nella riunione del Cipe in programma a febbraio: «Dipende dal ministro Tremonti» ha commentato ieri il viceministro allo Sviluppo con delega alle comunicazioni, Paolo Romani.

Fonte:ilsole24ore.com (C.Fo.)
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Assicurazioni. Infortuni domestici, pagamento in scadenza il 1° febbraio


Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: scade il 1° febbraio il termine per il pagamento dell'assicurazione, che riconosce e tutela il lavoro domestico. L'obbligo di assicurarsi vale per chi ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, svolge attività domestica non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, e non svolge altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. L'importo annuale è di 12,91 euro, da pagare all'INAIL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 euro e se appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro. Per informazioni, ci si può rivolgere al numero verde Inail 803.164.

Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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