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News e Fax > Archivio 2011 > Settembre 2011
Elenco news :
Nuovo regolamento per le cauzioni d’affitto
“Cattivi pagatori”: marcia indietro nella nuova manovra finanziaria
Social network e azienda: un connubio indispensabile
Lettere Equitalia per avvisi ipoteca a chi ha multe con Fisco in arrivo: regole e condizioni
Pensione di vecchiaia donne: calcola la maturazione del diritto e le nuove decorrenze introdotte dalla legge 148/2011
Condono IVA illegittimo: pagheranno imprese e Pmi
Cassazione: matrimonio a distanza non fa perdere il diritto al mantenimento
Il porta a porta funziona
Credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate, le istruzioni per l’utilizzo
Cyber crime: agli italiani è costato 617 milioni di euro
Prestiti alle imprese più difficili dopo taglio rating banche e Italia
Pausa pranzo, 270 euro al mese
Chiusura delle partite Iva Inattive - Entro il 4 Ottobre il versamento della sanzione
Cassazione: non è licenziabile dipendente che riga l'auto di un collega
Nuova social card 2011: ricariche e valori differenti per città.Condizioni e requisiti per richiesta
Mutui, il tasso medio sale al 3,5%
Pubblicità: in tempi di crisi chi svende sbaglia
Spesometro, al 31 dicembre gli acquisti over 25mila
Aziende in perdita sistemica: controlli e gettito
Istat, irregolare il 10,3% degli occupati italiani nel 2010. In aumento i posti vacanti nel 2011
Unico 2011: 30 settembre termine ultimo per presentazione
Professionisti, sospensione dall'Albo per chi non emette la fattura
Cassazione: no al licenziamento per abbandono del posto di lavoro se il codice disciplinare aziendale non è affisso
Gas: caro inverno, in bolletta 45 euro in più
Legge P2P Pdl con distacco collegamento Internet
Acquisti UE: entro 30 settembre domanda rimborso IVA
Finanziamenti imprese: nuovi fondi di garanzia Confidi a settembre
L’indennità di trasferta
Compro Oro, Ambulatorio Antiusura: attenzione ai "nuovi usurai"
Iva agevolata al 4% per i dispositivi medici ai diabetici
Nuovo regolamento per le cauzioni d’affitto
Quando si effettua un contratto d’affitto il locatore chiede il versamento di una cifra di denaro come deposito cauzionale. L’importo varianbile serve da garanzia nel caso di danni o inadempimenti da parte del conduttore.
Da poco le leggi che regolamentano questa prassi hanno subito delle modifiche al fine di evitare abusi nei confronti della parte più debole.
La legge 841/73 all'articolo 4 prevedeva una caparra massima pari a due mensilità di canone d’affitto da versare su un conto corrente vincolato. La legge dell’equo canone ha eliminato tali limitazioni, estendendo a tre le mensilità massime richiedibili senza alcun vincolo di destinazione, fatto comunque obbligo al locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali maturati annualmente sulla somma depositata.
Le nuove modifiche previste dalla manovra di ferragosto riguardano la chiusura dei libretti al portatore con cifre superiori ai 2499 € o una loro riduzione (entro il 30 settembre), fermo restando che non vi è alcun obbligo di versare il deposito cauzionale su un libretto al portatore (il versamento del denaro può avvenire con altre modalità). Ciò si rende necessario per rispettare la legge anti riciclaggio che abbassa da 5mila a 2499 € la somma massima con cadenza dal 1° ottobre.
Si tratta di leggi inderogabili, di conseguenza non possono essere poste clausole contrattuali che vadano contro tali imposizioni. Vecchie diciture e clausole andranno adeguate. Il vincolo alla disponibilità della somma versata può essere sostituito dal deposito su un libretto nominativo, mentre la restituzione del deposito può avvenire con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito.
A partire dai nuovi contratti non servirà vincolare il denaro: il locatore potrà utilizzarlo senza problemi, salvo restituire l’importo e pagamento degli interessi nel caso di recesso contrattuale.
Fonte:i-dome.com
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“Cattivi pagatori”: marcia indietro nella nuova manovra finanziaria
La nuova manovra finanziaria, approvata definitivamente il 14settembre 2001, ha fatto marcia indietro correggendo le novità introdotte nel mese di luglio per i “cattivi pagatori”: i ritardi nei pagamenti delle rate che vengono poi pagate non sono più cancellati dalla centrale rischi, ma ci sarà l’indicazione dell’avvenuto pagamento.
Cancellazione dei nominativi
Grazie all’articolo 8-bis del Decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge in data 12 luglio 2011, erano stati individuati termini stretti per la cancellazione dei nominativi dalle Centrali rischi nel caso in cui i pagamenti di prestiti e mutui venissero regolarizzati:
- le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti, già inserite nelle banche dati, dovevano essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito beneficiario, che doveva provvedere alla richiesta di estinzione entro sette giorni dall'avvenuto pagamento;
- le segnalazioni già registrate e regolarizzate dovevano essere estinte entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (dunque entro il 28 luglio 2011) se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un’unica rata semestrale.
Queste disposizioni sono rimaste valide dal 13 luglio 2011 fino al 16 settembre 2011.
Le nuove norme
Dal 17 settembre 2011 sono entrate in vigore le nuove norme che invalidano le novità dello scorso luglio:
- non si prevede più una cancellazione dei ritardi regolarizzati ma solo un’integrazione del nominativo segnalato con l’indicazione dell’avvenuto pagamento;
- l’integrazione avviene entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti: la banca deve immediatamente dare comunicazione alla Centrale rischi del pagamento in modo che avvenga la variazione;
- le registrazioni già presenti, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere integrate dall’indicazione che il pagamento è avvenuto e dunque sono regolarizzate.
Il Codice deontologico dei sic
Secondo le disposizioni del Codice deontologico dei sic (sistemi informativi sul credito) i tempi di conservazione dei dati sono i seguenti:
- per morosità di due rate (o di due mesi) poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione
- per ritardi superiori: 24 mesi dalla regolarizzazione
In base alle nuove disposizioni i dati rimangono comunque registrati secondo questi tempi massimi, ma saranno integrati entro 10 giorni dal pagamento, dall’indicazione che si tratta di ritardi sanati grazie all’avvenuto pagamento delle rate.
Fonte:altroconsumo.it
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Social network e azienda: un connubio indispensabile
La Sda Bocconi ha realizzato una interessante ricerca commissionata da Alcatel-Lucent Enterprise per valutare le pratiche messe in campo dalle aziende italiane per soddisfare la loro clientela.
Il titolo dell'analisi è “Customer Experience & Social Network: quali strumenti offre l'Ict per gestire le conservazioni con i clienti B2b e B2c” e si basa su un campione di 1080 responsabili d'azienda (manager o gregari con potere decisionale) su un periodo di riferimento di tre mesi.
I risultati alla luce del sole lasciano intravedere come le imprese siano sempre più consapevoli del potere del Web sia nell'attrazione del cliente, sia come strumento per rafforzare l'immagine del brand.
