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Aprile_2008

News e Fax > Archivio 2008 > Archivio




TUTTE LE NEWS DEL MESE DI MAGGIO



Risoluzione n. 114/E del 28 marzo 2008
Il rapporto di partecipazione non agevola l'aggregazione aziendale


Il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori emersi in sede di conferimento
è subordinato al rispetto di tassative condizioni soggettive e oggettive.
Gli incentivi fiscali per le aggregazioni aziendali possono essere concessi solo a condizione che le imprese partecipanti non solo possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) al momento in cui viene posta in essere l'operazione ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti. L'esistenza di un rapporto di partecipazione preclude la possibilità che l'agevolazione medesima possa essere accordata. Questi, in sintesi, i contenuti della risoluzione n. 114/E.


Corte di cassazione, sentenza n. 6335 del 10 marzo 2008
Pagamenti a dipendenti dritti "fuori busta"

I versamenti in danaro effettuati a loro favore dal datore di lavoro si presumono, se non è fornita prova contraria, di natura retributiva. Le somme elargite dal datore di lavoro ai propri dipendenti, in assenza di prova contraria, assumono natura retributiva. E' quanto ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 6335 del 9 gennaio 2008, depositata il successivo 10 marzo. La pronuncia della Suprema corte ribalta, su tale punto, le posizioni assunte dai giudici di merito della Ctp di Ancona e della Commissione tributaria regionale delle Marche, in relazione a un accertamento induttivo effettuato nei confronti di una ditta individuale esercente attività edilizia.



Cassazione: l'automobilista deve prevedere anche la spericolatezza delgi altri

Mettersi al volante e guidare con prudenza non basta ad evitare una responsabilità in caso di incidente. La Corte di Cassazione spiega infatti che l'automobilista deve anche "prevedere l'altrui condotta imprudente, negligente e, persino, imperita". Anche chi guida ubriaco e si trova coinvolto in un incidente puo' avere una colpa minore se l'altro conducente coinvolto e' venuto meno a questo obbligo. E' quanto emerge dalla sentenza 12361/2008 della quarta sezione penale della Corte che ha messo nero su bianco gli 'obblighi' cui devono sottostare gli automobilisti. La Corte ha così accolto ha cosi' accolto il ricorso di un uomo che,"alla guida di un'auto in stato di ebbrezza procedeva in ora notturna in un incrocio urbano alla velocita' di 90 km orari, ed entrava in collisione con un motorino sul quale si trovavano due minorenni". Nell'urto uno dei due minori era morto per lesioni letali, mentre l'altro aveva subito lesioni gravi. I giudici di merito avevano dato colpa esclusiva all'automobilista condannandolo per omicidio colposo, ma ora la Suprema Corte, accogliendo il suo ricorso ha rimesso in discussione le responsabilita' di ciascuno. Il motivo? Anche il "ciclomotorista doveva mettere in conto, nei limiti della normale prevedibilita', l'altrui condotta imprudente o negligente, e persino, imperita". E questo per "mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri, tra i quali non vi e' motivo di non ricomprendere anche il soggetto cui sia riferibile la condotta imprudente, negligente, imperita". Questo comportamento va assunto particolarmente nelle aree di "intersezione tra confluenti strade, essendo il punto ove piu' si addensano occasioni di conflitto tra utenti della strada". Ora la vicenda dovrà essere nuovamente esaminata dalla Corte d'appello di Bologna.

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: il figlio è uno spericolato? Se fa danni pagano mamma e papa'

Il figlio è un pirata della strada? Se procura danni pagano mamma e papà. Parola di Cassazione. E non importa se i due genitori si sono separati, la responsabilità rimane impegnata per entrambi anche se non vivono più sotto lo stesso tetto. I Giudici della Corte (Sentenza 7050/2008) hanno sottolineato che la "negligenza", l'"indisciplina" e l'"irresponsabilita'" dei ragazzi, specialmente quando sono alla guida di un veicolo (nel casso di specie un motorino) sono lo specchio di "carenze educative" imputabili ai genitori "i cui effetti si protraggono anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione". In precedenza la Corte di Appello aveva escluso la responsabilità dei genitori sul rilievo che il ragazzo da due anni si era trasferito a vivere con il fratello per motivi di lavoro. Di diverso avviso la Corte che ha ricordato come della maleducazione dei figli minorenni continuano a rispondere i genitori anche se vivono lontani. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori, scrive la Corte "non vale di per se' ad esimere i genitori stessi da responsabilita', ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle oggettive carenze educative".

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: via libera alle foto degli arrestati. Ma senza le manette

La Cassazione da il via libera alle foto delle persone arrestate purchè le si riprenda senza le manette ai polsi. La suprema Corte ha così bocciato un ricorso del Garante per la protezione dei dati personali contro la pubblicazione, da parte di un quotidiano, dell'arresto di un uomo accusato dell'omicidio di una studentessa e poi assolto dalla stessa Cassazione. Secondo i Giudici di Piazza Cavour "la pubblicazione delle immagini di una persona privata della liberta' personale deve ritenersi lecita senza che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all'informazione". Anzi, sottolinea la Corte, "la rivelazione dell'immagine di un imputato, che costituisce certamente un dato personale, quando e' effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, quale nel caso di specie l'informazione della cittadinanza su eventi delittuosi, va ritenuta essenziale all'espletamento del diritto di critica". La Corte ha così convalidato la decisione del Tribunale di Milano che già in precedenza aveva ritenuto che "dalla foto pubblicata non risultasse lo stato di detenzione poiche' l'arrestato vi era rappresentato a mezzo busto senza che fossero visibili le manette ed in posa rilassata come gli esponenti delle forze dell'ordine che l'accompagnavano".

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: Notaio sbaglia a redigere protesto? Deve risarcire il danno

In caso di errore nella redazione del verbale di protesto, sussiste la responsabilità del Notaio che è quindi tenuto al risarcimento del danno cagionato. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7495/08) precisando che "in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità 'ipso facto' all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda 'di indubitabile discredito' tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali".
Con questa decisione la Corte ha condannato un Notaio a risarcire i danni a un soggetto erroneamente indicato quale debitore nel protesto e ciò per la lesione alla sua reputazione e agli interessi commerciali.

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: manomorta sull'autobus? Si rischia il carcere

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12157/2008) ha stabilito che rischia il carcere chi fa la manomorta su un autobus. Gli Ermellini hanno infatti precisato che, sulla configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p. 'violenza sessuale', "la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, la Corte ha poi precisato che "la prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente" e che "grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione d'impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d'ufficio, sicché una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno precedente l'udienza, con diagnosi di faringite febbrile, senza indicazione del grado d'alterazione, correttamente è stata ritenuta idonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento".
Con questa decisione la Corte ha reso definitiva la condanna di un uomo 'reo' di aver insistentemente toccato la coscia di una ragazza su un autobus

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: Via libera ai concorsi per chi è indagato

Essere iscritti nel registro degli indagati non preclude la possibilità di partecipare ai concorsi. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione, rilevando che l'iscrizione nel registro non viene portata a conoscenza del diretto interessato ''a meno che lo stesso ne faccia richiesta'' e che in ogni caso il giudizio potrebbe concludersi in senso favorevole all'indagato stesso. E' stato così accolto dalla V sezione penale della Corte il ricorso di un 40enne che in primo grado era stato condannato per il fatto di aver partecipato ad un concorso per istruttore amministrativo dichiarando falsamente di non avere procedimenti penali in corso. La condanna era scattata in base all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) ed era stata confermata anche in appello. L'uomo però non si è arreso al doppio verdetto e rivolgendosi alla suprema Corte ha sottolineato che ''la pendenza di un procedimento per minacce non costituisce causa in se' ostativa ma viene percepito come fatto bagattellare, anche in considerazione dell'esistenza di un invito alla conciliazione con effetto estintivo del reato che sembra dare alla vicenda un taglio privatistico''. I Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che ''lo stesso concetto di procedimento penale in corso e' tutt'altro che definito e tecnico, atteso che non si comprende che la pubblica amministrazione richieda una attestazione sulla pendenza dell'azione penale, atto dovuto per il pm che riceva una denuncia, non palesemente infondate a carico di un qualsiasi soggetto''. Infine, conclude la Corte la sentenza impugnata non chiarisce ''in base a quali elementi abbia ritenuto che [...] fosse consapovele della iscrizione nel registro degli indagati''.

Fonte: www.studiocattaldi.it


Circolare n. 30/E del 28 marzo 2008
Farmaci: anche se lo scontrino non parla, carta canta, purché l'acquirente autocertifichi


Per le spese effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, è sufficiente indicare su un foglio
il codice fiscale dell'acquirente e le caratteristiche dei medicinali per ottenere lo sconto Irpef
Farmaci e sgravi Irpef: anche se lo scontrino "non parla", il Fisco risponde comunque e accorda gli sconti. Le spese sanitarie sostenute per acquistare medicinali nel periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2007 potranno infatti essere certificate anche tramite scontrino non parlante o incompleto, purché l'acquirente autocertifichi di proprio pugno, su un foglio a parte, il suo codice fiscale nonché natura, qualità e quantità di farmaci acquistati. La nuova modalità di certificazione arriva con la circolare n. 30/E di oggi.



Agricoltura, niente bollo per istanze risarcimento danni

Scatta per la generalità dei soggetti l’esenzione dal tributo sulle richieste di indennizzo
formulate a seguito di coltivazioni rovinate da animali selvatici
Non è dovuta l’imposta di bollo sulle istanze presentate per ottenere l’indennizzo dei danni causati alle coltivazioni da animali selvatici. Nel ribadire il principio, l’agenzia delle Entrate, interpellata sull’argomento dal ministero dell’Ambiente, ha, con la risoluzione n. 109/E, precisato che il beneficio dell’esenzione in questione spetta non solo ai produttori agricoli, ma anche ai privati cittadini, in ragione della titolarità o della conduzione di fondi, ovvero dell’esercizio di attività agro-forestali o zootecniche.


