Menu principale:
News e Fax > Archivio 2011 > Marzo 2011
Elenco news :
IVA su cellulari e personal computer: al via nuovo sistema di applicazione imposta
Disoccupazione record nel 2010: 8,4%. Lieve calo registrato a febbraio: -0,2%
Trasferta, legittimo il rifiuto se manca l'auto aziendale
Tutela Consumatori; Aiazzone, UNC: "Fiditalia rispetti la legge"
Spazio all’accertamento induttivo per chi non tiene l’inventari
Farmaci generici taglio del 40% dei prezzi da metà aprile
Smartphone: quale piattaforma dominerà il mercato? Ovum scommette su Android e WP7
Cassazione: ricollocazione del lavoratore licenziato e onere del datore di lavoro
Decreto Rinnovabili, CTCU: torna obbligo certificato energetico per comprare immobili
MSE;Contributi per l’internazionalizzazione
Milleproroghe 2011: pubblicato sulla Gazzetta i DPCM che spostano i termini in scadenza il 31.03.2011
Osservatorio; Dal 2012 l'Rc auto si paga alle Province
Conti correnti: aumenta costo carnet assegni
Zainetti addio: l'eBook entra nell'università
Reti di imprese in Italia: come stipulare un contratto di rete tra Pmi
Bollette Luce e gas: aumenti dal 1 Aprile
A febbraio retribuzioni ferme e sotto l'inflazione. In Italia 6,9 milioni di dipendenti in attesa di rinnovo
Fondifr; Piani di formazione per dirigenti
Trasporti; Ministero: dal 1° aprile prova pratica di guida per avere patentino ciclomotori
SOS ricarica, consumatori diffidano Tim e Vodafone per usura
SUAP: ancora rinvii
Internet: studio usa, adolescenti fragili a rischio depressione da Facebook
Contributi Inps versati: richiesta online per visura riassuntiva
"Prezzi dei carburanti ancora troppo alti'' L'Antitrust avvia un'indagine conoscitiva
Previdenza; Disoccupazione, malattia e colf: da aprile solo domande online
Giovani e impresa, accordo Governo e Ordine Commercialisti
eMarketing: sempre più aziende scelgono i social network per farsi pubblicità
Tremonti Tessile; Interpretazione restrittiva del beneficio
Polizza vita e salute su Internet: alcuni consigli utili
Pensioni: accesso anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
IVA su cellulari e personal computer: al via nuovo sistema di applicazione imposta
Attenzione al nuovo sistema di applicazione IVA per cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer: la scadenza del 1° aprile è infatti particolarmente importante, se si vogliono evitare sanzioni da un minimo di 258 euro a un massimo del 3% dell’imponibile.
La regola generale stabilisce che dal prossimo aprile, per le cessioni di cellulari e microprocessori, l’imposta sul valore aggiunto sarà applicata dal cessionario che utilizzerà il meccanismo del reverse charge ossia l’inversione contabile.
Alla regola, tuttavia, corrispondono alcune eccezioni poiché la normativa sarà applicata limitatamente alla fase distributiva che precede il commercio al minuto.
Dunque, i commercianti all’ingrosso che acquistano cellulari e componenti a circuito integrato dalle case produttrici dovranno farsi carico dell’IVA - di accollarsi il versamento dell’IVA. Così anche imprese e partite IVA, ma solo se cedono i prodotti (es.: telefoni aziendali) e non se li acquistano al dettaglio.Ciò significa che non verrà adottata nella vendita al dettaglio con la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, anche se soggetto passivo, e nelle cessioni effettuate da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi e, pertanto, esonerati dal versamento dell’imposta.
L’applicazione del reverse charge, come chiarito anche dalla circolare 59/E dell’Agenzia delle Entrate, comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente. E ciò avviene in deroga al principio di carattere generale secondo cui il debitore d’imposta ai fini Iva è il soggetto che effettua la cessione di beni.
Il cedente dovrà, quindi, emettere fattura senza addebito d’imposta in base all’articolo 21 e seguenti del DPR 633/72 e specificando la norma che prevede l’applicazione del reverse charge. Di conseguenza il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse.
Non sono chiare, invece, le modalità operative da adottare nei casi in cui la vendita viene effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso, infatti, emerge che il venditore sia un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
Ritorna all'inizio
Disoccupazione record nel 2010: 8,4%. Lieve calo registrato a febbraio: -0,2%
Nella media del 2010 il tasso di disoccupazione sale all'8,4%, in aumento rispetto al 7,8% registrato nel 2009. Lo rende noto l'Istat aggiungendo però che a febbraio si registra una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto a gennaio.
Nella media annua, la crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di genere (dal 6,8% al 7,6% per gli uomini; dal 9,3% al 9,8% per le donne) ed appare concentrato soprattutto nel Mezzogiorno. Il tasso di disoccupazione aumenta per la componente straniera, passando dall'11,2% del 2009 all'11,6% del 2010.
Il tasso di disoccupazione giovanile cresce di 2,4 punti percentuali, portandosi, nella media del 2010, al 27,8%, con un massimo del 40,6% per le donne residenti nel Mezzogiorno. Il numero degli inattivi tra 15 e 64 anni continua a espandersi (+0,9%, pari a 136.000 unita' in piu' rispetto al 2009). La crescita della componente maschile dell'inattivita' (+90.000 unita') e' piu' ampia nel Mezzogiorno; quella della componente femminile (+46.000 unita') interessa soprattutto il Centro. Tra gli inattivi cresce soprattutto il numero di quanti cercano lavoro non attivamente (+7,7%, pari a 105.000 unita').
I fenomeni di scoraggiamento in senso stretto e l'attesa degli esiti di passate azioni di ricerca di lavoro motivano la crescita del numero degli inattivi. Il tasso di inattivita' si attesta al 37,8%, due decimi di punto in piu' rispetto a un anno prima. Alla sostanziale stabilita' del Nord si contrappone la moderata crescita del Centro e del Mezzogiorno. In tale area, il tasso di inattivita' raggiunge nella media 2010 il 34,4% per gli uomini e il 63,7% per le donne.
Nell'industria in senso stretto gli occupati scendono, per il secondo anno consecutivo, in misura particolarmente significativa (-4%, pari a -190.000 unita'). La riduzione interessa soprattutto le imprese con oltre 50 dipendenti. Gli occupati del terziario aumentano lievemente (+0,2%, pari a 35.000 unita' in piu' su base annua). A fronte della riduzione degli occupati nel commercio, alberghi e ristorazione, cosi' come nella Pubblica Ammnistrazione, sanita' e istruzione, solo i servizi alle famiglie manifestano un ulteriore sostenuto incremento.
L'occupazione a tempo pieno segnala un ridimensionamento molto accentuato (-1,6%, pari a -308.000 unita'); quella a tempo parziale registra una crescita significativa (+4,7%, pari a 156.000 unita'.
Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi è comunque ottimista, in particolare per il lieve calo della disoccupazione registrato a febbraio (-0,2%). Per il ministro, ''i profeti di sventura'' devono ammettere che i dati di febbraio sull'occupazione evidenziano ''un netto riverbero positivo della ripresa economica sull'occupazione''. Secondo Sacconi la disoccupazione in Italia rimane ''significativamente piu' bassa rispetto alla media europea''.
Per la Cgil però il trionfalismo del governo sui dati Istat appare decisamente fuori luogo: "all'appello mancano ancora 650 mila posti di lavoro", commenta il segretario confederale, Fulvio Fammoni che sottolinea anche come "il calo dei disoccupati si accompagna alla crescita del numero degli inattivi adesso prevalentemente maschile e quindi il saldo e' meno positivo di quanto il governo lo vuol far apparire, mentre il dato dell'inattivita' femminile e' disastroso''. Quanto al calo della disoccupazione giovanile registrato dall'Istat, "resta a livelli altissimi e comunque ben superiori al 2010", Fammoni ricorda al governo come il nuovo apprendistato, firmato ad ottobre scorso, "attende ancora applicazione".
