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News Finanziarie 4° invio Novembre_2011

News e Fax > Archivio 2011 > Novembre 2011

Elenco news :

Governo, imprese e lavoratori uniti contro la crisi

Bonus ricerca, istruzioni per l’uso

Codacons: no al prospettato aumento dell'IVA. Sarebbe un vero "colpo di grazia"

PEC, se l’attività è in fallimento non vi è l’obbligatorietà

Obbligazioni e crisi: perdite alte ma conviene non vendere se possibile

Energia; Fino a 2,5 mln per le pmi del Mezzogiorno

Acquistare i farmaci online, troppi rischi

Acconto Irpef Novembre 2011 più basso: novità e come funziona. Regole per pagamenti


Il ministro Clini: proroga per il 55%

Il datore di lavoro non può obbligare al part-time senza consenso

Fondo di garanzia delle PMI, nuove condizioni di ammissibilità

Rc Auto; Adoc: aumenti vergognosi. Serve riforma del bonus malus

Gestione Separata INPS: dal 2012 scatta l’aumento dell’1%

Cassazione: nella compravendita di autoveicoli è competente il foro del consumatore in caso di controversia tra acquirente e concessionario


Bot: comprare senza commissioni. Btp-Day il 28 Novembre e 12 Dicembre. Banche aderenti e regole

Autotrasporto; Sgravi per chi assume i padroncini

Nuove regole per l’esenzione del ticket sanitario

App mobili: Apple domina il mercato e controlla il 90% della spesa. Android insegue, ma da lontano

Srl: interpretazione su trasferimento quote e nuovo schema di bilancio semplificato

Mutui, Adiconsum: meno 33% di richieste


Ex minimi: attenzione al principio di competenza

Monti: limite uso contante a 300 euro. Ma costi più bassi carte di credito

Edilizia; Per agevolazione su contributi, soglia 40 ore

Indagine eBay: Natale 'last minute online', 61% italiani inizierà farà regali solo a dicembre inoltrato

Immobili fantasma: l’Agenzia del Territorio aggiorna i dati catastali

FARO Assicurazioni in liquidazione, cosa fare se si è assicurati con loro?

Contratti di leasing, comunicazione al 31 gennaio 2012

Governo, imprese e lavoratori uniti contro la crisi

Il Governo Berlusconi è crollato in modo quasi ironico, con i media nazionali e internazionali che ne trasmettevano gli ultimi imbarazzanti istanti di vita, i festeggiamenti di tanti italiani sotto alle finestre del Quirinale, spread sempre più alti e indici di Borsa a picco.
E’ così che doveva andare, forse per l’inviolabile principio che in economia c’è un inizio ed una fine per ogni cosa. Le borse per il momento non hanno beneficiato dell’effetto Monti ma occorre aspettare le prime riforme.

Certamente bisogna fare in fretta e soprattutto bisogna essere uniti: non lacrime e sangue ma sacrifici, cui siamo tutti chiamati: governo, imprese e lavoratori dipendenti.

Per prima cosa il governo Monti dia un taglio agli insostenibili costi della politica quindi adotti comportamenti volti a contenere al massimo la spesa pubblica, promuova la crescita con le riforme strutturali e abbatta il debito pubblico.

Attenzione, qui non stiamo parlando di tagliare investimenti o parte dei servizi rivolti ai cittadini ma piuttosto individuare e sterilizzare le spese della casta.
Quindi, si provveda a rendere il Bilancio dello Stato accessibile e comprensibile a tutti: è importante che qualunque cittadino, di ogni ceto sociale e livello culturale, possa comprendere in qualunque momento qual è la situazione economica e finanziaria dello Stato.

Le imprese, ora più che mai, devono dare il massimo investendo in formazione, in ricerca e sviluppo e aprendosi ai capitali stranieri. Siglare contratti di rete, associarsi con altre aziende per perseguire un obiettivo unico, fare partecipare i lavoratori dipendenti agli utili d’esercizio e soprattutto mettersi in gioco.

Anche i lavoratori dipendenti hanno un importante ruolo in questo contesto ed è quello di contribuire alla produttività dell’impresa per cui lavorano. E’ necessario che maturino un senso di appartenenza all’azienda e di responsabilità per i risultati conseguiti (anche quando l’azienda non sembra meritarlo) poiché successi e fallimenti sono sicuramente imputabili alle politiche d’impresa ma anche i lavoratori dipendenti, in un certo senso, ne sono responsabili.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Bonus ricerca, istruzioni per l’uso


Possono essere ammesse al beneficio - riconosciuto anche alle imprese che si costituiscono o intraprendono l’attività a partire dal 14 maggio 2011 - le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; resta invece esclusa dall’ambito applicativo della misura la ricerca svolta direttamente dall’impresa. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, modalità e termini di fruizione, nella circolare n. 51/E dell’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni sul bonus ricerca istituito dal D.L. Sviluppo.Il D.L. Sviluppo ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare le imprese ad effettuare investimenti in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 90% della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Le imprese beneficiarie

Beneficiarie del credito di imposta sono le “imprese che finanziano progetti di ricerca” realizzati da Università ovvero enti pubblici di ricerca. Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato a tutte le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni aziendali, settore economico e regime contabile adottato - effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca.

In assenza di un’espressa esclusione normativa, possono fruire dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Nessuna condizione è posta con riguardo alla data di inizio dell’attività di impresa: possono, quindi, fruire dell’agevolazione anche le imprese che si costituiscono o intraprendono l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011).

Le strutture finanziabili

Il credito di imposta è destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca “in Università ovvero enti pubblici di ricerca”. Possono essere poi individuate “altre strutture finanziabili”, cioè ulteriori strutture alle quali le imprese possono commissionare progetti di ricerca al fine di accedere al beneficio fiscale.

Ai fini dell’accesso al credito di imposta, pertanto, le imprese dovranno verificare che la struttura di cui intendono finanziare il progetto di ricerca abbia le caratteristiche per rientrare in una delle categorie indicate dal D.L. Sviluppo:

1) Università, statali e non statali, e Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) enti pubblici di ricerca;

3) Agenzia Spaziale Italiana (ASI);

4) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

5) “organismi di ricerca”,

oppure eventualmente individuate nel decreto, qualora venga emanato.

La ricerca agevolabile

Il bonus è destinato alle imprese che “finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca”: l’Agenzia ritiene che l’accesso al beneficio non sia limitato ad una determinata tipologia di ricerca (“ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”).

Il documento di prassi considera come ammissibili al beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una o più delle categorie di ricerca richiamate, purché svolte su commissione dalle Università o dagli enti pubblici di ricerca; resta pertanto esclusa dall’ambito applicativo della misura la ricerca svolta direttamente dall’impresa (c.d.“ricerca interna”).

La tipologia di investimenti

La norma non individua analiticamente le tipologie di investimento agevolabili né le spese ammissibili. Tuttavia, sulla base del dato letterale, sono da ritenere escluse dagli investimenti agevolabili, in ogni caso, le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa stessa compartecipa.

Per quanto riguarda l’individuazione dei costi ammissibili, in considerazione delle analogie riscontrabili tra il nuovo bonus e la disciplina relativa alla precedente versione del credito di imposta per la ricerca, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile mutuare, in questa sede, le soluzioni interpretative adottate, in particolare, con riferimento ai costi di ricerca “riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca”. In particolare:

- i costi relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati ammissibili, “nella misura congrua e pertinente”, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”;

- i costi ammissibili devono rispettare anche il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR.

In considerazione, infine, della natura automatica dell’incentivo - che non prevede la valutazione preventiva del progetto di ricerca commissionato - è necessario che le imprese beneficiarie conservino tutta la documentazione, sia amministrativa sia contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute.

Momento di effettuazione degli investimenti

Sotto il profilo temporale, il credito di imposta spetta per “gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012”.

Per quanto attiene all’individuazione del momento di realizzazione dell’investimento, si ritiene che, trattandosi di ricerca “commissionata” a soggetti esterni, le relative spese siano da considerare sostenute alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Inoltre, il riferimento esplicito agli investimenti “realizzati” a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 non escluda, di per sé, l’ammissibilità di investimenti in progetti di ricerca che risultino avviati in data anteriore al predetto periodo di applicazione dell’agevolazione. In tal caso, l’agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo individuato dalla norma.

Sono, pertanto, agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in cui sono stati avviati i relativi progetti.