Tassativo indicare L'ufficcio presso il quale è possibile ottenere informazioni

L'art. 7, comma 2, lettera a), legge n. 212/2000 (in base al quale "gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari delle riscossioni devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento") è disposizione la cui violazione - per le espressioni usate ("devono tassativamente") - comporta senz'altro la sanzione della nullità dell'atto.
(Commissione tributaria provinciale Pescara, Sentenza, Sez. II, 07/03/2008, n. 43)

Fonte:ipsoa.it


Antiriciclaggio;Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: chiarimenti

Dal 30 aprile 2008, l'emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500 euro) prima del 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari; gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al Ministero.

Fonte: www.ipsoa.it


Cessione esente da IVA se effettuata oltre 4 anni dalla fine della ristrutturazione

La cessione delle unità immobiliari di categoria catastale A2 (risultanti dal frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale per natura - categoria D8), se effettuata entro il termine di 4 anni dalla data di ultimazione degli interventi di ristrutturazione, rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/1972. La cessione effettuata oltre il termine di 4 anni dalla data di ultimazione degli interventi di ristrutturazione è invece considerata esente da IVA e la società venditrice deve provvedere a rettificare la detrazione dell'IVA operata in relazione agli interventi di ristrutturazione.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 21/02/2008, n. 58/E)

Fonte: www.ipsoa.it


Detrazione per canoni di locazione: modalità di fruizione

In attuazione della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 9, legge n. 244/2007), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità di fruizione della detrazione spettante per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il provvedimento definisce anche le modalità di attribuzione della detrazione che sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. La disposizione ha effetto retroattivo, applicandosi dall'anno 2007.
(D.M. Ministero Economia e finanze 11/02/2008, in corso di pubblicazione G.U.)

Fonte: www.ipsoa.it


Iva al 10% per le installazioni fotovoltaiche

La tariffa incentivante rileva ai fini dell'imposta se corrisposta a soggetto diverso dal responsabile dell'impianto
La tariffa incentivante prevista dal legislatore a favore del responsabile dei lavori di impianti fotovoltaici, se corrisposta, a titolo di corrispettivo, dal soggetto che utilizza l'impianto alla ditta aggiudicataria della gara, è imponibile ai fini Iva e non è soggetta alla ritenuta in base a quanto indicato dall'articolo 28 comma 2 Dpr n. 600/1973. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate in risposta a un'istanza con cui il ministero della Difesa chiedeva di conoscere il trattamento fiscale ai fini Iva, della citata tariffa.


Direttamente in busta paga altri 1.200 euro ai contribuenti con famiglia numerosa

Il decreto attuativo detta le regole ai sostituti d’imposta per l’immediata disponibilità
È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che consente l’immediata disponibilità dell’ulteriore detrazione di 1.200 euro in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico previsto dalla Finanziaria 2008. Saranno i sostituti d’imposta a erogare – direttamente in busta paga – il bonus fiscale previsto per l’anno in corso. L’ammontare sarà riconosciuto mensilmente, nella misura di un dodicesimo, entro la capienza delle ritenute corrispondenti a ciascun periodo di paga.


IMMOBILI - Impianti, riordino al via

Dal 27 Marzo 2008 in vigore le disposizioni sulla sicurezza degli impianti
27 Marzo 2008, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 37/08, verranno introdotte diverse novità in tema di sicurezza degli impianti, come la modifica dei contratti di trasferimento di immobili, dai compromessi ai rogiti. Elemento indispensabile del contratto sarà la garanzia di conformità, anche se il venditore può esserne esonerato dall'acquirente.
Fonte: Il Sole 24 Ore


FISCO E SANITA' - Fondi, sconti per gli autonomi

Anche per gli autonomi i contributi alle casse "doc" diventano deducibili
La Finanziaria 2008 ha modificato l'articolo 10 del Tuir, con l'introduzione della nuova lettera e-ter); con tale modifica i contribuenti possono dedurre dal proprio reddito, con un limite pari ad Euro 3.615,20 i contributi corrisposti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che presentino un ambito di intervento rientrante in quello indicato dal decreto del ministero della sanità in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

Fonte: Il Sole 24 Ore


FINANZIARIA 2008 - Per gli immobili-patrimonio spazio all'"integrativa"

Immobili patrimonio: interessi deducibili con la dichiarazione integrativa
Secondo quanto indicato dalla Finanziaria 2008, gli interessi passivi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di "immobili patrimonio" sono deducibili; infatti, secondo una interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del Tuir, tale disposizione produce effetti anche per il passato. Di conseguenza, tale deducibilità può essere fatta valere non solo per i redditi del 2007, ma anche su quelli oggetto di dichiarazione nei periodi di imposta precedenti, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore".

Fonte: Il Sole 24 Ore


NOVITÀ PER L’ALBO INSTALLATORI IMPIANTI

Art. 109 DPR 6 giugno 2001 n. 380 Decreto Min. Att. Prod. 24.11.2004 (G.U. n.288 del 09.12.2004)
Il Dpr n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) prevede l'istituzione, presso la Camera di Commercio, di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di a) impianti elettrici, b) radiotelevisivi ed elettronici, c) di riscaldamento e climatizzazione, d) idrosanitari, e) gas, f) di sollevamento persone o cose, g) di protezione antincendio.
Con Decreto 24 novembre 2004 (G.U. n. 288 del 09/12/2004) il Ministro delle Attività Produttive ha emanato disposizioni di attuazione per la formazione dell'albo, in vigore dal 1° gennaio 2008, e in particolare le regole per l'iscrizione, i casi di sospensione e di cancellazione e i relativi procedimenti amministrativi.
Gli interessati potranno iscriversi nel predetto albo per le varie tipologie di impianti, dimostrando il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Una norma transitoria prevede che tutti i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo Imprese Artigiane al 1° gennaio 2008, potranno ottenere l'inserimento nell'albo previa presentazione di apposita dichiarazione entro il termine di un anno.
Invitiamo i Clienti interessati a contattare i nostri uffici per verificare gli specifici adempimenti.


DIMISSIONI VALIDE SOLO SE PRESENTATE SU APPOSITO MODULO

Legge n. 188/2007, Decreto Ministero del Lavoro 21 gennaio 2008
In G.U. n. 42 del 19/02/2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21/01/2008 che, attuando l'art. 1 L. 188/2007,definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro.
Il modulo è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.
Dal 5 marzo 2008 il decreto entrerà in vigore con la conseguenza che da quella data le dimissioni rassegnate in modo diverso, sia verbalmente che per iscritto ma non su apposito modulo, saranno nulle. In sostanza il lavoratore che intende dare le dimissioni deve prima di tutto registrarsi sul sito ministeriale nell'apposita sezione.
Una volta effettuato l'accesso, l'utente può compilare il modulo delle dimissioni volontarie e inserire tutte le informazioni richieste. Dopo la compilazione, il modello viene protocollato attraverso l'attribuzione di un codice univoco di comunicazione. Al termine dell'operazione all'utente viene rilasciata una ricevuta di transazione.
Dopo la consegna del modulo di dimissioni volontaria al datore di lavoro, lo stesso datore di lavoro sarà tenuto a effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l'impiego entro 5 giorni dall'evento utilizzando il modello unificato per via telematica. Si ricorda che il lavoratore, che non intende registrarsi personalmente sul sito del Ministero del Lavoro per la compilazione delle dimissioni volontarie, potrà avvalersi anche dell'assistenza delle associazioni sindacali, dei patronati, dei Comuni e delle DPL che effettueranno per conto del dipendente l'invio del modello delle dimissioni stesse.


COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE ON-LINE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Decreto legge 30 ottobre 2007, Ministero dell’Interno nota prot. 465 del 29 gennaio 2008
A decorrere dall’11 gennaio 2008 è, definitivamente, divenuta operativa la pluriefficacia delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro se effettuate ai Centri per l’Impiego attraverso il sistema informatico del Ministero del Lavoro adottato da quasi tutte le Regioni italiane.
Con tale comunicazione telematica, il soggetto interessato assolve l’obbligo oltre che nei confronti dell’INPS, dell’INAIL o degli altri Istituti previdenziali interessati anche nei confronti dello Sportello Unico per l’Immigrazione ubicato presso la Prefettura – UTG per le variazioni connesse al rapporto di lavoro degli extracomunitari.
Il Ministero dell'Interno, con nota prot. 0000465 del 29 gennaio 2008, ha confermato che ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro con lo straniero viene assolto con la comunicazione unica telematica. Lo stesso Ministero ha, invece, ribaltato la prima interpretazione della norma chiarendo che nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere alla Prefettura – UTG il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto, oltre a comunicare l’assunzione del lavoratore straniero, a indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore extracomunitario e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.


Chiarimenti in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Dal 30 aprile 2008, potranno esssere emessi in forma libera soltanto gli assegni bancari, postali e circolari di importo inferiore a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi per importi inferiori a 12.500 euro prima del 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari. Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, dovranno essere pagati dagli istituti di credito e Poste Italiane S.p.A. con l'obbligo per questi ultimi di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero.(MEF, circ. 20 marzo 2008, n. prot. 33124)



Le nuove detrazioni Destinazione ad abitazione principale

Contratto di locazione ex legge n. 431/1998
Abitazione locata da giovani tra i 20 e i 30 anni
Cumulo delle detrazioni
Modalità di attribuzione
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto due nuove detrazioni IRPEF per i contribuenti che prendono in locazione l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, con effetto retroattivo dal periodo d'imposta 2007, che si aggiungono alle precedenti. Con il D.M. 11 febbraio 2008 sono state emanate le disposizioni attuative per permettere il recupero della detrazione che non è possibile scomputare dall'IRPEF lorda, in quanto "incapiente".