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Trasferta, legittimo il rifiuto se manca l'auto aziendale
La S.C. esclude che il rifiuto della esecuzione del lavoro in trasferta da parte del lavoratore possa costituire inadempimento in mancanza di auto aziendale.La S.C. è chiamata a valutare la legittimità di un recesso datoriale intimato in ragione del rifiuto del lavoratore, comandato in trasferta, ad effettuare la prestazione richiesta, se del caso utilizzando il mezzo di trasporto proprio, in difetto della disponibilità di auto aziendale.
La Corte ha confermato la sentenza di merito della corte territoriale, che aveva rilevato l’assenza di obbligo collettivo di utilizzazione del mezzo proprio, per il quale anzi occorreva specifica autorizzazione ove vi fosse volontà del lavoratore di utilizzarlo; da ciò derivava la legittimità del rifiuto del lavoratore di effettuare la trasferta, tanto più che le parti non avevano preso in alcuna considerazione, ritenendola evidentemente strada impercorribile, la possibilità di uso di mezzi pubblici per effettuare lo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro a quella di comando. In giurisprudenza, non constano precedenti in termini.
Sull’eccezione di inadempimento, per Cass. Sez. L, Sentenza n. 6564 del 2/4/2004, non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è ne' ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore con mansioni dirigenziali il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel mancato pagamento di quattro mensilità e di spese di trasferta, con l'avviso che non era possibile fargli svolgere l'attività lavorativa per la quale era stato assunto in sevizio, aveva reagito assentandosi dal posto di lavoro).
Sui limiti al potere del datore di lavoro di mutare il luogo della prestazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16907 del 25/07/ 06 ha precisato che il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive per l'impresa, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale (come era avvenuto nella fattispecie con la previsione di un'apposita pattuizione), non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.
Conseguentemente, ove in presenza di uno specifico impegno convenzionalmente previsto di adibizione del lavoratore ad una determinata unità produttiva con obbligo del datore di lavoro di non trasferirlo, quest'ultimo violi tale accordo con il derivante rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso il nuovo luogo di lavoro (frapposto ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.), il successivo licenziamento intimato dallo stesso datore è da ritenersi illegittimo, con il relativo diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro, ove rimanga accertato che alcun mutamento consensuale circa l'originario luogo di lavoro sia intervenuto tra le parti.
(Sentenza Cassazione civile 16/03/2011, n. 6148)
Fonte:ipsoa.it
Ritorna all'inizio
Tutela Consumatori; Aiazzone, UNC: "Fiditalia rispetti la legge"
"Fiditalia ha il dovere di rimborsare le rate già pagate dai consumatori truffati da Aiazzone". E' l'appello di Massimiliano Dona, Segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), secondo cui il Testo Unico Bancario (art. 125 quinques) parla chiaro: "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, cui segue l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato (anche nel caso in cui il finanziatore abbia già versato al fornitore il prezzo dei beni)".
"La proposta di Fiditalia di congelare i pagamenti di quanti non hanno ricevuto i mobili ordinati non ha alcun senso - spiega l'avvocato Dona che aggiunge: "non è accettabile neppure una 'trattativa' in caso di consegne parziali perché il cliente potrebbe aver perso l'interesse al contratto nel suo complesso e quindi può chiedere e restituire la merce per avere indietro i quattrini". "Fiditalia, dunque, faccia il suo dovere astenendosi da richieste illegittime - conclude Dona - e, piuttosto che speculare sulle spalle dei consumatori, si rivalga, se vuole, su Aiazzone". A disposizione dei consumatori vittime del crack Aiazzone l'Unione Nazionale Consumatori offre uno sportello di assistenza: info@consumatori.it
Fonte:helpconsumatori.it (GA)
Ritorna all'inizio
Spazio all’accertamento induttivo per chi non tiene l’inventario
Leggendo la norma non c’è ambiguità nelle condizioni che regolano tale metodo di ricostruzione reddituale
La mancata tenuta delle scritture contabili legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo emesso sulla base di presunzioni prive del requisito della gravità, precisione e concordanza e comporta la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Lo ha affermato a chiare lettere la Corte di cassazione con la sentenza 6623 del 23 marzo.
Il fatto
Una società veniva sottoposta a controllo per più annualità con l’impiego di diverse metodologie di accertamento (interessanti spunti di riflessione possono cogliersi nella vicina sentenza n. 6624, parte la stessa contribuente, che nel decidere sul recupero relativo a fatture per operazioni inesistenti, affronta il tema della non efficacia del giudicato penale).
In relazione all’anno oggetto della sentenza in commento, la mancata istituzione del libro degli inventari costituiva requisito, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973, per procedere alla ricostruzione induttiva del reddito.
Tale facoltà era stata inopinatamente disconosciuta dai giudici di secondo grado, i quali rilevavano che la sola mancata tenuta del libro degli inventari non consentiva il ricorso all’accertamento “sintetico” e affermavano che “…il ricorso agli studi di settore e la conseguente applicazione del coefficiente del 75% appare insufficientemente motivato e sotto un certo aspetto arbitrario se non sostenuto dalla certezza di gravi irregolarità contabili…”.
Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate, con il motivo di ricorso principale, assumeva la violazione e falsa applicazione del Dpr 600/1973, articoli 14, 15 e 39, poiché la Ctr, pur in assenza del libro degli inventari, aveva ritenuto necessaria, ai fini dell’accertamento, la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
E’ toccato alla Suprema corte riportare un po’ d’ordine all’interno di una materia che, nonostante sia disciplinata abbastanza linearmente dal richiamato articolo 39, presenta spesso profili di discussione.
Equivoci terminologici e non solo
A differenza dell’accertamento analitico, che è effettuato determinando o rettificando singole componenti (attive o passive) del reddito, l’induttivo (ex articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973) non implica la rettifica analitica delle singole poste, non può applicarsi indiscriminatamente a tutte le fattispecie ma solo in presenza di determinati requisiti e, di contro, può basarsi sulle cosiddette presunzioni semplicissime.
Con riferimento a queste ultime, il primo equivoco da affrontare è quello relativo a un eventuale connotato sanzionatorio del metodo in esame. E’ stato sostenuto da più parti che il poter procedere ad accertamento sulla base di dati comunque raccolti richiamasse l’idea di una procedura sbrigativa e punitiva. Così non è. Non solo perché il risultato plausibile e ragionevole a cui l’Amministrazione tende in ogni tipo di ricostruzione corrisponde, oltre all’interesse del cittadino di subire dei recuperi corretti, anche all’interesse pubblico di emettere avvisi legittimi, ma anche per un’ulteriore coppia di obiezioni.
La prima riguarda il dato di fatto che le disposizioni di cui all’ex articolo 39 si applicano anche a situazioni in cui non sussiste alcuna colpa, ma solo una impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari (una per tutte “scritture contabili non disponibili per forza maggiore”).
La seconda, di ordine sistematico, evidenzia che alla funzione punitiva sono dedicati e congrui gli strumenti del diritto sanzionatorio. Basti richiamare, ad esempio, la norma che sanziona la mancata risposta a inviti e questionari (articolo 11, lettera c, del Dlgs 471/1997).
Altre possibili incomprensioni possono nascere dal fatto che gli accertamenti induttivi (o presuntivi) – anche definiti extracontabili (perché si può prescindere dalla contabilità) – possono, in realtà, essere più o meno analitici a seconda del materiale a disposizione dell’ufficio. Nonostante la lettera della norma indichi la determinazione del reddito di impresa, l’ufficio può ben limitarsi a una determinazione complessiva di alcune voci reddituali o dei soli ricavi o compensi. Per tale ragione, talvolta, è difficile affermare se la quantificazione del reddito sia avvenuta con tale criterio o in base all’articolo 39, comma 1, lettera d), dello stesso Dpr, cioè con il metodo analitico-induttivo, che è caratterizzato dall’avere come scopo naturale l’individuazione in maniera presuntiva dell’“esistenza di attività non dichiarate” o dell’“inesistenza di passività dichiarate”.