Misura del credito di imposta

L’importo del credito di imposta spettante, in riferimento a ciascun periodo di imposta agevolabile, è pari al 90% della quota di investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti.

In sostanza, per ciascuno dei periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, il credito di imposta è pari al 90% della differenza tra:

- gli investimenti in ricerca commissionata ad Università ed altri enti o strutture “finanziabili”, effettuati nel periodo di imposta agevolato;

- la media aritmetica degli investimenti in ricerca effettuati nei tre periodi di riferimento.

Modalità di utilizzo

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, con esclusione delle seguenti tipologie di versamento:

1. contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

2. contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

3. premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ;

4. altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con i Ministri competenti per settore;

5. credito di imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. Nota beneAi fini del concreto utilizzo del credito in compensazione, con la risoluzione n. 88/E/2011 è stato istituito il codice tributo 6835 - Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da indicare nel modello di versamento F24. Cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 13 settembre 2011. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolabili.

L’importo del credito va indicato nel quadro RU, unitamente all’ammontare degli investimenti realizzati complessivamente nel periodo di riferimento e all’importo degli stessi che costituisce eccedenza rispetto alla media.

Resta fermo l’obbligo di indicare il credito anche nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale lo stesso viene utilizzato in compensazione.

Il credito non soggiace al limite annuale di utilizzo ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007: l’importo maturato può essere quindi fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250.000 euro.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Non sono previsti specifici limiti alla possibilità di cumulare il credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni. Le imprese interessate, pertanto, potranno cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi a fronte della medesima tipologia di spese in ricerca, salvo che le norme disciplinanti tali agevolazioni dispongano diversamente.

Resta fermo il rispetto del limite in base al quale l’importo risultante dal cumulo dei benefici non deve risultare superiore ai costi sostenuti.

(Circolare Agenzia delle Entrate 28/11/2011, n. 51/E)

Fonte:ipsoa.it
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Codacons: no al prospettato aumento dell'IVA. Sarebbe un vero "colpo di grazia"


L'ipotizzato ulteriore aumento dell'IVA potrebbe trasformarsi in un vero e proprio colpo di grazia per un terzo delle famiglie italiane. E' quanto afferma il Codacons spiegando che la misura andrebbe a gravare su quelle famiglie che, secondo i dati Istat, non sono in grado di "sostenere una spesa aggiuntiva di 800 euro o una settimana di ferie". Se davvero si dovesse aumentare l'Iva dal 21 al 23% ciò comporterebbe un incremento per la famiglia media ISTAT da 2,5 componenti pari a 352 Euro, senza contare poi gli arrotondamenti dei prezzi. Una famiglia di tre persone avrebbe invece un costo annuale aggiuntivo di 418 Euro. In sostanza, spiega Codacons, "l'impatto sull'inflazione, in assenza di speculazioni, sarebbe pari allo 0,78%, che sommandosi all'aumento dello 0,64% già verificatosi per via del precedente rialzo dell'Iva, determinerebbe un impatto complessivo sui prezzi dell' 1,42%". L'associazione dei consumatori chiede quindi che si proceda a risanare i conti pubblici attraverso una patrimoniale e attraverso la cancellazione della legge mancia "che regala ai politici 150 milioni di euro da spendere come preferiscono". A queste misure andrebbe aggiunto anche il ripristino del contributo di solidarietà previsto nella prima bozza della manovra di agosto.

Fonte:studiocataldi.it (N.R.)
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PEC, se l’attività è in fallimento non vi è l’obbligatorietà


Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha introdotto l’obbligatorietà dell’attivazione e della comunicazione al Registro delle Imprese di una casella di posta elettronica certificata entro il 29 novembre. Scadenza da poco prorogata a fine anno.

Da tale obbligo, però, sono esentate le imprese in fallimento che potranno comunque farne richiesta (è il curatore che dovrà interessarsene) rivolgendosi alla Camera di Commercio di competenza.

Lo ha chiarito il ministero rispondendo ai dubbi sollevati nei giorni scorsi se la responsabilità fosse del curatore oppure del legale rappresentante e si vi fosse obbligatorietà per le società in liquidazione.

Effettivamente, la circolare dello Sviluppo economico 3645/C del 3 novembre prevedeva che anche in questo caso vi fosse l’obbligatorietà.

Nella specifica rilasciata dal ministero si legge: “nel caso di concordati liquidatori nella fase post-omologa, atteso che in questi casi la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetterà a quest'ultimo, ferma restando la possibilità, per lo stesso (...), di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.

Anche per i concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatori o in prosecuzione dell'attività vale lo stesso principio. In questo caso la comunicazione spetta al legale rappresentante della società “che potrà indicare un autonomo indirizzo di posta certificata”.

Giulia Pusterla, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega al diritto fallimentare esprime soddisfazione per la decisione: “Siamo riconoscenti al Ministero – spiega – per questa interpretazione. In effetti, è difficile immaginare che i curatori adempiano in tutti i casi alla trasmissione della Pec. Senza l'intervento del Ministero, le Camere di commercio sarebbero state costrette a irrogare le sanzioni previste, nei casi di inadempienza”.

Fonte:i-dome.com
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Obbligazioni e crisi: perdite alte ma conviene non vendere se possibile


Chi possiede nel proprio portafoglio di investimento obbligazioni bancarie ed è andato incontro a perdite nell’ultimo periodo a causa della forte crisi economica, farebbe bene a portare ancora un po’ di pazienza e non farsi prendere dalla voglia di vendere. Oggi non conviene.

Registrano forti tensioni le obbligazioni bancarie, vale a dire sui prestiti di quegli istituti che sono tra i maggiori investitori in Btp, tanto che il Financial Times ha fatto notare che le quotazioni delle emissioni di Unicredit sono scese tanto da trattare a un livello implicito di rating molto inferiore a quella A2 (voto di affidabilità) che oggi viene assegnata da Moody's all’istituto.

Antonio Mauceri, amministratore delegato di Augustum Opus sim, ha spiegato che “I primi grossi movimenti si sono visti qualche settimana fa sui titoli subordinati, quelli che offrono meno garanzie in caso di fallimento della banca. Ma oggi tocca anche ai senior, quelli più sicuri. E in particolare sono molto venduti i più brevi, quelli con scadenza intorno all'anno”.

La corsa alla vendita riguarda quei bond che, proprio perché vicini alla scadenza (tutti i bond rimborsano a 100) quotano 95-96 e quindi limitano le eventuali perdite in conto capitale di chi vende ora. La corsa alla vendita, però, oggi non giova per la differenza tra quotazioni in acquisto e in vendita e dipende, inoltre da banca a banca e da cliente a cliente, soggetto, dunque, a condizioni e rendimenti diversi.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Energia; Fino a 2,5 mln per le pmi del Mezzogiorno


Garanzie fino a 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno attraverso una prenotazione dei fondi. E' questa la principale novità che riguarda le imprese interessate ad accedere al fondi di garanzia previsto dalla legge 662/96. In particolare, l'innalzamento della soglia massima di garanzia concedibile per impresa da 1,5 milioni a 2,5 milioni di euro riguarda le pmi del Mezzogiorno in grado di accedere alle riserve di fondi del «Programma operativo nazionale Fesr - Ricerca e competitività 2007-2013» (Pon R&C) e del «Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico» (Poi Energia). Oltre all'innalzamento della garanzia, le pmi interessate potranno prenotare i fondi tramite l'invio di una richiesta via fax al gestore, compilando l'apposita modulistica e allegando la prevista documentazione. La modifica interessa i territori delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Per accedere alle riserve, le pmi non devono essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal ministero dello sviluppo economico, a eccezione di quelli derivanti da rinunce.

La riserva Pon R&C
La riserva Pon R&C è finalizzata agli interventi a favore delle pmi le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza. La riserva è destinata a coprire gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni dalla data di ammissione, all'intervento del Fondo. La riserva finanzia anche le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate.