Detrazione fiscale per apparecchi televisivi e digitali

di cui all’articolo 1, comma 357, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e contributo di cui all’articolo 1, comma 572, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266: chiarimenti
Allo scopo di agevolare il rinnovo degli apparecchi televisivi in possesso dei consumatori italiani ed in vista del passaggio definitivo del sistema TV italiano dall’analogico al digitale l’articolo 1, comma 357, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto, a fronte dell’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un totale delle stesse di euro 1.000,00. Condizione per poter beneficiare della menzionata detrazione è l’aver pagato regolarmente il canone di abbonamento previsto dal decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla Legge 4 giugno 1938, n. 880.


Credito d'imposta per nuove assunzioni: emanato il decreto attuativo

Il Ministero dell'Economia e delle finanze detta le disposizioni attuative di accesso al credito d'imposta riservato ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale.
(D.M. Ministero Economia e finanze 12/03/2008, in corso di pubblicazione G.U.)

Fonte: www.ipsoa.it


Mediatori ed intermediari di assicurazione: esenzione

Godono dell'esenzione IVA anche le attività di una società che fornisce prestazioni di servizi proprie ed essenziali di un mediatore o di un intermediario di assicurazione, intervenendo in nome e per conto di un altro mediatore o intermediario di assicurazione nella stipula di contratti assicurativi.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. I, 03/04/2008, n. C-124/07)

Fonte: www.ipsoa.it


Accertamento. Legittimo se basato su documentazione rinvenuta presso l'abitazione del terzo

È legittimo l'accertamento basato sulla documentazione (si tratta, nella specie, di floppy disk ed appunti informali) rinvenuta presso l'abitazione di un soggetto terzo, ex direttore della società contribuente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 31/03/2008, n. 8255)

Fonte: www.ipsoa.it


Imprese multiattività e multipunto: semplificati gli obblighi di annotazione separata

L'Agenzia delle Entrate commenta le novità apportate dal D.M. 11 febbraio 2008 in tema di applicazione degli studi di settore ai soggetti multiattività e multipunto: in via transitoria dal 2007 e a regime dal 2008, le imprese multiattività possono applicare lo studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata e - se i ricavi relativi alle attività non prevalenti sono superiori al 30% dei ricavi complessivi - le risultanze degli studi di settore non possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, ma solo per individuare i soggetti sottoposti a controllo.

Tratto da: Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa


Cartelle di pagamento non sono soggette all'imposta di bollo

Le richieste di rateazione delle cartelle di pagamento presentate dai contribuenti agli agenti della riscossione, in base al c.d. D.L. Milleproroghe, di 14,62 euro.
Sintesi della notizia pubblicata in Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa
(Comunicato stampa 01/04/2008 - Equitalia)


Costi non registrati: non sono deducibili

In merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del D.P.R. n. 917/1986 non autorizzano la detraibilità di tali spese quando - pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali.
Sintesi della notizia pubblicata in Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/03/2008, n. 7787)


Cartelle “a rate”. Più vantaggi dalle nuove regole

Pagamenti alleggeriti per il contribuente. Maggiore sicurezza per l’Amministrazione
Cambiano le regole applicabili alla rateazione delle cartelle di pagamento. Con il “milleproroghe” è stato esteso il periodo di dilazione (da 60 a 72 rate), mentre la competenza a valutare i presupposti della domanda è passata all’agente della riscossione. A queste vanno aggiunte le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, con, in evidenza, l’innalzamento del limite dell'importo iscritto a ruolo (da 50 milioni di lire a 50mila euro) oltre il quale, per poter beneficiare della dilazione di pagamento, è necessario presentare idonea garanzia.


Somma già accreditata a chi ha fornito le coordinate del conto all'Agenzia

In arrivo 933.000 rimborsi per un importo di 447,8 milioni
Nel 2007 tra Irpef e Iva restituiti 11,9 miliardi
Al via i primi rimborsi fiscali Irpef del 2008. In questi giorni 933.270 contribuenti stanno ricevendo le lettere partite nel mese di marzo che informano degli importi e delle modalità del rimborso. L'Agenzia delle Entrate punta nel 2008 a confermare i positivi successi registrati nel 2007, che ha visto gli uffici liquidare 2,8 milioni di rimborsi Irpef per un importo di 1,5 miliardi, senza tener conto degli interessi. La strada più celere e anche più sicura per ottenere il rimborso è quella dell'accredito direttamente sul conto bancario o postale.


Analisi delle controversie decise nel 2007 in cui è parte l'Agenzia

Contenzioso, in commissione il fisco vince di più
In primo grado i contribuenti hanno la meglio nel 28% delle liti, gli uffici nel 42%
Migliora la performance del fisco in tribunale. Nel 2007 le vittorie dell'Agenzia delle Entrate nelle aule delle Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno fatto un balzo in avanti grazie a una più efficace difesa in giudizio degli interessi dell'Erario. L'anno scorso infatti le sentenze di primo grado favorevoli all'amministrazione finanziaria sono state il 42 per cento del totale, con un incremento dell'1,4 per cento rispetto al 2006 e dell'11,5 per cento rispetto a due anni prima, mentre i contribuenti hanno vinto nel 28 per cento dei casi.


Niente deduzioni Irap per i compensi ai soci amministratori

Risoluzione n. 132/E del 4 aprile 2008 Niente deduzioni Irap per i compensi ai soci amministratori
Le agevolazioni spettano solo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
No agli sconti Irap per le collaborazioni coordinate e continuative e per i compensi corrisposti ai soci di una Srl per l'attività di amministratore. Le deduzioni dalla base imponibile Irap, infatti, spettano a condizione che l'impresa abbia alle proprie dipendenze lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questi i principi affermati dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132/E del 4 aprile, rispondendo all'interpello presentato da un'impresa artigiana, costituita sotto forma di Srl.


Frutta e verdura scartate non appetibili

Risoluzione n. 131/E del 4 aprile 2008 Frutta e verdura scartate non appetibili
neanche per il Fisco. Purché se ne provi lo smaltimento
La presunzione di cessione e di acquisto dei prodotti ortofrutticoli
soggetti a condizionamento non vale se si documenta la loro distruzione
Un vademecum per i commercianti all'ingrosso di frutta e verdura: come certificare al Fisco le cessioni della merce soggetta al "condizionamento" e liberarsi di quella residuale non vendibile. I prodotti avviati a smaltimento sfuggono alla presunzione di cessione/acquisto prevista ex lege se la distruzione è provata non solo dalla documentazione di smaltimento, ma anche da copia dei prospetti analitici, da cui deve emergere la quantità di merce scartata per ciascun acquisto dal fornitore, e da annotazione nel registro della merce scartata.


La regolare tenuta della contabilità va supportata dalla prova analitica

Corte di cassazione, sentenza n. 2483 del 7 febbraio 2008
La regolare tenuta della contabilità va supportata dalla prova analitica
La dimostrazione liberatoria delle movimentazioni su c/c bancari
non può essere solo generica e cioè relativa all'attività esercitata
Se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di danaro altrui, deve fornire la prova specifica - rectius analitica - della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui: diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato. In tal senso si è espressa la Suprema corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2483 del 7 febbraio 2008.


Fatturazione delle prestazioni professionali nell'ambito delle procedure concorsuali

Se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito, comprensivo dell'IVA, per prestazioni professionali svolte ante procedura concorsuale, il professionista - al momento dell'emissione della fattura - deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 127/E)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Riacquisto della prima casa a titolo gratuito

Non spetta il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa quando l'atto di riacquisizione della prima casa (si tratta, nella specie, di una donazione) non è soggetto a nessuna delle imposte (imposta di registro o IVA) in presenza delle quali matura il diritto. Incorre, inoltre, nella decadenza dai benefici goduti per il primo acquisto il contribuente che venda l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto e non riacquisti a titolo oneroso altra casa di abitazione entro un anno dalla vendita.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 125/E)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Perizia di stima per immobili oggetto di garanzia ipotecaria: può essere resa anche da agrotecnici

Anche gli agrotecnici sono legittimati a svolgere, entro le competenze loro riconosciute in materia immobiliare, le attività estimative finalizzate alla predisposizione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria prevista, per effetto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, in caso di rateazione delle somme (superiori a 50.000 euro) dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali.
(Risoluzione Ministero Economia e finanze 03/04/2008, n. 10/DPF)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Detrazione per apparecchi televisivi e digitali:spetta anche a residenti in Sardegna e Valle d'Aosta

Anche i contribuenti residenti nelle regioni Sardegna e Valle d'Aosta che hanno beneficiato del contributo di 70 euro per l'acquisto di un decoder possono usufruire della detrazione IRPEF del 20% (introdotta dalla legge Finanziaria 2007) per l'acquisto di apparecchi televisivi e digitali, purché si tratti di apparati diversi da quelli per i quali si siano avvalsi del contributo introdotto dalla Finanziaria 2006.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/04/2008, n. 33/E)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Nulla osta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante

Qualora un'azienda italiana affidi l'esecuzione di una pluralità di commesse oggetto di un unico contratto di appalto ad un consorzio di imprese (e tra le stesse consorziate vi siano anche imprese aventi sede in un Paese extracomunitario), l'appaltante è tenuto a richiedere il nulla osta al lavoro per i dipendenti dell'impresa estera, non avente sede operativa in Italia, con riferimento non alla durata della singola e specifica commessa ma in considerazione dell'oggetto contrattuale a monte e al tempo necessario al completamento dell'opera o del servizio dedotti in appalto.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 03/04/2008, n. prot. 25/I/0004716)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Comunicazione unica per l'avvio dell'attività dimpresa: partita la sperimentazione