Tra un estremo, della ricostruzione presuntiva dell’ammontare del reddito di impresa nel suo complesso, e l’altro, della determinazione del ricavo di una sola operazione, è compresa una serie indefinita di ipotesi intermedie, che a volte si prestano a essere mal interpretate dai giudici di merito. Si pensi a un accertamento effettuato sulla base delle percentuali di ricarico: da un lato, esso è ricostruzione di attività non dichiarate (e per questo potrebbe farsi rientrare nel comma 1 dell’articolo 39), dall’altro, di fatto, può determinare singole voci o tutta la contabilità (quantomeno rispetto alle categorie merceologiche cui si applica la percentuale) e avvicinarsi quindi all’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 39.
Vademecum induttivo
Non possono invece definirsi ambigue le condizioni che regolano l’accertamento induttivo, per lo meno nel caso in rassegna. Come sopra anticipato, la formulazione dell’articolo 39, comma 2, non lascia dubbi sulla possibilità di determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza nelle ipotesi ivi indicate.
Nel caso in esame, la circostanza legittimante di non aver tenuto il libro degli inventari, nei fatti realmente verificatasi, non può venire in discussione, in quanto in diritto espressamente prevista dal combinato disposto dell’articolo 39, comma 2, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera a).
Recentemente la Cassazione ha deciso nello stesso senso una vicenda incentrata sull’inattendibilità delle scritture contabili a cui si accompagnava l’omessa dichiarazione dei redditi (ordinanza 3651 del 14 febbraio). In quella occasione, la Corte, stabilita la correttezza del ricorso al metodo induttivo, aveva anche osservato come la responsabilità a fini sanzionatori per tali inadempimenti andasse addossata al contribuente e non al depositario delle scritture contabili.
Pertanto, l’errore in cui sono incorsi i giudici d’appello è difficilmente scusabile. Anche il richiamo allo strumento degli studi di settore, che sarebbe applicabile solo in presenza di gravi irregolarità contabili, non coglie nel segno. In primo luogo, perché l’utilizzo degli studi, ancorché come strumento di indagine, non è legato al rinvenimento di particolari casi di irregolarità contabile. In secondo luogo, anche volendo sostenere tale tesi, dai fatti di causa emerge con chiarezza la certezza sull’irregolarità delle scritture contabili.
Brevi riflessioni
E’ di facile intuizione che, laddove esistono regole precise, è compito degli addetti ai lavori attenervisi. Specie qualora le stesse appaiono così lineari.
La tendenza a voler forzare a tutti i costi la lettera della legge, in nome di una più alta tutela del contribuente, a volte può nascondere un errore di principio.
Anche con le più buone intenzioni, il governo distorto delle disposizioni può attecchire un valore posto alla base dell’intera materia: la certezza del diritto. E la salvaguardia del contribuente non può prescindere dallo stesso.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Roberta Cancelli)
Ritorna all'inizio
Farmaci generici taglio del 40% dei prezzi da metà aprile
Da metà aprile, i prezzi dei farmaci generici subiranno fino al 40%. La decisione riguarderà 4.188 prodotti e significherà un risparmio per lo Stato di 830 milioni di euro all'anno. Solo nel 2011 si stima un risparmio di 625 milioni di euro.
Il via libera ai tagli è arrivato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e per il presidente della Farmindustria, Sergio Dompè, ‘diventa ineluttabile produrre altrove’.
Dompé sottolinea come si continui a colpire la farmaceutica invece di altre voci di spesa cresciute, negli ultimi anni, anche del 60% e dice “Si continuano a fare norme che penalizzano la farmaceutica nonostante il differenziale tra prezzi e ricavi sia inferiore del 30% alla media europea, senza contare che le nostre aziende costituiscono uno dei settori più competitivi del panorama produttivo italiano.
Oggi si colpiscono i farmaci generici, i cui prezzi sono già in linea con la media europea, mentre non si toccano altri settori della sanità che hanno avuto incrementi di spesa del 60% negli ultimi 10 anni a fronte dell’impatto della farmaceutica che oggi è su livelli addirittura inferiori a quelli del 2001. Mi sembra una sproporzione enorme”.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansin)
Ritorna all'inizio
Smartphone: quale piattaforma dominerà il mercato? Ovum scommette su Android e WP7
Da qui al 2016, prevede Ovum, il mercato crescerà a una media annua del 14,5% e raggiungerà una percentuale pari al 40% del mercato dei cellulari.
Gli smartphone, oltre ad aver catalizzato l'attenzione dei consumatori, continuano ad alimentare una serie di analisi e previsioni che vedono un futuro in crescendo per il mercato: dopo IDC (leggi articolo) anche Ovum prevede l'emergere di Android come piattaforma dominante del settore: tra 5 anni, quando circoleranno nel mondo 653 milioni di smartphone, il sistema operativo di Google distanzierà Apple di 20 punti percentuali.
Da qui al 2016, prevede Ovum, il mercato crescerà a una media annua del 14,5% e raggiungerà una percentuale pari al 40% del mercato dei cellulari.
A trainare la crescita saranno i mercati dell'area Asia Pacifico, con 200 milioni di smartphone in circolazione nel 2016, seguiti da Europa Occidentale (175 milioni) e America del nord (165 milioni).
"Il mercato smartphone conoscerà una crescita significativa nei prossimi 5 anni. Nel frattempo si assisterà a un cambiamento ai vertici delle piattaforme software, con Android che controllerà il 38% del mercato, contro il 17,5% di Apple iOs", ha affermato l'analista Adam Leach.
Il successo di Android è legato, in particolare, all'alto numero di produttori che sceglieranno la piattaforma per i loro dispositivi, sia nella fascia bassa che in quella alta del mercato.
Subito dietro l'iOs di Apple, nei prossimi 5 anni, dovrebbe piazzarsi il sistema operativo Windows Phone di Microsoft, con il 17.2% del mercato, seguito dal BlackBerry Os con il 16,5%. Nel frattempo guadagneranno terreno anche piattaforme 'alternative', come Bada Os di Samsung e MeeGo, nato dalla collaborazione tra Nokia e Intel.
Riguardo, infine, Symbian di Nokia (che secondo IDC tra 4 anni sarà praticamente scomparso), Ovum prevede una "significativa riduzione" della market share, anche se Nokia prevede di vendere ancora 150 milioni di smartphone Symbian, nonostante l'accordo che prevede l'integrazione nei futuri smartphone Nokia del sistema operativo Windows Phone 7.
"L'accordo - ha affermato Leach - ha il potenziale per rendere WP/ una piattaforma di massa, ma c'è anche il rischio, per Microsoft, che altri produttori potrebbero decidere di non voler competere con Nokia e, quindi, di abbandonare Windows Phone".
Fonte:key4biz.it (Alessandra Talarico)
Ritorna all'inizio
Cassazione: ricollocazione del lavoratore licenziato e onere del datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6625/2011, ha stabilito che "l'onere della prova, a carico del datore di lavoro, della impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con elasticità, tuttavia, in un contesto in cui agli altri dipendenti vengano offerte più valide alternative, non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente un'attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna all'azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente". Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in merito al ricorso proposto da un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo determinato dalla chiusura di una succursale dell'azienda ed in considerazione del suo persistente rifiuto di accettare qualsiasi ipotesi di ricollocazione tra quelle prospettate dall'azienda. Il dipendente aveva impugnato il licenziamento affermando che, sebbene avesse dato la disponibilità a svolgere altre mansioni, l'unica alternativa al licenziamento, offertagli dall'azienda, era stata la trasformazione del suo rapporto da dipendente ad autonomo (sub-agente), mentre gli altri dipendenti avevano goduto di una diversa e più favorevole collocazione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano però rigettato la domanda del lavoratore ritenendo che il datore di lavoro avesse anche provato l'indisponibilità del lavoratore all'impiego in mansioni equivalenti. I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, hanno affermato che la Corte d'Appello, nello sviluppo della sua decisione, ha ritenuto sufficiente la prova di aver proposto al lavoratore come alternativa al licenziamento un lavoro come sub-agente discostandosi così dal principio secondo cui "in relazione alla prova della impossibilità di ricollocazione all'interno dell'impresa con svolgimento di mansioni analoghe del lavoratore licenziato per soppressione della posizione lavorativa dallo stesso occupata, il relativo onere grava sul datore di lavoro (...), dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale".
Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
Ritorna all'inizio
Decreto Rinnovabili, CTCU: torna obbligo certificato energetico per comprare immobili
Abolito nel 2008, l'obbligo di allegare il certificato energetico ai contratti di compravendita immobiliare è tornato: ieri, infatti, è entrato in vigore il Decreto Legislativo (Decreto Rinnovabili) di attuazione della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, tra le novità introdotte, prevede tale obbligo, esteso anche ai contratti di locazione di singole unità abitative.
Lo fa sapere il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano che spiega: la normativa prevede che nel contratto di compravendita immobiliare o locazione venga inserita "un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici". Per i contratti di locazione la disposizione si applica solo se gli edifici o le singole unità immobiliari siano già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica- ACE (immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si sia usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).
Il CTCU ricorda che "il certificato energetico è un documento che permette di comprendere com'è stato realizzato l'edificio dal punto di vista dell'isolamento termico, della coibentazione e quindi in che modo l'immobile possa contribuire a risparmiare energia". Per gli immobili di nuova costruzione il problema del certificato energetico non sussiste poiché è onere della ditta di costruzione che deve redigerlo per ottenere l'abitabilità. Per gli immobili già preesistenti è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) o all'Agenzia Casa Clima. Per gli immobili ad alto consumo energetico si può precedere anche all'autodichiarazione in cui si afferma che: l'edificio è di classe energetica G; i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Entro 15 giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione il proprietario ne trasmette copia all'Agenzia Casa Clima. Il costo minimo per un certificato energetico è di 600 euro.
"Il Decreto Rinnovabili - conclude il CTCU - non prevede una specifica sanzione nel caso di mancato inserimento della clausola di attestazione da parte dell'acquirente o del conduttore. Il Notariato in prima battuta ritiene che ciò non provochi la nullità del contratto, ma comporti comunque problemi di responsabilità per il venditore e i professionisti".
Dal 1° gennaio 2012, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Fonte:helpconsumatori.it (GA)
Ritorna all'inizio
MSE;Contributi per l’internazionalizzazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato un bando finalizzato a sostenere la creazione di aggregazioni interregionali di imprese artigiane per attività di internazionalizzazione in paesi appartenenti all'Unione Europea ed extra Ue.
Possono presentare domanda i seguenti soggetti che raggruppino imprese localizzate in almeno due diverse regioni:
- consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane;
- raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane.
Tra le tipologie di attività finanziabili si possono elencare a titolo esemplificativo le seguenti:
- campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
- missioni commerciali settoriali;
- azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
- conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti beneficiari, destinate ad operatori esteri;
- studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
- studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;
- servizi di consulenza in materia di innovazione, finalizzata all’Internazionalizzazione;
- formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.
Le spese ammissibili sono quelle che seguono:
- affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero;
- realizzazione materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa di pubblicità;
- spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;
- affitto di locali all’estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
- affitto di locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;
- spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri;
- docenze formative;
- spese di interpretariato e traduzioni;
- attività di consulenza professionale, allestimenti, studi di fattibilità; programmi di innovazione e organizzazione (secondo i parametri comunitari – senior e junior);
- spese per studi di mercato (strettamente funzionali al progetto);
- spese di viaggio e di missione dei rappresentanti e del personale delle aziende italiane partecipanti alle iniziative.
Tali spese devono essere sostenute dopo la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi.
Il contributo non può superare il 50% delle spese per un importo massimo concedibile di 100.000 euro, elevabile a 150.000 euro per le aggregazioni di più di 7 imprese.
Le domande dovranno pervenire, entro il 26 aprile 2011, alla Sede Regionale Artigiancassa di competenza e in copia al Ministero tramite l'indirizzo bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it
Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
Ritorna all'inizio
Milleproroghe 2011: pubblicato sulla Gazzetta i DPCM che spostano i termini in scadenza il 31.03.2011
In Gazzetta Ufficiale il secondo tempo del Milleproroghe 2011 con i DPCM che spostano i termini in scadenza oggi
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 dei DPCM che spostano una serie di termini in scadenza oggi, si completa il doppio sistema, pensato quest’anno per il Decreto Milleproroghe. Nel capitolo dedicato ai professionisti e lavoro, il rinvio più importante è quello che fa debuttare al 2011 il modello “770 mensile” con i dati sulle ritenute che i sostituti d’imposta trasmettono ogni anno all’Amministrazione Finanziaria. Inoltre, si sposta a fine dicembre il termine entro il quale saranno approvati gli studi di settore per il 2011.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Ritorna all'inizio
Osservatorio; Dal 2012 l'Rc auto si paga alle Province
Dal 2012 il prelievo sull'Rc auto diventerà un tributo provinciale e potrà innalzarsi fino al 16%: è la "sorpresa" per gli automobilisti prevista dalla riforma federale e contenuta nel decreto sul fisco regionale che, dopo essere stato approvato dalla bicamerale, dovrà ricevere l'ok definitivo da Palazzo Chigi.
Saranno dunque le Province - che si occuperanno soprattutto di strade e mobilità - a beneficiare del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, in base al principio che le entrate devono essere collegate alle funzioni da svolgere. Gli enti avranno la possibilità di aumentare o diminuire del 3,5% l'aliquota che oggi si attesta al 12,5% attraverso una delibera provinciale: il pagamento da parte degli automobilisti andrà effettuato non più alla compagnia assicurativa ma direttamente all'amministrazione, attraverso una nuova modulistica che sarà emanata dall'Agenzia delle entrate entro quest'anno.
Un'altra novità prevista dal decreto sul fisco è la modifica dell'imposta provinciale sulle trascrizioni (Ipt), che non sarà più fissa bensì modulata in base al tipo di veicolo, alla cilindrata, alla potenza. Fino alla fine di quest'anno resterà comunque in vigore la normativa attuale. Infine, a partire dal 2013, le amministrazioni provinciali beneficieranno anche di una parte del bollo auto, che pur rimanendo una tassa regionale verrà parzialmente indirizzato verso le Provincie.
In attesa che le novità su Rc auto e Ipt entrino in vigore, gli automobilisti hanno la possibilità di risparmiare scegliendo in modo oculato la propria polizza auto: un aiuto in questa direzione può arrivare dai comparatori online come Supermoney, il portale che mette a confronto le assicurazioni auto di 17 società e permette di ottenere un risparmio sulla polizza fino a 500 euro.
Fonte: helpconsumatori.it (SM)
Ritorna all'inizio
Conti correnti: aumenta costo carnet assegni
Alcune banche sui conti correnti hanno alzato i costi anche sul carnet degli assegni, che prima era gratuito mentre ora si possono andare a pagare anche fino a 2,90 euro a blocchetto. A metterlo in evidenza è stato il Codacons nel porre altresì in risalto come i balzelli bancari sui conti correnti non siano limitati alla sola “tassa sul contante“, ovverosia la commissione per il prelievo del denaro, il proprio, dal conto. Inoltre, tra gli altri balzelli descritti dall’associazione, ci sono anche casi in cui la banca chiede un euro nel mese se il correntista nei 30 giorni non effettua operazioni al Bancomat; ma ci sono anche canoni trimestrali che scattano nel caso in cui il correntista non mantiene sul conto un livello di giacenza minima. Per questo il Codacons parla di stangata sui conti correnti, che solo nel 2010 è stata pari in media a 28 euro, mentre l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, snocciola dati che sono diametralmente opposti.
L’Associazione, con stupore, riporta infatti come l’ABI, durante un’audizione presso la Commissione del Senato, sostenga che nel periodo dal mese di giugno del 2010 al mese di dicembre del 2010 i costi dei conti correnti in Italia siano scesi in media dell’1,7%, mentre dal 2006 al 2011 questi costi sono addirittura scesi del 26%.