La riserva Poi Energia
I finanziamenti sono finalizzati agli interventi a favore delle pmi le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza. Possono coprire progetti di investimento in fonti rinnovabili, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti con una potenza superiore a 1 MW, nonché progetti finalizzati alla produzione di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammissibili anche i finanziamenti concessi a fronte di programmi riguardanti la realizzazione di impianti di prospezione, estrazione e utilizzo del calore derivante da fonte geotermica. Rientrano infine i finanziamenti concessi a fronte di programmi di investimento riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Fonte: ItaliaOggi
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Acquistare i farmaci online, troppi rischi


Vendere farmaci online è illegale, ma molti siti lo fanno. Dalla nostra inchiesta emergono dati preoccupanti: la qualità dei prodotti è scarsa. Non si risparmia e, alla fine, c’è anche il rischio di ritrovarsi a mani vuote.
Potrebbero essere pericolosi
Cosa succede a chi che cerca di acquistare farmaci nel web e in che tipo di medicinali incappa? Per rispondere a queste domande, in collaborazione con il “Q-tech Research and Study Centre” dell’Università di Brescia, abbiamo fatto 64 prove d’acquisto online di un farmaco a base di fluoxetina. Si tratta del generico del Prozac, un noto antidepressivo che agisce sul sistema nervoso centrale e la cui somministrazione deve avvenire sotto il controllo di un medico. È illegale venderlo senza ricetta del medico. Preoccupano i risultati delle analisi chimiche effettuate sulle pillole acquistate sul web, in particolare per la presenza di impurezze, oltre che di solventi e metalli inattesi (seppure in tracce).

Acquisto senza garanzie
I siti che vendono farmaci puntano su confidenzialità, rispetto della privacy, prezzi più bassi, qualità del prodotto, spedizione con tracciabilità, consegna in pochi giorni. Alcuni con spudoratezza rassicurano circa la legalità dell’acquisto di farmaci online e la possibilità di evitare il “filtro” del medico. Sono slogan che non resistono alla prova dei fatti. La nostra inchiesta dimostra che è un tipo di acquisto che offre zero garanzie. E che potremmo rimetterci soldi e salute. I farmaci venduti online sono risultati quattro volte più cari rispetto alla farmacia e di scarsa qualità. La possibilità che, dopo avere pagato, non arrivi niente è altissima (31%).

Trova il farmaco meno caro
Anche sui farmaci si può risparmiare. Consulta la nostra banca dati per scoprire qual è il medicinale che costa meno fra quelli che hanno lo stesso principio attivo.

Fonte:altroconsumo.it
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Acconto Irpef Novembre 2011 più basso: novità e come funziona. Regole per pagamenti


Boccata d’ossigeno per Natale per gli italiani chiamati a pagare l’acconto Irpef che si riduce dal 99 all’82% da pagare al 30 novembre. Il decreto che riduce l'acconto da versare a fine novembre, il primo firmato dal Premier, Mario Monti, lascerà infatti nelle tasche dei contribuenti italiani poco più di 3 miliardi, secondo la Cgia, più o meno 400 euro in media a testa che però dovranno comunque essere restituiti l'anno prossimo a giugno, con il saldo finale dell'Irpef.

Oggi però questo risparmio serve moltissimo a tutti. Soddisfatta Rete Imprese Italia secondo la quale la decisione “permette alle numerose imprese personali, la cui situazione economica è peggiorata nel corso del 2011, di non anticipare tributi che potrebbero risultare non dovuti”.

Secondo Coldiretti, poi, il risparmio sull'acconto Irpef è sufficiente per coprire le spese della tavola a Natale per la quale gli italiani spenderanno poco meno di 3 miliardi di euro. E Cgia calcola che saranno poco più di 7,2 milioni i contribuenti interessati dalla riduzione dell'acconto con un risparmio medio di 404 euro. I contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% avranno un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell'82% e se è stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d'imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Il ministro Clini: proroga per il 55%


«Prendo un impegno preciso sul 55 per cento. La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica è strutturale, non congiunturale». Parola di Corrado Clini, nuovo ministro dell'Ambiente. Intervistato da Maurizio Melis in «Mr Kilowatt» su Radio 24 (la puntata sarà trasmessa stasera dalle 21.05), Clini ha anche annunciato l'impegno a prorogare il sistema dei certificati bianchi, i titoli di efficienza energetica.

Le dichiarazioni del ministro sul 55% arrivano dopo mesi di tira e molla sulla proroga (attualmente il bonus è previsto per le spese sostenute entro il 31 dicembre di quest'anno). In un primo tempo, sembrava che il prolungamento della detrazione dovesse entrare nel decreto sviluppo – mai varato dal Governo Berlusconi – poi pareva destinato a finire nella legge di stabilità, ma alla fine è rimasto tagliato fuori. Ora le parole di Clini («strutturale non congiunturale») lasciano sperare in una stabilizzazione dell'incentivo, o quanto meno in una proroga di lunga durata.

Introdotto nel 2007, il 55% era stato prorogato per altri tre anni dal Governo Prodi e l'anno scorso si era guadagnato sul filo di lana altri 12 mesi. Ma intanto, nel clima d'incertezza, molti proprietari di casa si erano affrettati a fare i lavori, portando a 405mila le domande presentate nel 2010 all'Enea: record storico. Già nell'autunno di tre anni fa, comunque, il bonus era stato a un passo dal taglio, quando l'ex ministro Tremonti aveva pensato a un meccanismo a prenotazione, con un tetto massimo di spesa per lo Stato.

Proprio sul costo della detrazione si sono concentrate molte polemiche, con le imprese – rappresentate dalla sigla di categoria Finco – impegnate a dimostrare che l'esborso per l'Erario è "quasi zero": e questo perché, senza il bonus, molti lavori non sarebbero stati fatti (o sarebbero stati pagati in nero). Il che significa, come rilevano gli ultimi studi del Cresme, che il saldo finale va in attivo considerando le ricadute ambientali e l'incremento di valore del patrimonio edilizio.

Il 55% incentiva la sostituzione delle caldaie, l'isolamento termico degli edifici e l'installazione dei pannelli solari termici, ma l'intervento di gran lunga più popolare è la sostituzione degli infissi, che pesa per circa metà dei lavori agevolati. Nel tentativo di ridurne l'incidenza, l'ultima ipotesi di proroga dettava molte limitazioni: sconto fiscale ridotto al 41%, tetti di spesa al metro quadrato e obbligo di installare le valvole termostatiche sui radiatori di tutto l'edificio. Incassato l'impegno alla conferma del bonus, è probabile che la battaglia si sposti sul "come" applicare la detrazione.

Fonte:ilsole24ore.com (Cristiano Dell'Oste)
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Il datore di lavoro non può obbligare al part-time senza consenso


La Cassazione con la sentenza numero 24476 del 21 novembre 2011 ha stabilito che il datore di lavoro non può unilateralmente prevedere che il lavoratore passi da tempo pieno a part-time, anche se ciò fosse reso necessario per cause di crisi aziendale.

Per il lavoratore la riduzione di orario comporta un dimezzamento della retribuzione che non può essere giustificabile a meno che non sia anch’esso disponibile ad accettare il cambio contrattuale, serve dunque come ribadito dalla Corte di Cassazione la concordanza di entrambe le parti.

Nel caso lavoratore e datore giungano al compromesso,questo deve risultare deve essere ufficializzato con un atto scritto "ad substantiam" e convalidato dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver sentito il dipendente.

Il caso che ha portato la Cassazione alla nuova sentenza fa riferimento ad un dipendente assunto nel 1971 che si è visto nel 1999 ridurre l’orario di lavoro e di conseguenza lo stipendio dalla propria azienda. Al momento della pensione il lavoratore chiese la restituzione della retribuzione delle ore lavorative previste da contratto non svolte per decisione unilaterale del datore, quantificabili in 8mila euro. Il Tribunale di Lecce respinse la richiesta a fronte di un accordo sindacale sottoscritto dal lavoratore nel 1990 accettando, in casi estremi, una riduzione delle ore di lavoro. Successivamente la Corte d’appello e in seguito la Cassazione hanno criticato la genericità del contratto sindacale stipulato molti anni prima dando ragione al pensionato.

La norma su cui si basa la sentenza è Il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 5, comma 10, che prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale è ammessa solo su accordo delle parti, risultante da atto sritto, convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e sentito il lavoratore interessato. Inoltre si fa riferimento alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per la riduzione consensuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ex art. 5, comma 10, L. n. 863/84.

Fonte:i-dome.com (Mirko Zago)
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Fondo di garanzia delle PMI, nuove condizioni di ammissibilità


E’ stato pubblicato in GU il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.In esecuzione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di modificare le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato emanato il decreto 10 novembre 2011.