In attesa della pubblicazione del D.P.C.M. che individuerà le regole tecniche per la trasmissione della comunicazione unica per l'avvio dell'attività d'impresa, gli enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio), in accordo tra loro, hanno indicato le modalità tecniche per la fase sperimentale

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 4/4/anno 2008


Antiriciclaggio: imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera

Agenzia Entrate , circolare 07.03.2008 n° 18
Dal 30 aprile 2008 tutti gli assegni (bancari, circolari, postali, vaglia postali e cambiari) potranno essere trasferibili soltanto su esplicita richiesta scritta del richiedente ed a fronte del pagamento di 1,5 euro a titolo di imposta di bollo.
E' questo uno dei chiarimenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 7 marzo 2008, n. 18 in merito alle nuove norme antiriciclaggio contenute nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
In particolare, per importi fino a 5 mila euro sarà sufficiente indicare il codice fiscale del girante mentre per assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro la richiesta dovrà contenere:
codice fisale del girante;
nome o ragione sociale del beneficiario;
clausola di non trasferibilità.
(Altalex, 21 marzo 2008)


Offerta turistico-ricettiva: modalità di concessione delle agevolazioni alle PMI

Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state fissate le modalità e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento (finalizzate al miglioramento e alla diversificazione dell’offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese), previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228, legge Finanziaria 2007.
Le agevolazioni - articolate in forma di:
concessione di garanzia sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti;
contributo in conto interessi anche in forma attualizzata sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a completamento della copertura del piano degli investimenti,
sono concesse alle piccole e medie imprese operanti nell'ambito dell'offerta turistica, che promuovano programmi di investimento sul territorio nazionale finalizzati a:
adeguare gli impianti e servizi anche al fine di aderire a circuiti di prenotazione di rilievo internazionale già esistenti;
costituire forme associate di promozione e/o commercializzazione di servizi caratterizzati dall'attribuzione di un marchio, anche specialistico per segmenti di clientela, da diffondere in ambito sopranazionale,
a condizione che:
(alla data di presentazione della domanda) siano operanti da almeno 2 anni;
si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata.


Credito d'imposta per l'occupazione al Sud

La Finanziaria per il 2008 ha reintrodotto il credito d'imposta per le nuove assunzioni al Sud. Quali sono le condizioni per usufruire del credito d'imposta ed in quali casi il diritto decade? Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni all'occupazione? Vediamo.
La Finanziaria 2008 ai commi 539 e ss. ripristina, per le regioni del Sud, il credito di imposta per le nuove assunzioni, scaduto lo scorso 31 dicembre 2006.
Il primo esperimento, infatti, è stato introdotto con l'art. 7 della legge n. 388/2000, che "inventò" questo incentivo di natura fiscale per stimolare l'occupazione.
Le caratteristiche del nuovo credito d'imposta
Il credito d'imposta reintrodotto con la Finanziaria 2008 ha un impianto generale molto simile rispetto ai precedenti interventi, con qualche variazione sostanziale.
Per quanto riguarda l'ambito territoriale sono interessate le regioni:
• Calabria,
• Campania,
• Puglia,
• Sicilia,
• Basilicata,
• Sardegna,
• Abruzzo,
• Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.
La misura del credito d'imposta di € 333,00 mensili per ciascun lavoratore assunto, elevati a € 416,00 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'art. 2, lett. f), reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.
Per i lavoratori part time il beneficio spetta in misura proporzionale alle ore lavorate rispetto a quelle del Ccnl
I soggetti destinatari sono i "datori di lavoro" che nel solo 2008, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L'incremento occupazionale va verificato mensilmente mettendo a confronto il numero dei lavoratori presenti alla fine di ogni mese del periodo agevolato, con la media dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta 1/1/2007 - 31/12/2007 a contratto a tempo indeterminato.
L'incremento occupazionale va calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1/1/2008, ogni dipendente assunto costituisce incremento di occupazione.
Per quanto riguarda le tipologie di assunzioni agevolate i lavoratori devono essere:
• di prima occupazione;
• disoccupati;
• in procinto di perdere il posto di lavoro;
• portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
• lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. f), punto XI), del reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione.
I soci lavoratori di società cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
A queste caratteristiche vanno aggiunte una serie di condizioni da tenere ben presenti per ottenere l'incentivo:
• il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• rispetto dei Ccnl per tutti i dipendenti, anche non destinatari dell'agevolazione;
• il datore di lavoro non deve aver ridotto l'organico nel periodo 1/11/2007 - 31/12/2007, con eccezione del collocamento a riposo;
• nel caso di impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita;
Il datore di lavoro decade dal beneficio se:
• non ha fatto occupazione aggiuntiva complessiva, con verifica a fine anno rispetto alla media degli occupati nel periodo 1/1/2007 - 31/12/2007, compresi i lavoratori a termine e con contratto a contenuto formativo;
• i nuovi posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni (due anni nelle piccole e medie imprese);
• siano accertate definitivamente violazioni non formali in materia fiscale e contributiva e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5.000, ovvero violazioni alla normativa in materia di sicurezza ovvero siano emanati provvedimenti definitiva di condotta antisindacale. Il recupero delle somme avviene dalla data di accertamento definitivo della violazione.


Il credito d'imposta è efficace fino al 2010.

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il Mod. F24.
Ai fini fiscali non concorre alla formazione della base imponibile Irap e al reddito complessivo ai fini Irpef.

Fonte: www.microsoft.com


Assunzione di lavoratore disoccupato e sgravio contributivo

L'art. 8, comma nono, della legge n. 407 del 1990 prevede la concessione di uno sgravio contributivo a favore di tutti i privati datori di lavoro e degli enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario da almeno 24 mesi.
L'art. 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, definisce lo stato di disoccupazione del soggetto richiedendo le seguenti e contestuali condizioni:
• essere privo di attività lavorativa: questa condizione si realizza qualora vi sia assenza di un rapporto lavorativo (di natura subordinata o autonoma che sia);
• essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
E' pertanto necessario che il soggetto sia privo di lavoro. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità ed è necessario per percepire l'indennità di disoccupazione. Il mancato superamento del cd. «reddito-soglia» previsto dall'art. 4, comma primo, del D.Lgs. n. 181 del 2000, così come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297 del 2002, garantisce la conservazione delle condizioni di disoccupato e non anche l'insorgenza dello status. Infatti, lo stato di disoccupazione si perde se i reddito annuale lordo, per l'anno 2007, risulti superiore ad euro 8.000,00 se lavoratore dipendente o euro 4.800,00 se lavoratore autonomo

Fonte: www.microsoft.com


Friuli: L.R. 3/78 - Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica

Descrizione del finanziamento
Il bando finanzia: Progetti di ricerca industriale e/o realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva per introdurre avanzamenti tecnologici nei prodotti e processi produttivi che prevedono o meno l' impianto e ampliamento di laboratori finalizzati allo sviluppo dei progetti di cui sopra; affidamento di commesse di ricerca da parte di P.M.I.; Acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione; affidamento predisposizione progetti da presentare alla U.E.
Descrizione completa
Possono essere concessi i contributi alle imprese che intendano intraprendere una o più delle seguenti iniziativeatte a innovare o migliorare la propria produzione o a fornire migliori servizi:
1. Progetti di ricerca per l'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi
Possono beneficiare del contributo regionale quelle imprese che intendono realizzare progetti che rispondano aiseguenti requisiti:- essere le ricerca tecnologica determinante ai fini del nuovo prodotto o processo produttivo;- configurarsi come innovazione rilevante e non come semplice sviluppo del know-how posseduto dall'azienda o trasferito da altre imprese e strutture specializzate;- consentire nuove e consistenti opportunità di mercato, anche a seguito di azioni di ampliamento, ristrutturazione o riconversione produttiva.
2. Programmi di miglioramento di prodotti e/o processi produttiviPossono godere del contributo regionale le imprese che intendono realizzare un programma che porti a un rilevante rinnovo del processo produttivo.Il programma deve prevedere azioni migliorative di carattere ordinario che dimostrino una consistente e costante propensione dell'impresa ad incrementare la qualità dei propri prodotti e/o processi, ovvero una serie di interventi che investano più funzioni aziendali da realizzarsi in un arco di tempo prestabilito in modo tale da giungere ad ottenere risultati migliori in termini di qualità e quantità di prodotto.
3. Impianto, ampliamento e/o funzionamento di laboratori di ricerca applicata
Possono godere del contributo regionale quelle imprese che intendono realizzare o ampliare laboratori di ricerca applicata che rispondano ai seguenti requisiti:- assicurare la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati;- fornire i propri servizi ad altre imprese industriali.Il contributo può essere concesso anche per l'iniziale avviamento del laboratorio per un periodo non superiore a 3 anni.Possono accedere al contributo anche quei laboratori che fanno parte di gruppi industriali.
4. Ricerche di carattere applicativo affidate da piccole e medie imprese
Possono fruire del contributo regionale le piccole e medie imprese industriali, che non disponendo di adeguate attrezzature e tecnologie proprie si rivolgono a laboratori esterni, riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica di cui all'art. 4 della legge 46/82 come altamentequalificati a svolgere l'attività che viene loro richiesta, per la realizzazione di un progetto o programma di ricerca fondamentale per il miglioramento dei loro prodotti e/o processi produttivi.
5. Acquisto di brevetti e/o diritti di utilizzazione
Possono fruire del contributo regionale le piccole e medie imprese industriali che intendono:- acquistare brevetti, marchi o la licenza d'uso degli stessi;- disporre del know-how collegato all'acquisto o alla licenza d'uso del brevetto o marchio.In ogni caso l'acquisto dei brevetti o delle licenze d'uso nonché del know-how deve essere finalizzato al raggiungimento di un migliore processo lavorativo ovvero alla realizzazione di nuovi prodotti
6. Commesse pubbliche di ricerca.
Procedura di presentazione
Le imprese interessate devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno.
La domanda deve essere corredata:
1) dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività e al contenuto delle ricerche e dei brevetti, nonché dall'eventuale ripartizione del progetto o programma di ricerca in lotti, come definiti al secondo comma dell'art. 22;
2) dall'elenco nominativo degli addetti alla ricerca, con a fianco di ciascuno di essi indicatela qualifica e le mansioni svolte;
3) dal certificato di iscrizione alla competente CCIAA di data non anteriore a 3 mesi;
4) dall'atto di sottomissione con il quale l'impresa stessa si obbliga a rispettare, senza
riserva alcuna, le condizioni stabilite nel presente Regolamento.
Le domande presentate saranno prima istruite dagli uffici della Direzione, quindi sottoposte al parere del Comitato tecnico.
Per quanto riguarda i progetti e programmi di ricerca, a seconda del grado di innovazione o della originalità che essi presentano, saranno classificati di basso, medio o alto livello.
Sulla base della classificazione di cui al comma precedente, il Comitato tecnico proporrà la misura del contributo in conto capitale che non potrà superare il 20%, il 35% e il 50% delle spese dallo stesso ritenute ammissibili e congrue, rispettivamente, per i progetti classificati di basso livello, medio livello e alto livello.
Contributi in conto capitale fino al 50% per la ricerca industriale (25% per l'attività di sviluppo precompetitiva) della spesa ammessa compreso o meno l'impianto di laboratorio; maggiorazione del 10% per i progetti realizzati in collaborazione con Università o per i laboratori insediati in aree di sviluppo finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica; maggiorazione del 10% per le P.M.I.; maggiorazione del 5% nelle zone 87, 3, c); contributi in conto capitale fino 50% per affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti da presentare alla U.E.