“L’Abi prende in giro il Parlamento italiano“, afferma il Codacons che bolla i dati ABI come “cifre fantasiose ed ottimistiche che non risultano a nessuno“. Questo perché, tra l’altro, a dire che in Italia i conti correnti sono tutto tranne che a buon mercato non è stata un’Associazione dei Consumatori, nei mesi scorsi, ma niente poco di meno che la Commissione europea, la quale ha in particolare rilevato in Italia per i conti correnti un costo medio pari a ben 253 euro rispetto ai 112 euro della media nel Vecchio Continente, ed ai 114 euro “certificati” dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Fonte:bassitassi.com (Fil)
Ritorna all'inizio
Zainetti addio: l'eBook entra nell'università
Lo zaino rompischiena pieno di libri di carta? Un lontano ricordo. La cronica mancanza di posti a sedere nelle aule universitarie? La si affronta meglio avendo in mano un piccolo e leggero dispositivo elettronico che contiene di tutto e di più. Una verifica continua con il prof? Finalmente, è possibile, viva l'interattività. I vantaggi che le tecnologie digitali portano nella didattica sono tanti, già verificati in molte scuole italiane. Ma ha il marchio dell'originalità l'esperimento che si è avviato all'inizio di marzo alla Facoltà di economia dell'ateneo di Padova (tra le migliori nel ranking delle università pubbliche nostrane), "complici" libreriauniversitaria.it, sito di Webster per l'editoria accademica online, da cui è nata l'idea, e Asus, produttore di notebook, netbook, eNote. Un bell'esempio del "fare sistema" tra pubblico e privato, di cui tanto si parla, per il primo corso universitario in Italia basato interamente su eBook. Il corso, indirizzato al momento a 26 studenti italiani e stranieri, tutto in inglese e "tutto digitale", si chiama "Italian Entrepreneurship", sottotitolo Organizzazione e governo delle piccole e medie imprese. Al di là dei contenuti, dedicati alla conoscenza del modello della imprenditorialità del made in Italy, sottolinearne i successi e sostenerne il brand (cosa che non sempre sappiamo fare….), obiettivo della sperimentazione è quello di studiare l'impatto dell'ebook sulla didattica dei docenti e sull'apprendimento degli studenti.
Si parte dalla presa di coscienza che l'innovazione tecnologica continua rischia di aumentare le differenze, ma un corso di questo tipo (oltretutto gratuito) è capace altresì di diffondere e condividere conoscenza. Tanto che un mondo e un modo elettronico di condividere rende ancor più digeribile la mitica frase "copiare da uno è plagio, copiare da tanti è ricerca". Il docente aumenta in modo considerevole la collaborazione con gli studenti e con gli stessi colleghi, e ripensa i metodi della didattica né più né meno come la azienda rivede i processi produttivi ponendo al centro il supporto tecnologico. Dal canto suo, lo studente ripensa i propri modelli di apprendimento, superando d'amblè una sorta di sdoppiamento: a casa e con gli amici a usare tecnologie allo stato dell'arte, all'università a usare carta e penna. In questo senso, non è esagerato affermare che l'università colma in campo tecnologico il gap con gli studenti. Apprendimento che è multitasking, con tempi personali di adattamento, pur svolgendosi il corso in un'aula tradizionale in modo da evitare il più completo isolamento dello studente. Sono previsti anche momenti di studio, incontro e scambio con alcune aziende eccellenti del nord-est, che guardano con molta attenzione all'innovazione e alla internazionalizzazione. Partner tecnologico dell'operazione è Asus, che ha fornito i nuovi Eee Note EA-800, quaderni digitali che consentono di prendere appunti in modo molto naturale e assicurano numerose funzionalità, tra cui quella di eReader, voice recorder, la riproduzione di audio libri, e la possibilità di scattare foto. A ogni studente è stato dato in dotazione un Eee Note di Asus, materiali didattici e libri di testo pubblicati da libreriauniversitaria.it unicamente in formato digitale. Per Asus, una confernma dell'impegno nel campo dell'education: da qualche anno, infatti, partecipa a diversi progetti nell'ambito della digitalizzazione della scuola e già in numerosi istituti insegnanti e studenti utilizzano quotidianamente i notebook e i netbook Eee Pc della casa taiwanese. Libreriuniversitaria.it sta già lavorando agli sviluppi futuri del progetto. L'utilizzo dei volumi elettronici consentirà infatti di sviluppare nuovi strumenti di condivisione e interazione sul testo da parte di studenti e docenti che potranno dare indicazioni e suggerimenti, porre domande e confrontarsi. La piattaforma tecnologica del progetto è stata sviluppata internamente da libreriauniversitaria.it per essere al passo con lo sviluppo del mercato ebook e permette l'integrazione di tutte le piattaforme a oggi disponibili in Italia, con una disponibilità di 350 mila titoli in versione elettronica in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e russa. Si lavora anche alla possibile esportazione dell'esperienza presso altre università. Una considerazione finale: i promotori tengono a precisare che il progetto non è incentrato sul concetto di "paper free", però anche in questo caso la natura ringrazia.
Fonte:ilsole24ore.com (Pino Fondati)
Ritorna all'inizio
Reti di imprese in Italia: come stipulare un contratto di rete tra Pmi
L’imprenditore italiano cambia atteggiamento nei confronti dei propri concorrenti? Non più avversari dai quali difendere proprio know-how e strategie ma preziosi alleati da cui imparare e con cui costruire fondamenta più solide: fino a qualche anno fa sembrava impossibile, oggi è realtà grazie all’introduzione in Italia del sistema per favorire le aggregazioni di Pmi: le reti di imprese, favorite da agevolazioni e sancite da veri e propri contratti di rete.
Il vantaggio si traduce anche in termini di costi e ricavi: insieme, infatti, sarà possibile acquistare sistemi o pianificare investimenti che singolarmente potrebbero risultare inaccessibili oppure candidarsi per partecipare ad una gara d’appalto particolarmente impegnativa che scoraggerebbe le piccole imprese.
Il contratto di rete è stipulato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, e permette a più imprese di unirsi per accrescere la propria competitività e capacità d’innovazione attraverso un programma comune. Alla base di tutto, ogni impresa si impegna a fornire il proprio contributo fatto di collaborazione e scambio di informazioni nonché a fornire prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica.
Affinché gli obiettivi possano essere perseguiti è importante, anche se non obbligatorio, istituire un fondo comune patrimoniale. Dal punto di vista fiscale è prevista una detassazione sugli utili d’impresa reinvestiti nel fondo.
Sarà dunque grazie ai diversi incentivi regionali (frutto di accordi) o anche del progresso delle ideologie imprenditoriali: sta di fatto che stanno crescendo di numero i contratti sottoscritti nel Paese e, ad oggi, sono circa 200 le imprese coinvolte.
Tale numero è destinato a crescere nel prossimo futuro. Il nuovo concetto di impresa, infatti, tende a unire le società, fortificarle e renderle meno vulnerabili sul mercato globale senza obbligare gli imprenditori a rinunciare a quell’inviolabile desiderio di indipendenza.
Insomma, indipendenti sì ma facendo gioco di squadra. Un insieme di risorse e competenze che solo collettivamente si riescono a ottenere e sfruttare.
Fonte:blog.pmi.it (Nicola Santangelo)
Ritorna all'inizio
Bollette Luce e gas: aumenti dal 1 Aprile
Rincari in arrivo per bollette di luce e gas: dal prossimo primo aprile, l'energia elettrica aumenterà del 2% e del 3,9% per il gas. A comunicarlo è stato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, precisando che il rincaro annuo, per famiglia, sarà di circa 37,5 euro.
A trainare gli aumenti delle tariffe sono principalmente due motivi: la crescita ininterrotta delle quotazioni del petrolio dal gennaio 2009 (+45% negli ultimi 12 mesi e +145% in due anni), con picchi di oltre 116 dollari al barile per il Brent, e gli incentivi per le rinnovabili, finanziate attraverso la bolletta elettrica.