Il 22% degli intervistati afferma di far uso ormai da più di un anno di strumenti sociali online come ad esempio fan page su Facebook, account su Twitter, Linkedin e simili.
Questi strumenti dalle ricche potenzialità sono utilizzati come sistemi di comunicazione non solo con i “consumers” finali (che rappresentano solo il 7%) ma soprattutto indirizzandosi al canale B2B (rappresentato dal 58% dei casi). E' invece il 35% degli intervistati che li utilizza per comunicare con entrambe le fasce di mercato. Andrea Albanese, ricercatore associato responsabile del sondaggio aggiunge: “Se a quel 22% già citato aggiungiamo che un altro 10% dei rispondenti afferma di aver creato da quest'anno uno o più degli strumenti a disposizione del Web 2.0; che un 7% afferma di avere solo una fanpage di Facebook e che il 32% sta seriamente pensando di mettere in piedi una strategia di gestione dei social network, la percentuale di aziende interessate cresce. E di molto”.
Se le imprese sembrano dunque dimostrare interesse per il canale sociale da affiancare ai sistemi tradizionali di comunicazione, meno attenta sembra essere la fase di verifica. Stando a quanto dichiarato i monitoraggi infatti avverrebbero nel 34% dei casi manualmente azzerando l'oggettività di tale operazione che dovrebbe essere effettuata con strumenti adeguati (ad usarli sono solo il 13% affidandosi a “software classici”, mentre il 10% è più attento a misurare il sentiment dei clienti).
L'executive vice president South Europe Alcatel-Lucent Enterprise, Moreno Ciboldi, lancia un monito ai responsabili d'impresa: “gli strumenti di social networking vanno presidiati correttamente priorizzando le richieste, che non arrivano solo dai social network, attraverso tutte le risorse esistenti in azienda e non solo quelle confinate al contact center, così da offrire un livello di servizio adeguato”.
In un momento di incertezza come quello che stiamo affrontando è necessario valutare con la giusta attenzione il 4% dei manager che affermano che i commenti sui social network hanno influenzato le strategie di marketing, vendita e customer care. Una ancor piccola percentuale che dimostra il potere del web se opportunamente sfruttato.
Fonte:i-dome-com (Mirko Zago)
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Lettere Equitalia per avvisi ipoteca a chi ha multe con Fisco in arrivo: regole e condizioni
Equitalia, la società pubblica incaricata della riscossione nazionale dei tributi, è pronta a far partire le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per i debitori dell'Erario.
Pronto già il documento che i contribuenti interessati si vedranno recapitare dagli agenti della riscossione, con allegato un modulo per fornire i documenti per dimostrare che, in realtà, il debito non doveva essere più pagato.
Sul modulo il contribuente dovrà segnalare se ha già effettuato il pagamento, se in possesso di un provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore o di un provvedimento di rateazione emesso anche da quest'ultimo.
Per segnalare eventualmente questi elementi verranno forniti moduli appositi, mentre un altro modulo riguarderà, le comunicazioni relative ad importi per i quali scatta la soglia dei 20mila euro per poter ammettere la procedura esecutiva. La risposta deve essere fornita entro 30 giorni. Equitalia ricorda, inoltre, che il contribuente, in caso di iscrizione di ipoteca, dovrà pagare gli interessi di mora e le spese di iscrizione e di cancellazione.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Pensione di vecchiaia donne: calcola la maturazione del diritto e le nuove decorrenze introdotte dalla legge 148/2011
Il presente calcolo viene elaborato in base al disposto dell'articolo 18 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 e successivamente modificato dalla legge 148/2011 (legge di conversione con modifiche del D.l. 138/2011).
Note: l'articolo 18 della legge di conversione del Decreto dispone la graduale elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato a partire dal 1.1.2014. Con il 2026 viene raggiunta la massima elevazione della età pensionabile a 65 anni.
La funzione di calcolo riguarderà quindi le donne che compiranno 60 anni a partire dal 2014 in avanti ed il risultato indicherà il nuovo requisito anagrafico previsto per l'ottenimento della pensione.
Nella prima parte della elaborazione viene indicata l'età anagrafica relativa alla maturazione del diritto a pensione (legge 148/2011).
L'ultimo risultato è relativo al numero di mesi che di dovranno ulteriormente attendere per riscuotere effettivamente la pensione in virtù del combinato delle disposizioni di cui alle leggi 122/2011 e 148/2011.
Per maturazione del diritto si intende il momento nel quale sono soddosfatti tutti i requisiti minimi per accedere alla pensione.
Per decorrenza della prestazione deve intendersi il momento nel quale la prestazione viene erogata.
Si ricordi che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si maturano i prescritti requisiti di legge.
Il calcolo (al momento) non tiene conto dei dati sull'aumento di speranza di vita richiamato dalle norme interessate.
Avvertenze: l'utilizzo del presente strumento di calcolo ha uno scopo meramente dimostrativo e informativo. I risultati sono determinati sulla base dei dati inseriti dall'utente. L'elaborazione del calcolo ed il risultato finale dovranno essere attentamente riscontrati. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di inesattezze prodotte dal sistema.
Per qualsiasi malfunzionamento o suggerimento potete inviarci una mail a info@laprevidenza.it
Vai al calcolo
Fonte:laprevidenza.it
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Condono IVA illegittimo: pagheranno imprese e Pmi
Prima ti condono poi ti bastono. E le bastonate che riceveranno i beneficiari del condono IVA 2002 sono veramente dolorose. Soprattutto a fronte del fatto che le false garanzie offerte dal Fisco all’epoca del condono fiscale hanno perso valore a causa della pesante scure della Corte dei Conti abbattuta sull’operazione: il condono è illegittimo (e questa volta a tremare non saranno soltanto le Pmi).
Illegittimo poiché ricade su un’imposta di fatto comunitaria.
E’ il verdetto della Corte dei Conti in merito al condono fiscale relativo all’Iva del 2002 e, per certi versi, una severa critica nei confronti di un governo che ha sempre cercato di tappare i buchi graziando le imprese poco morigerate con condoni e indulti. Ma questa volta il governo ha preso una grosso abbaglio.
Tutto ha inizio nel 2002 quando il ministro dell’Economia Giulio Tremonti presenta il proprio condono fiscale Iva. Sono parecchie le imprese che vi aderiscono, poco meno di un milione, tutte pronte a salvaguardare i propri rapporti con il Fisco versando solo l’1% di tutto l’ammontare evaso per un importo che complessivamente ammontava a 3 miliardi di euro. Nessuna di loro poteva sapere, però, che quella operazione gli si sarebbe rivolta contro dieci anni dopo. Infatti passano gli anni e il condono Iva risulta illegittimo poiché ricade su un’imposta comunitaria e, quindi, sottratta al libero intervento da parte di uno Stato membro.
Che fa allora il governo considerando che ha tempo fino al 31 dicembre 2011 per procedere con gli accertamenti? Per prima cosa allunga i termini. Ecco che nella manovra finanziaria bis spunta una proroga a sorpresa che rinvia il termine di un anno.