Fonte: www.microsoft.com


Bollette telefoniche: provvedimento del Garante

A partire dal primo luglio 2008 il Garante della privacy autorizza i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a indicare, nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri completi delle chiamate. Le compagnie telefoniche che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno informare i propri abbonati delle mutate modalità di invio del traffico telefonico. L'informativa deve essere allegata ad almeno due fatture, e, in particolare, dovrà: - menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro", salvo che non richiedano espressamente il mascheramento delle ultime tre cifre; - contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro", ad informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata. L'autorizzazione del Garante presuppone che i gestori telefonici abbiano abilitato i propri utenti ad effettuare comunicazioni da qualsiasi terminale, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione. Il provvedimento del Garante è stato pubblicato sulla GU del 3 aprile 2008.
Dossier su "Bollette telefoniche: provvedimento del Garante"


Bonus occupazione 2008

I datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise - ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale - hanno diritto ad un bonus sotto forma di credito d'imposta. Il bonus è previsto nella legge finanziaria per il 2008; il decreto che detta le disposizioni attuative di accesso al credito d'imposta, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, e devono aggiungersi al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nell'anno 2007. L'incentivo è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto in più rispetto alla media degli "occupati 2007"; è elevato a 416 euro, in caso di assunzioni di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". L'agevolazione spetta, comunque, fino al 31 dicembre 2010, a condizione di "conservare" l'incremento occupazionale raggiunto nel 2008.


Risoluzione n. 135/E del 7 aprile 2008 Le istanze di rateazione perdono il Bollo

L'imposta non è più dovuta a seguito del passaggio delle competenze agli agenti della riscossione
Niente più imposta di bollo sulle istanze presentate per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. A seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge di conversione del decreto "milleproroghe", infatti, la competenza a concedere le dilazioni di pagamento è ora affidata agli agenti della riscossione. Questi ultimi non rientrano nell'elenco dei soggetti citati dalla tariffa allegata al Testo che disciplina l'imposta di bollo, per le domande nei confronti dei quali il tributo è dovuto nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.


Ex pilota automobilistico condannato a pagare 8 milioni di euro

I giudici: "in Italia la sede principale dei suoi affari e interessi"
Guai fiscali per un ex campione dell'automobilismo che dovrà pagare al Fisco oltre 8 milioni di euro tra imposte e contributi più relative sanzioni. Secondo i giudici tributari, lo sportivo, da anni residente nel Principato di Monaco, è in realtà fiscalmente domiciliato in Italia e di conseguenza tenuto a pagare le imposte nel nostro Paese. Gli accertamenti, frutto di una complessa indagine della Guardia di finanza e portati avanti dall'Agenzia, riguardano gli anni 1996-2002, quando il pilota correva, con grandi sponsor, sui più importanti circuiti.


Cassazione: moglie rifiuta silenziosamente rapporti sessuali? E' comunque stupro

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 13983/2008) ha stabilito che sussiste il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui, in un rapporto coniugale, la donna non esprima esplicitamente al compagno il suo rifiuto al rapporto sessuale. In tema di reati contro la libertà sessuale, infatti, secondo gli Ermellini, nei rapporti tra coniugi, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga esplicitamente al rapporto e lo subisca. In tal caso, infatti, si può ugualmente configurare la sussistenza di un costringimento psicofisico idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione delle persone (e quindi del reato) e ciò nel caso in cui si provi che l'autore del fatto, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della compagna agli atti sessuali.
Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna a un marito che continuava ad avere rapporti con la moglie nonostante fosse a conoscenza che lei non volesse. La donna, infatti, non esprimeva esplicitamente il suo dissenso, solo ed esclusivamente per evitare scenate indecenti davanti ai figli.

Fonte: www.studiocattaldi.it


Cassazione: cane che abbaia di notte? Mettetegli la sordina

La Corte di Cassazione (sentenza 7856/2008) ha riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. La Corte ha così intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne". La Corte ha rilevato peraltro che risulta impossibile "coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare", ma la prevenzione resta comunque un dovere.
Singolare il fatto che la Corte pur riconoscendo che i proprietari del cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non li ha condannati al risarcimento dei danni.

Fonte: www.studiocattaldi.it


Cassazione: condomino moroso? E' reato pubblicare il nominativo in luogo accessibile

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 13540/2008) ha stabilito che è reato pubblicare il nominativo di un condomino moroso in un luogo accessibile non solo agli altri condomini ma anche ad altre persone. In particolare gli Ermellini hanno precisato che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora essa venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa".

Fonte: www.studiocattaldi.it

Cassazione: no al risarcimento per chi è stato ingiustamente imputato poi assolto

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 11251/08) ha stabilito che non ha diritto al risarcimento dei danni il cittadino che è stato ingiustamente imputato poi assolto.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "in tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per: a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.); b) irragionevole durata del processo (legge 24.3.2001 n. 89, c.d. legge Pinto); c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione, ovverosia errore giudiziario (art. 643 c.p.p.)". Aggiunge poi la Corte che "non prevede invece alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. Così come ovviamente non consente di duplicare, in sedi processuali diverse, la riparazione dello stesso danno".

Fonte: www.studiocattaldi.it


Mancata indicazione dei dati per il ricorso: provvedimento nullo

È nullo il provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo quando sia privo dell'indicazione del termine entro il quale è possibile fare ricorso, della Commissione tributaria competente per la presentazione del ricorso, nonché del nome del funzionario dell'ente impositore e della sua firma autografa.
(Commissione tributaria provinciale Torino, Sentenza, Sez. XIV, 19/03/2008, n. 15/14/08)
da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 8/4/anno 2008


Risoluzione n. 136/E dell'8 aprile 2008 Prima casa e abitazione principale.C'è differenza nella plusvalenza

L'acquisto agevolato non preserva dalla tassazione in caso di successiva vendita entro il quinquennio
se il contribuente o i suoi familiari non vi hanno dimorato abitualmente per la maggior parte del periodo
La cessione di un appartamento da parte di cittadini italiani residenti all'estero, intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto, produce plusvalenza imponibile. La circostanza che i proprietari risiedano all'estero non consente di considerare l'immobile posseduto in Italia abitazione principale, salvo che non sia stato adibito a dimora abituale dei familiari. La cessione, inoltre, determina la perdita dei benefici "prima casa" di cui si è usufruito in occasione dell'acquisto, a meno che non si provveda alla "sostituzione" con un'altra abitazione.


Adempimenti per gli aventi diritto.Credito Iva, il limbo non dura in eterno

Per gli "smemorati" previsti tempi brevi per far valere il proprio titolo
L'eccedenza Iva a credito non può essere recuperata dal contribuente mediante il trasferimento al periodo d'imposta successivo ma solamente con la richiesta di rimborso. Il diritto alla restituzione o rimborso va esercitato entro i termini e secondo modalità diverse in ragione del fatto che si tratti di crediti Iva sorti in annualità in cui la dichiarazione risulta essere omessa o tardiva oltre i termini, oppure di crediti Iva non riportati nelle dichiarazioni annuali successive a quella in cui sono maturati.


Corte di cassazione, sentenza n. 6351 del 10 marzo 2008 .Accertamento salvo, anche se il verbale è firmato dalla figlia

Gli estratti conto rinvenuti in sede di verifica non costituiscono presunzioni, ma dati certi e obiettivi
La firma del processo verbale di constatazione da parte di una persona "non autorizzata" non comporta l'inutilizzabilità degli elementi e dei documenti acquisiti dai verbalizzanti. In particolare, gli estratti conto, in mancanza di contestazione circa la loro conformità agli originali, hanno lo stesso valore probatorio dei correlativi documenti detenuti dall'istituto di credito e sono prove certe, utilizzabili ai fini della ricostruzione della movimentazione bancaria del contribuente. E' quanto affermato dalla Cassazione, sentenza 6351/2008.