Garanzie alle imprese

Il decreto del ministero dello sviluppo economico concede alle imprese una nuova forma di aiuto attraverso le riserve del programma operativo nazionale (Pon) e del programma operativo interregionale (Poi) per un ’importo massimo garantito complessivo che non può superare i 2,5 milioni di euro.

La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve può essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, che procederà ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità.

Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell'impresa richiedente.

La comunicazione viene effettuata entro 10 giorni dall’approvazione del comitato e a quel punto l’azienda interessata può presentarsi in banca o presso una società di intermediazione finanziaria per ottenere il prestito. Gli istituti di credito a loro volta presentano richiesta di controgaranzia entro 3 mesi dall’approvazione della domanda inviata dall’azienda all’autorità di gestione.

Le Transazioni

Altra importate riforma contenuta nel decreto riguarda la procedura di transazione tra azienda e banca creditrice per l’estinzione del debito oltre alla modifica del sistema di contestazione dell’inefficacia o revoca della garanzia.

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese copre le spese di transazione con la banca.

Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo costituito da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Le richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello previsto dal decreto con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo.

Tali richieste devono contenere:

- l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;

- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;

- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);

- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;

- la conseguente perdita a carico del Fondo;

- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;

- eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;

- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell'intervento

Ulteriore modifica introdotta dal decreto riguarda l’ipotesi in cui si verifichi una ipotesi di inefficacia o di revoca dell’intervento del fondo di garanzia. In tal caso il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro tale termine gli interessati possono presentare a Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera e ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

In tal caso l’autorità di gestione comunica l’avvio del procedimento alle imprese che hanno fatto richiesta o hanno già ottenuto l’aiuto per consentire loro di presentare delle controdeduzioni entro 30 giorni.

La pratica successivamente passa al comitato di valutazione che entro 90 giorni dalla comunicazione decide sul caso.

(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10/11/2011, G.U. 18/11/2011, n. 269)

Fonte:ipsoa.it
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Rc Auto; Adoc: aumenti vergognosi. Serve riforma del bonus malus


"Aumenti vergognosi, che confermano le denunce e le preoccupazioni espresse dall'Associazione, mentre Ania continuava, nello stesso tempo, a fornire dati non veritieri". Così l'Adoc commenta i dati resi noti ieri dall'Isvap nel corso di un'audizione in Senato. Secondo l'Istituto di Vigilanza "nel corso del 2010 si sono verificati i rincari più significativi, che si sono poi consolidati durante quest'anno con un ulteriore ritocco al rialzo. I numeri: in due anni, da ottobre 2009 a ottobre di quest'anno, gli aumenti dell'rc auto sono stati del 26,9% per un quarantenne in classe di massimo bonus, del 20,2% per un diciottenne neopatentato alla guida di un'autovettura, del 27,9% per un diciottenne alla guida di un ciclomotore e del 45,4% per un diciottenne alla guida di un motociclo".

"Chiediamo la riforma immediata del sistema bonus malus, con meccanismo premiante effettivo per chi non ha incidenti" spiega Carlo Pileri, presidente Adoc, che aggiunge: " chiediamo che le polizze stipulate a Napoli, Catania, Bari e Palermo, solo per citare le città più colpite, rientrino nella media nazionale, e che le polizze rc auto, complessivamente, rientrino nella media europea".

L'Associazione non ha dubbi quando sostiene che "l'rc auto sta divorando i bilanci delle famiglie italiane, che spendono circa 250 euro in più l'anno rispetto a quelle francesi, considerando i costi e le sinistrosità nei due Paesi. Rispetto alla media europea in Italia si spende il 38,9% in più, in Germania e Spagna i costi annuali sono inferiori addirittura dell'83%. In merito al problema delle truffe, se avvengono paghino i truffatori o chi nelle assicurazioni non vigila, non i consumatori".

L'Adoc sottolinea un'altra preoccupazione ovvero che le polizze on line non sono più convenienti come in una prima fase di promozione, al contrario a volte risultano perfino più onerose benchè diano meno servizi agli assicurati. "E' indispensabile inoltre rivedere il sistema dell'indennizzo diretto, che non può essere una scusa per riversare sugli assicurati i costi. Infine, è oltremodo urgente applicare l'accordo sulla conciliazione per la soluzione delle controversie con l'inserimento della clausola nei contratti, con la speranza che possa portare ad una significativa riduzione della polizza conformemente alle minori spese legali delle assicurazioni" conclude Pileri.

Fonte:helpconsumatori.it (VC)
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Gestione Separata INPS: dal 2012 scatta l’aumento dell’1%


Aumenta dal 2012 l'aliquota contributiva della Gestione Separata INPS, che arriva al 27,72% per i soggetti iscritti solo a tale gestione, e al 18% per quelli iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali
A partire dal 2012 i contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione separata INPS aumentano dell’1%, a prevederlo l’articolo 22 comma 1 della Legge di stabilità (L. 183 del 12.11.2011).
L’aumento interessa tutti gli iscritti alla Gestione separata quindi non solo i soggetti che sono iscritti solo a tale gestione ma anche:

i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali (come i dipendenti che svolgono anche collaborazioni);
i pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità).

Le nuove aliquote saranno:

27,72% (al posto dell’attuale 26,72%) per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata;
18% (al posto dell’attuale 17%) per coloro che sono iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale.

È doveroso ricordare che l’aumento delle aliquote delle Gestione separata INPS era stato fissato dalla L. 247/2007 (art. 1 comma 10) nella misura dello 0,09% a partire dall’1.1.2011, ma tale norma fu abrogata dalla legge di stabilità 2011 (in particolare dall’art. 1 comma 39 della L. 220/2010).

I compensi corrisposti entro 12.1.2012 sono esclusi dall’aumento
L’aumento decorre dal 2012 per cui, rispettando il principio di cassa, troverebbe applicazione anche per i compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012 anche se riferiti ad anni precedenti.
Ricordando, tuttavia, l’interpretazione dell’INPS fornita in occasione di precedenti chiarimenti, si dovrebbe ritenere che le vecchie aliquote del 26,72 e 17% rimangano applicabili in relazione ai compensi corrisposti fino al 12.01.2012 al lavoratore a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2011.
Tale principio però, detto della cassa allargata, non si applicata agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ad esempio gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi occasionali e i professionisti senza cassa di previdenza di categoria. Per tali soggetti, quindi, le nuove aliquote troverebbero applicazione a partire dai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti.
Per evitare ulteriori oneri, quindi, si consiglia di corrispondere i compensi entro il 31.12.2011 oppure, per coloro che soggiacciono al principio della cassa allargata, entro il 12.1.2012.

Fonte:fiscoetasse.com (Elisabetta Gesuato)
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Cassazione: nella compravendita di autoveicoli è competente il foro del consumatore in caso di controversia tra acquirente e concessionario


Deve essere affermata la competenza del foro del consumatore, ai sensi del codice del consumo, nella controversia che oppone l'acquirente del veicolo al concessionario-venditore. È questo il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 24370, depositata il 18 novembre 2011 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione. Gli Ermellini spiegano che risulta pacifica la qualificabilità di quest'ultimo come "professionista" ai sensi del citato D.lgs. 206/05, a nulla rilevando che il consumatore abbia proposto l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso e soltanto in via subordinata la risoluzione del contratto. L'acquirente aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, individuato ex art. 33 del codice del consumo, una società srl per far dichiarare l'annullamento del contratto per acquisto di autovettura tra privati e per ottenere la restituzione dell'acconto versato alla convenuta, nonché il risarcimento del danno. Nel costituirsi in giudizio, la società aveva eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo competente, in base all'art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Piacenza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 27 gennaio 2010, aveva dichiarato la propria incompetenza spiegando che doveva aversi riguardo, ai fini dell'individuazione della competenza, alla domanda proposta. Nella specie, secondo il Tribunale, l'attrice aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la srl di Piacenza) per vizio del consenso, e solo in via subordinata una domanda di risoluzione basata sul d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo). Avverso tale decisione l'acquirente proponeva regolamento necessario di competenza, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di ritenere che il foro del consumatore sussisterebbe solo quando in via principale vengano chieste le tutele di cui al codice del consumo. Investita della questione, la Corte, accogliendo la domanda del consumatore e cassando la sentenza impugnata e dichiarando competente il Tribunale di Ancona, ha spiegato che "non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati; che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire (...) che detta previsione, portato e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale". Inoltre, ha precisato la Corte, "si è ritenuto che per escludere la competenza del "foro del consumatore" si impone al professionista convenuto l'onere della prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio "significativo" delle reciproche prestazioni posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall'art. 33 nel suo comma 1; e che, in assenza dell'assolvimento di detto onere processuale, l'eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (forum destinatae solutionis, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante al generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole "che riproducono disposizioni di legge" (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 206), perché lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit, con riferimento all'art. 1469-bis cod. civ. e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora proposto dagli artt. 33-34 del d.lgs. n. 206/2005)".