Secondo quanto spiegato dall'Authority, l'aumento del 3,9% dell'energia elettrica è composto da un +0,9% determinato dagli andamenti dei mercati delle materie prime e da un +3% derivante dall'incentivazione delle rinnovabili. Le tariffe della luce non aumentavano dal 2008, anno dei picchi del prezzo del petrolio, arrivato sui 150 dollari al barile. L’ultimo aumento delle bollette elettriche risale, infatti, al quarto trimestre di tre anni fa, quando fu registrato un rincaro dello 0,8%.
Fonte:businessonline.it (Marcello Tansini)
Ritorna all'inizio
A febbraio retribuzioni ferme e sotto l'inflazione. In Italia 6,9 milioni di dipendenti in attesa di rinnovo
Le retribuzioni contrattuali orarie a febbraio sono rimaste ferme rispetto a gennaio mentre sono aumentate del 2,1% su base annua, restando, però, sotto il livello d'inflazione, pari nello stesso mese al +2,4%. Lo rileva l'Istat. L'Istituto nazionale di statistiche indica, inoltre, che a fine gennaio risultano in attesa di rinnovo contrattuale circa 6,9 milioni di dipendenti. Si tratta della percentuale più alta dal maggio del 2008.
Focus retribuzioni
Nel dettaglio, i settori che a febbraio presentano gli incrementi maggiori sono: edilizia (+4,6%), militari e difesa (+4,3%); forze dell'ordine (+4,0%); agricoltura; gomma, plastica e lavorazioni minerali non metalliferi (+3,8% per entrambi i settori). Ministeri, scuola, attività dei vigili del fuoco registrano, invece, gli aumenti più contenuti (+0,6% per tutti e tre i settori).
articoli correlatiContratti in attesa di rinnovo
Alla fine di febbraio 2011 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica corrispondono al 47,4% degli occupati dipendenti e al 43,5% del monte retributivo osservato. A febbraio si sono rinnovati quattro contratti tra quelli monitorati dall'indagine: agenzie recapiti espressi, scuola privata laica, attività dei vigili del fuoco sia personale nei livelli sia direttivi. I dipendenti in attesa di rinnovo sono il 52,6% del totale. I mesi di attesa per i lavoratori con il contratto scaduto sono in media 10,8; l'attesa distribuita sul totale dei dipendenti é di 5,7 mesi.
Fonte:ilsole24ore.com
Ritorna all'inizio
Fondifr; Piani di formazione per dirigenti
FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario.
Opera a favore delle imprese iscritte, nonché dei relativi dirigenti, in una logica di qualificazione professionale, sviluppo occupazionale e competitività imprenditoriale.
Destinatari dell’attività formativa prevista dal presente avviso sono i dirigenti delle imprese dei settori Commercio- turismo-servizi, Logistica-spedizioni-trasporto aderenti e versanti a FONDIR alla data di presentazione del Piano. Il Piano formativo deve essere finalizzato all’aggiornamento, riconversione e ulteriore qualificazione dei dirigenti, nonché ad interventi di alta formazione.
Il Piano formativo si compone:
- di uno o più progetti, nei quali sono descritte e sviluppate le azioni formative e del piano finanziario;
- di altri eventuali documenti che accompagnano e sono relativi al Piano formativo.
Il contributo massimo per Piano formativo individuale o aziendale è pari a 80mila euro. Se la formazione è rivolta ad un numero di dirigenti superiore a 20 il massimale del Piano formativo è fissato in 100mila euro.
Il Contributo massimo per Piano formativo settoriale o territoriale è pari a 100mila euro.
Il Contributo massimo per ogni singolo dirigente in formazione è pari a 5mila euro anche se il dirigente partecipa a più Piani.
Il Contributo riconosciuto da FONDIR per un'ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) è pari a 90 euro. Per i progetti individuali il massimale è fissato in100 euro.
Le proposte dovranno essere inviate a partire dal 1° aprile e fino al 30 settembre 2011.
Fonte:agevolazioni.telematicaitalia.it
Ritorna all'inizio
Trasporti; Ministero: dal 1° aprile prova pratica di guida per avere patentino ciclomotori
Dal 1° aprile per avere il "patentino" di guida dei ciclomotori servirà la prova pratica di guida. Le novità principali per ottenere il certificato di idoneità alla guida di motorino e minicar, per le domande che saranno presentate dal 1° aprile, prevedono esame con prova pratica di guida, autorizzazione per esercitarsi a condurre un ciclomotore e lezioni teoriche sul funzionamento del mezzo in caso di emergenza. È quanto comunica il Ministero dei Trasporti, specificando che si tratta di modifiche previste dal Codice della strada (articolo 116) a seguito di recenti interventi normativi (legge 29 luglio 2011 n. 120 articolo 17 e legge 26 febbraio 2011 n. 10 articolo 2 comma 1-quater).
Fonte:helpconsumatori.it (BS)
Ritorna all'inizio
SOS ricarica, consumatori diffidano Tim e Vodafone per usura
Quattro associazioni dei consumatori, Acu, Altroconsumo, Codici e La Casa del Consumatore, hanno inviato alle compagnie di telefonia mobile Tim e Vodafone una lettera di diffida, in cui chiedono di non erogare più il servizio di SOS ricarica, a causa dei costi esorbitanti di addebito, che oltrepassano la soglia legale del tasso di usura. SOS ricarica, come in tanti sapranno, è un servizio che prevede la possibilità di ricevere un accredito di 4,5 euro, nel caso di Tim, e di 3 euro, nel caso di Vodafone, qualora l'utente abbia necessità di avere un credito. La somma accreditata verrà poi decurtata dalla società, nel momento in cui viene effettuata la ricarica. Il problema sta nel fatto che i costi del servizio sono nell'ordine del 50% della ricarica ricevuta, con questo rendendo il servizio stesso, nella realtà, poco conveniente, semmai una extrema ratio, nel caso in cui si abbia l'urgenza di chiamare o inviare sms, non avendo la possibilità di ricaricare. I consumatori denunciano, quindi, che tale costo non solo violerebbe la legge sull'usura, perché applica un tasso sproporzionato sull'accredito (prestito) effettuato, ma addirittura sarebbe in contrasto con la legge del 2007 che eliminò i costi di ricarica mobile. Nei prossimi giorni, vedremo le reazioni ufficiali e la risposta "commerciale" di Tim e Vodafone.
Fonte:studiocataldi.it (Emanuele Ameruso)
Ritorna all'inizio
SUAP: ancora rinvii
29/03 L'attivazione del progetto "Impresa in un giorno" continua su due binari, quello cartaceo e quello telematico, con buona pace della semplificazione
Era attesa per oggi l’entrata in vigore dell’ Sportello Unico per le attività produttive, il SUAP che serviva ad attivare l’impresa in pochi click e avrebbe dovuto portare definitivamente sulla modalità telematica l’attivazione dell’impresa.
Ma siamo alle solite, il sistema di convivenza di modulistica cartacea e modulistica online verrà prorogato sino a settembre. Questa decisione è partita da una circolare ministeriale, che finisce per smentire quanto stabilito dalla stessa legge di cui il ministero aveva disegnato gli estremi. Il problema risiede nella mancanza di programmazione. Soltanto una percentuale del 26% dei Comuni è pronto difatti a far fronte alle richieste del provvedimento che prevedeva per oggi l’entrata in vigore del sistema SUAP con l'avvio esclusivamente telematico delle procedure di attivaizone delle imprese.
Secondo Unioncamere, 6mila Comuni italiani non sono ancora neanche vicini a far fronte a tale esigenza e molti non dispongono nemmeno di una connessione a banda larga. Sono soltanto in 2mila i “virtuosi” che hanno rispettato quanto scritto nella disposizione, aprendo un proprio SUAP. In questa classifica di comuni “ligi al dovere” spiccano le percentuali presenti in Emilia Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta. Mentre considerando il livello provinciale in testa figura Aosta, poi Ferrara, Lucca, Pescara, Parma, Pistoia, Ravenna. Un altro dato può dare la dimensione dello scostamento della normativa dalla realtà territoriale del nostro Paese: su 107 Province, solo 7 hanno tutti i Comuni dotati della struttura prevista.