Vendita di autovetture ritrovate: esenti da IVA

Il mandato a vendere rilasciato alla compagnia assicurativa dall'assicurato che sia stato indennizzato del furto dell'auto, successivamente ritrovata, non costituisce surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato e non comporta il passaggio di proprietà dell'autovettura in capo all'assicuratore. L'istituto assicuratore mandatario in rem propriam acquista solo la titolarità di un mero diritto di credito, esente da IVA.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 31/03/2008, n. 8246)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 9/4/anno 2008


L'inclusione degli importi nei corrispettivi giornalieri non elimina la violazione

La violazione, da parte del contribuente, dell'obbligo di rilasciare scontrini fiscali in relazione all'attività commerciale espletata non è annullata dall'eventuale adempimento degli obblighi di registrazione delle operazioni di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972 o dei corrispettivi giornalieri nello scontrino di chiusura giornaliera e di annotazione sul giornale di fondo.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 04/04/2008, n. 8756)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 9/4/anno 2008


Cessione dell'immobile entro il quinquennio dall'acquisto: genera plusvalenza imponibile

La cessione, prima che siano trascorsi cinque anni, dell'immobile acquistato con i benefici prima casa da cittadini italiani residenti all'estero, è produttiva di plusvalenza imponibile, ai fini IRPEF.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/04/2008, n. 136/E)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 9/4/anno 2008


Efficienza energetica.irmati i decreti attuativi: sgravi fiscali operativi fino al 2010

Il Ministero dello Sviluppo economico ha firmato i decreti attuativi della legge Finanziaria 2008 che rendono pienamente operativi - fino al 2010 - gli sgravi fiscali per le famiglie che migliorano l'efficienza energetica della propria casa.
(Comunicato stampa Ministero Sviluppo economico 09/04/2008)

Fonte: da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 10/4/anno 2008


Circolare n. 37/E del 10 aprile 2008 Sul bonus sicurezza si scaldano i motori

Semaforo verde per l'invio dell'istanza telematica dalle ore 10 di lunedì 28 aprile
Le Pmi commerciali e i tabaccai che intendono fruire del credito d'imposta per l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza devono presentare, dal 28 aprile, apposita richiesta utilizzando il modello IMS. Deve trattarsi di beni nuovi, installati per la prima volta nel triennio 2008-2010. Tra le spese agevolabili, quelle per apparecchi di videosorveglianza, sistemi di pagamento con moneta elettronica, sistemi di allarme, porte blindate, vetri di sicurezza, ecc. Tra i potenziali beneficiari, anche le farmacie e i distributori di carburanti.


Risoluzione n. 142/E del 10 aprile 2008 Indennità di recesso, l'addio dei professionisti è libero dall'Iva

Irpef a tassazione separata per le quote corrisposte ai soci che abbandonano l'attività dello studio
Indennità di recesso senza obblighi Iva. Le somme pagate dagli studi associati ai professionisti che lasciano l'attività sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dagli adempimenti correlati, come la registrazione e la fatturazione dei compensi. Gli stessi importi rientrano invece, per quanto riguarda l'imposizione diretta, tra i redditi soggetti a tassazione separata, purché il tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione della rinuncia superi i cinque anni.


Risoluzione n. 140/E del 10 aprile 2008 Agevolazione prima casa, resistente all'acqua

Il beneficio permane se un evento del tutto straordinario, come l'allagamento
impedisce il cambio di residenza nei termini stabiliti dalla legge
Il mancato trasferimento di residenza nel termine di diciotto mesi, qualora dipenda da un evento successivo all'acquisto dell'immobile, imprevisto e inevitabile, non dà luogo alla decadenza dell'agevolazione "prima casa". Questo in sintesi il chiarimento dell'Agenzia in risposta all'interpello di un contribuente che ritiene di essere legittimato a differire il cambio di residenza oltre il termine previsto dalla norma, essendosi verificato un evento straordinario, non a lui imputabile, in seguito al quale l'immobile è stato dichiarato inabitabile.


Maquillage al valore di terreni e partecipazioni

Rivalutazione estesa ai beni posseduti al 1° gennaio 2008
L'imposta sostitutiva va versata entro il mese di giugno
E' consentita l'opportunità di rivalutare le partecipazioni, qualificate o meno, e i terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa. La valorizzazione delle partecipazioni è soggetta ad asseverazione della perizia e al versamento dell'imposta sostituiva (2 o 4%). Nel caso dei terreni, la norma consente di dare evidenza, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti al 1/1/2008, il valore attribuito da una perizia giurata. La sostitutiva del 4% può essere assolta in unica rata o in tre rate annuali.


Il 30 aprile la prima scadenza per chi presenta il modello al sostituto d'imposta

Operazione 730 al via per 13 milioni di contribuenti
Numerose le novità di quest'anno, ecco come orientarsi al meglio
Parte l'operazione 730/2008. Oltre 13,5 milioni i contribuenti che hanno usato il modello lo scorso anno, in aumento rispetto al dato del 2006, quando furono 13,1 milioni. Due le date da ricordare: 30 aprile, per chi lo presenta tramite sostituto d'imposta, e 3 giugno, per chi invece si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato. Numerose le novità di quest'anno, come ad esempio lo sconto per chi vive in affitto e il bonus per gli incapienti. Ecco, allora, un piccolo vademecum per orientarsi al meglio tra opportunità e adempimenti.


Risoluzione n. 151/E dell'11 aprile 2008 Liquidazioni periodiche di gruppo, credito Iva utilizzabile in compensazione

A patto che una delle società abbia i requisiti per la richiesta di rimborsi infrannuali
La società capogruppo può optare per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo se una delle società partecipanti è in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi infrannuali. Non sono invece compensabili le eccedenze di credito di ciascuna società relative all'anno antecedente l'ingresso nella liquidazione Iva di gruppo. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 151/E dell'11 aprile.


Risoluzione n. 150/E del 11 aprile 2008 Uffici elettorali, compensi esentasse solo nei seggi

Sugli onorari corrisposti ai "centrali" è invece prevista l'ordinaria applicazione di ritenute
I compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali centrali, che in occasione delle elezioni comunali hanno il compito di riassumere ed eventualmente correggere i voti scrutinati nei seggi, vanno assoggettati alle ritenute di imposta. La non applicabilità delle ritenute e la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla legge 53/1990 riguardano esclusivamente gli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione. Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 150/E.


Carta di qualificazione del conducente

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva Comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: a) per i veicoli adibiti al trasporto di cose; b) per i veicoli adibiti al trasporto di persone. Quella per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: a) dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; b) dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i "Certificati di abilitazione professionale" (CAP); di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, chi è già titolare di questi certificati e intende continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, deve munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.


PA: circolare sulla mobilità

Il 18 aprile 2008 il Ministro dell'Innovazione e le riforme nella pubblica amministrazione, sia per illustrare le novità normative, sia per venire incontro ai numerosi quesiti inviati al Dipartimento della Funzione pubblica, ha diffuso una circolare sulla mobilità nella pubblica amministrazione. La mobilità è lo strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull'effettività del diritto al lavoro. Su questo tema, la legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità, come, per esempio, l'assegnazione temporanea. Il nuovo strumento serve per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni. L'assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni non può essere superiore a sei mesi e non è rinnovabile. Le norme della finanziaria 2008 sono finalizzate a ribadire la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalità).


Cassazione: carezza sulle ascelle? E' violenza sessuale

Anche una semplice carezza sulle ascelle e sulle spalle può costituire violenza sessuale. A sancirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, sentenza n. 4538) che ha confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione ad un professionista che aveva costretto una sua praticante "a subire atti sessuali consistiti nell'infilare la mano sotto la maglietta e nell'accarezzarle le spalle e le ascelle in corrispondenza del seno". Inizialmente fu la pacca sul sedere a fare discutere gli 'ermellini': se "repentina" e isolata", affermarono nel 2001, non costituisce reato. Poi ci ripensarono e dopo circa due anni dissero che anche se "fugace" e tale da non soddisfare del tutto "l'istinto sessuale", la pacca sul sedere e' pur sempre da mettere al bando. Stesso discorso a proposito dello stupro con i jeans, "un indumento - scrissero nel '98 - che non puo' essere tolto senza la collaborazione fattiva di chi lo indossa". Anche quella volta la Corte ebbe un ripensamento dopo appena un anno e stabilirono che pure se si indossano i jeans ci puo' essere violenza. Forse soltanto sulla palpata al seno, la Corte non ha mai nutrito dubbi: la 'mano morta' e' sempre violenza. A parlare poi del cd. "bacio rubato", sono stati versati fiumi di inchiostro per finire con dichiarare che è vietatissimo se "estorto a labbra chiuse". Chi non ricorda la classifica sui baci off limits? Il "bacio alla russa", ossia sulla bocca è solo una forma di saluto e ciò vale anche in certi "contesti familiari o parentali, in cui il bacio sulla bocca tra parenti e' solo un gesto d'affetto, privo di connotazioni sessuali penalmente irrilevanti". Ma è sempre la corte a scrivere che "non soltanto il bacio alla francese, profondo o penetrante, col contatto delle lingue, ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo", se viene schioccato senza consenso. Tra divieti e liberalizzazioni, stando alla Corte si puo' ancora oggi fare piedino ma guai a sfiorare il polso di una donna, "è zona "altamente erogena". Insomma anche questa volta la Cassazione è chiamata a dire la sua sull'anatomia delle donne e a dettare regole e divieti. In questo caso è toccato alle ascelle! La Corte ha sottolineato che il fatto, pur meritando le attenuanti generiche per la 'tenuita'' del fatto, va punito come vera e propria violenza sessuale. Ma cosa era realmente successo? Sulla base di quanto si ricostruisce nella sentenza l'uomo si era avvicinato alla "vittima" mentre era "intenta ad effettuare alcune registrazioni, le aveva chiesto di sciogliersi i capelli e e lei aveva dato seguito alla richiesta". L'uomo a quel punto "si era accostato alla ragazza e aveva iniziato a toccarle i capelli senza che lei avesse il coraggio di reagire perche' spaventata". Infilata la mano nella maglietta, aveva quindi "cominciato ad accarezzarle la schiena spingendo la mano sotto l'ascella sinistra verso il seno". La ragazza dopo aver raccontato la vicenda al fidanzato e ai genitori ha deciso di sporgere denuncia e di qui il processo che ha portato alla suddetta condanna. L'imputato ricorrendo in Cassazione aveva sostenuto l'inattendibilità della ragazza che, a suo dire, "non aveva rifiutato i suoi corteggiamenti", anzi "lo aveva provocato". Di diverso avviso la Corte che ha evidenziato come "la testimonianza della persona offesa era stata asseverata dai prossimi congiunti e dal fidanzato i quali hanno confermato che la vittima, nell'immediatezza del fatto, piangendo si era confidata con loro".