Fonte:studiocataldi.it (Luisa Foti)
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Bot: comprare senza commissioni. Btp-Day il 28 Novembre e 12 Dicembre. Banche aderenti e regole


Due le date da ricordare: 28 novembre e 12 dicembre. Sono questi i due appuntamento fissati dall’Abi per il Btp-day. L'Associazione bancaria italiana ha, infatti, deciso che saranno due i giorni a disposizione per comprare titoli di Stato senza commissioni.

Il 28 novembre sarà il giorno dell'acquisto di titoli italiani sul mercato secondario e il 12 dicembre per i Bot a un anno che saranno messi all'asta dal Tesoro. L'iniziativa permetterà di risparmiare sulle spese legate all'acquisto dei titoli di Stato: le commissioni di sottoscrizione o di negoziazione per la realizzazione dell'investimento e quelle di eseguito o ineseguito se l'ordine va o meno a buon fine.

Nel caso dell'asta di Bot a un anno del 12 dicembre si tratta della misura massima applicabile stabilita dalla legge: 0,30 euro ogni 100 euro di capitale sottoscritto. Chi comprerà titoli italiani il 28 novembre, acquistando allo sportello 2 mila euro di Btp a scadenza 01-09-2021, attualmente al valore di circa 86,50, il risparmio lunedì sarà di 15,65 euro.

L'iniziativa era stata lanciata dal Corriere della Sera dopo che Giuliano Melani, responsabile di una società di leasing, ha acquistato una pagina del quotidiano il 4 novembre scorso per rivolgere un appello al Paese: “Ricompriamoci il nostro debito pubblico”.

Il Corriere allora ha proposto che le banche rinunciassero per un giorno alle commissioni nei confronti dei risparmiatori che avessero acquistato titoli di Stato. Hanno aderito all’iniziativa i maggiori gruppi bancari del Paese: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, il gruppo Ubi Banca, Bnl e Banca Sella.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Autotrasporto; Sgravi per chi assume i padroncini


Sgravi per le aziende che assumono i padroncini. È il primo obiettivo cui saranno destinati i 400 milioni lasciati in eredità all'autotrasporto dal Governo Berlusconi. Come sancito nel verbale d'intesa sottoscritto un giorno prima delle dimissioni dell'ex premier tra Governo e associazioni di categoria, 35 milioni del tesoretto riservato dalla legge di stabilità ai giganti della strada saranno utilizzati per interventi di ristrutturazione e formazione «con l'obiettivo - sono parole dell'ex sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Bartolomeo Giachino - di finanziare una politica industriale seria». Il riferimento alla politica industriale non è casuale: una delle accuse più pesanti lanciate al settore è quella di aver goduto per anni di risorse a pioggia - cinque miliardi in dieci anni - che si sono disperse senza tradursi in interventi strutturali, lasciando aperte una serie di problematiche che si trascinano identiche nel tempo: eccessiva frammentazione delle aziende, concorrenza sleale sempre più accentuata, una pressione fiscale e contributiva tra le più alte d'Europa. Ora che, nonostante la drammatica congiuntura economica, le risorse tornano in cassa, i termini della sfida si riaprono. Pensato per incentivare le aggregazioni, il meccanismo lasciato in eredità dal precedente Governo e a cui sta lavorando la Consulta presieduta da Giachino, prevede un abbattimento del costo del lavoro di circa il 20% per ogni ex padroncino assunto da una azienda. Analogamente ogni lavoratore assorbito riceverà un voucher di circa 12mila euro. L'obiettivo è quello di superare l'elevata frammentazione del settore, la cui struttura rimane caratterizzata da poche grandi flotte e da un numero elevatissimo di padroncini.

Secondo i dati dell'Osservatorio Autopromotec - ricordati in un recente convegno dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le case costruttrici estere operanti sul mercato italiano - le imprese che in Italia dispongono di un parco con più di dieci autoveicoli sono il 6,9%, il 38,6% quelle che utilizzano da due a cinque mezzi, mentre quelle che dispongono da sei a dieci veicoli sono il 9,4%. In Europa soltanto la Spagna ha una situazione di maggior polverizzazione. Come ha ricordato Gino Costa, presidente della sezione veicoli industriali, «la conseguenza diretta di questo fenomeno è un elevatissimo numero di viaggi a vuoto, il 40% della media globale italiana, contro il 31% europeo del conto proprio e il 23% europeo del conto terzi». Il problema fa il paio con le oltre 50mila imprese a camion zero iscritte all'Albo dell'autotrasporto (su circa 113mila complessive) dedite esclusivamente ad attività di intermediazione. «L'Albo - spiega Giachino - ne ha già cancellate 10mila e ha in corso una revisione dei suoi elenchi». Il verbale sottoscritto in extremis l'11 novembre destina poi 135 milioni ai consueti interventi a pioggia: spese non documentate per i trasportatori monoveicolari, sgravi destinati al contributo Rc auto sul Servizio sanitario nazionale, mentre 91,75 e 30 milioni saranno destinati rispettivamente a riduzione dei premi Inail, rimborso sui pedaggi, ecobonus per i viaggi del 2011. Le stesse misure - pagamento delle quote di pedaggio autostradale fatturate al raggruppamento di imprese, consorzio o coop - e autostrade del mare hanno incassato anche l'ammissibilità - da parte del gestore - all'intervento del Fondo di garanzia, che in questi anni ha ammesso 2.500 aziende e agevolato 300 milioni di euro alle aziende. Gli ultimi 34 milioni della legge di stabilità si tradurranno infine, una volta verificata la compatibilità con la normativa comunitaria, in sgravi sulla tassa di possesso ma in caso di esito negativo anche queste risorse saranno destinate alle misure di ristrutturazione (nove milioni) e alla riduzione dei pedaggi (25 milioni).

Dal 2000 ad oggi il popolo dei Tir ha ricevuto circa cinque miliardi di aiuti dallo Stato, una valanga di denaro che ha toccato il suo apice con i 720 milioni del 2009, l'anno della crisi. Più o meno la stessa cifra è stata riconfermata per il 2010 e il 2011 in virtù di un accordo sottoscritto tra Governo, associazioni di categoria e parte della committenza, che ha garantito la pace sociale. Ma la crisi morde ferocemente anche il settore. Secondo Paolo Uggè, vicepresidente nazionale di Confcommercio, appena riconfermato presidente di Fai-Conftrasporto, in tre anni sono state cancellate 24mila imprese di trasporto e 60 mila posti di lavoro. Nel conto terzi il numero delle imprese totali iscritte all'albo nel 2010 è sceso a 156.770 con una riduzione, rispetto al 2008, del 9,5%, ovvero 16mila unità. Tale decremento si è accompagnato a una perdita di quote di mercato estero: una azienda su tre dichiara di aver ridotto le proprie percorrenze concernenti i servizi di trasporto in ambito comunitario. Si riduce la quota di aziende che ha investito (solo il 15%) o che intende investire in logistica (intorno al 10%) e più della metà delle imprese (oltre il 54%) dichiara di aver subito un sensibile abbassamento dei livelli di fatturato. Rimane del tutto aperta, infine, la partita sulle regole per l'accesso alla professione di autotrasportatore in vigore dal 4 dicembre ai sensi del regolamento europeo 1071/2009. Tramontata l'ipotesi di intervenire sulla disciplina con la legge di stabilità - dove invece sono confluite le semplificazioni per i trasporti eccezionali - un protocollo d'intesa siglato dall'ex Esecutivo e dalle associazioni dell'autotrasporto ribadisce la validità nel periodo transitorio del decreto legislativo 395/2000. In questo periodo - assicurano gli uffici tecnici del ministero - le imprese inserite nel registro elettronico nazionale saranno autorizzate ad operare in via provvisoria fino alla verifica di sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento europeo. Ora si attende che il nuovo Governo intervenga con decreto su alcuni aspetti dell'accesso alla professione. Ma c'è tempo soltanto fino al 4 dicembre.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Nuove regole per l’esenzione del ticket sanitario


Con il provvedimento n. 406 del 26 ottobre scorso, il Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito che per ottenere l’esenzione sul ticket sanitario è sufficiente il codice di esenzione indicato sulla ricetta dal medico, annullando la casella con la lettera N, quando l’interessato abbia diritto all’esenzione.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che in alcune regioni, per controllare la possibilità o meno di applicare l’esenzione del ticket, erano state richieste autocertificazioni sul reddito mettendo a repentaglio la tutela dei dati dei cittadini.