Il passo successivo è affidato all’Agenzia delle Entrate: sarà compito degli 007 del Fisco recuperare ogni possibile documento, verbali e verifiche già archiviate e selezionare i contribuenti che avevano aderito alla sanatoria al fine di recuperare le somme.
Questo vuol dire che, considerando il poco tempo a disposizione (ossia poco più di un anno) e i numerosi contribuenti da verificare (quasi un milione), l’Agenzia delle Entrate dovrebbe andare a individuare principalmente le grosse società, quelle che all’epoca hanno versato gli importi maggiori secondo il presupposto che tanto maggiore è l’importo versato a titolo di condono tanto più grande è l’Iva evasa e che, stando a quanto afferma ItaliaOggi, risultano essere i grandi gruppi industriali e finanziari d’Italia: Enel, Fiat, Impregilo, Finmeccanica, Telecom, UbiBanca e così via.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Cassazione: matrimonio a distanza non fa perdere il diritto al mantenimento
Non perde il diritto al mantenimento l'ex moglie che ha vissuto il suo matrimonio "a distanza". Lo afferma la corte di Cassazione (sentenza 19349/2011 della Prima sezione civile) che ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva sottrarsi all'obbligo del mantenimento perché con la sua ex si era visto solo ogni tanto per qualche fine settimana e nei periodi delle vacanze estive. Una coppia aperta insomma dove ciascuno viveva a casa sua. Secondo la Cassazione però "la mancata convivenza puo' trovare ragione nelle piu' diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per se' non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non puo' attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio". Nel caso di specie il motivo che aveva portato la coppia a vivere un matrimonio a distanza risiedeva essenzialmente su ragioni lavorative. Inizialmente lui si era dovuto trasferire da Roma al nord Italia mentre lei, insegnante, era rimasta a vivere a casa della madre. La Corte ha rilevato peraltro che nella coppia c'era anche una disparità economica a svantaggio della moglie e quindi correttamente i giudici di merito nell'ambito del procedimento di separazione avevano imposto all'ex marito di pagare un mantenimento. L'ex marito ricorrendo in Cassazione aveva sostenuto che le nozze a distanza avevano determinato la mancata realizzazione dell'essenza del matrimonio a questa tesi è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che anche le nozze a distanza non estinguono i diritti doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.
Fonte:studiocataldi.it (N.R.)
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Il porta a porta funziona
No, non stiamo parlando della fortunata trasmissione condotta da Bruno Vespa, ma del buon vecchio "porta a porta", il sistema di vendita più antico e, a quanto pare, ancora più efficace, almeno nel nostro Paese.
Mentre le aziende si svenano per trovare il miglior modo per rendersi visibili su Facebook e strapagano i SEO del caso per essere al primo posto nelle ricerche di internet, Avedisco, che da 50 anni rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi afferma che il settore è l'unico a non risentire della crisi.
A livello mondiale, la vendita diretta nel 2009 ha realizzato un fatturato globale di oltre 177 miliardi di dollari (iva esclusa). L’Italia si colloca al sesto posto nel mondo. Gli incaricati alle vendite sono oltre 74 milioni. Nel nostro Paese il fatturato 2010 delle aziende Avedisco è di 887 milioni di euro e questo fa sì che l’Italia si collochi al secondo posto, dietro la Germania, nella classifica di fatturato ( superiore ai 14 miliardi di euro ) della vendita diretta nell’Unione Europea.
La vendita diretta ha un valore strategico nell’economia italiana: le aziende Avedisco, con oltre 800 milioni di euro di fatturato, rappresentano circa il 50 per cento del mercato nazionale delle vendite dirette. Nell’Unione europea il fatturato complessivo è superiore ai 9 miliardi di euro all’anno e coinvolge circa 3 milioni di venditori. Negli Stati Uniti il fatturato delle vendite a domicilio supera i 32 miliardi di dollari all’anno e offre lavoro a oltre 10 milioni di incaricati alle vendite (basti pensare alla oramai mitica figura della “presentatrice Avon”). In Giappone il giro d’affari è di più di 22 miliardi di dollari e coinvolge oltre 2 milioni di venditori.
«Il rapporto di fiducia e fidelizzazione che si crea tra il consumatore, il prodotto e l'incaricato alla vendita è uno dei fattori determinanti per la crescita del nostro settore» sottolinea il presidente di Avedisco, Giovanni Paolino. Con gli anni la figura del venditore si è evoluta in quella di consulente personale per lo shopping, l'offerta è diventata più ampia e articolata e, quindi, il servizio è aumentato.
Certo, la crisi si è sentita anche in questo settore, come dimostra la leggera flessione registrata nei comparti del tessile, della cosmesi e degli accessori moda, ma il trend resta comunque positivo
Fonte:i-dome.com
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Credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate, le istruzioni per l’utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio è compensabile senza limiti quantitativi. Con la risoluzione 94/E del 22.09.2011 l’Agenzia fornisce i chiarimenti operativi per il corretto utilizzo in compensazione del credito.
Il credito d’imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio, spetta anche ai soggetti diversi dalle banche ed enti finanziari, purché le imposte anticipate siano connesse ai disallineamenti che riguardano l’avviamento e le altre attività immateriali. È necessario, inoltre che si tratti di un soggetto IRES, con una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.
Il credito d’imposta può essere compensato senza limiti con il Mod. F24, utilizzando il codice tributo “6834”. Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare, con riferimento al Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito “80”.
Queste sono alcune delle principali precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E del 22.09.2011, sulla disciplina di utilizzo del credito d’imposta, contenuta nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2 della L. n. 10 del 26.02.2011 (Decreto Milleproroghe).
Fonte:fiscoetasse.com
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Cyber crime: agli italiani è costato 617 milioni di euro
Ecco quanto ci costa il Cyber Crime: ben 617 milioni di euro. Un'indagine condotta da Norton ha, infatti, messo in luce quanto gli italiani (e non solo) sono sempre più spesso vittime del crimine informatico quando sono connessi al web. Infatti oltre il 68% degli italiani intervistati è stato vittima di un attacco negli ultimi 12 mesi.
Da questo dato si stima che quindi appunto 617 milioni di euro sono stati bruciati per il tempo perso per risolvere i problemi derivanti dagli attacchi informatici. A livello mondiale, sempre secondo il Norton Cyber crime Report 2011 il dato parla di 431 milioni di vittime per un una spesa di 388 miliardi di dollari.
Ogni secondo il dato impressionante è che sono 14 gli utenti che subiscono attacchi e ogni giorno se ne contano più di un milione. In aumento anche il crimine informatico su dispositivi mobile visto che il 10% degli adulti ha avuto la sfortuna di subirne uno sul proprio dispositivo mobile e, nonostante questo, il 78% non usa nemmeno una password per proteggere l'accesso ai propri dati, senza parlare della mancanza di un software . di sicurezza mobile aggiornato (solo il 13% ne possiede uno). Secondo lo studio, sono gli uomini tra i 18 e i 31 anni che accedono a Internet dai dispositivi mobili ad essere i più vulnerabili ai crimini online: infatti, 4 su 5 (80%) hanno sperimentato una qualche forma di attacco.
A livello globale, sono i virus e il malware i più "attivi" nel creare problemi ai navigatori del web. Infatti il 54% degli intervistati ha dichiarato di avere in qualche modo dovuto affrontare il problema. Ai virus seguono le truffe online (11%) e i messaggi di phishing (10%). In Italia il 62% degli utenti è stato colpito nell'ultimo anno da virus o malware. Al secondo posto nella classifica del crimine informatico c'è la molestia sessuale online: il 55% degli intervistati ha infatti subito attacchi di questo tipo.
Frequenti sono stati anche gli attacchi ai profili dei social network, che ultimamente sono in crescita. In Italia sono soprattutto gli uomini a rimanere vittime del crimine informatico (70%)dovuto alle abitudini non proprio consone per essere meno esposti. Navigare su siti erotici, chattare con estranei, e giocare azzardo su siti on-line, aumenta il rischio di imbattersi in malintenzionati. Le donne, per il loro comportamento più "moderato" quando si connettono al web sono a rischio solo il 67% di esse. Preferire comunicare con amici piuttosto che con estranei, fare shopping e trascorrono più tempo degli uomini sui social network, pratiche molto comuni tra il gentil sesso, contribuisce ad essere meno esposti ad attacchi informatici. Il 19% delle donne ha infatti dichiarato che una vita senza social network comporterebbe la perdita di contatti con molti amici, rispetto al 8% degli uomini.
Fonte:ilsole24ore.com (Danilo Loda)
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Prestiti alle imprese più difficili dopo taglio rating banche e Italia
Salgono i tassi dei mutui a causa dell’aumento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, e sale anche il costo dei prestiti a causa del taglio del rating del debito italiano e delle banche. Il tutto a danno dei mutuatari, costretti a pagare rate sempre più salate per il mutuo, e delle imprese, che difficilmente ora riescono ad ottenere nuovi finanziamenti.
Il direttore generale di Univa (gli industriali locali) di Varese, Vittorio Gandini, ammette che purtroppo l’aumento del costo del credito che ha colpito il Tesoro italiano si sta riflettendo sulle banche che, a cascata, lo scaricano sulle imprese, “spiazzando un tessuto produttivo in convalescenza, intento a ristrutturarsi, rifinanziare il patrimonio e ricostituire le scorte, grazie anche alla ripartenza dei prestiti bancari: +3% a dicembre 2010, +4,5% nel semestre successivo. Sembrava un segnale di ripartenza. Dopo l’estate, invece, ecco il diluvio”.
“Nemmeno se metti a garanzia tutto quel che hai in questo momento riesci ad avere soldi”, ha confermato poi Enrico Romanato, uno dei titolari della padovana Sealand (elettropompe e sistemi di pressurizzazione), 30 addetti per 6,5 milioni di fatturato, la maggior parte fatto all’estero sui mercati emergenti.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Pausa pranzo, 270 euro al mese
Per la pausa pranzo fuori casa, col menù classico di acqua, pasta, dessert e caffè, servono oltre 12 euro. Il prezzo è aumentato del 3% rispetto al 2010, del 123% in dieci anni. È quanto riscontrano Federconsumatori e Adusbef.
La pausa pranzo fuori casa costa cara. In un solo anno, dal 2010 a oggi, i prezzi praticati in bar e punti di ristoro self service sono aumentati in media di oltre il 3%. Un pasto tipo composto da acqua, un piatto di pasta, un dessert e un caffè costava 5,53 euro nel 2001; è arrivato a 11,95 euro l'anno scorso; quest'anno già costa oltre 12 euro (12,31 euro) con un aumento percentuale pari al 123% in dieci anni. Alla fine, un pasto tipo in un bar o in un self service può arrivare a costare oltre 270 euro al mese.
Sono i rincari denunciati da Adusbef e Federconsumatori: "Alla luce di questi rincari, in tempo di crisi sono sempre di più i consumatori - affermano - che rinunciano alla 'pausa pranzo' nei punti self service/bar e preferiscono portarsi il pranzo da casa, oppure acquistarlo direttamente nei negozi o nei supermercati".
Le due associazioni propongono un'analisi dei rincari per singole voci, spalmate nell'arco degli ultimi dieci anni. Una tazzina di caffè, ad esempio, partiva da 62 centesimi nel 2001, dopo l'introduzione dell'euro, ed è arrivata quest'anno a una media di 96 centesimi, con un aumento dell'1% rispetto al 2010 e del 55% in dieci anni. Dal 2001 al 2011, una bottiglia da mezzo litro d'acqua è aumentata dal 217%, passando da 52 centesimi a 1,65 euro, con un aumento del 3% solo rispetto allo scorso anno. La pizza margherita della pausa pranzo costava 3,36 euro nel 2001, ora arriva a 8,70 euro, nel 2010 stava a 8,50 euro: più 2% sull'anno, più 159% in dieci anni.
Un piatto di pasta è rincarato del 150% in dieci anni: costava 2,32 euro nel 2001; è arrivato a 5,60 euro nel 2010; quest'anno già si attesta su una media di 5,80 euro, con un aumento percentuale annuale del 4%. Per un dessert al piatto, nel 2001 servivano 2,07 euro; nel 2010 il prezzo si attestava su 3,80 euro; quest'anno è stato ulteriormente ritoccato a 3,90 euro, con un aumento del 3% e dell'88% nell'arco di dieci anni. Un panino è aumentato, dal 2001, del 94%, passando da circa 1,55 euro ai 3 euro rotondi di quest'anno. E una pizzetta rossa è passata da 77 centesimi del 2001 ai 2,30 euro di quest'anno: in dieci anni, il prezzo è salito del 199%.
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Chiusura delle partite Iva Inattive - Entro il 4 Ottobre il versamento della sanzione
Chiusura veloce delle Partite Iva inattive senza ulteriori adempimenti in capo al contribuente, basta versare unicamente la sanzione e compilare correttamente il Modello F24; questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con Risoluzione n. 96 del 21/09/2011
Con Risoluzione del 21/09/2011 n. 93 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla chiusura delle partite Iva inattive, in particolare chiarisce che in capo al contribuento non vi sono altri adempimenti se non quello di versare la sanzione di 129,00 euro.
A tale proposito si ricorda che la Manovra correttiva 2011 (DL 98/2011) ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la presente Risoluzione viene chiarito che la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto, pertanto, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte.
In dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:
nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo” indicare la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi” indicare con la partita Iva da cessare;
- nel campo “codice” indicare il codice tributo 8110;
- nel campo “anno di riferimento” indicare l’anno di cessazione dell’attività.
La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Si precisa inoltre che non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti, in particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate; non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.
Fonte:fiscoetasse.com
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Cassazione: non è licenziabile dipendente che riga l'auto di un collega
"In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità". E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18835 del 15 settembre 2011 in merito alla legittimità o meno del licenziamento irrogato ad un dipendente che aveva rigato, con un oggetto metallico, la fiancata ed il cofano di una autovettura parcheggiata accanto alla propria negli spazi in uso ai dipendenti della società. La Suprema Corte, rigettando il ricorso della Società avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente, condivide l'orientamento del giudice d'Appello secondo cui, sebbene la condotta del lavoratore denoti un atteggiamento incivile e certamente censurabile, non può valere il rilievo dell'intenzionalità in quanto questo elemento non può di per sè indurre a ritenere sussistente, nella specie, il "notevole inadempimento" che legittima, in base alla contrattazione collettiva, il licenziamento in tronco.
Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
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Nuova social card 2011: ricariche e valori differenti per città.Condizioni e requisiti per richiesta
E’ in arrivo una nuova social card che andrà a beneficio dei cittadini italiani over 65, con un reddito e un Isee (Indicatore situazione economica equivalente) inferiore ai 6.000 euro annui, ha un valore che varia dai 40 ai 137 euro al mese da utilizzare per il sostegno della spesa alimentare ma anche per le bollette della luce e del gas.
La carta funziona come una normale carta di pagamento elettronico, con la differenza che le spese vengono addebitate allo Stato, e sarà ricaricata ogni 2 mesi con 80 euro, in base agli stanziamenti disponibili.
La nuova social card permetterà, inoltre, di usufruire di sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta acquisti (purchè espongano il simbolo), di accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e di ottenere altri benefici e agevolazioni ancora al vaglio ma che saranno presto comunicati.
La sperimentazione della nuova social card per le famiglie in disagio economico dovrebbe partire a breve in 12 Comuni con più di 250mila abitanti. Tra le prime città scelte, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
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Mutui, il tasso medio sale al 3,5%
Cresce il saggio d'interesse sui nuovi mutui per la casa. A dirlo è la stessa Abi. Nel consueto bollettino mensile è indicato che il tasso d'interesse medio, nello scorso agosto, è salito al 3,5 per cento. Un valore superiore a quello di luglio (3,22%) e in rialzo di 51 punti base (0,51%) rispetto al mese (marzo), in cui il saggio era sui minimi del 2011 (2,99%). Insomma, il costo del mutuo per la casa del signor Rossi cresce.
La domanda, giocoforza, è spontanea: quali le cause di questo trend? In primis, è necessaria una precisazione: il tasso indicato è la media mensile tra i prestiti a saggio variabile (oggi più conveniente) e quello più oneroso a cedola fissa. E proprio questo elemento, a detta degli analisti dell'Abi, è tra le cause dell'incremento rilevato in quel di agosto. Il flusso dei finanziamenti a tasso fisso, infatti, è salito dal 19 al 24 per cento. Le famiglie italiane, cioè, si allontano dal prestito variabile. Il che, ovviamente, fa salire la media del saggio: un mutuo fisso ventennale, nel migliore dei casi, ha una cedola finale compresa tra il 4,3 e 4,5 per cento; quello variabile, invece, il 2,7 per cento.
Ciò detto, però, lo scenario è più complesso. A ben vedere, entrambi i tassi interbancari di riferimento dei mutui sono diminuiti: da una parte la media dell'Euribor a 3 mesi, cui è legato il prestito variabile, ha ripreso a scendere (seppur di poco) dall'1,6 all'1,55 per cento; dall'altro l'Irs a 10 anni, da cui dipende il fisso, è calato al 2,9% (era al 3,25 in luglio). Certo, le dinamiche mese su mese non sono così essenziali. Tuttavia, la semplice logica aritmetica dovrebbe far propendere per una riduzione del costo del mutuo. «Quello che incide - ricorda Stefano Rossini, ceo di MutuiSupermarket.it - è l'incremento dello spread caricato sul consumatore finale. Sul fronte del fisso le banche, da giugno a oggi, nei casi più virtuosi hanno aumentato il differenziale tra i 30 e 40 punti base.
Rispetto al variabile, invece, l'incremento è sullo 0,1 per cento». Questo fattore, unito alla diversa composizione della domanda globale di mutui, può spiegare il trend di agosto. Già, il trend. Ma il rincaro è veramente giustificato? «Si tratta -risponde Rossini - di un atteggiamento precauzionale, a dire il vero un po' eccessivo». I timori per l'evoluzione della congiuntura, cui gli stessi esperti dell'Abi fanno riferimento nel bollettino, hanno indotto «a prezzare su un livello più alto il rischio della possibile insolvenza del mutuatario». Di più. Gli istituti di credito, a fronte del balzo del differenziale tra il BTp e il T Bund, hanno maggiori costi di funding. Giocoforza, questo sovrapprezzo legato al rischio-Paese incomincia ad essere riversato sulla clientela finale. Un 'surplus' che, secondo gli esperti dell'Abi, rimane comunque «su livelli particolarmente contenuti». Al di là delle valutazioni di merito, il report mensile sottolinea anche che il tasso medio ponderato, sul totale dei prestiti a famiglie e imprese, è risultato pari al 4,06%, rispetto al 3,99 per cento di luglio. Cioè, «47 punti base al di sopra del valore di agosto 2010». Tra crisi, costo del funding e timori d'insolvenza i tassi interbancari calano. Quelli dei mutui salgono.
Fonte:ilsole24ore.com
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Pubblicità: in tempi di crisi chi svende sbaglia
A volte, abbassare i prezzi per non perdere i propri clienti, appare la soluzione migliore e più efficace, ma può svalutare il valore di un'azienda
Per Kevin Roberts, Ceo dal 1997 della Saatchi & Saatchi, svendere la pubblicità nei momenti di crisi è un grosso errore.
Meglio valorizzare altre leve di marketing, e sfruttare la creatività di questa disciplina.
Ad esempio valorizzare il proprio brand verso i consumatori. Se riusciamo a definire delle strategie mirate per legare i propri clienti al nostro brand anche nei momenti di crisi, eviteremo di non svalutare i prodotti e non abbattere il valore dei listini.
La crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo ha chiaramente degli impatti negativi a livello psicologico su tutti i consumatori (esclusi quelli di fascia alta), ma se riflettiamo tenendo in considerazione i singoli contesti nazionali, vediamo che le cose non sembrano così negative per l'Italia.
Nel nostro Paese la crisi non è ancora arrivata al livello dei consumatori, dove da sempre le famiglie hanno un alto risparmio privato che compensa la diminuzione degli introiti.
Come devono comportarsi le imprese? Limare i prezzi, e non abbatterli può essere una soluzione che non risolve del tutto il problema. Più saggia è la strada che fa leva sulle emozioni generate dalla qualità dei prodotti e dal brand che li rappresenta.
Se pensiamo al caso Apple, vediamo come l'azienda americana, nonostante pratichi dei prezzi più alti della media, abbia costruito intorno al suo marchio una comunità di consumatori, legata anche da dimensioni affettive ed emozionali.
Dialogare con i propri clienti per comunicare che anche le aziende vivono una situazione difficile provocata dalla crisi, potrebbe scongiurare la soluzione dell'abbattimento dei prezzi, purché si riescano a suscitare emozioni autentiche intorno al brand di riferimento.
Fonte:i-dome.com
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Spesometro, al 31 dicembre gli acquisti over 25mila
Nuova scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva e specifiche tecniche aggiornate alle indicazioni delle associazioni di categoria
Slitta al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta 2010. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro. Aggiornate, inoltre, le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste. Le novità, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 settembre 2011.
Si ricorda che i pagamenti che superano una certa soglia, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dal provvedimento del 22 dicembre 2010, che ha previsto, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.
Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l'anno d'imposta 2010, l'obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il nuovo termine, che, con il provvedimento odierno passa dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 riguarda, dunque, solo le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, per il periodo d'imposta 2010.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Patrizia De Juliis)
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Aziende in perdita sistemica: controlli e gettito
Si chiamano corporate tax losses, e sono le perdite di esercizio utilizzate come opportunità per non versare le imposte al Fisco. Le società che si affidano a questa pratica, originariamente concessa dai governi per supportare le proprie imprese in momenti di crisi, sono ormai sempre più frequenti.
Una recente indagine condotta dall’Ocse mostra come il valore delle corporate tax loxes portate a detrazione delle imposte negli anni successivi nel mondo sia aumentato nell’80% dei casi dal 2000 ad oggi. In Italia, in particolare, dagli 8 miliardi di euro del 2004 si è saliti ai 18 miliardi l’anno successivo, per arrivare a 25 miliardi nel 2006 e superare i 31 miliardi nel 2007.
La Manovra finanziaria 2011-12 recentemente introdotta stabilisce dunque numerose misure in materia di lotta all’evasione piuttosto incisive, alcune delle quali pensate proprio per ridurre il fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”: basandosi su specifiche attività di monitoraggio, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate assicureranno una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta, e che non abbiano deliberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
Avere una impresa in perdita fiscale per tre esercizi consecutivi sarà dunque condizione sufficiente a legittimare l’attività di accertamento da parte degli organi di controllo.
Del resto le perdite operative delle imprese possono ridurre notevolmente il gettito fiscale dei Governi: secondo quanto si legge nel rapporto dell’Ocse, in alcuni casi gli importi delle corporate tax losses possono incidere fino al 25% del prodotto interno lordo di uno Stato.
Fonte:blog.pmi.it (Francesco Mantica)
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Istat, irregolare il 10,3% degli occupati italiani nel 2010. In aumento i posti vacanti nel 2011
Olltre il 10% degli occupati in Italia lavora in modo irregolare, in prevalenza si tratta di dipendenti. L'Istat ha rilevato che nel 2010 gli occupati non regolari erano esattamente 2.548.000 mila (10,3% del totale) sostanzialmente stabili rispetto al 2009. Hanno lavorato senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva 2.101.200 dipendenti (l'11,1% del totale) e 446.000 indipendenti (il 7,7% del totale di questi lavoratori).
Nel complesso, tra regolari e irregolari, nel 2010 erano occupate 24.643.000 persone, con un calo di 196.000 unità rispetto all'anno prima dovuto quasi esclusivamente all'occupazione regolare (-191.000 unità). L'occupazione irregolare è rimasta invece stabile.
Aumentano i posti di lavoro vacanti
I dati Istat hanno inoltre confermato la schizofrenia del mercato del lavoro in Italia che vede da un lato crescere la disoccupazione soprattutto giovanile e irregolare e, dall'altro, aumentare il numero di posti vacanti nell'industria e nei servizi (cioè posti di lavoro che le imprese hanno bisogno di coprire). Ebbene, nel secondo trimestre 2011 il tasso dei posti vacanti nelle imprese dell'industria e dei servizi è stato dello 0,9%, con un aumento dello 0,2% rispetto al secondo trimestre 2010. Il tasso di posti vacanti è pari allo 0,7% nell'industria e all'1,0% nei servizi, con un incremento, in entrambi i settori, dello 0,1% sullo stesso periodo dell'anno precedente.
I posti vacanti calano solo nei servizi finanziari
Nel dettaglio, all'interno dell'industria l'aumento del asso di posti vacanti è così ditribuito: +0,1% nelle attività manifatturiere; +0,2% nelle costruzioni; +0,4% nelle attività di fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento. Nel terziario, rispetto al secondo trimestre del 2010, si registrano incrementi negli altri servizi (+0,4%), nei servizi di trasporto e magazzinaggio e in quelli di informazione e comunicazione (+0,2%), mentre si osserva una diminuzione nelle attività finanziarie e assicurative (-0,2%).
Fonte.ilsole24ore.com
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Unico 2011: 30 settembre termine ultimo per presentazione
Il 30 settembre 2011 è il termine ultimo per la presentazione del modello Unico 2011 (relativo ai redditi 2010), da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria. Le persone fisiche che non hanno presentato il modello in forma cartacea entro lo scorso 30 giugno, possono utilizzare la presentazione telematica. Per farlo è necessario accedere ad internet, e disporre di un codice "pin" che può essere richiesto presso gli uffici finanziari o anche in via telematica - procedura questa che potrebbe però comportare tempi di attesa piuttosto lunghi, rischiando di sforare la data ultima di consegna -. In alternativa è possibile ricorrere ai canali consueti: gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure i professionisti abilitati. Qualora non si riuscisse a presentare il modello Unico nemmeno entro il 30 settembre, è possibile provvedervi successivamente, pagando però una sanzione di 25 euro per ogni modello presentato in ritardo. Questo vale anche per i titolari di partita Iva (amministratori di condominio compresi). Coloro che hanno presentato la dichiarazione dello scorso anno - Unico 2010 - per via telematica e intendono regolarizzare i relativi versamenti (saldi 2009 e/o acconti 2010), possono farlo usufruendo del ravvedimento operoso, versando il dovuto entro il prossimo 30 settembre. Il termine ultimo di presentazione è lo stesso anche per coloro che vogliono correggere errori e "sviste" commessi lo scorso anno nella dichiarazione Unico 2010 (redditi 2009) e nel modello 730/2011 già presentato. In questo caso è necessario compilare un nuovo modello, sostitutivo del precedente, e trasmetterlo per via telematica. Alla luce delle nuove norme, anche il contribuente che possiede un immobile in uno Stato estero è, in linea generale, obbligato a indicarlo nel quadro RW del modello.
Fonte:studiocataldi.it (Nadia F. Poli)
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Professionisti, sospensione dall'Albo per chi non emette la fattura
Alla quarta violazione dell'obbligo di emissione della fattura nell'arco di cinque anni, il professionista viene subito sospeso dall'Albo per un minimo di tre giorni e un massimo di un mese, ma in caso di recidiva il periodo di sospensione aumenta da un minimo di 15 giorni a 6 mesi.
A introdurre misure più severe contro i professionisti colpevoli di violazione fiscale è la Manovra Bis (decreto legge n. 138, convertito nella legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre).
All'articolo 2, comma 5 del provvedimento viene stabilito che, “Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensioneb dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi”.
Scavalcati gli Ordini
Il provvedimento di sospensione, comminato dal direttore regionale delle Entrate, “è immediatamente esecutivo”, in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'amministrazione finanziaria, dopo aver comminato la sospensione, comunica gli atti all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'Albo; l'Ordine o il soggetto gestore dell'Albo dovrà limitarsi a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria.