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: quando il tombino diventa insidioso

"In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva; l'ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente".
È questo il principio ricavabile dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 390/2008) la quale, trovatasi a giudicare sulla vicenda di un pedone caduto a causa di un tombino difettoso che letteralmente gli si apriva sotto i piedi, ne ha accolto il ricorso.
Gli "ermellini" hanno infatti individuato nella situazione descritta dal ricorrente e confermata dalle risultanze istruttorie una vera e propria "situazione di pericolo non evitabile, in quanto non segnalata, e non prevenibile, posto che in concreto ha determinato l'evento lesivo". Da qui, dunque, la riconosciuta "imputabilità soggettiva, a titolo di colpa grave, a carico del Comune, preposto alla sicurezza dei pedoni che utilizzano il marciapiede" e l'obbligo per quest'ultimo di risarcire il danno ingiusto derivato dall'evento lesivo.
Cassazione: tecnico radiologo fa esami gratuiti? Licenziamento legittimo
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 1077/08) ha stabilito che è lecito il licenziamento intimato a un tecnico "reo" di aver eseguito ai pazienti esami gratuiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione.
La Corte, nel caso di specie, si è trovata a giudicare la vicenda di un tecnico di radiologia licenziato per aver posto in essere degli esami contrari alla prassi e senza pretendere il versamento del corrispettivo.
Nell’'impianto motivo della sentenza, gli Ermellini hanno chiarito che "detto licenziamento è pienamente legittimo atteso che la posizione del suddetto dipendente all’interno della società e l’intensità dell’elemento psicologico caratterizzante il suo comportamento hanno reso particolarmente gravi le infrazioni, non consentendo, nemmeno in via provvisoria, la continuazione del rapporto di lavoro, stante la irrimediabile compromissione dell’elemento fiduciario, senza considerare, altresì, il valore economico – certamente per sé non modesto – delle operazioni censurate".

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: tecnico radiologo fa esami gratuiti? Licenziamento legittimo

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 1077/08) ha stabilito che è lecito il licenziamento intimato a un tecnico "reo" di aver eseguito ai pazienti esami gratuiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione.
La Corte, nel caso di specie, si è trovata a giudicare la vicenda di un tecnico di radiologia licenziato per aver posto in essere degli esami contrari alla prassi e senza pretendere il versamento del corrispettivo.
Nell’'impianto motivo della sentenza, gli Ermellini hanno chiarito che "detto licenziamento è pienamente legittimo atteso che la posizione del suddetto dipendente all’interno della società e l’intensità dell’elemento psicologico caratterizzante il suo comportamento hanno reso particolarmente gravi le infrazioni, non consentendo, nemmeno in via provvisoria, la continuazione del rapporto di lavoro, stante la irrimediabile compromissione dell’elemento fiduciario, senza considerare, altresì, il valore economico – certamente per sé non modesto – delle operazioni censurate".

Fonte: www.studiocataldi.it


Cassazione: La targa non è leggibile? Ok al fermo dell'auto

Può accadere che la targa di un'automobile non sia leggibile perché "priva delle caratteristiche di rifrangenza". In tal caso può scattare il fermo amministrativo. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 2214/2008) che ha confermato la sanzione amministrativa nei confronti di un automobilista di Belluno nei cui confronti la prefettura aveva disposto il fermo del veicolo. Anche se la targa risultava illegibile il giudice di Pace di Belluno aveva ritenuto che il fermo dell'auto fosse una misura eccessiva. Di contrario avviso la Corte che ha invece chiarito che "il fermo amministrativo e' previsto non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perche' usurate".

Fonte: www.studiocataldi.it

Cassazione: politico non mantiene le promesse? E' lecito dargli del 'buffone'


La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 4129/08) ha stabilito che non è reato dare del 'buffone' a quei politici che non mantengono le promesse date. I Giudici del Palazzaccio, infatti, hanno precisato che in tema di contenimento delle espressioni nel limite di continenza, nel contesto politico - amministrativo, vale il principio secondo il quale "l'uso delle stesse espressioni deve essere pertinente al tema di discussione e non essere inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che il suo operato o le sue idee".
Tale principio, prosegue la Corte, "va inteso nel senso dell'impossibilità di giustificare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per esposizione a critica della persona per se stessa".

Fonte: www.studiocataldi.it


Garante: dati siti internet visitati? Vanno cancellati

Il Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento gennaio 2008) ha reso noto di aver stabilito che i gestori telefonici non possono conservare i dati sulla navigazione dei siti internet effettuata dai propri utenti.
L'Autorità Garante, dopo aver precisato che la conservazione di tali dati non è ammessa neanche a fini di giustizia, ha evidenziato che i gestori possono solo conservare i dati del traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non altri tipi di informazione.
Il Garante ha quindi precisato che tale tipo di decisione si è resa necessaria al fine di veder tutelata la riservatezza degli utenti anche durante la navigazione su Internet.
Con questa decisione il Garante ha imposto agli operatori di telefonia la cancellazione di tutte le informazioni conservate sui siti visitati dagli utenti e la messa in sicurezza dei dati personali archiviati per legge.

Fonte: www.studiocataldi.it


Accertamento induttivo. Anche in presenza di una contabilità regolare

L'art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 non impedisce - pur in presenza di contabilità formalmente regolare - l'accertamento in rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che possono essere costituite da studi di settore, collegabili a gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, le dimensioni e il giro d'affari dell'azienda, di modo che possa fondatamente dubitarsi della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 14/04/2008, n. 9864


Agevolazioni prima casa. La residenza anagrafica prevale su quella di fatto

Decade dall'agevolazione della registrazione ad aliquota ridotta il contribuente che - alla data della compravendita - non ha la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato: non rileva la dimostrata residenza nell'immobile già alla data del rogito, se il trasferimento degli acquirenti nell'immobile stesso è stato registrato all'anagrafe del Comune solo successivamente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 16/04/2008, n. 9949)


Collegato Welfare. Detassazione della retribuzione di risultato: il decreto attuativo

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze - ha emanato il decreto interministeriale che dispone la riduzione, per l'anno 2008, dell'imposizione fiscale sulla retribuzione di risultato, ovvero di rendimento, prevista dalla contrattazione collettiva: nello specifico, viene riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 23% sulla parte dell'importo riconosciuto come premio di risultato che non superi 350 euro.
(D.M. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 18/04/2008, in corso di pubblicazione G.U.)


Elenco clienti e fornitori.Associazioni sportive dilettantistiche: esonerate dalla presentazione per l'anno d'imposta 2007

Per gli anni 2006 e 2007, non sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori i soggetti non tenuti alla registrazione delle fatture attive e passive. Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche che (ai sensi dell'art. 1, legge n. 398/1991) abbiano optato per l'applicazione dell'IVA mediante la forfetizzazione della detrazione - e che di conseguenza non hanno registrato le fatture emesse e ricevute - non sono tenute, per l'anno d'imposta 2007, alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori entro il 29 aprile 2008.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 23/04/2008, n. 171/E)


RISCOSSIONE - La cartella si fa più chiara

L'Agenzia delle Entrate approva il nuovo modello di cartella di pagamento
Nella giornata del 23 Aprile 2008, è stato emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale viene approvato il nuovo modello di cartella; tale documento è stato predisposto al fine di recepire le modifiche stabilite in materia dal Decreto Milleproroghe. Il nuovo modello entra in vigore da subito, secondo quanto stabilito dalla Finanziaria 2008 in termini di pubblicità dei provvedimenti emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore


RETTIFICHE - Unico recupera i costi 2006

I costi 2006 vengono ricompresi nel modello Unico 2008
La chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2007 ed il calcolo delle imposte sono caratterizzati da delle particolarità, dovute al fatto che questi adempimenti devono tener conto: delle istanze di rimborso Iva auto; del recupero di imposte 2006 per costi auto; della possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per quanto concerne il fondo ammortamento dei fabbricati esistente al 31 Dicembre 2005, il quale va imputato in modo proporzionale al costo del fabbricato e del terreno; della variazione delle aliquote Ires ed Irap e conseguente impatto sulle imposte differite o crediti per imposte anticipate.

Fonte: Il Sole 24 Ore


Doppia residenza fiscale.onfermata la preminenza dei legami personali

Nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due Stati membri della UE (in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come il luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l'aspetto degli interessi personali e patrimoniali), il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 14/04/2008, n. 9856)


Imposta straordinaria sui beni di lusso

Beni strumentali: al contribuente l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni di esonero
Sono esonerati dall'imposta straordinaria sui beni di lusso quei beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa, a condizione che i beni stessi non siano dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti o vengano utilizzati dallo stesso imprenditore; incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esonero dal tributo.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 09/04/2008, n. 9197)


Accertamento fiscale: legittimo anche in caso di smarrimento delle scritture contabili

La rilevanza impositiva delle operazioni accertate dall'ufficio (facendo riferimento, in assenza di prove addotte dal contribuente, agli elementi desumibili dalle risultanze ispettive della Guardia di Finanza) non è scalfita dallo smarrimento delle scritture contabili (che, di per sé e in assenza di elementi di riscontro, non può giustificare il riconoscimento di costi), considerando inoltre che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti che legittimano i costi medesimi.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 16/04/2008, n. 9919)


Autotrasporto.Contributi alle imprese: fissate le modalità di fruizione mediante credito d'imposta

Il Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha disciplinato il procedimento di fruizione - mediante credito d'imposta - del contributo, a valere sul Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, da erogarsi a favore delle imprese di autotrasporto.
(D.M. Ministero dei Trasporti 05/03/2008, G.U. 22/04/2008, n. 95)


Emersione del lavoro nero.Accesso alla procedura precluso in presenza di regolarizzazione

Il mero accertamento ispettivo, non seguito dalla regolarizzazione - ancorché in presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi - non è da ritenersi ostativo all'accesso alla procedura di emersione del lavoro nero; in presenza di istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività (necessariamente preceduta dalla regolarizzazione dei lavoratori), l'istanza di emersione è invece preclusa.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 07/04/2008, n. prot. 25/I/0004809)


CONTROLLI FISCALI - La tracciabilità traina i pagamenti all'Erario

Pubblicata una relazione sulla tracciabilità dei pagamenti
Il vice ministro dell'Economia ha presentato al Parlamento una relazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti per autonomi e professionisti; secondo tale documento, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni legislative, si è registrato un contributo alla tax compliance, al quale si riconduce anche un incremento dei versamenti Iva e Irpef del 10 per cento da parte degli esercenti arti e professioni. Inoltre, l'amministrazione finanziaria ha fornito ai controllori degli indirizzi operativi, onde verificare gli estremi dei conti correnti dichiarati e porre a confronto i versamenti indicati con le fatture emesse.

Fonte: Il Sole 24 Ore


CASSAZIONE - Per i soci manager l'attività principale guida i contributi

Gestione previdenziale: la Cassazione ritorna sul criterio della prevalenza
In data 2 Aprile 2008, la Cassazione ha emesso la sentenza numero 8484, relativa alla gestione previdenziale del socio amministratore di una S.r.l. Secondo tale documento, il socio amministratore di una S.r.l., che presta anche attività lavorativa nella società, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale istituita per l'attività prevalente. La decisione inerente l'iscrizione corrispondente all'attività prevalente spetta all'Inps.

Fonte: Il Sole 24 Ore


SCADENZE - Ingorgo di fine aprile: in soli tre giorni dodici adempimenti

Gli ultimi giorni del mese di Aprile 2008 saranno connotati da diversi adempimenti a carico dei contribuenti, delle imprese e dei professionisti: istanza sul bonus sicurezza, elenco clienti e fornitori, adempimenti di bilancio per le società di capitali, istanze per le società non operative, la consegna al datore di lavoro del modello 730 ed il Mud.

Fonte: Il Sole 24 Ore


SCADENZE - Il possibile addio all'Ici ferma la compensazione

Stop alle compensazioni in attesa di conoscere il futuro dell'Ici prima casa
I dipendenti ed i pensionati che compilano il modello 730/2008 dovranno scegliere la destinazione di eventuali crediti d'imposta; tali crediti potranno essere utilizzati a compensazione dell'Ici prima casa o richiesti a rimborso. In attesa di sapere se l'Ici verrà eliminata o meno, si ritiene preferibile non destinare crediti alla compensazione F24, in quanto se l'imposta comunale sugli immobili prima casa venisse eliminata già per il 2008, il credito non utilizzato sarebbe oggetto di recupero solo con la retribuzione corrisposta a dicembre.

Fonte: Il Sole 24 Ore


FISCO E INFORMATICA - Fatturazione elettronica al via

Le misure indicate nella Finanziaria 2008, in termini di fatturazione elettronica, sono state rese operative da un decreto firmato dal ministro dell'Economia; la principale novità in materia consiste nell'obbligo, posto a carico di tutti gli operatori che instaurano rapporti con l'amministrazione statale e gli enti pubblici, di emettere fattura elettronica. La gestione dell'intero sistema di interscambio è affidato all'Agenzia delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore


Nuova impresa, basta un giorno.Al via la sperimentazione della Comunicazione Unica

Un'unica comunicazione per aprire una nuova impresa, un solo giorno per ottenere la prima iscrizione, il codice fiscale e la partita IVA e iniziare l'attività. Dopo il "Decreto Bersani" basta un modello informatico unificato da presentare solo in via telematica: la CCIAA risponde per posta elettronica. Continua...>


L'attività di telefonista di call center è lavoro subordinato
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008 - Bellini Gesuele)

L’attività di telefonista in un call center, eseguita seguendo le direttive impartite dall'azienda, con un preciso orario di lavoro e l’utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della società, è da considerarsi lavoro subordinato. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 14 aprile 2008, n. 9812. In pratica, la decisione trae origine da una procedura vertenziale avviata tra una società esercente attività di prestazione di servizi per il settore pubblicitario e l’Inps, in base alla quale la prima insisteva per sentirsi accertare la natura autonoma del rapporto di lavoro di alcuni lavoratori, maggiormente donne, che prestavano attività lavorativa presso la stessa, con mansioni di telefonisti. La Corte di Cassazione, esaminando la vicenda, a seguito del ricorso presentato dalla società in argomento, ha affermato che “l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale”. Ha precisato altresì, richiamando conforme giurisprudenza (Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004), che costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, i seguenti elementi: 1) l'assenza del rischio di impresa; 2) la continuità della prestazione; 3) l'obbligo di osservare un orario di lavoro; 4) la cadenza e la forma della retribuzione; 5) l'utilizzazione di strumenti di lavoro; 6) lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro Orbene, nel caso di che trattasi è stato accertato che le dipendenti con mansioni di telefoniste eseguivano le direttive impartite dall'azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell'esito e del numero di telefonate, che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società, e, pertanto, secondo il Collegio, questi elementi sono risultati sufficientemente idonei ad attestare la subordinazione del rapporto di lavoro.


Le "toghe militari" diventano "ordinarie"

Presto le toghe militari dovranno passare alla magistratura ordinaria. Il trasferimento avverrà in conformità con quanto prevede la legge finanziaria. Le direttive per il passaggio sono state dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Saranno quattro gli interventi di azione. Nella delibera del CSM si sottolinea che ''appare corretto ascoltare la richiesta di assegnazione dell'ufficio giudiziario da parte del magistrato 'transitante' per favorire le sue esigenze di vita e familiari''. In ordine alla nuova sede di lavoro al magistrato viene concessa la possibilità di scegliere un ufficio giudiziario di una citta' sede di Corte d'Appello. Le toghe militari eserciteranno ''funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte''. Il Csm nella sua delibera sottolinea che va segnalata ''l'opportunita' di assegnare i magistrati militari preferibilmente a funzioni penali, e comunque di predisporre appositamente per costoro dei corsi di riqualificazione professionale in cui trattare argomenti sia di natura ordinamentale che procedurale, con particolare preferenza per la trattazione delle materie civilistiche''.

Fonte: www.studiocattaldi.it


Cassazione: non c'è dichiarazione? L'IVA sulle giacenze va pagata

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 8852/2008) ha stabilito che "se al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione dei beni risultanti nella disponibilità della medesima può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma secondo, n. 5 d.P.R. n. 633/1972, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente".
La Corte ha precisato che "il sistema fiscale al contribuente, al fine di evitare troppo facili evasioni di imposta a fronte dell'impossibilità o comunque dell'estrema difficoltà per l'ufficio di acquisire la prova di operazioni facilmente occultabili, di tenere traccia della propria attività mediante idonea documentazione, sanzionando la violazione a tale normativa con l'inversione dell'onere probatorio alla luce dell'applicazione del regime delle presunzioni. Ciò avviene per espressa disposizione normativa, ad esempio e proprio in materia di IVA, con il disposto dell'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 a mente del quale 'si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotto che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, né presso suoi rappresentanti i presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa'".
I Giudici hanno poi aggiunto che "la presunzione di cessione imponibile può ritenersi implicita nel sistema non solo quando sia positivamente accertata la mancanza di bene ma anche, come nella fattispecie, allorquando esista una divergenza tra la consistenza dichiarata dal contribuente ad una certa data e quella desumibile dalla stessa documentazione relativa alla sua attività successiva, come è avvenuto nella fattispecie in cui, a fronte di una certa consistenza dei beni alla data del 31 dicembre 1992, nessun bene è stato documentato come esistente alla data della cessazione dell’attività".

Fonte: www.studiocattaldi.it


Privacy: Canone Rai? Gli agenti incaricati per la riscossione del canone debbono essere corretti con gli utenti

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 7 aprile 2008) ha reso noto di aver stabilito che nei solleciti agli utenti che risultano non abbonati (per il pagamento del canone televisivo), occorre che gli ispettori incaricati (per conto dell'Agenzia delle Entrate), per il recupero, tengano un comportamento corretto e trasparente.
L'Autorità ha quindi evidenziato di aver prescritto all'Agenzia delle Entrate (Sportello abbonamenti TV) alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati sulla base della convenzione tra l'Agenzia e la Rai del 2001 e stabilito che entro il prossimo 30 aprile l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi al Codice privacy.
Tra le altre cose il Garante ha precisato che l'Agenzia dovrà garantire che gli agenti illustrino chiaramente agli utenti, senza artifici e pressioni, senza indurli in errore, la loro esclusiva attività di promozione dell'abbonamento televisivo

Fonte: www.studiocataldi.it

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