Tramite il sistema tessera sanitaria verranno messi a disposizione dei medici e delle aziende sanitarie locali i codici regionali, con l’obiettivo di identificare la fascia di reddito di appartenenza di ogni assistito.

Ai medici di medicina generale e ai pediatri che non hanno collegamenti telematici, sarà cura dell’Asl fornire su supporto cartaceo o magnetico i codici regionali.

Le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, quindi, applicheranno il ticket previsto unicamente sulla base del codice regionale indicato sulla ricetta e non, invece, sulla base della dichiarazione dell’interessato o di un suo familiare.

Fonte:i-dome.com
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App mobili: Apple domina il mercato e controlla il 90% della spesa. Android insegue, ma da lontano


Utilizzando i dati ufficiali di Apple e il discovery tool Androlib, l’analista Gene Munster di Piper Jaffray ha prodotto alcuni interessanti numeri sul mercato delle app destinate agli smartphone, dominato da Apple e, in scia ma a netta distanza, da Google.

Innanzitutto, secondo i calcoli di Munster, l’Android Market Place ha generato circa il 7% del reddito lordo dell’App Store. Gli sviluppatori che hanno realizzato app per Apple, nel 2011 hanno guadagnato cumulativamente 3,4 miliardi di dollari (su un fatturato totale, per Apple, pari a 4,9 miliardi), contro i 240 milioni di dollari andati nelle tasche degli sviluppatori Android.

Dalla sua nascita, nel 2008, Android Market Place ha generato circa il 7% del fatturato lordo dell’App Store, che detiene circa l’85-90% di market share in termini di denaro speso dagli utenti in mobile app.

Dall’analisi di Munster emerge quindi che i download dall’Android Market sono stati circa 6,75 miliardi contro i 18,5 miliardi dall’App Store e che solo l’1,3% delle Android app sono a pagamento, contro il 13,5% di quelle per iPhone.

Unico segmento in cui Google prevale rispetto a Apple è nel prezzo medio delle app, che su Android si aggira sui 3,7 dollari, mentre sull’App Store sui 2,1 dollari, anche se Apple continua a predominare in termini di app scaricate dagli utenti sui dispositivi, battendo Google 71 a 34.

Con numeri come questi, insomma, i proprietari di dispositivi Apple non devono preoccuparsi che il successo di Android spinga gli sviluppatori verso la piattaforma, anche perché – sempre secondo Munster – Apple deterrà la corona per molto tempo ancora: la sua quota si manterrà predominante – pur scendendo attorno al 70% - per i prossimi 3-4 anni, nonostante la market share di Android nel mercato smartphone crescerà più velocemente.

Emerge inoltre, da un altro studio condotto negli Usa da PricewaterhouseCoopers che le app sono considerate dagli utenti come più importanti della navigazione internet, perché in grado di ‘espandere’ in maniera pressoché illimitata le funzionalità dello smartphone.

Tra le app più gettonate dagli utenti americani, quelle per consultare le notizie, quelle sulle previsioni del tempo e i social network.

Fonte:key4biz.it
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Srl: interpretazione su trasferimento quote e nuovo schema di bilancio semplificato


La Legge di stabilità 2012 sul trasferimento di quote di Srl e sulla possibilità di bilancio semplificato per le Srl senza Collegio sindacale
La Legge di Stabilità 2012 fornisce una norma di natura interpretativa sul trasferimento di quote di Srl mediante atto sottoscritto con firma digitale, evidenziando che la sottoscrizione con firma digitale è in deroga alla sottoscrizione autenticata.

Viene prevista, inoltre, la possibilità, per le Srl prive di Collegio sindacale, di redigere il bilancio secondo uno “schema” semplificato.

La norma interpretativa sul trasferimento di quote di Srl
In base a quanto era stato disposto dal D.L. n. 112/2008 (art. 36, comma 1-bis), dal 2008 il trasferimento di quote di Srl può avvenire con atto sottoscritto con firma digitale dei contraenti, nel rispetto della normativa inerente la sottoscrizione dei documenti informatici. L’atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Ora, la Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011, art. 14, comma 8) fornisce una norma di natura interpretativa della disposizione di cui al D.L. n. 112/2008, stabilendo che il trasferimento di quote di Srl mediante sottoscrizione con firma digitale deve essere inteso come una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella che prevede la sottoscrizione autenticata dal notaio (art. 2470, secondo comma, del codice civile).
Il concetto era stato già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 58/E/2008 ed è stato ora formalizzato all’interno di una norma di natura interpretativa.

Si ricorda che gli atti di trasferimento di quote di Srl sottoscritti con firma digitale hanno lo stesso regime fiscale di tassazione degli atti di trasferimento con sottoscrizione autentica (art. 36, comma 1 bis, ultimo periodo, D.L. n. 112/2008).

Schema di bilancio semplificato per le Srl senza Collegio sindacale
Costituisce, invece, una novità la norma della Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) che introduce, a partire dal 1° gennaio 2012, la possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno “schema” semplificato.
Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa.
Occorrerà attendere un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà le voci e la struttura di tale schema di bilancio semplificato e le modalità attuative.
Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, quindi entro il 30 marzo 2012 (90 giorni dal 1° gennaio 2012).
Dal 2012, quindi, per le Srl senza collegio sindacale ci saranno tre possibilità di redazione del bilancio:

bilancio ordinario;
bilancio abbreviato, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile;
“schema” di bilancio semplificato.

Fonte:fiscoetasse.com (Anna Eleonora Erario)
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Mutui, Adiconsum: meno 33% di richieste


Rispetto al mercato europeo le domande di mutui sono ancora positive ma attenzione: le domande scendono del 33%. E sempre più famiglie non riescono ad onorare le rate del mutuo. È necessario dunque intervenire tornando ad alimentare il Fondo prima casa del Ministero dell'Economia e il Fondo acquisto prima casa per le giovani coppia varato dal Ministero della Gioventù. È quanto afferma Adiconsum commentando i dati resi noti dall'Abi oggi.

Afferma il Segretario Generale Pietro Giordano: "Il dato positivo del +5% del numero di mutui erogati in Italia rispetto agli altri Paesi europei, rilevato dall'Abi, si spiega facilmente con la cultura degli italiani del bene casa. L'Abi non ha però diffuso i dati del trend delle domande di mutuo che, invece, è sceso del 33%. Questo dato evidenzia le difficoltà delle famiglie italiane nell'accendere il mutuo e come le banche abbiano stretto i "cordoni della borsa", riducendo la percentuale del mutuo erogato (mediamente del 60% rispetto all'80% massimo), aumentando i tempi di erogazione e richiedendo maggiori garanzie".

L'associazione "nel ribadire il proprio NO alla possibilità per le banche di vendere all'asta le case di coloro che non riescono a far fronte alle rate di mutuo, chiede all'Abi di lasciare la casa destinata ad essere venduta all'asta, in affitto per un periodo di 5 anni. Ciò darebbe respiro alle famiglie e al contempo realizzerebbe introiti per le banche. Adiconsum - continua Giordano - propone la realizzazione di un Fondo di solidarietà alimentato con somme (ad es. 100 euro), per metà a carico dei mutuatari e per l'altra metà a carico delle banche, e anche da fondi pubblici già esistenti. Questo per scongiurare la stipula da parte delle famiglie in stato di bisogno di polizze assicurative con premi altissimi per coprire il rischio d'impresa delle banche".

Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Ex minimi: attenzione al principio di competenza


Con il DL 98 del 2011 la cerchia dei contribuenti minimi è stata ulteriormente ristretta poiché sono stati modificati i requisiti di accesso e di permanenza all’interno del regime. Di conseguenza i contribuenti, a partire dal prossimo anno, potrebbero confluire nel regime ordinario o in quello semplificato. C’è, però, un aspetto che occorre osservare attentamente ed è quello relativo al principio contabile adottato poiché dal principio di cassa passeranno a quello per competenza e questo comporterà non poche difficoltà soprattutto per quelle operazioni che cadono a cavallo degli esercizi in cui verifica l’uscita dal regime dei minimi.


I contribuenti minimi rilevano le operazioni secondo il principio di cassa. Questo vuol dire che contribuiscono alla formazione del reddito tutti i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel corso dell’anno e tutte le spese effettivamente sostenute. Ciò vuol dire che se il contribuente minimo riceverà un pagamento a titolo di acconto di una prestazione nell’esercizio n e il saldo nell’esercizio n+1 gli incassi contribuiranno alla formazione del reddito nei rispettivi esercizi in cui sono avvenuti anche se afferenti ad una prestazione unica.

Questa semplificazione non è di poco conto se si considera che i contribuenti in regime ordinario che si trovano nelle medesime condizioni sopra esposte sono tenuti ad osservare un rigoroso principio di competenza per cui dovranno far gravare i ricavi sui due esercizi proporzionalmente alle quota spettante. Di conseguenza di troveranno a registrare scritture contabili per alimentare i ratei o i risconti ovvero il conto “Fatture passive da ricevere”.

La situazione si complica quando l’impresa in regime dei minimi incassa un acconto nel corso del 2011 relativo ad una prestazione di servizi che, in realtà, sarà erogata nel 2012 (contestualmente all’incasso del saldo) quando il contribuente avrà abbandonato il regime dei minimi e sarà confluito nel regime ordinario. Ebbene, in tal caso non si potrà dar vita a duplicazioni d’imposta. Questo vuol dire che non potranno essere tassati due volte gli stessi redditi ovvero dedotte le medesime spese.

Attenzione anche alle perdite dei contribuenti minimi poiché potranno essere riportate a nuovo per cinque anni ed essere compensate con i redditi d’impresa anche nel caso di abbandono del regime dei minimi.

Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Monti: limite uso contante a 300 euro. Ma costi più bassi carte di credito


Nonostante la rapida diffusione di carte bancomat e carte di credito, gli italiani preferiscono ancora affidarsi al caro vecchio contante per le proprie spese. Una delle novità del piano Monti va a toccare proprio questa voce, limitando l’uso del contante fino a 300 euro per i pagamenti cash contro l’evasione fiscale.

Per gli acquisti tra 200 e 1.000 euro gli italiani usano il contante nel 31% dei casi contro il 20% della media europea, circa il 50% di più, secondo i dati della Bce. L’idea del tetto non è nuova e l' asticella è stata già abbassata e rialzata più volte e anche nel resto del mondo ci sono limiti: negli Usa, può anche scattare l' allarme e i controlli antiterrorismo per cifre inferiori già da 1.000 dollari.

Tetti anche in Canada e in Inghilterra mentre in Spagna il tetto è fissato a 3mila euro, come in Francia, e in Grecia 1.500. Secondo il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli “si possono ridurre gli scambi in contanti purché si vada contestualmente all’abbattimento dei costi della moneta elettronica”.

Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Edilizia; Per agevolazione su contributi, soglia 40 ore


Contribuzione più leggera per le aziende edili. Con anticipo rispetto alla data ultima (15 dicembre) stabilita dalla legge è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 266/2011 il decreto ministeriale che riconosce il consueto sgravio previdenziale e assistenziale alle aziende che operano in questo settore. Il provvedimento ministeriale conferma anche nel 2011 la riduzione contributiva (prevista dal Dl 244/95) nell'ormai consolidata percentuale dell'11,50%, che trova applicazione sia sui contributi previdenziali (Inps) sia su quelli assistenziali (Inail).

Dentro e fuori
Possono beneficiare della facilitazione anche le società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile con riferimento ai soci lavoratori. Sono, invece, escluse le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico. Il beneficio contributivo - che opera sulla quota datoriale diversa da quella pensionistica e che riguarda i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali - è stato, da ultimo, modificato dalla legge 247/07. Le variazioni apportate hanno reso stabile la misura che, in precedenza, doveva esser confermata di anno in anno. La stessa legge ha introdotto un particolare meccanismo operativo che permette alle aziende interessate di procedere, comunque, all'applicazione dello sgravio. Se, infatti, entro il 31luglio dell'anno interessato il previsto decreto ministeriale non viene emanato, decorsi 30 giorni (vale a dire dal 31 agosto) le imprese edili possono, in ogni caso, applicare la riduzione contributiva stabilita per l'anno precedente, salvo conguaglio nei confronti degli enti preposti (Inps e mail). Ipotesi, quest'ultima, che può realizzarsi sia nel caso in cui il decreto stabilisca una misura diversa da quella praticata dalle aziende, sia laddove il previsto provvedimento non venga emanato entro il 15 dicembre (con conseguente integrale restituzione dell'agevolazione fruita). Il decreto ministeriale, quindi, mantiene sempre una valenza costitutiva del diritto alla riduzione, non essendo la misura autofinanziata. Le risorse destinate a questa finalità provengono da una maggiore contribuzione posta a carico delle aziende interessate. Queste ultime, infatti, sono chiamate ad assolvere gli oneri sulla base di una retribuzione, comunque, commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione (in genere 40 ore); fatta eccezione per i casi di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della Cig, nonché di altri eventi indennizzati e di quelli per i quali il trattamento economico è assolto dalle aziende mediante accantonamento presso le casse edili.

I requisiti
Per l'anno in corso il previsto Dm conferma la medesima misura già in essere da svariati anni (11,50%). Non vi saranno, quindi, differenze da sistemare. La legge 248/06 ha subordinato la fruizione del beneficio al rispetto di particolari requisiti quali il possesso delle condizioni per il rilascio del Durc e l'assenza – per i datori di lavoro – di condanne passate in giudicato riferite a violazioni di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, commesse nei cinque anni precedenti alla data di applicazione dell'agevolazione. A tale scopo, gli interessati devono fornire apposita dichiarazione di responsabilità. La riduzione contributiva è legata all'integrale rispetto della contrattazione collettiva e non compete per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive (ad esempio assunti dalle liste di mobilità). Lo sconto si applica sulle aliquote contributive in vigore nei settori industria e artigianato edile, al netto del contributo integrativo della disoccupazione (0,30%), nonché di eventuali esoneri e/o misure compensative spettanti.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e tributi
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Indagine eBay: Natale 'last minute online', 61% italiani inizierà farà regali solo a dicembre inoltrato


Sarà per aspettare di capire esattamente qual è la disponibilità concreta nei portafogli degli italiani in un momento critico per la nostra economia, o sarà per mancanza di tempo, o anche solo per una cronica tendenza a rimandare sempre, sta di fatto che i nostri connazionali dimostrano quest’anno un’attitudine agli acquisti per Natale last minute.

Questo uno dei dati emersi da una ricerca condotta Tns International per eBay.it* rispetto alle previsioni per il prossimo Natale. Ben il 61% dei nostri connazionali ha dichiarato che inizierà a fare i regali non prima di dicembre, con un 18% che non affronterà l’acquisto di doni fino a proprio gli ultimissimi giorni. Chissà, magari sarà per aspettare l’accredito della tredicesima. Solo il 13% si dichiara previdente, dedicandosi ai regali di Natale durante tutto l’anno. Se prendiamo poi il dato che il 6% ha dichiarato che farà i regali di Natale con i saldi di gennaio, rimane evidente anche la necessità di contenere la spesa.

Per risparmiare tempo e denaro, per trovare con più facilità il regalo che si cerca e per poter disporre della più ampia scelta possibile di proposte commerciali, gli italiani, quest’anno, hanno due validi alleati: il web, ed eBay.it in particolare, che ogni anno vede crescere il suo ruolo di vero competitor dei negozi tradizionali, e gli smartphone.

Secondo l’indagine quest’anno saranno infatti oltre 7 milioni gli italiani** che, nella stessa misura o ancora di più rispetto all’anno scorso, acquisteranno online i regali di Natale, ed un 10% di nostri connazionali acquisterà dal proprio cellulare.

Anche guardando ai dati interni di eBay***, primo sito di commercio elettronico in Italia, arriva la conferma che gli italiani partiranno un po’ tardi nel comprare i doni da mettere sotto l’albero. Sarà infatti il 12 dicembre il giorno in cui è previsto il picco di acquisti su eBay.it effettuati da uno smartphone o da un tablet e addirittura il 19 dicembre per gli acquisti sul sito dal computer. E con queste date il nostro Paese si guadagna indiscutibilmente il primato dei ritardatari!

Data picco acquisti Natale per Paese

Irlanda 29 novembre 2011
Austria, Benelux, Belgio, Germania, Inghilterra 4 dicembre 2011
Spagna 7 dicembre 2011
Svizzera 4 dicembre 2011
Francia 11 dicembre 2011
Polonia 13 dicembre 2011
Italia 19 dicembre 2011

L’acquisto via mobile è sicuramente un’evoluzione del modo di comprare online in Italia: lo dimostrano i dati d’acquisto via mobile su eBay del 2010, che parlano di un giro d’affari di 2 miliardi di dollari, cifra che nel 2011 dovrebbe arrivare a circa 5 miliardi di dollari.

“Le applicazioni per mobile di eBay, che è sempre meno aste e sempre più vendita di prodotti nuovi a prezzo fisso con 14milioni di oggetti in vendita in qualsiasi momento, consentono di avere un centro commerciale a disposizione direttamente sul tuo cellulare e in qualsiasi momento - afferma Irina Pavlova, Responsabile Comunicazione di eBay.it – il fatto che gli acquisti via mobile siano triplicati in Italia nell’ultimo anno conferma che gli italiani hanno l’esigenza di confrontare velocemente prezzi e offerta e di comprare, ovunque e in qualsiasi momento”

E quali i vantaggi dell’acquisto online? Secondo Tns International, il 77% per il prezzo, il 59% per risparmio di tempo, il 52% per la vastità della scelta e il 50% perché lo può fare in qualsiasi momento.

Ma come trovare il regalo giusto da fare per Natale? Il 35% ha dichiarato che per scovare qualche nuova idea per i regali sarà internet il canale preferito, subito dopo le vetrine dei negozi tradizionali (53%). Un’altra opportunità è affidarsi alle diverse strategie messe in atto da molti “destinatari” di regali: il 42% dichiara di fornire chiari indizi per ottenere il dono giusto (soprattutto le donne il 45% vs il 39% degli uomini), e c’è addirittura un 18% di intervistati che in modo molto diretto dice chiaramente quello che desidera (i più diretti sono gli uomini 21% vs il 16% delle donne).

Oppure, un valido aiuto arriva proprio da eBay.it, che ha lanciato la “lista dei desideri”, che consente di creare sul proprio account di eBay una lista di oggetti e prodotti che si vorrebbe ricevere a Natale, e di poterla poi condividere con amici e parenti, inviandola via mail oppure condividendola su facebook!

Se no, non resta che andare sul sicuro: secondo l’indagine, al primo posto tra i regali più desiderati ci sono i viaggi (23%), l’abbigliamento e le scarpe (13%), e orologi e gioielli (9%).

E per regali di Natale davvero convenienti, su eBay.it sono disponibili le Offerte del giorno, prodotti nuovi, di grandi marche, a prezzi super scontati (fino ad oltre il 70%) in quantità limitata, messi in vendita dai Venditori Affidabilità Top (qualifica data ai venditori che offrono costantemente servizi di qualità eccellente).

* Ricerca condotta da TNS International, all’interno di una omnibus online, su un campione di 1.059 intervistati, tra i 16 e 54 anni, rappresentativo della popolazione adulta italiana. L’indagine è stata svolta tra il 13 e il 17 ottobre 2011.

** il campione che ha risposto a questa domanda è stato di 287 intervistati

*** Fonte interna eBay

Fonte:Key4biz.it
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Immobili fantasma: l’Agenzia del Territorio aggiorna i dati catastali


L’Agenzia del Territorio ritorna sugli immobili fantasma, con la pubblicazione sul proprio sito della Circolare n. 7/2011 del 18 novembre 2011. In particolare, l’Agenzia definisce le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto, e specifica la trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari.
I proprietari dei c.d. “immobili fantasma” avrebbero dovuto provvedere all’accatastamento entro il termine del 30 aprile 2011, come stabilito dalla L. 10/2011. Scaduto il termine, il Territorio ha proceduto alla determinazione della rendita presunta.

La Circolare n. 7/2011 pubblicata dall’Agenzia del Territorio il 18 novembre 2011, definisce le modalità con cui “sono effettuati gli aggiornamenti dei diversi database e descrive le operazioni che i tecnici dell’Agenzia devono eseguire al fine di rendere coerenti i documenti catastali con la situazione attuale degli immobili regolarizzati”.
Nella circolare sono, inoltre, illustrate le regole per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale, relativi agli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, che verranno notificati, successivamente, ai proprietari degli immobili.
Infine, l’Agenzia specifica che la mancata regolarizzazione catastale dei fabbricati non censiti che doveva essere compiuta entro il 30 aprile 2011, comporta l'impossibilità del rilascio della dichiarazione di conformità "oggettiva" e, quindi, blocca la cessione del bene stesso.

Fonte:fiscoetasse.com
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FARO Assicurazioni in liquidazione, cosa fare se si è assicurati con loro?


La società FARO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. non ha più l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa in alcun ramo. A causa di gravi irregolarità e disfunzioni nell'amministrazione della società e all'assenza di investitori interessati ad effettuare interventi di ricapitalizzazione, il Ministero ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione. Ma i consumatori ancora non lo sanno e il Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti di Trento chiede che vengano informati poiché sono tanti quelli che attendono da tempo la liquidazione dei sinistri e non sanno a chi rivolgersi.

Le figure di riferimento ora sono il Commissario liquidatore avv. Andrea Grosso e il Comitato di sorveglianza che nel triennio 2011-2014 provvederanno a regolare i rapporti di debito e credito della società. I contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (10 agosto 2011) hanno continuato a coprire i rischi fino alle ore 24.00 del 19 novembre 2011.

I consumatori-creditori (ad esempio coloro che hanno accettato firmando una quietanza di pagamento di somme a titolo di risarcimento senza aver ricevuto l'accredito della somma) possono presentare gratuitamente e autonomamente domanda di credito. La presentazione delle domande di credito è ammessa sino al momento in cui verrà presentato all'ISVAP l'elenco dei crediti ammessi. L'invio della comunicazione verrà reso noto mediante pubblico avviso sul sito www.faroass.it. Le domande di credito di cui all'art. 252, 6° comma, D.lgs. 209/2005, devono essere presentate esclusivamente presso gli uffici della Faro Assicurazioni in Liquidazione Coatta Amministrativa in Genova, Piazza Piccapietra 73/1 16121 ovvero, in Roma Via Malpighi 9, 00161. Le domande presentate in luoghi diversi verranno respinte e comunque considerate irricevibili. I documenti ufficiali e le informazioni rilevanti sono disponibili su www.faroass.it e www.isvap.it.

Fonte:helpconsumatori.it (GA)
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Contratti di leasing, comunicazione al 31 gennaio 2012


Anche gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili rientrano tra i soggetti obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di leasing: la trasmissione dei dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 va effettuata entro il 31 gennaio 2012. E nella comunicazione rientra anche lo spesometro.Il canale dedicato alle società che esercitano attività di leasing, per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti, va utilizzato anche per inviare la comunicazione di tutte le operazioni rilevanti IVA superiori alle soglie previste dall’art. 21, D.L. n. 78/2010 (spesometro). È questa la novità introdotta dal provvedimento del 21 novembre 2011 che - ad integrazione del provvedimento del 5 agosto scorso (cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 8 agosto 2011) - estende l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria di dati utili ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, previsto per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili:

- autovetture,
- caravan,
- altri veicoli,
- unità da diporto,
- aeromobili.

Tali soggetti trasmettono, entro il 31 gennaio 2012 (la data era fissata, in origine, al 31 dicembre prossimo), i dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010.

Specifiche tecniche e modalità di trasmissione sono indicate nel provvedimento del 21 novembre 2011, che conferma la trasmissione dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario e operativo ed estende la stessa ai contratti di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, prevedendo, al tempo stesso, l’esclusiva comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182 (attuativo del c.d. spesometro - cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 22 dicembre 2010), qualora gli stessi dati siano riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio (per il periodo d’imposta 2010 la soglia è pari a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; per il 2011 la soglia è di 3.000 euro).

Le previsioni del provvedimento, comportano, quindi, anche in tali casi, in ragione della esplicita previsione dell’obbligo di trasmissione dei dati riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio, l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21, D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010).

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 21/11/2011, n. prot. 2011/165979)

Fonte:ipsoa.it
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