Naturalmente i comuni, consci del fatto che non sempre sarà possibile attivare degli uffici al proprio interno in grado di far fronte a tale esigenza di semplificazione, hanno tentato anche di appaltare il servizio a società e aziende esterne in grado di far fronte a questa esigenza,. Tuttavia manca sdel tutto una regolamentazione relativa alle tariffe e alle modalità di accreditamento delle agenzie private per le imprese.La normativa difatti prevede che le imprese possano affidarsi per creare la propria azienda anche a professionisti privati, o ad associazioni di imprenditori o lavoratori, ma anche a CAF, sindacati e centri di assistenza tecnica. Tuttavia fin quando questo aspetto della normativa non sarà regolamentato sarà complicato che la semplificazione sempre più decantata e sempre meno attuata prenda corpo.
La modalità cartacea sarà utilizzabile fino al prossimo 30 settembre.
Fonte:i-dome.com
Ritorna all'inizio
Internet: studio usa, adolescenti fragili a rischio depressione da Facebook
Il Social network piu' amato dai ragazzi preoccupa i pediatri americani. Secondo uno studio dell'American Academy of Pediatrics, infatti, l'uso prolungato e ossessivo di Facebook puo' scatenare pensieri negativi soprattutto nei soggetti piu' fragili, contribuendo ad alimentare la depressione. Insomma, vedendo post su post di coetanei felici e soddisfatti, in una parola 'vincenti', alcuni rischiano di sentirsi ancor piu' inadeguati, e finiscono per deprimersi. "Per alcuni adolescenti i social network sono la via principale di interazione sociale. Qualcosa di piu' comune e abituale rispetto ad andare in un centro commerciale o a casa di un amico", spiega Gwenn O'Keeffe, co-autore dello studio. "Gran parte dello sviluppo sociale ed emotivo di questa generazione e' online - prosegue - via Internet e sui telefoni cellulari. I genitori hanno bisogno di capire meglio queste tecnologie, per poter interagire con il mondo dei propri figli". Nelle nuove linee guida per i pediatri, i ricercatori suggeriscono dunque ai 'dottori dei bambini' di chiedere ai ragazzi come e quanto usano Facebook, e ai genitori di aggiornarsi per non restare fuori dal mondo dei propri figli.
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Contributi Inps versati: richiesta online per visura riassuntiva
Nuovo servizio di visura online per verificare lo stato dei versamenti Inps sul proprio conto, per avere risposte immediate evitando le lunghe file agli sportelli dell’Istituto. Per poter accedere a questo servizio è necessario innanzitutto avere un proprio codice PIN personale, che l’Inps dovrebbe aver inviato a casa di tutti i contribuenti iscritti alla gestione contributi.
Nel caso in cui un contribuente non ne fosse entrato in possesso, potrà richiederlo al sito www.inps.it alla sezione Servizi Online e poi Richiesta PIN On Line. Una volta ottenuto il PIN, si può accedere alla sezione Servizi online-Al servizo del cittadino e inserire i dati.
Si entra, quindi, nella propria pagina personale, bisognerà cercare poi la voce Fascicolo previdenziale del cittadino, e verificare in questa pagina che i contributi siano stati versati regolarmente e per tutte le settimane dell’anno in cui si è lavorato. Nel caso in cui si riscontrino problemi o anomalie o bisogna segnalare correzioni, ci si può rivolgere alla più vicina sede Inps.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Ritorna all'inizio
"Prezzi dei carburanti ancora troppo alti'' L'Antitrust avvia un'indagine conoscitiva
Faro dell'Antitrust sul sistema distributivo dei carburanti e sull'utilizzo della quotazione Platt's. L'Authority ha avviato un'indagine conoscitiva con l'obiettivo di individuare gli elementi che possono rendere più concorrenziale il mercato dei carburanti e verificare la congruità, adeguatezza e trasparenza dell'utilizzo della quotazione Platt's come riferimento nella determinazione dei prezzi. Un'indagine, evidenzia l'Antitrust, aperta ''alla luce di un livello assoluto del prezzo industriale di benzina e gasolio per autotrazione che resta costantemente al di sopra della media europea''.
Secondo l'Antitrust, in un mercato oggettivamente oligopolista come quello dei carburanti, recentemente sembrerebbero emergere fenomeni che potrebbero accrescere la concorrenza, come l'espansione della modalità di vendita self-service a prezzi inferiori rispetto al servizio e l'abbandono da parte delle società petrolifere dei prezzi raccomandati unici per tutto il territorio nazionale a favore di politiche di prezzo articolate. Soprattutto, si sono sviluppate le pompe bianche in grado di influenzare gli equilibri tradizionalmente esistenti tra le società petrolifere con prezzi di vendita particolarmente convenienti rispetto a quelli praticati sugli impianti di distribuzione tradizionali.
L'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, che ha costruito una prima banca dati, ha quindi deciso di fotografare numero e distribuzione geografica dei cosiddetti distributori indipendenti, analizzare le possibilità di una loro ulteriore diffusione e la presenza di eventuali ostacoli al loro sviluppo. Per l'Antitrust, vista la funzione di stimolo concorrenziale svolta dalle pompe bianche, occorre individuare con precisione i meccanismi di pressione competitiva, attivati nei confronti di quelle colorate e le pre-condizioni strutturali necessarie al loro sviluppo (ad esempio prossimità di raffinerie o depositi costieri).
E' inoltre necessario comprendere quanto siano affidabili, strutturati e sviluppati i canali di fornitura delle pompe bianche: il rischio è che le società petrolifere, che rappresentano insieme ai grossisti i fornitori delle pompe indipendenti, peggiorino le condizioni di fornitura praticate, recuperando sul mercato all'ingrosso i margini persi al dettaglio per effetto della pressione concorrenziale.
Fonte:adnkronos.com
Ritorna all'inizio
Previdenza; Disoccupazione, malattia e colf: da aprile solo domande online
A partire dal prossimo mese di aprile, le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro domestico potranno essere presentate all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico. E' quanto rende noto l'Inps sottolineando che si "tratta di un ulteriore passo verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio, nell'ambito di un processo ormai avviato di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese".
Fonte:helpconsumatori.it (Vc)
Ritorna all'inizio
Giovani e impresa, accordo Governo e Ordine Commercialisti
E' stato raggiunto un accordo tra il Governo italiano e l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, che impegna questi ultimi a pubblicizzare in rete tutte le iniziative connesse al mondo dell'imprenditoria giovanile, garantendo ogni tipo di informazione utile per fare impresa. Obiettivo dell'accordo è di trovare una soluzione per la diffusione della cultura di impresa tra i giovani. Il target di riferimento è la popolazione tra i 18 e i 35 anni. Il portale rientra tra le iniziative del Dipartimento per le Politiche Giovanili e finanziato con i relativi fondi. E' suddiviso in sei aree tematiche, che vanno dalla scelta giuridica idonea dell'impresa, al rapporto tra impresa e fisco, al diritto del lavoro, autorizzazioni, finanziamenti pubblici e modalità di accesso. E' inoltre possibile non solo consultare, bensì anche apportare modifiche alle informazioni o aggiungerne di nuove, garantendo così una interattività con gli utenti. Ma per fare ciò e accedere ai forum bisogna registrarsi.
Fonte:studiocataldi.it (Emanuele Ameruso)
Ritorna all'inizio
eMarketing: sempre più aziende scelgono i social network per farsi pubblicità
Ma esperti avvertono: sistema utile e che richiede pochi investimenti, ma non si ignorino gli strumenti di marketing online tradizionali di provata efficacia.
Il passaparola, si sa, è la migliore pubblicità che esista, anche nell'era digitale. E qual è lo strumento che attualmente aiuta a spargere una voce nel più breve tempo possibile? Si tratta certamente dei social network, che infatti stanno diventando il mezzo preferito dalle piccole e medie imprese per farsi pubblicità.
Lo conferma lo studio “Small Business Search Marketing Survey”, condotto negli Usa da American Express OPEN e da Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO), secondo cui la potenza del passaparola, insieme al costo relativamente contenuto dell'investimento richiesto, stanno spingendo sempre più PMI a rivolgersi ai social media per fare conoscere le proprie attività o prodotti.