Se la violazione è commessa nell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, la sanzione della sospensione colpisce tutti gli associati.
Fonte:casaeclima.com
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Cassazione: no al licenziamento per abbandono del posto di lavoro se il codice disciplinare aziendale non è affisso
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18955 del 16 settembre 2011, ha affermato che il lavoratore, che abbandona il posto di lavoro in preda ad un attacco d'ira, non può essere licenziato poichè tale comportamento di per sè non costituisce giusta causa di recesso. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto che il comportamento del lavoratore non potesse essere considerato come "grave insubordinazione" o comportamento arrecante un pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali e quindi da poter costituire, si per sè, giusta causa di recesso. La Suprema Corte, nel disporre la reintegra dell'operaio licenziato, ha precisato che la previsione della sanzione espulsiva nel codice disciplinare aziendale, presupponeva la pubblica affissione dello stesso all'interno dei locali dell'impresa e doveva considerarsi indispensabile, essendo la condotta del lavoratore violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole di comportamento negozialmente previste. La Suprema Corte ha sottolineato inoltre che dalla contrattazione collettiva l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è valutato sanzionabile al più con l'ammonizione, una multa o la sospensione.
Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
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Gas: caro inverno, in bolletta 45 euro in più
Bolletta del gas da record per il prossimo inverno. È quanto stima il Centro Ricerche Federconsumatori, per il quale dal 1° ottobre il gas aumenterà di 45 euro l'anno, dei quali 7 euro legati all'aumento dell'Iva.
Chi teme di ricevere bollette al rialzo il prossimo inverno non sarà smentito. Tutt'altro: vedrà confermate le sue nere previsioni, che probabilmente si aggiungeranno alla preoccupazione di dover far quadrare ancora una volta i conti della spesa. Il gas aumenterà di 45 euro l'anno a partire dal 1° ottobre, e 7 euro in più arriveranno in bolletta direttamente dall'aumento dell'Iva dal 20 al 21%, provvedimento che ha fatto sollevare tutte le associazioni dei consumatori contro una manovra ritenuta depressiva.
A partire da ottobre, dunque, ci saranno nuovi aumenti del gas. A dirlo è il CREEF, il Centro Ricerche della Federconsumatori: "Si registrerà, con l'adeguamento trimestrale, un aumento di spesa di circa 45 euro annua (di cui 7 a seguito dell'aumento dell'Iva dal 20% al 21%) per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di metano all'anno. Aumenti che si vanno ad aggiungere a quelli di 92 euro già registrati nei trimestri del 2010 e di 78 euro nei tre trimestri del 2011".
Il risultato è che, conteggiando tutti gli aumenti registrati dall'inizio dell'anno, si arriva a 123 euro in più. Facendo riferimento al 1° gennaio 2010, gli aumenti nel settore gas ammontano a 215 euro l'anno. E, afferma il Centro Ricerche, "la bolletta annua del 2011, con questo trend di aumenti ininterrotti, supererà il record del 2009, quando una famiglia tipo con un consumo di 1.400 metri cubi ha pagato 1.114 euro, attestandosi per quest'anno a 1151 euro. La spesa più alta registrata dal dopoguerra a oggi. Aumenti spaventosi i cui effetti si scaricheranno nell'inverno che ci attende".
Non è una bella previsione, anche alla luce dei timori che l'aumento dell'Iva si ripercuota a catena su tutta la filiera dei carburanti. Per questo Federconsumatori chiede al Governo di intervenire nel settore superando i ritardi infrastrutturali e favorendo l'aumento della capacità di importazione dei gasdotti, e di agire per la costruzione di rigassificatori e di impianti di stoccaggio con le massime garanzie di sicurezza. Altro tema rilanciato dai consumatori: completare e ampliare i processi di concorrenza nel settore del gas.
"Ma si può e si deve fare di più anche sul fronte dei consumatori - afferma Mauro Zanini, vice presidente Federconsumatori - Per questo chiediamo al Governo l'adozione di alcune misure urgenti per bloccare l'ulteriore aumento delle bollette." Fra queste, la riduzione dell'imposizione fiscale su metro cubo consumato, portandola dal 39% alla media europea del 20%, e la sterilizzazione automatica dell'Iva legata al crescere del costo della materia prima. Aggiunge l'associazione: "E' gravissimo, invece, che il Governo abbia aumento l'Iva dal 20% al 21%, considerando il metano per il riscaldamento come un 'bene di lusso', senza far nulla, invece, per abolire la cosiddetta tassa sulla tassa, ovvero l'assoggettamento all'Iva sulle imposte erariali".
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Legge P2P Pdl con distacco collegamento Internet
E’ approdato in discussione alla Camera un nuovo disegno di legge sulla responsabilità dei provider, il diritto di accesso ad Internet e l'enforcement online dei diritti di proprietà intellettuale. Il Disegno di Legge che prede il nome dai promotori, i deputati del Pdl Elena Centemero e Santo Versace, contiene essenzialmente due soli articoli.
Il primo riguarda la Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni-hosting, specificando che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di informazioni l'illiceità dell'attività o dell'informazione, facendo venir meno l'esenzione da responsabilità, comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione. In pratica, la proposta prevede che un provider debba bloccare una connessione non appena giunga la segnalazione di un illecito, pena l'accusa di correità.
Questo principio prevede segnalazioni di violazione di copyright anche da parte di singoli utente e senza la necessità di controllare l'effettiva natura delle accuse prima di proseguire con la cancellazione, la disabilitazione o il blocco dell'accesso al cittadino.
In base a questa disposizione qualsiasi soggetto interessato potrebbe avere funzioni e poteri dell'autorità giudiziaria nel notificare comportamenti illeciti. L’altro articolo in ballo interviene, invece, sull'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico che prevede, conformemente alla normativa europea in materia, la non responsabilità preventiva e dunque il non obbligo di sorveglianza per gli intermediari: ciò significa che il provider ha solo una responsabilità ex post e non anche quella ex ante su tutti contenuti caricati.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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Acquisti UE: entro 30 settembre domanda rimborso IVA
Gli operatori nazionali che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nel corso del 2010 in altri Stati membri hanno tempo fino al 30 settembre per chiedere il rimborso dell’Iva detraibile. La richiesta va presentata,tramite modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate che provvederà a inoltrarla allo stato membro di destinazione. Tuttavia qualora vengano riscontrate cause ostative, l’Agenzia notificherà al contribuente il provvedimento di rifiuto di inoltrare l’istanza.
La scadenza è fissata a fine mese. Entro tale data potranno essere presentate le istanze di rimborso dell’Iva pagata all’estero nel corso dell’anno scorso. L’adempimento è rivolto a quegli operatori che nel corso del 2010 hanno effettuato acquisti di beni e servizi soggetti a Iva detraibile presso altri Stati membri. Questi potranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso del tributo.
Affinché il tributo sia rimborsabile è necessario che le operazioni effettuate dal contribuente diano diritto alla detrazione. Per tutte quelle operazioni che non sono totalmente detraibili ai fini Iva il rimborso va chiesto parzialmente. E’ esclusa la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi per i quali lo Stato membro non consente il diritto alla detrazione. E’ bene, quindi, fare riferimento alle limitazioni imposte dalle normative Iva degli Stati con cui sono state effettuate le operazioni.
Il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi né inferiore a tre mesi. Per i rimborsi riferiti al trimestre l’importo minimo non deve essere inferiore a 400 euro. Per l’anno solare, invece, l’importo minimo è di 50 euro.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre all’Agenzia delle Entrate per via telematica la quale provvederà a inoltrarla allo Stato destinatario. Questi provvederà all’erogazione del rimborso. L’istanza non sarà inoltrata a destinazione qualora l’Agenzia delle Entrate accerti che il richiedente non ha svolto attività economica ai fini Iva, ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli. In tali casi sarà emesso un provvedimento di rifiuto impugnabile dal contribuente.
Fonte:bog.pmi.it (Nicola Santangelo)
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Finanziamenti imprese: nuovi fondi di garanzia Confidi a settembre
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 10 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese italiane nel processo di sviluppo delle attività economiche e produttive. Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per la concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi e fornisce alle pmi una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti, a breve medio e lungo termine, concessi dalle banche e finalizzati all'attività di impresa, anche per investimenti all'estero.
Il Fondo Centrale di Garanzia è destinato ai confidi che operano nelle province con maggiore incidenza di cassa integrazione. Le Pmi possono quindi chiedere alle banche di garantire l'operazione richiesta con la garanzia pubblica e per le banche si tratta di una garanzia a rischio zero poiché, in caso di insolvenza dell'impresa, verranno risarciti facendo ricorso al Fondo Centrale di Garanzia o direttamente dallo Stato, nell'eventualità che i fondi siano esauriti.
I finanziamenti verranno distribuiti in base ad una graduatoria che verrà stilata dallo stesso ministero considerando il totale delle ore di cassa integrazione nel periodo compreso tra gennaio 2008 e settembre 2010.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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L’indennità di trasferta
L’art. 51, comma 5, d.p.r. n. 917/1986 prevede che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all’estero.
Tali esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto che per l’alloggio.
Le indennità per trasferte all’interno del comune di lavoro concorreranno, invece, alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore. I caratteri fondamentali della trasferta sono quindi principalmente due: il mutamento del luogo di lavoro, normalmente indicato nel contratto di assunzione o desumibile in base all’effettivo luogo di svolgimento della prestazione; la temporaneità dello stesso.
Si esaminano qui di seguito i trattamenti previsti da alcuni contratti collettivi, da cui risulta evidente come le indennità previste siano estremamente variabili e slegate da un filo logico comune, cambiando, per eventi pressoché assimilabili, in maniera anche macroscopica.
Commercio - Confesercenti
Una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Edili Industria
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.
Metalmeccanica Artigianato
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti a partire dal 1° gennaio 2000 L. 60.000 (€ 30,98). Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
Metalmeccanica Industria
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.Dal 1° gennaio 2009: Trasferta intera: 40,00 euro Quota per il pasto serale o meridiano: 11,30 euro Quota per il pernottamento: 17,40 euro.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
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Compro Oro, Ambulatorio Antiusura: attenzione ai "nuovi usurai"
Compro oro, fenomeno in crescita. Con un elemento in più: una "penombra normativa" che rischia di alimentare l'attività di "nuovi usurai". La denuncia viene dall'Ambulatorio Antiusura Onlus di Roma, che torna ad accendere i riflettori su un fenomeno ampiamente colto dalle associazioni dei Consumatori. Di fronte alla crisi e alle crescenti difficoltà in cui versano le famiglie, due fenomeni si stanno infatti imponendo: la crescita del gioco, nella speranza che dove non arriva l'economia arrivi la fortuna, e la vendita dei gioielli di famiglia nei Compro Oro.
Spiega l'Ambulatorio Antiusura di Roma: "La diffusione dei Compro Oro è un fenomeno che si osserva, oramai, da qualche tempo. Spesso, ci si rivolge a tali attività in situazioni di bisogno e debolezza e con un potere contrattuale nullo. Dove c'è sofferenza e la norma latita, lì s'insinua il crimine". Per l'Ambulatorio i Compro Oro rappresentano il simbolo di "una disperazione diffusa, per la quale non si esita a svendere il valore affettivo, prima ancora che economico, degli oggetti che passano di mano sui banconi di queste attività". E a fronte della sofferenza economica e del sovraindebitamento che conducono le famiglie a vendere il proprio oro, c'è un disagio che "il crimine ha saputo rendere redditizio, insinuandosi in un contesto di penombra normativa che i fatti di cronaca hanno reso insostenibile e privo di giustificazione in una società che vuole definirsi civile - denuncia l'Ambulatorio - Troppo spesso dietro queste attività si nascondono i nuovi usurai, che possono, così, esporre impunemente la loro "insegna" e fare affari alla luce del giorno approfittando di chi si trova in condizioni di difficoltà".
Da qui l'appello del presidente Luigi Ciatti: "I commercianti onesti dei Compro Oro devono essere i primi a chiedere a gran voce una normativa severa, che certifichi la qualità della loro attività e le regole del gioco, impegnandosi a emarginare i disonesti".
Le associazioni dei consumatori stanno da tempo monitorando il fenomeno. È in crescita, con migliaia di punti vendita e un volume d'affari che, secondo il Movimento Consumatori, è pari a 350 mila euro per ogni punto vendita. Federconsumatori e Adusbef hanno segnalato espressamente che "come dimostrano le numerose denunce e segnalazioni ricevute presso i nostri sportelli, il rischio di incorrere in qualcuno che vuole speculare su tale fenomeno è elevato". E secondo l'Adoc, il fenomeno ha questo andamento: rispetto allo scorso anno il 30% in più dei consumatori ha venduto i propri gioielli presso un Compro Oro, un'attività che complessivamente è cresciuta del 25% nell'ultimo anno.
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
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Iva agevolata al 4% per i dispositivi medici ai diabetici
L’applicazione dell’Iva agevolata nelle forniture delle farmacie ai diabetici iscritti al Registro regionale confermata dalla Risoluzione n. 90/E dell’Agenzia delle Entrate
È corretto che le farmacie convenzionate emettano, nei confronti delle aziende sanitarie locali, fatture con Iva agevolata al 4% in relazione ai dispositivi medici forniti gratuitamente ai clienti affetti da diabete con menomazione funzionale permanente, attestata dal Registro nazionale dei diabetici, e muniti di regolare prescrizione dei medici di base.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 90/E del 15.09.2011, chiarisce che il rilascio di strisce autoreagenti, apparecchi automatici e lancette, iniettori a penna e siringhe per insulina come strumenti il cui utilizzo è inequivocabilmente legato al controllo della patologia non richiede ulteriore documentazione per vedere applicata l’aliquota IVA minima.
Fonte:fiscoetasse.com
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