Dopo il sito web, che resta al primo posto, gli investimenti pubblicitari online sono sempre più orientati sui social media: a marzo 2011, il 44% degli intervistati ha confermato di aver usato un social media a fini di marketing, contro il 35% che ha usato le email il 21% che ha preferito strumenti di search advertising (come Google Ads)
Una tendenza che sembra destinata a consolidarsi nel corso di quest'anno, quando i social network saranno sempre più integrati nelle strategie di marketing delle PMI.
Un'altra ricerca condotta a febbraio da MerchantCircle ha evidenziato come il 70% delle piccole imprese locali americane ha usato Facebook come canale pubblicitario, due aziende su tre hanno usato Google e una su tre ha scelto i servizi Bing.
Nonostante l'entusiasmo verso i social media, che consentono di farsi pubblicità con un investimento molto modesto e rappresentano un valido strumento per chi di marketing ne capisce poco, gli analisti ritengono che i metodi tradizionali di marketing digitale non debbano essere ignorati: la validità di strumenti quali il search engine marketing (SEM), dei banner o del keywords advertising è stata provata nel tempo e i motori di ricerca, in particolare, aiutano le aziende a farsi trovare dai consumatori, che fanno ricerche su internet soprattutto nel momento in cui intendono comprare un bene o un servizio.
Fonte:key4biz.it (Alessandra Talarico)
Ritorna all'inizio
Tremonti Tessile; Interpretazione restrittiva del beneficio
Bonus Tremonti tessile ridotto ulteriormente per effetto di una lettura più restrittiva del provvedimento, con risparmio limitato all'importo derivante dall'applicazione del coefficiente pari al 25,1903% all'imposta calcolata sul monte investimenti.
Questo quanto emerge da un passaggio del provvedimento del direttore delle Entrate del 25 marzo scorso (prot. n. 46743/2011). L'agenzia è già intervenuta sul tema con due documenti di prassi affermando che « ... l'agevolazione opera mediante la deduzione dal reddito d'impresa...» e che, con particolare riferimento ai soggetti Ines, la stessa si ottiene « ... applicando l'aliquota del 27,5% all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente al valore degli investimenti...» (cm 29/4/2010 n. 22/E 5.2), nella consapevolezza che «... il nuovo provvedimento (...) prevede, con finalità di semplificazione, la comunicazione a tutti i soggetti interessati della percentuale massima del risparmio d'imposta spettante...» (cm 14/12/2010 n. 57/E 4.2).
Il primo documento di prassi afferma letteralmente che « ... la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo corrispondente agli investimenti agevolati non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo (...) superiore all'importo comunicato dall'Agenzia delle entrate ...», in linea con quanto indicato dal comma 2, dell'art. 4, dl 40/2010, con il quale il legislatore ha disposto che resta .... escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari...».
Il direttore delle Entrate ha disposto (punto 1.2) che la deduzione dal reddito d'impresa dell'importo corrispondente agli investimenti agevolabili «... non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo, comprese le imposte addizionali regionali e comunali «ove applicabili», superiore all'importo risultante dall'applicazione della percentuale di cui al punto 1.1 del presente provvedimento al risparmio d'imposta indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata ...».
Di conseguenza, in ossequio alla tesi più restrittiva, se l'importo corrispondente al valore degli investimenti, come riportato nell'esempio, è pari a 200.000 euro per i soggetti Ires, il risparmio d'imposta teorico è pari al 27,5% del medesimo importo ovvero pari a euro 55.000 che non comporterebbe, per effetto dell'applicazione della percentuale fissata (25,1903%), un risparmio reale di euro 50.381 (55.000 x 25,1903%), ma un mero abbattimento dell'Ires dovuta determinata utilizzando il risparmio di imposta teorico (200.000 x 27,5% 55.000) e applicando allo stesso la percentuale indicata dal provvedimento (55.000 x 25,1903% 13.855).
Tale indicazione appare in netto contrasto con quanto indicato nella disposizione e nei documenti di prassi sopra richiamati con i quali è stato precisato, al contrario, che « ... dal reddito si deduce l'importo corrispondente agli investimenti agevolati...» e che, di conseguenza, il risparmio non deve «... comportare un risparmio di imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali ove applicabili, superiore all'importo comunicato dalle Entrate...».
Pertanto, si dovrebbe ritenere corretto, nell'esempio fatto, ricalcolare il 27,50% sull'importo totale degli investimenti (200.000) ma tenendo conto della percentuale massima indicata dall'Agenzia in misura del 25,1903% (200.000 x 25,1903% 50.381), stante il fatto che «... il risparmio di imposta effettivo non può risultare superiore all'importo comunicato dall'Agenzia delle entrate...» ovvero che il risparmio d'imposta effettivo non potrà superare, in tal caso, euro 50.381.
Il ragionamento del passaggio (ulteriormente restrittivo) che si può intuire, neppure tanto chiaramente, dal provvedimento in commento, può essere giustificato esclusivamente dal fatto che il tetto di spesa stanziato, pari a 70 milioni, dopo la presentazione del mod. Crt a cura dei richiedenti, non sia risultato sufficiente per applicare letteralmente la disposizione, ex comma 2, art. 4, dl 40/2010 e le istruzioni fornite con i documenti di prassi richiamati.
Fonte: Italia Oggi
Ritorna all'inizio
Polizza vita e salute su Internet: alcuni consigli utili
Ecco alcuni consigli utili per la scelta della polizza vita e salute su internet. Soprattutto su internet è possibile entrare in contatto con operatori non regolarmente abilitati a stipulare polizze assicurative. In caso di dubbio, ecco alcuni consigli dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo): come primo consiglio è bene telefonare al servizio tutela utenti dell’Isvap e consultare l’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea ammesse a operare in Italia, pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale (disponibile anche online al relativo sito internet).
Bisogna evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non ammesse all’esercizio dell’attività in Italia (è possibile rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni di leggi italiane e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative). Prima di stipulare il contratto, è bene leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sulla compagnia e sul prodotto e dev’essere trasmessa dall’assicurazione, prima della firma del contratto, su carta o in formato elettronico. Sarebbe bene controllare nella nota informativa qual è la legge applicabile al contratto in caso di controversia (l’Isvap è competente a esaminare i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana).
Bisogna tener presente che esiste la possibilità, che va però verificata nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita a un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all’estero. Prima di stipulare il contratto è bene leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito e controllare attentamente qual è il momento di decorrenza della copertura assicurativa (il contratto dev’essere comunque consegnato in forma cartacea). Se si contattano un agente o un broker che operano online, bisogna verificare sul sito gli estremi della loro iscrizione all’albo agenti o all’albo broker (in caso di dubbi è possibile contattare telefonicamente la sezione albi intermediari e periti dell’Isvap).
Fonte:bassitassi.com (Moreno)
Ritorna all'inizio
Pensioni: accesso anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Per i lavoratori impegnati in attività usuranti si prospetta la possibilità di conseguire, a partire dal 1 gennaio 2013, il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni rispetto agli altri lavoratori dipendenti. Lo prevede lo schema di Decreto Legislativo, attuativo della delega conferita dall'articolo 1, della L. 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro), in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Potranno esercitare il diritto all'accesso anticipato i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, lavori in galleria, nelle cave, ad alte temperature, in cassoni ad aria compressa, lavorazione del vetro; i lavoratori subordinati notturni; i lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico o di trasporto collettivo. Per il riconoscimento del beneficio, è necessario aver svolto attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017) ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018). Il provvedimento precisa le modalità di presentazione della domanda per l'accesso anticipato e relativa documentazione, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro e le disposizioni sanzionatorie previste qualora i benefici siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera.
Fonte:studiocataldi.it (L.S.)
Ritorna all'inizio
Richiedi il tuo finanziamento
Parla con i nostri consulenti
Visita MONDOAFFARE.NET. Il portale di annunci economici gratuiti
Finanziamo i tuoi sogni
Menu di sezione: